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Legge Sulla garanzia delle Pari Opportunità e di trattamento tra Uomini e Donne nell’impiego - Giappone

Legge del Giappone in versione consolidata (con emendamenti)
Legge di garanzia delle Pari Opportunità e di Trattamento tra Uomini e Donne nell’impiego.

(Legge n. 113 del 1 Luglio 1972 e successivi emendamenti).

(traduzione dal testo originale giapponese: Avv. Francesco De Sanzuane)

Indice

Capitolo I – Disposizioni Generali (Articoli 1- 4)

Capitolo II – Garanzie di Pari Opportunità e di Trattamento tra Uomini e Donne nell’impiego.

Sezione I – Divieto di Discriminazioni contro Donne lavoratrici, ecc. (articoli 5 – 13).

Sezione II - Commissione di Mesiazione delle Pari Opportunità (Articoli 14-19).

Sezione III - Supporto del Governo per le misure prese dai datori di lavoro (Articolo 20).

Capitolo III - Provvedimenti concernenti l’impiego delle donne lavoratrici (Articoli 21-23).

Capitolo IV - Disposizione Varie. (Articoli 24 – 28).

Disposizioni Supplementari.

Capitolo I - Disposizioni Generali (Articolo 1- 4)

Articolo 1 (Scopi).

Gli scopi della presente legge sono di promuovere le pari opportunità e (l’uguaglianza) di trattamento tra uomini e donna nell’impiego, in ossequoi ai principi contenuti nella Costituzione del Giapponese, e di assicurarne l’uguaglianza tramite legge, promuovendo tra l’altro le misure per garantire la salute delle donne lavoratrici, con riferimento all’impiego, durante la gravidanza e successivamente al parto.

Articolo 2 (Principio base).

 

Il principio base di questa legge è che le donne lavoratrici siano messe nella condizione di impegnarsi in una vita lavorativa a tempo pieno, con il dovuto rispetto dovuto alla loro maternità, ma senza distinzione basata sul sesso.

I datori di lavoro, lo Stato e gli organismi pubblici locali, in conformità al principio base di cui al precedente paragrafo, dovranno attivarsi per promuovere la vita lavorativa a tempo pieno delle donne lavoratrici.

 

Articolo 3 (Campagne Educative).

 

Lo Stato e gli organismi pubblici locali condurranno le campagne educative necessarie per aumentare l’interesse pubblico e la comprensione del rispetto delle pari opportunità e del trattamento fra uomini e donne nell’impiego e, in particolare, per rimuovere i vari fattori che impediscono il rispetto delle pari opportunità e di trattamento fra uomini e donne nell’occupazione.

Articolo 4 (Politica base per le misure sull’uguaglianza delle opportunità di impiego per uomini e donne)

Il Ministro della Sanità, del Lavoro e del Welfare formulerà una politica base concernente le misure relative al rispetto delle pari opportunità e di trattamento fra uomini e donne nell’occupazione (qui di seguito citata come "Politica base per le misure sull’uguaglianza delle opportunità di impiego per uomini e donne").

Le materie da regolamentare nella Politica base per le misure sull’uguaglianza delle opportunità di impiego per uomini e donne sono le seguenti:

(1) dinamiche relative alle tendenze della vita delle donne lavoratrici; e

(2) materie base relative alle misure che devono essere adottate concernenti alla protezione delle pari opportunità e di trattamento uomini e donne nell’occupazione.

La Politica base per le misure sull’uguaglianza delle opportunità di impiego per uomini e donne sarà formulata con doveroso riferimento ad elementi quali le condizioni di lavoro, gli obbiettivi e le situazioni occupazionali delle donne lavoratrici.

Il Ministro della Sanità, del Lavoro e del Welfare, nel formulare la Politica base per le misure sull’uguaglianza delle opportunità di impiego per uomini e donne, consulterà il Consiglio delle politiche del Lavoro e chiederà anticipatamente le opinioni delle Prefetture.

Dopo aver formulato la Politica base per le misure sull’uguaglianza delle opportunità di impiego per uomini e donne, il Ministro della Sanità, del Lavoro e del Welfare dovrà pubblicarnne le linee guida senza ritardo.

Le disposizioni dei paragrafi 4 e 5 si applicano, mutatis mutandis, agli emendamenti alla Politica base per le misure sull’uguaglianza delle opportunità di impiego per uomini e donne.

Capitolo II – Garanzie di Pari Opportunità e di Trattamento tra Uomini e Donne nell’impiego.

Sezione I – Divieto di Discriminazioni contro Donne lavoratrici (articoli 5 – 13).

Articolo 5 (Reclutamento ed assunzione).

Con riferimento al reclutamento ed all’assunzione dei lavoratori, i datori di lavoro dovranno fornire alle donne uguali opportunità rispetto con gli uomini.

Articolo 6. (Assegnazione, promozione ed formazione).

Riguardo all’assegnazione, alla promozione ed alla formazione dei lavoratori, i datori di lavoro non discrimineranno un lavoratore donna rispetto ad un uomo a causa del suo essere donna.

Articolo 7 (Indennità accessorie).

Riguardo ai prestiti per alloggiamento e ad altre indennità accessorie simili, come previste dall’ordinanza del ministero della Salute, del Lavoro ed del Welfare, i datori di lavoro non discrimineranno una donna lavoratrice rispetto ad un uomo a causa del suo essere una donna.

Articolo 8 (Età di pensionamento obbligatorio, pensione e licenziamento).

Con riferimento all’età di pensionamento obbligatoria ed al licenziamento dei lavoratori, i datori di lavoro non discrimineranno una donna lavoratrice rispetto ad un uomo a causa del suo essere una donna.

I datori di lavoro non adotteranno il matrimonio, la gravidanza o il parto come condizioni per il pre-pensionamento delle donne lavoratrici.

I datori di lavoro non licenzieranno una donna lavoratrice a causa del matrimonio, della gravidanza o del parto, o per aver usufruito del permesso previsto all’articolo 65, paragrafi 1 o 2, della legge quadro del Lavoro (legge no. 49 del 1947).

Articolo 9. (Eccezione concernente le misure connesse con gli operai delle donne).

Le disposizioni degli articoli dal n 5 al n 8 sopra citate non impediranno ai datori di lavoro di adottare le misure in relazione alle donne lavoratrici allo scopo di eliminare le circostanze che impediscono la garanzia delle pari opportunità tra uomini e donne nell’impiego.

Articolo 10 (Linee Guida).

Il Ministro della Sanità, del Lavoro e del Welfare formulerà le linee guida necessarie per i datori di lavoro che si propongono di attuare le disposizioni previste in gli articoli 5 e 6.

Le disposizioni dell’articolo 4, ai paragrafi 4 e 5, si applicheranno, mutatis mutandis, alla formulazione ed alla correzione delle linee guida. In questi casi, la frase "consulterà le delibere del consiglio come previsto dal Consiglio dei Ministri e chiedererà le opinioni delle prefetture" contenuta nell’articolo 4, al paragrafo 4, sarà letto come " consulterà le delibere del consiglio come previsto dal Consiglio dei Ministri".

Articolo 11. (Volontaria risoluzione dei reclami)

I datori di lavoro, quando è presentato un reclamo da una donna lavoratrice con riferimento ad una delle materie di cui agli articoli da 6 a 8, deve cercare di ottenere una volontaria risoluzione di tale reclamo presso una commissione di conciliazione (che è un organismo per la risoluzione dei reclami provenienti dai lavoratori dell’impresa, composto da rappresentanti del datore di lavoro e da rappresentanti dei lavoratori dell’impresa interessata).

Articolo 12. (Assistenza nella risoluzione delle controversie)

Il Prefetto deli Lavoro, quando richiesto da una donna lavoratrice o un datore di lavoro (di seguito "Parti Interessate"), o da entrambi, assistenza nella risoluzione di una controversia intercorrente tra le parti, nel rispetto delle tali misure relative alle pari opportunità e di trattamento fra gli uomini e le donne nell’impiego, come disposto dall’ordinanza del Ministero della sanità, del Lavoro ed del Welfare, fornirà qualsiasi consulenza o indicazione o raccomandazione necessarie alle Parti Interessate.

I datori di lavoro non licenzieranno o al contrario non porranno un lavoratore donna in una posizione sfavorevole a causa del fatto che tale lavoratore donna abbia domandato l’assistenza prevista nel paragrafo precedente.

Articolo 13. (Rinvio per mediazione)

Il Prefetto del Lavoro farà riferimento alla Commissione di Mediazione delle Pari Opportuntà per la mediazione di una controversia, come prevista nel paragrafo 1 dell’articolo precedente (ad eccezione delle controversie attinente alle materie previste dall’articolo 5), quando una o entrambe le Parti Interessate presentano domanda per la mediazione ed il Prefetto considera la mediazione necessaria per la risoluzione della controversia.

Le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo precedente si applicheranno, mutatis mutandis, al caso in cui una donna lavoratrice presenta domanda per la mediazione nei modi previsti nel paragrafo precedente.

Sezione II. Commissione di Mediazione delle Pari Opportunità (Articoli 14-19)

Articolo 14. (Istituzione)

La Commissione di Mediazione delle Pari Opportunità (qui di seguito citata come "Commissione") sarà istituita presso ogni ufficio della Prefettura del Lavoro.

La Commissione è l’organo che conduce la mediazione descritta nel paragrafo 1 dell’articolo precedente (di seguito citata in questa sezione come "Mediazione").

Articolo 15. (Organizzazione)

La Commissione sarà composta da tre commissari.

I commissari saranno nominati dal Ministro della Sanità, del Lavoro e del Welfare tra persone di comprovata esperienza e preparazione.

Articolo 16. (Mediazione) 

Quando la Commissione lo reputa necessario, sulla base della domanda delle Parti Interessate, ascolterà le opinioni sulla controversia in questione del rappresentante(i) del lavoratore(i) interessato o del rappresentante(i) del datore di lavoro(datori di lavoro), ovvero i soggetti nominati dalle principali organizzazioni sindacali dei lavoratori o dei datori di lavoro nella giurisdizione dell’ufficio della Prefettura del Lavoro in cui la Commissione è istituita.

Articolo 17.

La Commissione può preparare una proposta per la mediazione e suggerire la sua accettazione alle parti interessate.

Articolo 18.

La Commissione può, quando lo ritenga necessario per risolvere una controversia in corso, chiedere alle agenzie governative interessate la necessaria cooperazione, come la comunicazione di informazioni.

Articolo 19. (Regolamentazione con Ordinanza del Ministero della sanità, del Lavoro ed del Welfare)

Le procedure necessarie concernenti la Commissione e le procedure per la Mediazione, tranne quelle previste nella presente sezione, saranno stabilite con ordinanza del Ministro della Sanità, del Lavoro ed del Welfare.

Sezione III - Supporto del Governo per le misure prese dai datori di lavoro.

Articolo 20.

Nel caso in cui i datori di lavoro, per promuovere il rispetto delle pari opportunità e del trattamento fra uomini e donne nell’impiego, prendono o cercano di adottare una qualsiasi delle seguenti misure, allo scopo di migliorare le circostanze che impediscono il rispetto delle pari opportunità e del trattamento fra uomini e donne nell’impiego, lo Stato può offrire consulenza ed altra assistenza ai citati datori di lavoro:

(1) Analisi degli incarichi e di altre circostanze relative all’impiego delle donne lavoratrici presso i datori di lavoro;

(2) Preparazione, basata sull’analisi di cui al numero precedente, dei programmi relativi alle necessarie misure per eliminare le circostanze che impediscono il rispetto delle pari opportunità e del trattamento fra uomini e donne nell’impiego;

(3) L’implemento delle misure previste nei programmi citati al numero precedente; e

(4) L’istituzione dei necessari sistemi per implementare le misure citate nei tre precedenti numeri.

Capitolo III - Provvedimenti concernenti l’impiego delle donne lavoratrici (Articoli 21-23)

Articolo 21 (Considerazioni sull’amministrazione delle risorse umane concernenti i problemi causati da argomenti sessuali e dal comportamento sul posto di lavoro).

I datori di lavoro dovranno dedicare la necessaria attenzione all’amministrazione delle risorse umane, in modo che le donne lavoratrici non soffrano alcun svantaggio, nell’ambito delle loro condizioni lavorative e nello svolgimento dell’attività lavorativa, in conseguenza alle loro reazioni a discorsi a sfondo sessuale e a comportamenti nel posto di lavoro, in conseguenza di tali comportamenti.

Il Ministro della Sanità, del Lavoro e del Welfare formulerà le linee guida con riferimento alle considerazioni dei datori di lavoro, basate sulle disposizioni del paragrafo precedente (nel seguente paragrafo "guida di riferimento").

Le disposizioni dell’articolo 4, ai paragrafi 4 e 5, si applicheranno,mutatis mutandis, alla guida di riferimento ed ai suoi emendamenti. In questi casi, la frase " consulterà le delibere del consiglio come previsto dal Consiglio dei Ministri e chiederà le opinioni delle prefetture " contenuta nell’articolo 4, al paragrafo 4. sarà letta "consulterà le delibere del consiglio come previsto dal Consiglio dei Ministri”.

Articolo 22. (Misure relative all’assistenza sanitaria durante la gravidanza e dopo il parto)

I datori di lavoro, come previsto dall’ordinanza del Ministero della Sanità, del Lavoro ed del Welfare, dovranno assicurare il tempo necessario di aspettativa per le donne lavoratrici in modo che esse possano ricevere i consigli medici e fare gli esami medici prescritti dalla legge sulla Maternità e la salute del Bambino (Legge n. 141 del 1965).

Articolo 23.

I datori di lavoro adotteranno le necessarie misure, quali la modifica delle ore lavorative e l’alleggerimento del lavoro, per permettere alle donne lavoratrici di rispettare le direttive ricevute sulla base dei consigli medici e degli esami medici di cui all’articolo precedente.

Con riferimento alle misure che i datori di lavoro devono adottare sulla base delle disposizioni del paragrafo precedente, il Ministro della Sanità, del Lavoro e del Welfare determinerà le necessarie linee guida per promuovere la loro esecuzione, in modo appropriato ed efficace (nel seguente paragrafo "guida di riferimento").

Le disposizioni dell’articolo 4, ai paragrafi 4 e 5, si applicheranno,mutatis mutandis, alla guida di riferimento ed ai suoi emendamenti. In questi casi, la frase " consulterà le delibere del consiglio come previsto dal Consiglio dei Ministri e chiederà le opinioni delle prefetture " contenuta nell’articolo 4, al paragrafo 4. sarà letta "consulterà le delibere del consiglio come previsto dal Consiglio dei Ministri”.

Capitolo IV  - Disposizione Varie. (Articoli 24 – 28).

Articolo 24. (Indagini)

Il Ministro della Sanità, del Lavoro e del Welfare dovrà effettuare le indagini necessarie concernenti l’andamento delle condizioni di vita delle donne lavoratrici.

Il Ministro della Sanità, del Lavoro e del Welfare può, nel rispetto dell’applicazione della presente legge, chiedere al direttore delle agenzie governative interessate la necessaria cooperazione, quale la comunicazione di informazioni.

Il Ministro della Sanità, del Lavoro e del Welfare può, nel rispetto dell’applicazione della presente legge, richiedere i necessari rapporti investigativi  ai Prefetti.

Articolo 25. (Acquisizione di rapporti ed emissione di consulenze, linee guida e raccomandazioni)

Il Ministro di Sanità, del Lavoro e del Welfare può, quando lo ritiene necessario con riferimento all’applicazione della presente legge, richiedere ai datori di lavoro dei rapporti e fornire ad essi consulenze, linee guida, raccomandazioni.

Parte delle competenze del Ministro della Sanità, del Lavoro ed del Welfare, previste nel paragrafo precedente, possono essere affidate al Prefetto del Lavoro, con ordinanza del Ministro della Sanità, del Lavoro ed del Welfare.

Articolo 26 (Pubblicazione).

Nel caso in cui un datore di lavoro violi una delle disposizioni di cui agli articoli da 5 a 8, ed il Ministro della sanità, del Lavoro e del Welfare abbia emesso una raccomandazione basata sulle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo precedente, ma il datore di lavoro non l’abbia rispettata, il Ministro della Salute, del Lavoro e del Welfare può dare di tale fatto pubblico annuncio.

Articolo 27 (Eccezione per i marinai)

Con riferimento ai marinai ed alle persone che aspirano a diventare marinai, di cui all’articolo 6, paragrafo I, della Legge di garanzia per l’impiego dei Marinai (Legge n. 130 del 1948), determinate frasi della presente legge saranno modificate come segue.

La frase "Ministro della Sanità, del Lavoro e del Welfare" contenuta nelle seguenti disposizioni, sarà letta "Ministro del Territorio, delle Infrastrutture e dei Trasporti":

Articolo 4, paragrafi 1, 4 e 5 (compresi i casi in cui si applica, mutatis mutandis, l’articolo 4, paragrafo 6;

Articolo 10, paragrafo 2;

Articolo 21, paragrafo 3; e

Articolo 23, paragrafo 3);

Articolo 10, paragrafo 1;

Articolo 21, paragrafo 2;

Articolo 23, paragrafo 2; e gli Articoli 24, 25 e 26).

La frase "Consiglio delle politiche del Lavoro" contenuto nell’articolo 4, paragrafo 4 (compreso il caso in cui si applica, mutatis mutandis, l’articolo 4, paragrafo 6;

Articolo 10, paragrafo 2;

Articolo 21, paragrafo 3; e

Articolo 23, al paragrafo 3) sarà letta "La Commissione centrale del Lavoro dei Marinai". La frase "Ordinanza del Ministro della Sanità, del Lavoro ed del Welfare" contenuta nelle seguenti disposizioni, sarà letta"Ordinanza del Ministro del Territorio, delle Infrastrutture e dei Trasporti":

Articolo 7;

Articolo 12, paragrafo 1;

Articolo 22; e l’articolo 25, paragrafo 2.

La frase " per aver usufruito del permesso previsto all’articolo 65, paragrafi 1 o 2, della legge quadro del Lavoro (legge no. 49 del 1947)" contenuta nell’articolo 8, al paragrafo 3, sarà letta "per essere assente dal lavoro in ossequio alla previsione dell’articolo 87, ai paragrafi 1 o 2 della legge sul Marinai (legge n. 100 di 1947)”.

La frase "Prefetto del Lavoro" contenuta nelle seguenti disposizioni sarà letta "Dirigente Capo dell’Ufficio dei Trasporti (compreso il Direttore dell’Ufficio di controllo del Trasporto marino)":

Articolo 12, paragrafo 1;

Articolo 13, paragrafo I; e

Articolo 25, paragrafo 2.

La frase "farà riferimento alla Commissione di mediazione delle Pari Opportuntà per la mediazione delle controversie " contenuta nell’articolo 13, al paragrafo 1, sarà letta "farà riferimento alla Commissione di Lavoro per la Conciliazione del distretto dei Marinai".

Le disposizioni di cui al Capitolo II, Sezione II, non si applicheranno con riferimento alla conciliazione condotta dalla Commissione di Lavoro per la Conciliazione del distretto dei Marinai, rinvio previsto nella disposizione dell’articolo 13, al paragrafo 1, che deve essere letto come specificato al paragrafo precedente.

Il procedimento di Conciliazione, citato nel paragrafo precedente, sarà amministrato da un organismo consultivo composto da tre membri, scelti tra persone di comprovata neutralità, dal presidente della Commissione del Lavoro del distretto dei Marinai. In tal caso, quando, su domanda delle Parti Interessate, il citato organo consultivo lo reputa necessario, ascolterà le opinioni sulla questione di tali membri nominati dal Presidente Commissione del Lavoro del distretto dei Marinai, fra i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Le disposizioni degli articoli da 17 a 19 si applicheranno, mutatis mutandis, alla mediazione citata nel paragrafo 2. In tale caso, la lettura di determinate frasi di questa legge sono modificate come segue. "La Commissione" prevista negli articoli 17 e 18 sarà letta "Commissione del Lavoro del distretto dei Marinai." Per quanto riguarda determinate frasi di cui all’articolo 19, "questa sezione" sarà letta "articolo 27, il paragrafo 3"; "La Commissione" sarà letta come "organismo consultivo"; "l’ordinanza del Ministro della Sanità, del Lavoro ed del Welfare" sarà letta "regole della Commissione centrale del Lavoro dei marinai."

Articolo 28 (Esclusioni).

Le disposizioni del Capitolo II e degli articoli 25 e 26 non si applicheranno ai membri del Servizio civile nazionale e locale. Le disposizioni del Capitolo III non si applicheranno relativamente a:

impiegati statali (tranne il personale di cui all’articolo 2, punto 4, della legge concernente i Rapporti di Lavoro delle Imprese Nazionali e delle Istituzioni Amministrative Indipendenti (legge n. 257 del 1948);

il personale delle corti di cui alla legge sulle Misure Provvisorie per il personale delle Corti (legge n. 299 del 1951);

il personale del Consiglio Nazionale di cui alla legge per il personale del Consiglio Nazionale (legge n. 85 del 1947);

ed il personale di cui al paragrafo 5 dell’articolo 2 della legge sul personale del Dipartimento della Difesa (legge n. 165 del 1954).

Disposizioni Supplementari

Articolo 1(Data di applicazione).

Questa legge entrerà in vigore dal 1 aprile 1999.

Emendamenti:

Legge n. 78 del 2 Dicembre 1983;

Legge N. 45 del 1 Giugno 1985;

Legge n. 76 del 15 Maggio 1991;

Legge n. 107 del 9 Giugno 1995;

Legge n. 92 del 18 Giugno 1997;

Legge n. 87 del 16 Luglio 1999;

Legge n. 160 del 22 dicembre 1999.



Questa traduzione ultimata il 5 agosto 2006 dal testo della normativa Giapponese all’italiano è opera dell’Avv. Francesco De Sanzuane. Per tale motivo deve considerarsi una traduzione ufficiosa tutelata dalle norme sul diritto d’autore. Soltanto i testi giapponesi originali delle leggi e dei regolamenti hanno effetto legale e tale traduzione deve essere usata solo come materiale di riferimento nella comprensione delle leggi e dei regolamenti giapponesi. Per tutti gli altri scopi, dall’interpretazione all’applicazione della legge, sino all’aspetto legale della professione, gli utenti devono consultare i testi giapponesi originali pubblicati nella gazzetta ufficiale.
Legge di garanzia delle Pari Opportunità e di Trattamento tra Uomini e Donne nell’impiego.

(Legge n. 113 del 1 Luglio 1972 e successivi emendamenti).

(traduzione dal testo originale giapponese: Avv. Francesco De Sanzuane)

Indice

Capitolo I – Disposizioni Generali (Articoli 1- 4)

Capitolo II – Garanzie di Pari Opportunità e di Trattamento tra Uomini e Donne nell’impiego.

Sezione I – Divieto di Discriminazioni contro Donne lavoratrici, ecc. (articoli 5 – 13).

Sezione II - Commissione di Mesiazione delle Pari Opportunità (Articoli 14-19).

Sezione III - Supporto del Governo per le misure prese dai datori di lavoro (Articolo 20).

Capitolo III - Provvedimenti concernenti l’impiego delle donne lavoratrici (Articoli 21-23).

Capitolo IV - Disposizione Varie. (Articoli 24 – 28).

Disposizioni Supplementari.

Capitolo I - Disposizioni Generali (Articolo 1- 4)

Articolo 1 (Scopi).

Gli scopi della presente legge sono di promuovere le pari opportunità e (l’uguaglianza) di trattamento tra uomini e donna nell’impiego, in ossequoi ai principi contenuti nella Costituzione del Giapponese, e di assicurarne l’uguaglianza tramite legge, promuovendo tra l’altro le misure per garantire la salute delle donne lavoratrici, con riferimento all’impiego, durante la gravidanza e successivamente al parto.

Articolo 2 (Principio base).

 

Il principio base di questa legge è che le donne lavoratrici siano messe nella condizione di impegnarsi in una vita lavorativa a tempo pieno, con il dovuto rispetto dovuto alla loro maternità, ma senza distinzione basata sul sesso.

I datori di lavoro, lo Stato e gli organismi pubblici locali, in conformità al principio base di cui al precedente paragrafo, dovranno attivarsi per promuovere la vita lavorativa a tempo pieno delle donne lavoratrici.

 

Articolo 3 (Campagne Educative).

 

Lo Stato e gli organismi pubblici locali condurranno le campagne educative necessarie per aumentare l’interesse pubblico e la comprensione del rispetto delle pari opportunità e del trattamento fra uomini e donne nell’impiego e, in particolare, per rimuovere i vari fattori che impediscono il rispetto delle pari opportunità e di trattamento fra uomini e donne nell’occupazione.

Articolo 4 (Politica base per le misure sull’uguaglianza delle opportunità di impiego per uomini e donne)

Il Ministro della Sanità, del Lavoro e del Welfare formulerà una politica base concernente le misure relative al rispetto delle pari opportunità e di trattamento fra uomini e donne nell’occupazione (qui di seguito citata come "Politica base per le misure sull’uguaglianza delle opportunità di impiego per uomini e donne").

Le materie da regolamentare nella Politica base per le misure sull’uguaglianza delle opportunità di impiego per uomini e donne sono le seguenti:

(1) dinamiche relative alle tendenze della vita delle donne lavoratrici; e

(2) materie base relative alle misure che devono essere adottate concernenti alla protezione delle pari opportunità e di trattamento uomini e donne nell’occupazione.

La Politica base per le misure sull’uguaglianza delle opportunità di impiego per uomini e donne sarà formulata con doveroso riferimento ad elementi quali le condizioni di lavoro, gli obbiettivi e le situazioni occupazionali delle donne lavoratrici.

Il Ministro della Sanità, del Lavoro e del Welfare, nel formulare la Politica base per le misure sull’uguaglianza delle opportunità di impiego per uomini e donne, consulterà il Consiglio delle politiche del Lavoro e chiederà anticipatamente le opinioni delle Prefetture.

Dopo aver formulato la Politica base per le misure sull’uguaglianza delle opportunità di impiego per uomini e donne, il Ministro della Sanità, del Lavoro e del Welfare dovrà pubblicarnne le linee guida senza ritardo.

Le disposizioni dei paragrafi 4 e 5 si applicano, mutatis mutandis, agli emendamenti alla Politica base per le misure sull’uguaglianza delle opportunità di impiego per uomini e donne.

Capitolo II – Garanzie di Pari Opportunità e di Trattamento tra Uomini e Donne nell’impiego.

Sezione I – Divieto di Discriminazioni contro Donne lavoratrici (articoli 5 – 13).

Articolo 5 (Reclutamento ed assunzione).

Con riferimento al reclutamento ed all’assunzione dei lavoratori, i datori di lavoro dovranno fornire alle donne uguali opportunità rispetto con gli uomini.

Articolo 6. (Assegnazione, promozione ed formazione).

Riguardo all’assegnazione, alla promozione ed alla formazione dei lavoratori, i datori di lavoro non discrimineranno un lavoratore donna rispetto ad un uomo a causa del suo essere donna.

Articolo 7 (Indennità accessorie).

Riguardo ai prestiti per alloggiamento e ad altre indennità accessorie simili, come previste dall’ordinanza del ministero della Salute, del Lavoro ed del Welfare, i datori di lavoro non discrimineranno una donna lavoratrice rispetto ad un uomo a causa del suo essere una donna.

Articolo 8 (Età di pensionamento obbligatorio, pensione e licenziamento).

Con riferimento all’età di pensionamento obbligatoria ed al licenziamento dei lavoratori, i datori di lavoro non discrimineranno una donna lavoratrice rispetto ad un uomo a causa del suo essere una donna.

I datori di lavoro non adotteranno il matrimonio, la gravidanza o il parto come condizioni per il pre-pensionamento delle donne lavoratrici.

I datori di lavoro non licenzieranno una donna lavoratrice a causa del matrimonio, della gravidanza o del parto, o per aver usufruito del permesso previsto all’articolo 65, paragrafi 1 o 2, della legge quadro del Lavoro (legge no. 49 del 1947).

Articolo 9. (Eccezione concernente le misure connesse con gli operai delle donne).

Le disposizioni degli articoli dal n 5 al n 8 sopra citate non impediranno ai datori di lavoro di adottare le misure in relazione alle donne lavoratrici allo scopo di eliminare le circostanze che impediscono la garanzia delle pari opportunità tra uomini e donne nell’impiego.

Articolo 10 (Linee Guida).

Il Ministro della Sanità, del Lavoro e del Welfare formulerà le linee guida necessarie per i datori di lavoro che si propongono di attuare le disposizioni previste in gli articoli 5 e 6.

Le disposizioni dell’articolo 4, ai paragrafi 4 e 5, si applicheranno, mutatis mutandis, alla formulazione ed alla correzione delle linee guida. In questi casi, la frase "consulterà le delibere del consiglio come previsto dal Consiglio dei Ministri e chiedererà le opinioni delle prefetture" contenuta nell’articolo 4, al paragrafo 4, sarà letto come " consulterà le delibere del consiglio come previsto dal Consiglio dei Ministri".

Articolo 11. (Volontaria risoluzione dei reclami)

I datori di lavoro, quando è presentato un reclamo da una donna lavoratrice con riferimento ad una delle materie di cui agli articoli da 6 a 8, deve cercare di ottenere una volontaria risoluzione di tale reclamo presso una commissione di conciliazione (che è un organismo per la risoluzione dei reclami provenienti dai lavoratori dell’impresa, composto da rappresentanti del datore di lavoro e da rappresentanti dei lavoratori dell’impresa interessata).

Articolo 12. (Assistenza nella risoluzione delle controversie)

Il Prefetto deli Lavoro, quando richiesto da una donna lavoratrice o un datore di lavoro (di seguito "Parti Interessate"), o da entrambi, assistenza nella risoluzione di una controversia intercorrente tra le parti, nel rispetto delle tali misure relative alle pari opportunità e di trattamento fra gli uomini e le donne nell’impiego, come disposto dall’ordinanza del Ministero della sanità, del Lavoro ed del Welfare, fornirà qualsiasi consulenza o indicazione o raccomandazione necessarie alle Parti Interessate.

I datori di lavoro non licenzieranno o al contrario non porranno un lavoratore donna in una posizione sfavorevole a causa del fatto che tale lavoratore donna abbia domandato l’assistenza prevista nel paragrafo precedente.

Articolo 13. (Rinvio per mediazione)

Il Prefetto del Lavoro farà riferimento alla Commissione di Mediazione delle Pari Opportuntà per la mediazione di una controversia, come prevista nel paragrafo 1 dell’articolo precedente (ad eccezione delle controversie attinente alle materie previste dall’articolo 5), quando una o entrambe le Parti Interessate presentano domanda per la mediazione ed il Prefetto considera la mediazione necessaria per la risoluzione della controversia.

Le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo precedente si applicheranno, mutatis mutandis, al caso in cui una donna lavoratrice presenta domanda per la mediazione nei modi previsti nel paragrafo precedente.

Sezione II. Commissione di Mediazione delle Pari Opportunità (Articoli 14-19)

Articolo 14. (Istituzione)

La Commissione di Mediazione delle Pari Opportunità (qui di seguito citata come "Commissione") sarà istituita presso ogni ufficio della Prefettura del Lavoro.

La Commissione è l’organo che conduce la mediazione descritta nel paragrafo 1 dell’articolo precedente (di seguito citata in questa sezione come "Mediazione").

Articolo 15. (Organizzazione)

La Commissione sarà composta da tre commissari.

I commissari saranno nominati dal Ministro della Sanità, del Lavoro e del Welfare tra persone di comprovata esperienza e preparazione.

Articolo 16. (Mediazione) 

Quando la Commissione lo reputa necessario, sulla base della domanda delle Parti Interessate, ascolterà le opinioni sulla controversia in questione del rappresentante(i) del lavoratore(i) interessato o del rappresentante(i) del datore di lavoro(datori di lavoro), ovvero i soggetti nominati dalle principali organizzazioni sindacali dei lavoratori o dei datori di lavoro nella giurisdizione dell’ufficio della Prefettura del Lavoro in cui la Commissione è istituita.

Articolo 17.

La Commissione può preparare una proposta per la mediazione e suggerire la sua accettazione alle parti interessate.

Articolo 18.

La Commissione può, quando lo ritenga necessario per risolvere una controversia in corso, chiedere alle agenzie governative interessate la necessaria cooperazione, come la comunicazione di informazioni.

Articolo 19. (Regolamentazione con Ordinanza del Ministero della sanità, del Lavoro ed del Welfare)

Le procedure necessarie concernenti la Commissione e le procedure per la Mediazione, tranne quelle previste nella presente sezione, saranno stabilite con ordinanza del Ministro della Sanità, del Lavoro ed del Welfare.

Sezione III - Supporto del Governo per le misure prese dai datori di lavoro.

Articolo 20.

Nel caso in cui i datori di lavoro, per promuovere il rispetto delle pari opportunità e del trattamento fra uomini e donne nell’impiego, prendono o cercano di adottare una qualsiasi delle seguenti misure, allo scopo di migliorare le circostanze che impediscono il rispetto delle pari opportunità e del trattamento fra uomini e donne nell’impiego, lo Stato può offrire consulenza ed altra assistenza ai citati datori di lavoro:

(1) Analisi degli incarichi e di altre circostanze relative all’impiego delle donne lavoratrici presso i datori di lavoro;

(2) Preparazione, basata sull’analisi di cui al numero precedente, dei programmi relativi alle necessarie misure per eliminare le circostanze che impediscono il rispetto delle pari opportunità e del trattamento fra uomini e donne nell’impiego;

(3) L’implemento delle misure previste nei programmi citati al numero precedente; e

(4) L’istituzione dei necessari sistemi per implementare le misure citate nei tre precedenti numeri.

Capitolo III - Provvedimenti concernenti l’impiego delle donne lavoratrici (Articoli 21-23)

Articolo 21 (Considerazioni sull’amministrazione delle risorse umane concernenti i problemi causati da argomenti sessuali e dal comportamento sul posto di lavoro).

I datori di lavoro dovranno dedicare la necessaria attenzione all’amministrazione delle risorse umane, in modo che le donne lavoratrici non soffrano alcun svantaggio, nell’ambito delle loro condizioni lavorative e nello svolgimento dell’attività lavorativa, in conseguenza alle loro reazioni a discorsi a sfondo sessuale e a comportamenti nel posto di lavoro, in conseguenza di tali comportamenti.

Il Ministro della Sanità, del Lavoro e del Welfare formulerà le linee guida con riferimento alle considerazioni dei datori di lavoro, basate sulle disposizioni del paragrafo precedente (nel seguente paragrafo "guida di riferimento").

Le disposizioni dell’articolo 4, ai paragrafi 4 e 5, si applicheranno,mutatis mutandis, alla guida di riferimento ed ai suoi emendamenti. In questi casi, la frase " consulterà le delibere del consiglio come previsto dal Consiglio dei Ministri e chiederà le opinioni delle prefetture " contenuta nell’articolo 4, al paragrafo 4. sarà letta "consulterà le delibere del consiglio come previsto dal Consiglio dei Ministri”.

Articolo 22. (Misure relative all’assistenza sanitaria durante la gravidanza e dopo il parto)

I datori di lavoro, come previsto dall’ordinanza del Ministero della Sanità, del Lavoro ed del Welfare, dovranno assicurare il tempo necessario di aspettativa per le donne lavoratrici in modo che esse possano ricevere i consigli medici e fare gli esami medici prescritti dalla legge sulla Maternità e la salute del Bambino (Legge n. 141 del 1965).

Articolo 23.

I datori di lavoro adotteranno le necessarie misure, quali la modifica delle ore lavorative e l’alleggerimento del lavoro, per permettere alle donne lavoratrici di rispettare le direttive ricevute sulla base dei consigli medici e degli esami medici di cui all’articolo precedente.

Con riferimento alle misure che i datori di lavoro devono adottare sulla base delle disposizioni del paragrafo precedente, il Ministro della Sanità, del Lavoro e del Welfare determinerà le necessarie linee guida per promuovere la loro esecuzione, in modo appropriato ed efficace (nel seguente paragrafo "guida di riferimento").

Le disposizioni dell’articolo 4, ai paragrafi 4 e 5, si applicheranno,mutatis mutandis, alla guida di riferimento ed ai suoi emendamenti. In questi casi, la frase " consulterà le delibere del consiglio come previsto dal Consiglio dei Ministri e chiederà le opinioni delle prefetture " contenuta nell’articolo 4, al paragrafo 4. sarà letta "consulterà le delibere del consiglio come previsto dal Consiglio dei Ministri”.

Capitolo IV  - Disposizione Varie. (Articoli 24 – 28).

Articolo 24. (Indagini)

Il Ministro della Sanità, del Lavoro e del Welfare dovrà effettuare le indagini necessarie concernenti l’andamento delle condizioni di vita delle donne lavoratrici.

Il Ministro della Sanità, del Lavoro e del Welfare può, nel rispetto dell’applicazione della presente legge, chiedere al direttore delle agenzie governative interessate la necessaria cooperazione, quale la comunicazione di informazioni.

Il Ministro della Sanità, del Lavoro e del Welfare può, nel rispetto dell’applicazione della presente legge, richiedere i necessari rapporti investigativi  ai Prefetti.

Articolo 25. (Acquisizione di rapporti ed emissione di consulenze, linee guida e raccomandazioni)

Il Ministro di Sanità, del Lavoro e del Welfare può, quando lo ritiene necessario con riferimento all’applicazione della presente legge, richiedere ai datori di lavoro dei rapporti e fornire ad essi consulenze, linee guida, raccomandazioni.

Parte delle competenze del Ministro della Sanità, del Lavoro ed del Welfare, previste nel paragrafo precedente, possono essere affidate al Prefetto del Lavoro, con ordinanza del Ministro della Sanità, del Lavoro ed del Welfare.

Articolo 26 (Pubblicazione).

Nel caso in cui un datore di lavoro violi una delle disposizioni di cui agli articoli da 5 a 8, ed il Ministro della sanità, del Lavoro e del Welfare abbia emesso una raccomandazione basata sulle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo precedente, ma il datore di lavoro non l’abbia rispettata, il Ministro della Salute, del Lavoro e del Welfare può dare di tale fatto pubblico annuncio.

Articolo 27 (Eccezione per i marinai)

Con riferimento ai marinai ed alle persone che aspirano a diventare marinai, di cui all’articolo 6, paragrafo I, della Legge di garanzia per l’impiego dei Marinai (Legge n. 130 del 1948), determinate frasi della presente legge saranno modificate come segue.

La frase "Ministro della Sanità, del Lavoro e del Welfare" contenuta nelle seguenti disposizioni, sarà letta "Ministro del Territorio, delle Infrastrutture e dei Trasporti":

Articolo 4, paragrafi 1, 4 e 5 (compresi i casi in cui si applica, mutatis mutandis, l’articolo 4, paragrafo 6;

Articolo 10, paragrafo 2;

Articolo 21, paragrafo 3; e

Articolo 23, paragrafo 3);

Articolo 10, paragrafo 1;

Articolo 21, paragrafo 2;

Articolo 23, paragrafo 2; e gli Articoli 24, 25 e 26).

La frase "Consiglio delle politiche del Lavoro" contenuto nell’articolo 4, paragrafo 4 (compreso il caso in cui si applica, mutatis mutandis, l’articolo 4, paragrafo 6;

Articolo 10, paragrafo 2;

Articolo 21, paragrafo 3; e

Articolo 23, al paragrafo 3) sarà letta "La Commissione centrale del Lavoro dei Marinai". La frase "Ordinanza del Ministro della Sanità, del Lavoro ed del Welfare" contenuta nelle seguenti disposizioni, sarà letta"Ordinanza del Ministro del Territorio, delle Infrastrutture e dei Trasporti":

Articolo 7;

Articolo 12, paragrafo 1;

Articolo 22; e l’articolo 25, paragrafo 2.

La frase " per aver usufruito del permesso previsto all’articolo 65, paragrafi 1 o 2, della legge quadro del Lavoro (legge no. 49 del 1947)" contenuta nell’articolo 8, al paragrafo 3, sarà letta "per essere assente dal lavoro in ossequio alla previsione dell’articolo 87, ai paragrafi 1 o 2 della legge sul Marinai (legge n. 100 di 1947)”.

La frase "Prefetto del Lavoro" contenuta nelle seguenti disposizioni sarà letta "Dirigente Capo dell’Ufficio dei Trasporti (compreso il Direttore dell’Ufficio di controllo del Trasporto marino)":

Articolo 12, paragrafo 1;

Articolo 13, paragrafo I; e

Articolo 25, paragrafo 2.

La frase "farà riferimento alla Commissione di mediazione delle Pari Opportuntà per la mediazione delle controversie " contenuta nell’articolo 13, al paragrafo 1, sarà letta "farà riferimento alla Commissione di Lavoro per la Conciliazione del distretto dei Marinai".

Le disposizioni di cui al Capitolo II, Sezione II, non si applicheranno con riferimento alla conciliazione condotta dalla Commissione di Lavoro per la Conciliazione del distretto dei Marinai, rinvio previsto nella disposizione dell’articolo 13, al paragrafo 1, che deve essere letto come specificato al paragrafo precedente.

Il procedimento di Conciliazione, citato nel paragrafo precedente, sarà amministrato da un organismo consultivo composto da tre membri, scelti tra persone di comprovata neutralità, dal presidente della Commissione del Lavoro del distretto dei Marinai. In tal caso, quando, su domanda delle Parti Interessate, il citato organo consultivo lo reputa necessario, ascolterà le opinioni sulla questione di tali membri nominati dal Presidente Commissione del Lavoro del distretto dei Marinai, fra i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Le disposizioni degli articoli da 17 a 19 si applicheranno, mutatis mutandis, alla mediazione citata nel paragrafo 2. In tale caso, la lettura di determinate frasi di questa legge sono modificate come segue. "La Commissione" prevista negli articoli 17 e 18 sarà letta "Commissione del Lavoro del distretto dei Marinai." Per quanto riguarda determinate frasi di cui all’articolo 19, "questa sezione" sarà letta "articolo 27, il paragrafo 3"; "La Commissione" sarà letta come "organismo consultivo"; "l’ordinanza del Ministro della Sanità, del Lavoro ed del Welfare" sarà letta "regole della Commissione centrale del Lavoro dei marinai."

Articolo 28 (Esclusioni).

Le disposizioni del Capitolo II e degli articoli 25 e 26 non si applicheranno ai membri del Servizio civile nazionale e locale. Le disposizioni del Capitolo III non si applicheranno relativamente a:

impiegati statali (tranne il personale di cui all’articolo 2, punto 4, della legge concernente i Rapporti di Lavoro delle Imprese Nazionali e delle Istituzioni Amministrative Indipendenti (legge n. 257 del 1948);

il personale delle corti di cui alla legge sulle Misure Provvisorie per il personale delle Corti (legge n. 299 del 1951);

il personale del Consiglio Nazionale di cui alla legge per il personale del Consiglio Nazionale (legge n. 85 del 1947);

ed il personale di cui al paragrafo 5 dell’articolo 2 della legge sul personale del Dipartimento della Difesa (legge n. 165 del 1954).

Disposizioni Supplementari

Articolo 1(Data di applicazione).

Questa legge entrerà in vigore dal 1 aprile 1999.

Emendamenti:

Legge n. 78 del 2 Dicembre 1983;

Legge N. 45 del 1 Giugno 1985;

Legge n. 76 del 15 Maggio 1991;

Legge n. 107 del 9 Giugno 1995;

Legge n. 92 del 18 Giugno 1997;

Legge n. 87 del 16 Luglio 1999;

Legge n. 160 del 22 dicembre 1999.



Questa traduzione ultimata il 5 agosto 2006 dal testo della normativa Giapponese all’italiano è opera dell’Avv. Francesco De Sanzuane. Per tale motivo deve considerarsi una traduzione ufficiosa tutelata dalle norme sul diritto d’autore. Soltanto i testi giapponesi originali delle leggi e dei regolamenti hanno effetto legale e tale traduzione deve essere usata solo come materiale di riferimento nella comprensione delle leggi e dei regolamenti giapponesi. Per tutti gli altri scopi, dall’interpretazione all’applicazione della legge, sino all’aspetto legale della professione, gli utenti devono consultare i testi giapponesi originali pubblicati nella gazzetta ufficiale.