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Il diritto di obiezione di coscienza e la revoca di tale status. Profili problematici

L’obiezione di coscienza è il rifiuto da parte dell’individuo di compiere atti o comportamenti, imposti dall’ordinamento, ma contrari alle proprie convinzioni [1]. L’ordinamento giuridico prevede e disciplina tale diritto di sottrarsi a tali obblighi in alcune fattispecie molto delicate e complesse.

L’obiezione al servizio militare è sicuramente il caso più noto tra le ipotesi di obiezione ed è quello che presenta più profili problematici anche alla luce della recentissima legge 131/07 che ha disciplinato i limiti e i casi di revoca dello status di obiettore al servizio militare. La legge 230/98 riconosce l’obiezione al servizio militare a coloro che “nell’esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi all’uso delle armi, non accettano l’arruolamento nelle Forze armate e nei corpi armati dello Stato”, obbligando costoro ad adempiere gli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile. Altri casi di obiezione disciplinati dalla legge sono quelli previsti per il personale sanitario dalla legge sull’aborto [2] (legge 194/78) e quelli che consentono di obiettare ai medici, ai tecnici e agli studenti universitari che, per motivi di coscienza, non vogliono prendere parte ad attività di sperimentazione animale (legge 413/93) o ai medici di non prendere parte a pratiche di procreazione assistita [3] (legge 40/2004).

In tutte queste ipotesi il legislatore contempera valori costituzionali di fondamentale importanza, ossia il diritto di manifestare il proprio pensiero e le proprie convinzioni interiori (diritto previsto dagli art.2 e 21 della Costituzione) e gli altri valori costituzionali che lo Stato deve tutelare e garantire, ossia il diritto alla salute (art.32 Cost.), il diritto alla difesa della patria (art. 52) ed il diritto alla vita (art.2 e 32). Per un corretto bilanciamento di tali valori costituzionali il legislatore prevede pesi e contrappesi per evitare la completa prevalenza dell’uno e la totale “distruzione” dell’altro [4]. Basta vedere, ad esempio, ciò che è previsto per l’obiezione al servizio militare dove la dichiarazione di obiezione al servizio militare comporta la sostituzione del servizio militare di leva con il servizio civile nonché, almeno fino all’entrata in vigore della legge 131/07, l’irrevocabilità di tale status. Il primo peso, ossia la sostituzione del servizio civile a quello militare, serva a porre sia dei limiti ad obiezioni di “comodo” e sia a valorizzare, con il servizio civile, le finalità di solidarietà sociale del nostro ordinamento, così come prescritte dall’art.3, comma secondo, della Costituzione.

La legge 131 del 2007 [5] incide sul tessuto normativo della legge 230/98 stabilendo per la prima volta la revocabilità dello status di obiettore. La legge recepisce quanto stabilito dal parere del Consiglio di Stato n.964/03 che sanciva, pur in mancanza di una espressa disposizione normativa, la possibilità di rinuncia al diritto di obiezione non solo in un momento antecedente alla relativa opzione, ma anche dopo l’avvenuta ammissione al servizio civile, atteso che detta ammissione non appare idonea, comunque, non solo a costituire,ma neppure a modificare od estinguere la titolarità del diritto in questione. La legge 131 del 2007 pur aderendo alla linea argomentativa del parere del Consiglio di Stato del 2003 se ne distacca in un punto fondamentale.

Il Consiglio di Stato, infatti, considerava possibile la rinuncia al diritto di obiezione in ogni tempo senza decorso di alcun termine. Ciò era giustificato anche alla luce del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero e le proprie opinioni (art.21 e 2 Cost.) che racchiude, implicitamente, anche il diritto di mutare il proprio pensiero. Come l’uomo cambia opinione su un politico o un partito o muta opinione su un certo evento storico o economico così pure può decidere, per sopravvenute circostanze storiche o ideologiche, di rinunciare al diritto di obiezione di coscienza.

La legge 131 subordina, invece, la revoca di tale status al decorso di 5 anni dalla richiesta di esercitare il diritto di obiezione. La revoca, inoltre, non avviene con la presentazione della sola istanza di revoca ma previo provvedimento dell’agenzia nazionale del servizio civile.

Gli interrogativi che la legge 131/07 pone sono questi:

1) è ragionevole aver previsto un termine così lungo soprattutto se si considera che la legge 226/04 ha sostanzialmente abolito il servizio militare obbligatorio?;

2) sussiste una disparità di trattamento rispetto alle diverse ipotesi di obiezione di coscienza che consentono una immediata rinuncia a tale diritto?;

3) è necessario veramente un provvedimento della p.a. che accerti i requisiti previsti dalla legge o poteva bastare una semplice autocertificazione del privato?

E’ da ritenersi irragionevole un termine così lungo proprio in ragione delle nuove leggi in tema di arruolamento nell’esercito. Ormai il servizio militare è quasi tutto professionalizzato e i casi di chiamata obbligatoria sono veramente pochi (emergenza internazionale, guerre,ecc.) per cui appare veramente incredibile pretendere un termine così lungo per mutare le proprie opinioni in materia di armi. Del resto, e qui rientra la risposta all’interrogativo numero 2, il legislatore ha consentito la rinuncia a tale status in maniera immediata e senza alcun onere in casi di rifiuto di comportamenti involgenti valori e diritti di fondamentale importanza costituzionale, come il diritto alla salute (vedi il diritto di rifiutare, da parte del medico, di intervenire chirurgicamente su una donna che decide di abortire) sicuramente più pregnanti di quello alla difesa della Patria soprattutto alla luce delle recenti modifiche.

Del resto, e qui veniamo all’interrogativo numero 3, il legislatore avrebbe potuto benissimo consentire al obiettore di autocertificare la revoca del proprio status se consideriamo che il provvedimento dell’autorità per il servizio civile accerta, calendario alla mano, il decorso dei 5 anni dal momento della presentazione dell’istanza di ammissione al servizio civile.



[1] R.Bin-G.Pitruzzella Diritto Costituzionale-Giappichelli-2007-pag.509 e ss.

[2] P. Morandini, Obiezione di coscienza dei farmacisti sulla pillola del giorno dopo, in Federvita Trentino Alto Adige e Veneto, in www.mpv_cav.veneto.it

[3] F.D’Agostino,Dinamiche postmoderne dell’obiezione di coscienza, in Realtà e Prospettive dell’obiezione di coscienza, pag.230 ss.

[4] A. Pugiotto, voce Obiezione di Coscienza nel diritto costituzionale, in Digesto (disc.pubbl),X, Torino,1995, pag.240 ss.

[5] Riporto il testo della legge 131/07: LEGGE 2 Agosto 2007 , n. 130 Modifiche alla legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1.

1. Alla legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 1, lettera a), primo periodo, le parole: "ad eccezione delle armi di cui al primo comma, lettera h), nonche’ al terzo comma dell’articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36" sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione delle armi e dei materiali esplodenti privi di attitudine a recare offesa alle persone ovvero non dotati di significativa capacita’ offensiva, individuati con decreto del Ministro dell’interno, sentita la commissione consultiva centrale per il controllo delle armi di cui all’articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni";

b) all’articolo 15:

1) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero quando essi abbiano rinunziato allo status di obiettore di coscienza ai sensi del comma 7-ter";

2) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: "7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 non si applicano ai cittadini che abbiano rinunziato allo status di obiettore di coscienza ai sensi del comma 7-ter. 7-ter. L’obiettore ammesso al servizio civile, decorsi almeno cinque anni dalla data in cui e’ stato collocato in congedo secondo le norme previste per il servizio di leva, puo’ rinunziare allo status di obiettore di coscienza presentando apposita dichiarazione irrevocabile presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile, che provvede a darne tempestiva comunicazione alla Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216".

2. Il decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 8 luglio 1998, n. 230, come modificata dal comma 1, lettera a), del presente articolo, e’ adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Fino all’entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno di cui al comma 2, si applicano le disposizioni dell’articolo 2, comma 1, lettera a), primo periodo, della legge 8 luglio 1998, n. 230, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi’ 2 agosto 2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Mastella

L’obiezione di coscienza è il rifiuto da parte dell’individuo di compiere atti o comportamenti, imposti dall’ordinamento, ma contrari alle proprie convinzioni [1]. L’ordinamento giuridico prevede e disciplina tale diritto di sottrarsi a tali obblighi in alcune fattispecie molto delicate e complesse.

L’obiezione al servizio militare è sicuramente il caso più noto tra le ipotesi di obiezione ed è quello che presenta più profili problematici anche alla luce della recentissima legge 131/07 che ha disciplinato i limiti e i casi di revoca dello status di obiettore al servizio militare. La legge 230/98 riconosce l’obiezione al servizio militare a coloro che “nell’esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi all’uso delle armi, non accettano l’arruolamento nelle Forze armate e nei corpi armati dello Stato”, obbligando costoro ad adempiere gli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile. Altri casi di obiezione disciplinati dalla legge sono quelli previsti per il personale sanitario dalla legge sull’aborto [2] (legge 194/78) e quelli che consentono di obiettare ai medici, ai tecnici e agli studenti universitari che, per motivi di coscienza, non vogliono prendere parte ad attività di sperimentazione animale (legge 413/93) o ai medici di non prendere parte a pratiche di procreazione assistita [3] (legge 40/2004).

In tutte queste ipotesi il legislatore contempera valori costituzionali di fondamentale importanza, ossia il diritto di manifestare il proprio pensiero e le proprie convinzioni interiori (diritto previsto dagli art.2 e 21 della Costituzione) e gli altri valori costituzionali che lo Stato deve tutelare e garantire, ossia il diritto alla salute (art.32 Cost.), il diritto alla difesa della patria (art. 52) ed il diritto alla vita (art.2 e 32). Per un corretto bilanciamento di tali valori costituzionali il legislatore prevede pesi e contrappesi per evitare la completa prevalenza dell’uno e la totale “distruzione” dell’altro [4]. Basta vedere, ad esempio, ciò che è previsto per l’obiezione al servizio militare dove la dichiarazione di obiezione al servizio militare comporta la sostituzione del servizio militare di leva con il servizio civile nonché, almeno fino all’entrata in vigore della legge 131/07, l’irrevocabilità di tale status. Il primo peso, ossia la sostituzione del servizio civile a quello militare, serva a porre sia dei limiti ad obiezioni di “comodo” e sia a valorizzare, con il servizio civile, le finalità di solidarietà sociale del nostro ordinamento, così come prescritte dall’art.3, comma secondo, della Costituzione.

La legge 131 del 2007 [5] incide sul tessuto normativo della legge 230/98 stabilendo per la prima volta la revocabilità dello status di obiettore. La legge recepisce quanto stabilito dal parere del Consiglio di Stato n.964/03 che sanciva, pur in mancanza di una espressa disposizione normativa, la possibilità di rinuncia al diritto di obiezione non solo in un momento antecedente alla relativa opzione, ma anche dopo l’avvenuta ammissione al servizio civile, atteso che detta ammissione non appare idonea, comunque, non solo a costituire,ma neppure a modificare od estinguere la titolarità del diritto in questione. La legge 131 del 2007 pur aderendo alla linea argomentativa del parere del Consiglio di Stato del 2003 se ne distacca in un punto fondamentale.

Il Consiglio di Stato, infatti, considerava possibile la rinuncia al diritto di obiezione in ogni tempo senza decorso di alcun termine. Ciò era giustificato anche alla luce del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero e le proprie opinioni (art.21 e 2 Cost.) che racchiude, implicitamente, anche il diritto di mutare il proprio pensiero. Come l’uomo cambia opinione su un politico o un partito o muta opinione su un certo evento storico o economico così pure può decidere, per sopravvenute circostanze storiche o ideologiche, di rinunciare al diritto di obiezione di coscienza.

La legge 131 subordina, invece, la revoca di tale status al decorso di 5 anni dalla richiesta di esercitare il diritto di obiezione. La revoca, inoltre, non avviene con la presentazione della sola istanza di revoca ma previo provvedimento dell’agenzia nazionale del servizio civile.

Gli interrogativi che la legge 131/07 pone sono questi:

1) è ragionevole aver previsto un termine così lungo soprattutto se si considera che la legge 226/04 ha sostanzialmente abolito il servizio militare obbligatorio?;

2) sussiste una disparità di trattamento rispetto alle diverse ipotesi di obiezione di coscienza che consentono una immediata rinuncia a tale diritto?;

3) è necessario veramente un provvedimento della p.a. che accerti i requisiti previsti dalla legge o poteva bastare una semplice autocertificazione del privato?

E’ da ritenersi irragionevole un termine così lungo proprio in ragione delle nuove leggi in tema di arruolamento nell’esercito. Ormai il servizio militare è quasi tutto professionalizzato e i casi di chiamata obbligatoria sono veramente pochi (emergenza internazionale, guerre,ecc.) per cui appare veramente incredibile pretendere un termine così lungo per mutare le proprie opinioni in materia di armi. Del resto, e qui rientra la risposta all’interrogativo numero 2, il legislatore ha consentito la rinuncia a tale status in maniera immediata e senza alcun onere in casi di rifiuto di comportamenti involgenti valori e diritti di fondamentale importanza costituzionale, come il diritto alla salute (vedi il diritto di rifiutare, da parte del medico, di intervenire chirurgicamente su una donna che decide di abortire) sicuramente più pregnanti di quello alla difesa della Patria soprattutto alla luce delle recenti modifiche.

Del resto, e qui veniamo all’interrogativo numero 3, il legislatore avrebbe potuto benissimo consentire al obiettore di autocertificare la revoca del proprio status se consideriamo che il provvedimento dell’autorità per il servizio civile accerta, calendario alla mano, il decorso dei 5 anni dal momento della presentazione dell’istanza di ammissione al servizio civile.



[1] R.Bin-G.Pitruzzella Diritto Costituzionale-Giappichelli-2007-pag.509 e ss.

[2] P. Morandini, Obiezione di coscienza dei farmacisti sulla pillola del giorno dopo, in Federvita Trentino Alto Adige e Veneto, in www.mpv_cav.veneto.it

[3] F.D’Agostino,Dinamiche postmoderne dell’obiezione di coscienza, in Realtà e Prospettive dell’obiezione di coscienza, pag.230 ss.

[4] A. Pugiotto, voce Obiezione di Coscienza nel diritto costituzionale, in Digesto (disc.pubbl),X, Torino,1995, pag.240 ss.

[5] Riporto il testo della legge 131/07: LEGGE 2 Agosto 2007 , n. 130 Modifiche alla legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1.

1. Alla legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 1, lettera a), primo periodo, le parole: "ad eccezione delle armi di cui al primo comma, lettera h), nonche’ al terzo comma dell’articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36" sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione delle armi e dei materiali esplodenti privi di attitudine a recare offesa alle persone ovvero non dotati di significativa capacita’ offensiva, individuati con decreto del Ministro dell’interno, sentita la commissione consultiva centrale per il controllo delle armi di cui all’articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni";

b) all’articolo 15:

1) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero quando essi abbiano rinunziato allo status di obiettore di coscienza ai sensi del comma 7-ter";

2) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: "7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 non si applicano ai cittadini che abbiano rinunziato allo status di obiettore di coscienza ai sensi del comma 7-ter. 7-ter. L’obiettore ammesso al servizio civile, decorsi almeno cinque anni dalla data in cui e’ stato collocato in congedo secondo le norme previste per il servizio di leva, puo’ rinunziare allo status di obiettore di coscienza presentando apposita dichiarazione irrevocabile presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile, che provvede a darne tempestiva comunicazione alla Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216".

2. Il decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 8 luglio 1998, n. 230, come modificata dal comma 1, lettera a), del presente articolo, e’ adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Fino all’entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno di cui al comma 2, si applicano le disposizioni dell’articolo 2, comma 1, lettera a), primo periodo, della legge 8 luglio 1998, n. 230, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi’ 2 agosto 2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Mastella