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Antiriciclaggio: gli errori da evitare

Il decreto legislativo di recepimento della nuova normativa antiriciclaggio contenuta nella III Direttiva CE n. 2005/60, suscita e merita una serie di riflessioni.

Esse vogliono- in questa sede, in forma obbligatoriamente sinottica- tentare di portare un contributo di chiarezza che, prendendo spunto dalla novella legislativa, deve arrivare a prospettare alcune soluzioni (sia interpretative che tecniche) per gli operatori.

Il rischio, infatti, che i commenti a norme non sedimentate nella prassi possono correre (e, a nostro avviso, il rischio si è verificato!), è quello dell’approssimazione, dello scoop, dell’onda emotiva; ma in questo settore nulla di tutto ciò è immaginabile.

Intanto, la finalità di questa legge e di tutto l’apparato normativo di carattere primario e secondario che essa ha prodotto ( e produrrà in virtù delle deleghe ivi contenute) è, va ribadito con forza, la prevenzione di un rischio aziendale, di mercato, sociale, di reputazione del nostro sistema finanziario. La “repressione” è da sempre affidata, dal codice penale (che prevede non le “norme antiriciclaggio” ma il “reato” di riciclaggio!), alle forze di polizia e alla magistratura.

Siccome ciò è vero, infondate sono le preoccupazioni (e le rimostranze) che, sin dal 1991, gli operatori del settore finanziario e, ad oggi, tutti gli altri soggetti obbligati (liberi professionisti in testa) hanno manifestato circa il loro coinvolgimento in adempimenti di tipo “collaborativo” dei quali, è statisticamente provato, sono i primi beneficiari.

Gli obblighi di identificazione e registrazione della clientela, nonché di segnalazione delle c.d. “operazioni sospette”, sono finalizzati alla stabilità ed efficienza che tutti ci aspettiamo nel momento in cui siamo protagonisti, attivi o passivi, di transazioni economiche, finanziarie, commerciali.

Le regole sull’identificazione e registrazione dei clienti che compiono talune operazioni non sono però cosa nuova, in quanto propedeutiche per definizione all’instaurazione di qualsiasi rapporto negoziale.

Il decreto, in questo, insiste sulla correttezza di dette procedure, che devono spingersi- e questa è una delle principali novità della direttiva europea di riferimento- fino all’attuazione, per ogni interlocutore, di un “profilo di rischio di riciclaggio”, proprio come lo scoring del merito creditizio, finanziario ed assicurativo che ogni intermediario deve fare secondo le vigenti disposizioni di legge e delle Authority.

Per i professionisti, poi, non è possibile sostenere che si possa non essere assolutamente informati circa il profilo soggettivo di un cliente richiedente una prestazione. E’ la stessa natura, notoriamente e per definizione fiduciaria, del rapporto con i richiedenti che lo prevede, anzi lo esige.

Veniamo poi alla segnalazione di operazioni sospette. Quella compiuta su un cliente è come, per intenderci, quella di un debitore in Centrale dei Rischi.

Essa si inoltra, infatti, ad un’autorità amministrativa, non a quella giudiziaria o di pubblica sicurezza. Come quella dei crediti “a sofferenza”, quella di operazione “anomala” ( meglio del termine, fuorviante a nostro modo di vedere, di “sospetta”) preserva da conseguenze ben più impegnative. Soprattutto, queste due comunicazioni sono coperte da segreto, il cliente non ne dovrebbe venire a conoscenza.

Con la differenza che la violazione della riservatezza da parte di chiunque sappia della segnalazione antiriciclaggio costituisce reato (mentre dalla Centrale dei Rischi un’altra banca può venire a conoscere lo status di “cattivo pagatore” del cliente,ma ciò ha differenti finalità e legittimazione). Chiunque sia intervenuto nell’iter segnalatorio (sia esso un privato o un pubblico ufficiale) è passibile di arresto se divulga un dato relativo, per l’appunto, alla scelta di comunicare all’UIC dati relativi ad un presunto riciclatore o finanziatore di terroristi.

Non scherziamo su questo argomento. Non mistifichiamo la realtà; è vero, in casi assai sporadici vi sono stati errori ( chi non li fa?!) di procedura, per cui nei fascicoli di indagine è finito qualche riferimento ai soggetti segnalanti.

Una stortura da evitare in assoluto; da tempo chi scrive propone l’oggettivazione della segnalazione, in modo da farla diventare completamente informatizzata ( il nuovo decreto qualcosa comincia ad introdurre nel nostro ordinamento) e asettica, senza che nessuno abbia il potere di citarne la fonte. Sorvoliamo sulla bizzarra proposta di abolire la segnalazione, fatta pure dalle colonne di questo giornale, sostituendola con una “confessione” allo sportello di essere riciclatore; la materia impone riflessioni un po’ più serie.

Sul contante e sugli assegni, invece, si è persa un’occasione importante per avvicinare la tanto temuta ( non dai riciclatori, pare, che comunque ad onor del vero, ne sono assai più infastiditi di quanto si creda!) normativa in questione alla gente e agli operatori. Prevedere, infatti (art. 49), una soglia di 5.000 euro per l’utilizzo di contante (e di assegni liberi) tra privati ( mentre contemporaneamente si riduce drasticamente la categoria degli intermediari “ abilitati” a detti trasferimenti) finirà con il costituire una limitazione per coloro che riciclatori non sono. Non si comprende, francamente, la “tassazione” sui normali assegni liberi (euro 1,50 a modulo), e la “schedatura” per chi li richiederà (se si lascia una facoltà non si può punire chi se ne avvale; in questo caso, sia con la duplicazione dell’imposta da bollo sia, quel che è peggio, con una pericolosa “induttività sui generis” sulla sua propensione al riciclaggio!).

Siamo stati sempre premiati dagli Organismi Internazionali per la tenuta dei nostri presidi antiriciclaggio; stiamo attenti a non montarci la testa.

Il decreto legislativo di recepimento della nuova normativa antiriciclaggio contenuta nella III Direttiva CE n. 2005/60, suscita e merita una serie di riflessioni.

Esse vogliono- in questa sede, in forma obbligatoriamente sinottica- tentare di portare un contributo di chiarezza che, prendendo spunto dalla novella legislativa, deve arrivare a prospettare alcune soluzioni (sia interpretative che tecniche) per gli operatori.

Il rischio, infatti, che i commenti a norme non sedimentate nella prassi possono correre (e, a nostro avviso, il rischio si è verificato!), è quello dell’approssimazione, dello scoop, dell’onda emotiva; ma in questo settore nulla di tutto ciò è immaginabile.

Intanto, la finalità di questa legge e di tutto l’apparato normativo di carattere primario e secondario che essa ha prodotto ( e produrrà in virtù delle deleghe ivi contenute) è, va ribadito con forza, la prevenzione di un rischio aziendale, di mercato, sociale, di reputazione del nostro sistema finanziario. La “repressione” è da sempre affidata, dal codice penale (che prevede non le “norme antiriciclaggio” ma il “reato” di riciclaggio!), alle forze di polizia e alla magistratura.

Siccome ciò è vero, infondate sono le preoccupazioni (e le rimostranze) che, sin dal 1991, gli operatori del settore finanziario e, ad oggi, tutti gli altri soggetti obbligati (liberi professionisti in testa) hanno manifestato circa il loro coinvolgimento in adempimenti di tipo “collaborativo” dei quali, è statisticamente provato, sono i primi beneficiari.

Gli obblighi di identificazione e registrazione della clientela, nonché di segnalazione delle c.d. “operazioni sospette”, sono finalizzati alla stabilità ed efficienza che tutti ci aspettiamo nel momento in cui siamo protagonisti, attivi o passivi, di transazioni economiche, finanziarie, commerciali.

Le regole sull’identificazione e registrazione dei clienti che compiono talune operazioni non sono però cosa nuova, in quanto propedeutiche per definizione all’instaurazione di qualsiasi rapporto negoziale.

Il decreto, in questo, insiste sulla correttezza di dette procedure, che devono spingersi- e questa è una delle principali novità della direttiva europea di riferimento- fino all’attuazione, per ogni interlocutore, di un “profilo di rischio di riciclaggio”, proprio come lo scoring del merito creditizio, finanziario ed assicurativo che ogni intermediario deve fare secondo le vigenti disposizioni di legge e delle Authority.

Per i professionisti, poi, non è possibile sostenere che si possa non essere assolutamente informati circa il profilo soggettivo di un cliente richiedente una prestazione. E’ la stessa natura, notoriamente e per definizione fiduciaria, del rapporto con i richiedenti che lo prevede, anzi lo esige.

Veniamo poi alla segnalazione di operazioni sospette. Quella compiuta su un cliente è come, per intenderci, quella di un debitore in Centrale dei Rischi.

Essa si inoltra, infatti, ad un’autorità amministrativa, non a quella giudiziaria o di pubblica sicurezza. Come quella dei crediti “a sofferenza”, quella di operazione “anomala” ( meglio del termine, fuorviante a nostro modo di vedere, di “sospetta”) preserva da conseguenze ben più impegnative. Soprattutto, queste due comunicazioni sono coperte da segreto, il cliente non ne dovrebbe venire a conoscenza.

Con la differenza che la violazione della riservatezza da parte di chiunque sappia della segnalazione antiriciclaggio costituisce reato (mentre dalla Centrale dei Rischi un’altra banca può venire a conoscere lo status di “cattivo pagatore” del cliente,ma ciò ha differenti finalità e legittimazione). Chiunque sia intervenuto nell’iter segnalatorio (sia esso un privato o un pubblico ufficiale) è passibile di arresto se divulga un dato relativo, per l’appunto, alla scelta di comunicare all’UIC dati relativi ad un presunto riciclatore o finanziatore di terroristi.

Non scherziamo su questo argomento. Non mistifichiamo la realtà; è vero, in casi assai sporadici vi sono stati errori ( chi non li fa?!) di procedura, per cui nei fascicoli di indagine è finito qualche riferimento ai soggetti segnalanti.

Una stortura da evitare in assoluto; da tempo chi scrive propone l’oggettivazione della segnalazione, in modo da farla diventare completamente informatizzata ( il nuovo decreto qualcosa comincia ad introdurre nel nostro ordinamento) e asettica, senza che nessuno abbia il potere di citarne la fonte. Sorvoliamo sulla bizzarra proposta di abolire la segnalazione, fatta pure dalle colonne di questo giornale, sostituendola con una “confessione” allo sportello di essere riciclatore; la materia impone riflessioni un po’ più serie.

Sul contante e sugli assegni, invece, si è persa un’occasione importante per avvicinare la tanto temuta ( non dai riciclatori, pare, che comunque ad onor del vero, ne sono assai più infastiditi di quanto si creda!) normativa in questione alla gente e agli operatori. Prevedere, infatti (art. 49), una soglia di 5.000 euro per l’utilizzo di contante (e di assegni liberi) tra privati ( mentre contemporaneamente si riduce drasticamente la categoria degli intermediari “ abilitati” a detti trasferimenti) finirà con il costituire una limitazione per coloro che riciclatori non sono. Non si comprende, francamente, la “tassazione” sui normali assegni liberi (euro 1,50 a modulo), e la “schedatura” per chi li richiederà (se si lascia una facoltà non si può punire chi se ne avvale; in questo caso, sia con la duplicazione dell’imposta da bollo sia, quel che è peggio, con una pericolosa “induttività sui generis” sulla sua propensione al riciclaggio!).

Siamo stati sempre premiati dagli Organismi Internazionali per la tenuta dei nostri presidi antiriciclaggio; stiamo attenti a non montarci la testa.