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La legge delega sulla disabilità (legge 22 dicembre 2021, n. 227): profili e tratti salienti di una riforma ad ampio raggio

Disabilità
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La legge delega sulla disabilità (legge 22 dicembre 2021, n. 227): profili e tratti salienti di una riforma ad ampio raggio

 

Con la legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante “Delega al Governo in materia di disabilità” (pubblicata in GU n. 309 del 30 dicembre 2021), il Legislatore delegato è stato chiamato a mettere in atto una importante opera di revisione e riordino delle disposizioni vigenti in subiecta materia, rispondendo all’esigenza da tempo sentita, sia presso gli attori istituzionali che gli stakeholders, di produrre un costrutto normativo coerente con le garantistiche normative sovranazionali ed europee e, in particolare, con le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo Protocollo opzionale (siglata a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18), con la Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 (di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2021) 101 final, del 3 marzo 2021) e con la risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2021, sulla protezione delle persone con disabilità.

In tale contesto, un ruolo decisivo ha avuto senz’altro l’approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) il quale, oltre ad attribuire al Ministro per le disabilità la titolarità della Riforma 1.1 della Missione 5, Componente 2 “Legge quadro per le disabilità”, e all’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità le funzioni di verifica del grado di inclusività sociale delle riforme previste nel Piano stesso, ai fini del conseguimento delle milestone ha fissato quale termine ultimo per l’entrata in vigore della legge delega in materia di disabilità la data del 31 dicembre 2021 e la fine del secondo trimestre dell’anno 2024 per la successiva adozione, da parte del Governo, dei decreti legislativi, dettando i ritmi di marcia ad una normazione che reca il precipuo intento di costruire un sistema di governance che semplifichi l’accesso ai servizi, i meccanismi di accertamento della disabilità ed altresì potenzi gli strumenti finalizzati alla definizione del progetto di vita personalizzato e partecipato.[1]

In particolare, lo spirito che intende animare tale ambiziosa riforma, è  ̶  a detta della legge stessa  ̶  quello di garantire alla persona con disabilità di ottenere il riconoscimento della propria condizione, anche attraverso una valutazione della stessa congruente, trasparente e agevole, che consenta il pieno esercizio dei suoi diritti civili e sociali, compresi il diritto alla vita indipendente e alla piena inclusione sociale e lavorativa, nonché l'effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei trasferimenti finanziari previsti e di ogni altra relativa agevolazione, e di promuovere l'autonomia della persona con disabilità e il suo vivere su base di pari opportunità con gli altri, nel rispetto dei principi di autodeterminazione e di non discriminazione.[2]

Ciò premesso, l’intento del presente scritto è quello di passare in rassegna e sintetizzare brevemente alcune delle principali novità introdotte dalla legge delega.

Si parta, quindi, dall’introduzione  ̶  nella fase di riconoscimento della condizione di disabilità,  anche modificando quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104  ̶  della distinzione tra la valutazione di base e la valutazione multidimensionale.[3]

Dunque, nel primo tipo di valutazione  ̶  diretta ad accertare la condizione di disabilità e le necessità di sostegno, di sostegno intensivo o di restrizione della partecipazione della persona ai fini dei correlati benefici o istituti  ̶  si intende far confluire tutti i cittadini sottoposti ai diversi accertamenti (es. invalidità civile, cecità civile, sordità civile, alla concessione di assistenza protesica, sanitaria, riabilitativa, ecc.), unificando e razionalizzando le procedure[4], mentre si prevede che la successiva e opzionale valutazione multidimensionale, fondata sull'approccio bio-psico-sociale, condotta con la partecipazione del beneficiario, sia finalizzata all’elaborazione di un progetto di vita individuale e personalizzato.

E’ stato altresì stabilito che, sempre all’interno del citato progetto, su proposta della persona interessata, si possano individuare altresì sostegni e servizi per l'abitare in autonomia e modelli di assistenza personale autogestita, che supportino la vita indipendente delle persone con disabilità in età adulta, e ciò al fine di favorire servizi di supporto alla domiciliarità e alla vita indipendente, superando l’ottica della istituzionalizzazione (art.2, comma 2, lett. c), n. 12 l. 227/2021).[5]

Tale ultimo principio rappresenta, a parere di chi scrive, un importante  leitmotiv che connota, tra gli altri, gli interi impianti riformistici attualmente in atto rivolti alle persone con disabilità ed alle persone anziane non autosufficienti.[6]

Ancora, in merito alla valutazione multidimensionale della disabilità e alla realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, è stato ritenuto di essenziale importanza che  l’esame sia svolto attraverso l'istituzione e l'organizzazione di unità di valutazione multidimensionale  (UVM) composte in maniera tale da garantire l'integrazione degli interventi di presa in carico, di valutazione e di progettazione da parte delle amministrazioni competenti sia in ambito sociosanitario che socio-assistenziale.[7]

Altra previsione interessante della legge delega de qua, è rappresentata dalle norme in base alle quali il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, debba essere diretto a realizzare gli obiettivi della persona con disabilità secondo i suoi desiderata, le sue aspettative e le sue scelte, migliorandone le condizioni personali e di salute nonché la qualità di vita nei suoi vari ambiti, facilitando e favorendo la partecipazione della persona nei diversi contesti di riferimento, come quelli lavorativi, scolastici, culturali e sportivi e in ogni altro contesto di inclusione sociale)[8], assicurandone, in tal modo, l’inclusione e la partecipazione sociale, compreso l'esercizio dei diritti all'affettività e alla socialità.[9]

Ulteriore norma di cui occorre dar conto in questa sede, inerisce all’adozione della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute - International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF, approvata dalla 54ª Assemblea mondiale della sanità il 22 maggio 2001), e dei correlati strumenti tecnico-operativi di valutazione, ai fini della descrizione e dell'analisi del funzionamento, della disabilità e della salute, congiuntamente alla versione adottata in Italia della Classificazione internazionale delle malattie (ICD) dell'Organizzazione mondiale della sanità e a ogni altra eventuale scala di valutazione disponibile e consolidata nella letteratura scientifica e nella pratica clinica (Cfr., art.2, comma 2, L. 227/2021).

Ebbene, l’ICF rappresenta uno strumento unitario di classificazione, il quale analizza e descrive la disabilità come una esperienza umana che tutti possono sperimentare nel corso della vita[10], adottando una visione multidimensionale dell’analisi condotta. Tale metodologia, infatti, descrive lo stato di salute delle persone in relazione ai loro ambiti esistenziali (sociale, familiare, lavorativo), onde poter enucleare le criticità e le difficoltà che le disabilità possono comportare nei propri contesti di vita.[11]

Ed è proprio tenendo conto delle indicazioni dell'ICF e dell'ICD che il nuovo articolato normativo chiede che venga svolta la valutazione multidimensionale, onde poter giungere alla definizione di un profilo di funzionamento della persona, necessario alla predisposizione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato e al monitoraggio dei suoi effetti nel tempo, che tenga conto delle differenti disabilità nell'ambito della valutazione (Cfr., art.2, comma 2, lett. c), n. 3 l. 227/2021).

Infine, si segnala l’introduzione della figura del Garante nazionale delle disabilità[12], competente per la tutela e promozione dei diritti delle persone con disabilità.

Esso rientra nel novero delle autorità amministrative indipendenti, e come tale, svolge i compiti di norma attribuiti alle Authorities nei propri ambiti di competenza, quali, a titolo esemplificativo, la raccolta di segnalazioni da persone con disabilità che denuncino discriminazioni o violazioni dei propri diritti; lo svolgimento di verifiche, d'ufficio o a seguito di segnalazione, sull'esistenza di fenomeni discriminatori; la formulazione di raccomandazioni e pareri nonché la promozione della cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità, attraverso campagne di sensibilizzazione e comunicazione e progetti di azioni positive.[13]

 

[1] Italia Domani – Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Attuazione delle misure del PNRR, 17 dicembre 2021, pag. 2.

[2] Art. 1, comma 1, L. legge 22 dicembre 2021, n. 227.

[3] Art. 2, comma 2, lett. a), n. 1, legge cit.

[4] Servizio Studi Camera- Dipartimento affari sociali; Servizio Studi Senato - Ufficio ricerche sulle questioni del lavoro e della salute, Dossier: Delega in materia di disabilità, AS 2475, 14 dicembre 2021, pag. 23.

[5] In coerenza con l’art.  8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e con l’art. 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, anche tramite l'attuazione coordinata dei progetti delle Missioni nn. 5 e 6 del PNRR e le misure previste dalla legge 22 giugno 2016, n. 112 (”Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”, cosiddetta del “Dopo di noi”).

[6] Cfr. Decreto Legislativo 15 marzo 2024, n. 29 recante “Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33” (G.U. 18 marzo 2024).

[7] Art. 2, comma 2, lett. c), n. 2, legge cit.

[9] Art. 2, comma 2, lett. c), nn. 5 e 12, legge cit.

[10] Servizio Studi Camera - Dipartimento affari sociali; Servizio Studi Senato - Ufficio ricerche sulle questioni del lavoro e della salute, Dossier: Delega in materia di disabilità, cit., pag. 25.

[11] L’ICF si divide in due parti, ciascuna composta da due componenti:

Parte 1: Funzionamento e Disabilità (con cui vengono classificate Funzioni e Strutture corporee).

Parte 2: Fattori Contestuali (con cui vengono classificati i Fattori Ambientali) V. Portale italiano delle Classificazioni sanitarie.

[12] Art. 2, comma 2, lett. f), legge cit.

[13] V. D. Lsg. 5 febbraio 2024, n. 20 recanteIstituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, in attuazione della delega conferita al Governo” (GU Serie Generale n. 54 del 05 marzo 2024).