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Sanzioni inflitte dalla CONSOB: la competenza ritorna al giudice ordinario

Nota a Corte Costituzionale, Sentenza 27 giugno 2012, n. 162

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 162, depositata in cancelleria il 27 giugno 2012, ha sancito l’illegittimità costituzionale delle disposizioni del nuovo Codice del processo amministrativo (cfr. D.Lgs. 2-7-2010 n. 104 - Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo) «nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva amministrativa in generale, e del T.A.R. Lazio – sede di Roma in specie», le controversie relative alle sanzioni amministrative irrogate dalla CONSOB.

Più in particolare, con il citato intervento di riordino del processo amministrativo era stata modificata la ripartizione di competenze ed assegnate - dall’art. 133 (materie di giurisdizione esclusiva), comma 1, lettera l), del D.Lgs. n. 104 del 2010 - alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati (...) dalla Commissione nazionale per le società e la borsa”.

Nella sentenza in oggetto è stato sancito il mancato rispetto della delega da parte del legislatore delegato, il quale non si è attenuto all’interpretazione restrittiva, fatta propria dalla Corte Costituzionale, secondo la quale per quanto concerne le deleghe che abbiano ad oggetto la revisione, il riordino ed il riassetto di norme preesistenti, «l’introduzione di soluzioni sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo previgente è (…) ammissibile soltanto nel caso in cui siano stabiliti principi e criteri direttivi idonei a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato», giacché quest’ultimo non può innovare «al di fuori di ogni vincolo alla propria discrezionalità esplicitamente individuato dalla legge-delega» (Corte Cost. sentenza n. 293 del 2010).

Nel caso di specie, attribuendo le controversie relative alle sanzioni inflitte dalla CONSOB, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (con la competenza funzionale del TAR Lazio – sede di Roma, e con cognizione estesa al merito), il legislatore delegato non ha invece tenuto conto della giurisprudenza delle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, formatasi specificamente sul punto. La Suprema Corte infatti ha avuto modo di stabilire la competenza del giudice ordinario con riferimento alle sanzioni inflitte dalla CONSOB, poiché tali sanzioni sono applicate sulla base della gravità della violazione e tenuto conto dell’eventuale recidiva, e dunque sulla base di criteri che non possono ritenersi espressione di discrezionalità amministrativa (Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, 22 luglio 2004, n. 13703).

Anche il Consiglio di Stato in passato si era dimostrato coerente con tale interpretazione (vedasi Consiglio di Stato, sezione VI, 6 novembre 2007, n. 6474) e, successivamente all’entrata in vigore del nuovo codice del processo amministrativo, aveva dovuto prendere atto della giurisdizione del giudice amministrativo soltanto sulla base dell’insuperabile dato legislativo espressamente consolidato nell’art. 133, comma 1, lettera l), del D.lgs. n. 104 del 2010.

Alla luce dell’intervento della Corte Costituzionale, pertanto, vengono dichiarate illegittime dal punto di vista costituzionale le norme che attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con cognizione estesa al merito e alla competenza funzionale del TAR Lazio – sede di Roma, le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB). Sono altresì dichiarate illegittime le disposizioni del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, nella parte in cui abroga le disposizioni del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza), che attribuiscono alla Corte d’appello la competenza funzionale in materia di sanzioni inflitte dalla CONSOB, con la conseguenza che queste ultime disposizioni, illegittimamente abrogate, tornano ad avere applicazione.

Si ritorna dunque alla situazione antecedente all’entrata in vigore del nuovo processo amministrativo, con la competenza – per le controversie derivanti dalle sanzioni inflitte dalla COSOB – di nuovo in capo ai giudici civili.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 162, depositata in cancelleria il 27 giugno 2012, ha sancito l’illegittimità costituzionale delle disposizioni del nuovo Codice del processo amministrativo (cfr. D.Lgs. 2-7-2010 n. 104 - Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo) «nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva amministrativa in generale, e del T.A.R. Lazio – sede di Roma in specie», le controversie relative alle sanzioni amministrative irrogate dalla CONSOB.

Più in particolare, con il citato intervento di riordino del processo amministrativo era stata modificata la ripartizione di competenze ed assegnate - dall’art. 133 (materie di giurisdizione esclusiva), comma 1, lettera l), del D.Lgs. n. 104 del 2010 - alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati (...) dalla Commissione nazionale per le società e la borsa”.

Nella sentenza in oggetto è stato sancito il mancato rispetto della delega da parte del legislatore delegato, il quale non si è attenuto all’interpretazione restrittiva, fatta propria dalla Corte Costituzionale, secondo la quale per quanto concerne le deleghe che abbiano ad oggetto la revisione, il riordino ed il riassetto di norme preesistenti, «l’introduzione di soluzioni sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo previgente è (…) ammissibile soltanto nel caso in cui siano stabiliti principi e criteri direttivi idonei a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato», giacché quest’ultimo non può innovare «al di fuori di ogni vincolo alla propria discrezionalità esplicitamente individuato dalla legge-delega» (Corte Cost. sentenza n. 293 del 2010).

Nel caso di specie, attribuendo le controversie relative alle sanzioni inflitte dalla CONSOB, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (con la competenza funzionale del TAR Lazio – sede di Roma, e con cognizione estesa al merito), il legislatore delegato non ha invece tenuto conto della giurisprudenza delle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, formatasi specificamente sul punto. La Suprema Corte infatti ha avuto modo di stabilire la competenza del giudice ordinario con riferimento alle sanzioni inflitte dalla CONSOB, poiché tali sanzioni sono applicate sulla base della gravità della violazione e tenuto conto dell’eventuale recidiva, e dunque sulla base di criteri che non possono ritenersi espressione di discrezionalità amministrativa (Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, 22 luglio 2004, n. 13703).

Anche il Consiglio di Stato in passato si era dimostrato coerente con tale interpretazione (vedasi Consiglio di Stato, sezione VI, 6 novembre 2007, n. 6474) e, successivamente all’entrata in vigore del nuovo codice del processo amministrativo, aveva dovuto prendere atto della giurisdizione del giudice amministrativo soltanto sulla base dell’insuperabile dato legislativo espressamente consolidato nell’art. 133, comma 1, lettera l), del D.lgs. n. 104 del 2010.

Alla luce dell’intervento della Corte Costituzionale, pertanto, vengono dichiarate illegittime dal punto di vista costituzionale le norme che attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con cognizione estesa al merito e alla competenza funzionale del TAR Lazio – sede di Roma, le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB). Sono altresì dichiarate illegittime le disposizioni del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, nella parte in cui abroga le disposizioni del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza), che attribuiscono alla Corte d’appello la competenza funzionale in materia di sanzioni inflitte dalla CONSOB, con la conseguenza che queste ultime disposizioni, illegittimamente abrogate, tornano ad avere applicazione.

Si ritorna dunque alla situazione antecedente all’entrata in vigore del nuovo processo amministrativo, con la competenza – per le controversie derivanti dalle sanzioni inflitte dalla COSOB – di nuovo in capo ai giudici civili.