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Art. 640 Codice Penale. Truffa

Truffa
Truffa

[1] Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

[2] La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità.

[3] Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un’altra circostanza aggravante.

Si tratta della principale figura di delitto contro il patrimonio compiuto mediante la frode. La norma, infatti, tutela la libertà del consenso intesa come autonoma determinazione alla violazione negoziale.

In relazione alle condotte rilevanti, l’artificio consiste nel far apparire come vera una situazione che non trova riscontro nei fatti, in tal modo agendo sulla realtà esterna, mentre il raggiro agisce sulla psiche del soggetto, e consiste in un discorso o ragionamento da parte del truffatore che è volto a creare un falso convincimento nella “vittima”.

Il danno e il profitto debbono scaturire da un atto di disposizione patrimoniale positivo o negativo, che può avere ad oggetto beni mobili od immobili.

Il profitto può consistere nell’acquisizione di qualsiasi utilità patrimoniale e no, purchè ricorra il requisito dell’ingiustizia, cioè l’assenza di una qualunque tutela giuridica rispetto allo stesso.

La truffa è il tipico delitto fraudolento contro il patrimonio, è la frode per eccellenza.

La peculiarità del delitto in parola consiste nell’inganno da parte del truffatore con il quale una persona viene indotta a compiere un atto che può essere sia positivo che negativo, da tale comportamento si ha una diminuzione del patrimonio della “vittima”, con profitto di chi agisce o dell’agente.

Il consenso della vittima viene carpito fraudolentemente, pertanto questo reato si distingue sia dal furto che dall’appropriazione indebita.

Nella truffa chi agisce, agisce mediante artifizi o raggiri, cioè riesce ad ottenere che la “vittima” si danneggi da solo, assuma una obbligazione, rinunzi ad un suo diritto, cioè compia un atto di disposizione che è pregiudizievole per il suo patrimonio e vantaggioso per il truffatore.

La truffa è una delle figure criminose più complesse, perché comporta un enorme numero di fatti che presentano fra di loro delle diversità. La fantasia dei TRUFFATORI, i quali fra i delinquenti sono di regola i più dotati di intelligenza (non condivido tale affermazione) ma direi che sono persone dedite al reato della stessa fattispecie, delinquenti abituali, soggetti che volontariamente mettono in difficoltà altre persone e per tali vanno punite. Questa specie di intelligenza (che non hanno) fa in modo che pongono in essere questo fastidioso reato che può avere delle forme diverse e svariate.

La fattispecie oggettiva della truffa consta di diversi elementi:

1) comportamento del reo, che il codice designa con l’espressione “artifizi o raggiri”;

2) la causazione dell’errore, che deve dare origine ad una disposizione patrimoniale;

3) un danno patrimoniale che deriva dall’inganno con ingiusto profitto per l’agente.

Artifici o raggiri.

Il delitto di truffa rientra nella categoria dei reati a forma vincolata, non ogni attività ingannevole configura questo reato odioso, ma solo quella che caratterizza la presenza di artifici o raggiri richiesti espressamente dalla norma incriminatrice.

L’artificio consiste in un’alterazione della realtà esteriore che si realizza o simulando l’esistente o dissimulando l’esistente, significa che si riesce a trasfigurare il vero, a camuffare la realtà simulando ciò che non esiste (ricchezza, nome, conoscenze, qualità), sia dissimulando cioè nascondendo ciò che esiste, cioè il vero, cioè la realtà dei fatti così come sono nella realtà (es. stato di insolvenza ecc.).

Il raggiro, invece, agisce direttamente sulla psiche della vittima e consiste essenzialmente in una “menzogna qualificata” corredata da ragionamenti e discorsi tali da farla recepire come veritiera. Il raggiro pertanto è un comportamento ingegnoso di parole destinate a convincere, precisamente una menzogna che è fatta di ragionamenti idonei a farla scambiare per verità. Qualunque sia il comportamento del truffatore, il codice richiede una certa astuzia o un sottile accorgimento nel porre in essere l’inganno, aggiungerei la premeditazione. Il reato di truffa può consistere in espressioni verbali fraudolente, ma anche in una messa in scena fittizzia o in un comportamento idoneo a trarre in inganno la vittima. Pertanto il raggiro è ogni ragionamento menzognero destinato a convincere ed idoneo a far apparire come vera la falsità prospettata.

La truffa contrattuale ricorre quando con artifizi o raggiri, si ottiene la stipulazione di un contratto che l’altra parte non avrebbe mai concluso. Il soggetto tratto in inganno, pur ottenendo un bene che non gli offre alcuna utilità, acquista lo stesso al giusto valore di mercato. Le dichiarazioni menzognere possono costituire raggiro ed integrare l’elemento materiale del delitto di truffa quando sono presentate in modo tale da indurre in errore il soggetto passivo di cui viene carpita la buona fede. Ricorrono gli estremi della truffa contrattuale tutte le volte che uno dei contraenti pone in essere artifizi o raggiri diretti a tacere o a dissimulare fatti o circostanze tali che, ove conosciuto, avrebbero indotto l’altro contraente ad astenersi dal concludere il contratto.