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La "Court of appeal" definisce i criteri per determinare il risarcimento dovuto agli agenti commerciali alla risoluzione del contratto di agenzia

Con l’importante, recentissima sentenza in "Lonsdale (l/a Lonsdale Asencies) v. Howard and Hallam Ltd" che ha il valore di precedente giurisprudenziale in Inghilterra e Galles la Court of Appeal è recentemente intervenuta sui criteri per la determinazione del risarcimento dovuto all’agente commerciale, quando il contratto è per qualsiasi motivo terminato.

Va notato preliminarmente che a differenza di quanto awiene in Italia dove la Direttiva 86/653 CEE (sugli Agenti Commerciali) è stata interpretata nel senso che l’agente ha solo diritto ad un indennità di cessazione del rapporto (articolo 1751 Codice Civile), in Inghiltena e Galles la stessa Direttiva è stata interpretata (Commercial Agents (Council Directive) Regulations 1993) nel senso che alla risoluzione del rapporto l’agente può avere diritto o ad un indennita’ (lndemnity) calcolata come l’indennità di cessazione di rapporto suddetta (che si rifà al sistema tedesco) oppure ad un risarcimento dei danni (Compensation) derivanti dalla cessazione del rapporto con il preponente (che si rifà al sistema francese).

Sempre ai sensi della detta normativa, in Inghilterra e Galles, ove nulla è disposto nel contratto fra l’agente ed il preponente, alla risoluzione del rapporto l’agente ha diritto ad essere risarcito del danno e quindi alla Compensation anziche’ all’indennità di cessazione di rapporto (lndemnity).

Le differenze pratiche sono notevoli, perché tanto per cominciare, mentre l’indennità di cessazione di rapporto è soggetta a limiti massimi, non ci sono limiti al risarcimento che può’ essere dovuto all’agente. In secondo luogo, mentre la Direttiva Comunitaria sugli agenti commerciali dispone i criteri di calcolo dell’indennità di cessazione di rapporto, nulla è previsto nella detta Direttiva o nella legislazione applicativa introdotta in Inghiltena e Galles sui criteri di determinazione e calcolo del risarcimento (Compensation) dovuto all’agente commerciale.

Nonostante siano passati più di dieci anni dall’introduzione di questa normativa in Inghilterra e Galles, ci sono state solo decisioni di primo grado, peraltro contraddittorie, sui criteri di determinazione e calcolo del risarcimento (Compensation) dovuto all’agente commerciale.

Con questa recente sentenza, la Court of Appeal è intervenuta sull’argomento stabilendo innanzi tutto che i criteri della giurisprudenza francese che circoscrivono il risarcimento dovuto all’ agente in una somma pari al cumulo di due anni di prowigioni non sono accettabili.

Considerando il testo della Direttiva Comunitaria, la Court of Appeal ha prima disposto che in linea generale tutti i danni sofferti dall’agente sono risarcibili. In secondo luogo, ed in linea di massima, ha poi disposto che il danno risarcibile è determinato dalla perdita dell’avviamento commerciale (Goodwill) generato dall’agente. In pratica questa sentenza dispone che il risarcimento dovuto all’agente commerciale alla risoluzione del rapporto è pari al valore della sua impresa (Agency business), incluso l’awiamento commerciale (Goodwilll) generato dall’agente.

E’ difficile dire se questa sentenza avvantaggerà gli agenti o i preponenti. Nella fattispecie all’agente che produceva un reddito modesto in continua contrazione alla cessazione del rapporto, e che aveva chiesto circa GBP 20.000 (sulla base della dottrina francese del cumulo dei due anni di provvigioni) è stato riconosciuto un risarcimento di sole GBP 5.000.

Con l’importante, recentissima sentenza in "Lonsdale (l/a Lonsdale Asencies) v. Howard and Hallam Ltd" che ha il valore di precedente giurisprudenziale in Inghilterra e Galles la Court of Appeal è recentemente intervenuta sui criteri per la determinazione del risarcimento dovuto all’agente commerciale, quando il contratto è per qualsiasi motivo terminato.

Va notato preliminarmente che a differenza di quanto awiene in Italia dove la Direttiva 86/653 CEE (sugli Agenti Commerciali) è stata interpretata nel senso che l’agente ha solo diritto ad un indennità di cessazione del rapporto (articolo 1751 Codice Civile), in Inghiltena e Galles la stessa Direttiva è stata interpretata (Commercial Agents (Council Directive) Regulations 1993) nel senso che alla risoluzione del rapporto l’agente può avere diritto o ad un indennita’ (lndemnity) calcolata come l’indennità di cessazione di rapporto suddetta (che si rifà al sistema tedesco) oppure ad un risarcimento dei danni (Compensation) derivanti dalla cessazione del rapporto con il preponente (che si rifà al sistema francese).

Sempre ai sensi della detta normativa, in Inghilterra e Galles, ove nulla è disposto nel contratto fra l’agente ed il preponente, alla risoluzione del rapporto l’agente ha diritto ad essere risarcito del danno e quindi alla Compensation anziche’ all’indennità di cessazione di rapporto (lndemnity).

Le differenze pratiche sono notevoli, perché tanto per cominciare, mentre l’indennità di cessazione di rapporto è soggetta a limiti massimi, non ci sono limiti al risarcimento che può’ essere dovuto all’agente. In secondo luogo, mentre la Direttiva Comunitaria sugli agenti commerciali dispone i criteri di calcolo dell’indennità di cessazione di rapporto, nulla è previsto nella detta Direttiva o nella legislazione applicativa introdotta in Inghiltena e Galles sui criteri di determinazione e calcolo del risarcimento (Compensation) dovuto all’agente commerciale.

Nonostante siano passati più di dieci anni dall’introduzione di questa normativa in Inghilterra e Galles, ci sono state solo decisioni di primo grado, peraltro contraddittorie, sui criteri di determinazione e calcolo del risarcimento (Compensation) dovuto all’agente commerciale.

Con questa recente sentenza, la Court of Appeal è intervenuta sull’argomento stabilendo innanzi tutto che i criteri della giurisprudenza francese che circoscrivono il risarcimento dovuto all’ agente in una somma pari al cumulo di due anni di prowigioni non sono accettabili.

Considerando il testo della Direttiva Comunitaria, la Court of Appeal ha prima disposto che in linea generale tutti i danni sofferti dall’agente sono risarcibili. In secondo luogo, ed in linea di massima, ha poi disposto che il danno risarcibile è determinato dalla perdita dell’avviamento commerciale (Goodwill) generato dall’agente. In pratica questa sentenza dispone che il risarcimento dovuto all’agente commerciale alla risoluzione del rapporto è pari al valore della sua impresa (Agency business), incluso l’awiamento commerciale (Goodwilll) generato dall’agente.

E’ difficile dire se questa sentenza avvantaggerà gli agenti o i preponenti. Nella fattispecie all’agente che produceva un reddito modesto in continua contrazione alla cessazione del rapporto, e che aveva chiesto circa GBP 20.000 (sulla base della dottrina francese del cumulo dei due anni di provvigioni) è stato riconosciuto un risarcimento di sole GBP 5.000.