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Forma del contratto dissimulato: apagoge di un obiter dictum

Nota a Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 26 marzo 2007, n.7246

1. La simulazione assoluta

Un dato è certo. Se la simulazione è assoluta, l’intesa simulatoria non ha bisogno di forma alcuna ad substantiam: anche quando il contratto simulato è formale, cioè, l’intesa simulatoria può essere conclusa comunque.

Pur non richiedendo forma alcuna ad substantiam, dottrina e giurisprudenza mettono “peraltro in azione le strettoie concernenti le prove dei patti. Operano quindi il divieto di cui agli artt. 2721[1], 2722[2], e le eccezioni di cui all’art. 2724[3]”[4].

Se il contratto simulato è stato redatto per iscritto, dunque, è sufficiente produrre in giudizio la c.d. controdichiarazione[5] scritta per superare l’apparenza da questo creata.

In assenza di controdichiarazione scritta, la prova per testi sarà possibile solo nei casi previsti dall’art. 2724 c.c.

Sono ammissibili, tuttavia, in logica conformità con i principi generali, l’interrogatorio formale ed il giuramento decisorio.

2. La simulazione relativa: colorem habet, substantiam vero alteram

L’art. 1414 c.c., secondo comma, dispone che “se la parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purchè ne sussistano i requisiti di...forma”; il dato legislativo è solo apparentemente certo.

Poniamo caso che Tizio e Caio vogliano simulare una vendita e dissimulare una donazione.

Il secondo comma dell’art. 1414 c.c. non chiarisce se, per la validità del contratto dissimulato, sia sufficiente adottarne la forma nel contratto apparente oppure no.

La dottrina maggioritaria e la giurisprudenza tradizionale accolgono la teoria che consente gli effetti voluti purché la forma sia adottata nel contratto simulato: “Il negozio dissimulato non ha propria autonomia, a causa del nesso di coordinamento e di compenetrazione rispetto al negozio simulato. Non vi sono dunque due dichiarazioni autonome e separate e, almeno di regola, la volontà relativa al negozio dissimulato è espressa contestualmente all’accordo simulatorio, che la racchiude. Pertanto i requisiti di ... forma del negozio dissimulato devono essere rispettati dal negozio simulato”[6].

Tornando al nostro esempio, poiché dissimula una donazione, la vendita dovrà comunque rivestire la forma dell’atto pubblico di cui all’art. 782 c.c.

Da pochi anni, invece, la giurisprudenza sembra saldamente orientata per la tesi opposta[7]; e la Suprema Corte (Sez. Unite, 26-03-2007 n. 7246), ancorché in obiter, lo testimonia chiaramente: “Va, in proposito, osservato che il fatto che il contratto simulato non sia nullo o annullabile, ma soltanto inefficace tra le parti non giustifica la conclusione che il contratto dissimulato, il quale è destinato ad avere effetto tra le parti, non debba avere i requisiti di forma necessari per la validità dello stesso, secondo quanto espressamente stabilito dall’art. 1414, secondo comma, c.c. Né si potrebbe sostenere che il requisito di forma sarebbe soddisfatto dal negozio simulato (come sembra sostenere la sent. 9 luglio 1987, n. 5975)”.

Affermare che il contratto dissimulato deve avere i requisiti di forma “necessari per la validità dello stesso”, significa, nell’esempio esposto, “obbligare le parti a stipulare per atto pubblico... la donazione dissimulata da una compravendita, cosicché la dissimulazione non sarebbe più occulta”[8].

Né si possono tralasciare le conseguenze di tale principio in tema di prova della simulazione.

2.1 Una questione di prova

Se il contratto dissimulato è assoggettato al requisito della forma scritta necessaria ad substantiam, infatti, non sarà sufficiente produrre in giudizio la controdichiarazione scritta per l’accertamento giudiziale della simulazione relativa: si renderà necessario, invero, produrre lo scritto che incorpori il contratto dissimulato, in conformità delle regole generali[9].

La prova per testi sarà ammissibile solo quando il documento sia stato, senza colpa, smarrito (secondo il combinato disposto degli artt. 2725 c.c.[10] e 2724 n. 3)

Non saranno ammissibili, in logica conformità con i principi generali, l’interrogatorio formale ed il giuramento decisorio.



[1] AMMISSIBILITA’: LIMITI DI VALORE.

La prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell’oggetto eccede le lire cinquemila.

Tuttavia l’autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza.

[2] PATTI AGGIUNTI O CONTRARI AL CONTENUTO DI UN DOCUMENTO.

La prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea.

[3] ECCEZIONI AL DIVIETO DELLA PROVA TESTIMONIALE.

La prova per testimoni è ammessa in ogni caso: 1) quando vi è un principio di prova per iscritto: questo è costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato; 2) quando il contraente è stato nell’impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta; 3) quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova.

[4] SACCO-DE NOVA, Il contratto, Trattato Rescigno, 10. Obbligazioni e contratti, tomo secondo, Utet, 1993, p. 205.

[5] Dichiarazione di tipo confessorio e ricognitivo, proveniente dalla controparte.

[6] GAZZONI, Manuale di diritto privato, Esi, 1998, p. 949.

[7] Anche se talvolta si confonde controdichiarazione scritta, intesa simulatoria e contratto dissimulato.

[8] GAZZONI, op. cit., p. 950.

[9] Se la forma è imposta per la validità dell’atto, la dichiarazione negoziale stessa dev’essere formalizzata: una dichiarazione unilaterale di scienza non può sostituire la dichiarazione di volontà formale, se questa manca.

[10] ATTI PER I QUALI E` RICHIESTA LA PROVA PER ISCRITTO O LA FORMA SCRITTA.

Quando, secondo la legge o la volontà delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni è ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell’articolo precedente.

La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta è richiesta sotto pena di nullità.

1. La simulazione assoluta

Un dato è certo. Se la simulazione è assoluta, l’intesa simulatoria non ha bisogno di forma alcuna ad substantiam: anche quando il contratto simulato è formale, cioè, l’intesa simulatoria può essere conclusa comunque.

Pur non richiedendo forma alcuna ad substantiam, dottrina e giurisprudenza mettono “peraltro in azione le strettoie concernenti le prove dei patti. Operano quindi il divieto di cui agli artt. 2721[1], 2722[2], e le eccezioni di cui all’art. 2724[3]”[4].

Se il contratto simulato è stato redatto per iscritto, dunque, è sufficiente produrre in giudizio la c.d. controdichiarazione[5] scritta per superare l’apparenza da questo creata.

In assenza di controdichiarazione scritta, la prova per testi sarà possibile solo nei casi previsti dall’art. 2724 c.c.

Sono ammissibili, tuttavia, in logica conformità con i principi generali, l’interrogatorio formale ed il giuramento decisorio.

2. La simulazione relativa: colorem habet, substantiam vero alteram

L’art. 1414 c.c., secondo comma, dispone che “se la parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purchè ne sussistano i requisiti di...forma”; il dato legislativo è solo apparentemente certo.

Poniamo caso che Tizio e Caio vogliano simulare una vendita e dissimulare una donazione.

Il secondo comma dell’art. 1414 c.c. non chiarisce se, per la validità del contratto dissimulato, sia sufficiente adottarne la forma nel contratto apparente oppure no.

La dottrina maggioritaria e la giurisprudenza tradizionale accolgono la teoria che consente gli effetti voluti purché la forma sia adottata nel contratto simulato: “Il negozio dissimulato non ha propria autonomia, a causa del nesso di coordinamento e di compenetrazione rispetto al negozio simulato. Non vi sono dunque due dichiarazioni autonome e separate e, almeno di regola, la volontà relativa al negozio dissimulato è espressa contestualmente all’accordo simulatorio, che la racchiude. Pertanto i requisiti di ... forma del negozio dissimulato devono essere rispettati dal negozio simulato”[6].

Tornando al nostro esempio, poiché dissimula una donazione, la vendita dovrà comunque rivestire la forma dell’atto pubblico di cui all’art. 782 c.c.

Da pochi anni, invece, la giurisprudenza sembra saldamente orientata per la tesi opposta[7]; e la Suprema Corte (Sez. Unite, 26-03-2007 n. 7246), ancorché in obiter, lo testimonia chiaramente: “Va, in proposito, osservato che il fatto che il contratto simulato non sia nullo o annullabile, ma soltanto inefficace tra le parti non giustifica la conclusione che il contratto dissimulato, il quale è destinato ad avere effetto tra le parti, non debba avere i requisiti di forma necessari per la validità dello stesso, secondo quanto espressamente stabilito dall’art. 1414, secondo comma, c.c. Né si potrebbe sostenere che il requisito di forma sarebbe soddisfatto dal negozio simulato (come sembra sostenere la sent. 9 luglio 1987, n. 5975)”.

Affermare che il contratto dissimulato deve avere i requisiti di forma “necessari per la validità dello stesso”, significa, nell’esempio esposto, “obbligare le parti a stipulare per atto pubblico... la donazione dissimulata da una compravendita, cosicché la dissimulazione non sarebbe più occulta”[8].

Né si possono tralasciare le conseguenze di tale principio in tema di prova della simulazione.

2.1 Una questione di prova

Se il contratto dissimulato è assoggettato al requisito della forma scritta necessaria ad substantiam, infatti, non sarà sufficiente produrre in giudizio la controdichiarazione scritta per l’accertamento giudiziale della simulazione relativa: si renderà necessario, invero, produrre lo scritto che incorpori il contratto dissimulato, in conformità delle regole generali[9].

La prova per testi sarà ammissibile solo quando il documento sia stato, senza colpa, smarrito (secondo il combinato disposto degli artt. 2725 c.c.[10] e 2724 n. 3)

Non saranno ammissibili, in logica conformità con i principi generali, l’interrogatorio formale ed il giuramento decisorio.



[1] AMMISSIBILITA’: LIMITI DI VALORE.

La prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell’oggetto eccede le lire cinquemila.

Tuttavia l’autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza.

[2] PATTI AGGIUNTI O CONTRARI AL CONTENUTO DI UN DOCUMENTO.

La prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea.

[3] ECCEZIONI AL DIVIETO DELLA PROVA TESTIMONIALE.

La prova per testimoni è ammessa in ogni caso: 1) quando vi è un principio di prova per iscritto: questo è costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato; 2) quando il contraente è stato nell’impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta; 3) quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova.

[4] SACCO-DE NOVA, Il contratto, Trattato Rescigno, 10. Obbligazioni e contratti, tomo secondo, Utet, 1993, p. 205.

[5] Dichiarazione di tipo confessorio e ricognitivo, proveniente dalla controparte.

[6] GAZZONI, Manuale di diritto privato, Esi, 1998, p. 949.

[7] Anche se talvolta si confonde controdichiarazione scritta, intesa simulatoria e contratto dissimulato.

[8] GAZZONI, op. cit., p. 950.

[9] Se la forma è imposta per la validità dell’atto, la dichiarazione negoziale stessa dev’essere formalizzata: una dichiarazione unilaterale di scienza non può sostituire la dichiarazione di volontà formale, se questa manca.

[10] ATTI PER I QUALI E` RICHIESTA LA PROVA PER ISCRITTO O LA FORMA SCRITTA.

Quando, secondo la legge o la volontà delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni è ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell’articolo precedente.

La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta è richiesta sotto pena di nullità.