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Rapporti di lavoro: dimissioni volontarie solo con il modulo approvato

La Legge 17 ottobre 2007, n.188, in vigore dal 23 novembre 2007 (pur richiedendo, come vedremo, l’adozione di un decreto attuativo), introduce una rigorosa procedura formale volta a contrastare la prassi ancora diffusa nel mondo del lavoro delle “false dimissioni in bianco” fatte sottoscrivere al lavoratore al momento dell’assunzione.

Questo il testo della nuova norma, applicabile in caso di dimissioni volontarie del lavoratore: “Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 2118 del codice civile, la lettera di dimissioni volontarie, volta a dichiarare l’intenzione di recedere dal contratto di lavoro, è presentata dalla lavoratrice, dal lavoratore, nonché dal prestatore d’opera e dalla prestatrice d’opera, pena la sua nullità, su appositi moduli predisposti e resi disponibili gratuitamente, dalle direzioni provinciali del lavoro e dagli uffici comunali, nonché dai centri per l’impiego”.

Senza entrare nel merito delle perplessità da più parti avanzate (forze politiche ed associazioni di categoria), nonché dei dubbi di legittimità costituzionale (per mancanza di copertura finanziaria), esaminiamo quali sono le principali novità introdotte dalla novella.

Il provvedimento prevede l’obbligo del lavoratore, a pena di nullità, di redigere le dimissioni su specifici moduli all’uopo predisposti, che saranno contrassegnati da un codice alfanumerico progressivo di identificazione dalla data di emissione e che avranno la durata di 15 giorni. Detti moduli, che saranno rilasciati, oltre che dalle direzioni provinciali del lavoro, dagli uffici comunali e dai centri per l’impiego, anche attraverso il sito internet del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, conterranno degli spazi da compilare a cura del firmatario, destinati all’identificazione del lavoratore, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della data della sua stipulazione e di ogni altro elemento utile.

La normativa interessa:

- tutti i contratti inerenti ai rapporti di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata (sarà quindi applicabile anche ai dirigenti);

- i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto;

- i contratti di collaborazione di natura occasionale;

- i contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 2549 del codice civile, in relazione ai quali l’associato fornisca prestazioni lavorative e nei quali i redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi di lavoro autonomo;

- i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.

Sembrano quindi rimanere esclusi dalla normativa, almeno secondo una prima interpretazione letterale, i contratti di agenzia.

L’ambito di applicazione della nuova disciplina concerne tutte le ipotesi di dimissioni o di recesso unilaterale del lavoratore previste dall’articolo 2118 del codice civile, nel rispetto del periodo di preavviso, la cui obbligatorietà non viene meno.

Nonostante la legge richiami esplicitamente il solo recesso dal contratto a tempo indeterminato, non vi sono ragioni per escludere che le nuove previsioni si applichino anche all’articolo 2119 del codice civile, relativo al recesso dai contratti a tempo determinato ed al recesso per giusta causa nei contratti a tempo indeterminato. Il riferimento alle sole dimissioni volontarie consente invece di ritenere che gli accordi di risoluzione consensuale bilaterali restino disciplinati dalle norme generali sui contratti, che sanciscono la libera manifestazione del consenso.

In mancanza di una disciplina transitoria, sino a quando non verrà adottato il decreto attuativo che regolerà il complesso sistema amministrativo necessario per l’emissione, la registrazione ed il rilascio dei moduli, resta incerto stabilire come i lavoratori interessati dalla nuova normativa possano presentare le dimissioni.

Si auspica pertanto un sollecito intervento del Legislatore in questo senso.

La Legge 17 ottobre 2007, n.188, in vigore dal 23 novembre 2007 (pur richiedendo, come vedremo, l’adozione di un decreto attuativo), introduce una rigorosa procedura formale volta a contrastare la prassi ancora diffusa nel mondo del lavoro delle “false dimissioni in bianco” fatte sottoscrivere al lavoratore al momento dell’assunzione.

Questo il testo della nuova norma, applicabile in caso di dimissioni volontarie del lavoratore: “Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 2118 del codice civile, la lettera di dimissioni volontarie, volta a dichiarare l’intenzione di recedere dal contratto di lavoro, è presentata dalla lavoratrice, dal lavoratore, nonché dal prestatore d’opera e dalla prestatrice d’opera, pena la sua nullità, su appositi moduli predisposti e resi disponibili gratuitamente, dalle direzioni provinciali del lavoro e dagli uffici comunali, nonché dai centri per l’impiego”.

Senza entrare nel merito delle perplessità da più parti avanzate (forze politiche ed associazioni di categoria), nonché dei dubbi di legittimità costituzionale (per mancanza di copertura finanziaria), esaminiamo quali sono le principali novità introdotte dalla novella.

Il provvedimento prevede l’obbligo del lavoratore, a pena di nullità, di redigere le dimissioni su specifici moduli all’uopo predisposti, che saranno contrassegnati da un codice alfanumerico progressivo di identificazione dalla data di emissione e che avranno la durata di 15 giorni. Detti moduli, che saranno rilasciati, oltre che dalle direzioni provinciali del lavoro, dagli uffici comunali e dai centri per l’impiego, anche attraverso il sito internet del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, conterranno degli spazi da compilare a cura del firmatario, destinati all’identificazione del lavoratore, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della data della sua stipulazione e di ogni altro elemento utile.

La normativa interessa:

- tutti i contratti inerenti ai rapporti di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata (sarà quindi applicabile anche ai dirigenti);

- i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto;

- i contratti di collaborazione di natura occasionale;

- i contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 2549 del codice civile, in relazione ai quali l’associato fornisca prestazioni lavorative e nei quali i redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi di lavoro autonomo;

- i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.

Sembrano quindi rimanere esclusi dalla normativa, almeno secondo una prima interpretazione letterale, i contratti di agenzia.

L’ambito di applicazione della nuova disciplina concerne tutte le ipotesi di dimissioni o di recesso unilaterale del lavoratore previste dall’articolo 2118 del codice civile, nel rispetto del periodo di preavviso, la cui obbligatorietà non viene meno.

Nonostante la legge richiami esplicitamente il solo recesso dal contratto a tempo indeterminato, non vi sono ragioni per escludere che le nuove previsioni si applichino anche all’articolo 2119 del codice civile, relativo al recesso dai contratti a tempo determinato ed al recesso per giusta causa nei contratti a tempo indeterminato. Il riferimento alle sole dimissioni volontarie consente invece di ritenere che gli accordi di risoluzione consensuale bilaterali restino disciplinati dalle norme generali sui contratti, che sanciscono la libera manifestazione del consenso.

In mancanza di una disciplina transitoria, sino a quando non verrà adottato il decreto attuativo che regolerà il complesso sistema amministrativo necessario per l’emissione, la registrazione ed il rilascio dei moduli, resta incerto stabilire come i lavoratori interessati dalla nuova normativa possano presentare le dimissioni.

Si auspica pertanto un sollecito intervento del Legislatore in questo senso.