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Luci ed ombre sulla riforma del TU per l’immigrazione

Il Consiglio dei Ministri ha approvato,nella seduta del 24 aprile 2007, un disegno di Legge delega che mod ifica,in alcune parti,la disciplina normativa vigente in tema di immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero con l’intento di introdurre nuove regole per gli stranieri che giungono in Italia sempre più numerosi.

Il provvedimento varato dal Governo prevede numerose novità, dalla programmazione triennale dei flussi, all’autosponsorizzazione, al superamento dei Cpt fino al voto ammini strativo per i soggiornanti di lungo periodo.

Una volta approvata dal Parlamento la Legge delega, il Governo avrà a disposizione 12 mesi per adottare il decreto legislativo con le modifiche necessarie.

Va, quindi, sottolineato che le modifiche apportate dal Governo alla normativa vigente non hanno alcuna immediatezza nella loro applicazione e, in conseguenza, le norme vigenti resteranno ancora in vigore fino alla definitiva emanazione ed entrata in vigore delle nuove norme.

Le linee guida tracciate dal Governo per le modifiche da apportare alla attuale normativa inma teria sono le seguenti:

a) promuovere l’immigrazione regolare, favorendo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro di cittadini stranieri;

abis) agevolare l’invio delle rimesse degli stranieri verso i Paesi di origine;

b) semplificare, nel rispetto dei vincoli derivanti all’Italia dall’adesione agli accordi di Schengen, le procedure per il rilascio del visto per l’ingresso nel territorio nazionale anche attraverso la revisione della documentazione da esibire da parte dello straniero interessato e la previsione dell’obbligo di motivazione del diniego per tutte le tipologie di visto, preve dendo forme di tutela e garanzia per i richiedenti i visti;

c) semplificare le procedure ed i requisiti necessari per il rilascio del nulla osta, del per messo di soggiorno e del suo rinnovo, eliminando il contratto di soggiorno e prevedendo per le procedure di rinnovo forme di collaborazione con gli enti locali, adeguando e gra duando la durata dei permessi di soggiorno, razionalizzando i relativi procedimenti anche con una riorganizzazione degli sportelli unici per l’immigrazione istituiti presso le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo attraverso forme di supporto e collaborazione alle loro attività da parte degli enti pubblici nazionali, degli enti locali, delle associazioni di datori di lavoro, di lavoratori, nonché di associazioni di promozione sociale del volontariato e della cooperazione;

d) prevedere in conformità al capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, l’elettorato attivo e passivo per le elezioni amministrative a favore degli stranieri titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo alle modalità di esercizio e alle condizioni previste per i cittadini dell’Unione europea;

e) armonizzare la disciplina dell’ingresso e soggiorno sul territorio nazionale alla normativa dell’Unione europea anche prevedendo la revisione degli automatismi collegati alla sussistenza di determinati presupposti o all’assenza di cause ostative, con l’introduzione di una più puntuale valutazione di elementi soggettivi;

f) rendere effettivi i rimpatri, graduando le misure d’intervento, anche al fine di migliorare il contrasto dello sfruttamento dell’immigrazione clandestina, incentivando la colla borazione, a tal fine, dell’immigrato;

g) superare l’attuale sistema dei centri di permanenza temporanea e assistenza, promuo vendone e valorizzandone la funzione di accoglienza, di soccorso e di tutela dell’unità fami liare, e modificando la disciplina relativa alle strutture di accoglienza, e di trattenimento degli stranieri irregolari in modo da assicurare comunque sedi e strumenti efficaci per l’assistenza, il soccorso e l’identificazione degli immigrati ed il rimpatrio di quanti sono legittimamente espulsi;

h) favorire l’inserimento civile e sociale dei minori stranieri, compresi quelli affidati e sottoposti a tutela, adeguando le disposizioni sul loro soggiorno;

i) favorire il pieno inserimento dei cittadini stranieri legalmente soggiornanti;

l) consentire interventi di carattere straordinario e temporaneo di accoglienza da parte degli enti locali per fronteggiare situazioni di emergenza;

m) aggiornare le disposizioni relative alla composizione ed alle funzioni della Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie anche in relazione alla sua collocazione presso il Ministero della solidarietà sociale ed alla presidenza del Ministro della solidarietà sociale o di persona da lui delegata;

n) potenziare le misure dirette all’integrazione dei migranti, concepita come inclusione, interazione e scambio e non come coabitazione tra comunità separate, con particolare riguardo ai problemi delle seconde generazioni e delle donne anche attraverso la definizione della figura e delle funzioni dei mediatori culturali;

o) prevedere ulteriori fonti di finanziamento del Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati, tra i quali contributi volontari dei datori di lavoro e contributi, donazioni o cofinanziamenti disposti da privati, enti, organismi anche internazionali e dall’Unione Europea;

p) favorire una adeguata tutela delle vittime di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, delle vittime di tratta, delle vittime di violenza o grave sfruttamento e garantire il loro accesso ai diritti previsti dalla normativa vigente;

q) coordinare, sul piano formale e sostanziale, le disposizioni emanate in attuazione della presente delega con le altre disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e con la legislazione nazionale e comunitaria vigente in materia.

Ad una prima lettura della riforma, le novità più rilevanti contenute nella Legge delega sottoposta al vaglio del Parlamento, sono le seguenti:

a-Flussi Migratori

Viene modificato il meccanismo di determinazione e programmazione dei flussi migratori dei la voratori stranieri da ammettere sul territorio nazionale che da annuale diviene triennale sebbene con la possibilità di un adeguamento annuale in base alle effettive richieste del mercato del lavoro;

b-Liste di collocamento

I lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per lavoro subordinato, anche stagionale potranno iscriversi alle liste di collocamento a cui potranno attingere i datori di lavoro.

Le liste, a carattere numerico, saranno organizzate in base alle singole nazionalità con criterio cronologico e tenute dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o presso le autorità dei Paesi d’origine.

Nella formazione delle graduatorie si terrà conto del grado di conoscenza della lingua italiana, di eventuali titoli e qualifiche professionali e della frequenza a corsi di istruzione in cui sia garantita la diffusione dei valori della Costituzione italiana.

c-La “sponsorizzazione”

La legge introduce nuovamente l’istituto della c.d. “sponsorizzazione”, già previsto dalla legge Turco -Napolitano e abolito dalla legge Bossi-Fini.

A fare da garante per l’ingresso in Italia di un extracomunitario potrà, infatti, essere sia un privato cittadino sia uno sponsor istituzionale,come enti locali, sindacati, associazioni impren ditoriali.

Le quote destinate alla sponsorizzazione pubblica e privata saranno individuate distinta mente, con la possi bilità anche, nell’ambito della quota privata, di consentire allo straniero, con risorse finanziarie adeguate, di autosponsorizzarsi.

d- Categorie di lavoratori esclusi dalle quote

Vengono escluse dalle quote previste e rientrano tra i lavoratori ammessi a risiedere libera mente in Italia le colf e le badanti.

Altri ingressi fuori quota sono previsti per alcune altre categorie di lavoratori come professori universitari, ricercatori e personalità di chiara fama.

e-Rimesse dei lavoratori stranieri

Le rimesse dei lavoratori stranieri verso i Paesi di origine verranno agevolate mediante interventi volti a promuovere accordi con le associazioni di categoria per la riduzione dei costi di trasferimento.

Inoltre sono previsti aiuti per agevolare il reimpiego per lo sviluppo nei Paesi d’origine e per favorire l’utilizzo delle competenze acquisite in Italia attraverso l’impiego in attività di cooperazione allo sviluppo.

f-Visti d’ingresso

La Legge delega prevede, altresì, una semplificazione delle procedure e della documen tazione per il rilascio dei visti di ingresso e l’estensione a tutte le tipologie di visto dello obbligo di motivazione del relativo diniego.

g- Abolizione del contratto di soggiorno

Viene, inoltre, abolito il contratto di soggiorno e introduce una semplificazione delle proce dure per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno.

In sede di rinnovo esso avrà la durata di un anno per chi ha contratti di lavoro determinato di durata fino a 6 mesi, di due anni per i contratti superiori a sei mesi,di tre anni per un rapporto di lavoro a tempo indeter minato o autonomo.

Il permesso di soggiorno resterà valido per un ulteriore anno in caso di cessazione del rapporto di lavoro, in modo da consentire all’immigrato di cercare una nuova occupazione.

La legge ha inoltre previsto permessi di soggiorno per motivi umanitari, rilasciati dal Prefetto.

h-Diritto di voto

La legge delega introduce il diritto di voto attivo e passivo, nelle elezioni amministrative, per i soggiornanti di lungo periodo in conformità al capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubbli ca a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992.

i- CPT

I Centri di Permanenza Temporanei, ridotti nel numero, diverranno Centri di Espulsione per gli stranieri da espellere che si sottraggano all’identificazione per i quali e prevista una congrua riduzione del periodo di permanenza.

Verranno ospitati nelle medesime strutture anche i cittadini stranieri identificati o che collabo rino alla loro identificazione, in tutti i casi in cui non sarà possibile procedere all’espulsione immediata con accompa gnamento coattivo.

l-Minori stranieri

La legge delega riserva particolare atenzione ai minori stranieri per i quali è previsto il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari al minore straniero che, al compimento dei 18 anni, risulti a carico di uno o entrambi i genitori.

Inoltre, al compimento dei 18 anni, il permesso di soggiorno rilasciato al minore straniero non accompagnato potrà essere convertito in altre tipologie di permesso, compresa quella per accesso al lavoro.

Il Governo ha previsto anche la introduzione di un permesso per protezione sociale per lo straniero che, avendo compiuto reati durante la minore età,abbia comunque concluso positivamente il percorso riabilitativo.

m-Lavoro nella Pubblica Amministrazione

Inoltre,il provvedimento emanato dal Governo introduce la possibilità per gli stranieri di acce dere a impieghi nella pubblica amministrazione nell’ottica di un migliore integrazione nel tessu to sociale.

n-Il ritorno alla competenza dei Tribunali in tema di espulsione

Altro punto saliente della riforma è costituito dal ritorno della competenza dei Tribunali in composizione monocratica in materia di espulsione,che il precedente Governo,con una rilevante modifica,aveva affidato ai Giudici di Pace.

Sin qui i punti salienti del provedimento che non manca di suscitare alcune perplessità negli studiosi della materia e che meritano di essere sottolineate.

1-La individuazione dei lavoratori stranieri

Ancora una volta la soluzione del problema dei Flussi Migratori,nell’ottica del Governo, passa attraverso la individuazione numerica e non nominativa dei lavoratori stranieri da ammettere in Italia.

Sia i datori di lavoro che le organizzazioni che si occupano dell’immigrazione in Italia hanno più volte chiesto a gran voce al Governo di emanare un provvedimento che prevedesse, da una parte, la formazione professionale all’estero dei lavoratori stranieri e, dall’altra, la individuazione dei lavoratori secondo la qualifica professionale posseduta al fine dell’inserimento nel mercato del lavoro in Italia secondo un meccanismo di concertazione tra Stato-Sindacati e Confindustria ed altre organizzazioni datoriali, che tenesse conto del “turn over” e delle effettive richieste annuali di lavoratori stranieri in settori strategici per l’economia del Paese quali l’agricoltura, l’industria e l’artigianato per favorirne un rapido inserimento.

2-La c.d. “sponsorizzazione”

Ad un meccanismo rigoroso, quale quello innanzi delineato,viene ipotizzato dalla Legge delega quello della cd”sponsorizzazione” in cui vengono legittimati,da una parte,l’ingresso di lavoratori dequalificati e dall’altro lo sfruttamento degli stessi, come registrato nel recente passato, semplicemente abilitando “enti pubblici,organizzazioni ed associazioni”, non bene individuate dalla normativa emananda, a farsi carico del viaggio e soggiorno dei lavoratori stranieri costretti a “ripagare” in vario modo la propria permanenza in Italia.

Alcuni recenti episodi venuti alla luce in varie parti d’Italia hanno reso noto alla collettività quanto tale intervento sia ad appannaggio delle varie organizzazioni criminali transazionali ed i lauti guadagni che le stesse ricavano dallo sfruttamento dei lavoratori stranieri, senza con ciò dimenticare l’avvento di nuove forme di criminalità di cui sono vittima i minori stranieri sfruttati, le donne migranti e gli stessi lavoratori stranieri rimasti privi di sostegno economico che entrano a far parte delle bande criminali non per scelta ma per necessità di onorare i propri impegni economici con ciò accrescendo la popolazione carceraria straniera e di cui si dirà oltre.

3-Le rimesse dei lavoratori

Il Governo interviene sul problema del costo delle rimesse dei lavoratori all’estero non calmie rando il libero mercato esistente ma semplicemente mediante “interventi volti a promuovere accordi con le associazioni di categoria per la riduzione dei costi di trasferimento”.

Non si comprende la ragione per cui il Governo non sia intervenuto introducendo nella delicata materia meccanismi alternativi per le rimesse all’estero ovvero abilitando alcuni Istituti bancari per il servizio da svolgere in favore degli immigrati a costi concordati ed uniformi sul territorio stante la grande liquidità che esso genera.

4-I visti d’ingresso

La legge delega nulla aggiunge al meccanismo introdottonel 2004 dalle modifiche al Regola mento apportate dal vecchio Governo e che ha istituito gli Sportelli Unici per l’immigrazione presso lo Prefetture.

Sta di fatto che, alla fine dello scorso anno, vista la materiale impossibilità di ottenere i visti da tali sportelli, il Governo ha prima demandato alle Poste la presentazione delle domande, con un servizio criticato da molte parti, per poi affidare ai Comuni il rilascio ed il rinnovo dei permessi ed ai Patronati la istruzione e presentazione delle relative pratiche, al solo scopo di accorciare i tempi.

La eliminazione del contratto di soggiorno, per altri versi, è destinata a suscitare un vespaio di critiche poiché non collega più la presenza in Italia degli stranieri ad un lavoro dipendente o stagionale che, per contro, costituisce l’asse portante del’attuale impianto normativo.

5-Il rimpatrio volontario e l’espulsione

Altro punto dolente della riforma è la previsione del cd rimpatrio volontario “assistito” diretto anche a cittadini stranieri non espulsi privi dei necessari mezzi di sussistenza per il rientro nei Paesi di origine o di provenienza e finanziato da un "Fondo nazionale rimpatri" da istituire presso il Ministero dell’interno ed alimentato con contributi a carico dei datori di lavoro, degli enti o associazioni, dei cittadini che garantiscono l’ingresso degli stranieri e degli stranieri medesimi.

Tale meccanismo suscita perplessità poiché ammette, da una parte, un rientro per scelta dell’immigrato che, privo di mezzi di sussistenza, attingerebbe al Fondo solo per avere una fonte di finanziamento temporaneo per poi rientrare clandestinamente in Italia.

Meglio sarebbe stata la previsione di forme di assistenza temporanea per ex lavoratori in cerca di nuova occupazione posto che i beneficiari del Fondo sarebbero unicamente gli stranieri regolari in Italia e non già i clandestini.

6-Il diritto di voto e la partecipazione ai concorsi pubblici

Si tratta di due nuovi istituti introdotti dalla Legge delega che introducono il diritto di voto per le amministrazioni locali e la possibilità di partecipare ai concorsi pubblici per i soggiornati di lungo periodo CE (già in possesso della vecchia carta verde).

Sul punto alcune amministrazioni avevano già introdotto forme di partecipazione alla vita pubblica da parte degli stranieri residenti in Italia varando Consulte di varia natura.

Non sono mancate, tuttavia, critiche a tali innovazioni che ammettono alcune modifiche del testo Costituzionale e segnatamente all’art.97 della Costituzione stante la generale previsione, per i concorsi pubblici, del possesso della cittadinanza Italiana ovvero della cittadinanza di uno dei Paesi UE e la conoscenza della lingua italiana.

E’ indubbio che, in mancanza di tali modifiche, il testo normativo, seppure approvato, sarà sotto posto alle censure della Corte Costituzionale.

7-Le modifiche dell’impianto sanzionatorio

Deve ritenersi infelice il ritorno alla competenza dei Tribunali,in composizione monocratica, sulla delicata materia della espulsione.

La devoluzione della materia alla competenza dei Giudici di Pace,sia pure senza un preventivo aggiornamento professionale sul diritto dell’immigrazione, come lamentato da vari giudici non togati,stava dando i suoi frutti con decisioni degne di nota che molto spesso hanno colmato alcune deficienze normative in materia come quella della sospensione del provvedimento di espulsione in presenza di motivi giustificati(che viene introdotto ex novo dalla legge delega).

Non si evince neppure dal provvedimento la natura delle modifiche da apportare alle sanzioni previste per la inosservanza della legge al di là di una generica la riconduzione, per i casi in cui si preveda il ricorso alla sanzione penale, delle procedure correlate alla violazione delle disposizioni in materia d’immigrazione nell’alveo degli istituti e dei principi stabiliti in via generale dal codice penale e di procedura penale alla introduzione di un meccanismo deterrente graduale con riferimento alla sanzione amministrativa e penale da irrogare allo straniero clandestino o che si sottragga alla espulsione, correlato ai motivi della espulsione stessa.

8-I Centri di permanenza Temporanea

Da più parte criticati e definitti, persino, Centri di detenzione temporanea, i CPT sono destinati a scomparire nel tempo, sostituiti dai Centri di Espulsione ridotti di numero ma che,nella loro essenza, ne costituiscono la riproposizione anche se il Governo ha previsto la possibilità di migliori garanzie per gli stranieri espellendi identificati e la possibilità di uscire “a tempo” dagli stessi benché sia lecito dubitare che all’uscita possa seguire il rientro attesa la natura del provvedimento di espulsione posto a base del ricovero nei Centri.

Lodevole è il recepimento nella nuova normativa della preventiva identificazione dello stranie ro detenuto ai fini della espulsione,come sottolineato da varie parti,in costanza della deten zione al fine di eliminare alla radice un ulteriore periodo di pseudo-detenzione nei Centri che si aggiunge,allo stato,a quello già sofferto in carcere,favorendo le fughe dalle attuali strutture e la clandestinità.

9-I Minori stranieri

Pur prevedendo la Legge una rivisitazione della materia, sulla scorta delle decisioni emanate da vari Tribunali e della Cassazione, in tema di permesso di soggiorno, la nuova normativa non prevede misure di alcun natura per favorire il reinserimento dei minori sfruttati o disadattati nel contesto sociale che vengono invece affidati, nell’ottica del legislatore, ai Consigli Territoriali presso le Prefetture che, in passato, non hanno contribuito, in maniera decisiva, alla soluzione del pur rilevante problema.

L’esperienza di tutti i giorni, nelle aule scolastiche e per le strade delle nostre città, segnala una complessiva difficoltà di inserimento sociale dei minori stranieri sia per problemi linguistici che per condizioni economico che spesso generano fenomeni di sfruttamento e di criminalità minorile.

10-I disabili stranieri e gli anziani

Altro problema irrisolto dalla nuova normativa è quello della parificazione dei disabili stranieri a quelli italiani, nell’ottica di una più generale tutela dei soggetti deboli,come pure degli anziani, che, per la loro condizione umana, si trovano ad affrontare i problemi della quotidianità in misura nettamente maggiore rispetto ai cittadini italiani essendo privi di reddito, di pensione, di casa, di un assistenza sanitaria adeguata, per la quale non possono provvedere con propri mezzi.

La legge delega non delinea alcuna provvidenza in materia per tali categorie accrescendo il diagio sociale delle stesse ed i problemi di inserimento nella vita del Paese.

11-I detenuti stranieri

La legge non dedica alcuna norma alla condizione dei detenuti stranieri, a di là della preventiva identificazione durante la detenzione ed ai soli fini della espulsione, senza prevedere alcuna norma, propria dei detenuti italiani,per fuire delle misure alternative e favorendone il reinserimento sociale in Italia ovvero nei Paesi di provenienza come prevede la normativa vigente in tema di ordinamento penitenziario.

Si tratta di una grave lacuna della Legge che, da una parte, non prevede il rilascio di un permesso di soggiorno al detenuto per fruire di tali misure, dall’altra, non prevede forme di assistenza per il reinserimento sociale o lavorativo dei medesimi, come, peraltro, sancito dalla Cassazione.

12-Interpreti e traduttori

In tema di asistenza legale degli imputati ovvero dei detenuti,la normativa non individua una soluzione accettabile del grave problema dell’interpretariato e traduzioni sia nelle aule di giustizia sia nel sistema carcerario,impedendo di fatto l’esercizio del diritto al c.d. “giusto pro cesso” come introdotto nell’art.111 della Costituzione.

Si tratta di un problema non più rinviabile e per cui giace da tempo in Parlamento un apposito DDL d’iniziativa dell’On.le Angela Napoli diretto ad istituire un Albo di Interpreti e traduttori che potrebbe servire a colmare una grave lacuna dell’Ordinamento giudiziario atteso che, allo stato, tali professionisti, del tutto privi di apposita qualifica professionale, vengono selezionati da elenchi istituiti presso le cancellerie dei vari Tribunali contribuendo ad accrescere il problema e non a risolverlo.

Analoga questione si pone anche per altre amministrazioni dello Stato, prima fra tutto il Ser vizio Sanitario Nazionale, in cui mancano tali figure impedendo di fatto l’esercizio di diritti fonda mentali per ogni cittadino straniero residente in Italia.

Inutile aggiungere che la Giurisprudenza, a tutti i livelli, è ormai orientata in maniera costante nel garantire il rispetto del diritto del cittadino straniero ad avvalersi dell’interprete tutte le volte in cui non parli o non comprenda la lingua italiana.

In definitiva, come appare dal pur breve commento della normativa emananda, varie e nume rose sono oggettivamente le lacune della Legge delega che non tiene conto né dei più recenti orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in materia e tanto meno delle richieste provenienti dalle varie Associazioni che si adoperano per l’assistenza, la formazione degli stranieri nella ottica di favorire il pieno inserimento sociale dei lavoratori e dei soggetti deboli stranieri.

Numerose sono, quindi, le ragioni che ci inducono a dubitare dell’efficacia delle attuale scelte di governo dei Fussi migratori.

La prima è legata alle cause dello stesso fenomeno migratorio, che non risiedono solo nella domanda di lavoro che emerge nel mondo occidentale e che si rivolge agli stranieri, quanto piuttosto nella spaventosa povertà e nella crescita demografica esponenziale, e nei fenomeni delle guerre e delle persecuzioni ancora in atto, che attanagliano le popolazioni di vasta parte del mondo.

Su tali circostanze, causa di migrazione continua anche verso il nostro paese, la maggiore o minore rigidità delle politiche di ingresso e di soggiorno adottate non ha alcun effetto determi nante.

La seconda è legata all’atteggiamento psicologico mostrato sin qui dai vari legislatori che,pa ventando un “pericolo di una vera invasione dell’Europa da parte di popoli che sono alla fame, in preda ad una inarrestabile disoccupazione”,appaiono terrorizzati da un’imminente invasione, che poi non c’è stata, e mostrano di avere una rappresentazione parziale e imprecisa del feno meno migratorio.

Una delle conseguenze di una tale fobia da invasione alle porte è stata l’emanazione di decreti flussi, autorizzativi di nuovi ingressi, sempre e comunque insufficienti sia rispetto alla domanda di lavoro interna sia rispetto all’offerta di lavoro proveniente dalla manodopera straniera.

Un’ultima ragione per cui può risultare fallimentare porre uno stretto e diretto collegamento tra l’ingresso e la permanenza dello straniero extracomunitario e l’utilità economica del suo apporto lavorativo, sta nella difficoltà oggettiva di espellere dal territorio italiano coloro che, dopo aver lavorato e regolarmente soggiornato, abbiano successivamente perso il lavoro e dunque, con esso, il titolo che legittimi la loro permanenza in Italia.

Non appare facile “rispedire” a casa persone che, sia pure prive di opportunità lavorative, abbiano tuttavia nel nostro paese stretto legami affettivi, mandato a scuola i figli, iniziato percorsi di integrazione sociale e culturale.

Insomma, il limite culturale e ideologico della nostra legislazione in materia di immigrazione, è quello di basarsi sulla considerazione che ad emigrare non siano gli uomini ma la forza lavoro.

Alla luce di tali argomenti - e anche considerando che non si può certo pensare di riuscire a contrastare gli ingressi irregolari stando di guardia alle frontiere, soprattutto in un paese vulnerabile come il nostro, immerso nel mediterraneo e caratterizzato da una costa lunga centinaia e centinaia di chilometri - non resta che modificare l’impianto della normativa sulla immigrazione, favorendo gli ingressi,sia pure programmati su base triennale, di manodopera qualificata di lavoratori stranieri formati all’estero da immettere nelle attività di lavoro di quan ti ne facciano richiesta per la propria azienda, scongiurando, in tal modo, lo sfruttamento dei lavoratori a nero.

Deve, comunque, considerarsi del tutto impraticabile il sistema della chiamata numerica in luogo di quella nominativa del lavoratore straniero, scelto nelle liste di collocamento in vario modo formate, almeno per alcuni tipi di rapporto di lavoro poco qualificato (domestico, badante, piccole imprese) che, pur tuttavia, costituiscono peraltro gran parte del campo di occupazione degli stranieri in Italia, rapporti in cui il rapporto di fiducia e la conoscenza diretta appaiono determinanti per la scelta.

Per tali occupazioni il datore di lavoro italiano sarà sempre disincentivato a chiamare al lavoro una persona mai conosciuta né vista.Una liberalizzazione degli ingressi per tali lavoratori appare,dunque,condivisibile.

Già il CNEL, nel criticare il disegno di legge della Bossi Fini, indicava una tale prospettiva come una soluzione che avrebbe consentito o quanto meno facilitato l’incontro tra la domanda interna (soprattutto quella relativa al lavoro domestico e delle piccole imprese) e l’offerta di lavoro degli stranieri extracomunitari.

In conclusione e per ipotizzare una solzione del problema,occorrerebbe privilegiare un meccanismo d’ingresso su chiamata nominativa di lavoratori qualificati che consenta allo straniero di godere di un periodo di permanenza regolare durante il quale svolga un’occupa zione lavorativa, piuttosto che il principio della determinazione per decreto di risicate quanto generiche quote d’ingresso di lavoratori stranieri, limitate solo ad alcuni Paesi.

Si tratterebbe dell’unico strumento che la stessa politica comunitaria dovrebbe adottare al fine di evitare che il governo del fenomeno migratorio sia regolato dalazioni di polizia che cercano di tamponare l’arrivo e lo sbarco di clandestini e l’approvazione, ogni quattro anni, di provvedimenti di sanatoria che regolarizzino situazioni di fatto di lavoro nero e di soggiorno irregolare che sono dannosi sia per i lavoratori che per le aziende.

L’auspicio è che, in sede di lavori parlamentari, tali problematiche vengano affrontate in maniera esaustiva e che di pevenga ad una nuova Legge sull’immigrazione che tenga conto della presenza, ormai numerosa e socialmente rilevante, degli stranieri in Italia, che, come ha sostenuto anche di recente ll Presidente della Repubblica On.le Napolitano, contribuiscono efficacemente con il proprio lavoro alla crescita del’economia e del benessere per il Paese.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato,nella seduta del 24 aprile 2007, un disegno di Legge delega che mod ifica,in alcune parti,la disciplina normativa vigente in tema di immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero con l’intento di introdurre nuove regole per gli stranieri che giungono in Italia sempre più numerosi.

Il provvedimento varato dal Governo prevede numerose novità, dalla programmazione triennale dei flussi, all’autosponsorizzazione, al superamento dei Cpt fino al voto ammini strativo per i soggiornanti di lungo periodo.

Una volta approvata dal Parlamento la Legge delega, il Governo avrà a disposizione 12 mesi per adottare il decreto legislativo con le modifiche necessarie.

Va, quindi, sottolineato che le modifiche apportate dal Governo alla normativa vigente non hanno alcuna immediatezza nella loro applicazione e, in conseguenza, le norme vigenti resteranno ancora in vigore fino alla definitiva emanazione ed entrata in vigore delle nuove norme.

Le linee guida tracciate dal Governo per le modifiche da apportare alla attuale normativa inma teria sono le seguenti:

a) promuovere l’immigrazione regolare, favorendo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro di cittadini stranieri;

abis) agevolare l’invio delle rimesse degli stranieri verso i Paesi di origine;

b) semplificare, nel rispetto dei vincoli derivanti all’Italia dall’adesione agli accordi di Schengen, le procedure per il rilascio del visto per l’ingresso nel territorio nazionale anche attraverso la revisione della documentazione da esibire da parte dello straniero interessato e la previsione dell’obbligo di motivazione del diniego per tutte le tipologie di visto, preve dendo forme di tutela e garanzia per i richiedenti i visti;

c) semplificare le procedure ed i requisiti necessari per il rilascio del nulla osta, del per messo di soggiorno e del suo rinnovo, eliminando il contratto di soggiorno e prevedendo per le procedure di rinnovo forme di collaborazione con gli enti locali, adeguando e gra duando la durata dei permessi di soggiorno, razionalizzando i relativi procedimenti anche con una riorganizzazione degli sportelli unici per l’immigrazione istituiti presso le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo attraverso forme di supporto e collaborazione alle loro attività da parte degli enti pubblici nazionali, degli enti locali, delle associazioni di datori di lavoro, di lavoratori, nonché di associazioni di promozione sociale del volontariato e della cooperazione;

d) prevedere in conformità al capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, l’elettorato attivo e passivo per le elezioni amministrative a favore degli stranieri titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo alle modalità di esercizio e alle condizioni previste per i cittadini dell’Unione europea;

e) armonizzare la disciplina dell’ingresso e soggiorno sul territorio nazionale alla normativa dell’Unione europea anche prevedendo la revisione degli automatismi collegati alla sussistenza di determinati presupposti o all’assenza di cause ostative, con l’introduzione di una più puntuale valutazione di elementi soggettivi;

f) rendere effettivi i rimpatri, graduando le misure d’intervento, anche al fine di migliorare il contrasto dello sfruttamento dell’immigrazione clandestina, incentivando la colla borazione, a tal fine, dell’immigrato;

g) superare l’attuale sistema dei centri di permanenza temporanea e assistenza, promuo vendone e valorizzandone la funzione di accoglienza, di soccorso e di tutela dell’unità fami liare, e modificando la disciplina relativa alle strutture di accoglienza, e di trattenimento degli stranieri irregolari in modo da assicurare comunque sedi e strumenti efficaci per l’assistenza, il soccorso e l’identificazione degli immigrati ed il rimpatrio di quanti sono legittimamente espulsi;

h) favorire l’inserimento civile e sociale dei minori stranieri, compresi quelli affidati e sottoposti a tutela, adeguando le disposizioni sul loro soggiorno;

i) favorire il pieno inserimento dei cittadini stranieri legalmente soggiornanti;

l) consentire interventi di carattere straordinario e temporaneo di accoglienza da parte degli enti locali per fronteggiare situazioni di emergenza;

m) aggiornare le disposizioni relative alla composizione ed alle funzioni della Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie anche in relazione alla sua collocazione presso il Ministero della solidarietà sociale ed alla presidenza del Ministro della solidarietà sociale o di persona da lui delegata;

n) potenziare le misure dirette all’integrazione dei migranti, concepita come inclusione, interazione e scambio e non come coabitazione tra comunità separate, con particolare riguardo ai problemi delle seconde generazioni e delle donne anche attraverso la definizione della figura e delle funzioni dei mediatori culturali;

o) prevedere ulteriori fonti di finanziamento del Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati, tra i quali contributi volontari dei datori di lavoro e contributi, donazioni o cofinanziamenti disposti da privati, enti, organismi anche internazionali e dall’Unione Europea;

p) favorire una adeguata tutela delle vittime di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, delle vittime di tratta, delle vittime di violenza o grave sfruttamento e garantire il loro accesso ai diritti previsti dalla normativa vigente;

q) coordinare, sul piano formale e sostanziale, le disposizioni emanate in attuazione della presente delega con le altre disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e con la legislazione nazionale e comunitaria vigente in materia.

Ad una prima lettura della riforma, le novità più rilevanti contenute nella Legge delega sottoposta al vaglio del Parlamento, sono le seguenti:

a-Flussi Migratori

Viene modificato il meccanismo di determinazione e programmazione dei flussi migratori dei la voratori stranieri da ammettere sul territorio nazionale che da annuale diviene triennale sebbene con la possibilità di un adeguamento annuale in base alle effettive richieste del mercato del lavoro;

b-Liste di collocamento

I lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per lavoro subordinato, anche stagionale potranno iscriversi alle liste di collocamento a cui potranno attingere i datori di lavoro.

Le liste, a carattere numerico, saranno organizzate in base alle singole nazionalità con criterio cronologico e tenute dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o presso le autorità dei Paesi d’origine.

Nella formazione delle graduatorie si terrà conto del grado di conoscenza della lingua italiana, di eventuali titoli e qualifiche professionali e della frequenza a corsi di istruzione in cui sia garantita la diffusione dei valori della Costituzione italiana.

c-La “sponsorizzazione”

La legge introduce nuovamente l’istituto della c.d. “sponsorizzazione”, già previsto dalla legge Turco -Napolitano e abolito dalla legge Bossi-Fini.

A fare da garante per l’ingresso in Italia di un extracomunitario potrà, infatti, essere sia un privato cittadino sia uno sponsor istituzionale,come enti locali, sindacati, associazioni impren ditoriali.

Le quote destinate alla sponsorizzazione pubblica e privata saranno individuate distinta mente, con la possi bilità anche, nell’ambito della quota privata, di consentire allo straniero, con risorse finanziarie adeguate, di autosponsorizzarsi.

d- Categorie di lavoratori esclusi dalle quote

Vengono escluse dalle quote previste e rientrano tra i lavoratori ammessi a risiedere libera mente in Italia le colf e le badanti.

Altri ingressi fuori quota sono previsti per alcune altre categorie di lavoratori come professori universitari, ricercatori e personalità di chiara fama.

e-Rimesse dei lavoratori stranieri

Le rimesse dei lavoratori stranieri verso i Paesi di origine verranno agevolate mediante interventi volti a promuovere accordi con le associazioni di categoria per la riduzione dei costi di trasferimento.

Inoltre sono previsti aiuti per agevolare il reimpiego per lo sviluppo nei Paesi d’origine e per favorire l’utilizzo delle competenze acquisite in Italia attraverso l’impiego in attività di cooperazione allo sviluppo.

f-Visti d’ingresso

La Legge delega prevede, altresì, una semplificazione delle procedure e della documen tazione per il rilascio dei visti di ingresso e l’estensione a tutte le tipologie di visto dello obbligo di motivazione del relativo diniego.

g- Abolizione del contratto di soggiorno

Viene, inoltre, abolito il contratto di soggiorno e introduce una semplificazione delle proce dure per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno.

In sede di rinnovo esso avrà la durata di un anno per chi ha contratti di lavoro determinato di durata fino a 6 mesi, di due anni per i contratti superiori a sei mesi,di tre anni per un rapporto di lavoro a tempo indeter minato o autonomo.

Il permesso di soggiorno resterà valido per un ulteriore anno in caso di cessazione del rapporto di lavoro, in modo da consentire all’immigrato di cercare una nuova occupazione.

La legge ha inoltre previsto permessi di soggiorno per motivi umanitari, rilasciati dal Prefetto.

h-Diritto di voto

La legge delega introduce il diritto di voto attivo e passivo, nelle elezioni amministrative, per i soggiornanti di lungo periodo in conformità al capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubbli ca a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992.

i- CPT

I Centri di Permanenza Temporanei, ridotti nel numero, diverranno Centri di Espulsione per gli stranieri da espellere che si sottraggano all’identificazione per i quali e prevista una congrua riduzione del periodo di permanenza.

Verranno ospitati nelle medesime strutture anche i cittadini stranieri identificati o che collabo rino alla loro identificazione, in tutti i casi in cui non sarà possibile procedere all’espulsione immediata con accompa gnamento coattivo.

l-Minori stranieri

La legge delega riserva particolare atenzione ai minori stranieri per i quali è previsto il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari al minore straniero che, al compimento dei 18 anni, risulti a carico di uno o entrambi i genitori.

Inoltre, al compimento dei 18 anni, il permesso di soggiorno rilasciato al minore straniero non accompagnato potrà essere convertito in altre tipologie di permesso, compresa quella per accesso al lavoro.

Il Governo ha previsto anche la introduzione di un permesso per protezione sociale per lo straniero che, avendo compiuto reati durante la minore età,abbia comunque concluso positivamente il percorso riabilitativo.

m-Lavoro nella Pubblica Amministrazione

Inoltre,il provvedimento emanato dal Governo introduce la possibilità per gli stranieri di acce dere a impieghi nella pubblica amministrazione nell’ottica di un migliore integrazione nel tessu to sociale.

n-Il ritorno alla competenza dei Tribunali in tema di espulsione

Altro punto saliente della riforma è costituito dal ritorno della competenza dei Tribunali in composizione monocratica in materia di espulsione,che il precedente Governo,con una rilevante modifica,aveva affidato ai Giudici di Pace.

Sin qui i punti salienti del provedimento che non manca di suscitare alcune perplessità negli studiosi della materia e che meritano di essere sottolineate.

1-La individuazione dei lavoratori stranieri

Ancora una volta la soluzione del problema dei Flussi Migratori,nell’ottica del Governo, passa attraverso la individuazione numerica e non nominativa dei lavoratori stranieri da ammettere in Italia.

Sia i datori di lavoro che le organizzazioni che si occupano dell’immigrazione in Italia hanno più volte chiesto a gran voce al Governo di emanare un provvedimento che prevedesse, da una parte, la formazione professionale all’estero dei lavoratori stranieri e, dall’altra, la individuazione dei lavoratori secondo la qualifica professionale posseduta al fine dell’inserimento nel mercato del lavoro in Italia secondo un meccanismo di concertazione tra Stato-Sindacati e Confindustria ed altre organizzazioni datoriali, che tenesse conto del “turn over” e delle effettive richieste annuali di lavoratori stranieri in settori strategici per l’economia del Paese quali l’agricoltura, l’industria e l’artigianato per favorirne un rapido inserimento.

2-La c.d. “sponsorizzazione”

Ad un meccanismo rigoroso, quale quello innanzi delineato,viene ipotizzato dalla Legge delega quello della cd”sponsorizzazione” in cui vengono legittimati,da una parte,l’ingresso di lavoratori dequalificati e dall’altro lo sfruttamento degli stessi, come registrato nel recente passato, semplicemente abilitando “enti pubblici,organizzazioni ed associazioni”, non bene individuate dalla normativa emananda, a farsi carico del viaggio e soggiorno dei lavoratori stranieri costretti a “ripagare” in vario modo la propria permanenza in Italia.

Alcuni recenti episodi venuti alla luce in varie parti d’Italia hanno reso noto alla collettività quanto tale intervento sia ad appannaggio delle varie organizzazioni criminali transazionali ed i lauti guadagni che le stesse ricavano dallo sfruttamento dei lavoratori stranieri, senza con ciò dimenticare l’avvento di nuove forme di criminalità di cui sono vittima i minori stranieri sfruttati, le donne migranti e gli stessi lavoratori stranieri rimasti privi di sostegno economico che entrano a far parte delle bande criminali non per scelta ma per necessità di onorare i propri impegni economici con ciò accrescendo la popolazione carceraria straniera e di cui si dirà oltre.

3-Le rimesse dei lavoratori

Il Governo interviene sul problema del costo delle rimesse dei lavoratori all’estero non calmie rando il libero mercato esistente ma semplicemente mediante “interventi volti a promuovere accordi con le associazioni di categoria per la riduzione dei costi di trasferimento”.

Non si comprende la ragione per cui il Governo non sia intervenuto introducendo nella delicata materia meccanismi alternativi per le rimesse all’estero ovvero abilitando alcuni Istituti bancari per il servizio da svolgere in favore degli immigrati a costi concordati ed uniformi sul territorio stante la grande liquidità che esso genera.

4-I visti d’ingresso

La legge delega nulla aggiunge al meccanismo introdottonel 2004 dalle modifiche al Regola mento apportate dal vecchio Governo e che ha istituito gli Sportelli Unici per l’immigrazione presso lo Prefetture.

Sta di fatto che, alla fine dello scorso anno, vista la materiale impossibilità di ottenere i visti da tali sportelli, il Governo ha prima demandato alle Poste la presentazione delle domande, con un servizio criticato da molte parti, per poi affidare ai Comuni il rilascio ed il rinnovo dei permessi ed ai Patronati la istruzione e presentazione delle relative pratiche, al solo scopo di accorciare i tempi.

La eliminazione del contratto di soggiorno, per altri versi, è destinata a suscitare un vespaio di critiche poiché non collega più la presenza in Italia degli stranieri ad un lavoro dipendente o stagionale che, per contro, costituisce l’asse portante del’attuale impianto normativo.

5-Il rimpatrio volontario e l’espulsione

Altro punto dolente della riforma è la previsione del cd rimpatrio volontario “assistito” diretto anche a cittadini stranieri non espulsi privi dei necessari mezzi di sussistenza per il rientro nei Paesi di origine o di provenienza e finanziato da un "Fondo nazionale rimpatri" da istituire presso il Ministero dell’interno ed alimentato con contributi a carico dei datori di lavoro, degli enti o associazioni, dei cittadini che garantiscono l’ingresso degli stranieri e degli stranieri medesimi.

Tale meccanismo suscita perplessità poiché ammette, da una parte, un rientro per scelta dell’immigrato che, privo di mezzi di sussistenza, attingerebbe al Fondo solo per avere una fonte di finanziamento temporaneo per poi rientrare clandestinamente in Italia.

Meglio sarebbe stata la previsione di forme di assistenza temporanea per ex lavoratori in cerca di nuova occupazione posto che i beneficiari del Fondo sarebbero unicamente gli stranieri regolari in Italia e non già i clandestini.

6-Il diritto di voto e la partecipazione ai concorsi pubblici

Si tratta di due nuovi istituti introdotti dalla Legge delega che introducono il diritto di voto per le amministrazioni locali e la possibilità di partecipare ai concorsi pubblici per i soggiornati di lungo periodo CE (già in possesso della vecchia carta verde).

Sul punto alcune amministrazioni avevano già introdotto forme di partecipazione alla vita pubblica da parte degli stranieri residenti in Italia varando Consulte di varia natura.

Non sono mancate, tuttavia, critiche a tali innovazioni che ammettono alcune modifiche del testo Costituzionale e segnatamente all’art.97 della Costituzione stante la generale previsione, per i concorsi pubblici, del possesso della cittadinanza Italiana ovvero della cittadinanza di uno dei Paesi UE e la conoscenza della lingua italiana.

E’ indubbio che, in mancanza di tali modifiche, il testo normativo, seppure approvato, sarà sotto posto alle censure della Corte Costituzionale.

7-Le modifiche dell’impianto sanzionatorio

Deve ritenersi infelice il ritorno alla competenza dei Tribunali,in composizione monocratica, sulla delicata materia della espulsione.

La devoluzione della materia alla competenza dei Giudici di Pace,sia pure senza un preventivo aggiornamento professionale sul diritto dell’immigrazione, come lamentato da vari giudici non togati,stava dando i suoi frutti con decisioni degne di nota che molto spesso hanno colmato alcune deficienze normative in materia come quella della sospensione del provvedimento di espulsione in presenza di motivi giustificati(che viene introdotto ex novo dalla legge delega).

Non si evince neppure dal provvedimento la natura delle modifiche da apportare alle sanzioni previste per la inosservanza della legge al di là di una generica la riconduzione, per i casi in cui si preveda il ricorso alla sanzione penale, delle procedure correlate alla violazione delle disposizioni in materia d’immigrazione nell’alveo degli istituti e dei principi stabiliti in via generale dal codice penale e di procedura penale alla introduzione di un meccanismo deterrente graduale con riferimento alla sanzione amministrativa e penale da irrogare allo straniero clandestino o che si sottragga alla espulsione, correlato ai motivi della espulsione stessa.

8-I Centri di permanenza Temporanea

Da più parte criticati e definitti, persino, Centri di detenzione temporanea, i CPT sono destinati a scomparire nel tempo, sostituiti dai Centri di Espulsione ridotti di numero ma che,nella loro essenza, ne costituiscono la riproposizione anche se il Governo ha previsto la possibilità di migliori garanzie per gli stranieri espellendi identificati e la possibilità di uscire “a tempo” dagli stessi benché sia lecito dubitare che all’uscita possa seguire il rientro attesa la natura del provvedimento di espulsione posto a base del ricovero nei Centri.

Lodevole è il recepimento nella nuova normativa della preventiva identificazione dello stranie ro detenuto ai fini della espulsione,come sottolineato da varie parti,in costanza della deten zione al fine di eliminare alla radice un ulteriore periodo di pseudo-detenzione nei Centri che si aggiunge,allo stato,a quello già sofferto in carcere,favorendo le fughe dalle attuali strutture e la clandestinità.

9-I Minori stranieri

Pur prevedendo la Legge una rivisitazione della materia, sulla scorta delle decisioni emanate da vari Tribunali e della Cassazione, in tema di permesso di soggiorno, la nuova normativa non prevede misure di alcun natura per favorire il reinserimento dei minori sfruttati o disadattati nel contesto sociale che vengono invece affidati, nell’ottica del legislatore, ai Consigli Territoriali presso le Prefetture che, in passato, non hanno contribuito, in maniera decisiva, alla soluzione del pur rilevante problema.

L’esperienza di tutti i giorni, nelle aule scolastiche e per le strade delle nostre città, segnala una complessiva difficoltà di inserimento sociale dei minori stranieri sia per problemi linguistici che per condizioni economico che spesso generano fenomeni di sfruttamento e di criminalità minorile.

10-I disabili stranieri e gli anziani

Altro problema irrisolto dalla nuova normativa è quello della parificazione dei disabili stranieri a quelli italiani, nell’ottica di una più generale tutela dei soggetti deboli,come pure degli anziani, che, per la loro condizione umana, si trovano ad affrontare i problemi della quotidianità in misura nettamente maggiore rispetto ai cittadini italiani essendo privi di reddito, di pensione, di casa, di un assistenza sanitaria adeguata, per la quale non possono provvedere con propri mezzi.

La legge delega non delinea alcuna provvidenza in materia per tali categorie accrescendo il diagio sociale delle stesse ed i problemi di inserimento nella vita del Paese.

11-I detenuti stranieri

La legge non dedica alcuna norma alla condizione dei detenuti stranieri, a di là della preventiva identificazione durante la detenzione ed ai soli fini della espulsione, senza prevedere alcuna norma, propria dei detenuti italiani,per fuire delle misure alternative e favorendone il reinserimento sociale in Italia ovvero nei Paesi di provenienza come prevede la normativa vigente in tema di ordinamento penitenziario.

Si tratta di una grave lacuna della Legge che, da una parte, non prevede il rilascio di un permesso di soggiorno al detenuto per fruire di tali misure, dall’altra, non prevede forme di assistenza per il reinserimento sociale o lavorativo dei medesimi, come, peraltro, sancito dalla Cassazione.

12-Interpreti e traduttori

In tema di asistenza legale degli imputati ovvero dei detenuti,la normativa non individua una soluzione accettabile del grave problema dell’interpretariato e traduzioni sia nelle aule di giustizia sia nel sistema carcerario,impedendo di fatto l’esercizio del diritto al c.d. “giusto pro cesso” come introdotto nell’art.111 della Costituzione.

Si tratta di un problema non più rinviabile e per cui giace da tempo in Parlamento un apposito DDL d’iniziativa dell’On.le Angela Napoli diretto ad istituire un Albo di Interpreti e traduttori che potrebbe servire a colmare una grave lacuna dell’Ordinamento giudiziario atteso che, allo stato, tali professionisti, del tutto privi di apposita qualifica professionale, vengono selezionati da elenchi istituiti presso le cancellerie dei vari Tribunali contribuendo ad accrescere il problema e non a risolverlo.

Analoga questione si pone anche per altre amministrazioni dello Stato, prima fra tutto il Ser vizio Sanitario Nazionale, in cui mancano tali figure impedendo di fatto l’esercizio di diritti fonda mentali per ogni cittadino straniero residente in Italia.

Inutile aggiungere che la Giurisprudenza, a tutti i livelli, è ormai orientata in maniera costante nel garantire il rispetto del diritto del cittadino straniero ad avvalersi dell’interprete tutte le volte in cui non parli o non comprenda la lingua italiana.

In definitiva, come appare dal pur breve commento della normativa emananda, varie e nume rose sono oggettivamente le lacune della Legge delega che non tiene conto né dei più recenti orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in materia e tanto meno delle richieste provenienti dalle varie Associazioni che si adoperano per l’assistenza, la formazione degli stranieri nella ottica di favorire il pieno inserimento sociale dei lavoratori e dei soggetti deboli stranieri.

Numerose sono, quindi, le ragioni che ci inducono a dubitare dell’efficacia delle attuale scelte di governo dei Fussi migratori.

La prima è legata alle cause dello stesso fenomeno migratorio, che non risiedono solo nella domanda di lavoro che emerge nel mondo occidentale e che si rivolge agli stranieri, quanto piuttosto nella spaventosa povertà e nella crescita demografica esponenziale, e nei fenomeni delle guerre e delle persecuzioni ancora in atto, che attanagliano le popolazioni di vasta parte del mondo.

Su tali circostanze, causa di migrazione continua anche verso il nostro paese, la maggiore o minore rigidità delle politiche di ingresso e di soggiorno adottate non ha alcun effetto determi nante.

La seconda è legata all’atteggiamento psicologico mostrato sin qui dai vari legislatori che,pa ventando un “pericolo di una vera invasione dell’Europa da parte di popoli che sono alla fame, in preda ad una inarrestabile disoccupazione”,appaiono terrorizzati da un’imminente invasione, che poi non c’è stata, e mostrano di avere una rappresentazione parziale e imprecisa del feno meno migratorio.

Una delle conseguenze di una tale fobia da invasione alle porte è stata l’emanazione di decreti flussi, autorizzativi di nuovi ingressi, sempre e comunque insufficienti sia rispetto alla domanda di lavoro interna sia rispetto all’offerta di lavoro proveniente dalla manodopera straniera.

Un’ultima ragione per cui può risultare fallimentare porre uno stretto e diretto collegamento tra l’ingresso e la permanenza dello straniero extracomunitario e l’utilità economica del suo apporto lavorativo, sta nella difficoltà oggettiva di espellere dal territorio italiano coloro che, dopo aver lavorato e regolarmente soggiornato, abbiano successivamente perso il lavoro e dunque, con esso, il titolo che legittimi la loro permanenza in Italia.

Non appare facile “rispedire” a casa persone che, sia pure prive di opportunità lavorative, abbiano tuttavia nel nostro paese stretto legami affettivi, mandato a scuola i figli, iniziato percorsi di integrazione sociale e culturale.

Insomma, il limite culturale e ideologico della nostra legislazione in materia di immigrazione, è quello di basarsi sulla considerazione che ad emigrare non siano gli uomini ma la forza lavoro.

Alla luce di tali argomenti - e anche considerando che non si può certo pensare di riuscire a contrastare gli ingressi irregolari stando di guardia alle frontiere, soprattutto in un paese vulnerabile come il nostro, immerso nel mediterraneo e caratterizzato da una costa lunga centinaia e centinaia di chilometri - non resta che modificare l’impianto della normativa sulla immigrazione, favorendo gli ingressi,sia pure programmati su base triennale, di manodopera qualificata di lavoratori stranieri formati all’estero da immettere nelle attività di lavoro di quan ti ne facciano richiesta per la propria azienda, scongiurando, in tal modo, lo sfruttamento dei lavoratori a nero.

Deve, comunque, considerarsi del tutto impraticabile il sistema della chiamata numerica in luogo di quella nominativa del lavoratore straniero, scelto nelle liste di collocamento in vario modo formate, almeno per alcuni tipi di rapporto di lavoro poco qualificato (domestico, badante, piccole imprese) che, pur tuttavia, costituiscono peraltro gran parte del campo di occupazione degli stranieri in Italia, rapporti in cui il rapporto di fiducia e la conoscenza diretta appaiono determinanti per la scelta.

Per tali occupazioni il datore di lavoro italiano sarà sempre disincentivato a chiamare al lavoro una persona mai conosciuta né vista.Una liberalizzazione degli ingressi per tali lavoratori appare,dunque,condivisibile.

Già il CNEL, nel criticare il disegno di legge della Bossi Fini, indicava una tale prospettiva come una soluzione che avrebbe consentito o quanto meno facilitato l’incontro tra la domanda interna (soprattutto quella relativa al lavoro domestico e delle piccole imprese) e l’offerta di lavoro degli stranieri extracomunitari.

In conclusione e per ipotizzare una solzione del problema,occorrerebbe privilegiare un meccanismo d’ingresso su chiamata nominativa di lavoratori qualificati che consenta allo straniero di godere di un periodo di permanenza regolare durante il quale svolga un’occupa zione lavorativa, piuttosto che il principio della determinazione per decreto di risicate quanto generiche quote d’ingresso di lavoratori stranieri, limitate solo ad alcuni Paesi.

Si tratterebbe dell’unico strumento che la stessa politica comunitaria dovrebbe adottare al fine di evitare che il governo del fenomeno migratorio sia regolato dalazioni di polizia che cercano di tamponare l’arrivo e lo sbarco di clandestini e l’approvazione, ogni quattro anni, di provvedimenti di sanatoria che regolarizzino situazioni di fatto di lavoro nero e di soggiorno irregolare che sono dannosi sia per i lavoratori che per le aziende.

L’auspicio è che, in sede di lavori parlamentari, tali problematiche vengano affrontate in maniera esaustiva e che di pevenga ad una nuova Legge sull’immigrazione che tenga conto della presenza, ormai numerosa e socialmente rilevante, degli stranieri in Italia, che, come ha sostenuto anche di recente ll Presidente della Repubblica On.le Napolitano, contribuiscono efficacemente con il proprio lavoro alla crescita del’economia e del benessere per il Paese.