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Produzione in giudizio da parte della P.A. del verbale notificato

Nota a Corte di Cassazione - Sezione Seconda Civile, Sentenza 15 marzo 2006 n. 5789
La Suprema Corte con la sentenza in oggetto affronta il tema della prova dell’avvenuta notifica di un atto o di un documento che, nel caso specifico, consiste in un verbale di accertamento di infrazione delle disposizioni del codice della strada.

Il principio dell’onere della prova e quello dispositivo impongono, ovviamente, alla parte attrice di un processo di provare i fatti che costituiscono il fondamento della sua richiesta.

Nel caso di specie si doveva provare anche la conoscibilità del relativo provvedimento sanzionatorio della P.A.

Infatti, in mancanza di una tale rituale comunicazione, la potestà di riscossione coattiva da parte della P.A. viene meno.

Nel caso di specie il Comune costituitosi in giudizio quale controparte, a supporto delle proprie richieste, ha fornito quale elemento probatorio dell’avvenuta notifica di cui sopra, una mera annotazione di eseguita notifica sul registro detenuto dalla P.A., riportante la data, ma senza indicazioni del contenuto dell’atto notificato.

La Cassazione ha deciso per l’accoglimento del ricorso dell’automobilista sulla base del ragionamento che vuole assolutamente distinti e separati gli atti di annotazione di avvenuta notifica (atto interno alla P.A.) e la notifica vera e propria del verbale di accertamento, unico atto con efficacia probatoria.

Ecco che allora si statuisce in tal senso sul fondamento che l’annotazione in un registro, sia pure di una P.,A., di una eseguita notifica, senza indicazione dell’atto notificato, integra un elemento privo anche di valore indiziario e comunque del tutto inidoneo a fornire la prova che un determinato atto sia stato effettivamente notificato al destinatario, prova nella specie necessaria al fine di potere superare la contestazione sollevata dal ricorrente. 

La Suprema Corte con la sentenza in oggetto affronta il tema della prova dell’avvenuta notifica di un atto o di un documento che, nel caso specifico, consiste in un verbale di accertamento di infrazione delle disposizioni del codice della strada.

Il principio dell’onere della prova e quello dispositivo impongono, ovviamente, alla parte attrice di un processo di provare i fatti che costituiscono il fondamento della sua richiesta.

Nel caso di specie si doveva provare anche la conoscibilità del relativo provvedimento sanzionatorio della P.A.

Infatti, in mancanza di una tale rituale comunicazione, la potestà di riscossione coattiva da parte della P.A. viene meno.

Nel caso di specie il Comune costituitosi in giudizio quale controparte, a supporto delle proprie richieste, ha fornito quale elemento probatorio dell’avvenuta notifica di cui sopra, una mera annotazione di eseguita notifica sul registro detenuto dalla P.A., riportante la data, ma senza indicazioni del contenuto dell’atto notificato.

La Cassazione ha deciso per l’accoglimento del ricorso dell’automobilista sulla base del ragionamento che vuole assolutamente distinti e separati gli atti di annotazione di avvenuta notifica (atto interno alla P.A.) e la notifica vera e propria del verbale di accertamento, unico atto con efficacia probatoria.

Ecco che allora si statuisce in tal senso sul fondamento che l’annotazione in un registro, sia pure di una P.,A., di una eseguita notifica, senza indicazione dell’atto notificato, integra un elemento privo anche di valore indiziario e comunque del tutto inidoneo a fornire la prova che un determinato atto sia stato effettivamente notificato al destinatario, prova nella specie necessaria al fine di potere superare la contestazione sollevata dal ricorrente.