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Videosorveglianza

di Marco Dettori

 

La videosorveglianza in azienda è un tema importante che richiede adempimenti sotto diversi punti di vista.

In ambito privacy impone all’azienda di rispettare la disciplina del GDPR e del Codice privacy, ma anche i provvedimenti del Garante privacy italiano in tema di videosorveglianza (in particolare, il “provvedimento in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010”, doc. web n. 1712680 e le FAQ vademecum sulla videosorveglianza del 2021, pubblicate sul sito del Garante privacy).

A livello europeo, l’EDPB (Comitato Europeo per la Protezione dei Dati) ha emesso un provvedimento sulla videosorveglianza, precisamente si tratta delle “Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi di videosorveglianza”, con il quale sono forniti chiarimenti e direttive su come installare telecamere e, in generale, impianti di videosorveglianza in diversi contesti.

Quando un’azienda, una pubblica amministrazione, un privato, un professionista o un datore di lavoro installa telecamere e impianti deve rendere l’informativa privacy ai soggetti che passano sotto il raggio d’azione dell’area videosorvegliata.

Già con il citato provvedimento del Garante in materia, si imponeva ai titolari dell’impianto di rendere un’informativa breve e semplificata, che riportasse una segnaletica da apporre prima del raggio di azione del sistema di videosorveglianza, in modo tale da consentire a chiunque di scegliere di non accedere all’area videosorvegliata. 

Sempre il citato provvedimento in materia di videosorveglianza del 2010, prescriveva al titolare dell’impianto di videosorveglianza di rendere disponibile un’informativa estesa e completa per chiunque decidesse di approfondire i dettagli sul funzionamento del sistema di videosorveglianza e delle telecamere, quali fossero le finalità di ripresa e, soprattutto, il tempo di conservazione delle registrazioni configurato dal fornitore dell’impianto o dal titolare.

Il fornitore di servizi svolge un ruolo importante nei confronti del soggetto che decide di installare le telecamere. Nella maggior parte dei casi, infatti, il fornitore deve essere nominato dal titolare (azienda, pubblica amministrazione, privato, professionista, ecc.) responsabile esterno per il trattamento dei dati personali che si effettua mediante il sistema. La nomina è un vero e proprio contratto e disciplina il trattamento delle immagini registrate che il fornitore di servizi e impianti effettua nell’ambito delle attività di assistenza, configurazione e manutenzione del sistema.

Sul piano del trattamento dei dati personali, la base giuridica per trattare le immagini riprese grazie a un sistema o impianto audiovisivo è il legittimo interesse di chi installa il sistema. Pertanto, non è previsto il consenso espresso degli interessati come base legittimante il trattamento delle riprese dell’impianto di videosorveglianza.

Dal punto di vista del diritto del lavoro, l’utilizzo da parte del datore di lavoro di impianti di videosorveglianza ha un impatto rilevante sulla tutela dei lavoratori in azienda e sul cosiddetto divieto di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.

L’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori vieta al datore di lavoro di installare e predisporre sistemi preordinati al controllo della prestazione lavorativa.

L’attività, però, non è vietata in assoluto in ambito aziendale. Il datore, infatti, può decidere di utilizzare impianti e kit di videosorveglianza per finalità legittime, quali: la tutela del patrimonio aziendale, la sicurezza dei luoghi di lavoro e dei lavoratori e per finalità di organizzazione dell’azienda e della produttività.

In questi casi, il datore di lavoro, prima di installare e avviare il funzionamento del sistema, si riunisce con le rappresentanze sindacali aziendali per trovare un accordo sul sistema di videosorveglianza che tuteli i lavoratori e non violi il divieto di controllo a distanza.

Nel caso in cui l’accordo sindacale non sia possibile, sempre prima che avvenga l’installazione e l’attivazione del sistema di videosorveglianza, il datore di lavoro presenta all’Ispettorato territoriale del lavoro del luogo dove ha sede l’azienda, l’istanza di autorizzazione per procedere all’utilizzo del sistema di videosorveglianza.

Solo una volta che è stata emessa l’autorizzazione, il datore di lavoro può procedere a installare e attivare gli strumenti oggetto dell’istanza.

Sul sito dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro si può scaricare il nuovo modulo per presentare l’istanza all’installazione di apparecchiature e strumenti di videosorveglianza.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro si è espresso più volte sul tema sui luoghi di lavoro, al fine di chiarire e interpretare alcune implicazioni pratiche della norma relativa al controllo a distanza dei lavoratori.

In particolare, con la circolare 5 del 19 febbraio 2018, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito ai datori di lavoro importanti chiarimenti sulla documentazione da allegare all’istanza per l’installazione e l’utilizzo di impianti di videosorveglianza. Tra le indicazioni più rilevanti, la circolare stabilisce che non è più necessario indicare con l’istanza il numero esatto e il posizionamento delle telecamere che costituiscono l’impianto di videosorveglianza.

In ogni caso, anche ai fini dell’autorizzazione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, è fondamentale e importante per il datore di lavoro adempiere agli obblighi privacy relativi all’installazione dell’impianto.