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Detrazione 55% (per riqualificazione energetica): le modifiche del DM 26 ottobre 2007 e della Finanziaria 2008

Il D.M. 26/10/2007 (in vigore dal 15/01/2008) ha apportato alcune modifiche al D.M. 19/02/2007 che qui di seguito vengono brevemente illustrate:

Per completezza dell’argomento trattato, in ultimo si richiama quanto contenuto nella Finanziaria 2008 in tema di sostituzione di finestre e installazione di pannelli solari ai fini della detrazione del 55% (Finanziaria 2008, articolo 1, comma 24, lett c)

 

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TECNICI ABILITATI

L’articolo 1 (commi da 2 a 5) del D.M. 19/02/2007 ha ad oggetto, tra l’altro:

  • interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti di cui all’art. 1, comma 344, della legge finanziaria 2007, che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nelle tabelle di cui all’allegato C del presente decreto.

  • interventi sull’involucro di edifici esistenti di cui all’art. 1, comma 345, della legge finanziaria 2007, cioè su parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno e verso vani non riscaldati che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m(2K, evidenziati nella tabella di cui all’allegato D al decreto 19/02/2007 .

  • installazione di pannelli solari di cui all’art. 1, comma 346, della legge finanziaria 2007, per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.

  • sostituzione (integrale o parziale) di impianti di climatizzazione invernale di cui all’art. 1, comma 347, della legge finanziaria 2007, con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

In riferimento a quanto riportato, per potersi avvalere della detrazione del 55% relativa alle spese (vedi anche articolo 3 DM 19/02/2007), è necessario, tra l’altro,

1) copia dell’attestato di certificazione energetica (utilizzando le procedure e metodologie approvate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ovvero le procedure stabilite dai comuni con proprio regolamento antecedente alla data dell’8 ottobre 2005) ovvero, copia dell’attestato di qualificazione energetica (in assenza delle procedure appena citate e predisposto successivamente alla esecuzione degli interventi, conformemente allo schema riportato all’allegato A al presente decreto ed asseverato da un tecnico abilitato.)

2) scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente i dati elencati nello schema di cui all’allegato E del DM 19/02/2007;

  • c) effettuare il pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Tale condizione è richiesta per i soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) del DM 19/02/2007 (

  • d) conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, la documentazione di cui alla lettera a) dell’art 4 comma 1 del DM 19/02/2007, la ricevuta di cui alla lettera b) del medesimo articolo 4 comma 1 DM 19/02/2007, nonchè le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e, limitatamente ai soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) del citato Decreto 19/02/2007 (sopra riportate), la ricevuta del bonifico bancario, ovvero del bonifico postale, attraverso il quale è stato effettuato il pagamento, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all’osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione. Nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni degli edifici di cui all’art. 1117 del codice civile, va altresì conservata ed esibita copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese; se i lavori sono effettuati dal detentore, va altresì conservata ed esibita la dichiarazione del possessore di consenso all’esecuzione dei lavori.

Il DM 26/10/2007 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 31/12/2007 ed in vigore dal 15/01/2008) è intervenuto a modificare la definizione di “tecnico abilitato” al rilascio della documentazione sopra citata. Il DM 19/02/2007 (così come in vigore prima della modifica) indicava quali “tecnici abilitati” i soggetti abilitati alla progettazione di edifici ed impianti purchè iscritti agli “ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, ovvero, ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali”. Le parole sopra riportate in corsivo sono state sostituite dalle seguenti “iscritti agli specifici ordini e collegi professionali”.

Ne consegue che devono intendersi quali “tecnici abilitati” al rilascio della documentazione sopra citata, tutti i soggetti abilitati alla progettazione di edifici ed impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, quindi anche i dottori agronomi, i dottori forestali e i periti agrari, a condizione che siano iscritti agli specifici ordini e collegi professionali.

 

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DOCUMENTAZIONE PER PIÙ INTERVENTI SULLO STESSO EDIFICIO O SULLA STESSA UNITA’ IMMOBILIARE

Nei casi in cui per lo stesso edificio o unità immobiliare sia effettuato più di un intervento tra quelli per i quali è possibile usufruire della detrazione, la seguente documentazione può avere carattere unitario e fornire i dati e le informazioni richieste in modo complessivo:

  • quanto sopra indicato alle lettere a) (asseverazione)

  • quanto sopra indicato alla lettera b) (attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica)

  • scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente i dati elencati nello schema di cui all’allegato E al D.M. 19/02/2007,

Prima della modifica introdotta dal DM 26/10/2007, il carattere unitario della documentazione era riferito solamente all’asseverazione di cui alla lettera a)

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NORME UNI PER I PANNELLI SOLARI

A seguito della modifica introdotta con il DM 26/10/2007 , i pannelli solari devono presentare una certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 che è stata rilasciata da un laboratorio accreditato. Sono equiparate alle UNI EN 12975 e UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell’Unione europea o della Svizzera.

Prima della modifica, la conformità era riferita alle sole norme UNI 12975.

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PANNELLI SOLARI REALIZZATI IN AUTOCOSTRUZIONE

Per i pannelli solari realizzati in autocostruzione, in alternativa a quanto disposto al comma 1, lettere a ) e c ) dell’articolo 8 D.M. 19/02/2007, può essere prodotta la certificazione di qualità del vetro solare, secondo le norme UNI vigenti, rilasciata da un laboratorio certificato, e l’attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.

Prima della modifica, la certificazione di qualità era richiesta anche per le “strisce assorbenti”.

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SOSTITUZIONE DI FINESTRE E INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI AI FINI DELLA DETRAZIONE DEL 55% (FINANZIARIA 2008)

Si ricorda che la Finanziaria 2008 (L 24/12/2007 n 244) all’articolo 1 comma 24 lettera c), ha previsto che ai fini della detrazione del 55% per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari (vedi comma 345 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296), e per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (vedi comma 346 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296) non è richiesta la certificazione energetica dell’edificio, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, qualora introdotta dalla regione o dall’ente locale, ovvero, negli altri casi, l’attestato di qualificazione energetica, predisposto ed asseverato da un professionista abilitato nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, o dell’unità immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione (vedi articolo 1, comma 348, lettera b), della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296).

Il D.M. 26/10/2007 (in vigore dal 15/01/2008) ha apportato alcune modifiche al D.M. 19/02/2007 che qui di seguito vengono brevemente illustrate:

Per completezza dell’argomento trattato, in ultimo si richiama quanto contenuto nella Finanziaria 2008 in tema di sostituzione di finestre e installazione di pannelli solari ai fini della detrazione del 55% (Finanziaria 2008, articolo 1, comma 24, lett c)

 

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TECNICI ABILITATI

L’articolo 1 (commi da 2 a 5) del D.M. 19/02/2007 ha ad oggetto, tra l’altro:

  • interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti di cui all’art. 1, comma 344, della legge finanziaria 2007, che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nelle tabelle di cui all’allegato C del presente decreto.

  • interventi sull’involucro di edifici esistenti di cui all’art. 1, comma 345, della legge finanziaria 2007, cioè su parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno e verso vani non riscaldati che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m(2K, evidenziati nella tabella di cui all’allegato D al decreto 19/02/2007 .

  • installazione di pannelli solari di cui all’art. 1, comma 346, della legge finanziaria 2007, per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.

  • sostituzione (integrale o parziale) di impianti di climatizzazione invernale di cui all’art. 1, comma 347, della legge finanziaria 2007, con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

In riferimento a quanto riportato, per potersi avvalere della detrazione del 55% relativa alle spese (vedi anche articolo 3 DM 19/02/2007), è necessario, tra l’altro,

1) copia dell’attestato di certificazione energetica (utilizzando le procedure e metodologie approvate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ovvero le procedure stabilite dai comuni con proprio regolamento antecedente alla data dell’8 ottobre 2005) ovvero, copia dell’attestato di qualificazione energetica (in assenza delle procedure appena citate e predisposto successivamente alla esecuzione degli interventi, conformemente allo schema riportato all’allegato A al presente decreto ed asseverato da un tecnico abilitato.)

2) scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente i dati elencati nello schema di cui all’allegato E del DM 19/02/2007;

  • c) effettuare il pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Tale condizione è richiesta per i soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) del DM 19/02/2007 (

  • d) conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, la documentazione di cui alla lettera a) dell’art 4 comma 1 del DM 19/02/2007, la ricevuta di cui alla lettera b) del medesimo articolo 4 comma 1 DM 19/02/2007, nonchè le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e, limitatamente ai soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) del citato Decreto 19/02/2007 (sopra riportate), la ricevuta del bonifico bancario, ovvero del bonifico postale, attraverso il quale è stato effettuato il pagamento, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all’osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione. Nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni degli edifici di cui all’art. 1117 del codice civile, va altresì conservata ed esibita copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese; se i lavori sono effettuati dal detentore, va altresì conservata ed esibita la dichiarazione del possessore di consenso all’esecuzione dei lavori.

Il DM 26/10/2007 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 31/12/2007 ed in vigore dal 15/01/2008) è intervenuto a modificare la definizione di “tecnico abilitato” al rilascio della documentazione sopra citata. Il DM 19/02/2007 (così come in vigore prima della modifica) indicava quali “tecnici abilitati” i soggetti abilitati alla progettazione di edifici ed impianti purchè iscritti agli “ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, ovvero, ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali”. Le parole sopra riportate in corsivo sono state sostituite dalle seguenti “iscritti agli specifici ordini e collegi professionali”.

Ne consegue che devono intendersi quali “tecnici abilitati” al rilascio della documentazione sopra citata, tutti i soggetti abilitati alla progettazione di edifici ed impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, quindi anche i dottori agronomi, i dottori forestali e i periti agrari, a condizione che siano iscritti agli specifici ordini e collegi professionali.

 

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DOCUMENTAZIONE PER PIÙ INTERVENTI SULLO STESSO EDIFICIO O SULLA STESSA UNITA’ IMMOBILIARE

Nei casi in cui per lo stesso edificio o unità immobiliare sia effettuato più di un intervento tra quelli per i quali è possibile usufruire della detrazione, la seguente documentazione può avere carattere unitario e fornire i dati e le informazioni richieste in modo complessivo:

  • quanto sopra indicato alle lettere a) (asseverazione)

  • quanto sopra indicato alla lettera b) (attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica)

  • scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente i dati elencati nello schema di cui all’allegato E al D.M. 19/02/2007,

Prima della modifica introdotta dal DM 26/10/2007, il carattere unitario della documentazione era riferito solamente all’asseverazione di cui alla lettera a) lign="justify">Il D.M. 26/10/2007 (in vigore dal 15/01/2008) ha apportato alcune modifiche al D.M. 19/02/2007 che qui di seguito vengono brevemente illustrate:

Per completezza dell’argomento trattato, in ultimo si richiama quanto contenuto nella Finanziaria 2008 in tema di sostituzione di finestre e installazione di pannelli solari ai fini della detrazione del 55% (Finanziaria 2008, articolo 1, comma 24, lett c)

 

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TECNICI ABILITATI

L’articolo 1 (commi da 2 a 5) del D.M. 19/02/2007 ha ad oggetto, tra l’altro:

  • interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti di cui all’art. 1, comma 344, della legge finanziaria 2007, che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nelle tabelle di cui all’allegato C del presente decreto.

  • interventi sull’involucro di edifici esistenti di cui all’art. 1, comma 345, della legge finanziaria 2007, cioè su parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno e verso vani non riscaldati che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m(2K, evidenziati nella tabella di cui all’allegato D al decreto 19/02/2007 .

  • installazione di pannelli solari di cui all’art. 1, comma 346, della legge finanziaria 2007, per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.

  • sostituzione (integrale o parziale) di impianti di climatizzazione invernale di cui all’art. 1, comma 347, della legge finanziaria 2007, con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

In riferimento a quanto riportato, per potersi avvalere della detrazione del 55% relativa alle spese (vedi anche articolo 3 DM 19/02/2007), è necessario, tra l’altro,

1) copia dell’attestato di certificazione energetica (utilizzando le procedure e metodologie approvate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ovvero le procedure stabilite dai comuni con proprio regolamento antecedente alla data dell’8 ottobre 2005) ovvero, copia dell’attestato di qualificazione energetica (in assenza delle procedure appena citate e predisposto successivamente alla esecuzione degli interventi, conformemente allo schema riportato all’allegato A al presente decreto ed asseverato da un tecnico abilitato.)

2) scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente i dati elencati nello schema di cui all’allegato E del DM 19/02/2007;

  • c) effettuare il pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Tale condizione è richiesta per i soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) del DM 19/02/2007 (

  • d) conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, la documentazione di cui alla lettera a) dell’art 4 comma 1 del DM 19/02/2007, la ricevuta di cui alla lettera b) del medesimo articolo 4 comma 1 DM 19/02/2007, nonchè le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e, limitatamente ai soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) del citato Decreto 19/02/2007 (sopra riportate), la ricevuta del bonifico bancario, ovvero del bonifico postale, attraverso il quale è stato effettuato il pagamento, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all’osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione. Nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni degli edifici di cui all’art. 1117 del codice civile, va altresì conservata ed esibita copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese; se i lavori sono effettuati dal detentore, va altresì conservata ed esibita la dichiarazione del possessore di consenso all’esecuzione dei lavori.

Il DM 26/10/2007 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 31/12/2007 ed in vigore dal 15/01/2008) è intervenuto a modificare la definizione di “tecnico abilitato” al rilascio della documentazione sopra citata. Il DM 19/02/2007 (così come in vigore prima della modifica) indicava quali “tecnici abilitati” i soggetti abilitati alla progettazione di edifici ed impianti purchè iscritti agli “ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, ovvero, ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali”. Le parole sopra riportate in corsivo sono state sostituite dalle seguenti “iscritti agli specifici ordini e collegi professionali”.

Ne consegue che devono intendersi quali “tecnici abilitati” al rilascio della documentazione sopra citata, tutti i soggetti abilitati alla progettazione di edifici ed impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, quindi anche i dottori agronomi, i dottori forestali e i periti agrari, a condizione che siano iscritti agli specifici ordini e collegi professionali.

 

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DOCUMENTAZIONE PER PIÙ INTERVENTI SULLO STESSO EDIFICIO O SULLA STESSA UNITA’ IMMOBILIARE

Nei casi in cui per lo stesso edificio o unità immobiliare sia effettuato più di un intervento tra quelli per i quali è possibile usufruire della detrazione, la seguente documentazione può avere carattere unitario e fornire i dati e le informazioni richieste in modo complessivo:

  • quanto sopra indicato alle lettere a) (asseverazione)

  • quanto sopra indicato alla lettera b) (attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica)

  • scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente i dati elencati nello schema di cui all’allegato E al D.M. 19/02/2007,

Prima della modifica introdotta dal DM 26/10/2007, il carattere unitario della documentazione era riferito solamente all’asseverazione di cui alla lettera a)

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NORME UNI PER I PANNELLI SOLARI

A seguito della modifica introdotta con il DM 26/10/2007 , i pannelli solari devono presentare una certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 che è stata rilasciata da un laboratorio accreditato. Sono equiparate alle UNI EN 12975 e UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell’Unione europea o della Svizzera.

Prima della modifica, la conformità era riferita alle sole norme UNI 12975.

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PANNELLI SOLARI REALIZZATI IN AUTOCOSTRUZIONE

Per i pannelli solari realizzati in autocostruzione, in alternativa a quanto disposto al comma 1, lettere a ) e c ) dell’articolo 8 D.M. 19/02/2007, può essere prodotta la certificazione di qualità del vetro solare, secondo le norme UNI vigenti, rilasciata da un laboratorio certificato, e l’attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.

Prima della modifica, la certificazione di qualità era richiesta anche per le “strisce assorbenti”.

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SOSTITUZIONE DI FINESTRE E INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI AI FINI DELLA DETRAZIONE DEL 55% (FINANZIARIA 2008)

Si ricorda che la Finanziaria 2008 (L 24/12/2007 n 244) all’articolo 1 comma 24 lettera c), ha previsto che ai fini della detrazione del 55% per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari (vedi comma 345 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296), e per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (vedi comma 346 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296) non è richiesta la certificazione energetica dell’edificio, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, qualora introdotta dalla regione o dall’ente locale, ovvero, negli altri casi, l’attestato di qualificazione energetica, predisposto ed asseverato da un professionista abilitato nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, o dell’unità immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione (vedi articolo 1, comma 348, lettera b), della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296).