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Trattamento illecito dei dati personali. Indebita segnalazione presso la centrale dei rischi della Banca d'Italia e violazione degli obblighi previsti dal Testo Unico Bancario

Con sentenza n. 1256/2013, pubblicata in data 24/04/2013, il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, Giudice in composizione monocratica dott. Fabio Maffei, ha condannato un istituto di credito, per avere, con la propria condotta negligente, determinato l’indebita segnalazione dell’attore presso la  Centrale Rischi della Banca d’Italia, configurando una responsabilità civile in relazione ai danni cagionati dal trattamento illecito dei dati personali.

Il caso de quo inerisce ad un soggetto che, preso atto di quanto stava accadendo a sua insaputa, dapprima a mezzo procedura d’urgenza ex Art. 700 C.p.c., e poi con azione ordinaria, conveniva, innanzi al Tribunale di Nola, la banca, perchè danneggiato dall’impossibilità di accedere al credito, in virtù di alcune posizioni debitorie e di garanzia esistenti presso lo stesso istituto di credito presso il quale, di contro, non era né correntista, né investitore, e, tra l’altro, con sede e filiale in altra regione italiana. In effetti, l’attore risultava ingiustamente iscritto presso gli Archivi della Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, risultando presso la banca suddetta una sua firma a garanzia, per un enigmatico importo erogato a terze persone, ad egli sconosciute. La scoperta avveniva nel periodo in cui l’attore si stava attivando, presso altro istituto di credito, per l’apertura di una pratica per rinegoziare un suo vecchio mutuo.

Il Tribunale, nel motivare la decisione, richiamava la disciplina della Banca d’Italia, ed in particolare, la normativa inerente il funzionamento della Centrale Rischi, istituita con delibera CICR del 16/05/1962, quale sistema informativo dell’indebitamento della clientela delle banche e degli intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia. Le banche e gli intermediari finanziari aderenti, la utilizzano per la valutazione del merito creditizio e per l’analisi e la gestione del rischio di credito. Dunque la Centrale Rischi è uno strumento che consente alle banche di misurare e valutare la capacità dei soggetti che richiedono l’accesso al credito di adempiere alle obbligazioni da assumere, ovvero la capacità dei propri clienti di assolvere alle obbligazioni assunte.

Il Giudice richiamava le disposizioni normative. La materia è regolata dagli artt. 51, 53, 67, 107 del TUB, dalla Circolare della Banca d’Italia n. 139 dell’11/02/1991, nonché dal Decreto Legislativo n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali.

Da tutto ciò consegue che la centralizzazione dei rischi assolve ad una doppia funzione: privatistica e pubblicistica. Da un lato favorisce un più efficace esercizio dell’attività creditizia, dall’altro attribuisce a realizzare la sana e prudente gestione da parti degli intermediari.

È chiaro che i soggetti segnalati corrono il rischio di subìre pregiudizi, tra cui una seria difficoltà ad accedere al credito, nonché l’impossibilità di usufruire del sistema creditizio.

Proprio la suscettibilità del servizio di centralizzazione dei rischi può ledere i diritti fondamentali della persona.

Nella vicenda sottoposta all’esame del Tribunale, è risultato che parte attorea fu iscritto presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia, ad opera di un Istituto di credito di cui non era correntista, per una serie di rapporti inesistenti. L’istituto di credito, sin dalla fase cautelare, ammetteva l’errore, quindi si attivava per disporre la cancellazione.

Per il Tribunale la condotta dell’Istituto di credito, che pur avvertito con precedenti denunce, aveva atteso l’instaurazione del giudizio, rappresentava un comportamento avventato e negligente, in violazione del trattamento dei dati personali.

A parere del Tribunale, preso atto della condotta della banca, deve ravvisarsi la responsabilità per indebita segnalazione del nome dell’attore presso la suddetta Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, dovendosi, all’uopo, rammentare che nella gestione delle informazioni inviate alla Centrale Rischi, l’istituto di credito non si sottrae alla disciplina generale in tema di trattamento dei dati personali, dettata dal Decreto Legislativo 196/2003, ed è, pertanto, configurabile una responsabilità civile della banca, in relazione ai danni cagionati dal predetto trattamento, dall’omessa rettifica o cancellazione della segnalazione erroneamente effettuata.

Il Tribunale, pertanto, evidenziando che l’illecito, costituito dalla erronea segnalazione, rappresenta, per giurisprudenza, un fatto illecito, il quale, ai sensi degli artt. 2043 e 2050 c.c., obbliga il segnalante al risarcimento dei danni, decideva per la condanna della convenuta per illegittima condotta, ed ai fini della quantificazione del danno – esaminati gli artt. 1223, 1227, 2043, 2050 e 2059 del codice civile, nonché gli artt. 40 e 41 del codice penale, ed ancora preso atto dei principi introdotti dalle note sentenze 8827 e 8828 della Corte di Cassazione, secondo cui il danno non patrimoniale contemplato dall’art. 2059 c.c. ricorre in ogni ipotesi in cui si verifichi un’ingiusta lesione del valore inerente alla persona costituzionalmente garantito, dalla quale derivino effetti dannosi soggetti di valutazione economica senza che sia necessario che tale lesioni configuri reato – preso atto della durata della segnalazione, dell’ammontare del debito per il quale l’attore venne erroneamente segnalato, della posizione e qualifica lavorativa e del momento in cui avvenne la scoperta di detta illegittima iscrizione, condannava l’istituto di credito al risarcimento del danno, oltre interessi al tasso del 2% dal fatto al soddisfo e spese di lite e di CTU

Con sentenza n. 1256/2013, pubblicata in data 24/04/2013, il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, Giudice in composizione monocratica dott. Fabio Maffei, ha condannato un istituto di credito, per avere, con la propria condotta negligente, determinato l’indebita segnalazione dell’attore presso la  Centrale Rischi della Banca d’Italia, configurando una responsabilità civile in relazione ai danni cagionati dal trattamento illecito dei dati personali.

Il caso de quo inerisce ad un soggetto che, preso atto di quanto stava accadendo a sua insaputa, dapprima a mezzo procedura d’urgenza ex Art. 700 C.p.c., e poi con azione ordinaria, conveniva, innanzi al Tribunale di Nola, la banca, perchè danneggiato dall’impossibilità di accedere al credito, in virtù di alcune posizioni debitorie e di garanzia esistenti presso lo stesso istituto di credito presso il quale, di contro, non era né correntista, né investitore, e, tra l’altro, con sede e filiale in altra regione italiana. In effetti, l’attore risultava ingiustamente iscritto presso gli Archivi della Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, risultando presso la banca suddetta una sua firma a garanzia, per un enigmatico importo erogato a terze persone, ad egli sconosciute. La scoperta avveniva nel periodo in cui l’attore si stava attivando, presso altro istituto di credito, per l’apertura di una pratica per rinegoziare un suo vecchio mutuo.

Il Tribunale, nel motivare la decisione, richiamava la disciplina della Banca d’Italia, ed in particolare, la normativa inerente il funzionamento della Centrale Rischi, istituita con delibera CICR del 16/05/1962, quale sistema informativo dell’indebitamento della clientela delle banche e degli intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia. Le banche e gli intermediari finanziari aderenti, la utilizzano per la valutazione del merito creditizio e per l’analisi e la gestione del rischio di credito. Dunque la Centrale Rischi è uno strumento che consente alle banche di misurare e valutare la capacità dei soggetti che richiedono l’accesso al credito di adempiere alle obbligazioni da assumere, ovvero la capacità dei propri clienti di assolvere alle obbligazioni assunte.

Il Giudice richiamava le disposizioni normative. La materia è regolata dagli artt. 51, 53, 67, 107 del TUB, dalla Circolare della Banca d’Italia n. 139 dell’11/02/1991, nonché dal Decreto Legislativo n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali.

Da tutto ciò consegue che la centralizzazione dei rischi assolve ad una doppia funzione: privatistica e pubblicistica. Da un lato favorisce un più efficace esercizio dell’attività creditizia, dall’altro attribuisce a realizzare la sana e prudente gestione da parti degli intermediari.

È chiaro che i soggetti segnalati corrono il rischio di subìre pregiudizi, tra cui una seria difficoltà ad accedere al credito, nonché l’impossibilità di usufruire del sistema creditizio.

Proprio la suscettibilità del servizio di centralizzazione dei rischi può ledere i diritti fondamentali della persona.

Nella vicenda sottoposta all’esame del Tribunale, è risultato che parte attorea fu iscritto presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia, ad opera di un Istituto di credito di cui non era correntista, per una serie di rapporti inesistenti. L’istituto di credito, sin dalla fase cautelare, ammetteva l’errore, quindi si attivava per disporre la cancellazione.

Per il Tribunale la condotta dell’Istituto di credito, che pur avvertito con precedenti denunce, aveva atteso l’instaurazione del giudizio, rappresentava un comportamento avventato e negligente, in violazione del trattamento dei dati personali.

A parere del Tribunale, preso atto della condotta della banca, deve ravvisarsi la responsabilità per indebita segnalazione del nome dell’attore presso la suddetta Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, dovendosi, all’uopo, rammentare che nella gestione delle informazioni inviate alla Centrale Rischi, l’istituto di credito non si sottrae alla disciplina generale in tema di trattamento dei dati personali, dettata dal Decreto Legislativo 196/2003, ed è, pertanto, configurabile una responsabilità civile della banca, in relazione ai danni cagionati dal predetto trattamento, dall’omessa rettifica o cancellazione della segnalazione erroneamente effettuata.

Il Tribunale, pertanto, evidenziando che l’illecito, costituito dalla erronea segnalazione, rappresenta, per giurisprudenza, un fatto illecito, il quale, ai sensi degli artt. 2043 e 2050 c.c., obbliga il segnalante al risarcimento dei danni, decideva per la condanna della convenuta per illegittima condotta, ed ai fini della quantificazione del danno – esaminati gli artt. 1223, 1227, 2043, 2050 e 2059 del codice civile, nonché gli artt. 40 e 41 del codice penale, ed ancora preso atto dei principi introdotti dalle note sentenze 8827 e 8828 della Corte di Cassazione, secondo cui il danno non patrimoniale contemplato dall’art. 2059 c.c. ricorre in ogni ipotesi in cui si verifichi un’ingiusta lesione del valore inerente alla persona costituzionalmente garantito, dalla quale derivino effetti dannosi soggetti di valutazione economica senza che sia necessario che tale lesioni configuri reato – preso atto della durata della segnalazione, dell’ammontare del debito per il quale l’attore venne erroneamente segnalato, della posizione e qualifica lavorativa e del momento in cui avvenne la scoperta di detta illegittima iscrizione, condannava l’istituto di credito al risarcimento del danno, oltre interessi al tasso del 2% dal fatto al soddisfo e spese di lite e di CTU