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Corte di Cassazione: la tutela fisica e psicologica del lavoratore dipendente spetta al datore di lavoro

Nota a Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale, Sentenza 9 marzo 2007, n. 10109

Con la sentenza in oggetto la Suprema Corte si è espressa su di una questione particolarmente delicata che interessa la tutela dell’incolumità psicofisica del lavoratore dipendente.

Il punto di partenza rimane la norma cardine della tutela del lavoratore da una parte e degli oneri del datore di lavoro dall’altra, cioè l’art. 2087 Codice Civile. Questa norma prevede che “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

La Suprema Corte ribadisce con chiarezza il ruolo del datore di lavoro: egli predisporre tutte le misure necessarie alla tutela antinfortunistiche e fare tutto quanto è necessario ad ottemperare le disposizioni in materia di legislazione sulla sicurezza sul lavoro.

Inoltre il datore di lavoro deve diminuire e azzerare i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività lavorativa e, se non si adegua a tutti gli obblighi connessi alla mansione di garante dell’incolumità dei dipendenti, è considerato direttamente responsabile dell’ “evento lesivo”. La Suprema Corte specifica il meccanismo giuridico in a base al quale il datore di lavoro è responsabile della tutela fisica del lavoratore.

Il punto di partenza è che sia l’art. 2087 Codice Civile - sopra citato - sia l’intera legislazione antinfortunistica devono essere conosciute ed applicate diligentemente dal datore di lavoro.

In tal modo – continua la Corte di Cassazione – egli diventa il “garante” della incolumità fisica e psicofisica lavoratori. In ottemperanza all’art 40 c.p. qualora il datore di lavoro non predisponesse le misure di sicurezza di cui sopra e non eseguisse le direttive antinfortunistiche previste dalla legislazione di settore, al datore di lavoro verrebbe imputato l’evento lesivo che si fosse realizzato a lui verrebbe imputato.

Oltre ai suoi compiti che altre norme specificatamente delineano, con l’art. 2087 Codice Civile - secondo al Suprema Corte - il datore di lavoro dovrà verificare che l’ambiente di lavoro sia consono alle mansioni svolte dai lavoratori e rispetti le direttive impartite dalla normativa di settore.

Se il datore di lavoro attraverso il combinati disposto dell’art. 40 c.p. e dell’art. 2087 Codice Civile diventa il garante dell’incolumità psico – fisica del lavoratore, ci si chiede quando il prestatore di lavoro versi in una situazione di colpa a lui addebitabile.

La suprema Corte ritiene che solamente nella ipotesi in cui il lavoratore ponga in essere una condotta esorbitante la mansione lavorativa cui è preposto ovvero non osservi precise disposizioni antinfortunistiche, è configurabile la colpa dell’infortunato nella produzione dell’evento, con esclusione, in tutto o in parte, della responsabilità penale del datore di lavoro.

L’obbligo posto a carico del datore di lavoro è consequenziale alla posizione di garanzia che il datore di lavoro assume nei confronti del lavoratore, in relazione all’obbligo di adottare tutte le misure di sicurezza previste dalla legge sul luogo di lavoro. Il datore di lavoro ha il preciso dovere di accertarsi che vengano tutte le misure necessarie e che il lavoratore possa prestare la propria opera in condizioni di sicurezza.

Con la sentenza in oggetto la Suprema Corte si è espressa su di una questione particolarmente delicata che interessa la tutela dell’incolumità psicofisica del lavoratore dipendente.

Il punto di partenza rimane la norma cardine della tutela del lavoratore da una parte e degli oneri del datore di lavoro dall’altra, cioè l’art. 2087 Codice Civile. Questa norma prevede che “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

La Suprema Corte ribadisce con chiarezza il ruolo del datore di lavoro: egli predisporre tutte le misure necessarie alla tutela antinfortunistiche e fare tutto quanto è necessario ad ottemperare le disposizioni in materia di legislazione sulla sicurezza sul lavoro.

Inoltre il datore di lavoro deve diminuire e azzerare i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività lavorativa e, se non si adegua a tutti gli obblighi connessi alla mansione di garante dell’incolumità dei dipendenti, è considerato direttamente responsabile dell’ “evento lesivo”. La Suprema Corte specifica il meccanismo giuridico in a base al quale il datore di lavoro è responsabile della tutela fisica del lavoratore.

Il punto di partenza è che sia l’art. 2087 Codice Civile - sopra citato - sia l’intera legislazione antinfortunistica devono essere conosciute ed applicate diligentemente dal datore di lavoro.

In tal modo – continua la Corte di Cassazione – egli diventa il “garante” della incolumità fisica e psicofisica lavoratori. In ottemperanza all’art 40 c.p. qualora il datore di lavoro non predisponesse le misure di sicurezza di cui sopra e non eseguisse le direttive antinfortunistiche previste dalla legislazione di settore, al datore di lavoro verrebbe imputato l’evento lesivo che si fosse realizzato a lui verrebbe imputato.

Oltre ai suoi compiti che altre norme specificatamente delineano, con l’art. 2087 Codice Civile - secondo al Suprema Corte - il datore di lavoro dovrà verificare che l’ambiente di lavoro sia consono alle mansioni svolte dai lavoratori e rispetti le direttive impartite dalla normativa di settore.

Se il datore di lavoro attraverso il combinati disposto dell’art. 40 c.p. e dell’art. 2087 Codice Civile diventa il garante dell’incolumità psico – fisica del lavoratore, ci si chiede quando il prestatore di lavoro versi in una situazione di colpa a lui addebitabile.

La suprema Corte ritiene che solamente nella ipotesi in cui il lavoratore ponga in essere una condotta esorbitante la mansione lavorativa cui è preposto ovvero non osservi precise disposizioni antinfortunistiche, è configurabile la colpa dell’infortunato nella produzione dell’evento, con esclusione, in tutto o in parte, della responsabilità penale del datore di lavoro.

L’obbligo posto a carico del datore di lavoro è consequenziale alla posizione di garanzia che il datore di lavoro assume nei confronti del lavoratore, in relazione all’obbligo di adottare tutte le misure di sicurezza previste dalla legge sul luogo di lavoro. Il datore di lavoro ha il preciso dovere di accertarsi che vengano tutte le misure necessarie e che il lavoratore possa prestare la propria opera in condizioni di sicurezza.