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Tribunale di Lucca: alla Consulta la legittimità dei costi minimi nell’autotrasporto

La disciplina dei costi minimi d’esercizio di cui all’articolo 83-bis del Decreto Legge 112/2008, convertito con Legge n.133/2008, più volte modificata e revisionata, è stata oggetto di numerose interpretazioni (a causa anche delle obiettive difficoltà incontrate nella prassi) ed ora, con l’ordinanza in esame, pronunciata in una causa di opposizione a decreto ingiuntivo emesso ai sensi dei commi 8 e 9 dell’articolo 83-bis D.L. 112/2008, sarà sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale.

L’ordinanza è stata emessa dal Tribunale di Lucca all’esito della valutazione di compatibilità dell’articolo 83-bis con gli articoli 96 e 106 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e gli articoli 3 e 41 della Costituzione, già in corso anche avanti il TAR Lazio.

In relazione al primo profilo (compatibilità con il Trattato UE), il Giudice Capozzi ha escluso il contrasto della normativa nazionale con quella comunitaria, aderendo all’orientamento dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, secondo il quale “sono compatibili con le norme comunitarie in materia di libertà di stabilimento e libertà di prestazione dei servizi, di libertà di concorrenza e di trasporti, provvedimenti legislativi e/o amministrativi, direttamente riferibili allo Stato membro, che, per ragioni di interesse generale, introducono tariffe minime (e/o anche massime)”. Orientamento espresso con le decisioni riguardanti le tariffe minime degli avvocati italiani (cause C-94/04 e C-202/04) e, quanto all’autotrasporto per conto terzi, il precedente sistema delle cd. tariffe a forcella (cause C-96/94 e 38/97 – sentenze Centro Servizi Spediporto e Alibrandi).

Diverse le conclusioni rese in merito alla questione di legittimità costituzionale dell’articolo 83-bis D.L. 112/2008, dichiarata rilevante e non manifestamente infondata.

Considerata la ratio della riforma della normativa in esame, diretta a tutelare la sicurezza stradale e a garantire agli autotrasportatori quantomeno il recupero dei costi minimi, ovvero dei costi necessari a mantenere in efficienza i mezzi di autotrasporto e i costi dei turni di riposo degli autisti, il nuovo articolo 83-bis, a giudizio del Tribunale di Lucca, sarebbe in contrasto con l’articolo 41 della Costituzione sotto un duplice profilo.

In primo luogo, l’esercizio dell’attività economica di autotrasportare per conto terzi esercitata nel rispetto delle norme del codice della strada e delle norme di tutela della sicurezza sul lavoro non è un’attività che si ponga (ex se) in contrasto con l’art. 41 Cost., così come richiesto da questa disposizione, sicché non si giustifica l’introduzione di un sistema tariffario che limita la concorrenza e introduce una significativa barriera all’accesso a tale tipologia d’attività economica”. È quindi evidente che la sicurezza stradale – continua il Dott. Capozzi – non è garantita dal sistema tariffario, bensì dal rispetto delle norme del Codice della strada e sulla sicurezza sul lavoro: “l’esistenza di tariffe minime non offre alcuna garanzia di rispetto di queste disposizioni”.

“In secondo luogo, e con diversa visuale dello stesso problema, il bilanciamento dei contrapposti interessi (libertà di iniziativa economica, da un lato, e sicurezza delle persone dai rischi connessi alla circolazione stradale dei messi di autotrasporto per conto terzi, dall’altro lato), effettuato dall’articolo 83-bis D.L. n.112/2008, con l’introduzione di tariffe minime, viola il principio di ragionevolezza, poiché a fronte di una sicura limitazione della libertà d’iniziativa economica e della libertà di concorrenza, nessuna certezza è data dal fatto che il sistema tariffario minimo garantisca la sicurezza stradale”.

La normativa in esame, sempre secondo il Tribunale di Lucca, violerebbe altresì il principio d’uguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione, realizzando una discriminazione a rovescio derivante dall’applicazione delle norme comunitarie previste per i trasporti internazionali e ai trasporti cd. di cabotaggio (Regolamento CE n.1072/2009), posto che a questa categoria di trasporti nazionali eseguiti in occasione di un trasporto internazionale non si applicano le limitazioni e restrizioni previste dall’articolo 83-bis, “con conseguenti rischi per gli stessi autotrasportatori stabiliti in Italia, costretti a subire una concorrenza alla quale, vincolati dai minimi tariffari, non potrebbero resistere”.

In conclusione, spetterà ora ai Giudici della Corte Costituzionale valutare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 83-bis, commi 1, 2, 6, 7, 8 del D.L. 112/2008 per contrasto agli articoli 3 e 41 della Costituzione.

(Tribunale di Lucca - Dottor Carmine Capozzi, Ordinanza del 12 febbraio 2013)

[Avv. Antonio Zama - Dott.ssa Luciana Di Vito]

La disciplina dei costi minimi d’esercizio di cui all’articolo 83-bis del Decreto Legge 112/2008, convertito con Legge n.133/2008, più volte modificata e revisionata, è stata oggetto di numerose interpretazioni (a causa anche delle obiettive difficoltà incontrate nella prassi) ed ora, con l’ordinanza in esame, pronunciata in una causa di opposizione a decreto ingiuntivo emesso ai sensi dei commi 8 e 9 dell’articolo 83-bis D.L. 112/2008, sarà sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale.

L’ordinanza è stata emessa dal Tribunale di Lucca all’esito della valutazione di compatibilità dell’articolo 83-bis con gli articoli 96 e 106 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e gli articoli 3 e 41 della Costituzione, già in corso anche avanti il TAR Lazio.

In relazione al primo profilo (compatibilità con il Trattato UE), il Giudice Capozzi ha escluso il contrasto della normativa nazionale con quella comunitaria, aderendo all’orientamento dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, secondo il quale “sono compatibili con le norme comunitarie in materia di libertà di stabilimento e libertà di prestazione dei servizi, di libertà di concorrenza e di trasporti, provvedimenti legislativi e/o amministrativi, direttamente riferibili allo Stato membro, che, per ragioni di interesse generale, introducono tariffe minime (e/o anche massime)”. Orientamento espresso con le decisioni riguardanti le tariffe minime degli avvocati italiani (cause C-94/04 e C-202/04) e, quanto all’autotrasporto per conto terzi, il precedente sistema delle cd. tariffe a forcella (cause C-96/94 e 38/97 – sentenze Centro Servizi Spediporto e Alibrandi).

Diverse le conclusioni rese in merito alla questione di legittimità costituzionale dell’articolo 83-bis D.L. 112/2008, dichiarata rilevante e non manifestamente infondata.

Considerata la ratio della riforma della normativa in esame, diretta a tutelare la sicurezza stradale e a garantire agli autotrasportatori quantomeno il recupero dei costi minimi, ovvero dei costi necessari a mantenere in efficienza i mezzi di autotrasporto e i costi dei turni di riposo degli autisti, il nuovo articolo 83-bis, a giudizio del Tribunale di Lucca, sarebbe in contrasto con l’articolo 41 della Costituzione sotto un duplice profilo.

In primo luogo, l’esercizio dell’attività economica di autotrasportare per conto terzi esercitata nel rispetto delle norme del codice della strada e delle norme di tutela della sicurezza sul lavoro non è un’attività che si ponga (ex se) in contrasto con l’art. 41 Cost., così come richiesto da questa disposizione, sicché non si giustifica l’introduzione di un sistema tariffario che limita la concorrenza e introduce una significativa barriera all’accesso a tale tipologia d’attività economica”. È quindi evidente che la sicurezza stradale – continua il Dott. Capozzi – non è garantita dal sistema tariffario, bensì dal rispetto delle norme del Codice della strada e sulla sicurezza sul lavoro: “l’esistenza di tariffe minime non offre alcuna garanzia di rispetto di queste disposizioni”.

“In secondo luogo, e con diversa visuale dello stesso problema, il bilanciamento dei contrapposti interessi (libertà di iniziativa economica, da un lato, e sicurezza delle persone dai rischi connessi alla circolazione stradale dei messi di autotrasporto per conto terzi, dall’altro lato), effettuato dall’articolo 83-bis D.L. n.112/2008, con l’introduzione di tariffe minime, viola il principio di ragionevolezza, poiché a fronte di una sicura limitazione della libertà d’iniziativa economica e della libertà di concorrenza, nessuna certezza è data dal fatto che il sistema tariffario minimo garantisca la sicurezza stradale”.

La normativa in esame, sempre secondo il Tribunale di Lucca, violerebbe altresì il principio d’uguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione, realizzando una discriminazione a rovescio derivante dall’applicazione delle norme comunitarie previste per i trasporti internazionali e ai trasporti cd. di cabotaggio (Regolamento CE n.1072/2009), posto che a questa categoria di trasporti nazionali eseguiti in occasione di un trasporto internazionale non si applicano le limitazioni e restrizioni previste dall’articolo 83-bis, “con conseguenti rischi per gli stessi autotrasportatori stabiliti in Italia, costretti a subire una concorrenza alla quale, vincolati dai minimi tariffari, non potrebbero resistere”.

In conclusione, spetterà ora ai Giudici della Corte Costituzionale valutare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 83-bis, commi 1, 2, 6, 7, 8 del D.L. 112/2008 per contrasto agli articoli 3 e 41 della Costituzione.

(Tribunale di Lucca - Dottor Carmine Capozzi, Ordinanza del 12 febbraio 2013)

[Avv. Antonio Zama - Dott.ssa Luciana Di Vito]