x

x

Contrada e i suoi "fratelli": le Sezioni Unite chiamate a chiarire l’estensione applicativa della pronuncia di Strasburgo

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Strasburgo
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Strasburgo

Abstract

La sentenza Contrada della Corte europea dei diritti umani ha provocato varie dispute interpretative nella giurisprudenza nazionale, soprattutto circa la sua estensione a coloro che, pur trovandosi nella stessa condizione giuridica del Contrada, non abbiano però fatto ricorso a Strasburgo.

La soluzione del conflitto è stata adesso rimessa alle Sezione unite penali e la loro decisione farà comprendere quanto quale spazio il giudice nazionale è disposto a riconoscere alle garanzie riconosciute dal giudice europeo.

The sentence issued by the European Court of Human Rights on the appeal of Bruno Contrada has provoked various interpretative disputes in the national jurisprudence, above all about its extension to those who, despite being in the same juridical condition as Contrada, have not resorted to Strasbourg.

The resolution of the conflict has now been remitted to the Joint Criminal Sections and their decision will make it clear how much space the national judge is willing to give to the guarantees recognized by the European judge.

 

Indice

1. La sentenza della Corte europea

2. La reazione della giurisprudenza nazionale alla sentenza della Corte EDU e il parallelo tra la sorte giudiziaria di Bruno Contrada e quella di Marcello Dell’Utri

3. L’ordinanza di rimessione alle Sezioni unite penali

4. Considerazioni conclusive

 

1. La sentenza della Corte europea

Il 14 aprile 2015 la Corte europea dei diritti dell’uomo (di seguito Corte EDU) emise la sentenza che decideva la questione giuridica posta dal ricorrente Bruno Contrada.

Costui aveva rappresentato di essere stato condannato dal Tribunale di Palermo con sentenza del 5 aprile 1996 alla pena di dieci anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa, per avere, strumentalizzando la sua qualità di alto dirigente della Polizia di Stato e capo di gabinetto dell’alto commissario per la lotta alla mafia, contribuito alla realizzazione degli scopi illeciti di Cosa nostra.

Il giudizio di secondo grado, provocato dall’impugnazione dell’imputato e della pubblica accusa, fu definito il 4 maggio 2001 dalla Corte di appello di Palermo con esito favorevole per il Contrada che fu assolto per insussistenza del fatto.

Adita dal ricorso del Procuratore generale competente, la Corte di cassazione con sentenza del 12 dicembre 2002 annullò con rinvio la sentenza d’appello.

Con sentenza del 25 febbraio 2006 la Corte di appello di Palermo, giudice del rinvio, confermò la decisione di condanna emessa in primo grado.

Il Contrada ricorse e la sua impugnazione fu respinta dalla Corte di Cassazione con sentenza dell’8 gennaio 2008.

L’interessato non desistette e si rivolse alla Corte di appello di Caltanissetta chiedendo la revisione del processo.

La Corte respinse l’istanza con sentenza del 24 settembre 2011 e uguale esito negativo, con sentenza del 25 giugno 2012, ebbe pure il successivo ricorso per cassazione contro la decisione giudici nisseni.

Esaurito ogni possibile mezzo di impugnazione interno, il Contrada si rivolse ai giudici europei dei diritti umani, lamentando di essere stato condannato per una condotta la cui qualificazione in termini di concorso esterno non era prevedibile al momento in cui fu tenuta, poiché solo in un periodo successivo la giurisprudenza nazionale era giunta a un’interpretazione stabile su quella fattispecie.

La Corte EDU respinse anzitutto tutte le eccezioni di irricevibilità formulate dagli agenti dello Stato convenuto.

Iniziato l’esame delle proposizioni di merito, precisò che il proprio compito nel caso di specie era di stabilire se la normativa vigente all’epoca dei fatti contestati al Contrada definisse con chiarezza il reato di concorso esterno in associazione mafiosa e se quindi il ricorrente potesse conoscere le conseguenze penali della sua condotta.

La Corte constatò di seguito, confutando sul punto la tesi contraria degli agenti del Governo italiano, che solo a partire dal 5 ottobre 1994, in conseguenza della sentenza Demitry delle Sezioni unite penali della Corte di Cassazione, fu ammessa esplicitamente l’esistenza del reato per il quale il Contrada era stato condannato.

Rilevò di conseguenza che nel periodo in cui il ricorrente aveva tenuto la condotta incriminata (1979/1988) la giurisprudenza nazionale, pur avendo in più occasioni avallato la legittimità di quella fattispecie incriminatrice, non era ancora giunta al riguardo a un indirizzo interpretativo che soddisfacesse gli indispensabili requisiti di chiarezza e prevedibilità del precetto e dei suoi effetti.

La Corte affermò conclusivamente che lo Stato italiano aveva violato in danno di Bruno Contrada l’art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (di seguito CEDU).

 

2. La reazione della giurisprudenza nazionale alla sentenza della Corte EDU e il parallelo tra la sorte giudiziaria di Bruno Contrada e quella di Marcello Dell’Utri

La sentenza strasburghese non era di quelle destinate a passare inosservate.

Una vicenda giudiziaria altalenante, un protagonista che aveva rivestito ruoli pubblici di grande rilievo, una fattispecie incriminatrice che da decenni è parte integrante delle strategie delle Procure antimafia nella corretta definizione giuridica di condotte che si inscrivono nella cosiddetta zona grigia ma che, al tempo stesso, reca in sé un rilevante margine di apprezzamento discrezionale che, ove non usato in modo meditato, può facilmente tramutarsi in arbitrio.

C’era dunque da attendersi un confronto non facile e neanche scontato tra la visione europea da cui è scaturita la sentenza Contrada e quella che avrebbe manifestato la giurisprudenza interna.

Chi avesse voluto azzardare una previsione poteva contare su elementi tutt’altro che univoci.

C’era un florilegio di sentenze e di posizioni dottrinali espressive di un ossequio formale all’idea di un nuovo ius commune europeo fondato su tutele avanzate, su sofisticati standard garantistici e sulla priorità assoluta da riconoscere alle libertà umane essenziali.

Così si legge ad esempio nell’analisi di fine 2011, curata dall’ufficio del massimario della Corte di cassazione, del rapporto tra la nostra giurisprudenza di legittimità e quella della Corte EDU: «Un continuo intrecciarsi di “rimandi” interni sembra connotare, in particolare, i rapporti fra la Corte Suprema di Cassazione e la Corte europea dei diritti dell’uomo, alimentandone così intensamente le possibilità di “dialogo”, sino a ritenere oramai non più revocabile in dubbio “che sia patrimonio comune della scienza giuridica, della giurisprudenza costituzionale e di legittimità la “forza vincolante” delle sentenze definitive della Corte europea dei diritti dell’uomo, sancita dall’articolo 46 della Convenzione, là dove prevede che “Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti».

Un’idea, quella del dialogo e della serena coesistenza delle tutele, condivisa da autorevoli studiosi: «La logica del diritto internazionale dei diritti umani è sempre quella della massimizzazione delle tutele: come recita a chiare lettere l’art. 53 CEDU “nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata in modo da limitare o pregiudicare i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali che possano essere riconosciute in base alle leggi di ogni Parte contraente o in base a ogni altro accordo al quale essa partecipi”. Se, dunque, l’ordinamento italiano prevede che soltanto la lex parlamentaria – o atti aventi forza equiparata – siano legittimati a porre in essere norme penali, questa garanzia resta impregiudicata dall’art. 7 CEDU, che semplicemente si aggiunge alle garanzie costituzionali» (F. Viganò, Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia penale, pag. 13, in Diritto Penale Contemporaneo, 19.12.2016).

Non si trattava peraltro soltanto di parole.

L’11 dicembre 2015, infatti, si incontrarono a Strasburgo Giorgio Santacroce, primo presidente della Corte di Cassazione, e Guido Raimondi, presidente della Corte EDU.

Nell’occasione fu stipulato un protocollo di intesa finalizzato a diffondere e favorire lo scambio della giurisprudenza anche ai fini di una migliore e costante attuazione della CEDU e una più agevole inclusione della giurisprudenza della Corte dei diritti umani nell’ordinamento nazionale.

Al protocollo seguì, nelle giornate del 26 e 27 maggio 2016, un incontro di verifica e aggiornamento tra una delegazione della Corte di Cassazione e una della Corte di Strasburgo.

Dal report redatto dopo l’incontro, disponibile sul sito web istituzionale della Corte Suprema, si ricava che fu oggetto di discussione anche la sentenza Contrada.

Una discussione che servì tuttavia a metterne in luce la problematicità più che le concrete prospettive applicative.

Si legge infatti nel report che «Il tema [il riferimento va inteso alla ragionevolezza dell’interpretazione della legge penale – NdA], riproposto in sede europea dalla decisione 14 aprile 2015 della Corte europea, Contrada c. Italia, purtroppo non trova in questa sentenza adeguata soluzione, dal momento che essa (par.66), a torto o a ragione, muove dal presupposto che il concorso esterno nel delitto di cui all’art. 416 bis sia "un reato di origine giurisprudenziale". Cogliendo la fonte dell’incriminazione nella giurisprudenza, la sentenza allora non affronta direttamente i temi collegati alle ordinarie oscillazioni dell’interpretazione del dato normativo che pure sia ragionevolmente suscettibile di ricevere la lettura poi magari accolta, in sede di composizione del contrasto giurisprudenziale, dalle Sezioni Unite. Pare dunque che laddove la lettera della legge consenta di prevedere, secondo razionali criteri di interpretazione del significato, l’esito sfavorevole per l’imputato, questi non possa ragionevolmente avvantaggiarsi di diverse valutazioni operate in altri casi».

Accanto agli ossequi formali, al «continuo intrecciarsi di rimandi» e «alla forza vincolante delle sentenze definitive della Corte europea dei diritti umani», si collocavano dunque, sia prima che dopo la sentenza Contrada, tutti i distinguo di cui il nostro dibattito giuridico è capace e, sullo sfondo, la tradizionale difficoltà a cedere anche solo in minima parte la nostra “sovranità giurisprudenziale”.

L’aspettativa del confronto difficoltoso di cui si parlava all’inizio del paragrafo non è stata smentita ed anzi non sembra esagerato descrivere la reazione degli interpreti nazionali in termini di scarso entusiasmo o addirittura di aperta contestazione.

Un rapidissimo excursus giurisprudenziale ne darà la conferma.

Cass. Pen., Sez. 2, 34147/2015, emessa a distanza di sei giorni dalla sentenza Contrada, rigettò per manifesta infondatezza una questione di legittimità costituzionale degli artt.  110 e 416-bis cod. pen. per asserito contrasto con gli artt. 25, comma 2, e 117, Cost. (in connessione all’art. 7 CEDU).

Il collegio, chiamato a verificare l’impatto nella giurisdizione interna dei principi affermati nella pronuncia di Strasburgo, dissentì esplicitamente dissentito dalla premessa della Corte EDU, secondo la quale il reato di concorso esterno si risolveva in una creazione giurisprudenziale.

Si disse al contrario convinto, rifacendosi all’opinione manifestata dalla Consulta nella sentenza 48/2015, che tale fattispecie incriminatrice era semplicemente il frutto dell’uso congiunto di una norma incriminatrice di parte speciale con la norma che regola il concorso di persone sicchè non era dato rilevare alcuna violazione del principio di legalità e, ancor prima, non ricorreva un esempio di creazione giurisprudenziale.

Le cose non cambiarono nel 2016 ed anzi il principio della derivazione legislativa del concorso esterno si consolidò attraverso nuove conferme (tra le altre, Cass. Pen., Sez. 2, 18132/2016).

Risposta ugualmente negativa ebbe un quesito collaterale, se cioè la sentenza Contrada fosse idonea a mutare la sorte di procedimenti definiti con sentenza irrevocabile per fatti assimilabili a quelli attribuiti al Contrada stesso e, in ipotesi, quale fosse lo strumento più opportuno per ottenere l’effetto perseguito.

Il caso probabilmente più noto fu quello deciso da Cass. Pen., Sez. 5, 28676/2016, Dell’Utri.

L’interessato, condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa per fatti commessi prima del 1994, inoltrò alla Corte un ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. chiedendo la revoca della sentenza in applicazione dei principi affermati dalla Corte di Strasburgo. Il ricorso fu dichiarato inammissibile per difetto dei presupposti legittimanti, non essendo stato riscontrato e neanche dedotto alcun errore di fatto nella sentenza impugnata. Non fu quindi necessario che il collegio decidente si confrontasse con la questione centrale degli effetti prodotti nell’ordinamento interno dalla sentenza Contrada.

Il Dell’Utri insistette, tentando in seconda istanza la carta dell’incidente di esecuzione ma non ebbe miglior sorte. Sia la Corte territoriale che la Corte suprema (Cass. Pen., Sez. 1, 44193/2016) conclusero nel senso dell’inammissibilità.

Fu ammessa senza tentennamenti la rilevanza delle decisioni della Corte EDU anche per situazioni esterne identiche a quella decisa, sempre che fossero state affermate, esplicitamente (in applicazione dell’art. 61 del Regolamento della Corte) o implicitamente, la natura generale della fonte della violazione e la necessità di misure riparatorie collettive.

Si ritenne comunque indispensabile, ove la violazione fosse stata invocata da soggetti diversi dal ricorrente in sede europea e dipendesse dall’applicazione di una norma di legge, stimolare un incidente di legittimità costituzionale della medesima per violazione dell’art. 117 Cost.

Solo di seguito, se la questione fosse stata accolta e la norma dichiarata incostituzionale, sarebbe stato possibile chiedere la revisione del giudicato (ove occorra una nuova cognizione di merito) o proporre un incidente di esecuzione negli altri casi.

Nel caso di specie, il collegio di legittimità ritenne che le condizioni presupposte per l’ammissibilità dell’incidente di esecuzione difettassero: la decisione di Strasburgo non poteva essere considerata un leading case di portata generale, le vicende processuali non erano identiche, la questione non poteva essere risolta in sede esecutiva poiché richiedeva scelte discrezionali tra differenti possibili opzioni, come tali precluse al giudice dell’esecuzione.

Bruno Contrada ebbe sì una sorte più favorevole del Dell’Utri, ma solo dopo aver superato ostacoli di non poco conto.

Dopo l’esito positivo del ricorso a Strasburgo, si rivolse al giudice interno, nella specie la Corte di Appello di Caltanissetta, chiedendo la revisione del processo.

Il giudice adito, con sentenza del 18 novembre 2015, respinse la richiesta.

Questa, testualmente, è la premessa da cui partì la Corte nissena: «al di là […] delle suggestioni polemiche e delle esigenze di rafforzamento argomentativo che tali formulazioni possono esprimere, parlare di ‘inesistenza del reato’ e di ‘mera creazione giurisprudenziale’ del concorso esterno, per sintetizzare i contenuti della decisione della Corte EDU, costituisce se non un vero e proprio errore giuridico quantomeno una disinvolta forzatura tecnica».

La Corte identificò quindi un solo profilo valutabile ai fini della revisione e cioè «se Contrada all’epoca in cui attuava le condotte accertate a suo carico poteva conoscere dell’esistenza di tale reato. Ciò appare sufficiente perché nella medesima vicenda oggetto della sentenza della Corte EDU ad essa ci si conformi».

La conclusione, negativa per l’interessato, dipese dalla constatazione che costui «per il suo particolare ruolo, non poteva certo avere bisogno di attendere le sezioni unite Demitry, visto che il c.d. maxiprocesso di Palermo […] celebrato nel corso degli anni ‘80 del secolo scorso subito dopo l’introduzione della fattispecie di cui all’art. 416 bis c.p., aveva affrontato la questione della configurabilità del concorso esterno in associazione mafiosa; e nei confronti di diversi imputati era stata elevata una tale contestazione anche sulla scorta delle indagini degli uffici di cui Contrada faceva parte».

Contrada ricorse per cassazione contro la decisione nissena e il suo ricorso venne dichiarato inammissibile (Cass. Pen., Sez. 5, 9439/2017) per rinuncia dell’interessato.

Nel frattempo aveva anche promosso un incidente di esecuzione dinanzi la Corte di Appello di Palermo, esitato l’11 ottobre 2016 con un’ordinanza di rigetto.

Seguì un nuovo ricorso per cassazione e questa volta i giudici di legittimità (Cass. Pen., Sez. 1, 43112/2017) misero la parola fine alla lunga vicenda giudiziaria dichiarando ineseguibile e improduttiva di effetti penali la sentenza di condanna stigmatizzata da Strasburgo, dopo aver riconosciuto che l’incidente di esecuzione era lo strumento correttamente azionabile per rimuovere gli effetti negativi derivanti da una sentenza definitiva emessa in violazione dell’art. 7 CEDU.

 

3. L’ordinanza di rimessione alle Sezioni unite penali

Con l’ordinanza 21767/2019, la sesta sezione penale della Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 618 cod. proc. pen., ha rimesso alle Sezioni unite il seguente quesito:

«se la sentenza della Corte EDU del 14 aprile 2015 sul caso Contrada abbia una portata generale, estensibile nei confronti di coloro che, estranei a quel giudizio, si trovino nella medesima posizione, quanto alla prevedibilità della condanna; e, conseguentemente, laddove sia necessario conformarsi alla predetta sentenza nei confronti di questi ultimi, quale sia il rimedio applicabile».

La vicenda sottostante al giudizio può essere così sinteticamente descritta:

il ricorrente fu condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa per fatti esauritisi all’inizio di febbraio del 1994;

si rivolse di seguito alla Corte di appello di Caltanissetta chiedendo la revisione del processo sulla base della sentenza 113/2011 della Consulta la quale aveva dichiarato incostituzionale l’art. 630 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevedeva la possibilità di revisione della sentenza di condanna e quindi la riapertura del processo quando fossero necessarie per la conformazione del giudizio ad una sentenza definitiva della Corte EDU;

richiamò a tal fine la sentenza Contrada che, a suo dire, era applicabile in via generale anche a chi non si fosse rivolto alla Corte europea;

in via subordinata il ricorrente chiese che il giudice adito sollevasse la questione di legittimità costituzionale del citato art. 630 nella parte in cui non legittimava a chiedere la revisione per conformazione alle pronunce definitive della Corte EDU anche coloro che fossero rimasti estranei al procedimento in sede europea;

la Corte nissena rigettò la domanda, escludendo in particolare che la sentenza Contrada avesse la portata generale prospettata dal ricorrente;

l’interessato ricorse per cassazione, proponendo le medesime argomentazioni alla base dell’istanza di revisione, arricchendole di ulteriori punti e chiedendo la rimessione della questione alle Sezioni unite così da disporre di un orientamento univoco al riguardo.

Il collegio di legittimità ha ritenuto anzitutto verificare la misura dell’adeguamento interno alla sentenza Contrada.

Ha così rilevato che il Dipartimento per l’esecuzione delle sentenze della Corte EDU, insediato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, classifica la pronuncia come un leading case, cioè un caso che rivela l’esistenza di problemi strutturali o sistemici e che richiede pertanto l’adozione di misure generali tali da prevenire analoghe violazioni future e da esporre il nostro Paese a ricorsi seriali.

Ha inoltre accertato l’esistenza di un documento ufficiale del Governo italiano che esclude la necessità di tali misure poiché la sentenza Contrada non può essere considerata una pronuncia pilota, l’assunto ivi contenuto della creazione giurisprudenziale del reato di concorso esterno non è sostenibile, l’ordinamento nazionale prevede rimedi adeguati (l’istanza di revisione e l’incidente di esecuzione) a favore di chi si trovi in una condizione identica a quella del Contrada.

Da quel documento si ricava dunque che, a parere del Governo, la sentenza Contrada è il frutto di un duplice errore: di fatto (non rispondendo al vero che nel giudizio l’agente italiano avesse prestato acquiescenza alla tesi della derivazione giurisprudenziale del concorso esterno) e di diritto (non essendo vero che la fattispecie abbia tale derivazione).

Il collegio di legittimità ha a questo punto esposto le più significative tappe del percorso interpretativo pertinente alla questione sub iudice, ivi compreso quello ascrivibile alla Corte costituzionale.

Si è soffermato con particolare attenzione sui requisiti necessari, descritti proprio dalla Consulta, necessari per classificare come “diritto consolidato” o come caso pilota l’interpretazione contenuta nelle decisioni dei giudici di Strasburgo ed obbligare quindi il giudice nazionale a tenerne conto. Requisiti che non ricorrono quando vi sia il dubbio che la Corte EDU non abbia avuto a sua disposizione tutti gli elementi indispensabili per apprezzare i caratteri peculiari dell’ordinamento giuridico nazionale oppure quando emerga che l’orientamento espresso in una decisione non appartenga a un’interpretazione condivisa.

Analoga attenzione è stata riservata agli strumenti che l’ordinamento offre ai cosiddetti “figli minori” dei ricorrenti vittoriosi in sede europea, cioè a coloro che si trovino nella stessa condizione di questi ultimi ma senza avere promosso essi stessi ricorso.

Dopo quest’ampia premessa ricognitiva, il collegio ha affrontato il cuore della questione sollecitata dal ricorrente, rilevando a tal proposito l’esistenza di un conflitto inconciliabile.

Esso riguarda in primo luogo l’individuazione del parametro di base su cui si è fondata la sentenza Contrada e nasce dalla contrapposizione tra decisioni che lo individuano nella fonte del precetto penale, fatta per di più erroneamente coincidere con la giurisprudenza (tra le altre, la sentenza Esti) ed altre che invece lo riferiscono alla qualità della base legale (tra queste, la sentenza Dell’Utri).

Il collegio non nasconde di condividere questo secondo assunto ma al tempo stesso critica la sentenza Dell’Utri che lo ha formulato perché, anziché limitarsi a prendere atto e trarne le dovute conseguenze, ha preferito collegare la prevedibilità della rilevanza penale del fatto a un profilo eminentemente soggettivo, addentrandosi per ciò stesso in temi che, se rilevanti per l’ordinamento interno, erano invece irrilevanti ai fini dell’applicazione estensiva della sentenza Contrada.

Il che è come dire che la sentenza dei giudici europei aveva evidenziato un deficit oggettivo della base legale della fattispecie incriminatrice e il giudice nazionale lo ha disperso in vane considerazioni sulla colpevolezza.

Nelle battute finali il collegio esplicita una proposta interpretativa:

«Si prospetta quindi una terza opzione interpretativa, più vicina al dictum della Corte EDU, secondo cui la sentenza sul caso Contrada ha inteso censurare tout court la qualità della base legale della norma incriminatrice e della pena. Accedendo a tale interpretazione, ai cosiddetti "fratelli minori" di Contrada, sempre che si ritenga non necessario investire della questione la Corte costituzionale, si dovrebbe estendere il principio, secondo cui la fattispecie di concorso esterno delineata dagli artt. 110 e 416-bis cod. pen. non potrebbe più trovare applicazione per i fatti commessi prima del cristallizzarsi dell’interpretazione consolidata delle Sezioni Unite in materia, risalente al 1994».

Non nasconde tuttavia una precisa, forse anche preoccupata, consapevolezza: «Le ricadute della impostazione assunta dalla Corte EDU nel caso Contrada appaiono molto rilevanti, in quanto si prestano ad essere "esportate" ogni qualvolta sia presente un contrasto giurisprudenziale, poi risolto dalle Sezioni Unite (quale espressione del "diritto vivente"), dovendosi pertanto ritenere ragionevolmente imprevedibile qualunque condanna per fatti commessi prima del "consolidamento" della giurisprudenza sfavorevole al reo. E ciò indipendentemente dalla obiettiva oscurità o equivocità del precetto derivante dalla contrastante interpretazione giurisprudenziale che giustifichi la mancata rimproverabilità all’agente».

La motivazione dell’ordinanza di rimessione si conclude con una riflessione sui rimedi più adatti per la conformazione alle sentenze della Corte EDU: «Dalla diversa ampiezza della portata della sentenza della Corte EDU sul caso Contrada discendono implicazioni non irrilevanti anche in ordine alla tipologia di rimedio utilizzabile per conformarsi ad essa. Infatti, aderendo all’orientamento "intermedio" accolto dalla sentenza Dell’Utri, resterebbe aperta la questione della esperibilità della revisione "europea" al di fuori dei casi direttamente esaminati dal giudice europeo, risultando l’opzione seguita dalla suddetta pronunzia anch’essa controversa e problematica, come si è esposto in precedenza. La sentenza Dell’Utri ha ritenuto che l’obbligo di introdurre strumenti di "riapertura" o di "riesame" delle sentenze definitive interne sia applicabile a tutti i casi in cui possa risultare necessario, nel caso concreto, il superamento del giudicato, per adeguarsi ad una violazione sostanziale accertata dalla Corte EDU, anche al di fuori dell’esecuzione specifica richiesta dalla sentenza europea».

 

4. Considerazioni conclusive

La decisione che l’ordinanza di rimessione ha demandato alle Sezioni unite penali non è semplice e neanche scontata ma è sicuramente importante.

Si è visto quale complicato percorso abbia dovuto compiere Bruno Contrada per ottenere che il giudice interno rendesse effettiva la decisione del giudice europeo.

Si è visto pure che altre persone, le quali versano in una condizione largamente sovrapponibile alla sua, si sono sentite negare l’estensione dello stesso principio per non avere ricorso autonomamente a Strasburgo.

Si è visto infine che altre persone nella medesima condizione stanno aspettando di sapere che ne sarà di loro.

Il collegio rimettente ha indicato una soluzione che, se accolta, rimuoverà questa palese disparità di trattamento. Viene in mente, e ha dato il nome a questo scritto, l’ossimoro delle convergenze parallele, immagine coniata da Aldo Moro che fu tra le più identificative della stagione del cosiddetto compromesso storico.

Al tempo stesso, quella soluzione aprirebbe una breccia per ogni altra applicazione di fattispecie incriminatrici che risultasse priva di base legale, come certamente sarebbero tutti i casi di revisioni interpretative – overruling nello slang giuridico – sfavorevoli oggettivamente imprevedibili.

Così, la soluzione di un problema coinciderebbe con la creazione di un altro, cioè con l’apertura di nuovi fronti di conflitto e di tensioni tra opposte sensibilità giuridiche.

Pare tuttavia di dover dire che è un rischio che vale la pena correre se questo è il prezzo da pagare per rendere credibile la spinta verso una reale tutela di chi subisce un procedimento penale.

Tutela che – è il caso di ricordare – non è accordata al crimine e al male e non implica alcuna compiacenza o debolezza verso gli stessi.

Il principio di legalità penale, nelle sue molteplici accezioni sia nazionali che sovranazionali, protegge tutti i consociati e alcuni tra i loro più essenziali diritti umani. Così come, uno Stato può dire di essere saldo e forte solo quando gioca con lealtà e trasparenza ogni partita che si incroci con i diritti umani, senza concedersi nessuna scorciatoia.

L’ordine giudiziario è il potere pubblico cui spetta dare significato concreto allo statuto garantistico penale e al precetto costituzionale del giusto processo.

La questione di cui si è parlato in questo scritto è di quelle che fanno differenza, che costituiscono a loro modo uno spartiacque, poiché la natura della decisione sottolineerà inevitabilmente un certo modo di intendere la funzione giurisdizionale nel nostro tempo.

C’è solo da aspettare.