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Nuovo ordinamento delle autonomie locali

da "LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA IN EMILIA ROMAGNA", rivista trimestrale di Giurisprudenza e Dottrina, ottobre-dicembre 1989.

NUOVO ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Riforme dei controlli e snellimento delle procedure

Le autonomie nella gabbia delle terne - Osservazioni sul testo approvato dalla Camera (intervento al convegno sul tema:"Il nuovo Ordinamento delle autonomie nei lavori del Parlamento e nelle aspettative di rinnovamento delle Amministrazioni locali", Firenze, 16 marzo 1990, Palazzo Vecchio - Salone de’ Dugento).

La Camera dei Deputati ha approvato in data 7-8 febbraio 1990 il testo definitivo (vedi in dettaglio nota 1 a fine testo) della riforma dei controlli apportando poche modifche, per la maggior parte peggiorative, ad avviso di chi scrive, al testo a suo tempo approvato dalla Commissione affari costituzionali.  Vediamolo partitamente.

All’art. 34 (divenuto 40 nel teso definitivo pubblicato il 13/2/1990) è stato aggiunto un terzo comma che recita testualmente:

"A tal fine la ragione, in collaborazione con gli uffici del comitato cura la pubblicazione periodica delle principali decisioni del comitato regionale di controllo con le relative motivazioni di riferimento".

Detta formulazione, ad un primo esame, appare lesiva della potestà della regione di adottare le "forme opportune" per consentire l’unitarietà di indirizzo delle varie Sezioni del Co.Re.Co.. Essa infatti parrebbe limitare le iniziative al riguardo della pubblicazione periodica delle principali decisioni degli organi di controllo. Il comma quindi dovrebbe essere riscritto in modo da individuare tale pubblicazione come una delle "forme opportune e non certo l’unica: si potrebbe sostituire il termine -a tal fine- con le parole - tra l’altro-. Ma è l’art. 35 (art. 41 nel nuovo testo - composizione del comitato), primo comma, in cui si è manifestata tutta la capacità peggiorativa, rispetto al testo originario, delle aggiunte apportate.

Vengono infatti nuovamente modificate la categorie in cui possono essere scelti i componenti, per cui il testo oggi recita così:

"(Composizone del comitato)

1. Il comitato regionale di controllo e ogni sua eventuale sezione sono composti:

a) da quattro esperti eletti dal consiglio regionale di cui:

1) uno iscritto all’albo degli avvocati da almeno dieci anni, scelto in una terna proposta dal competente ordine professionale;

2) uno iscritto all’albo dei dottori commericialisti da almeno dieci anni, scelto in una terna proposta dal competente ordine professionale;

3) uno scelto tra chi abbia ricoperto complessivamente per almeno cinque anni la carica di sindaco, di assessore comunale e provinciale, di presidente della provincia, di consigliere regionale o di parlamentare nazionale, ovvero tra i funzionari regionali o degli Enti locali in quiescenza, con qualifica non inferiore a dirigente o equiparata;

4) uno scelto tra i magistrati in quiescenza o tra i docenti di ruolo di università in materie giuridiche ed amministrative o tra i segretari provinciali in quiescenza;

b) da un esperto designato dal commissario del Governo scelto fra i funzionari dell’Amministrazione civile all’interno in servizio nelle rispettive province".

Come si vede non solo si mantiene la categoria dei dottori commercialisti categoria la cui adeguatezza professionale appare molto dubbia in sede di esame di legittimità dei provvedimenti, visto anche che fra i dottori commercialisti (e non più all’interno del consiglio) deve essere scelto uno dei componenti del Collegio dei revisori dei conti, (art.50-58 nel nuovo testo - n.2, questa sì funzione in cui appare ben scelta la professionalità in esame), ma soprattutto viene inserito (e non c’era nè nel disegno di legge governativo, nè nel testo approvato dalla Commissione camerale) l’istituto della "terna designata dal Consiglio dell’Ordine professionale (dei commercialisti e degli avvocati).

Diciamo subito che tale impostazione non qualifica assolutamente la professionalità dei membri del futuro Comitato di Controllo, ma si limita ad affidare alle corporazioni (in una linea di mussoliniana memoria) dei professionisti il controllo degli Enti locali.

In parole povere, grazie alla nuova norma potremmo avere tre esperti in incidenti stradali o tre professionisti della dichiarazione dei redditi designati dai rispettivi ordini professionali e solo tra questi la Regione potrà scegliere ben due (n.1-2) componenti del futuro comitato che, uniti al magistrato in quiescenza (n.4) e all’ex assessore del Comune di Roccacannuccia o al funzionario regionale in quiescenza (n.3) formeranno un buon Comitato di Controllo che, ovviamente, sarà dominato dall’unico membro "veramente" esperto e precisamente (lett.B), il funzionario dell’amministrazione civile dell’interno designato dal Commissario del Governo.

Non è chi non vede in tal modo l’autonomia degli Enti locali e lo stesso art. 130 della Costituzione vengono manifestamente violati.

Infatti, la Regione sarà costretta a designare dei componenti che altri enti, corporativi o meno, in realtà scelgono potendo manifestare le proprie reali preferenze solo per due membri (su 5) e anche questi due con limiti scriteriati di requisiti per cui l’assessore del Comune di Roccacannuccia può essere scelto rispetto, ad esempio, a chi per lo stesso periodo abbia fatto parte del Comitato di controllo e quindi sicuramente meglio conosce le problematiche da affrontare.

In sostanza abbiamo l’assurdo di un "organo" che la Costituzione afferma "della Regione" formato da membri designati da altri enti che, tra l’altro, ben poco hanno a che vedere con le autonomie locali.

In questa vera e propria "gabbia" per le autonomie, il nuovo Comitato finirà o per non incidere assolutamente sulle autonomie (e allora è inutile il controllo), ovvero, più plausibilmente, data anche la composizone, cercherà di incidere pesantemente in senso centralistico, determinando quindi un rimpianto per la "tutela" della vecchia GPA che, composta da esperti e validi funzionari prefettizi, almeno era in grado di fornire un contributo "tecnico" per la soluzione dei problemi più complessi.

Tra rimpianti centralistici e scelte corporative scadrà inevitabilmente il ruolo dei Comitati di controllo e le Autonomie finiranno anche per rimpiangere la legge Scelba che, al di là della solo apparente qualificazione dal punto di vista professionale prevista nella riforma, almeno in questa particolare materia, si rivela la più rispettosa della norma costituzionale oltre che la più tecnicamente corretta.

Lo scempio delle autonomie continua con l’art. 36 (art. 42, nel nuovo testo - incompatibilità ed ineleggibilità) in cui, rispetto al testo della commissione camerale, si mantiene nell’incompatibilità (lett.g) "coloro che prestano attività di consulenza o collaborazione presso la Regione" e "i dipendenti della Regione" (lett.e): tali preclusioni non trovano alcuna giustificazione logica in quanto i principi dottrinari, normativi e giurisprudenziali in materia di incompatibilità si fondono sull’esigenza di evitare il potenziale conflitto di interessi che, nei confronti dei dipendenti e, a maggior ragione, anche dei consulenti o collaboratori della Regione, è insussistente (gli atti controllati sono degli Enti Locali), quantomeno nei limiti e nei termini dell’equivalenza con la dirigenza statale o con i consulenti o collaboratori di un qualsiasi ministero (vengono in mente i numerosi consulenti sparsi nelle segreterie dei vari ministeri).

Viene inserita anche (ed è la novità del testo approvato dalla Camera) la categoria (lett.e) dei "dipendenti dei partiti presenti nei consigli degli Enti Locali della Regione" e (lett.h) "coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a livello provinciale, regionale o nazionale nonchè coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nell’anno precedente alla costituzione del Comitato". Anche questa norma pare più accontentare le mode del tempo che una migliore qualificazione dell’organo di controllo.

Il legislatore infatti ha dimenticato che il comitato non è un organo politico, ma è un organo "tecnico" che decide in termini di legittimità di una delibera.

Ora la presenza di eventuali dirigenti o dipendenti di partiti politici, di cui peraltro non si rinvengono esempi, almeno per quanto riguarda l’Italia settentrionale, dato anche l’accertato scarso interesse dei partiti politici per i Comitati di controllo, ha un precedente, seppure ad altri fini, in una norma precedente.

Intendiamo riferirci alla legge 27/12/1985 n. 816 relativa allo "status" degli amministratori locali, richiamata anche dal n.8 del precedente art. 35.

Dagli atti parlamentari risulta evidente che i funzionari e i dipendenti di partiti politici erano esclusi dal raddoppio dell’indennità di carica prevista dall’art. 2 legge 816/1985.

In tal senso si era anche espressamente pronunciata la circolare n. 2/86 del ministero dell’Interno (pag. 3 "Restano pertanto esclusi, gli appartenenti a determinate organizzazioni quali i dipendenti di partiti, sindacati, associazioni ed altri organismi similari").

E’ dovuta peraltro intervenire la prima Sezione del Consiglio di Stati, con il parere n. 1965/86 del 9/1/87, per correggere l’inammissibile esclusione.

C’è il fondato rischio che su tale espressa esclusione debba, oggi, intervenire la Corte Costituzionale per sancirne il contrasto con l’art. 130 della Costituzione.

La Camera dei deputati non ha apportato alcuna modifica all’art. 37 (art. 43 nel nuovo testo), mentre ha giustificatamente modificato l’art. 38 (divenuto art. 41) che ora così recita:

1. Sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni fondamentali che la legge riserva ai consigli comunali e porvinciali nonchè quelle che i consigli e le giunte intendono, di propria iniziativa, sottoporre al comitato.

2. Quando un quinto dei Consiglieri ne faccia richiesta scritta e motivata, con indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dalla affissione all’albo pretorio, sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunciate, le deliberazioni della giunta relative a:

a) acquisiti, alienazioni, appalti ed in generale tutti i contratti;

b) contributi, indennità, compensi, rimborsi, esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi;

c) assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale.

3. Entro gli stessi termini di cui al comma 2 possono altresì essere sottoposte al controllo, le deliberazioni della giunta se un quinto dei consiglieri con richiesta scritta e motivata, le ritenga viziate di incompetenza o assunte in contrasto con atti fondamentali del consiglio.

4. Non sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni meramente esecutive di altre deliberazioni.

E’ stato quindi giustamente soppresso l’infelice rifiuto del visto del segretario comunale (rispolverato nella disposizione contenuta nell’art. 59 del regolamento del 1911, caduto in desuetudine con l’avvento dell’ordinamento regionale del 1971), in sua sostituzione si è inserita la richiesta di un quinto dei consiglieri, ricavata dalle proposte di emendamento avanzate dall’A.N.C.I. e dal Coordinamento Nazionale Organi di controllo (art. 43).

Peraltro tale norma, secondo quest’ultima proposta, si inseriva in una complessiva ipotesi di controllo eventuale su elenco per quanto riguarda gli atti della Giunta, che invece è stata del tutto dimenticata dalla Camera dei deputati.

Trasformata da ipotesi eccezionale e di partecipazione democratica nel procedimento di controllo (ovviamente avrebbe dovuto essere il Co.Re.Co. in via ordinaria, a richiedere le deliberazioni "sospette" inviate in elenco) ad ipotesi ordinaria di "controllo interno" di natura politica, la norma mostra tutte le sue crepe.

Infatti anzitutto determinerà disparità di trattamento fra enti a seconda delle loro composizioni politiche: negli enti in cui la minoranza non riuscirà a prevenire al quinto dei consiglieri, tale possibilità di controllo sarà del tutto assente.

La norma inoltre così come formulata, solleva un diverso problema in relazione all’istituto degli esposti inviati al Co.Re.Co.

Non appare chiaro infatti se tale istituto, creato dal diritto vivente, debba ritenersi abrogato: ci sembra che tale soluzione vada accolta nei confronti degli atti della Giunta.

Per ritenere altrettanto riguardo agli atti del Consiglio, la norma varebbe dovuto fissare in via tassativa che gli atti soggetti all’esame del Comitato di controllo, non possano essere che quelli esplicitamente indicati dai primi 3 commi.

Ciò vale anche per gli esposti di singoli consiglieri di minoranza che, oltre a votar contro e a far constare nell’atto le ragioni del loro dissenso, hanno preso il vezzo di chiedere l’annullamento delle deliberazioni contestate, producendo copiose motivazioni, spesso tendenziose e di chiara ispirazione politica.

Per quanto riguarda l’art. 39 (art. 45 nel nuovo testo), concernenti le modalità del controllo preventivo, oggi recita così:

1. Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, le deliberazioni indicate dall’art. 38 (art. 44) diventano esecutive se nel termine di venti giorni dalla ricezione delle stesse il comitato regionale di controllo non abbia adottato un provvedimento di annullamento, dandone nel medesimo termine comunicazione all’ente interessato.

2. Il controllo di legittimità comporta le verifica delle conformità dell’atto alle norme vigenti, nonchè alle norme statutarie dell’ente.

3. Il provvedimento di annullamento indica, anche con riferimento ai principi generali dell’ordinamento giuridico, le norme violate.

4. Il termine è interrotto per una sola volta se prima della sua scadenza il comitato regionale di controllo chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all’ente deliberante. In tal caso il termine per l’annullamento riprende a decorrere dal momento della ricezione degli atti richiesti.

5. Le deliberazioni diventano esecutive prima del decorso del termine, se il comitato regionale di controllo dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.

6. La trasmissione all’organo di controllo delle deliberazioni dichiarate urgenti ha luogo entro cinque giorni dalla adozione, a pena di decadenza.

7. La legge regionale stabilisce le modalità ed i termini per l’invio delle deliberazioni all’organo di controllo e per la disciplina della decorrenza dei termini assegnati ai comitati regionali ai fini dell’esercizio del controllo stesso.

8. Il termine per l’esame di bilancio preventivo e del conto consuntivo da parte del Comitato di Controllo è di quaranta giorni. Il decorso del termine detrmina l’esecutività delle deliberazioni ai sensi del comma 1.

9. Il Comitato di controllo può indicare all’ente interessato le modificazioni da apportare alle risultanze del conto consuntivo con l’invito ad adottarle entro il termine massimo di trenta giorni.

10. Nel caso di mancata adozione del conto consuntivo entro il termine di legge, di mancata adozione delle modificazioni entro il termine previsto dal comma 9 o di annullamento della deliberazione di adozione del conto consuntivo da parte del comitato di controllo, questo provvede alla nomina di uno o più commissari per la redazione del conto stesso.

11. Nell’esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo il controllo di legittimità comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonchè con i documenti relativi.

Rispetto al testo approvato dalla commissione affari costituzionali, al comma 2 si è tolto l’inciso "esclusa ogni diversa valutazione dell’interesse pubblico persegito" che tendeva ad escludere evidentemente ogni esame di merito del provvedimento da parte dell’organo di controllo; si è inoltre abbreviato il termine per la trasmissione all’organo di controllo delle deliberazioni dichiarate urgenti (gli otto giorni sono diventati cinque).

Non pare dubbio, peraltro, nonostante la soppressione dell’inciso che l’ambito dei controlli resti circoscritto al sindacato di sola legititmità essendosi disposta - in sintonia con i principi enunziati dalla Carta delle autonomie locali approvata dal Consiglio d’Europa (ved. risoluzione n.126 del 1981) la soppressione de controlli estesi al merito.

Una soluzione questa che non contrasta con la disciplina costituziinale dal momento che, per quest’ultima, il controllo di merito (art. 130 Costituzione) si pone per il legislatore, quale iniziativa non obbligatoria, ma facoltativa.

Con riferimento anche al successivo art. 40 (art. 46 nel nuovo testo) si rileva invece un’imprecisione terminologica, suscettibile di determinare difficoltà interpretative: l’art. 30 (art. 45 nel nuovo testo), comma sesto, fa riferimento a deliberazioni dichiarate urgenti, mentre lart. 40 (divenuto art. 46), comma 3, sancisce che nel caso d’urgenza le deliberazioni dle consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili...Posto che l’ ordinamento non contempla il genus delle deliberazioni "urgenti" devesi ritenere che le norma de 6° comma art. 39 (divenuto art. 45) vada riferito solo alle delibere dichiarate immediatamente eseguibili per ragioni d’urgenza.

Atrimenti potrebbero ricadere nella speciale disciplina anche le deliberazioni adottata in via d’urgenza dalla Giunta "pro-consilio", con la conseguenza che rientrerebbero nel novero degli atti soggetti all’esame da parte del Co.Re.Co. anche quelli non contemplati dall’art. 38 (art. 44 nel nuovo testo), comma 2°, e ciò in evidente contrasto con la ratio della riforma.

Sotto un diverso profilo perl’accelerazione dell’attività amministrativa può risultare funzionale il disposto comma 2° nell’art. 40 (art. 46 nel nuovo testo): tuttavia il termine di giorni 10 non coincide con quello della pubblicazione per gg. 15 di cui al comma 1.

Si avrebbe sia pure in forma non esplicitata, l’introduzione di un "vacatio legis" della durata di giorni 5 ulteriori rispetto alla data di esecutività delle deliberazioni non soggette al controllo.

Ragioni di chiarezza e di omogeneità suggerirrebbero di ridurre il periodo di pubblicazione da 15 a 10 gg. (piuttosto che elevare da 10 a 15 gg. quello per l’esecutività dell’atto).

Così come articolata la norma non risolve, infatti, il problema dele garanzie a tutela degli amministratori dal momento che le opposizioni eventuali potrebbero essere esercitate solo entri i primi 10 giorni di pubblicazione, e non più dall’art. 11 al 15° giorno di affissione all’albo, posto che l’atto oggetto di reclamo è ormai divenuto esecutivo, salvo ovviamente i rimedi giurisprudenziali.

Nulla da rilevare sui successivi art. 41(art.47), 42 (art.48) e 44 (art.50) che hanno conservato il testo approvato dalla commissione così come del resto in massima parte l’art. 43 (art. 49 nel nuovo testo), su cui peraltro occorre ribadire le critiche già svolte che ne consigliano a tutti gli effetti la soppressione. L’idea nasce dal diritto francese, in particolare dalla legge 2/3/1982 relativa ai diritti ed alle libertà dei Comuni, dei Dipartimenti e delle Regioni che da un lato ha affermato il principio che gli atti di queste amministrazioni sono esecutivi di pieno dirito sopprimendo quindi detti atti all’unico controllo giurisdizionale che deve essere attivato dal rappresentante dello Stato nel Comune, Dipartimento o Regione (cfr. Pototsching, "Controlli e principi costituzionali sulla pubblica amministrazione" in Regione o Governo Locale, 1984, 516, p. 19 e segg.).

A nostro sommesso avviso l’istituto proposto, pur avendo una certa sua dignità, soprattutto nella stesura della commissione, che limitava l’impugnativa alla tutela degli interessi diffusi, pare molto poco funzionale, soprattutto considerando lo stato attuale dela giustizia amministrativa.

Se si pensa infatti che i tempi di decisione di un ricorso giurisdizionale dinnanzi alla giustizia amministrativa ammontano ormai a svariati anni, si vede come questo istituto non solo risolva il problema della tutela degli interessi della collettività, ma diventi solo una specie di "spada di Damocle" sulla testa delle autonomie da esercitare a pieno piacimento e discrezionalità del potere centrale.

Occorre infine osservare che il potere di impugnativa che nel  progetto originario era limitata alla violazione di legge e solo a tutela di interessi diffusi, nel testo definitivo viene modificato con la precisazione "unicamente a tutela di interessi generali".

Egualmente da sopprimere l’art. 51 (art. 59 nel nuovo testo) n. 3 che individua la responsabilità personale e solidale dei comonenti dei Comitati regionali di cntrollo "nei confronti degli Enti Locali per i danni a questi arrecati con dolo o colpa grave nell’esercizio delle loro funzioni".

La nuova normativa si propone di escludere (pari alla stregua di principi analoghi a quelli posti a base della recente disciplina disciplina sulla responsabilità dei giudici) la possibilità, per il terzo danneggiato, di agire direttamente nei confronti dei componenti dell’organo di controllo ove a questi ultimi debba farsi risalire (in via esclusiva o in concorso con l’Ente controllato) il danno che si è prodotto.

E’ prevista, infatti, la responsabilità dei componenti dell’organo di controllo - a condizione che sussista dolo o colpa grave - solo nei riguardi dell’Ente.

L’Ente è, pertanto, il solo soggetto abilitato a richiedere ai componenti del Collegio il ristoro del danno patito (si tratti di un danno provocato, in via diretta, all’Ente o risentito da quest’ultimo in conseguenza dell’azione promossa dal terzo danneggiato).

Il fatto che solo per i dipendenti e gli amministratori valga il richiamo delle norme dettate per gli impiegati civili dello Stato e la specialità della disciplina operante per i componenti dell’organo di controllo parrebbe escludere la giurisdizione della Corte dei Conti nei confronti di questi ultimi (e, ovviamente, la riduzione equitativa del danno). La norma comunque non mancherà di provocare un guazzabuglio di problemi di giurisdizione e competenza, e pare francamente inutile, essendo più che sufficienti i vigenti principi generali in materia di responsabilità degli amministratori.

Dopo tanti anni di attesa la riforma dei controlli pare arrivare al traguardo.

Purtroppo però è una riforma che ha disatteso quasi totalmente le proposte ed i suggerimenti avanzati dall’esperienza degli operatori dei controlli, una riforma che in sostanza tradisce quei principi di adeguatezza funzionale cui invece si ispirano altri istituti del nuvo ordinamento delle autonomie locali (si pensi all’autonomia statutaria, all’accorpamento dei comuni, alla gestione dei servizi pubblici, alla creazione dell’autorità metropolitana).

Non rimane che sperare nella maggior esperienza del Senato della Repubblica, la cui commissione affari costituzionali nell’aprile 1985 elaborò un testo senz’altro

migliore, quanto alla riforma dei controlli, di quello in esame.

L’esperienza e la saggezza hanno infatti un ruolo non secondario nell’Istituto dei controlli.

In proposito richiamiamo una frase di Ennio Flaiano (da "La saggezza di Pickwick") che pare bene corrispondere alla fattispecie "anche il progresso, divenuto vecchio e saggio, votò contro".

(nota 1):

Per comodità, risportano qui di seguito i testi approvati rispettivamente dalla commissione affari costituzionali della Camera e dall’Aula.

TESTO LICENZIATO DALLA COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI

art. 34

1. Per l’esercizio del controllo previsto dall’articolo 130 della Costituzione, è istituito, con decreto del presidente della giunta regionale, il comitato regionale di controllo sugli atti dei comini, delle province e delle associazioni intercomunali.

2. La legge regionale può articolare il comitato in sezioni di territorio o per materie, salvaguardando con forme opportune l’unitarietò di indirizzo.

art. 35

1. Il comitato regionale di controllo e ogni sua sezione sono composti:

a) da quattro componenti eletti dal consiglio regionale di cui:

1) uno iscritto all’albo degli avvocati o a quello dei dottori commercialisti da almeno dieci anni;

2) uno docente di ruolo di università in materie giuridiche ed amministrative;

3) uno scelto tra chi abbia ricoperto per almeno cinque anni la carica di sindaco, di assessore comunale o provinciale, di presidente della provincia, di parlamentare nazionale o europeo, o di consigliere regionale;

4) uno scelto fra i magistrati in quiescenza o fra i funzionari statali, regionali o degli Enti Locali inquiescenza, con qualifica non inferiore a dirigente generale od equiparata, che non abbiano superato il settantesimo anno di età all’atto della designazione;

b) da un componente designato dal commissario del Governo e scelto tra i funzionari dell’Amministrazione civile, dell’Interno in sevizio nele rispettive province.

2. Il consiglio regionale elegge non più di due supplenti aventi i requisiti di cui alla lettera a) del comma 1; un terzo supplente, aventi i requisiti di cui alla lettera b) del comma 1, è designato dal commissario del Governo.

3. In caso di assenza od impedimento dei componenti effettivi, di cui rispettivamente alle lettere a) e b) del comma 1, intervengono alle sedute i componenti supplenti, eletti o designati per la stessa categoria.

4. Il comitato ed ogni sua sezione eleggono nel proprio seno il presidente ed un vice presidente.

5. Funge da segretario un funzionario delle regione.

6. Il comitato e le sezioni sono rinnovati integralmente a seguito di nuove elezioni del consiglio regionale, nonchè quando si dimette contemporaneamente la maggioranza dei rispettivi componenti.

7. Il presidente ed il vicepresidente del comitato, se dipendenti pubblici, sono collocati in aspettativa non retribuita.

8. Ai componenti del comitato si applicano le norme relative ai permessi ed alle aspettative previsti per gli amministratori locali.

Art.36

1. Non possono essere eletti e non posson far parte dei comitati regionali di controllo:

a) i parlamentari nazionali ed europei;

b) i componenti del consiglio regionale;

c) gli amministratori di comuni eo province o di altri enti soggetti a controllo del comitato, nonchè coloro che abbiano ricoperto tali cariche nell’anno precedente alla costituzione del medesimo comitato;

d) coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità alle cariche di cui alle lettere b) e c), con esclusione dei magistrati e dei funzionari dello Stato;

e) i dipendenti ed i contabili della regione e degli Enti Locali sottoposti al controllo del comitato nonchè i dipendenti dei partiti presenti nei consigli degli Enti Locali della regione;

f) i componenti di altro comitato regionale di controllo o delle sezioni di esso;

g) coloro che prestano attività di consulenza o di collaborazione presso la regione o enti sottoposti al controllo regionale.

Art.37

1. Il funzionamento dei comitati regionali di controllo e delle loro sezioni, le indennità da attribuire ai componenti, le funzioni del presidente e del vicepresidente, le forme di pubblicità della attività dei comitati e di consultazione delle decisioni, nonchè il rilascio di copie di essere sono disciplinati dalla legge regionale.

2. La legge regionale detta le norme per l’elezione, a maggioranza qualificata, di componenti del comitato regionale di controllo e per la tempestiva sostituzione degli stessi in caso di morte, dimissioni, decadenza per reiterate assenze ingiustificate o incompatibilità sopravvenuta, nonchè per la supplenza del presidente.

3. Le spese per il funzionamento dei comitati regionali di controllo e dei loro uffici, nonchè la corresponsione di un’indennità di carica ai componenti sono a carico della regione.

4. La regione provvede alle strutture serventi del comitato regionale di controllo ispirandosi ai principi dell’adeguatezza funzionale e dell’autonomia dell’organo.

Art. 38

1. Le deliberazioni di competenza dei consigli comunali e provinciali nonchè quelle delle giunte prive del visto, o con l’attestazione del rifiuto del visto, del segretario o dei funzionari responsabili sono soggette al controllo preventivo di legittimità.

Art. 39

1. Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, le deliberazioni indicate daqll’articolo 44 diventano esecutive se nel termine di venti giorni dalla ricezione delle stesse il comitato regionale di controllo non abbia adottato un provvedimento di annullamento, dandone nel medesimo termine comunicazione all’ente interessato.

2. Il controllo di legittimità comporta la verifica della conformità dell’atto alle norme vigenti, nonchè alle norme statutarie dell’ente, esclusa ogni diversa valutazione dell’interesse pubblico perseguito.

3. Il termine è interrotto per una sola volta se prima della sua scadenza il comitato regionale di controllo chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all’ente deliberante. In tal caso il termine per l’annullamento riprende a decorrere dal momento della ricezione degli atti richiesti.

4. Le deliberazioni diventano esecutive prima del decorso del termine, se il comitato regionale di controllo dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.

5. La trasmissione all’organo di controllo delle deliberazioni dichiarate urgenti ha luogo entro cinque giorni dalla adozione, a pena di decadenza.

7. La legge regionale stabilisce le modalità ed i termini per l’invio delle deliberazioni di controllo e per la disciplina della decorrenza dei termini assegnati ai comitati regionali ai fini dell’esercizio del controllo stesso.

Art. 40

1. Tutte le deliberazioni comunali e provinciali sono pubblicate mediante l’affissione all’albo pretorio, nella sede dell’ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Gli atti deliberativi diversi da quelli di cui all’art. 38 non soggetti a controllo preventivo, diventano esecutivi dopo la pubblicazione all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo che, per motivi d’urgenza, non siano stati dichiarati immediatamente eseguibili col voto espresso dalla maggioranza dei componenti dell’organo deliberante.

Art. 41

1. Qualora i comuni o le province, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge, il comitato regionale di controllo provvede a mezzo di un commissario. Il termine assegnato non può essere inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata per i casi d’urgenza.

2. Le modalità di esercizio del potere di cui al comma 1 sono regolate dalla legge regionale.

Art. 42

1. Salvo diverse disposizioni recate dalle leggi vigenti, alle autorità sanitarie locali, ai consorzi, alle unioni di comuni e alle comunità montane si applicano le norme sul controllo e sulla vigilanza dettate per i comuni e per le province.

Art. 43

1. Il Governo, a mezzo del proprio rappresentante nella provincia, può impugnare in via giurisdizionale gli atti ritenuti illegittimi adottati dagli enti locali unicamente a tutela di interessi generali.

2. Il ricorso va presentato entro il termine di sessanta giorni dalla data di esecutività dei provvedimenti e va notificato all’ente interessato.

Art. 44

1. I pareri obbligatori delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni e di ogni altro ente sottoposto a tutela statale, regionale e subregionale, prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche o di altre attività degli enti locali, sono espressi entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, sempre che la legge non prescriva un termine minore.

2. Il termine, previa motivata comunicazione all’ante locale interessato da parte dell’amministrazione chiamata ad esprimere il parere, è prorogato per un tempo pari a quello del termine originario.

3. Decorso infruttuosamente il termine originario, ovvero il termine prerogato, si prescinde da parere.

Art. 51 comma 3°

I componenti dei comitati regionali e di controllo sono personalmente e solidamente responsabili nei confronti degli enti locali per i danni a questi arrecati con dolo o colpa grave dell’esercizio delle loro funzioni.

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA Capo XII CONTROLLO SUGLI ATTI

art. 40

(Comitato regionale di controllo)

1. Per l’esercizio del controllo prvisto dall’articolo 130 della Costituzione, è istituito, con decreto del presidente della giunta regionale, il comitato regionale di controllo sugli atti dei comuni, delle province e delle associaizoni intercomunali.

2. La legge regionale può articolare il comitato in sezioni di territorio o per materie, salvaguardando con forme opportune l’unitarietà di indirizzo.

3. A tal fine la regione, in collaborazione con gli uffici del comitato, cura la pubblicazione periodica delle principali decisioni del comitato regionale di controllo con le relative motivazioni di riferimento.

art. 41

(Composizione del comitato)

1. Il comitato regionale di controllo e ogni sua sezione sono composti:

a) da quattro componenti eletti dal consiglio regionale di cui:

1) uno iscritto all’albo degli avvocati o a quello dei dottori commercialisti da almeno dieci anni;

2) uno docente di ruolo di università in materie giuridiche ed amministrative;

3) uno scelto tra chi abbia ricoperto complessivamente per almeno cinque anni la carica di sindaco, di assessore comunale o provinciale, di presidente della provincia, di parlamentare nazionale o europeo, o di consigliere regionale ovvero tra i funzionari regionali o degli enti locali in quiescenza, con qualifica non inferiore a dirigente o equiparata;

4) uno scelto fra i magistrati in quiescenza o tra i docenti di ruolo di università in materie giuridiche ed amministrative o tra segretari comunali e provinciali in quiescenza;

b) da un espertodesignato dal commissario del Governo e scelto tra i funzionari dell’Amministrazione civile, dell’Interno in sevizio nele rispettive province.

2. Il consiglio regionale elegge non più di due supplenti aventi i requisiti di cui alla lettera a) del comma 1; un terzo supplente, aventi i requisiti di cui alla lettera b) del comma 1, è designato dal commissario del Governo.

3. In caso di assenza od impedimento dei componenti effettivi, di cui rispettivamente alle lettere a) e b) del comma 1, intervengono alle sedute i componenti supplenti, eletti o designati per la stessa categoria.

4. Il comitato ed ogni sua sezione eleggono nel proprio seno il presidente ed un vice presidente.

Funge da segreatrio un funzionario delle regione.

6. Il comitato e le sezioni sono rinnovati integralmente a seguito di nuove elezioni del consiglio regionale, nonchè quando si dimette contemporaneamente la maggioranza dei rispettivi componenti.

7. Il presidente ed il vicepresidente del comitato, se dipendenti pubblici, sono collocati in aspettativa non retribuita.

8. Ai componenti del comitato si applicano le norme relative ai permessi ed alle aspettative previsti per gli amministratori locali.

Art.42

(Incompatibilità ed ineleggibilità)

1. Non possono essere eletti e non posson far parte dei comitati regionali di controllo:

a) i parlamentari nazionali ed europei;

b) i componenti del consiglio regionale;

c) gli amministratori di comuni o province o di altri enti soggetti a controllo del comitato, nonchè coloro che abbiano ricoperto tali cariche nell’anno precedente alla costituzione del medesimo comitato;

d) coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità alle cariche di cui alle lettere b) e c), con esclusione dei magistrati e dei funzionari dello Stato;

e) i dipendenti ed i contabili della regione e degli Enti Locali sottoposti al controllo del comitato nonchè i dipendenti dei partiti presenti nei consigli degli Enti Locali della regione;

f) i componenti di altro comitato regionale di controllo o delle sezioni di esso;

g) coloro che prestano attività di consulenza o di collaborazione presso la regione o enti sottoposti al controllo regionale;

h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a livello provinciale, regionale o nazionale, nonchè coloro che abbiano ricporto tali incarichi nell’anno precedente alla costituzione del comitato.

Art.43

(Norme regionali)

1. Il funzionamento dei comitati regionali di controllo e delle loro sezioni, le indennità da attribuire ai componenti, le funzioni del presidente e del vicepresidente, le forme di pubblicità della attività dei comitati e di consultazione delle decisioni, nonchè il rilascio di copie di essere sono disciplinati dalla legge regionale.

2. La legge regionale detta le norme per l’elezione, a maggioranza qualificata, di componenti del comitato regionale di controllo e per la tempestiva sostituzione degli stessi in caso di morte, dimissioni, decadenza per reiterate assenze ingiustificate o incompatibilità sopravvenuta, nonchè per la supplenza del presidente.

3. Le spese per il funzionamento dei comitati regionali di controllo e dei loro uffici, nonchè la corresponsione di un’indennità di carica ai componenti sono a carico della regione.

4. La regione provvede alle strutture serventi del comitato regionale di controllo ispirandosi ai principi dell’adeguatezza funzionale e dell’autonomia dell’organo.

Art. 44

(Deliberazioni soggette al controllo preventivo di legittimità)

1. Sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni fondamentali che la legge riserva ai consigli comunali e provinciali nonchè quelle che i consigli e le giunte intendono, di propria iniziativa, sottoporre al comitato.

2. Quando un quinto dei consiglieri ne faccia richiesta scritta e motivata, con indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dalla affissione all’albo pretorio, sono sottoposte al controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate, le deliberazioni della giunta relative a:

a) acquisti, alineazioni, appalti ed in generale tutti i contratti;

b) contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi;

c) assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale.

3. Entro gli stessi termini di cui al comma 2 possono altresì essere sottoposte al controllo le deliberazioni della giunta se un quinto dei consiglieri, con richiesta scritta e motivata, le ritenga viziate di incompetenza o assunte in contrasto con atti fondamentali del consiglio.

4. Non sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni meramente esecutive di altre deliberazioni.

Art. 45

(Modalità del controllo preventivo di legittimità degli atti e del bilancio)

1. Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, le deliberazioni indicate daqll’articolo 44 diventano esecutive se nel termine di venti giorni dalla ricezione delle stesse il comitato regionale di controllo non abbia adottato un provvedimento di annullamento, dandone nel medesimo termine comunicazione all’ente interessato.

2. Il controllo di legittimità comporta la verifica della conformità dell’atto alle norme vigenti, nonchè alle norme statutarie dell’ente, esclusa ogni diversa valutazione dell’interesse pubblico perseguito.

3. Il provvedimento di annullamento indica, anche con riferimento ai principi generali dell’ordinamento giuridico, le norme violate.

4. Il termine è interrotto per una sola volta se prima della sua scadenza il comitato regionale di controllo chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all’ente deliberante. In tal caso il termine per l’annullamento riprende a decorrere dal momento della ricezione degli atti richiesti.

5. Le deliberazioni diventano esecutive prima del decorso del termine, se il comitato regionale di controllo dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.

6. La trasmissione all’organo di controllo delle deliberazioni dichiarate urgenti ha luogo entro cinque giorni dalla adozione, a pena di decadenza.

7. La legge regionale stabilisce le modalità ed i termini per l’invio delle deliberazioni di controllo e per la disciplina della decorrenza dei termini assegnati ai comitati regionali ai fini dell’esercizio del controllo stesso.

8. Il termine per l’esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo da parte del comitato regionale di controllo è di quaranta giorni. Il decorso del termine determina l’esecutività delle deliberazioni ai sensi del comma 1.

9. Il comitato di controllo può indicare all’ente interessato le modificazioni da apportare alle risultanze del conto consuntivo con l’invio ad adottarle entro il termine massimo di trenta giorni.

10. Nel caso di mancanza di adozione del conto consuntivo entro il termine di legge di mancata adozione delle modificazioni antro il termine previsto dal comma 9 o di annullamento della deliberazione di adozione del conto consuntivo da parte del comitato di controllo, questo provvede alla nomina di uno o più commissari per la redazione del conto stesso.

11. Nell’esame del bilancio preventivo e del conto consutivo il controllo di legittimità comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonchè con i documenti relativi.

Art. 46

(Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni)

1. Tutte le deliberazioni comunali e provinciali sono pubblicate mediante l’affissione all’albo pretorio, nella sede dell’ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.

3. Nel caso di urgenza possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Art. 47

(Potere sostitutivo)

1. Qualora i comuni o le province, sebbene initati a provvedere entro congruo termine, ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge, il comitato regionale di controllo provvede a mezzo di un commissario. Il termine assegnato non può essere inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata per i casi d’urgenza.

2. Le modalità di esercizio del potere di cui al comma 1 sono regolate dalla legge regionale.

Art. 48

(Controllo e vigilanza nei confronti di enti diversi dai comuni e dalle province)

1. Salvo diverse disposizioni recate dalle elggi vigenti, alle autorità sanitarie locali, ai consorzi, alle unioni di comuni e alle comunità montane si applicano le norme sul controllo e sulla vigilanza dettate per i comuni e per le province.

Art. 49

(Impugnazione degli atti illegittimi)

1. Il Governo, a mezzo del proprio rappresentante nella provincia, può impugnare in via giurisdizionale gli atti ritenuti illegittimi adottati dagli enti locali unicamente a tutela di interessi generali.

2. Il ricorso va presentato entro il termine di sessanta giorni dalla data di esecutività dei provvedimenti e va notificato all’ente interessato.

Art. 50

(Pareri obbligatori)

1. I pareri obbligatori delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni e di ogni altro ente sottoposto a tutela statale, regionale e subregionale, prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche o di altre attività degli Enti Locali, sono espressi entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, sempre che la legge non prescriva un termine minore.

2. Il termine, previa motivata comunicazione all’ante locale interessato da parte dell’amministrazione chiamata ad esprimere il parere, è prorogato per un tempo pari a quello del termine originario.

3. Decorso infruttuosamente il termine originario, ovvero il termine prerogato, si prescinde da parere.

Cap. XV

RESPONSABILITA’

Art. 59

(Disposizioni in materia di responsabilità)

3. I componenti dei comitati regionali di controllo sono personalmente e solidamente responsabili nei confronti degli Enti Locali per i danni a questi arrecati con dolo o colpa grave nell’esercizio delle loro funzioni.

da "LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA IN EMILIA ROMAGNA", rivista trimestrale di Giurisprudenza e Dottrina, ottobre-dicembre 1989.

NUOVO ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Riforme dei controlli e snellimento delle procedure

Le autonomie nella gabbia delle terne - Osservazioni sul testo approvato dalla Camera (intervento al convegno sul tema:"Il nuovo Ordinamento delle autonomie nei lavori del Parlamento e nelle aspettative di rinnovamento delle Amministrazioni locali", Firenze, 16 marzo 1990, Palazzo Vecchio - Salone de’ Dugento).

La Camera dei Deputati ha approvato in data 7-8 febbraio 1990 il testo definitivo (vedi in dettaglio nota 1 a fine testo) della riforma dei controlli apportando poche modifche, per la maggior parte peggiorative, ad avviso di chi scrive, al testo a suo tempo approvato dalla Commissione affari costituzionali.  Vediamolo partitamente.

All’art. 34 (divenuto 40 nel teso definitivo pubblicato il 13/2/1990) è stato aggiunto un terzo comma che recita testualmente:

"A tal fine la ragione, in collaborazione con gli uffici del comitato cura la pubblicazione periodica delle principali decisioni del comitato regionale di controllo con le relative motivazioni di riferimento".

Detta formulazione, ad un primo esame, appare lesiva della potestà della regione di adottare le "forme opportune" per consentire l’unitarietà di indirizzo delle varie Sezioni del Co.Re.Co.. Essa infatti parrebbe limitare le iniziative al riguardo della pubblicazione periodica delle principali decisioni degli organi di controllo. Il comma quindi dovrebbe essere riscritto in modo da individuare tale pubblicazione come una delle "forme opportune e non certo l’unica: si potrebbe sostituire il termine -a tal fine- con le parole - tra l’altro-. Ma è l’art. 35 (art. 41 nel nuovo testo - composizione del comitato), primo comma, in cui si è manifestata tutta la capacità peggiorativa, rispetto al testo originario, delle aggiunte apportate.

Vengono infatti nuovamente modificate la categorie in cui possono essere scelti i componenti, per cui il testo oggi recita così:

"(Composizone del comitato)

1. Il comitato regionale di controllo e ogni sua eventuale sezione sono composti:

a) da quattro esperti eletti dal consiglio regionale di cui:

1) uno iscritto all’albo degli avvocati da almeno dieci anni, scelto in una terna proposta dal competente ordine professionale;

2) uno iscritto all’albo dei dottori commericialisti da almeno dieci anni, scelto in una terna proposta dal competente ordine professionale;

3) uno scelto tra chi abbia ricoperto complessivamente per almeno cinque anni la carica di sindaco, di assessore comunale e provinciale, di presidente della provincia, di consigliere regionale o di parlamentare nazionale, ovvero tra i funzionari regionali o degli Enti locali in quiescenza, con qualifica non inferiore a dirigente o equiparata;

4) uno scelto tra i magistrati in quiescenza o tra i docenti di ruolo di università in materie giuridiche ed amministrative o tra i segretari provinciali in quiescenza;

b) da un esperto designato dal commissario del Governo scelto fra i funzionari dell’Amministrazione civile all’interno in servizio nelle rispettive province".

Come si vede non solo si mantiene la categoria dei dottori commercialisti categoria la cui adeguatezza professionale appare molto dubbia in sede di esame di legittimità dei provvedimenti, visto anche che fra i dottori commercialisti (e non più all’interno del consiglio) deve essere scelto uno dei componenti del Collegio dei revisori dei conti, (art.50-58 nel nuovo testo - n.2, questa sì funzione in cui appare ben scelta la professionalità in esame), ma soprattutto viene inserito (e non c’era nè nel disegno di legge governativo, nè nel testo approvato dalla Commissione camerale) l’istituto della "terna designata dal Consiglio dell’Ordine professionale (dei commercialisti e degli avvocati).

Diciamo subito che tale impostazione non qualifica assolutamente la professionalità dei membri del futuro Comitato di Controllo, ma si limita ad affidare alle corporazioni (in una linea di mussoliniana memoria) dei professionisti il controllo degli Enti locali.

In parole povere, grazie alla nuova norma potremmo avere tre esperti in incidenti stradali o tre professionisti della dichiarazione dei redditi designati dai rispettivi ordini professionali e solo tra questi la Regione potrà scegliere ben due (n.1-2) componenti del futuro comitato che, uniti al magistrato in quiescenza (n.4) e all’ex assessore del Comune di Roccacannuccia o al funzionario regionale in quiescenza (n.3) formeranno un buon Comitato di Controllo che, ovviamente, sarà dominato dall’unico membro "veramente" esperto e precisamente (lett.B), il funzionario dell’amministrazione civile dell’interno designato dal Commissario del Governo.

Non è chi non vede in tal modo l’autonomia degli Enti locali e lo stesso art. 130 della Costituzione vengono manifestamente violati.

Infatti, la Regione sarà costretta a designare dei componenti che altri enti, corporativi o meno, in realtà scelgono potendo manifestare le proprie reali preferenze solo per due membri (su 5) e anche questi due con limiti scriteriati di requisiti per cui l’assessore del Comune di Roccacannuccia può essere scelto rispetto, ad esempio, a chi per lo stesso periodo abbia fatto parte del Comitato di controllo e quindi sicuramente meglio conosce le problematiche da affrontare.

In sostanza abbiamo l’assurdo di un "organo" che la Costituzione afferma "della Regione" formato da membri designati da altri enti che, tra l’altro, ben poco hanno a che vedere con le autonomie locali.

In questa vera e propria "gabbia" per le autonomie, il nuovo Comitato finirà o per non incidere assolutamente sulle autonomie (e allora è inutile il controllo), ovvero, più plausibilmente, data anche la composizone, cercherà di incidere pesantemente in senso centralistico, determinando quindi un rimpianto per la "tutela" della vecchia GPA che, composta da esperti e validi funzionari prefettizi, almeno era in grado di fornire un contributo "tecnico" per la soluzione dei problemi più complessi.

Tra rimpianti centralistici e scelte corporative scadrà inevitabilmente il ruolo dei Comitati di controllo e le Autonomie finiranno anche per rimpiangere la legge Scelba che, al di là della solo apparente qualificazione dal punto di vista professionale prevista nella riforma, almeno in questa particolare materia, si rivela la più rispettosa della norma costituzionale oltre che la più tecnicamente corretta.

Lo scempio delle autonomie continua con l’art. 36 (art. 42, nel nuovo testo - incompatibilità ed ineleggibilità) in cui, rispetto al testo della commissione camerale, si mantiene nell’incompatibilità (lett.g) "coloro che prestano attività di consulenza o collaborazione presso la Regione" e "i dipendenti della Regione" (lett.e): tali preclusioni non trovano alcuna giustificazione logica in quanto i principi dottrinari, normativi e giurisprudenziali in materia di incompatibilità si fondono sull’esigenza di evitare il potenziale conflitto di interessi che, nei confronti dei dipendenti e, a maggior ragione, anche dei consulenti o collaboratori della Regione, è insussistente (gli atti controllati sono degli Enti Locali), quantomeno nei limiti e nei termini dell’equivalenza con la dirigenza statale o con i consulenti o collaboratori di un qualsiasi ministero (vengono in mente i numerosi consulenti sparsi nelle segreterie dei vari ministeri).

Viene inserita anche (ed è la novità del testo approvato dalla Camera) la categoria (lett.e) dei "dipendenti dei partiti presenti nei consigli degli Enti Locali della Regione" e (lett.h) "coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a livello provinciale, regionale o nazionale nonchè coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nell’anno precedente alla costituzione del Comitato". Anche questa norma pare più accontentare le mode del tempo che una migliore qualificazione dell’organo di controllo.

Il legislatore infatti ha dimenticato che il comitato non è un organo politico, ma è un organo "tecnico" che decide in termini di legittimità di una delibera.

Ora la presenza di eventuali dirigenti o dipendenti di partiti politici, di cui peraltro non si rinvengono esempi, almeno per quanto riguarda l’Italia settentrionale, dato anche l’accertato scarso interesse dei partiti politici per i Comitati di controllo, ha un precedente, seppure ad altri fini, in una norma precedente.

Intendiamo riferirci alla legge 27/12/1985 n. 816 relativa allo "status" degli amministratori locali, richiamata anche dal n.8 del precedente art. 35.

Dagli atti parlamentari risulta evidente che i funzionari e i dipendenti di partiti politici erano esclusi dal raddoppio dell’indennità di carica prevista dall’art. 2 legge 816/1985.

In tal senso si era anche espressamente pronunciata la circolare n. 2/86 del ministero dell’Interno (pag. 3 "Restano pertanto esclusi, gli appartenenti a determinate organizzazioni quali i dipendenti di partiti, sindacati, associazioni ed altri organismi similari").

E’ dovuta peraltro intervenire la prima Sezione del Consiglio di Stati, con il parere n. 1965/86 del 9/1/87, per correggere l’inammissibile esclusione.

C’è il fondato rischio che su tale espressa esclusione debba, oggi, intervenire la Corte Costituzionale per sancirne il contrasto con l’art. 130 della Costituzione.

La Camera dei deputati non ha apportato alcuna modifica all’art. 37 (art. 43 nel nuovo testo), mentre ha giustificatamente modificato l’art. 38 (divenuto art. 41) che ora così recita:

1. Sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni fondamentali che la legge riserva ai consigli comunali e porvinciali nonchè quelle che i consigli e le giunte intendono, di propria iniziativa, sottoporre al comitato.

2. Quando un quinto dei Consiglieri ne faccia richiesta scritta e motivata, con indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dalla affissione all’albo pretorio, sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunciate, le deliberazioni della giunta relative a:

a) acquisiti, alienazioni, appalti ed in generale tutti i contratti;

b) contributi, indennità, compensi, rimborsi, esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi;

c) assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale.

3. Entro gli stessi termini di cui al comma 2 possono altresì essere sottoposte al controllo, le deliberazioni della giunta se un quinto dei consiglieri con richiesta scritta e motivata, le ritenga viziate di incompetenza o assunte in contrasto con atti fondamentali del consiglio.

4. Non sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni meramente esecutive di altre deliberazioni.

E’ stato quindi giustamente soppresso l’infelice rifiuto del visto del segretario comunale (rispolverato nella disposizione contenuta nell’art. 59 del regolamento del 1911, caduto in desuetudine con l’avvento dell’ordinamento regionale del 1971), in sua sostituzione si è inserita la richiesta di un quinto dei consiglieri, ricavata dalle proposte di emendamento avanzate dall’A.N.C.I. e dal Coordinamento Nazionale Organi di controllo (art. 43).

Peraltro tale norma, secondo quest’ultima proposta, si inseriva in una complessiva ipotesi di controllo eventuale su elenco per quanto riguarda gli atti della Giunta, che invece è stata del tutto dimenticata dalla Camera dei deputati.

Trasformata da ipotesi eccezionale e di partecipazione democratica nel procedimento di controllo (ovviamente avrebbe dovuto essere il Co.Re.Co. in via ordinaria, a richiedere le deliberazioni "sospette" inviate in elenco) ad ipotesi ordinaria di "controllo interno" di natura politica, la norma mostra tutte le sue crepe.

Infatti anzitutto determinerà disparità di trattamento fra enti a seconda delle loro composizioni politiche: negli enti in cui la minoranza non riuscirà a prevenire al quinto dei consiglieri, tale possibilità di controllo sarà del tutto assente.

La norma inoltre così come formulata, solleva un diverso problema in relazione all’istituto degli esposti inviati al Co.Re.Co.

Non appare chiaro infatti se tale istituto, creato dal diritto vivente, debba ritenersi abrogato: ci sembra che tale soluzione vada accolta nei confronti degli atti della Giunta.

Per ritenere altrettanto riguardo agli atti del Consiglio, la norma varebbe dovuto fissare in via tassativa che gli atti soggetti all’esame del Comitato di controllo, non possano essere che quelli esplicitamente indicati dai primi 3 commi.

Ciò vale anche per gli esposti di singoli consiglieri di minoranza che, oltre a votar contro e a far constare nell’atto le ragioni del loro dissenso, hanno preso il vezzo di chiedere l’annullamento delle deliberazioni contestate, producendo copiose motivazioni, spesso tendenziose e di chiara ispirazione politica.

Per quanto riguarda l’art. 39 (art. 45 nel nuovo testo), concernenti le modalità del controllo preventivo, oggi recita così:

1. Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, le deliberazioni indicate dall’art. 38 (art. 44) diventano esecutive se nel termine di venti giorni dalla ricezione delle stesse il comitato regionale di controllo non abbia adottato un provvedimento di annullamento, dandone nel medesimo termine comunicazione all’ente interessato.

2. Il controllo di legittimità comporta le verifica delle conformità dell’atto alle norme vigenti, nonchè alle norme statutarie dell’ente.

3. Il provvedimento di annullamento indica, anche con riferimento ai principi generali dell’ordinamento giuridico, le norme violate.

4. Il termine è interrotto per una sola volta se prima della sua scadenza il comitato regionale di controllo chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all’ente deliberante. In tal caso il termine per l’annullamento riprende a decorrere dal momento della ricezione degli atti richiesti.

5. Le deliberazioni diventano esecutive prima del decorso del termine, se il comitato regionale di controllo dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.

6. La trasmissione all’organo di controllo delle deliberazioni dichiarate urgenti ha luogo entro cinque giorni dalla adozione, a pena di decadenza.

7. La legge regionale stabilisce le modalità ed i termini per l’invio delle deliberazioni all’organo di controllo e per la disciplina della decorrenza dei termini assegnati ai comitati regionali ai fini dell’esercizio del controllo stesso.

8. Il termine per l’esame di bilancio preventivo e del conto consuntivo da parte del Comitato di Controllo è di quaranta giorni. Il decorso del termine detrmina l’esecutività delle deliberazioni ai sensi del comma 1.

9. Il Comitato di controllo può indicare all’ente interessato le modificazioni da apportare alle risultanze del conto consuntivo con l’invito ad adottarle entro il termine massimo di trenta giorni.

10. Nel caso di mancata adozione del conto consuntivo entro il termine di legge, di mancata adozione delle modificazioni entro il termine previsto dal comma 9 o di annullamento della deliberazione di adozione del conto consuntivo da parte del comitato di controllo, questo provvede alla nomina di uno o più commissari per la redazione del conto stesso.

11. Nell’esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo il controllo di legittimità comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonchè con i documenti relativi.

Rispetto al testo approvato dalla commissione affari costituzionali, al comma 2 si è tolto l’inciso "esclusa ogni diversa valutazione dell’interesse pubblico persegito" che tendeva ad escludere evidentemente ogni esame di merito del provvedimento da parte dell’organo di controllo; si è inoltre abbreviato il termine per la trasmissione all’organo di controllo delle deliberazioni dichiarate urgenti (gli otto giorni sono diventati cinque).

Non pare dubbio, peraltro, nonostante la soppressione dell’inciso che l’ambito dei controlli resti circoscritto al sindacato di sola legititmità essendosi disposta - in sintonia con i principi enunziati dalla Carta delle autonomie locali approvata dal Consiglio d’Europa (ved. risoluzione n.126 del 1981) la soppressione de controlli estesi al merito.

Una soluzione questa che non contrasta con la disciplina costituziinale dal momento che, per quest’ultima, il controllo di merito (art. 130 Costituzione) si pone per il legislatore, quale iniziativa non obbligatoria, ma facoltativa.

Con riferimento anche al successivo art. 40 (art. 46 nel nuovo testo) si rileva invece un’imprecisione terminologica, suscettibile di determinare difficoltà interpretative: l’art. 30 (art. 45 nel nuovo testo), comma sesto, fa riferimento a deliberazioni dichiarate urgenti, mentre lart. 40 (divenuto art. 46), comma 3, sancisce che nel caso d’urgenza le deliberazioni dle consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili...Posto che l’ ordinamento non contempla il genus delle deliberazioni "urgenti" devesi ritenere che le norma de 6° comma art. 39 (divenuto art. 45) vada riferito solo alle delibere dichiarate immediatamente eseguibili per ragioni d’urgenza.

Atrimenti potrebbero ricadere nella speciale disciplina anche le deliberazioni adottata in via d’urgenza dalla Giunta "pro-consilio", con la conseguenza che rientrerebbero nel novero degli atti soggetti all’esame da parte del Co.Re.Co. anche quelli non contemplati dall’art. 38 (art. 44 nel nuovo testo), comma 2°, e ciò in evidente contrasto con la ratio della riforma.

Sotto un diverso profilo perl’accelerazione dell’attività amministrativa può risultare funzionale il disposto comma 2° nell’art. 40 (art. 46 nel nuovo testo): tuttavia il termine di giorni 10 non coincide con quello della pubblicazione per gg. 15 di cui al comma 1.

Si avrebbe sia pure in forma non esplicitata, l’introduzione di un "vacatio legis" della durata di giorni 5 ulteriori rispetto alla data di esecutività delle deliberazioni non soggette al controllo.

Ragioni di chiarezza e di omogeneità suggerirrebbero di ridurre il periodo di pubblicazione da 15 a 10 gg. (piuttosto che elevare da 10 a 15 gg. quello per l’esecutività dell’atto).

Così come articolata la norma non risolve, infatti, il problema dele garanzie a tutela degli amministratori dal momento che le opposizioni eventuali potrebbero essere esercitate solo entri i primi 10 giorni di pubblicazione, e non più dall’art. 11 al 15° giorno di affissione all’albo, posto che l’atto oggetto di reclamo è ormai divenuto esecutivo, salvo ovviamente i rimedi giurisprudenziali.

Nulla da rilevare sui successivi art. 41(art.47), 42 (art.48) e 44 (art.50) che hanno conservato il testo approvato dalla commissione così come del resto in massima parte l’art. 43 (art. 49 nel nuovo testo), su cui peraltro occorre ribadire le critiche già svolte che ne consigliano a tutti gli effetti la soppressione. L’idea nasce dal diritto francese, in particolare dalla legge 2/3/1982 relativa ai diritti ed alle libertà dei Comuni, dei Dipartimenti e delle Regioni che da un lato ha affermato il principio che gli atti di queste amministrazioni sono esecutivi di pieno dirito sopprimendo quindi detti atti all’unico controllo giurisdizionale che deve essere attivato dal rappresentante dello Stato nel Comune, Dipartimento o Regione (cfr. Pototsching, "Controlli e principi costituzionali sulla pubblica amministrazione" in Regione o Governo Locale, 1984, 516, p. 19 e segg.).

A nostro sommesso avviso l’istituto proposto, pur avendo una certa sua dignità, soprattutto nella stesura della commissione, che limitava l’impugnativa alla tutela degli interessi diffusi, pare molto poco funzionale, soprattutto considerando lo stato attuale dela giustizia amministrativa.

Se si pensa infatti che i tempi di decisione di un ricorso giurisdizionale dinnanzi alla giustizia amministrativa ammontano ormai a svariati anni, si vede come questo istituto non solo risolva il problema della tutela degli interessi della collettività, ma diventi solo una specie di "spada di Damocle" sulla testa delle autonomie da esercitare a pieno piacimento e discrezionalità del potere centrale.

Occorre infine osservare che il potere di impugnativa che nel  progetto originario era limitata alla violazione di legge e solo a tutela di interessi diffusi, nel testo definitivo viene modificato con la precisazione "unicamente a tutela di interessi generali".

Egualmente da sopprimere l’art. 51 (art. 59 nel nuovo testo) n. 3 che individua la responsabilità personale e solidale dei comonenti dei Comitati regionali di cntrollo "nei confronti degli Enti Locali per i danni a questi arrecati con dolo o colpa grave nell’esercizio delle loro funzioni".

La nuova normativa si propone di escludere (pari alla stregua di principi analoghi a quelli posti a base della recente disciplina disciplina sulla responsabilità dei giudici) la possibilità, per il terzo danneggiato, di agire direttamente nei confronti dei componenti dell’organo di controllo ove a questi ultimi debba farsi risalire (in via esclusiva o in concorso con l’Ente controllato) il danno che si è prodotto.

E’ prevista, infatti, la responsabilità dei componenti dell’organo di controllo - a condizione che sussista dolo o colpa grave - solo nei riguardi dell’Ente.

L’Ente è, pertanto, il solo soggetto abilitato a richiedere ai componenti del Collegio il ristoro del danno patito (si tratti di un danno provocato, in via diretta, all’Ente o risentito da quest’ultimo in conseguenza dell’azione promossa dal terzo danneggiato).

Il fatto che solo per i dipendenti e gli amministratori valga il richiamo delle norme dettate per gli impiegati civili dello Stato e la specialità della disciplina operante per i componenti dell’organo di controllo parrebbe escludere la giurisdizione della Corte dei Conti nei confronti di questi ultimi (e, ovviamente, la riduzione equitativa del danno). La norma comunque non mancherà di provocare un guazzabuglio di problemi di giurisdizione e competenza, e pare francamente inutile, essendo più che sufficienti i vigenti principi generali in materia di responsabilità degli amministratori.

Dopo tanti anni di attesa la riforma dei controlli pare arrivare al traguardo.

Purtroppo però è una riforma che ha disatteso quasi totalmente le proposte ed i suggerimenti avanzati dall’esperienza degli operatori dei controlli, una riforma che in sostanza tradisce quei principi di adeguatezza funzionale cui invece si ispirano altri istituti del nuvo ordinamento delle autonomie locali (si pensi all’autonomia statutaria, all’accorpamento dei comuni, alla gestione dei servizi pubblici, alla creazione dell’autorità metropolitana).

Non rimane che sperare nella maggior esperienza del Senato della Repubblica, la cui commissione affari costituzionali nell’aprile 1985 elaborò un testo senz’altro

migliore, quanto alla riforma dei controlli, di quello in esame.

L’esperienza e la saggezza hanno infatti un ruolo non secondario nell’Istituto dei controlli.

In proposito richiamiamo una frase di Ennio Flaiano (da "La saggezza di Pickwick") che pare bene corrispondere alla fattispecie "anche il progresso, divenuto vecchio e saggio, votò contro".

(nota 1):

Per comodità, risportano qui di seguito i testi approvati rispettivamente dalla commissione affari costituzionali della Camera e dall’Aula.

TESTO LICENZIATO DALLA COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI

art. 34

1. Per l’esercizio del controllo previsto dall’articolo 130 della Costituzione, è istituito, con decreto del presidente della giunta regionale, il comitato regionale di controllo sugli atti dei comini, delle province e delle associazioni intercomunali.

2. La legge regionale può articolare il comitato in sezioni di territorio o per materie, salvaguardando con forme opportune l’unitarietò di indirizzo.

art. 35

1. Il comitato regionale di controllo e ogni sua sezione sono composti:

a) da quattro componenti eletti dal consiglio regionale di cui:

1) uno iscritto all’albo degli avvocati o a quello dei dottori commercialisti da almeno dieci anni;

2) uno docente di ruolo di università in materie giuridiche ed amministrative;

3) uno scelto tra chi abbia ricoperto per almeno cinque anni la carica di sindaco, di assessore comunale o provinciale, di presidente della provincia, di parlamentare nazionale o europeo, o di consigliere regionale;

4) uno scelto fra i magistrati in quiescenza o fra i funzionari statali, regionali o degli Enti Locali inquiescenza, con qualifica non inferiore a dirigente generale od equiparata, che non abbiano superato il settantesimo anno di età all’atto della designazione;

b) da un componente designato dal commissario del Governo e scelto tra i funzionari dell’Amministrazione civile, dell’Interno in sevizio nele rispettive province.

2. Il consiglio regionale elegge non più di due supplenti aventi i requisiti di cui alla lettera a) del comma 1; un terzo supplente, aventi i requisiti di cui alla lettera b) del comma 1, è designato dal commissario del Governo.

3. In caso di assenza od impedimento dei componenti effettivi, di cui rispettivamente alle lettere a) e b) del comma 1, intervengono alle sedute i componenti supplenti, eletti o designati per la stessa categoria.

4. Il comitato ed ogni sua sezione eleggono nel proprio seno il presidente ed un vice presidente.

5. Funge da segretario un funzionario delle regione.

6. Il comitato e le sezioni sono rinnovati integralmente a seguito di nuove elezioni del consiglio regionale, nonchè quando si dimette contemporaneamente la maggioranza dei rispettivi componenti.

7. Il presidente ed il vicepresidente del comitato, se dipendenti pubblici, sono collocati in aspettativa non retribuita.

8. Ai componenti del comitato si applicano le norme relative ai permessi ed alle aspettative previsti per gli amministratori locali.

Art.36

1. Non possono essere eletti e non posson far parte dei comitati regionali di controllo:

a) i parlamentari nazionali ed europei;

b) i componenti del consiglio regionale;

c) gli amministratori di comuni eo province o di altri enti soggetti a controllo del comitato, nonchè coloro che abbiano ricoperto tali cariche nell’anno precedente alla costituzione del medesimo comitato;

d) coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità alle cariche di cui alle lettere b) e c), con esclusione dei magistrati e dei funzionari dello Stato;

e) i dipendenti ed i contabili della regione e degli Enti Locali sottoposti al controllo del comitato nonchè i dipendenti dei partiti presenti nei consigli degli Enti Locali della regione;

f) i componenti di altro comitato regionale di controllo o delle sezioni di esso;

g) coloro che prestano attività di consulenza o di collaborazione presso la regione o enti sottoposti al controllo regionale.

Art.37

1. Il funzionamento dei comitati regionali di controllo e delle loro sezioni, le indennità da attribuire ai componenti, le funzioni del presidente e del vicepresidente, le forme di pubblicità della attività dei comitati e di consultazione delle decisioni, nonchè il rilascio di copie di essere sono disciplinati dalla legge regionale.

2. La legge regionale detta le norme per l’elezione, a maggioranza qualificata, di componenti del comitato regionale di controllo e per la tempestiva sostituzione degli stessi in caso di morte, dimissioni, decadenza per reiterate assenze ingiustificate o incompatibilità sopravvenuta, nonchè per la supplenza del presidente.

3. Le spese per il funzionamento dei comitati regionali di controllo e dei loro uffici, nonchè la corresponsione di un’indennità di carica ai componenti sono a carico della regione.

4. La regione provvede alle strutture serventi del comitato regionale di controllo ispirandosi ai principi dell’adeguatezza funzionale e dell’autonomia dell’organo.

Art. 38

1. Le deliberazioni di competenza dei consigli comunali e provinciali nonchè quelle delle giunte prive del visto, o con l’attestazione del rifiuto del visto, del segretario o dei funzionari responsabili sono soggette al controllo preventivo di legittimità.

Art. 39

1. Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, le deliberazioni indicate daqll’articolo 44 diventano esecutive se nel termine di venti giorni dalla ricezione delle stesse il comitato regionale di controllo non abbia adottato un provvedimento di annullamento, dandone nel medesimo termine comunicazione all’ente interessato.

2. Il controllo di legittimità comporta la verifica della conformità dell’atto alle norme vigenti, nonchè alle norme statutarie dell’ente, esclusa ogni diversa valutazione dell’interesse pubblico perseguito.

3. Il termine è interrotto per una sola volta se prima della sua scadenza il comitato regionale di controllo chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all’ente deliberante. In tal caso il termine per l’annullamento riprende a decorrere dal momento della ricezione degli atti richiesti.

4. Le deliberazioni diventano esecutive prima del decorso del termine, se il comitato regionale di controllo dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.

5. La trasmissione all’organo di controllo delle deliberazioni dichiarate urgenti ha luogo entro cinque giorni dalla adozione, a pena di decadenza.

7. La legge regionale stabilisce le modalità ed i termini per l’invio delle deliberazioni di controllo e per la disciplina della decorrenza dei termini assegnati ai comitati regionali ai fini dell’esercizio del controllo stesso.

Art. 40

1. Tutte le deliberazioni comunali e provinciali sono pubblicate mediante l’affissione all’albo pretorio, nella sede dell’ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Gli atti deliberativi diversi da quelli di cui all’art. 38 non soggetti a controllo preventivo, diventano esecutivi dopo la pubblicazione all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo che, per motivi d’urgenza, non siano stati dichiarati immediatamente eseguibili col voto espresso dalla maggioranza dei componenti dell’organo deliberante.

Art. 41

1. Qualora i comuni o le province, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge, il comitato regionale di controllo provvede a mezzo di un commissario. Il termine assegnato non può essere inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata per i casi d’urgenza.

2. Le modalità di esercizio del potere di cui al comma 1 sono regolate dalla legge regionale.

Art. 42

1. Salvo diverse disposizioni recate dalle leggi vigenti, alle autorità sanitarie locali, ai consorzi, alle unioni di comuni e alle comunità montane si applicano le norme sul controllo e sulla vigilanza dettate per i comuni e per le province.

Art. 43

1. Il Governo, a mezzo del proprio rappresentante nella provincia, può impugnare in via giurisdizionale gli atti ritenuti illegittimi adottati dagli enti locali unicamente a tutela di interessi generali.

2. Il ricorso va presentato entro il termine di sessanta giorni dalla data di esecutività dei provvedimenti e va notificato all’ente interessato.

Art. 44

1. I pareri obbligatori delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni e di ogni altro ente sottoposto a tutela statale, regionale e subregionale, prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche o di altre attività degli enti locali, sono espressi entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, sempre che la legge non prescriva un termine minore.

2. Il termine, previa motivata comunicazione all’ante locale interessato da parte dell’amministrazione chiamata ad esprimere il parere, è prorogato per un tempo pari a quello del termine originario.

3. Decorso infruttuosamente il termine originario, ovvero il termine prerogato, si prescinde da parere.

Art. 51 comma 3°

I componenti dei comitati regionali e di controllo sono personalmente e solidamente responsabili nei confronti degli enti locali per i danni a questi arrecati con dolo o colpa grave dell’esercizio delle loro funzioni.

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA Capo XII CONTROLLO SUGLI ATTI

art. 40

(Comitato regionale di controllo)

1. Per l’esercizio del controllo prvisto dall’articolo 130 della Costituzione, è istituito, con decreto del presidente della giunta regionale, il comitato regionale di controllo sugli atti dei comuni, delle province e delle associaizoni intercomunali.

2. La legge regionale può articolare il comitato in sezioni di territorio o per materie, salvaguardando con forme opportune l’unitarietà di indirizzo.

3. A tal fine la regione, in collaborazione con gli uffici del comitato, cura la pubblicazione periodica delle principali decisioni del comitato regionale di controllo con le relative motivazioni di riferimento.

art. 41

(Composizione del comitato)

1. Il comitato regionale di controllo e ogni sua sezione sono composti:

a) da quattro componenti eletti dal consiglio regionale di cui:

1) uno iscritto all’albo degli avvocati o a quello dei dottori commercialisti da almeno dieci anni;

2) uno docente di ruolo di università in materie giuridiche ed amministrative;

3) uno scelto tra chi abbia ricoperto complessivamente per almeno cinque anni la carica di sindaco, di assessore comunale o provinciale, di presidente della provincia, di parlamentare nazionale o europeo, o di consigliere regionale ovvero tra i funzionari regionali o degli enti locali in quiescenza, con qualifica non inferiore a dirigente o equiparata;

4) uno scelto fra i magistrati in quiescenza o tra i docenti di ruolo di università in materie giuridiche ed amministrative o tra segretari comunali e provinciali in quiescenza;

b) da un espertodesignato dal commissario del Governo e scelto tra i funzionari dell’Amministrazione civile, dell’Interno in sevizio nele rispettive province.

2. Il consiglio regionale elegge non più di due supplenti aventi i requisiti di cui alla lettera a) del comma 1; un terzo supplente, aventi i requisiti di cui alla lettera b) del comma 1, è designato dal commissario del Governo.

3. In caso di assenza od impedimento dei componenti effettivi, di cui rispettivamente alle lettere a) e b) del comma 1, intervengono alle sedute i componenti supplenti, eletti o designati per la stessa categoria.

4. Il comitato ed ogni sua sezione eleggono nel proprio seno il presidente ed un vice presidente.

Funge da segreatrio un funzionario delle regione.

6. Il comitato e le sezioni sono rinnovati integralmente a seguito di nuove elezioni del consiglio regionale, nonchè quando si dimette contemporaneamente la maggioranza dei rispettivi componenti.

7. Il presidente ed il vicepresidente del comitato, se dipendenti pubblici, sono collocati in aspettativa non retribuita.

8. Ai componenti del comitato si applicano le norme relative ai permessi ed alle aspettative previsti per gli amministratori locali.

Art.42

(Incompatibilità ed ineleggibilità)

1. Non possono essere eletti e non posson far parte dei comitati regionali di controllo:

a) i parlamentari nazionali ed europei;

b) i componenti del consiglio regionale;

c) gli amministratori di comuni o province o di altri enti soggetti a controllo del comitato, nonchè coloro che abbiano ricoperto tali cariche nell’anno precedente alla costituzione del medesimo comitato;

d) coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità alle cariche di cui alle lettere b) e c), con esclusione dei magistrati e dei funzionari dello Stato;

e) i dipendenti ed i contabili della regione e degli Enti Locali sottoposti al controllo del comitato nonchè i dipendenti dei partiti presenti nei consigli degli Enti Locali della regione;

f) i componenti di altro comitato regionale di controllo o delle sezioni di esso;

g) coloro che prestano attività di consulenza o di collaborazione presso la regione o enti sottoposti al controllo regionale;

h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a livello provinciale, regionale o nazionale, nonchè coloro che abbiano ricporto tali incarichi nell’anno precedente alla costituzione del comitato.

Art.43

(Norme regionali)

1. Il funzionamento dei comitati regionali di controllo e delle loro sezioni, le indennità da attribuire ai componenti, le funzioni del presidente e del vicepresidente, le forme di pubblicità della attività dei comitati e di consultazione delle decisioni, nonchè il rilascio di copie di essere sono disciplinati dalla legge regionale.

2. La legge regionale detta le norme per l’elezione, a maggioranza qualificata, di componenti del comitato regionale di controllo e per la tempestiva sostituzione degli stessi in caso di morte, dimissioni, decadenza per reiterate assenze ingiustificate o incompatibilità sopravvenuta, nonchè per la supplenza del presidente.

3. Le spese per il funzionamento dei comitati regionali di controllo e dei loro uffici, nonchè la corresponsione di un’indennità di carica ai componenti sono a carico della regione.

4. La regione provvede alle strutture serventi del comitato regionale di controllo ispirandosi ai principi dell’adeguatezza funzionale e dell’autonomia dell’organo.

Art. 44

(Deliberazioni soggette al controllo preventivo di legittimità)

1. Sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni fondamentali che la legge riserva ai consigli comunali e provinciali nonchè quelle che i consigli e le giunte intendono, di propria iniziativa, sottoporre al comitato.

2. Quando un quinto dei consiglieri ne faccia richiesta scritta e motivata, con indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dalla affissione all’albo pretorio, sono sottoposte al controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate, le deliberazioni della giunta relative a:

a) acquisti, alineazioni, appalti ed in generale tutti i contratti;

b) contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi;

c) assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale.

3. Entro gli stessi termini di cui al comma 2 possono altresì essere sottoposte al controllo le deliberazioni della giunta se un quinto dei consiglieri, con richiesta scritta e motivata, le ritenga viziate di incompetenza o assunte in contrasto con atti fondamentali del consiglio.

4. Non sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni meramente esecutive di altre deliberazioni.

Art. 45

(Modalità del controllo preventivo di legittimità degli atti e del bilancio)

1. Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, le deliberazioni indicate daqll’articolo 44 diventano esecutive se nel termine di venti giorni dalla ricezione delle stesse il comitato regionale di controllo non abbia adottato un provvedimento di annullamento, dandone nel medesimo termine comunicazione all’ente interessato.

2. Il controllo di legittimità comporta la verifica della conformità dell’atto alle norme vigenti, nonchè alle norme statutarie dell’ente, esclusa ogni diversa valutazione dell’interesse pubblico perseguito.

3. Il provvedimento di annullamento indica, anche con riferimento ai principi generali dell’ordinamento giuridico, le norme violate.

4. Il termine è interrotto per una sola volta se prima della sua scadenza il comitato regionale di controllo chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all’ente deliberante. In tal caso il termine per l’annullamento riprende a decorrere dal momento della ricezione degli atti richiesti.

5. Le deliberazioni diventano esecutive prima del decorso del termine, se il comitato regionale di controllo dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.

6. La trasmissione all’organo di controllo delle deliberazioni dichiarate urgenti ha luogo entro cinque giorni dalla adozione, a pena di decadenza.

7. La legge regionale stabilisce le modalità ed i termini per l’invio delle deliberazioni di controllo e per la disciplina della decorrenza dei termini assegnati ai comitati regionali ai fini dell’esercizio del controllo stesso.

8. Il termine per l’esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo da parte del comitato regionale di controllo è di quaranta giorni. Il decorso del termine determina l’esecutività delle deliberazioni ai sensi del comma 1.

9. Il comitato di controllo può indicare all’ente interessato le modificazioni da apportare alle risultanze del conto consuntivo con l’invio ad adottarle entro il termine massimo di trenta giorni.

10. Nel caso di mancanza di adozione del conto consuntivo entro il termine di legge di mancata adozione delle modificazioni antro il termine previsto dal comma 9 o di annullamento della deliberazione di adozione del conto consuntivo da parte del comitato di controllo, questo provvede alla nomina di uno o più commissari per la redazione del conto stesso.

11. Nell’esame del bilancio preventivo e del conto consutivo il controllo di legittimità comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonchè con i documenti relativi.

Art. 46

(Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni)

1. Tutte le deliberazioni comunali e provinciali sono pubblicate mediante l’affissione all’albo pretorio, nella sede dell’ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.

3. Nel caso di urgenza possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Art. 47

(Potere sostitutivo)

1. Qualora i comuni o le province, sebbene initati a provvedere entro congruo termine, ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge, il comitato regionale di controllo provvede a mezzo di un commissario. Il termine assegnato non può essere inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata per i casi d’urgenza.

2. Le modalità di esercizio del potere di cui al comma 1 sono regolate dalla legge regionale.

Art. 48

(Controllo e vigilanza nei confronti di enti diversi dai comuni e dalle province)

1. Salvo diverse disposizioni recate dalle elggi vigenti, alle autorità sanitarie locali, ai consorzi, alle unioni di comuni e alle comunità montane si applicano le norme sul controllo e sulla vigilanza dettate per i comuni e per le province.

Art. 49

(Impugnazione degli atti illegittimi)

1. Il Governo, a mezzo del proprio rappresentante nella provincia, può impugnare in via giurisdizionale gli atti ritenuti illegittimi adottati dagli enti locali unicamente a tutela di interessi generali.

2. Il ricorso va presentato entro il termine di sessanta giorni dalla data di esecutività dei provvedimenti e va notificato all’ente interessato.

Art. 50

(Pareri obbligatori)

1. I pareri obbligatori delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni e di ogni altro ente sottoposto a tutela statale, regionale e subregionale, prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche o di altre attività degli Enti Locali, sono espressi entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, sempre che la legge non prescriva un termine minore.

2. Il termine, previa motivata comunicazione all’ante locale interessato da parte dell’amministrazione chiamata ad esprimere il parere, è prorogato per un tempo pari a quello del termine originario.

3. Decorso infruttuosamente il termine originario, ovvero il termine prerogato, si prescinde da parere.

Cap. XV

RESPONSABILITA’

Art. 59

(Disposizioni in materia di responsabilità)

3. I componenti dei comitati regionali di controllo sono personalmente e solidamente responsabili nei confronti degli Enti Locali per i danni a questi arrecati con dolo o colpa grave nell’esercizio delle loro funzioni.