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Regolamento per la disciplina dei giochi di abilità a distanza con vincita in denaro.

Articolo 1.

Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto disciplina l’esercizio dei giochi di abilità a distanza con vincita in denaro nei quali il risultato dipende, in misura prevalente rispetto all’elemento aleatorio, dall’abilità dei giocatori.

2. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) AAMS, il Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) applicazione del gioco, le funzionalità messe a disposizione del giocatore, tramite la piattaforma di gioco, per lo svolgimento delle sessioni di gioco del singolo gioco di abilità;

c) circuito di gioco, l’ambiente virtuale, realizzato tra più concessionari mediante la condivisione della piattaforma di gioco, nel quale si svolgono sessioni di gioco alle quali partecipano giocatori che hanno ricevuto i diritti di partecipazione dai medesimi concessionari;

d) codice malevolo, qualsivoglia programma software, introdotto in un sistema informatico contro la volontà dell’utente od a sua insaputa, in grado di infettare il sistema stesso danneggiandolo o, comunque, compromettendone l’efficienza; e) codice univoco, il codice attribuito al diritto di partecipazione dal sistema centralizzato all’atto della convalida, che identifica il concessionario, il gioco di abilità, nonché la formula di gioco e la sessione di gioco alla quale il diritto di partecipazione si riferisce;

f) concessionario, il soggetto titolare della concessione per l’affidamento dell’esercizio dei giochi pubblici di cui all’articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, autorizzato all’esercizio dei giochi di abilità ai sensi del presente decreto;

g) diritto di partecipazione, il biglietto virtuale della giocata, richiesto dal giocatore, venduto dal concessionario e convalidato dal sistema centralizzato, che da diritto alla partecipazione ad una sessione di gioco;

h) formula di gioco, ciascuna modalità con la quale possono essere organizzate le sessioni di gioco, che può prevedere lo svolgimento di una unica partita o di una combinazione di partite, nonché la partecipazione di uno o più giocatori;

i) giocatore, ciascun soggetto che, tramite mezzi elettronici e di connessione telematica o telefonica, partecipa a sessioni di gioco;

l) gioco di abilità, ciascun gioco di abilità a distanza con vincita in denaro, conforme al presente decreto ed autorizzato, con provvedimento di AAMS, a seguito dell’inoltro di apposita istanza del concessionario, corredata del progetto che definisce le regole e le modalità di gestione e di svolgimento del gioco;

m) gioco sicuro, le modalità di gioco con vincita in denaro adottate dal concessionario, sulla base dei provvedimenti di AAMS, al fine di garantire la tutela, sia degli interessi del singolo giocatore, sia di quelli pubblici;

n) piattaforma di gioco, l’ambiente informatico, appartenente al sistema di elaborazione del concessionario, connesso tramite questo al sistema centralizzato ed accessibile dal giocatore mediante Internet, televisione interattiva e telefonia fissa e mobile, con il quale il concessionario gestisce e, tramite le applicazioni dei giochi, eroga i giochi di abilità;

o) pseudonimo, la denominazione fittizia, non modificabile, scelta dal giocatore, ad esso univocamente associata, che lo identifica nell’ambiente di gioco del singolo concessionario e nel circuito di gioco, obbligatoriamente adottata dal concessionario per comunicare in modo riservato l’identità del giocatore agli altri giocatori;

p) sessione di gioco, il processo di gioco che inizia con la richiesta del diritto di partecipazione e si conclude con l’assegnazione delle vincite;

q) sistema centralizzato, il sistema informatico di AAMS, interconnesso con la piattaforma di gioco, per il controllo, la convalida, l’attribuzione del codice univoco e la registrazione dei diritti di partecipazione, nonché per la liquidazione dell’imposta unica.

Articolo 2.

Autorizzazione all’esercizio dei giochi di abilità

1. Ai fini dell’autorizzazione all’esercizio dei giochi di abilità, il concessionario inoltra ad AAMS apposita istanza corredata dal progetto della piattaforma di gioco.

2. Ai fini dell’autorizzazione all’esercizio dei giochi di abilità tramite circuito di gioco, i concessionari ad esso aderenti inoltrano ad AAMS apposita istanza, corredata dal progetto della piattaforma di gioco.

3. AAMS autorizza all’esercizio dei giochi di abilità i soggetti, di cui ai commi 1 e 2, in possesso dei requisiti previsti dai provvedimenti di AAMS di disciplina del gioco a distanza, a seguito dell’esito positivo della verifica di conformità:

a) del progetto della piattaforma di gioco, rispetto a quanto previsto dal presente decreto;

b) delle modalità di colloquio del sistema di elaborazione del concessionario con il sistema centralizzato, rispetto ai protocolli di comunicazione stabiliti da AAMS con appositi provvedimenti.

4. Qualunque modifica rispetto a quanto previsto dal progetto, di cui ai commi 1 e 2, è subordinata alla preventiva approvazione di AAMS.

Articolo 3.

Piattaforma di gioco

1. La piattaforma di gioco assicura:

a) il colloquio in tempo reale con il sistema centralizzato e con il giocatore;

b) la gestione delle formule di gioco e delle sessioni di gioco;

c) la vendita al giocatore del diritto di partecipazione e l’assegnazione delle vincite, nonché i relativi pagamenti;

d) l’assistenza e l’informazione al giocatore, nonché l’offerta di sessioni di gioco gratuite di apprendimento.

2. La piattaforma di gioco garantisce la correttezza, l’integrità, l’affidabilità, la sicurezza, la trasparenza e la riservatezza delle attività e funzioni esercitate e la correttezza e la tempestività del pagamento delle vincite.

3. La piattaforma di gioco garantisce la memorizzazione e la tracciabilità dei dati relativi alle sessioni di gioco svolte per un periodo minimo di cinque anni ed adotta soluzioni che facilitano l’accesso alle informazioni, per l’esercizio dell’azione di vigilanza e di controllo da parte di AAMS.

4. La piattaforma di gioco garantisce la continuità del servizio mediante l’adozione di sistemi ad alta affidabilità ed è sviluppata e manutenuta secondo le metodologie e le tecnologie allineate ai migliori standard del settore.

5. La piattaforma di gioco è dotata di caratteristiche di sicurezza atte a garantire l’autenticazione della piattaforma stessa e la protezione da accessi non autorizzati e da intercettazione ed alterazione dei dati scambiati.

6. I componenti software, che il concessionario richiede, eventualmente, al giocatore di installare sulla propria postazione, non introducono codice malevolo e assicurano l’esclusiva connessione al sito del concessionario stesso.

7. La piattaforma di gioco e le reti di trasmissione dati garantiscono i requisiti previsti dagli appositi provvedimenti di AAMS.

Articolo 4.

Ripartizione della raccolta

1. L’imposta unica è stabilita, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, nella misura del tre per cento della raccolta.

2. La quota della raccolta destinata al montepremi è almeno pari all’ottanta per cento ed è definita, per ciascun gioco, nei provvedimenti di AAMS, di cui all’articolo 13.

3. Il compenso del concessionario, a copertura della totalità dei costi per l’esercizio del gioco, è costituito dalla quota residua della raccolta, al netto dell’imposta unica e del montepremi, di cui ai commi 1 e 2.

Articolo 5.

Prezzi del diritto di partecipazione e vincite

1. Il prezzo del diritto di partecipazione può assumere valori compresi tra gli importi multipli di Euro 0,50, fino all’importo massimo di Euro 100,00.

2. L’importo della vincita ovvero, nel caso in cui la medesima sessione di gioco consenta la corresponsione di piu’ vincite, almeno l’importo della vincita piu’ alta, è superiore al prezzo del diritto di partecipazione.

3. AAMS può definire con appositi provvedimenti i vincoli da rispettare nella definizione degli importi delle vincite consentite.

Articolo 6.

Modalità di gioco

1. Sono ammesse le seguenti modalità di gioco:

a) il solitario, al quale partecipa il singolo giocatore e nel quale le vincite sono assegnate sulla base dei risultati ottenuti, rispetto a traguardi predefiniti dal concessionario in modo da garantire la restituzione ai giocatori della quota della raccolta destinata al montepremi, ai sensi dell’articolo 4, comma 2;

b) il torneo, al quale partecipano due o piu’ giocatori e nel quale le vincite sono assegnate sulla base dei risultati ottenuti da ciascun giocatore, rispetto a quelli ottenuti dagli altri partecipanti.

2. Sono ammesse le seguenti modalità di confronto tra i giocatori:

a) indiretto, con assegnazione delle vincite sulla base della comparazione tra i risultati ottenuti dai partecipanti nello svolgimento del gioco, ciascuno indipendentemente dall’altro e senza diretta interazione;

b) diretto, con assegnazione delle vincite sulla base dei risultati ottenuti da ciascun partecipante nello svolgimento del gioco, attraverso la diretta interazione ed in relazione alla reciproca condotta di gioco.

Articolo 7.

Mezzi di pagamento

1. Si applicano ai giochi di abilità i provvedimenti di disciplina dei mezzi di pagamento per la partecipazione a distanza al gioco, adottati da AAMS in applicazione dell’articolo 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell’articolo 11-quinquiesdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Articolo 8.

Svolgimento del gioco

1. Lo svolgimento del gioco comporta:

a) la richiesta irrevocabile del diritto di partecipazione da parte del giocatore;

b) la richiesta irrevocabile al sistema centralizzato, da parte del concessionario, di convalida del diritto di partecipazione;

c) la convalida e l’attribuzione del codice univoco del diritto di partecipazione da parte del sistema centralizzato e la trasmissione del predetto codice univoco al concessionario;

d) la comunicazione al giocatore della convalida del diritto di partecipazione nonché del relativo codice univoco;

e) l’assegnazione delle vincite e la relativa comunicazione al giocatore.

2. La piattaforma di gioco rende disponibile al giocatore, mediante pseudonimo, l’identità degli altri giocatori.

Articolo 9.

Obblighi di informazione

1. Il concessionario rende disponibile a chiunque accede al sito:

a) le informazioni riguardanti l’offerta di gioco, inclusi la quota della raccolta destinata al montepremi, gli importi previsti del diritto di partecipazione e le regole di determinazione e di assegnazione delle vincite;

b) le istruzioni per la partecipazione al gioco, le regole di svolgimento dei giochi e le modalità di gestione dei casi di malfunzionamento dei sistemi e delle reti di trasmissione;

c) gli orari di apertura del gioco;

d) le modalità di pagamento delle vincite;

e) l’informazione relativa ai requisiti minimi richiesti alla postazione del giocatore per la partecipazione a distanza al gioco;

f) il presente decreto ed ogni altro provvedimento di AAMS relativo ai giochi di abilità;

g) le informazioni in materia di gioco sicuro, nonché eventuali comunicazioni stabilite da AAMS;

h) la convenzione di concessione;

i) la denominazione, la natura giuridica, il codice fiscale, la partita IVA nonché la sede legale;

l) il link diretto al sito Internet di AAMS ovvero, nel caso di offerta del gioco mediante canali telematici o telefonici, l’indirizzo del sito Internet di AAMS;

m) il servizio di assistenza al giocatore.

Articolo 10.

Tutela del giocatore

1. Il concessionario promuove i comportamenti responsabili di gioco, ne vigila l’adozione da parte del giocatore ed impedisce il gioco ai minori.

2. Il concessionario esclude dalla partecipazione al gioco il personale appartenente alla propria organizzazione o ad essa legato da rapporti di collaborazione.

3. AAMS rende disponibile sul proprio sito Internet l’elenco dei concessionari e dei giochi di abilità autorizzati.

Articolo 11.

Soluzione delle controversie

1. La soluzione delle controversie escluse quelle di natura fiscale, insorte in sede di interpretazione e di esecuzione del presente decreto e di esercizio dei giochi di abilità da esso disciplinati, è demandata alla commissione di cui all’articolo 2, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 2003, n. 385.

2. Il reclamo scritto è inoltrato, per il tramite di AAMS, alla commissione di cui al comma 1, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, entro trenta giorni dalla conclusione della sessione di gioco oggetto del reclamo.

3. È fatta, comunque, salva l’esperibilità dell’azione giudiziaria innanzi all’autorità competente.

Articolo 12.

Flussi finanziari

1. Il sistema centralizzato liquida giornalmente l’imposta e ne dà comunicazione al concessionario.

2. Il concessionario effettua il versamento dell’importo dovuto, di cui al comma 1, nei termini e con le modalità di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica dell’8 marzo 2002, n. 66.

Articolo 13.

Autorizzazione del gioco di abilità

1. Il concessionario, ai fini dell’autorizzazione del singolo gioco di abilità, inoltra ad AAMS apposita istanza corredata dal progetto del gioco di abilità.

2. Il concessionario allega al progetto del gioco di abilità le dichiarazioni di:

a) conformità dell’applicazione del gioco a quanto previsto dal progetto del gioco, dal presente decreto e dagli appositi provvedimenti di AAMS;

b) conformità del progetto e dell’applicazione del gioco alla normativa in vigore riguardante i diritti di autore, i marchi ed i brevetti.

3. AAMS, a seguito dell’esito positivo della verifica di conformità, di cui al comma 2, e qualora non sussistano, a qualunque titolo, motivi di non idoneità del progetto, emana il decreto di autorizzazione del gioco di abilità, che recepisce il progetto stesso.

4. Qualunque modifica rispetto a quanto previsto dal progetto, di cui al comma 1, è subordinata alla preventiva approvazione di AAMS.

Articolo 14.

Progetto del gioco di abilità

1. Il progetto del gioco di abilità contiene i seguenti elementi:

a) la denominazione del gioco di abilità;

b) la quota della raccolta destinata al montepremi;

c) le specifiche formule di gioco di cui si prevede l’adozione;

d) gli importi del diritto di partecipazione previsti per ciascuna formula di gioco;

e) il meccanismo di gioco, ivi inclusi i tempi di gioco, le modalità di interazione del giocatore con la piattaforma di gioco e le regole di determinazione dei risultati;

f) le regole di determinazione e di assegnazione delle vincite;

g) le regole che disciplinano la partecipazione dei giocatori ai tornei, in relazione al livello di abilità, e quelle, relative ai solitari, per la definizione dei traguardi di aggiudicazione delle vincite;

h) le informazioni rese disponibili al giocatore, riguardanti le singole sessioni di gioco svolte;

i) le modalità di gestione dei casi di malfunzionamento dei sistemi e delle reti di trasmissione.

2. Al progetto sono allegati:

a) la riproduzione della grafica adottata;

b) la simulazione completa del gioco di abilità, su supporto informatico;

c) le informazioni relative al gioco di abilità e le istruzioni riguardanti le modalità ed il meccanismo di gioco, rese disponibili al giocatore tramite il sito del concessionario, nonché le misure di tutela del giocatore specifiche del gioco medesimo;

d) la documentazione attestante gli eventuali brevetti registrati e certificazioni acquisite.

Articolo 15.

Vigilanza, controlli ed ispezioni

1. AAMS esercita i poteri di vigilanza e di controllo sul concessionario, anche mediante controlli ed ispezioni con accesso, decisi unilateralmente ed attuati senza preavviso, presso le sedi del concessionario stesso nonché, per quanto riguarda i sistemi informatici, anche presso gli eventuali fornitori terzi, con specifico riferimento all’esecuzione di tutte le attività e funzioni di esercizio dei giochi di abilità.

2. Il concessionario rende disponibile, ad uso esclusivo di AAMS, l’accesso remoto ai dati delle sessioni di gioco svolte ed in corso.

Articolo 16.

Decadenza e revoca

1. Fermo restando quanto previsto dalle convenzioni per l’affidamento in concessione dell’esercizio dei giochi pubblici, di cui all’articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, le autorizzazioni di cui agli articoli 2 e 13 sono soggette alla decadenza o alla revoca:

a) in caso di perdita dei requisiti previsti per l’autorizzazione, di cui al presente decreto;

b) quando nello svolgimento dell’attività sono commesse gravi violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto, dai provvedimenti di AAMS di disciplina del gioco a distanza, nonché dalla normativa tributaria.

2. Nei casi di particolare gravità sanzionabili con la decadenza o la revoca delle autorizzazioni, di cui agli articoli 2 e 13, e comunque, quando se ne ravvisi l’opportunità ai fini dell’accertamento dei fatti o della tutela degli interessi e dei diritti di AAMS e dei giocatori, AAMS può disporre la sospensione cautelativa delle autorizzazioni, con proprio motivato provvedimento, fino alla chiusura del procedimento amministrativo ed alla emissione della decisione definitiva circa l’adozione del provvedimento di decadenza o di revoca. La sospensione ha effetto dalla data della comunicazione della stessa al concessionario. Nessun rimborso, indennizzo o risarcimento spetta al concessionario, anche nell’ipotesi in cui nessun provvedimento di revoca o decadenza venga adottato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 17 settembre 2007

Il Ministro: Padoa Schioppa

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Articolo 1.

Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto disciplina l’esercizio dei giochi di abilità a distanza con vincita in denaro nei quali il risultato dipende, in misura prevalente rispetto all’elemento aleatorio, dall’abilità dei giocatori.

2. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) AAMS, il Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) applicazione del gioco, le funzionalità messe a disposizione del giocatore, tramite la piattaforma di gioco, per lo svolgimento delle sessioni di gioco del singolo gioco di abilità;

c) circuito di gioco, l’ambiente virtuale, realizzato tra più concessionari mediante la condivisione della piattaforma di gioco, nel quale si svolgono sessioni di gioco alle quali partecipano giocatori che hanno ricevuto i diritti di partecipazione dai medesimi concessionari;

d) codice malevolo, qualsivoglia programma software, introdotto in un sistema informatico contro la volontà dell’utente od a sua insaputa, in grado di infettare il sistema stesso danneggiandolo o, comunque, compromettendone l’efficienza; e) codice univoco, il codice attribuito al diritto di partecipazione dal sistema centralizzato all’atto della convalida, che identifica il concessionario, il gioco di abilità, nonché la formula di gioco e la sessione di gioco alla quale il diritto di partecipazione si riferisce;

f) concessionario, il soggetto titolare della concessione per l’affidamento dell’esercizio dei giochi pubblici di cui all’articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, autorizzato all’esercizio dei giochi di abilità ai sensi del presente decreto;

g) diritto di partecipazione, il biglietto virtuale della giocata, richiesto dal giocatore, venduto dal concessionario e convalidato dal sistema centralizzato, che da diritto alla partecipazione ad una sessione di gioco;

h) formula di gioco, ciascuna modalità con la quale possono essere organizzate le sessioni di gioco, che può prevedere lo svolgimento di una unica partita o di una combinazione di partite, nonché la partecipazione di uno o più giocatori;

i) giocatore, ciascun soggetto che, tramite mezzi elettronici e di connessione telematica o telefonica, partecipa a sessioni di gioco;

l) gioco di abilità, ciascun gioco di abilità a distanza con vincita in denaro, conforme al presente decreto ed autorizzato, con provvedimento di AAMS, a seguito dell’inoltro di apposita istanza del concessionario, corredata del progetto che definisce le regole e le modalità di gestione e di svolgimento del gioco;

m) gioco sicuro, le modalità di gioco con vincita in denaro adottate dal concessionario, sulla base dei provvedimenti di AAMS, al fine di garantire la tutela, sia degli interessi del singolo giocatore, sia di quelli pubblici;

n) piattaforma di gioco, l’ambiente informatico, appartenente al sistema di elaborazione del concessionario, connesso tramite questo al sistema centralizzato ed accessibile dal giocatore mediante Internet, televisione interattiva e telefonia fissa e mobile, con il quale il concessionario gestisce e, tramite le applicazioni dei giochi, eroga i giochi di abilità;

o) pseudonimo, la denominazione fittizia, non modificabile, scelta dal giocatore, ad esso univocamente associata, che lo identifica nell’ambiente di gioco del singolo concessionario e nel circuito di gioco, obbligatoriamente adottata dal concessionario per comunicare in modo riservato l’identità del giocatore agli altri giocatori;

p) sessione di gioco, il processo di gioco che inizia con la richiesta del diritto di partecipazione e si conclude con l’assegnazione delle vincite;

q) sistema centralizzato, il sistema informatico di AAMS, interconnesso con la piattaforma di gioco, per il controllo, la convalida, l’attribuzione del codice univoco e la registrazione dei diritti di partecipazione, nonché per la liquidazione dell’imposta unica.

Articolo 2.

Autorizzazione all’esercizio dei giochi di abilità

1. Ai fini dell’autorizzazione all’esercizio dei giochi di abilità, il concessionario inoltra ad AAMS apposita istanza corredata dal progetto della piattaforma di gioco.

2. Ai fini dell’autorizzazione all’esercizio dei giochi di abilità tramite circuito di gioco, i concessionari ad esso aderenti inoltrano ad AAMS apposita istanza, corredata dal progetto della piattaforma di gioco.

3. AAMS autorizza all’esercizio dei giochi di abilità i soggetti, di cui ai commi 1 e 2, in possesso dei requisiti previsti dai provvedimenti di AAMS di disciplina del gioco a distanza, a seguito dell’esito positivo della verifica di conformità:

a) del progetto della piattaforma di gioco, rispetto a quanto previsto dal presente decreto;

b) delle modalità di colloquio del sistema di elaborazione del concessionario con il sistema centralizzato, rispetto ai protocolli di comunicazione stabiliti da AAMS con appositi provvedimenti.

4. Qualunque modifica rispetto a quanto previsto dal progetto, di cui ai commi 1 e 2, è subordinata alla preventiva approvazione di AAMS.

Articolo 3.

Piattaforma di gioco

1. La piattaforma di gioco assicura:

a) il colloquio in tempo reale con il sistema centralizzato e con il giocatore;

b) la gestione delle formule di gioco e delle sessioni di gioco;

c) la vendita al giocatore del diritto di partecipazione e l’assegnazione delle vincite, nonché i relativi pagamenti;

d) l’assistenza e l’informazione al giocatore, nonché l’offerta di sessioni di gioco gratuite di apprendimento.

2. La piattaforma di gioco garantisce la correttezza, l’integrità, l’affidabilità, la sicurezza, la trasparenza e la riservatezza delle attività e funzioni esercitate e la correttezza e la tempestività del pagamento delle vincite.

3. La piattaforma di gioco garantisce la memorizzazione e la tracciabilità dei dati relativi alle sessioni di gioco svolte per un periodo minimo di cinque anni ed adotta soluzioni che facilitano l’accesso alle informazioni, per l’esercizio dell’azione di vigilanza e di controllo da parte di AAMS.

4. La piattaforma di gioco garantisce la continuità del servizio mediante l’adozione di sistemi ad alta affidabilità ed è sviluppata e manutenuta secondo le metodologie e le tecnologie allineate ai migliori standard del settore.

5. La piattaforma di gioco è dotata di caratteristiche di sicurezza atte a garantire l’autenticazione della piattaforma stessa e la protezione da accessi non autorizzati e da intercettazione ed alterazione dei dati scambiati.

6. I componenti software, che il concessionario richiede, eventualmente, al giocatore di installare sulla propria postazione, non introducono codice malevolo e assicurano l’esclusiva connessione al sito del concessionario stesso.

7. La piattaforma di gioco e le reti di trasmissione dati garantiscono i requisiti previsti dagli appositi provvedimenti di AAMS.

Articolo 4.

Ripartizione della raccolta

1. L’imposta unica è stabilita, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, nella misura del tre per cento della raccolta.

2. La quota della raccolta destinata al montepremi è almeno pari all’ottanta per cento ed è definita, per ciascun gioco, nei provvedimenti di AAMS, di cui all’articolo 13.

3. Il compenso del concessionario, a copertura della totalità dei costi per l’esercizio del gioco, è costituito dalla quota residua della raccolta, al netto dell’imposta unica e del montepremi, di cui ai commi 1 e 2.

Articolo 5.

Prezzi del diritto di partecipazione e vincite

1. Il prezzo del diritto di partecipazione può assumere valori compresi tra gli importi multipli di Euro 0,50, fino all’importo massimo di Euro 100,00.

2. L’importo della vincita ovvero, nel caso in cui la medesima sessione di gioco consenta la corresponsione di piu’ vincite, almeno l’importo della vincita piu’ alta, è superiore al prezzo del diritto di partecipazione.

3. AAMS può definire con appositi provvedimenti i vincoli da rispettare nella definizione degli importi delle vincite consentite.

Articolo 6.

Modalità di gioco

1. Sono ammesse le seguenti modalità di gioco:

a) il solitario, al quale partecipa il singolo giocatore e nel quale le vincite sono assegnate sulla base dei risultati ottenuti, rispetto a traguardi predefiniti dal concessionario in modo da garantire la restituzione ai giocatori della quota della raccolta destinata al montepremi, ai sensi dell’articolo 4, comma 2;

b) il torneo, al quale partecipano due o piu’ giocatori e nel quale le vincite sono assegnate sulla base dei risultati ottenuti da ciascun giocatore, rispetto a quelli ottenuti dagli altri partecipanti.

2. Sono ammesse le seguenti modalità di confronto tra i giocatori:

a) indiretto, con assegnazione delle vincite sulla base della comparazione tra i risultati ottenuti dai partecipanti nello svolgimento del gioco, ciascuno indipendentemente dall’altro e senza diretta interazione;

b) diretto, con assegnazione delle vincite sulla base dei risultati ottenuti da ciascun partecipante nello svolgimento del gioco, attraverso la diretta interazione ed in relazione alla reciproca condotta di gioco.

Articolo 7.

Mezzi di pagamento

1. Si applicano ai giochi di abilità i provvedimenti di disciplina dei mezzi di pagamento per la partecipazione a distanza al gioco, adottati da AAMS in applicazione dell’articolo 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell’articolo 11-quinquiesdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Articolo 8.

Svolgimento del gioco

1. Lo svolgimento del gioco comporta:

a) la richiesta irrevocabile del diritto di partecipazione da parte del giocatore;

b) la richiesta irrevocabile al sistema centralizzato, da parte del concessionario, di convalida del diritto di partecipazione;

c) la convalida e l’attribuzione del codice univoco del diritto di partecipazione da parte del sistema centralizzato e la trasmissione del predetto codice univoco al concessionario;

d) la comunicazione al giocatore della convalida del diritto di partecipazione nonché del relativo codice univoco;

e) l’assegnazione delle vincite e la relativa comunicazione al giocatore.

2. La piattaforma di gioco rende disponibile al giocatore, mediante pseudonimo, l’identità degli altri giocatori.

Articolo 9.

Obblighi di informazione

1. Il concessionario rende disponibile a chiunque accede al sito:

a) le informazioni riguardanti l’offerta di gioco, inclusi la quota della raccolta destinata al montepremi, gli importi previsti del diritto di partecipazione e le regole di determinazione e di assegnazione delle vincite;

b) le istruzioni per la partecipazione al gioco, le regole di svolgimento dei giochi e le modalità di gestione dei casi di malfunzionamento dei sistemi e delle reti di trasmissione;

c) gli orari di apertura del gioco;

d) le modalità di pagamento delle vincite;

e) l’informazione relativa ai requisiti minimi richiesti alla postazione del giocatore per la partecipazione a distanza al gioco;

f) il presente decreto ed ogni altro provvedimento di AAMS relativo ai giochi di abilità;

g) le informazioni in materia di gioco sicuro, nonché eventuali comunicazioni stabilite da AAMS;

h) la convenzione di concessione;

i) la denominazione, la natura giuridica, il codice fiscale, la partita IVA nonché la sede legale;

l) il link diretto al sito Internet di AAMS ovvero, nel caso di offerta del gioco mediante canali telematici o telefonici, l’indirizzo del sito Internet di AAMS;

m) il servizio di assistenza al giocatore.

Articolo 10.

Tutela del giocatore

1. Il concessionario promuove i comportamenti responsabili di gioco, ne vigila l’adozione da parte del giocatore ed impedisce il gioco ai minori.

2. Il concessionario esclude dalla partecipazione al gioco il personale appartenente alla propria organizzazione o ad essa legato da rapporti di collaborazione.

3. AAMS rende disponibile sul proprio sito Internet l’elenco dei concessionari e dei giochi di abilità autorizzati.

Articolo 11.

Soluzione delle controversie

1. La soluzione delle controversie escluse quelle di natura fiscale, insorte in sede di interpretazione e di esecuzione del presente decreto e di esercizio dei giochi di abilità da esso disciplinati, è demandata alla commissione di cui all’articolo 2, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 2003, n. 385.

2. Il reclamo scritto è inoltrato, per il tramite di AAMS, alla commissione di cui al comma 1, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, entro trenta giorni dalla conclusione della sessione di gioco oggetto del reclamo.

3. È fatta, comunque, salva l’esperibilità dell’azione giudiziaria innanzi all’autorità competente.

Articolo 12.

Flussi finanziari

1. Il sistema centralizzato liquida giornalmente l’imposta e ne dà comunicazione al concessionario.

2. Il concessionario effettua il versamento dell’importo dovuto, di cui al comma 1, nei termini e con le modalità di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica dell’8 marzo 2002, n. 66.

Articolo 13.

Autorizzazione del gioco di abilità

1. Il concessionario, ai fini dell’autorizzazione del singolo gioco di abilità, inoltra ad AAMS apposita istanza corredata dal progetto del gioco di abilità.

2. Il concessionario allega al progetto del gioco di abilità le dichiarazioni di:

a) conformità dell’applicazione del gioco a quanto previsto dal progetto del gioco, dal presente decreto e dagli appositi provvedimenti di AAMS;

b) conformità del progetto e dell’applicazione del gioco alla normativa in vigore riguardante i diritti di autore, i marchi ed i brevetti.

3. AAMS, a seguito dell’esito positivo della verifica di conformità, di cui al comma 2, e qualora non sussistano, a qualunque titolo, motivi di non idoneità del progetto, emana il decreto di autorizzazione del gioco di abilità, che recepisce il progetto stesso.

4. Qualunque modifica rispetto a quanto previsto dal progetto, di cui al comma 1, è subordinata alla preventiva approvazione di AAMS.

Articolo 14.

Progetto del gioco di abilità

1. Il progetto del gioco di abilità contiene i seguenti elementi:

a) la denominazione del gioco di abilità;

b) la quota della raccolta destinata al montepremi;

c) le specifiche formule di gioco di cui si prevede l’adozione;

d) gli importi del diritto di partecipazione previsti per ciascuna formula di gioco;

e) il meccanismo di gioco, ivi inclusi i tempi di gioco, le modalità di interazione del giocatore con la piattaforma di gioco e le regole di determinazione dei risultati;

f) le regole di determinazione e di assegnazione delle vincite;

g) le regole che disciplinano la partecipazione dei giocatori ai tornei, in relazione al livello di abilità, e quelle, relative ai solitari, per la definizione dei traguardi di aggiudicazione delle vincite;

h) le informazioni rese disponibili al giocatore, riguardanti le singole sessioni di gioco svolte;

i) le modalità di gestione dei casi di malfunzionamento dei sistemi e delle reti di trasmissione.

2. Al progetto sono allegati:

a) la riproduzione della grafica adottata;

b) la simulazione completa del gioco di abilità, su supporto informatico;

c) le informazioni relative al gioco di abilità e le istruzioni riguardanti le modalità ed il meccanismo di gioco, rese disponibili al giocatore tramite il sito del concessionario, nonché le misure di tutela del giocatore specifiche del gioco medesimo;

d) la documentazione attestante gli eventuali brevetti registrati e certificazioni acquisite.

Articolo 15.

Vigilanza, controlli ed ispezioni

1. AAMS esercita i poteri di vigilanza e di controllo sul concessionario, anche mediante controlli ed ispezioni con accesso, decisi unilateralmente ed attuati senza preavviso, presso le sedi del concessionario stesso nonché, per quanto riguarda i sistemi informatici, anche presso gli eventuali fornitori terzi, con specifico riferimento all’esecuzione di tutte le attività e funzioni di esercizio dei giochi di abilità.

2. Il concessionario rende disponibile, ad uso esclusivo di AAMS, l’accesso remoto ai dati delle sessioni di gioco svolte ed in corso.

Articolo 16.

Decadenza e revoca

1. Fermo restando quanto previsto dalle convenzioni per l’affidamento in concessione dell’esercizio dei giochi pubblici, di cui all’articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, le autorizzazioni di cui agli articoli 2 e 13 sono soggette alla decadenza o alla revoca:

a) in caso di perdita dei requisiti previsti per l’autorizzazione, di cui al presente decreto;

b) quando nello svolgimento dell’attività sono commesse gravi violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto, dai provvedimenti di AAMS di disciplina del gioco a distanza, nonché dalla normativa tributaria.

2. Nei casi di particolare gravità sanzionabili con la decadenza o la revoca delle autorizzazioni, di cui agli articoli 2 e 13, e comunque, quando se ne ravvisi l’opportunità ai fini dell’accertamento dei fatti o della tutela degli interessi e dei diritti di AAMS e dei giocatori, AAMS può disporre la sospensione cautelativa delle autorizzazioni, con proprio motivato provvedimento, fino alla chiusura del procedimento amministrativo ed alla emissione della decisione definitiva circa l’adozione del provvedimento di decadenza o di revoca. La sospensione ha effetto dalla data della comunicazione della stessa al concessionario. Nessun rimborso, indennizzo o risarcimento spetta al concessionario, anche nell’ipotesi in cui nessun provvedimento di revoca o decadenza venga adottato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 17 settembre 2007

Il Ministro: Padoa Schioppa

Visto, il Guardasigilli: Mastella