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Procedimento sanzionatorio della Consob

Nota a Consiglio di Stato - Sezione Sesta, Decisione 29 settembre - 7 novembre 2006, n. 6562
Il Consiglio di Stato – con sez. VI, sentenza 07.11.2006 n° 6562 - ha affrontato la questione della legittimità degli “omissis” apposti dalla Consob sugli atti relativi al procedimento sanzionatorio di cui agli articoli 190 e 195 Decreto Legislativo 58/1998 e oggetto di accesso ai sensi degli articoli 22 e segg. Legge 241/1990.

Nel caso, oggetto della sentenza e del presente commento, si controverte della legittimità, in sede di accesso documentale ai sensi degli articoli 22 ss. della l. n. 241/1990, dell’apposizione di "omissis", sui documenti resi accessibili all’istante, motivata da:

a) esigenze di riservatezza di terzi e/o di tutela della privacy in base al Decreto Legislativo n. 196/2003 (omissis1);

b) il fatto che i dati e le informazioni non fossero posti a fondamento delle contestazioni notificate (omissis 2);

c) ovvero non fossero ostensibili per osservanza del segreto d’ufficio (omissis 3).

Due le tipologie di “omissis” sottoposte all’attenzione del Collegio:

a) gli “omissis” motivati dal rispetto del segreto d’ufficio, ai sensi dell’articolo 4, comma 10 Decreto Legislativo 58/1998;

b) gli “omissis” dovuti alla circostanza che i dati e le informazioni non sarebbero oggetto delle contestazioni notificate dalla Consob al destinatario della procedura sanzionatoria.

Con riferimento alla prima tipologia, il Collegio osserva che tali “omissis” si risolvono in un immotivato e illegittimo diniego di accesso.

Con riferimento alla seconda tipologia di “omissis”, il Collegio ha rilevato:

- in via preliminare, che non spetta all’interessato la dimostrazione della pertinenza degli atti o parti di essi, sottratti all’accesso, alla necessità della difesa, ma, al contrario, la valutazione di pertinenza è effettuata dalla Consob a seguito della richiesta di accesso ed è soggetta al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo, al fine di rimediare all’unilateralità dell’affermazione dell’autorità pubblica;

- scongiurare l’eventuale pregiudizio derivante a tale autorità dal disvelamento in sede processuale delle parti di atti oggetto di “omissis”.

Il Consiglio di Stato ha rilevato – alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale (Corte Cost. 3 novembre 2000, n. 460) un criterio di rilevanza legalmente tipizzato, laddove, nell’escludere l’incondizionata rilevanza del segreto d’ufficio ai sensi dell’articolo 4, comma 10, Decreto Legislativo 58/1998, nei confronti dell’interessato destinatario di un provvedimento sanzionatorio ha richiamato, ai sensi del rinvio di cui all’articolo 196, co. 3, del Decreto Legislativo medesimo, le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689, tra cui la prescrizione dell’articolo 23, comma 2, s.l. in base alla quale, nel giudizio di opposizione, l’Autorità deve produrre “copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento”.

Sotto tale profilo, il Collegio ha osservato che la relazione ispettiva redatta dalla Consob all’esito delle indagini, unitamente alle attività di presa di conoscenza e agli atti conseguenti, che hanno dato luogo alle contestazioni, rappresentano un “atto relativo all’accertamento”, il cui tratto peculiare risiede nell’unitarietà dei soggetti incaricati e delle metodologie di indagine utilizzate.

Di guisa che sorge in capo al destinatario della contestazione l’interesse a conoscere tale “atto relativo all’accertamento”, al fine di comprendere il criterio selettivo dei fatti e la coerenza e conseguenzialità delle valutazioni operate dalla Consob nella formulazione della contestazione.

La giurisprudenza della VI Sezione ha più volte affermato che “l’attuale quadro normativo in tema di poteri istruttori della CONSOB, non consente di opporre il segreto d’ufficio, rispetto agli atti di un procedimento sanzionatorio, (ancorché come nel caso, nella fase iniziale della contestazione), nei riguardi del soggetto destinatario della contestazione medesima, il cui interesse alla difesa non è comprimibile neppure in sede procedimentale, e, comunque, è d’uopo precisare, neppure nella fase qui considerata della contestazione degli addebiti”.

Si conclude che vi possono essere due ipotesi nelle quali l’ “atto relativo all’accertamento” può essere sacrificato dalla Consob con l’apposizione degli “omissis”, ovvero i casi in cui una parte dell’attività ispettiva ha rilevanza autonoma e vale ad instaurare un distinto procedimento a carico di terzi ovvero riguarda un possibile ulteriore procedimento a carico dello stesso interessato, che peraltro necessita di un completamento, ai fini della formalizzazione di eventuali addebiti.

Nel primo caso, l’apposizione dell’"omissis" è giustificata, secondo il Collegio, dalla necessità di opporre il segreto d’ufficio, giacché, in tal caso, relativamente alla parte di attività di indagine destinata ad un procedimento sanzionatorio nei confronti di un terzo, l’interessato perde tale sua qualità di interessato. Nel secondo caso, l’apposizione dell’ “omissis” si giustifica, invece, in relazione all’esigenza di differimento contemplata all’articolo 25 Legge 241/1990. Si tratta pur sempre, puntualizza il Collegio, di ipotesi di “omissis” che devono essere enunciate e adeguatamente motivate dalla Consob.

Il Consiglio di Stato – con sez. VI, sentenza 07.11.2006 n° 6562 - ha affrontato la questione della legittimità degli “omissis” apposti dalla Consob sugli atti relativi al procedimento sanzionatorio di cui agli articoli 190 e 195 Decreto Legislativo 58/1998 e oggetto di accesso ai sensi degli articoli 22 e segg. Legge 241/1990.

Nel caso, oggetto della sentenza e del presente commento, si controverte della legittimità, in sede di accesso documentale ai sensi degli articoli 22 ss. della l. n. 241/1990, dell’apposizione di "omissis", sui documenti resi accessibili all’istante, motivata da:

a) esigenze di riservatezza di terzi e/o di tutela della privacy in base al Decreto Legislativo n. 196/2003 (omissis1);

b) il fatto che i dati e le informazioni non fossero posti a fondamento delle contestazioni notificate (omissis 2);

c) ovvero non fossero ostensibili per osservanza del segreto d’ufficio (omissis 3).

Due le tipologie di “omissis” sottoposte all’attenzione del Collegio:

a) gli “omissis” motivati dal rispetto del segreto d’ufficio, ai sensi dell’articolo 4, comma 10 Decreto Legislativo 58/1998;

b) gli “omissis” dovuti alla circostanza che i dati e le informazioni non sarebbero oggetto delle contestazioni notificate dalla Consob al destinatario della procedura sanzionatoria.

Con riferimento alla prima tipologia, il Collegio osserva che tali “omissis” si risolvono in un immotivato e illegittimo diniego di accesso.

Con riferimento alla seconda tipologia di “omissis”, il Collegio ha rilevato:

- in via preliminare, che non spetta all’interessato la dimostrazione della pertinenza degli atti o parti di essi, sottratti all’accesso, alla necessità della difesa, ma, al contrario, la valutazione di pertinenza è effettuata dalla Consob a seguito della richiesta di accesso ed è soggetta al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo, al fine di rimediare all’unilateralità dell’affermazione dell’autorità pubblica;

- scongiurare l’eventuale pregiudizio derivante a tale autorità dal disvelamento in sede processuale delle parti di atti oggetto di “omissis”.

Il Consiglio di Stato ha rilevato – alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale (Corte Cost. 3 novembre 2000, n. 460) un criterio di rilevanza legalmente tipizzato, laddove, nell’escludere l’incondizionata rilevanza del segreto d’ufficio ai sensi dell’articolo 4, comma 10, Decreto Legislativo 58/1998, nei confronti dell’interessato destinatario di un provvedimento sanzionatorio ha richiamato, ai sensi del rinvio di cui all’articolo 196, co. 3, del Decreto Legislativo medesimo, le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689, tra cui la prescrizione dell’articolo 23, comma 2, s.l. in base alla quale, nel giudizio di opposizione, l’Autorità deve produrre “copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento”.

Sotto tale profilo, il Collegio ha osservato che la relazione ispettiva redatta dalla Consob all’esito delle indagini, unitamente alle attività di presa di conoscenza e agli atti conseguenti, che hanno dato luogo alle contestazioni, rappresentano un “atto relativo all’accertamento”, il cui tratto peculiare risiede nell’unitarietà dei soggetti incaricati e delle metodologie di indagine utilizzate.

Di guisa che sorge in capo al destinatario della contestazione l’interesse a conoscere tale “atto relativo all’accertamento”, al fine di comprendere il criterio selettivo dei fatti e la coerenza e conseguenzialità delle valutazioni operate dalla Consob nella formulazione della contestazione.

La giurisprudenza della VI Sezione ha più volte affermato che “l’attuale quadro normativo in tema di poteri istruttori della CONSOB, non consente di opporre il segreto d’ufficio, rispetto agli atti di un procedimento sanzionatorio, (ancorché come nel caso, nella fase iniziale della contestazione), nei riguardi del soggetto destinatario della contestazione medesima, il cui interesse alla difesa non è comprimibile neppure in sede procedimentale, e, comunque, è d’uopo precisare, neppure nella fase qui considerata della contestazione degli addebiti”.

Si conclude che vi possono essere due ipotesi nelle quali l’ “atto relativo all’accertamento” può essere sacrificato dalla Consob con l’apposizione degli “omissis”, ovvero i casi in cui una parte dell’attività ispettiva ha rilevanza autonoma e vale ad instaurare un distinto procedimento a carico di terzi ovvero riguarda un possibile ulteriore procedimento a carico dello stesso interessato, che peraltro necessita di un completamento, ai fini della formalizzazione di eventuali addebiti.

Nel primo caso, l’apposizione dell’"omissis" è giustificata, secondo il Collegio, dalla necessità di opporre il segreto d’ufficio, giacché, in tal caso, relativamente alla parte di attività di indagine destinata ad un procedimento sanzionatorio nei confronti di un terzo, l’interessato perde tale sua qualità di interessato. Nel secondo caso, l’apposizione dell’ “omissis” si giustifica, invece, in relazione all’esigenza di differimento contemplata all’articolo 25 Legge 241/1990. Si tratta pur sempre, puntualizza il Collegio, di ipotesi di “omissis” che devono essere enunciate e adeguatamente motivate dalla Consob.