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Sulla rilevabilità ex officio della nullità contrattuale

Abstract:

Il giudice ha il potere/dovere di rilevare ogni tipo di nullità contrattuale non soggetta a regime speciale

 

Con sentenza n.  14828 dell’8 maggio 2012, pubblicata mediante deposito in Cancelleria il successivo 4 settembre 2012, le sezioni unite hanno affermato il seguente principio di diritto: “Il giudice di merito ha il potere di rilevare, dai fatti allegati e provati o emergenti ex actis, ogni forma di nullità non soggetta a regime speciale e, provocato il contraddittorio sulla questione, deve rigettare la domanda di risoluzione volta ad invocare la forza del contratto. Pronuncerà con efficacia idonea al giudicato sulla di nullità ove, anche a seguito di rimessione in termini, sia stata proposta la relativa domanda. Nell’uno e nell’altro caso dovrà disporre, se richiesto, le restituzioni”.

Le sezioni unite hanno così risolto il contrasto esistente in giurisprudenza sulla rilevabilità d’ufficio della nullità del contratto, questione rimessa al Primo Presidente dalla Prima sezione civile, con ordinanza n. 25151 del 2011.

La vicenda trae origine da una controversia promossa per la risoluzione di un contratto preliminare di compravendita, con domanda di restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso, che, dopo sentenza di rigetto in primo grado, veniva incardinata innanzi al giudice di seconde cure, con mutamento della domanda.

In sede di appello, infatti, veniva chiesta la riforma della pronuncia gravata, con declaratoria di nullità del contratto preliminare per indeterminatezza dell’oggetto.

La Corte d’appello, tuttavia, dichiarava inammissibile la domanda – in quanto nuova – osservando di non poter rilevare d’ufficio la nullità del contratto, essendone stata richiesta inizialmente la risoluzione.

A seguito dell’interposto ricorso in Cassazione, rilevata l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale in tema di rilevabilità della nullità, le Sezioni Unite della Suprema Corte, investite della questione, hanno enunciato il sopra evidenziato principio di diritto.

Invero, dopo una dettagliata ricostruzione degli orientamenti giurisprudenziali sino ad oggi sviluppatisi in materia, prendendo le mosse da alcune pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee che hanno stabilito il dovere d’ufficio di rilevare la nullità ogniqualvolta il contratto sia elemento costitutivo della domanda, i giudici della legittimità hanno chiarito il rapporto che deve intercorrere tra il principio di cui all’art. 1421 c.c. e quelli del contraddittorio, della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

La funzione dell’art 1421 c.c. è quella di impedire che il contratto nullo possa spiegare i suoi effetti e, posto che è dovere del giudice giudicare secundum ius, nel caso in cui sia in contestazione l’applicazione o l’esecuzione del contratto, la cui validità rappresenta, dunque, un elemento costitutivo della domanda, il giudice ne può (deve) rilevare la nullità d’ufficio.

Alle parti dovrà, tuttavia, essere consentito  di formulare osservazioni in ordine al rilievo officioso del giudice, anche alla luce della nuova formulazione del testo dell’art. 101 c.p.c., atteso che, in  difetto, la sentenza sarà affetta da nullità per violazione del diritto alla difesa.

Se, infatti, la violazione si verifica nel giudizio di primo grado “la sua denuncia in appello, accompagnata dalla indicazione delle attività processuali che la parte avrebbe potuto porre in essere cagiona, se fondata, non già la regressione al primo giudice ma, in forza del disposto dell’art 354, comma IV, cpc, la rimessione in termini per lo svolgimento del processo di appello delle attività il cui esercizio non è stato possibile.”

La statuizione di nullità, se non impugnata, avrà effetto di giudicato solo se emessa a seguito di apposita domanda, anche se formulata solo dopo la rimessione in termini, e comporterà, comunque, l’accoglimento delle domande restitutorie.

Abstract:

Il giudice ha il potere/dovere di rilevare ogni tipo di nullità contrattuale non soggetta a regime speciale

 

Con sentenza n.  14828 dell’8 maggio 2012, pubblicata mediante deposito in Cancelleria il successivo 4 settembre 2012, le sezioni unite hanno affermato il seguente principio di diritto: “Il giudice di merito ha il potere di rilevare, dai fatti allegati e provati o emergenti ex actis, ogni forma di nullità non soggetta a regime speciale e, provocato il contraddittorio sulla questione, deve rigettare la domanda di risoluzione volta ad invocare la forza del contratto. Pronuncerà con efficacia idonea al giudicato sulla di nullità ove, anche a seguito di rimessione in termini, sia stata proposta la relativa domanda. Nell’uno e nell’altro caso dovrà disporre, se richiesto, le restituzioni”.

Le sezioni unite hanno così risolto il contrasto esistente in giurisprudenza sulla rilevabilità d’ufficio della nullità del contratto, questione rimessa al Primo Presidente dalla Prima sezione civile, con ordinanza n. 25151 del 2011.

La vicenda trae origine da una controversia promossa per la risoluzione di un contratto preliminare di compravendita, con domanda di restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso, che, dopo sentenza di rigetto in primo grado, veniva incardinata innanzi al giudice di seconde cure, con mutamento della domanda.

In sede di appello, infatti, veniva chiesta la riforma della pronuncia gravata, con declaratoria di nullità del contratto preliminare per indeterminatezza dell’oggetto.

La Corte d’appello, tuttavia, dichiarava inammissibile la domanda – in quanto nuova – osservando di non poter rilevare d’ufficio la nullità del contratto, essendone stata richiesta inizialmente la risoluzione.

A seguito dell’interposto ricorso in Cassazione, rilevata l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale in tema di rilevabilità della nullità, le Sezioni Unite della Suprema Corte, investite della questione, hanno enunciato il sopra evidenziato principio di diritto.

Invero, dopo una dettagliata ricostruzione degli orientamenti giurisprudenziali sino ad oggi sviluppatisi in materia, prendendo le mosse da alcune pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee che hanno stabilito il dovere d’ufficio di rilevare la nullità ogniqualvolta il contratto sia elemento costitutivo della domanda, i giudici della legittimità hanno chiarito il rapporto che deve intercorrere tra il principio di cui all’art. 1421 c.c. e quelli del contraddittorio, della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

La funzione dell’art 1421 c.c. è quella di impedire che il contratto nullo possa spiegare i suoi effetti e, posto che è dovere del giudice giudicare secundum ius, nel caso in cui sia in contestazione l’applicazione o l’esecuzione del contratto, la cui validità rappresenta, dunque, un elemento costitutivo della domanda, il giudice ne può (deve) rilevare la nullità d’ufficio.

Alle parti dovrà, tuttavia, essere consentito  di formulare osservazioni in ordine al rilievo officioso del giudice, anche alla luce della nuova formulazione del testo dell’art. 101 c.p.c., atteso che, in  difetto, la sentenza sarà affetta da nullità per violazione del diritto alla difesa.

Se, infatti, la violazione si verifica nel giudizio di primo grado “la sua denuncia in appello, accompagnata dalla indicazione delle attività processuali che la parte avrebbe potuto porre in essere cagiona, se fondata, non già la regressione al primo giudice ma, in forza del disposto dell’art 354, comma IV, cpc, la rimessione in termini per lo svolgimento del processo di appello delle attività il cui esercizio non è stato possibile.”

La statuizione di nullità, se non impugnata, avrà effetto di giudicato solo se emessa a seguito di apposita domanda, anche se formulata solo dopo la rimessione in termini, e comporterà, comunque, l’accoglimento delle domande restitutorie.