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Ugo Spirito e la scienza del diritto penale: la ricerca di un terzo indirizzo

Ugo Spirito
Ph. Mario Lamma / Ugo Spirito

Abstract:

L’impegno gius-filosofico di Ugo Spirito si è misurato con la necessità di un superamento dei principi penalistici delle due scuole tradizionali, quella classica e quella positiva, alla ricerca di un inquadramento finalizzato a proporre una lettura alternativa circa i problemi della responsabilità dell’agente e dello scopo della pena.

 

Indice:

1. L’indagine sul diritto tra teoria e prassi

2. Un conflitto storico: scuola classica e scuola positiva

3. Lo scopo della sanzione

 

1. L’indagine sul diritto tra teoria e prassi

L’opera filosofica di Ugo Spirito si inserisce nel filone riconducibile all’attualismo giuridico.

Egli, richiamandosi ai principi della scuola gentiliana, ne accoglie i postulati ontologici uniformandoli, tuttavia, alla necessaria oggettività del dato giuridico. Non solo dal punto di vista teoretico ma, altresì, nelle ricerche in ambito penalistico e nelle concrete proposte di riforma.

In questo senso, infatti, a differenza di altri autori filosoficamente affini, Spirito non rigetta l’importanza del contributo fornito dal positivismo sottolineandone, da una parte, il ruolo di vero motore del secolo attraverso l’opera di istanza critica rispetto all’eccesso di metafisica; d’altra parte, egli rileva come l’ipostatizzazione del fenomeno, intrinseca alla visione positivistica, ha condotto alla necessità di un temperamento che solo l’idealismo è riuscito, successivamente, a realizzare [A. Guzzo, A. Marchetti, 1965; Pinazzi, 2015].

Il rapporto, per Spirito, fra idealismo e positivismo è quindi costantemente in bilico.

Lo stesso “esperimento” concettuale volto ad applicare alle scienze sociali i postulati della ricerca attualistica è indice di tale volontà nonché di una precisa consapevolezza che il pensatore non abbandonerà mai.

La sua filosofia prova ad inserirsi negli intagli delle ricerche più settoriali, innervando le stesse indagini fattuali di un forte sostrato filosofico. In questo senso, la gentiliana abolizione della dicotomia fra teoria e prassi trova nella fase ricostruttiva di ordine concettuale un momento fondamentale: egli, cioè, cercherà di bilanciare scienza e filosofia, dogmatica e teoria giuridica, in una simmetria in cui fatto e qualificazione si illuminino a vicenda restituendo una più ampia latitudine interpretativa. Alla luce di ciò, non può darsi “ricerca pratica” che non sia al contempo “teorica” e viceversa [Mustè, 2008].

Si può a ragione dire, quindi, che Spirito affronti le problematiche del diritto penale all’interno di un più ampio orizzonte prospettico, analizzando, in un’ottica filosofica, le tipiche questioni ricorrenti nella scienza penalistica. Vivono, le ricerche di Spirito, in un delicato equilibrio tra un’analisi strutturata dei fatti giuridici e, al contempo, l’inserimento di questi stessi elementi in una proiezione di senso più vasta che si intersechi con la globalità della vita, trattando delle figure emblematiche del diritto penale con modalità, tuttavia, schiettamente filosofiche.

 

2. Un conflitto storico: scuola classica e scuola positiva

Dal punto di vista teorico, uno dei problemi fondamentali che Spirito ha cercato di affrontare è il tentativo di pervenire ad una sintesi dialettica tra due opposte scuole penalistiche che, a cavallo tra Otto e Novecento, si fronteggiavano ciascuna guidata da insigni esponenti. Egli, infatti, cercherà, pervicacemente, e in modo più diretto rispetto ad altri rappresentanti dell’idealismo italiano, una soluzione al suesposto dualismo.

A parere di Spirito, sarebbe necessario fondare la scuola penalistica su più solide e aggiornate basi teorico-speculative. È essenziale ricercare i connotati di una terza scuola. [Spirito, 1974]

Entrambi i movimenti peccavano di talune contraddizioni e irrazionalità difficilmente sanabili attraverso le obiezioni della rispettiva scuola opposta.

La scuola classica, da una parte, configurava il delitto come mera infrazione di una norma, con ciò consentendo una facile distinzione tra lecito ed illecito ma al costo di ignorare le radici fondanti del fenomeno delinquenziale e delle sue scaturigini sociali, culturali e spirituali.

Colui che delinque si configura come colui che, sic et simpliciter, ponendosi al di fuori, con le proprie azioni, dal consorzio sociale, pone in essere un atto i cui attributi valoriali infrangono, contenutisticamente, la norma legislativa.

La scuola positiva (rinominata, negli anni successivi, scuola sociologica, in opposizione alla scuola giuridica “classica”), per converso, si impegna nell’interpretazione del fenomeno delinquenziale in una più intima connessione con le circostanze e le influenze che agiscono dal punto di vista “esterno”.

La scuola positiva pone in essere il passaggio dal fatto al soggetto; dall’atto, a colui che tale atto pone in essere: il soggetto delinquente. Essa cerca di studiarne la personalità in dialettica con i fattori ambientali e psico-sociali, per acquisirne l’intera criminogenesi.

La maggiore attenzione riposta dalla scuola positiva al contesto relazionale e la sua maggiore sensibilità per la storicità dell’individuo rispetto alla sua collocazione nella dinamica sociale incontra il favore di Spirito che ne esalta lo logica di reazione rispetto all’immobilismo della scuola classica.

Per la scuola sociologica, non esiste l’ente-individuo isolato, chiuso in se stesso; egli non commette il delitto in modo avulso rispetto al tessuto sociale: il delitto è sempre delitto di qualcuno.

Il tentativo di fusione tra l’istanza soggettiva e l’incidenza del sostrato oggettivo viene riconosciuto da Spirito, non a caso, come una vera e propria «esigenza attualistica». Pur tuttavia, anche la stessa scuola sociologica, una volta superata la fase di critica, si incaglia nelle medesime problematiche della scuola giuridica: l’inevitabile naturalismo. Ancora una volta, il soggetto stesso viene ridotto a mero fenomeno.

Nonostante il passaggio dal fatto al soggetto, quest’ultimo viene interpretato, dalla scuola positiva, attraverso la medesima lettura ontologica: il soggetto diviene studiabile quale mero fatto empirico, sottraendolo da ogni dimensione etico-morale. Entrambe le scuole peccano, pertanto, di eccessivo empirismo.

La conciliazione tra dimensione soggettiva e sfera oggettiva è, per il positivismo, solo dichiarata e non già attuata. La scuola classica interpretava il delitto nella sua astratta oggettività e, così, la responsabilità morale del delinquente veniva ridotta all’autore dell’atto stesso, senza alcuna considerazione ulteriore: il problema del rapporto dell’atto stesso con il mondo in cui agiva non affiorava. Problema che, invece, riuscì ad emergere nella scuola positiva la quale tuttavia, risolvendo l’individuo nelle dinamiche causali delle relazioni sociali determinava l’annullamento del valore della relazione stessa.

Nell’ottica di Spirito, ai fini della fondazione di una terza alternativa è necessario assumere una diversa interpretazione antropologica, rimodulando le categorie della soggettività.

Nettamente critico dell’impostazione crociana, che pecca in un’interpretazione “contemplativa” del concetto di legge, Spirito si richiama all’insegnamento gentiliano, dichiarando, nella Storia del diritto penale italiano, che «le affermazioni del Gentile sull’assoluta immanenza di tutta la realtà nell’atto spirituale; dell’assoluta eticità del reale inteso come autocreazione; della realtà e cioè dello spirito come autoeducazione, ecc., sono appunto il fondamento imprescindibile del nuovo concetto di libertà e responsabilità morale, che devono opporsi alle negazioni non giustificabili dei positivisti» [Spirito, 1974].

La concezione del soggetto quale entità dinamica – microcosmo e macrocosmo, ad un tempo – cui conduce l’interpretazione immanente dell’attualismo di Spirito, porta ad una radicalizzazione tale per cui il soggetto di diritto condivide la responsabilità con la società, quale unica entità. La totale unificazione tra il soggetto e il corpo sociale conduce all’ultima fase per la formazione di un “terzo indirizzo”: il problema della responsabilità e la sua punibilità.

 

3. Lo scopo della sanzione

Un tentativo di superamento dei principi delle due scuole verso la possibilità di una costruzione alternativa si rintraccia anche in un altro indirizzo, quello della scuola tecnico-giuridica, fondata da Arturo Rocco.

La scienza del diritto penale deve erigersi sulla base di una ricostruzione sistematica delle norme vigenti al fine di estrarne, per logica induttiva, principi normativi. Secondo Spirito, tuttavia, la logica di fondo che permea il nuovo movimento dottrinale rimane essenzialmente immutata.

Ancora una volta, l’ideologia che pervade i nuovi presupposti metodologici è schiettamente naturalistica: vi è un totale irrigidimento dell’oggetto, scisso dalla dinamica della soggettività. L’unica differenza risiede nel contenuto dell’oggetto il quale, invece di situarsi sul piano fenomenico-sociale o individuo-fattuale, si pone in un’ottica puramente giuridico-normativa.

I principi direttivi della nuova corrente rimangono i medesimi. Ciò che muta è il dato su cui la prospettiva si insinua, e cioè le norme vigenti dell’ordinamento giuridico della Nazione. I tecnico-giuridici, per Spirito, errano nel momento in cui cercano di spiegare il “diritto con il diritto”, la norma giuridica vigente con sé stessa e con il sistema a cui appartiene, originando un inevitabile circolo vizioso [Spirito, 1929, Rocco, 1910].

Spirito ritorna, ai fini di un’adeguata configurazione sul piano della responsabilità, al concetto di diritto di origini gentiliane, obliterando la concezione crociana che si rivela errata nel momento in cui assume un concetto di “legge” di natura contemplativa. Alla luce di ciò, chiarisce Spirito, per precisare il concetto di diritto occorre considerare la dialettica propria di ogni processo spirituale “nella duplicità dei suoi momenti di fatto e di fare, di astratto e concreto, di voluto e di volere”.

In ragione dei suesposti principi direttivi, Spirito sostiene la fondamentale immanenza della pena rispetto al concetto del diritto.

Ruolo della pena è promuovere la coscienza morale del reo, instaurando un livello spirituale superiore, facendogli riconoscere la superiorità del diritto violato. Non vi è nessun piano di trascendenza, ma l’intima correlazione tra giudice e giudicato, così come estrema compenetrazione tra società, delinquente e giudice. Una società, nel momento in cui giudica, quindi condanna, si auto-giudica, si auto-condanna.

Spirito vuole attribuire alla pena un ruolo emendativo: il soggetto delinquente, lungi dall’essere considerato esterno alla società, è figlio, negativo, e tuttavia legittimo della stessa [Vassalli, 2000]. Non si deve lavorare attraverso un’opera di intimidazione ma mediante uno sforzo che cerchi di ricondurre il soggetto all’interno della struttura sociale. Lo scopo emendativo allude, nella visione di Spirito, ad una visione immanentistica tra individuo e società.

Benché la prospettiva di Spirito possa apparire unilaterale, prendendo in considerazione solo una delle diverse concezioni di una più ampia visione poli-funzionale della pena, tuttavia, non disconosce i compiti ulteriori che la pena è chiamata a svolgere [Cattaneo, 1978].

Nondimeno, alla luce della prospettiva filosofica di partenza, ritiene il momento emendativo-pedagogico come superiore agli altri e necessario elemento coordinante di tutti gli altri scopi concettualmente perseguibili.

Bibliografia

Cattaneo M.A., Il problema filosofico della pena, Editrice Universitaria, Ferrara 1978.

Cattaneo M.A., La filosofia del diritto penale di Ugo Spirito, in “Il pensiero di Ugo Spirito”, Atti del convegno internazionale su “Il pensiero di Ugo Spirito”, Roma 1987, vol. I, Ist. della Enciclopedia italiana, Roma 1990.

Guzzo A., Marchetti A., Il diritto penale nel pensiero di Ugo Spirito, in “Rivista internazionale di filosofia del diritto”, 1965.

Mustè M., La filosofia dell’idealismo italiano, Carocci, Roma 2008.

Pinazzi A., Attualismo e problema giuridico. La filosofia del diritto alla scuola di Giovanni Gentile, Aracne Editrice, Roma 2015.

Rocco A., Il problema e il metodo della scienza del diritto penale, in «Rivista di diritto e procedura penale», 1910.

Spirito U., Il progetto definitivo di un nuovo Codice Penale,  in «Nuovi studi di diritto, economia e politica», II, 1929.

Spirito U., Il progetto del nuovo Codice Penale, in «Nuovi studi di diritto, economia e politica», I, 1927-1928.

Spirito U., La concezione tecnico-giuridica del diritto penale, in «Nuovi studi di diritto, economia e politica», II, 1929.

Spirito U., Storia del diritto penale italiano. Da Cesare Beccaria ai nostri giorni, Sansoni, Firenze 1974.

Vassalli G., «Il modello penale di Ugo Spirito», in A. Russo, P. Gregoretti (a cura di), “Ugo Spirito. Filosofo, giurista, economista e la recezione dell'attualismo a Trieste”. Atti Convegno (Trieste, 27-29 novembre 1995), EUT Edizioni Università di Trieste, Trieste, 2000.