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La tutela del design in Giappone. Considerazioni generali.

La grande attenzione che il sistema economico giapponese ha sempre prestato all’innovazione ed alla ricerca ha spinto il legislatore giapponese ad intervenire ben presto sullla materia.

La legge n. 125 del 13 Aprile 1959, che nel corso del tempo è stata modificata ed emendata numerose volte (l’ultimo intervento normativo è opera della Legge n. 47 del 23 maggio 2003), è la dimostrazione, risalente nel tempo, della consapevolezza dell’importanza di regolare e tutelare le caratteristiche estetiche di un determinato oggetto, appositamente progettato a tale scopo, e fa della normativa nipponica, probabilmente, una delle più complete e moderne a tutt’oggi esistenti.

Le carattteristiche che trovano protezione nel complesso normativo sopracitato possono essere ricomprese nelle seguenti categorie di specie: il colore, la forma, il disegno, la funzione (particolarità questa che si riferisce alla ipotesi in cui l’oggetto di design, oltre ad una propria connotazione estetica, presenti anche funzionalità speciali o innovative) e, in una definizione generale e di chiusura, qualsiasi tipo di caratteristica che possa essere considerata attinente all’aspetto esteriore, quindi estetico, dell’oggetto.

In sintesi, ai sensi della Legge a tutela del design, possiamo affermare che la protezione concessa dalla normativa analizzata concerne la forma, il disegno o i colori di un oggetto, ovvero una delle possibili combinazioni di tali elementi, tali che siano idonee a stimolare visivamente il senso estetico di chi osserva. In altri termini, si può forse sostenere che il sistema giapponese ha, come scopo primario, quello di tutelare lo stile e l’aspetto esteriore di un oggetto.

Entrando nel merito, possiamo occuparci di alcune peculiari disposizioni, al fine di comprendere le diverse sfumature che la citata protezione può assumere. Ci occuperemo poi dei principi generali alla stregua dei quali gli oggetti di design devono essere considerati per poter poi beneficiare di tale protezione.

In particolare, la legge Giapponese contiene una specifica norma che tutela più design simili per lo stesso oggetto. In altre parole, quando si ottiene la registrazione di un design, in relazione ad un determinato oggetto che, di conseguenza, usufruisce della tutela, quest’ultima è estesa anche ad altri tipi di design, analoghi a quello che chiameremo principale, naturalmente in relazione allo stesso tipo di oggetto. A questo scopo è possibile richiedere all’ufficio competente una dichiarazione ufficiale, che attesti il grado (letteralmente nel testo normativo il "livello") di somiglianza del design che si desidera registrare rispetto ad altro design antecedentemente registrato, ricorrendo ad una procedura di registrazione dedicata e denominata "design similare".

Altra disposizione di assoluto interesse, e che rappresenta probabilmente uno dei punti più alti e peculiari della normativa giapponese, è quella che prevede la registrazione parziale di un design. Senza dimenticare che la regola generale prevede che la registrazione di un diritto sul design possa essere effettuata solo in relazione ad un oggetto intero, completo in tutte le sue parti, tale norma di carattere eccezionale, introdotta con  la novella del 1998, consente la registrazione anche di parti di oggetti o di particolari forme che presentano caratteristiche peculiari e ben distinguibili. Tale previsione si è resa necessaria per garantire i titolari di diritti sul design che, prima di allora, non erano in grado di proteggersi contro le violazioni perpetuate da parte di coloro che copiavano solo delle parti di un certo design e le sfruttavano poi per elaborare un "nuovo" design, che nel complesso non risultava simile a quello originario e il cui utilizzo, dunque, non era perseguibile dalla legge.

Gli esempi citati ci aiutano a comprendere il grado di estrema sofisticazione raggiunto dalla normativa giapponese, il che ci porta, con un piccolo salto logico che speriamo ci sarà perdonato, ad occuparci solo ora dei principi generali, volti ad accertare se un oggetto possiede le caratteristiche richieste e se è idoneo ad usufruire della tutela prevista. In primo luogo, l’oggetto dovrà presentare un design tale che da rendere possibile riprodurlo in serie, sia nell’ambito di un processo industriale, sia artigianalmente. Tale criterio è ciò che viene definita Idoneità alla Produzione Industriale.

In seconda battuta opera un altro criterio, che potrebbe essere definito "della percezione (umana)" e che, prendendo spunto dall’obiettivo della normativa che è quello di tutelare oggetti che presentano particolari caratteristiche estetiche, si pone come limite in tutti i casi in cui l’elemento estetico non sia, effettivamente, percepibile visivamente dall’occhio umano (si potrebbe fare l’esempio di un disegno ornamentale talmente minuto da renderne impossibile il riconoscimento da parte dell’osservatore).

A questi criteri, che potremmo definire generali in quanto agiscono sull’idoneità potenziale dell’oggetto di essere considerato "di design", ne seguono naturalmente altri, che operano direttamente sul piano oggettivo, e indicano le qualità che il design deve possedere per poter usufruire della tutela.

Possiamo affermare che, un oggetto di design, per la normativa giapponese, deve rispettare i criteri di novità, creatività, unicità ed idoneità.

La prima qualità non pone particolari problemi interpretativi: semplicemente, non deve esistere in commercio nessun oggetto identico o analogo al momento in cui viene presentata la domanda; in altri termini si deve trattare di un design assolutamente nuovo.

Un carattere di particolarità, invece, si riscontra a proposito della creatività, in quanto l’oggetto di design non può essere tutelato se privo di creatività, anche nel caso in cui esso possieda la caratteristica della novità.

La qualità di unicità dell’oggetto di design, come è immaginabile, si riferisce invece alla possibilità che esso risulti identico o simile ad altri oggetti, per i quali è già stata richiesta la registrazione, o che hanno già ottenuto la registrazione, o che sono già presenti in commercio. In tali casi, l’oggetto non può essere ovviamente considerato di nuova creazione e quindi non può essere né registrato, né tutelato dalla legge in materia.

Infine, l’oggetto deve presentare la qualità dell’idoneità. Tale concetto deve essere considerato sotto diversi punti di vista che, tuttavia, possono essere ricondotti al principio generale della tutela dell’interesse pubblico. Non sono, di conseguenza, ammessi oggetti di design che siano anche solo potenzialmente idonei a ledere l’ordine pubblico e la pubblica morale; oggetti di design incompleti, cioè oggetti presentati nella minima forma considerata necessaria per garantire la loro funzionalità, ma che si debbano in realtà considerare incompleti; oggetti di design che possano creare confusione con altri oggetti, propri dell’attività lavorativa di un altro soggetto giuridico.

Esistono poi altri criteri, di natura regolamentare, che non attengono alle specifiche qualità dell’oggetto di design, bensì alle modalità di registrazione del medesimo.

A questo scopo vige, in prima istanza, il principio della separazione, vale a dire la necessità di presentare una domanda, autonoma, per ciascun oggetto di design per il quale si desidera domandare la registrazione. Esiste tuttavia una disposizione di chiusura sul punto, che prevede la possibilità di richiedere quella che potremmo definire con la denominazione "registrazione multipla", quindi contemporanea e comune per diversi oggetti di design, nel caso essi possano essere considerati parti di un unico oggetto di design. Tale registrazione multipla è concessa nell’ipotesi in cui i diversi oggetti possono essere considerati elementi facenti parte una unica "serie".

In altre parole, tale disposizione trova applicazione nel caso in cui siano presenti oggetti separati l’uno dall’altro, ma che nella pratica sono commerciati unitariamente. Lo scopo principale della disposizione è quello di abbassare, ed in misura notevole, i costi relativi alla registrazione ed al rinnovo del diritto.

Successivamente al criterio della separazione troviamo quello della priorità. Nel caso in cui siano state presentate più domande di registrazione per diversi tipi di oggetti di design identici o analoghi, l’avente diritto alla registrazione sarà colui che per primo ha presentato la domanda. È interessante, tuttavia, sottolineare che se è lo stesso soggetto a presentare più domande relative ad oggetti di design identici o analoghi, uno di essi verrà considerato il design originale, mentre l’altro, o gli altri, sarà considerato design derivato, e avrà diritto alla registrazione, ed alla relativa tutela, come tale.

Il periodo di tutela che viene riconosciuto agli oggetti di design è più esteso rispetto a quello in materia di marchi. Infatti, mentre per i marchi opera una tutela decennale (naturalmente rinnovabile), in materia di oggetti di design tale periodo raggiunge i quindici anni. A differenza di ciò che accade per i marchi, però, il titolare del diritto sull’oggetto di design è tenuto a versare annualmente un’imposta, in caso contrario il diritto si estingue. Il diritto si estingue comunque allo scadere del termine indicato, a meno che l’oggetto, nel tempo, non abbia acquisito una particolare notorietà. In tal caso, il titolare del diritto di tutela sul design potrà, anche successivamente alla scadenza del termine sopra indicato, usufruire della tutela accordata dalla normativa relativa alla prevenzione della concorrenza sleale.

Il sistema giapponese sulla tutela del design ha dimostrato, inoltre, una notevole attenzione alle dinamiche del commercio e tale attenzione si riverbera, in particolare, nella previsione del così detto "design segreto". Il legislatore giapponese, infatti, raccogliendo i segnali che provenivano dagli operatori del commercio, ha emanato una norma in forza della quale, quando un design viene registrato, invece di essere pubblicato della Gazzetta Ufficiale del design come normalmente avviene, al titolare del diritto è concessa la facoltà di decidere se procedere alla registrazione ufficiale, ovvero mantenere segreta tale registrazione. Lo scopo di questo sistema è di proteggere i diritti del proprietario del design, che potrebbe avere interesse a registrare immediatamente l’oggetto, ma che potrebbe altresì desiderare maggior tempo per valutare attentamente le tendenze del mercato, al fine di poter sfruttare con maggior successo il proprio diritto.

Da ultimo dobbiamo ricordare una disposizione che accomuna i marchi e i design non registrati. Essi, infatti, anche nei casi in cui non si sia provveduto alla registrazione, sono comunque protetti e garantiti contro il loro utilizzo illecito, traendo protezione dalle disposizioni della legge di prevenzione della concorrenza sleale. Inoltre, è bene tener presente che la tutela opera anche nell’ipotesi in cui il marchio o il design non siano stati registrati, ma abbiano acquisito popolarità successivamente alla loro commercializzazione.

La grande attenzione che il sistema economico giapponese ha sempre prestato all’innovazione ed alla ricerca ha spinto il legislatore giapponese ad intervenire ben presto sullla materia.

La legge n. 125 del 13 Aprile 1959, che nel corso del tempo è stata modificata ed emendata numerose volte (l’ultimo intervento normativo è opera della Legge n. 47 del 23 maggio 2003), è la dimostrazione, risalente nel tempo, della consapevolezza dell’importanza di regolare e tutelare le caratteristiche estetiche di un determinato oggetto, appositamente progettato a tale scopo, e fa della normativa nipponica, probabilmente, una delle più complete e moderne a tutt’oggi esistenti.

Le carattteristiche che trovano protezione nel complesso normativo sopracitato possono essere ricomprese nelle seguenti categorie di specie: il colore, la forma, il disegno, la funzione (particolarità questa che si riferisce alla ipotesi in cui l’oggetto di design, oltre ad una propria connotazione estetica, presenti anche funzionalità speciali o innovative) e, in una definizione generale e di chiusura, qualsiasi tipo di caratteristica che possa essere considerata attinente all’aspetto esteriore, quindi estetico, dell’oggetto.

In sintesi, ai sensi della Legge a tutela del design, possiamo affermare che la protezione concessa dalla normativa analizzata concerne la forma, il disegno o i colori di un oggetto, ovvero una delle possibili combinazioni di tali elementi, tali che siano idonee a stimolare visivamente il senso estetico di chi osserva. In altri termini, si può forse sostenere che il sistema giapponese ha, come scopo primario, quello di tutelare lo stile e l’aspetto esteriore di un oggetto.

Entrando nel merito, possiamo occuparci di alcune peculiari disposizioni, al fine di comprendere le diverse sfumature che la citata protezione può assumere. Ci occuperemo poi dei principi generali alla stregua dei quali gli oggetti di design devono essere considerati per poter poi beneficiare di tale protezione.

In particolare, la legge Giapponese contiene una specifica norma che tutela più design simili per lo stesso oggetto. In altre parole, quando si ottiene la registrazione di un design, in relazione ad un determinato oggetto che, di conseguenza, usufruisce della tutela, quest’ultima è estesa anche ad altri tipi di design, analoghi a quello che chiameremo principale, naturalmente in relazione allo stesso tipo di oggetto. A questo scopo è possibile richiedere all’ufficio competente una dichiarazione ufficiale, che attesti il grado (letteralmente nel testo normativo il "livello") di somiglianza del design che si desidera registrare rispetto ad altro design antecedentemente registrato, ricorrendo ad una procedura di registrazione dedicata e denominata "design similare".

Altra disposizione di assoluto interesse, e che rappresenta probabilmente uno dei punti più alti e peculiari della normativa giapponese, è quella che prevede la registrazione parziale di un design. Senza dimenticare che la regola generale prevede che la registrazione di un diritto sul design possa essere effettuata solo in relazione ad un oggetto intero, completo in tutte le sue parti, tale norma di carattere eccezionale, introdotta con  la novella del 1998, consente la registrazione anche di parti di oggetti o di particolari forme che presentano caratteristiche peculiari e ben distinguibili. Tale previsione si è resa necessaria per garantire i titolari di diritti sul design che, prima di allora, non erano in grado di proteggersi contro le violazioni perpetuate da parte di coloro che copiavano solo delle parti di un certo design e le sfruttavano poi per elaborare un "nuovo" design, che nel complesso non risultava simile a quello originario e il cui utilizzo, dunque, non era perseguibile dalla legge.

Gli esempi citati ci aiutano a comprendere il grado di estrema sofisticazione raggiunto dalla normativa giapponese, il che ci porta, con un piccolo salto logico che speriamo ci sarà perdonato, ad occuparci solo ora dei principi generali, volti ad accertare se un oggetto possiede le caratteristiche richieste e se è idoneo ad usufruire della tutela prevista. In primo luogo, l’oggetto dovrà presentare un design tale che da rendere possibile riprodurlo in serie, sia nell’ambito di un processo industriale, sia artigianalmente. Tale criterio è ciò che viene definita Idoneità alla Produzione Industriale.

In seconda battuta opera un altro criterio, che potrebbe essere definito "della percezione (umana)" e che, prendendo spunto dall’obiettivo della normativa che è quello di tutelare oggetti che presentano particolari caratteristiche estetiche, si pone come limite in tutti i casi in cui l’elemento estetico non sia, effettivamente, percepibile visivamente dall’occhio umano (si potrebbe fare l’esempio di un disegno ornamentale talmente minuto da renderne impossibile il riconoscimento da parte dell’osservatore).

A questi criteri, che potremmo definire generali in quanto agiscono sull’idoneità potenziale dell’oggetto di essere considerato "di design", ne seguono naturalmente altri, che operano direttamente sul piano oggettivo, e indicano le qualità che il design deve possedere per poter usufruire della tutela.

Possiamo affermare che, un oggetto di design, per la normativa giapponese, deve rispettare i criteri di novità, creatività, unicità ed idoneità.

La prima qualità non pone particolari problemi interpretativi: semplicemente, non deve esistere in commercio nessun oggetto identico o analogo al momento in cui viene presentata la domanda; in altri termini si deve trattare di un design assolutamente nuovo.

Un carattere di particolarità, invece, si riscontra a proposito della creatività, in quanto l’oggetto di design non può essere tutelato se privo di creatività, anche nel caso in cui esso possieda la caratteristica della novità.

La qualità di unicità dell’oggetto di design, come è immaginabile, si riferisce invece alla possibilità che esso risulti identico o simile ad altri oggetti, per i quali è già stata richiesta la registrazione, o che hanno già ottenuto la registrazione, o che sono già presenti in commercio. In tali casi, l’oggetto non può essere ovviamente considerato di nuova creazione e quindi non può essere né registrato, né tutelato dalla legge in materia.

Infine, l’oggetto deve presentare la qualità dell’idoneità. Tale concetto deve essere considerato sotto diversi punti di vista che, tuttavia, possono essere ricondotti al principio generale della tutela dell’interesse pubblico. Non sono, di conseguenza, ammessi oggetti di design che siano anche solo potenzialmente idonei a ledere l’ordine pubblico e la pubblica morale; oggetti di design incompleti, cioè oggetti presentati nella minima forma considerata necessaria per garantire la loro funzionalità, ma che si debbano in realtà considerare incompleti; oggetti di design che possano creare confusione con altri oggetti, propri dell’attività lavorativa di un altro soggetto giuridico.

Esistono poi altri criteri, di natura regolamentare, che non attengono alle specifiche qualità dell’oggetto di design, bensì alle modalità di registrazione del medesimo.

A questo scopo vige, in prima istanza, il principio della separazione, vale a dire la necessità di presentare una domanda, autonoma, per ciascun oggetto di design per il quale si desidera domandare la registrazione. Esiste tuttavia una disposizione di chiusura sul punto, che prevede la possibilità di richiedere quella che potremmo definire con la denominazione "registrazione multipla", quindi contemporanea e comune per diversi oggetti di design, nel caso essi possano essere considerati parti di un unico oggetto di design. Tale registrazione multipla è concessa nell’ipotesi in cui i diversi oggetti possono essere considerati elementi facenti parte una unica "serie".

In altre parole, tale disposizione trova applicazione nel caso in cui siano presenti oggetti separati l’uno dall’altro, ma che nella pratica sono commerciati unitariamente. Lo scopo principale della disposizione è quello di abbassare, ed in misura notevole, i costi relativi alla registrazione ed al rinnovo del diritto.

Successivamente al criterio della separazione troviamo quello della priorità. Nel caso in cui siano state presentate più domande di registrazione per diversi tipi di oggetti di design identici o analoghi, l’avente diritto alla registrazione sarà colui che per primo ha presentato la domanda. È interessante, tuttavia, sottolineare che se è lo stesso soggetto a presentare più domande relative ad oggetti di design identici o analoghi, uno di essi verrà considerato il design originale, mentre l’altro, o gli altri, sarà considerato design derivato, e avrà diritto alla registrazione, ed alla relativa tutela, come tale.

Il periodo di tutela che viene riconosciuto agli oggetti di design è più esteso rispetto a quello in materia di marchi. Infatti, mentre per i marchi opera una tutela decennale (naturalmente rinnovabile), in materia di oggetti di design tale periodo raggiunge i quindici anni. A differenza di ciò che accade per i marchi, però, il titolare del diritto sull’oggetto di design è tenuto a versare annualmente un’imposta, in caso contrario il diritto si estingue. Il diritto si estingue comunque allo scadere del termine indicato, a meno che l’oggetto, nel tempo, non abbia acquisito una particolare notorietà. In tal caso, il titolare del diritto di tutela sul design potrà, anche successivamente alla scadenza del termine sopra indicato, usufruire della tutela accordata dalla normativa relativa alla prevenzione della concorrenza sleale.

Il sistema giapponese sulla tutela del design ha dimostrato, inoltre, una notevole attenzione alle dinamiche del commercio e tale attenzione si riverbera, in particolare, nella previsione del così detto "design segreto". Il legislatore giapponese, infatti, raccogliendo i segnali che provenivano dagli operatori del commercio, ha emanato una norma in forza della quale, quando un design viene registrato, invece di essere pubblicato della Gazzetta Ufficiale del design come normalmente avviene, al titolare del diritto è concessa la facoltà di decidere se procedere alla registrazione ufficiale, ovvero mantenere segreta tale registrazione. Lo scopo di questo sistema è di proteggere i diritti del proprietario del design, che potrebbe avere interesse a registrare immediatamente l’oggetto, ma che potrebbe altresì desiderare maggior tempo per valutare attentamente le tendenze del mercato, al fine di poter sfruttare con maggior successo il proprio diritto.

Da ultimo dobbiamo ricordare una disposizione che accomuna i marchi e i design non registrati. Essi, infatti, anche nei casi in cui non si sia provveduto alla registrazione, sono comunque protetti e garantiti contro il loro utilizzo illecito, traendo protezione dalle disposizioni della legge di prevenzione della concorrenza sleale. Inoltre, è bene tener presente che la tutela opera anche nell’ipotesi in cui il marchio o il design non siano stati registrati, ma abbiano acquisito popolarità successivamente alla loro commercializzazione.