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Legge sul riconoscimento delle procedure straniere di insolvenza - Giappone

Legge sul riconoscimento delle procedure straniere di insolvenza.

Legge n. 129 del 2000 - In vigore dal 1° Aprile 2001 – Decreto n. 54 del 2001.

(traduzione dal testo originale giapponese: Avv. Francesco De Sanzuane)

 

 

Capitolo 1 – Previsioni generali (articoli 1- 16)

 

Articolo 1- Scopo.

Lo scopo di questa legge è riconoscere nell’ordinamento Giapponese l’efficacia degli atti stranieri delle procedure di insolvenza, prevedendo la coordinazione internazionale della liquidazione dei beni o la riabilitazione economica dei debitori coinvolti nell’attività economica internazionale, elaborando una procedura per il riconoscimento e l’assistenza degli atti stranieri di insolvenza che sono stati intrapresi rispetto a tali debitori.

 

Articolo 2 – Definizioni

In questa legge, i seguenti termini hanno il significato di seguito indicato:

i.                     "procedura straniera di insolvenza" un procedimento collettivo di un paese straniero che corrisponde ad un procedimento di fallimento, ad un procedimento civile di riabilitazione, ad un procedimento di riorganizzazione corporativa, ad un procedimento di amministrazione controllata o ad un procedimento speciale di liquidazione.

ii.                   "procedura straniera principale" un procedimento straniero collettivo di insolvenza del paese in cui il debitore ha la sede principale della propria attività commerciale se il debitore è operante nel commercio; un procedimento straniero collettivo si insolvenza del paese in cui il debitore ha la residenza se il debitore è un individuo che non opera nel commercio; un procedimento straniero collettivo di insolvenza del paese in cui il debitore ha la propria sede principale se il debitore è una persona giuridica o un’associazione o una fondazione.

iii.                  "procedimento straniero non principale" significa un procedimento straniero di insolvenza che non è un procedimento principale.

iv.                  "procedura di insolvenza interna" un procedimento di fallimento, un procedimento civile di riabilitazione, un procedimento di riorganizzazione corporativa, un procedimento corporativo di disposizione o un procedimento speciale di liquidazione posto in essere con azione diretta in Giappone.

v.                   "riconoscimento di un procedimento di insolvenza straniero" significa, rispetto ad un procedimento straniero di insolvenza, il riconoscimento come base per l’assegnazione delle misure di assistenza che possono essere concesse per tale procedimento nell’ordinamento Giappone, in conformità alle disposizioni del capitolo 3.

vi.                 "procedura di assistenza e di riconoscimento" un procedimento nel quale una corte emette una decisione relativamente ad un procedimento straniero di insolvenza ed assegna le misure adeguate allo scopo di regolare una procedura di insolvenza straniera, per quanto riguarda il commercio ed i beni presenti in Giappone di un debitore, sulla base delle disposizioni contenute nei seguenti capitoli.

vii.                "amministratore straniero" significa una persona, eccetto il debitore, che ha la facoltà di gestire e liquidare i beni del debitore in un procedimento straniero di insolvenza.

viii.               "amministratore straniero ecc." significa, in un procedimento straniero di insolvenza, l’amministratore straniero, se un amministratore è stato nominato, o il debitore, se un amministratore straniero non è stato nominato.

ix.                 "amministratore del riconoscimento" significa una persona che è stata incaricata di controllare l’attività commerciale ed i beni nel Giappone del debitore, in conformità all’articolo 32(1).

(2) Qualsiasi reclamo che sia richiesto in ossequio al conforme procedimento giudiziario regolato dal codice di procedura civile (legge n. 109 Minji Sosho ho 1996) è da considerarsi sotto la giurisdizione Giapponese.

 

Articolo 3 – Condizione delle persone straniere.

 Per quanto riguarda il procedimento di assistenza e di riconoscimento, una persona straniera o una persona giuridica straniera sono considerate alla stregua di una persona giapponese o di una persona giuridica giapponese.

 

Articolo 4 – Giurisdizione nei casi di riconoscimento ed assistenza

 La corte del distretto di Tokyo ha giurisdizione esclusiva nell’ipotesi di assistenza e di riconoscimento.

 

Articolo 5 – Trasferimento nei casi di riconoscimento ed assistenza.

 Se la corte menzionata nell’articolo precedente lo reputa necessario per evitare un serio danno o ritardo, autonomamente, può decidere di trasferire un procedimento di assistenza e di riconoscimento ad una corte di un distretto la cui giurisdizione comprenda la residenza, il domicilio, il luogo in cui si svolge l’attività commerciale, la sede o la posizione dei beni del debitore nello stesso momento in cui viene a conoscenza di una procedura per il riconoscimento di un procedimento straniero di insolvenza o dopo avere emanato i primi atti di regolamentazione della procedura.

 

Articolo 6 – Discrezionalità della trattazione orale

(1) Per quanto riguarda un procedimento di assistenza e di riconoscimento, la decisione può essere presa senza discussione orale.

(2) La corte può effettuare tutte la ricerche necessarie relativamente al procedimento di riconoscimento ed assistenza in piena autonomia.

 

Articolo 7 – Ricorso.

Chiunque abbia interesse in una decisione concernente il procedimento di riconoscimento e assistenza può proporre ricorso immediato in appello avverso tale decisione, ma solo nei casi specificamente previsti dalla presente legge. Nel caso in cui l’avviso pubblico della decisione sia stato emanato, il termine per proporre appello è di due settimane, a decorrere dal giorno in cui l’avviso pubblico è stato pubblicato.

 

Articolo 8 – Avviso Pubblico.

(1) Un avviso pubblico che sia conforme a questa legge deve essere pubblicato nella gazzetta ufficiale.

(2) Un avviso pubblico entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è stato pubblicato.

(3) L’avviso pubblico può essere sostituito dalla notifica a condizione che questa sia conforme alla presente legge, eccezion fatta per i casi in cui si sia provveduto come indicato nel seguente paragrafo.

(4) Dove sia l’avviso pubblico che la notifica siano stati effettuati in conformità alla presente legge, la notifica può essere effettuata inviando i documenti per posta ordinaria.

(5) Un avviso pubblico emesso con una delle modalità presenti nel paragrafo precedente ha l’effetto di notifica per tutte le persone interessate.

(6) Le disposizione dei tre paragrafi precedenti non si applicano dove specificatamente previsto dalla presente legge.

 

Articolo 9 - Richiesta di registrazione in riferimento al procedimento di riconoscimento e assistenza di una persona giuridica

 (1) Nel caso in cui è stata adottata una misura nei confronti di un debitore persona giuridica in conformità agli articoli 32(1) o 51(1) (incluso il caso in cui si applica mutatis mutandis il paragrafo (3) di quest’ultimo articolo), l’impiegato della corte deve, senza ritardo, chiedere ogni tipo di informazione ai competenti uffici anagrafici, relativamente al luogo in cui il debitore svolge la propria attività commerciale o ha la sede, per registrare il provvedimento.

 (2) La registrazione di un provvedimento, come indicato nel paragrafo che precede, deve inoltre includere il nome e l’indirizzo dell’amministratore di controllo e del coordinatore provvisorio del procedimento.

 (3) Il provvedimento del paragrafo (1) si applica, mutandis mutatis, all’ordinanza emessa che sia stata modificata o annullata, nel qual caso il provvedimento cessa di essere efficace (tranne nell’ipotesi in cui tale provvedimento perde efficacia in conseguenza della perdita di efficacia del procedimento di assistenza e di riconoscimento conformemente agli articoli 61(2) e 64; e similmente nei paragrafi (2) e (5) dell’articolo seguente), o nel caso in cui si presenti una variazione relativa ad una delle informazione presenti nel paragrafo precedente.

 (4) Nel caso in cui sia stato presentata un’ordinanza di sospensione della procedura in conformità alle disposizioni dell’articolo 57(2), dell’articolo 58(1) (in tal caso si applica mutatis mutandis il paragrafo (2) dello stesso articolo), dell’articolo (i) dell’articolo 59(1) o dell’articolo 60 (1) rispetto ad un debitore persona giuridica, l’impiegato della corte deve, senza ritardo, chiedere ogni tipo di informazione ai competenti uffici anagrafici, relativamente al luogo in cui il debitore svolge la propria attività commerciale o ha la propria sede, per registrare l’ordinanza di sospensione, anche in ciascuno dei seguenti registri nei quali il debitore compare:

i. un registro conforme all’articolo 119 della legge fallimentare (legge no 71 di 1922);

ii. un registro conforme ai paragrafi (1) o (2) dell’articolo 11 della legge civile di riabilitazione (legge no 225 di 1999);

iii. un registro conforme all’articolo 17(1) o all’articolo 18-2(1) (compreso il caso in cui una di queste disposizioni si applica mutatis mutandis secondo le norme di una diversa normativa) della legge sulla riorganizzazione corporativa (legge no 172 di 1952);

iv. un registro conforme all’articolo 382 (compreso il caso in cui si applica mutatis mutandis l’articolo 433 del codice di commercio o altra legge) o all’articolo 387(1) (compreso il caso in cui una di queste disposizioni si applica mutatis mutandis in ossequio ad altra diversa normativa) del codice commerciale (legge no 48 di 1899) (ad eccezione del registro previsto al punto (v) dell’articolo 386(1) di quella legge (compreso il caso in si applicano mutatis mutandis le disposizioni una diversa normativa).

 (5) Il paragrafo precedente si applica mutatis mutandis anche in presenza di un provvedimento di annullamento di un’ordinanza di sospensione, emanata in ossequio alla norma dello stesso paragrafo o nel caso in cui l’ordinanza di sospensione abbia cessato di essere efficace.

 (6) Nell’ipotesi in cui un provvedimento volto ad annullare il riconoscimento, in conformità al paragrafo (iii) dell’articolo 56(1), con riferimento ad un debitore persona giuridica, sia divenuto definitivo, se rispetto a quel debitore esiste un registro simile a quelli elencati nel paragrafo (4) o un registro conforme al paragrafo (1), nell’ambito di altro procedimento di assistenza e di riconoscimento che ha perduto la propria efficacia in conformità all’articolo 64, l’impiegato della corte deve, senza ritardo, annullare la registrazione da quel registro.

 (7) Nell’ipotesi in cui è stato emanato un provvedimento di conclusione della procedura di fallimento o nell’ipotesi in cui è emanato un provvedimento di approvazione del concordato obbligatorio, un provvedimento di approvazione del programma di riabilitazione, un provvedimento di approvazione del programma di riorganizzazione corporativa, un’ordinanza esecutiva o un provvedimento di chiusura della liquidazione speciale siano divenuti definitivi, se è presente un registro tenuto in conformità al paragrafo (1) nell’ambito di un procedimento di assistenza e di riconoscimento che ha cessato di essere efficace secondo l’articolo 61(2), l’impiegato della corte che presiede il procedimento di fallimento, il procedimento civile di riabilitazione, il procedimento di riorganizzazione corporativa, il procedimento corporativo di disposizione o il procedimento speciale di liquidazione devono, senza ritardo, procedere all’annullamento della richiesta da quel registro.

 

Articolo 10 – Richiesta di registrazione con riferimento ai diritti registrati.

 (1) Nel caso in cui è stato emanato un provvedimento nei confronti del debitore in conformità all’articolo 32(1), l’impiegato della corte deve, senza ritardo, chiedere la registrazione di tale provvedimento, se egli è a conoscenza dell’esistenza di un registro concernenti i diritti che formano parte dei beni del debitore.

 (2) Il paragrafo precedente si applica mutatis mutandis anche nel caso in cui vi sia stato l’annullamento di un provvedimento emanato in ossequio al medesimo paragrafo o nel caso in cui quel provvedimento ha cessato di essere efficace.

 (3) I due paragrafi precedenti non si applicano nel caso in cui vi è stata richiesta di registrazione di un provvedimento conforme all’articolo 32(1) e conforme al paragrafo 1 dell’articolo precedente.

 (4) Nell’ipotesi in cui sia stato emanato un provvedimento in conformità ai paragrafi (1) o (2) Dell’articolo 26, con riferimento al registro dei diritti che formano parte dei beni del debitore, l’impiegato della corte deve, senza ritardo, chiedere la registrazione di tale provvedimento.

 (5) Il paragrafo precedente si applica mutatis mutandis anche nel caso in cui il provvedimento sia stato modificato o annullato o nel caso in cui quei provvedimenti abbiano cessato di essere efficaci.

 (6) Nel caso in cui un provvedimento, annullando un riconoscimento conforme all’articolo (iii) dell’articolo 56(1) sia divenuto definitivo, l’impiegato della corte deve, senza ritardo, annullare la richiesta di registrazione, se egli è a conoscenza dell’esistenza delle seguenti registrazioni:

i. una registrazione concernente i diritti che formano parte dei beni del debitore, effettuata in conformità all’articolo 120 della legge fallimentare (compreso il caso in cui si applica mutatis mutandis l’articolo 120-2 di quella stessa legge), all’articolo 12(1) della legge civile di riabilitazione, all’articolo 18(1) della legge sulla riorganizzazione corporativa (compreso il caso in cui si applica mutatis mutandis il punto (iii) dell’articolo 18-2 di quella legge o di un’altra legge) o all’articolo 387(2) del codice commerciale (compreso il caso in cui si applica mutatis mutandis l’articolo 454(2) di quella legge o di un’altra legge);

ii. una registrazione effettuata in conformità al paragrafo (1) o al paragrafo (4) nell’ambito di un altro procedimento di assistenza o di riconoscimento che ha cessato di essere efficace secondo l’articolo 64.

 (7) Nel caso in cui sia emanato un provvedimento di chiusura del fallimento o provvedimento di approvazione del concordato obbligatorio, un provvedimento di approvazione del programma di riabilitazione, un provvedimento di approvazione del programma di riorganizzazione corporativa, una ordinanza esecutiva o un provvedimento di chiusura del procedimento di liquidazione speciale si sia trasformato in definitivo, l’impiegato della corte che presiede il procedimento di fallimento, il procedimento civile di riabilitazione, il procedimento di riorganizzazione corporativa, il procedimento corporativo di disposizione o il procedimento speciale di liquidazione deve, senza ritardi, richiedere l’annullamento della registrazione, se egli è a conoscenza dell’esistenza di una registrazione effettuata in conformità al paragrafo (1) o al paragrafo (4) nell’ambito di un procedimento di assistenza e di riconoscimento che ha cessato di essere efficace come previsto dall’articolo 61(2).

 

Articolo 11 - Esenzione fiscale.

Nessuna tassa di registro deve essere imposta con riferimento alla registrazione prevista nei due articoli precedenti.

 

Articolo 12 – Applicazione analogica relativa alla registrazione.

I due articoli precedenti si applicano mutatis mutandis a tutti i diritti che devono essere registrati.

 

Articolo 13 – Esame dei documenti.

 (1) Le parti interessate possono richiedere l’esame dei documenti e di altri oggetti che siano stati presentati alla corte o preparati dalla corte basandosi sulle disposizioni di questa legge o sulle disposizioni del codice della procedura civile che si applicano mutatis mutandis in conformità con l’articolo 15 (da qui in poi nel presente articolo e al paragrafo (1) dell’articolo seguente "i documenti ecc") dall’impiegato della corte.

 (2) Le parti interessate possono richiedere una copia dei documenti, la consegna di una copia autenticata, una copia certificata completa o un estratto di una copia certificata dei documenti ecc, o la distribuzione delle relative certificazioni all’impiegato della corte.

 (3) I paragrafi precedenti non si applicano ai nastri a cassetta o ai video che rientrano nel novero dei documenti (comprese le apparecchiature di registrazione di qualsiasi tipo che agiscono con strumenti analogici). In tal caso, se riguardo a tali oggetti è presentata richiesta da una persona interessata, l’impiegato della corte deve provvedere alla loro duplicazione.

 (4) Nonostante i tre paragrafi precedenti, una parte interessata che non sia un amministratore straniero ecc, non può presentare la domanda descritta nei tre paragrafi precedenti sino a che non sia stata emanata ordinanza di sospensione secondo l’articolo 25(2), un provvedimento conforme all’articolo 26(2), un’ordinanza di sospensione conforme all’articolo 27(2), un provvedimento conforme all’articolo 51(1), un’ordinanza di sospensione conforme all’articolo 58(1) o articolo 63(1) o un provvedimento concernente un’azione collettiva per il riconoscimento di un procedimento straniero di insolvenza.

 

Articolo 14 - Limitazione dell’esame nel caso essa costituisca un ostacolo.

 (1) Nel caso in cui è evidente prima facie che esistono motivi per ritenere che l’esame o la riproduzione, la consegna di una copia autenticata, di una copia certificata completa o di un estratto di una copia o di la duplicazione certificata di una parte particolare di tali documenti ecc da parte delle persone interessate (da qui in poi in questo articolo "esame ecc") siano un serio ostacolo all’adempimento dello scopo del procedimento di assistenza e di riconoscimento (da qui in poi in questo articolo a tale parte sarà fatto riferimento come alla "parte che costituisce un ostacolo"), la corte può limitare discrezionalmente l’identità delle persone che possono richiederne l’esame ecc, cioè la parte che costituisce un ostacolo, la persona che ha archiviato la domanda, l’amministratore straniero, l’amministratore di controllo ed il coordinatore provvisorio dell’azione collettiva del debitore, l’amministratore straniero, l’amministratore del procedimento di riconoscimento o il coordinatore provvisorio che hanno presentato quei documenti ecc.

 i. Documenti ecc che sono presentati alla corte allo scopo di ottenere l’approvazione prevista alle clausole 31(1) e 35(1) (compreso il caso in cui si applica mutatis mutandis la disposizione dell’articolo 55(1)) o la disposizione dell’articolo 53(1).

 ii. Documenti ecc conformi all’articolo 17(3) o all’articolo 46 (compreso il caso in cui si applica mutatis mutandis l’articolo 55(1).

 (2) Se un’azione collettiva di cui al paragrafo precedente è presentata, sino a quando il relativo provvedimento non sia diventato definitivo, le persone interessate (tranne la persona che ha archiviato la domanda secondo il precedente paragrafo, l’amministratore straniero ecc, l’amministratore del procedimento di riconoscimento ed il coordinatore provvisorio; come nel paragrafo seguente) non può essere presentata una domanda di esame ecc dalla parte che costituisce un ostacolo.

 (3) Le persone interessate che desiderano presentare domanda di esame ecc, possono presentare domanda alla corte per l’annullamento del provvedimento emanato come nel paragrafo che precede, in ragione del fatto che tale provvedimento difetta dei requisiti previsti dal precedente paragrafo (1) o hanno cessato di esistere.

 (4) Può essere presentato ricorso immediato in appello avverso un provvedimento che respinga una domanda di cui al paragrafo (1) e avverso una decisione relativa ad una domanda di cui al paragrafo precedente.

 (5) Un provvedimento che annulla una decisione conforme al paragrafo (1) non entra in vigore sino a che non sia diventato definitivo.

 

Articolo 15 - Applicazione del codice della procedura civile.

Le disposizioni del codice della procedura civile si applicheranno mutatis mutandis per quanto riguarda gli atti di assistenza e di riconoscimento, tranne dove previsto altrimenti.

 

Articolo 16 - Regole della Corte suprema.

Oltre alle disposizioni della presente legge, altre disposizioni necessarie per la procedura di riconoscimento e gli atti di assistenza saranno emanate nei regolamenti della Corte suprema.

 

Capitolo 2 Riconoscimento del procedimento di insolvenza (articoli 17-24)

 

Articolo 17 – Azione per il riconoscimento di un procedimento straniero di insolvenza.

(1) Nel caso in cui la residenza, il domicilio, l’attività commerciale o la sede del debitore si trovi in un paese in cui è in corso un procedimento straniero di insolvenza, l’amministratore straniero ecc può fare azione per il riconoscimento alla corte relativamente a quel procedimento straniero di insolvenza.

 (2) Un’azione di cui al paragrafo che precede può essere presentata anche prima dell’inizio del procedimento di insolvenza, il che corrisponde ad una dichiarazione di fallimento, al provvedimento di inizio del procedimento di riabilitazione, al provvedimento di inizio di un procedimento di riorganizzazione corporativa, ad un’ordinanza esecutiva o di inizio della liquidazione speciale (nell’articolo 22(1)," provvedimento di inizio del procedimento").

 (3) Nel caso in cui sia stata fatta azione come nel paragrafo (1), su ordine della Corte, l’amministratore straniero ecc deve segnalare alla corte l’andamento del procedimento straniero di insolvenza al quale l’azione si riferisce come pure qualsiasi altro elemento richiesto dalla Corte.

 (4) Se la Corte ritiene necessario promuovere il regolare progresso del procedimento di assistenza e di riconoscimento, può ordinare la nomina di un avvocato come rappresentante, a tutela dell’amministratore straniero ecc che ha presentato la domanda al paragrafo (1).

 

Articolo 18 – Obbligo dell’azione di fallimento e dell’azione per riconoscimento di un procedimento straniero di insolvenza.

Nel caso l’amministratore, o una persona con poteri analoghi, di una persona giuridica debba presentare domanda per l’inizio del fallimento o della liquidazione speciale di tale persona giuridica in conformità con un’altra legge, lui o lei può presentare la domanda per il riconoscimento di un’insolvenza straniera come indicato in seguito.

 

Articolo 19 Prova immediata.

Se è stata presentata domanda per il riconoscimento di un procedimento straniero, deve essere fornita la prova immediata che la residenza, il domicilio, l’attività commerciale o la sede del debitore sia nel paese in cui il procedimento straniero di insolvenza si sta svolgendo.

 

Articolo 20 – Anticipazione dei costi alla Corte.

 (1) Se è stata presentata domanda per il riconoscimento di un procedimento straniero di insolvenza, l’amministratore straniero ecc deve versare alla corte un anticipo nella misura decisa dalla corte stessa per i costi del procedimento di assistenza e di riconoscimento.

 (2) Immediato ricorso in appello può essere presentato avverso l’ordinanza relativa al pagamento anticipato dei costi.

 

Articolo 21 – Condizioni di ammissibilità per il riconoscimento di un procedimento di insolvenza straniero.

Nei casi che corrispondono a quelli elencati nei punti seguenti, la corte deve respingere la domanda per il riconoscimento di un procedimento straniero di insolvenza:

i.                     Se il versamento anticipato dei costi per il procedimento di assistenza e di riconoscimento non è stato effettuato;

ii.                   Se è chiaro che il procedimento straniero di insolvenza non avrà effetto sui beni del debitore che sono situati in Giappone;

iii.                  Se il procedimento di assistenza, conforme alle norme del capitolo seguente, rispetto a quel procedimento straniero di insolvenza si riveli contrario all’ordine pubblico ed alla pubblica morale dello Stato Giappone;

iv.                 Se è chiaro che non è necessario assegnare al procedimento straniero di insolvenza le misure di riconoscimento in conformità alle norme del capitolo seguente;

v.                   Se l’amministratore straniero ecc viola l’articolo 17(3) relativamente al procedimento straniero di insolvenza. Tale norma non si applica se la violazione è di grado secondario;

vi.                 Se è chiaro che la domanda è stata presentata sulla base di uno scopo illecito, o la domanda è stata presentata in mala fede.

 

Articolo 22 – Regole per il riconoscimento di un procedimento straniero di insolvenza

 (1) Nel caso sia stata presentata domanda per il riconoscimento di un procedimento straniero di insolvenza, che fa fronte alle richieste contenute all’articolo 17(1) e nel caso sia stata emessa ordinanza di inizio del procedimento rispetto a quel determinato procedimento straniero di insolvenza, la corte emetterà un provvedimento per il riconoscimento per l’insolvenza straniera in corso, tranne nel caso in cui la domanda sia stata ritirata, in conformità all’articolo precedente, all’articolo 57(1) o all’articolo 62(1).

 (2) Il provvedimento di cui al precedente paragrafo entra in vigore nel momento stesso in cui viene emesso.

 

Articolo 23 - Avviso pubblico di riconoscimento di un procedimento straniero di insolvenza

1) Se è emanato un provvedimento per riconoscere un procedimento straniero di insolvenza, la corte deve immediatamente dare pubblico avviso delle disposizioni convenzionali ivi contenute.

(2) Le disposizioni convenzionali del provvedimento per riconoscere il procedimento straniero di insolvenza devono essere notificate all’amministratore straniero. La disposizione si applica inoltre anche in presenza di un coordinatore provvisorio, nel caso in cui la misura sia stata assegnata in conformità all’articolo 51(1) (compreso il caso in cui si applica mutatis mutandis l’articolo 51(3)).

(3) Nel caso in cui sia stato emanato un provvedimento per riconoscere il procedimento straniero di insolvenza, esso deve essere comunicato ai soggetti elencati in ciascuno dei punti seguenti. Tuttavia, tale disposizione non si applica rispetto ai soggetti già informati, in conformità al periodo principale dell’articolo 25(9) (compresi i casi in cui si applicano mutatis mutandis l’articolo 26(6), l’articolo 27(8), l’articolo 52(5) o l’articolo 58(7)).

i. Agenzie ed Uffici Governativi con giurisdizione esclusiva su tasse ed altre imposte pubbliche, che devono essere specificati nel provvedimento della Suprema Corte.

ii. Camera del lavoro, se la maggioranza del personale lavorativo o altri impiegati del debitore in Giappone sono rappresentati da u Legge sul riconoscimento delle procedure straniere di insolvenza.

Legge n. 129 del 2000 - In vigore dal 1° Aprile 2001 – Decreto n. 54 del 2001.

(traduzione dal testo originale giapponese: Avv. Francesco De Sanzuane)

 

 

Capitolo 1 – Previsioni generali (articoli 1- 16)

 

Articolo 1- Scopo.

Lo scopo di questa legge è riconoscere nell’ordinamento Giapponese l’efficacia degli atti stranieri delle procedure di insolvenza, prevedendo la coordinazione internazionale della liquidazione dei beni o la riabilitazione economica dei debitori coinvolti nell’attività economica internazionale, elaborando una procedura per il riconoscimento e l’assistenza degli atti stranieri di insolvenza che sono stati intrapresi rispetto a tali debitori.

 

Articolo 2 – Definizioni

In questa legge, i seguenti termini hanno il significato di seguito indicato:

i.                     "procedura straniera di insolvenza" un procedimento collettivo di un paese straniero che corrisponde ad un procedimento di fallimento, ad un procedimento civile di riabilitazione, ad un procedimento di riorganizzazione corporativa, ad un procedimento di amministrazione controllata o ad un procedimento speciale di liquidazione.

ii.                   "procedura straniera principale" un procedimento straniero collettivo di insolvenza del paese in cui il debitore ha la sede principale della propria attività commerciale se il debitore è operante nel commercio; un procedimento straniero collettivo si insolvenza del paese in cui il debitore ha la residenza se il debitore è un individuo che non opera nel commercio; un procedimento straniero collettivo di insolvenza del paese in cui il debitore ha la propria sede principale se il debitore è una persona giuridica o un’associazione o una fondazione.

iii.                  "procedimento straniero non principale" significa un procedimento straniero di insolvenza che non è un procedimento principale.

iv.                  "procedura di insolvenza interna" un procedimento di fallimento, un procedimento civile di riabilitazione, un procedimento di riorganizzazione corporativa, un procedimento corporativo di disposizione o un procedimento speciale di liquidazione posto in essere con azione diretta in Giappone.

v.                   "riconoscimento di un procedimento di insolvenza straniero" significa, rispetto ad un procedimento straniero di insolvenza, il riconoscimento come base per l’assegnazione delle misure di assistenza che possono essere concesse per tale procedimento nell’ordinamento Giappone, in conformità alle disposizioni del capitolo 3.

vi.                 "procedura di assistenza e di riconoscimento" un procedimento nel quale una corte emette una decisione relativamente ad un procedimento straniero di insolvenza ed assegna le misure adeguate allo scopo di regolare una procedura di insolvenza straniera, per quanto riguarda il commercio ed i beni presenti in Giappone di un debitore, sulla base delle disposizioni contenute nei seguenti capitoli.

vii.                "amministratore straniero" significa una persona, eccetto il debitore, che ha la facoltà di gestire e liquidare i beni del debitore in un procedimento straniero di insolvenza.

viii.               "amministratore straniero ecc." significa, in un procedimento straniero di insolvenza, l’amministratore straniero, se un amministratore è stato nominato, o il debitore, se un amministratore straniero non è stato nominato.

ix.                 "amministratore del riconoscimento" significa una persona che è stata incaricata di controllare l’attività commerciale ed i beni nel Giappone del debitore, in conformità all’articolo 32(1).

(2) Qualsiasi reclamo che sia richiesto in ossequio al conforme procedimento giudiziario regolato dal codice di procedura civile (legge n. 109 Minji Sosho ho 1996) è da considerarsi sotto la giurisdizione Giapponese.

 

Articolo 3 – Condizione delle persone straniere.

 Per quanto riguarda il procedimento di assistenza e di riconoscimento, una persona straniera o una persona giuridica straniera sono considerate alla stregua di una persona giapponese o di una persona giuridica giapponese.

 

Articolo 4 – Giurisdizione nei casi di riconoscimento ed assistenza

 La corte del distretto di Tokyo ha giurisdizione esclusiva nell’ipotesi di assistenza e di riconoscimento.

 

Articolo 5 – Trasferimento nei casi di riconoscimento ed assistenza.

 Se la corte menzionata nell’articolo precedente lo reputa necessario per evitare un serio danno o ritardo, autonomamente, può decidere di trasferire un procedimento di assistenza e di riconoscimento ad una corte di un distretto la cui giurisdizione comprenda la residenza, il domicilio, il luogo in cui si svolge l’attività commerciale, la sede o la posizione dei beni del debitore nello stesso momento in cui viene a conoscenza di una procedura per il riconoscimento di un procedimento straniero di insolvenza o dopo avere emanato i primi atti di regolamentazione della procedura.

 

Articolo 6 – Discrezionalità della trattazione orale

(1) Per quanto riguarda un procedimento di assistenza e di riconoscimento, la decisione può essere presa senza discussione orale.

(2) La corte può effettuare tutte la ricerche necessarie relativamente al procedimento di riconoscimento ed assistenza in piena autonomia.

 

Articolo 7 – Ricorso.

Chiunque abbia interesse in una decisione concernente il procedimento di riconoscimento e assistenza può proporre ricorso immediato in appello avverso tale decisione, ma solo nei casi specificamente previsti dalla presente legge. Nel caso in cui l’avviso pubblico della decisione sia stato emanato, il termine per proporre appello è di due settimane, a decorrere dal giorno in cui l’avviso pubblico è stato pubblicato.

 

Articolo 8 – Avviso Pubblico.

(1) Un avviso pubblico che sia conforme a questa legge deve essere pubblicato nella gazzetta ufficiale.

(2) Un avviso pubblico entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è stato pubblicato.

(3) L’avviso pubblico può essere sostituito dalla notifica a condizione che questa sia conforme alla presente legge, eccezion fatta per i casi in cui si sia provveduto come indicato nel seguente paragrafo.

(4) Dove sia l’avviso pubblico che la notifica siano stati effettuati in conformità alla presente legge, la notifica può essere effettuata inviando i documenti per posta ordinaria.

(5) Un avviso pubblico emesso con una delle modalità presenti nel paragrafo precedente ha l’effetto di notifica per tutte le persone interessate.

(6) Le disposizione dei tre paragrafi precedenti non si applicano dove specificatamente previsto dalla presente legge.

 

Articolo 9 - Richiesta di registrazione in riferimento al procedimento di riconoscimento e assistenza di una persona giuridica

 (1) Nel caso in cui è stata adottata una misura nei confronti di un debitore persona giuridica in conformità agli articoli 32(1) o 51(1) (incluso il caso in cui si applica mutatis mutandis il paragrafo (3) di quest’ultimo articolo), l’impiegato della corte deve, senza ritardo, chiedere ogni tipo di informazione ai competenti uffici anagrafici, relativamente al luogo in cui il debitore svolge la propria attività commerciale o ha la sede, per registrare il provvedimento.

 (2) La registrazione di un provvedimento, come indicato nel paragrafo che precede, deve inoltre includere il nome e l’indirizzo dell’amministratore di controllo e del coordinatore provvisorio del procedimento.

 (3) Il provvedimento del paragrafo (1) si applica, mutandis mutatis, all’ordinanza emessa che sia stata modificata o annullata, nel qual caso il provvedimento cessa di essere efficace (tranne nell’ipotesi in cui tale provvedimento perde efficacia in conseguenza della perdita di efficacia del procedimento di assistenza e di riconoscimento conformemente agli articoli 61(2) e 64; e similmente nei paragrafi (2) e (5) dell’articolo seguente), o nel caso in cui si presenti una variazione relativa ad una delle informazione presenti nel paragrafo precedente.

 (4) Nel caso in cui sia stato presentata un’ordinanza di sospensione della procedura in conformità alle disposizioni dell’articolo 57(2), dell’articolo 58(1) (in tal caso si applica mutatis mutandis il paragrafo (2) dello stesso articolo), dell’articolo (i) dell’articolo 59(1) o dell’articolo 60 (1) rispetto ad un debitore persona giuridica, l’impiegato della corte deve, senza ritardo, chiedere ogni tipo di informazione ai competenti uffici anagrafici, relativamente al luogo in cui il debitore svolge la propria attività commerciale o ha la propria sede, per registrare l’ordinanza di sospensione, anche in ciascuno dei seguenti registri nei quali il debitore compare:

i. un registro conforme all’articolo 119 della legge fallimentare (legge no 71 di 1922);

ii. un registro conforme ai paragrafi (1) o (2) dell’articolo 11 della legge civile di riabilitazione (legge no 225 di 1999);

iii. un registro conforme all’articolo 17(1) o all’articolo 18-2(1) (compreso il caso in cui una di queste disposizioni si applica mutatis mutandis secondo le norme di una diversa normativa) della legge sulla riorganizzazione corporativa (legge no 172 di 1952);

iv. un registro conforme all’articolo 382 (compreso il caso in cui si applica mutatis mutandis l’articolo 433 del codice di commercio o altra legge) o all’articolo 387(1) (compreso il caso in cui una di queste disposizioni si applica mutatis mutandis in ossequio ad altra diversa normativa) del codice commerciale (legge no 48 di 1899) (ad eccezione del registro previsto al punto (v) dell’articolo 386(1) di quella legge (compreso il caso in si applicano mutatis mutandis le disposizioni una diversa normativa).

 (5) Il paragrafo precedente si applica mutatis mutandis anche in presenza di un provvedimento di annullamento di un’ordinanza di sospensione, emanata in ossequio alla norma dello stesso paragrafo o nel caso in cui l’ordinanza di sospensione abbia cessato di essere efficace.

 (6) Nell’ipotesi in cui un provvedimento volto ad annullare il riconoscimento, in conformità al paragrafo (iii) dell’articolo 56(1), con riferimento ad un debitore persona giuridica, sia divenuto definitivo, se rispetto a quel debitore esiste un registro simile a quelli elencati nel paragrafo (4) o un registro conforme al paragrafo (1), nell’ambito di altro procedimento di assistenza e di riconoscimento che ha perduto la propria efficacia in conformità all’articolo 64, l’impiegato della corte deve, senza ritardo, annullare la registrazione da quel registro.

 (7) Nell’ipotesi in cui è stato emanato un provvedimento di conclusione della procedura di fallimento o nell’ipotesi in cui è emanato un provvedimento di approvazione del concordato obbligatorio, un provvedimento di approvazione del programma di riabilitazione, un provvedimento di approvazione del programma di riorganizzazione corporativa, un’ordinanza esecutiva o un provvedimento di chiusura della liquidazione speciale siano divenuti definitivi, se è presente un registro tenuto in conformità al paragrafo (1) nell’ambito di un procedimento di assistenza e di riconoscimento che ha cessato di essere efficace secondo l’articolo 61(2), l’impiegato della corte che presiede il procedimento di fallimento, il procedimento civile di riabilitazione, il procedimento di riorganizzazione corporativa, il procedimento corporativo di disposizione o il procedimento speciale di liquidazione devono, senza ritardo, procedere all’annullamento della richiesta da quel registro.

 

Articolo 10 – Richiesta di registrazione con riferimento ai diritti registrati.

 (1) Nel caso in cui è stato emanato un provvedimento nei confronti del debitore in conformità all’articolo 32(1), l’impiegato della corte deve, senza ritardo, chiedere la registrazione di tale provvedimento, se egli è a conoscenza dell’esistenza di un registro concernenti i diritti che formano parte dei beni del debitore.

 (2) Il paragrafo precedente si applica mutatis mutandis anche nel caso in cui vi sia stato l’annullamento di un provvedimento emanato in ossequio al medesimo paragrafo o nel caso in cui quel provvedimento ha cessato di essere efficace.

 (3) I due paragrafi precedenti non si applicano nel caso in cui vi è stata richiesta di registrazione di un provvedimento conforme all’articolo 32(1) e conforme al paragrafo 1 dell’articolo precedente.

 (4) Nell’ipotesi in cui sia stato emanato un provvedimento in conformità ai paragrafi (1) o (2) Dell’articolo 26, con riferimento al registro dei diritti che formano parte dei beni del debitore, l’impiegato della corte deve, senza ritardo, chiedere la registrazione di tale provvedimento.

 (5) Il paragrafo precedente si applica mutatis mutandis anche nel caso in cui il provvedimento sia stato modificato o annullato o nel caso in cui quei provvedimenti abbiano cessato di essere efficaci.

 (6) Nel caso in cui un provvedimento, annullando un riconoscimento conforme all’articolo (iii) dell’articolo 56(1) sia divenuto definitivo, l’impiegato della corte deve, senza ritardo, annullare la richiesta di registrazione, se egli è a conoscenza dell’esistenza delle seguenti registrazioni:

i. una registrazione concernente i diritti che formano parte dei beni del debitore, effettuata in conformità all’articolo 120 della legge fallimentare (compreso il caso in cui si applica mutatis mutandis l’articolo 120-2 di quella stessa legge), all’articolo 12(1) della legge civile di riabilitazione, all’articolo 18(1) della legge sulla riorganizzazione corporativa (compreso il caso in cui si applica mutatis mutandis il punto (iii) dell’articolo 18-2 di quella legge o di un’altra legge) o all’articolo 387(2) del codice commerciale (compreso il caso in cui si applica mutatis mutandis l’articolo 454(2) di quella legge o di un’altra legge);

ii. una registrazione effettuata in conformità al paragrafo (1) o al paragrafo (4) nell’ambito di un altro procedimento di assistenza o di riconoscimento che ha cessato di essere efficace secondo l’articolo 64.

 (7) Nel caso in cui sia emanato un provvedimento di chiusura del fallimento o provvedimento di approvazione del concordato obbligatorio, un provvedimento di approvazione del programma di riabilitazione, un provvedimento di approvazione del programma di riorganizzazione corporativa, una ordinanza esecutiva o un provvedimento di chiusura del procedimento di liquidazione speciale si sia trasformato in definitivo, l’impiegato della corte che presiede il procedimento di fallimento, il procedimento civile di riabilitazione, il procedimento di riorganizzazione corporativa, il procedimento corporativo di disposizione o il procedimento speciale di liquidazione deve, senza ritardi, richiedere l’annullamento della registrazione, se egli è a conoscenza dell’esistenza di una registrazione effettuata in conformità al paragrafo (1) o al paragrafo (4) nell’ambito di un procedimento di assistenza e di riconoscimento che ha cessato di essere efficace come previsto dall’articolo 61(2).

 

Articolo 11 - Esenzione fiscale.

Nessuna tassa di registro deve essere imposta con riferimento alla registrazione prevista nei due articoli precedenti.

 

Articolo 12 – Applicazione analogica relativa alla registrazione.

I due articoli precedenti si applicano mutatis mutandis a tutti i diritti che devono essere registrati.

 

Articolo 13 – Esame dei documenti.

 (1) Le parti interessate possono richiedere l’esame dei documenti e di altri oggetti che siano stati presentati alla corte o preparati dalla corte basandosi sulle disposizioni di questa legge o sulle disposizioni del codice della procedura civile che si applicano mutatis mutandis in conformità con l’articolo 15 (da qui in poi nel presente articolo e al paragrafo (1) dell’articolo seguente "i documenti ecc") dall’impiegato della corte.

 (2) Le parti interessate possono richiedere una copia dei documenti, la consegna di una copia autenticata, una copia certificata completa o un estratto di una copia certificata dei documenti ecc, o la distribuzione delle relative certificazioni all’impiegato della corte.

 (3) I paragrafi precedenti non si applicano ai nastri a cassetta o ai video che rientrano nel novero dei documenti (comprese le apparecchiature di registrazione di qualsiasi tipo che agiscono con strumenti analogici). In tal caso, se riguardo a tali oggetti è presentata richiesta da una persona interessata, l’impiegato della corte deve provvedere alla loro duplicazione.

 (4) Nonostante i tre paragrafi precedenti, una parte interessata che non sia un amministratore straniero ecc, non può presentare la domanda descritta nei tre paragrafi precedenti sino a che non sia stata emanata ordinanza di sospensione secondo l’articolo 25(2), un provvedimento conforme all’articolo 26(2), un’ordinanza di sospensione conforme all’articolo 27(2), un provvedimento conforme all’articolo 51(1), un’ordinanza di sospensione conforme all’articolo 58(1) o articolo 63(1) o un provvedimento concernente un’azione collettiva per il riconoscimento di un procedimento straniero di insolvenza.

 

Articolo 14 - Limitazione dell’esame nel caso essa costituisca un ostacolo.

 (1) Nel caso in cui è evidente prima facie che esistono motivi per ritenere che l’esame o la riproduzione, la consegna di una copia autenticata, di una copia certificata completa o di un estratto di una copia o di la duplicazione certificata di una parte particolare di tali documenti ecc da parte delle persone interessate (da qui in poi in questo articolo "esame ecc") siano un serio ostacolo all’adempimento dello scopo del procedimento di assistenza e di riconoscimento (da qui in poi in questo articolo a tale parte sarà fatto riferimento come alla "parte che costituisce un ostacolo"), la corte può limitare discrezionalmente l’identità delle persone che possono richiederne l’esame ecc, cioè la parte che costituisce un ostacolo, la persona che ha archiviato la domanda, l’amministratore straniero, l’amministratore di controllo ed il coordinatore provvisorio dell’azione collettiva del debitore, l’amministratore straniero, l’amministratore del procedimento di riconoscimento o il coordinatore provvisorio che hanno presentato quei documenti ecc.

 i. Documenti ecc che sono presentati alla corte allo scopo di ottenere l’approvazione prevista alle clausole 31(1) e 35(1) (compreso il caso in cui si applica mutatis mutandis la disposizione dell’articolo 55(1)) o la disposizione dell’articolo 53(1).

 ii. Documenti ecc conformi all’articolo 17(3) o all’articolo 46 (compreso il caso in cui si applica mutatis mutandis l’articolo 55(1).

 (2) Se un’azione collettiva di cui al paragrafo precedente è presentata, sino a quando il relativo provvedimento non sia diventato definitivo, le persone interessate (tranne la persona che ha archiviato la domanda secondo il precedente paragrafo, l’amministratore straniero ecc, l’amministratore del procedimento di riconoscimento ed il coordinatore provvisorio; come nel paragrafo seguente) non può essere presentata una domanda di esame ecc dalla parte che costituisce un ostacolo.

 (3) Le persone interessate che desiderano presentare domanda di esame ecc, possono presentare domanda alla corte per l’annullamento del provvedimento emanato come nel paragrafo che precede, in ragione del fatto che tale provvedimento difetta dei requisiti previsti dal precedente paragrafo (1) o hanno cessato di esistere.

 (4) Può essere presentato ricorso immediato in appello avverso un provvedimento che respinga una domanda di cui al paragrafo (1) e avverso una decisione relativa ad una domanda di cui al paragrafo precedente.

 (5) Un provvedimento che annulla una decisione conforme al paragrafo (1) non entra in vigore sino a che non sia diventato definitivo.

 

Articolo 15 - Applicazione del codice della procedura civile.

Le disposizioni del codice della procedura civile si applicheranno mutatis mutandis per quanto riguarda gli atti di assistenza e di riconoscimento, tranne dove previsto altrimenti.

 

Articolo 16 - Regole della Corte suprema.

Oltre alle disposizioni della presente legge, altre disposizioni necessarie per la procedura di riconoscimento e gli atti di assistenza saranno emanate nei regolamenti della Corte suprema.

 

Capitolo 2 Riconoscimento del procedimento di insolvenza (articoli 17-24)

 

Articolo 17 – Azione per il riconoscimento di un procedimento straniero di insolvenza.

(1) Nel caso in cui la residenza, il domicilio, l’attività commerciale o la sede del debitore si trovi in un paese in cui è in corso un procedimento straniero di insolvenza, l’amministratore straniero ecc può fare azione per il riconoscimento alla corte relativamente a quel procedimento straniero di insolvenza.

 (2) Un’azione di cui al paragrafo che precede può essere presentata anche prima dell’inizio del procedimento di insolvenza, il che corrisponde ad una dichiarazione di fallimento, al provvedimento di inizio del procedimento di riabilitazione, al provvedimento di inizio di un procedimento di riorganizzazione corporativa, ad un’ordinanza esecutiva o di inizio della liquidazione speciale (nell’articolo 22(1)," provvedimento di inizio del procedimento").

 (3) Nel caso in cui sia stata fatta azione come nel paragrafo (1), su ordine della Corte, l’amministratore straniero ecc deve segnalare alla corte l’andamento del procedimento straniero di insolvenza al quale l’azione si riferisce come pure qualsiasi altro elemento richiesto dalla Corte.

 (4) Se la Corte ritiene necessario promuovere il regolare progresso del procedimento di assistenza e di riconoscimento, può ordinare la nomina di un avvocato come rappresentante, a tutela dell’amministratore straniero ecc che ha presentato la domanda al paragrafo (1).

 

Articolo 18 – Obbligo dell’azione di fallimento e dell’azione per riconoscimento di un procedimento straniero di insolvenza.

Nel caso l’amministratore, o una persona con poteri analoghi, di una persona giuridica debba presentare domanda per l’inizio del fallimento o della liquidazione speciale di tale persona giuridica in conformità con un’altra legge, lui o lei può presentare la domanda per il riconoscimento di un’insolvenza straniera come indicato in seguito.

 

Articolo 19 Prova immediata.

Se è stata presentata domanda per il riconoscimento di un procedimento straniero, deve essere fornita la prova immediata che la residenza, il domicilio, l’attività commerciale o la sede del debitore sia nel paese in cui il procedimento straniero di insolvenza si sta svolgendo.

 

Articolo 20 – Anticipazione dei costi alla Corte.

 (1) Se è stata presentata domanda per il riconoscimento di un procedimento straniero di insolvenza, l’amministratore straniero ecc deve versare alla corte un anticipo nella misura decisa dalla corte stessa per i costi del procedimento di assistenza e di riconoscimento.

 (2) Immediato ricorso in appello può essere presentato avverso l’ordinanza relativa al pagamento anticipato dei costi.

 

Articolo 21 – Condizioni di ammissibilità per il riconoscimento di un procedimento di insolvenza straniero.

Nei casi che corrispondono a quelli elencati nei punti seguenti, la corte deve respingere la domanda per il riconoscimento di un procedimento straniero di insolvenza:

i.                     Se il versamento anticipato dei costi per il procedimento di assistenza e di riconoscimento non è stato effettuato;

ii.                   Se è chiaro che il procedimento straniero di insolvenza non avrà effetto sui beni del debitore che sono situati in Giappone;

iii.                  Se il procedimento di assistenza, conforme alle norme del capitolo seguente, rispetto a quel procedimento straniero di insolvenza si riveli contrario all’ordine pubblico ed alla pubblica morale dello Stato Giappone;

iv.                 Se è chiaro che non è necessario assegnare al procedimento straniero di insolvenza le misure di riconoscimento in conformità alle norme del capitolo seguente;

v.                   Se l’amministratore straniero ecc viola l’articolo 17(3) relativamente al procedimento straniero di insolvenza. Tale norma non si applica se la violazione è di grado secondario;

vi.                 Se è chiaro che la domanda è stata presentata sulla base di uno scopo illecito, o la domanda è stata presentata in mala fede.

 

Articolo 22 – Regole per il riconoscimento di un procedimento straniero di insolvenza

 (1) Nel caso sia stata presentata domanda per il riconoscimento di un procedimento straniero di insolvenza, che fa fronte alle richieste contenute all’articolo 17(1) e nel caso sia stata emessa ordinanza di inizio del procedimento rispetto a quel determinato procedimento straniero di insolvenza, la corte emetterà un provvedimento per il riconoscimento per l’insolvenza straniera in corso, tranne nel caso in cui la domanda sia stata ritirata, in conformità all’articolo precedente, all’articolo 57(1) o all’articolo 62(1).

 (2) Il provvedimento di cui al precedente paragrafo entra in vigore nel momento stesso in cui viene emesso.

 

Articolo 23 - Avviso pubblico di riconoscimento di un procedimento straniero di insolvenza

1) Se è emanato un provvedimento per riconoscere un procedimento straniero di insolvenza, la corte deve immediatamente dare pubblico avviso delle disposizioni convenzionali ivi contenute.

(2) Le disposizioni convenzionali del provvedimento per riconoscere il procedimento straniero di insolvenza devono essere notificate all’amministratore straniero. La disposizione si applica inoltre anche in presenza di un coordinatore provvisorio, nel caso in cui la misura sia stata assegnata in conformità all’articolo 51(1) (compreso il caso in cui si applica mutatis mutandis l’articolo 51(3)).

(3) Nel caso in cui sia stato emanato un provvedimento per riconoscere il procedimento straniero di insolvenza, esso deve essere comunicato ai soggetti elencati in ciascuno dei punti seguenti. Tuttavia, tale disposizione non si applica rispetto ai soggetti già informati, in conformità al periodo principale dell’articolo 25(9) (compresi i casi in cui si applicano mutatis mutandis l’articolo 26(6), l’articolo 27(8), l’articolo 52(5) o l’articolo 58(7)).

i. Agenzie ed Uffici Governativi con giurisdizione esclusiva su tasse ed altre imposte pubbliche, che devono essere specificati nel provvedimento della Suprema Corte.

ii. Camera del lavoro, se la maggioranza del personale lavorativo o altri impiegati del debitore in Giappone sono rappresentati da u