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La revisione del Codice della Proprietà Intellettuale: appuntamento alla prossima legislatura

[Articolo pubblicato per gentile concessione dell’Autore, tratto dalla Newsletter dello Studio IP LAW GALLI]

La definizione sempre più precisa della contraffazione come comprensiva di ogni forma di parassitismo e l’adeguamento e il coordinamento dei diversi strumenti giuridici – civili, penali ed amministrativi – per contrastarla. Queste sono le linee portanti della proposta di revisione del Codice della Proprietà Industriale varata dalla Commissione di esperti costituita nel luglio scorso presso il Ministero delle Attività Produttive e presieduta dal Sottosegretario di Stato avv. Roberto Cota (nel frattempo divenuto anche Alto Commissario per la Lotta alla Contraffazione), che in questo modo ha cercato di far compiere al Codice un vero salto di qualità, facendolo diventare uno strumento più moderno e soprattutto più funzionale per la protezione della proprietà industriale e per il contrasto delle attività contraffattorie, ed in particolare di quelle provenienti dall’estero.

Il Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. n. 30/2005), varato dal Governo alla fine del 2004 ed entrato in vigore il 19 marzo 2005, disciplina l’intera materia della proprietà intellettuale, ad eccezione del diritto d’autore e, pur contenendo un certo numero di disposizioni innovative, sia sostanziali che – soprattutto – processuali, si configura essenzialmente come un «testo unico» che raccoglie e coordina le disposizioni vigenti nel nostro Paese in materia di proprietà industriale. Già al momento del suo varo era tuttavia previsto (dall’art. 2 della legge n. 306/2004) che «entro un anno dall’entrata in vigore dei decreti legislativi» emanati in base alla delega «il governo può adottare, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, disposizioni correttive o integrative dei decreti legislativi medesimi». L’idea era che il nuovo Codice avesse un anno di «rodaggio», per verificare se erano necessari mutamenti o adattamenti.

In effetti il lavoro della Commissione si è concentrato su quattro filoni:

a) la correzione degli errori materiali e dei difetti di coordinamento, presenti specialmente tra le norme dedicate alla procedura di registrazione inevitabili in un testo di 246 articoli che prendeva il posto di 35 diversi testi legislativi;

b) il recupero di alcune disposizioni che erano «saltate» in occasione del varo del Codice, ed in particolare della priorità interna e della nuova disciplina delle invenzioni dei ricercatori universitari;

c) una serie di aggiustamenti diretti a chiarire alcune disposizioni ambigue;

d) infine, la revisione vera e propria, nella prospettiva di rafforzare e rendere più efficace la protezione dei diritti di proprietà industriale, considerata elemento chiave per la competitività dell’«azienda Italia».

In quest’ultima prospettiva, in particolare, la Commissione ha proposto una serie di modifiche dirette a rendere più compiuta e coerente, sia a livello civile, sia a livello penale ed amministrativo la protezione dei marchi, degli altri segni distintivi e delle denominazioni di origine contro i comportamenti diretti a sfruttare indebitamente i valori di avviamento commerciale incorporati in questi segni.

Sempre in questa chiave, degna di nota è la proposta della Commissione diretta a portare a 70 anni da quello della morte dell’autore la durata della protezione delle opere del disegno industriale coperte dal diritto d’autore, così equiparandola alle altre opere e superando quindi la procedura di infrazione avviata dall’Unione Europea contro l’Italia proprio in ragione del fatto che attualmente questa protezione dura attualmente solo 25 anni.

Tra le novità processuali contenute nella proposta della Commissione si segnalano la riunificazione della competenza per l’emanazione di descrizione, sequestro e inibitoria in capo allo stesso giudice; l’estensione della possibilità di adottare provvedimenti cautelari inaudita altera parte; l’introduzione anche nel processo industrialistico della consulenza tecnica preventiva; e soprattutto l’applicazione alle controversie in materia di proprietà intellettuale della riforma del processo civile ordinario, operata dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35 e poi dalle leggi 28 dicembre 2005, n. 263, che sembra molto più adatta a questa materia del rito societario attualmente in vigore.

Purtroppo, questa revisione non è stata approvata in tempo dal Governo prima della fine della legislatura. Conseguentemente, tutte queste proposte potranno essere adottate solo dal nuovo Parlamento uscito dalle elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006, che dovrà anche rinnovare la delega al Governo per questa revisione, delega scaduta il 19 marzo scorso. La circostanza che queste proposte di modifica siano largamente condivise dagli ambienti interessati lascia peraltro sperare che l’adozione di esse possa essere realizzata in tempi brevi, probabilmente già entro la fine del 2006.

[Articolo pubblicato per gentile concessione dell’Autore, tratto dalla Newsletter dello Studio IP LAW GALLI]

La definizione sempre più precisa della contraffazione come comprensiva di ogni forma di parassitismo e l’adeguamento e il coordinamento dei diversi strumenti giuridici – civili, penali ed amministrativi – per contrastarla. Queste sono le linee portanti della proposta di revisione del Codice della Proprietà Industriale varata dalla Commissione di esperti costituita nel luglio scorso presso il Ministero delle Attività Produttive e presieduta dal Sottosegretario di Stato avv. Roberto Cota (nel frattempo divenuto anche Alto Commissario per la Lotta alla Contraffazione), che in questo modo ha cercato di far compiere al Codice un vero salto di qualità, facendolo diventare uno strumento più moderno e soprattutto più funzionale per la protezione della proprietà industriale e per il contrasto delle attività contraffattorie, ed in particolare di quelle provenienti dall’estero.

Il Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. n. 30/2005), varato dal Governo alla fine del 2004 ed entrato in vigore il 19 marzo 2005, disciplina l’intera materia della proprietà intellettuale, ad eccezione del diritto d’autore e, pur contenendo un certo numero di disposizioni innovative, sia sostanziali che – soprattutto – processuali, si configura essenzialmente come un «testo unico» che raccoglie e coordina le disposizioni vigenti nel nostro Paese in materia di proprietà industriale. Già al momento del suo varo era tuttavia previsto (dall’art. 2 della legge n. 306/2004) che «entro un anno dall’entrata in vigore dei decreti legislativi» emanati in base alla delega «il governo può adottare, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, disposizioni correttive o integrative dei decreti legislativi medesimi». L’idea era che il nuovo Codice avesse un anno di «rodaggio», per verificare se erano necessari mutamenti o adattamenti.

In effetti il lavoro della Commissione si è concentrato su quattro filoni:

a) la correzione degli errori materiali e dei difetti di coordinamento, presenti specialmente tra le norme dedicate alla procedura di registrazione inevitabili in un testo di 246 articoli che prendeva il posto di 35 diversi testi legislativi;

b) il recupero di alcune disposizioni che erano «saltate» in occasione del varo del Codice, ed in particolare della priorità interna e della nuova disciplina delle invenzioni dei ricercatori universitari;

c) una serie di aggiustamenti diretti a chiarire alcune disposizioni ambigue;

d) infine, la revisione vera e propria, nella prospettiva di rafforzare e rendere più efficace la protezione dei diritti di proprietà industriale, considerata elemento chiave per la competitività dell’«azienda Italia».

In quest’ultima prospettiva, in particolare, la Commissione ha proposto una serie di modifiche dirette a rendere più compiuta e coerente, sia a livello civile, sia a livello penale ed amministrativo la protezione dei marchi, degli altri segni distintivi e delle denominazioni di origine contro i comportamenti diretti a sfruttare indebitamente i valori di avviamento commerciale incorporati in questi segni.

Sempre in questa chiave, degna di nota è la proposta della Commissione diretta a portare a 70 anni da quello della morte dell’autore la durata della protezione delle opere del disegno industriale coperte dal diritto d’autore, così equiparandola alle altre opere e superando quindi la procedura di infrazione avviata dall’Unione Europea contro l’Italia proprio in ragione del fatto che attualmente questa protezione dura attualmente solo 25 anni.

Tra le novità processuali contenute nella proposta della Commissione si segnalano la riunificazione della competenza per l’emanazione di descrizione, sequestro e inibitoria in capo allo stesso giudice; l’estensione della possibilità di adottare provvedimenti cautelari inaudita altera parte; l’introduzione anche nel processo industrialistico della consulenza tecnica preventiva; e soprattutto l’applicazione alle controversie in materia di proprietà intellettuale della riforma del processo civile ordinario, operata dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35 e poi dalle leggi 28 dicembre 2005, n. 263, che sembra molto più adatta a questa materia del rito societario attualmente in vigore.

Purtroppo, questa revisione non è stata approvata in tempo dal Governo prima della fine della legislatura. Conseguentemente, tutte queste proposte potranno essere adottate solo dal nuovo Parlamento uscito dalle elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006, che dovrà anche rinnovare la delega al Governo per questa revisione, delega scaduta il 19 marzo scorso. La circostanza che queste proposte di modifica siano largamente condivise dagli ambienti interessati lascia peraltro sperare che l’adozione di esse possa essere realizzata in tempi brevi, probabilmente già entro la fine del 2006.