x

x

Azienda speciale ed extraterritorialità

da Rivista dell’Impresa Locale giugno 1997

AZIENDA SPECIALE ED EXTRATERRITORIALITA’

Nell’attuale contesto giudiziario ove in recenti pronunce è stata negata la legittimità della concessione di servizi pubblici da eseguirsi di fuori della circoscrizione territoriale comunale di appartenenza dell’Azienda Speciale, una recente ordinanza del TAR per l’Emilia-Romagna Sez. Parma (ord. n. 191 del 22/5/’97) riapre il dibattito negando l’istanza di sospensione del provvedimento che ha dato luogo all’affidamento da parte del Comune di Caorso all’A.S.N. di Piacenza del servizio acquedottistico in regime di concessione e quindi escludendo la creazione di un danno attuale nel privato imprenditore (Italgas spa) in caso di superamento dei confini amministrativi (tale la tesi sempre sostenuta dai fautori dell’extraterritorialità dell’azione dell’A.S.M.) a tutto beneficio dell’obiettivo consistente nella ottimizzazione del servizio sotto il profilo dei costi e dell’intervento su realtà locali caratterizzate da problematiche di bacino e non di confine "amministrativo". La pronuncia del TAR della Liguria Sez. II n. 134 del 8/5/’97 in tema di scelta del contraente e del modulo organizzativo fornendo una delle ipotesi di cui alla Legge n. 142/90, mediante una interpretazione assai formalistica del dettato normativo, ribadendosi in sostanza il limite della azione "indirizzata a vantaggio della comunità locale", con ciò intendendosi rapportare gli interessi perseguibili a quelli del solo ente di appartenenza, con evidente negazione della capacità insite nella moderna Azienda Speciale. Ancora si è preteso di far coincidere scopo e limite di esistenza di una entità che, secondo una seppur minoritaria ma accreditata giurisprudenza, ravvisa nella proiezione extra-moena la naturale vocazione di uno strumento concepito per creare nella aggregazione degli interessi comuni l’elemento idoneo a garantire economicità ed efficienza del servizio pubblico offerto. L’intervento che è stato preso in esame dal TAR per l’Emilia-Romagna, oltre a consentire una trasparente e consapevole regolamentazione dei rapporti finanziari fra gli enti dei servizi pubblici, pone al centro di esso la figura del cittadino-utente, (come evidenziato dalla più recente dottrina) rispetto al quale l’ente erogatore può configurarsi come strumento pubblico per il soddisfacimento di un bisogno. Tale lo spirito di informatore della Legge n. 36/94 (c.d. Legge Galli) che ha previsto nella aggregazione delle realtà locali il percorso indispensabile per giungere all’individuazione dell’Autorità di bacino. La pronuncia in commento rilancia pertanto l’Azienda Speciale, troppo spesso "incatenata" ai confini del Comune di appartenenza, secondo moduli idonei a realizzare la totale autonomia patrimoniale unita al reinvestimento in mezzi e tecnologia sempre più avanzati anche sotto il profilo della tutela ambientale (settore questo ove l’A.S.M. ha maturato una particolare esperienza) secondo una ottica c.d. di bacino e cioè estesa alle caratteristiche geografiche del territorio.

La contraria e restrittiva interpretazione delle previsioni di cui agli art. 22 e 24 Legge n. 142/90 (applicazione del limite territoriale "amministrativo") rappresenterebbe la negazione della concreta autonomia dell’Azienda Speciale, limitando la stessa ad ente meramente esecutore del solo Comune di appartenenza, con conservazione della frammentazione di gestioni che la Legge Galli intende eliminare attraverso l’individuazione dell’Autorità di bacino. Si giungerebbe altresì a comprimere le potenzialità acquisite ad oggi dall’Azienda Speciale sotto il profilo "aziendalistico" impedendosi il processo evolutivo introdotto dalla previsione di cui all’art. 5 DPR 906/86 a tutt’oggi operante in quanto non espressamente abrogato. La pronuncia che ci occupa parrebbe rendere giustizia al processo di trasformazione dell’Azienda Speciale così come appare codificato nella recente Legge 15/5/’97 n. 127 (c.d. Legge Bassanini) che testimonia, se pur a posteriori, quale sia stato il genuino spirito informatore di cui agli art. 22 e 25 della Legge n. 142/90. Andando infatti a consultare gli art. 48 ed art. 51-58 della recente legge citata si può affermare che è ravvisabile un ulteriore impulso a forme di aggregazione fra enti per la gestione di servizi ovvero per la creazione di società "multiservizi" la cui attività, in ossequio ai criteri ancora validi di economicità, efficienza ed efficacia, risulti legittima in un ambito territoriale di più ampio respiro ovvero non circoscritto ai confini amministrativi. Ciò in quanto l’elemento "territorialità" attraverso progressivi approfondimenti è stato finalmente "restituito" al genuino valore di "criterio di funzionalità" e non di freddo requisito geografico.

Criterio di funzionalità in quanto ambito di riferimento per la soddisfazione di interessi caratteristici di quella area (nel caso in oggetto il patrimonio idrografico della Provincia di Piacenza) razionalizzabili, in quanto comuni se non identici, oltre che idonei a consentire lo sviluppo, secondo una opportuna logica aziendalistica, derivante dall’ottimizzazione del bacino di utenza.

Sin qui e salvo sporadici, ma pur significativi esempi, la giurisprudenza aveva assunto una posizione assai restrittiva tesa a giustificare l’ipotesi di concessione del servizio nell’ambito di una convenzione fra enti territoriali solo qualora la stessa fosse risultata "più vantaggiosa" per l’ente, introducendosi un elemento di natura privatistica ed imprenditoriale che apparrebbe mal adattarsi alla più complessa ideazione legislativa che ha condotto all’individuazione nell’Azienda Speciale del modulo gestionale idoneo a porre al centro dell’attività della stessa la programmata soddisfazione (come fine) di un bisogno concreto del cittadino-utente riconoscibile, siccome identico, nella popolazione dei Comuni limitrofi. E’ l’aggregazione l’elemento centrale della normativa in oggetto, esperienza questa realizzata compiutamente in tema di bacino idrico integrato così come voluto dalla già citata Legge Galli. In tema di servizi pubblici, pertanto, la dottrina più qualificata e gli stessi Amministratori Pubblici auspicano un riferimento alla comunità territoriale ed ai suoi interessi come limite funzionale e non territoriale secondo una moderna lettura delle potenzialità dell’imprenditore pubblico. da Rivista dell’Impresa Locale giugno 1997

AZIENDA SPECIALE ED EXTRATERRITORIALITA’

Nell’attuale contesto giudiziario ove in recenti pronunce è stata negata la legittimità della concessione di servizi pubblici da eseguirsi di fuori della circoscrizione territoriale comunale di appartenenza dell’Azienda Speciale, una recente ordinanza del TAR per l’Emilia-Romagna Sez. Parma (ord. n. 191 del 22/5/’97) riapre il dibattito negando l’istanza di sospensione del provvedimento che ha dato luogo all’affidamento da parte del Comune di Caorso all’A.S.N. di Piacenza del servizio acquedottistico in regime di concessione e quindi escludendo la creazione di un danno attuale nel privato imprenditore (Italgas spa) in caso di superamento dei confini amministrativi (tale la tesi sempre sostenuta dai fautori dell’extraterritorialità dell’azione dell’A.S.M.) a tutto beneficio dell’obiettivo consistente nella ottimizzazione del servizio sotto il profilo dei costi e dell’intervento su realtà locali caratterizzate da problematiche di bacino e non di confine "amministrativo". La pronuncia del TAR della Liguria Sez. II n. 134 del 8/5/’97 in tema di scelta del contraente e del modulo organizzativo fornendo una delle ipotesi di cui alla Legge n. 142/90, mediante una interpretazione assai formalistica del dettato normativo, ribadendosi in sostanza il limite della azione "indirizzata a vantaggio della comunità locale", con ciò intendendosi rapportare gli interessi perseguibili a quelli del solo ente di appartenenza, con evidente negazione della capacità insite nella moderna Azienda Speciale. Ancora si è preteso di far coincidere scopo e limite di esistenza di una entità che, secondo una seppur minoritaria ma accreditata giurisprudenza, ravvisa nella proiezione extra-moena la naturale vocazione di uno strumento concepito per creare nella aggregazione degli interessi comuni l’elemento idoneo a garantire economicità ed efficienza del servizio pubblico offerto. L’intervento che è stato preso in esame dal TAR per l’Emilia-Romagna, oltre a consentire una trasparente e consapevole regolamentazione dei rapporti finanziari fra gli enti dei servizi pubblici, pone al centro di esso la figura del cittadino-utente, (come evidenziato dalla più recente dottrina) rispetto al quale l’ente erogatore può configurarsi come strumento pubblico per il soddisfacimento di un bisogno. Tale lo spirito di informatore della Legge n. 36/94 (c.d. Legge Galli) che ha previsto nella aggregazione delle realtà locali il percorso indispensabile per giungere all’individuazione dell’Autorità di bacino. La pronuncia in commento rilancia pertanto l’Azienda Speciale, troppo spesso "incatenata" ai confini del Comune di appartenenza, secondo moduli idonei a realizzare la totale autonomia patrimoniale unita al reinvestimento in mezzi e tecnologia sempre più avanzati anche sotto il profilo della tutela ambientale (settore questo ove l’A.S.M. ha maturato una particolare esperienza) secondo una ottica c.d. di bacino e cioè estesa alle caratteristiche geografiche del territorio.

La contraria e restrittiva interpretazione delle previsioni di cui agli art. 22 e 24 Legge n. 142/90 (applicazione del limite territoriale "amministrativo") rappresenterebbe la negazione della concreta autonomia dell’Azienda Speciale, limitando la stessa ad ente meramente esecutore del solo Comune di appartenenza, con conservazione della frammentazione di gestioni che la Legge Galli intende eliminare attraverso l’individuazione dell’Autorità di bacino. Si giungerebbe altresì a comprimere le potenzialità acquisite ad oggi dall’Azienda Speciale sotto il profilo "aziendalistico" impedendosi il processo evolutivo introdotto dalla previsione di cui all’art. 5 DPR 906/86 a tutt’oggi operante in quanto non espressamente abrogato. La pronuncia che ci occupa parrebbe rendere giustizia al processo di trasformazione dell’Azienda Speciale così come appare codificato nella recente Legge 15/5/’97 n. 127 (c.d. Legge Bassanini) che testimonia, se pur a posteriori, quale sia stato il genuino spirito informatore di cui agli art. 22 e 25 della Legge n. 142/90. Andando infatti a consultare gli art. 48 ed art. 51-58 della recente legge citata si può affermare che è ravvisabile un ulteriore impulso a forme di aggregazione fra enti per la gestione di servizi ovvero per la creazione di società "multiservizi" la cui attività, in ossequio ai criteri ancora validi di economicità, efficienza ed efficacia, risulti legittima in un ambito territoriale di più ampio respiro ovvero non circoscritto ai confini amministrativi. Ciò in quanto l’elemento "territorialità" attraverso progressivi approfondimenti è stato finalmente "restituito" al genuino valore di "criterio di funzionalità" e non di freddo requisito geografico.

Criterio di funzionalità in quanto ambito di riferimento per la soddisfazione di interessi caratteristici di quella area (nel caso in oggetto il patrimonio idrografico della Provincia di Piacenza) razionalizzabili, in quanto comuni se non identici, oltre che idonei a consentire lo sviluppo, secondo una opportuna logica aziendalistica, derivante dall’ottimizzazione del bacino di utenza.

Sin qui e salvo sporadici, ma pur significativi esempi, la giurisprudenza aveva assunto una posizione assai restrittiva tesa a giustificare l’ipotesi di concessione del servizio nell’ambito di una convenzione fra enti territoriali solo qualora la stessa fosse risultata "più vantaggiosa" per l’ente, introducendosi un elemento di natura privatistica ed imprenditoriale che apparrebbe mal adattarsi alla più complessa ideazione legislativa che ha condotto all’individuazione nell’Azienda Speciale del modulo gestionale idoneo a porre al centro dell’attività della stessa la programmata soddisfazione (come fine) di un bisogno concreto del cittadino-utente riconoscibile, siccome identico, nella popolazione dei Comuni limitrofi. E’ l’aggregazione l’elemento centrale della normativa in oggetto, esperienza questa realizzata compiutamente in tema di bacino idrico integrato così come voluto dalla già citata Legge Galli. In tema di servizi pubblici, pertanto, la dottrina più qualificata e gli stessi Amministratori Pubblici auspicano un riferimento alla comunità territoriale ed ai suoi interessi come limite funzionale e non territoriale secondo una moderna lettura delle potenzialità dell’imprenditore pubblico.