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Diffamazione a mezzo stampa: come evitarla ...

Il nostro ordinamento giuridico pone sullo stesso piano di tutela diritti destinati inevitabilmente a collidere tra loro. E un punto di partenza e di riflessione per comprendere il rapporto esistente tra beni quali l’onore, la reputazione e l’identità personale da una lato, e la libera manifestazione del pensiero dall’altro.

Si tratta di trovare il giusto bilanciamento tra interessi costituzionali contrastanti.

Nel corso degli ultimi decenni la giurisprudenza ha individuato tre principi fondamentali affinchè il diritto di cronaca, che trova la sua fonte normativa nell’art.21 della Carta Costituzionale, possa essere considerato legittimo e, quindi, prevalente sui beni richiamati prima (onore, reputazione, identità personale et cetera) e concernenti la sfera personale del soggetto interessato.

Tali criteri, peraltro, di difficilissima applicazione uniforme, possono essere indicati come segue: 1) verità o verosimiglianza della notizia pubblicata; 2) esistenza di un pubblico interesse alla conoscenza dei fatti medesimi; 3) obiettiva e serena esposizione della notizia.

Tuttavia, sembra opportuno e utile richiamare sinteticamente, prima di illustrare i tre criteri, i beni potenzialmente in conflitto con il diritto di cronaca soffermandoci in particolare sul diritto all’identità personale.

Non è facile fornire una definizione del concetto di onore, tuttavia dottrina e giurisprudenza identificano tale bene giuridico nella “dignità sociale: intesa quest’ultima come stima diffusa nell’ambiente sociale di cui ogni soggetto, seppur in maniera differenziata, gode e che rappresenta per esplicito riconoscimento costituzionale (art.3) il fondamento del principio di uguaglianza “.

Si è altresì affermato che tale concetto debba essere inteso in senso evolutivo, ossia con riguardo al periodo storico considerato.

Diversa dall’onore è la reputazione definita dalla dottrina come “l’idea che ciascun individuo diffonde di sè, delle proprie qualità personali, professionali, morali presso gli altri associati”, mentre la giurisprudenza di legittimità sostiene che “la reputazione non risiede in uno stato o un sentimento individuale, indipendente dal mondo esteriore, nè tanto meno nel semplice amor proprio: la reputazione è il senso della dignità personale nell’opinione degli altri, un sentimento limitato dall’idea di ciò che, per la comune opinione, è socialmente esigibile da tutti in un dato momento storico”.

L’identità personale trova il suo fondamento nell’art.2 della Carta Costituzionale e consiste nell’interesse di ciascun soggetto a non vedere alterato, modificato, falsificato il proprio essere nel contesto delle relazioni sociali. La lesione di tale bene può aversi mediante attribuzioni sia peggiorative che migliorative: il risultato è identico laddove ne risulti travisata l’identità del soggetto al quale le stesse si riferiscono.

Il diritto all’identità personale costituisce l’interesse a essere rappresentato nella vera identità, cioè a non vedere all’esterno alterato travisato, offuscato il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale, quale si era estrinsecato ed appariva nella comunità di appartenenza del diffamato prima della pubblicazione della notizia lesiva dell’onore.

Ed ancora: il diritto all’identità personale costituisce il diritto dell’individuo, in via generale, ad essere garantito nella sua posizione politico-sociale e, in via specifica, a vedere rispettata la sua immagine di partecipe alla vita associata, con le acquisizioni di idee ed esperienze, con le sue convinzioni ideologiche, morali, sociali, politiche che lo differenziano e allo stesso tempo lo qualificano. Con una formula sintetica è diritto ad essere se stesso. Il diritto ad essere se stesso può essere paradossalmente leso anche se le attribuzioni sono migliorative e non peggiorative.

Una corte di merito ha affermato che chiunque, anche se autore o condannato per garvi reati, ha diritto a non vedersi attribuire episodi delittuosi o, comunque,fatti che non ha commesso. Ognuno di noi ha il diritto di contestare falsità varie e menzogne cattive che possano in qualche modo ledere la serenità e il ragionevolmente quieto vivere.

In via generale va sottolineato che il bilanciamento tra il diritto di ogni individuo alla tutela dei diritti riguardanti la personalità ed il diritto alla libera manifestazione del pensiero si risolve mediante l’operare di alcune cause di giustificazione. Queste ultime, infatti, eliminando la c.d. antigiuridicità del fatto, rendono inapplicabile, all’autore dello stesso, qualsiasi tipo di sanzione prevista dall’ordinamento giuridico.

Gli artt.50 e seguenti del codice penale disciplinano le esimenti c.d. comuni, applicabili, in linea di principio, a tutti i reati.

Con riferimento al reato di diffamazione, disciplinato dagli artt. 595-599 del Codice Rocco, la causa di giustificazione che viene maggiormente invocata, al fine di considerare lecita la condotta posta in essere dal giornalista,dal direttore o dall’editore,è il diritto di cronaca, quale specificazione concreta dell’esercizio di un diritto, contemplato, quest’ultimo, dall’art.51 c.p..

Da molto tempo ormai la giurisprudenza ha fissato i criteri affinchè l’esercizio del diritto di cronaca possa essere considerato legittimo e, quindi, prevalente su altri beni tutelati dalla Costituzione.

Come è stato sottolineato precedentemente,tali principi sono individuabili nella verità,nella pertinenza e nella continenza della notizia.

Si tratterà in particolare del requisito della verità, anche al fine di verificare il rapporto esistente con l’uso legittimo delle fonti di informazione, tema quest’ultimo assai dibattuto e fonte di inenarrabili distinguo.

La dottrina e la giurisprudenza ritengono che in tema di diffamazione a mezzo stampa, la causa di giustificazione, rappresentata dall’esercizio del diritto di cronaca, si configura quando la notizia pubblicata sia vera o almeno sia seriamente accertata.

Peratnto, il giornalista per poter invocare “clemenza”, deve essere accorto sia nello scegliere le fonti di informazione e nel vagliare caso per caso la loro inattendibilità, sia nell’effettuare quei controlli suggeriti dalla diligenza e dalla perizia professionale. Ne deriva, pertanto, l’equivalenza, agli effetti scriminanti (che evitano il reato), della notizia vera e della notizia seriamente accertata.

A tale proposito, la Suprema Corte di Cassazione, ha elaborato un vero e proprio decalogo del giornalista sottolineando che non rispettano il requisito della veridicità e, quindi, debbono considerarsi illecite, le c.d. “mezze verità”. Esse si hanno quando vengono riferiti fatti veri e, contemporaneamente, vengono taciuti altri che muterebbero il senso dei primi.

Oppure allorchè si possa parlare di verità alterata, ossia della esposizione di fatti arricchita da allusioni, sottintesi ed espressioni dubitative, elementi, questi, che rendono la narrazione caratterizzata da incompletezza e da squilibrio.

Ed ancora, non può dirsi veritiera una ricostruzione degli avvenimenti realizzata attraverso il travisamento della successione degli eventi o l’omissione di fatti rilevanti o l’enunciazione di altri, ma in modo artificioso.

Non determinano il superamento del limite della verità le piccole inesattezze incidenti su semplici modalità o circostanze del fatto che, tuttavia, non ne modificano la struttura essenziale.

E tuttavia vero che l’obbligo di contrallare l’attendibilità delle fonti è difficilmente compatibile con le esigenze tecnico produttive di un’azienda giornalistica moderna. Quest’ultima infatti, proprio per gli stretti tempi connessi alla modalità di svolgimento del suo servizio informativo, per l’organizzazione interna del lavoro, per la legge della concorrenza, non è in grado di assolvere puntualmente l’obbligo di controllo delle fonti di informazione o, in caso contrario, sarebbe impossibilitata a pubblicare tempestivamente la notizia, con innegabili effetti negativi sull’immagine e sul credito della testata.

Sul punto in giurisprudenza non vi è un orientamento concorde. Infatti, da un lato, vi è chi privilegia l’esigenza di garantire l’attualità della notizia, posto che un’indagine rigorosa in merito all’attendibilità delle fonti significherebbe “non solo intralciare il compito del giornalista, ma inaridire all’origine la vivacità e l’interesse delle notizie che stanno per essere diffuse, togliendo alle stesse quel carattere di attualità che ne rappresenta la nota saliente.

Dall’altro, non manca chi ritiene la non eludibilità di tale obbligo di controllo neppure per le esigenze di speditezza del servizio di informazione.

Più in particolare, la giurisprudenza dominante afferma che le notizie rese pubbliche da altre fonti informative, quali i giornali o le agenzie di stampa, non fanno venire meno, in capo al giornalista, l’obbligo di controllo, “altrimenti le fonti propalatrici della notizia, attribuendosi reciprocamente credito, finirebbero per rinvenire in se stesse attendibilità.

In merito al diritto di critica storica si affermato che si può tradurre inevitabilmente in giudizi negativi su personaggi o situazioni, ma devono essere giudizi obiettivi e non basati su ragioni di odio privato, di faziosità e di astio politico.

La critica storica rientra a pieno titolo nella libera manifestazione del pensiero se si rispetta la regola del “buon costume storiografico”. Tuttavia, non c’è posto per il cronachismo volgare, l’aneddotica inconferente o il pettegolezzo.

Il punto di partenza per non vedere contestati scritti storici rimane comunque il rispetto della verità dei fatti e l’osservanza del rigoroso controllo delle fonti.

Anche i comunicati stampa e le informative della Polizia di Stato vanno verificati.

Una corte partenopea in ossequio ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione ha affermato e confermato che i comunicati stampa della Polizia di stato non costituiscono fonti privilegiate idonee ad escludere per il giornalista l’obbligo di verificare autonomamente e preventivamente i fatti e di dare la prova della cura posta negli accertamenti esplicati (esperiti) per vincere ogni dubbio e incertezza.

La notizia pubblicata deve essere, dunque vera o verosimile, tale da apparire reale al giornalista che si sia attentamente documentato ed abbia opportunamente vagliato le fonti informative.L’articolo giornalistico deve comunque rivestire un interesse sociale e pubblico. In altri termini, i fatti contenuti devono essere “interessanti” per la comunità dei lettori.La notizia, tuttavia, deve essere riferita in modo obiettivo e in termini corretti (c.d. continenza).

Casistica –

La Corte di Cassazione (n° 761 – 17 settembre 1998) ha ritenuto che l’accusa ad un avversario politico, di essersi venduto per trenta denari, come il Giuda dei Vangeli, costituisce a tutt’oggi un’attribuzione di caratteristiche infamanti.

Espressioni quali pidocchio e burattino usate nel corso di un dibattito politico, determinano il superamento del limite della continenza (correttezza formale dell’esposizione) inteso quale uno dei presupposti per il riconoscimento della scriminante dell’esercizio del diritto di critica.

L’attribuzione all’avversario politico della qualifica di “khomeinista nella lotta per il potere” integra senz’altro il reato di diffamazione a mezzo stampa.

In tema di cronaca giudiziaria: la verità della notizia tratta da un provvedimento giudiziario sussiste ogni volta che sia fedele al contenuto del provvedimento stesso senza travisamenti o alterazioni di sorta.

Il limite della verità deve essere restrittivamente inteso e si deve quindi verificare la rigorosa corrispondenza tra quanto narrato dal giornalista e quanto realmente accaduto (e correttamente riferito nel provvedimento giudiziario fonte non privilegiata della notizia).

E senz’altro gravemente diffamatorio scrivere che il Signor X è stato arrestato quando, in ipotesi, è solo indagato o non è nè l’uno, nè l’altro.

Le frasi enunciate in forma dubitativa, insinuante, allusiva, sottintesa, ambigua, o suggestionante possono essere idonee ad integrare gli estremi del delitto previsto e punito dal codice penale agli artt. 595 e ss..

Il cronista deve usare la massima cura nella raccolta delle fonti ed è necessario trovare riscontri in tutte le fonti.

In merito alle fonti privilegiate: non è consentito fare affidamento su soggetti che per la loro posizione non siano in grado di fornire notizie certe (Corte di Cassazione, 23 aprile 1992).

In sostanza, anche le dichiarazioni di eminenti e affidabili personaggi vanno accuratamente vagliate, meditate, verificate.

In tema di diffamazione a mezzo stampa si registra anche la seguente curiosa massima: “il contenuto diffamatorio di una notizia può risultare non solo da una lettura approfondita dell’informazione in tutte le sue componenti, ma anche a seguito di una lettura superficiale, limitata solamente ad alcuni elementi” (Corte di Cassazione, 7 luglio 1999).

I lettori del giornale quotidiano ben possono prestare solo una frettolosa attenzione a un determinato

articolo e ricevere quindi la notizia diffamatoria data dal (solo) titolo dell’articolo, dai sottotitoli, dal sommario senza leggere e comunque approfondire anche il testo vero e proprio; d’altra parte possono esserci lettori che leggono e approfondiscono tutto l’insieme dell articolo e proprio attraverso tale “ completa “ lettura rilevano il carattere diffamatorio dell informazione eventualmente non emergente con immediatezza.

Si sostiene in buona sostanza che non solo il cronista deve usare tutto lo scrupolo di cui è capace per confezionare un “pezzo” esente da passaggi indimostrati o palesemente falsi...

Ma se sventuratamente l’articolo finisce nelle mani di un lettore superficiale e costui ne trae un impressione sbagliata e infamante per il soggetto di cui si narra, il giornalista ne risponde ugualmente. La Cassazione riportata sembra voler sposare totalmente il più rigido “decalogo”. In definitiva, il giornalista deve impegnarsi a fondo e fornire un informazione accurata, completa, ragionata, mentre gli altri (i lettori frettolosi) possono anche permettersi di leggere frettolosamente il quotidiano e farsi un ‘idea sbagliata con conseguenti onerose condanne del cronista “ impreciso e dannoso “che non ha adottato un periodare strettamente didascalico ed elencativo.

Un orientamento, quindi, molto restrittivo che sembra voler relegare il giornalista ad una funzione compilativa.

Definire un personaggio poltico “giovane ignorante “ costituisce diffamazione a mezzo stampa. Un giornale aveva così titolato (1994) un pezzo giornalistico dedicato all’allora presidente della camera dei deputati.

Il giornale querelato dal politico diffamato si difende sostenendo l’esercizio legittimo del diritto di critica politica. I giudici hanno escluso che l’articolo, con un titolo così pesante, possa rientrare in una legittima competizione politica. La politica, hanno scritto, tollera un linguaggio scorretto per effetto di una riconosciuta desensibilizzazione della potenzialità offensiva (di alcune pesanti espressioni, epiteti, insulti) entrata ormai a pieno titolo nel “nuovo costume”.

La critica poltica nei confronti di un soggetto che rivesta una funzione pubblica può essere adottata come causa di giustificazione solo quando esprima un dissenso politicamente apprezzabile rispetto al comportamento o anche alle estrinsecazioni verbali del personaggio criticato, mentre non deve mai risolversi nell immotivato attacco alla persona con epiteti offensivi.

Tornando alle fonti informative del giornalista è interessante il caso di un quotidiano partenopeo che riferisce circa alcune scorrettezze (presunte) poste in essere da una commissione esaminatrice in ambito medico ospedaliero ed oggetto di indagini da parte dell’autorità giudiziaria.

Viene riferito dal quotidiano che un certo signore era stato rinviato a giudizio (circostanza rivelatasi totalmente falsa). Il giornalista “contestato e accusato di diffamare” si difende affermando di aver appresso la notizia (infamante) da un comunicato stampa della Polizia di Stato, fonte (sostiene il giornalista) particolarmente qualificata.

I giudici sostengono, invece, che non esistano fonti privilegiate. Il giornalista può invocare l’esimente dell’esercizio putativo del diritto di cronaca, purché abbia seguito i suggerimenti della prudenza e della perizia professionale nella verifica dei fatti oggetto della notizia pubblicata.

Ed ancora: costituisce diffamazione a mezzo stampa l’attribuzione ad una personalità politica e di governo della qualifica di “padrino “ nella gestione delle funzioni pubbliche, che si asseriscano espletate con metodi compatibili solo fra i “compari” del suo paese d’origine.

Rischia una condanna per diffamazione il lavoratore che, in una riunione con i colleghi, parla male del capo dicendo che non sa lavorare. E non finisce qui. Deve risarcirlo anche dei danni. Lo ha stabilito la V sezione penale della Corte di Cassazione che, con sentenza 46299 del 12 dicembre 2007 ha confermato la condanna per diffamazione nei confronti di una psichiatra romana che, durante una riunione di lavoro, aveva detto del direttore del Centro di igiene mentale: “E completamente assente, preoccupato solo di non sporcarsi le mani con il lavoro del servizio psichiatrico di diagnosi, non sa fare il suo lavoro”.

Il direttore del Centro assai risentito chiede che la onorabilità (et cetera) venga ristabilita.

Il giudice di Pace di Roma (2005) assolve la psichiatra capitolina insoddisfatta dell’operato del direttore. Il Tribunale di Roma (2006) capovolge il primo deciso e condanna. La Cassazione (2007) conferma la responsabilità della lavoratrice che si era difesa affermando che non c’era stato dolo. Non c’era stata intenzione precisa e malvagia di offendere. I giudici della Cassazione hanno invece affermato che non è necessario un dolo specifico (volontà specifica di nuocere), ma basta un dolo generico. Le espressioni adoperate apparivano obiettivamente (oggettivamente) diffamatorie, esulando da una critica nei confronti dell’operato del direttore, per trasmodare in un attacco alla sua onorabilità professionale. In definitiva, il capo non deve essere diffamato ed è dura dimostrare negligenza e incapacità dei “supremi vertici”.

Lex presidente del Torino e della Lazio, G. Calleri, deve risarcire con 35.000 euro il giornalista Gianni Minà per averlo offeso pesantemente in un comunicato pubblicato nel gennaio 1995 dalla “Gazzetta dello Sport “, chiamata in solido a liquidare i danni, dileggiando il suo aspetto fisico e screditando la sua onestà e competenza professionale. Lo ha deciso la Cassazione (n° 20137 / 2005) che ha rigettato il ricorso di Calleri, e del quotidiano sportivo di via Solferino, contro la sentenza emessa nel 2001 dalla Corte d’Appello di Milano.. In primo grado, invece, il Tribunale di Milano aveva respinto la richiesta risarcitoria di Minà ritenendo che Calleri aveva solo risposto, con i modi polemici tipici del mondo sportivo, alle critiche del giornalista, allora direttore di “Tuttosport”, che lo accusava di aver smantellato la squadra granata e il suo vivaio. Senza successo la “Gazzetta dello Sport” ha sostenuto di essersi limitata a svolgere un ruolo “neutrale” pubblicando, senza aggiunte nè commenti, le dichiarazioni di Calleri. I giudici della Cassazione hanno confermato l’orientamento in base al quale le virgolette non salvano il cronista (in merito all’effetto diffamatorio dell’intervista la Corte di Cassazione ha “tenuto diverse magistrali lezioni di comportamento”).

Gli “ermellini” sottolineano che non è scriminata dall’esercizio del diritto di cronaca la pubblicazione di dichiarazioni di terzi per il solo fatto che il giornalista ne abbia riportato fedelmente il contenuto (senza altro suo allusivo, suggestivo o provocatorio commento) quando le stesse integrino gli estremi della contumelia. Non sussiste l’interesse, nel caso Minà, alla conoscenza della notizia.

Non c’è alcun interesse quando le notizie finiscono per violare la sfera morale dei singoli.

Non diffama, invece, il giornalista che critica l’esibizione di fatti privati in TV da parte di un personaggio pubblico. Non solo, il principio vale anche per le persone comuni che decidono di offrire al “consumo televisivo” la parte più intima della loro vita privata.

Lo ha affermato la Cassazione (n° 30879 /2005): l’occasione per allargare i confini dell’esimente del diritto di cronaca è stata offerta da un articolo apparso qualche anno fa sul quotidiano “Il Giornale”, dal titolo “Sospirosa esibizione alla TV di Stato e nella notte Raidue beatifica Stefania Ariosto”. Per il pezzo, nel quale si esprimeva un forte dissenso per il taglio “patetico” dell’intervista fatta all’Ariosto sul suo privato, furono condannati dal Tribunale di Monza, verdetto poi confermato in secondo grado, G. Gandola e V. Feltri. Il primo, per diffamazione a mezzo stampa, in quanto firmatario dell’articolo, il secondo per omesso controllo, perchè allora era il direttore responsabile del giornale. La quinta sezione penale (della Corte di Cassazione) ha capovolto il verdetto, ritenendo che la vicenda addebitata al Gandola ed al Feltri costituisce legittimo esercizio del diritto di critica: la sentenza di condanna è stata annullata senza rinvio con la formula “non costituisce reato”.

Alla base del ragionamento seguito dai giudici la natura “spettacolare dell’informazione televisiva e la conseguente liceità di una critica con valenza anche “estetica”.

Insomma, elementi di valutazione nuovi, diversi, al passo con i tempi dell’informazione via etere, che fanno perdere l’ago della bilancia dalla parte della libertà di critica. Giudicare una trasmissione televisiva comporta sempre l’espressione di giudizi, per così dire, estetici cioè relativi allo stile della esibizione e dei suoi protagonisti, al buon gusto e all’efficacia comunicativa del programma.

In altre parole, chi decide di affacciarsi sulla “piazza mediatica” con modalità tali da offrire alla fruizione del pubblico anche episodi della propria vita privata diventa per questo un personaggio e deve accettare che la critica investa anche quei fatti della sua sfera personale che ha deciso di rendere noti.

Pertanto, il giornalista che esprime le sue considerazioni sulla personalità, ma anche sullo spessore morale della persona che si è offerta al “consumo” televisivo, non commette alcuna lesione della reputazione altrui.

In conclusione: per l’esercizio del diritto di informazione il giornalista deve usare la maggior diligenza e cautele possibili onde vagliare la fonte delle informazioni e la più accorta prudenza nell’accoglierle, al fine di verificare se i fatti riferiti corrispondano alla realtà. I fatti narrati devono essere sostanzialmente conformi al vero, o apparire ragionevolmente tali al giornalista che si sia diligentemente documentato e abbia provveduto agli opportuni accertamenti e riscontri, e l’informazione in ordine agli stessi deve corrispondere ad un interesse generale per la formazione della pubblica opinione.

I fatti devono essere riferiti senza fuorvianti sottintesi o accostamenti suggestionanti e commentati senza travalicare i limiti di una critica civile anche se vivace.

Nella valutazione dei servizi giornalistici occorre svolgere un esame complessivo che tenga conto non soltanto delle concrete espressioni usate, ma anche del complesso del testo informativo, dei titoli, delle immagini e del modo di presentazione e, più in generale, del linguaggio usato dall’autore del pezzo giornalistico.

Pertanto, nella materia, principi indefettibili sono quelli della verità oggettiva dei fatti narrati, del pubblico interesse e della correttezza della forma espositiva.

Il nostro ordinamento giuridico pone sullo stesso piano di tutela diritti destinati inevitabilmente a collidere tra loro. E un punto di partenza e di riflessione per comprendere il rapporto esistente tra beni quali l’onore, la reputazione e l’identità personale da una lato, e la libera manifestazione del pensiero dall’altro.

Si tratta di trovare il giusto bilanciamento tra interessi costituzionali contrastanti.

Nel corso degli ultimi decenni la giurisprudenza ha individuato tre principi fondamentali affinchè il diritto di cronaca, che trova la sua fonte normativa nell’art.21 della Carta Costituzionale, possa essere considerato legittimo e, quindi, prevalente sui beni richiamati prima (onore, reputazione, identità personale et cetera) e concernenti la sfera personale del soggetto interessato.

Tali criteri, peraltro, di difficilissima applicazione uniforme, possono essere indicati come segue: 1) verità o verosimiglianza della notizia pubblicata; 2) esistenza di un pubblico interesse alla conoscenza dei fatti medesimi; 3) obiettiva e serena esposizione della notizia.

Tuttavia, sembra opportuno e utile richiamare sinteticamente, prima di illustrare i tre criteri, i beni potenzialmente in conflitto con il diritto di cronaca soffermandoci in particolare sul diritto all’identità personale.

Non è facile fornire una definizione del concetto di onore, tuttavia dottrina e giurisprudenza identificano tale bene giuridico nella “dignità sociale: intesa quest’ultima come stima diffusa nell’ambiente sociale di cui ogni soggetto, seppur in maniera differenziata, gode e che rappresenta per esplicito riconoscimento costituzionale (art.3) il fondamento del principio di uguaglianza “.

Si è altresì affermato che tale concetto debba essere inteso in senso evolutivo, ossia con riguardo al periodo storico considerato.

Diversa dall’onore è la reputazione definita dalla dottrina come “l’idea che ciascun individuo diffonde di sè, delle proprie qualità personali, professionali, morali presso gli altri associati”, mentre la giurisprudenza di legittimità sostiene che “la reputazione non risiede in uno stato o un sentimento individuale, indipendente dal mondo esteriore, nè tanto meno nel semplice amor proprio: la reputazione è il senso della dignità personale nell’opinione degli altri, un sentimento limitato dall’idea di ciò che, per la comune opinione, è socialmente esigibile da tutti in un dato momento storico”.

L’identità personale trova il suo fondamento nell’art.2 della Carta Costituzionale e consiste nell’interesse di ciascun soggetto a non vedere alterato, modificato, falsificato il proprio essere nel contesto delle relazioni sociali. La lesione di tale bene può aversi mediante attribuzioni sia peggiorative che migliorative: il risultato è identico laddove ne risulti travisata l’identità del soggetto al quale le stesse si riferiscono.

Il diritto all’identità personale costituisce l’interesse a essere rappresentato nella vera identità, cioè a non vedere all’esterno alterato travisato, offuscato il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale, quale si era estrinsecato ed appariva nella comunità di appartenenza del diffamato prima della pubblicazione della notizia lesiva dell’onore.

Ed ancora: il diritto all’identità personale costituisce il diritto dell’individuo, in via generale, ad essere garantito nella sua posizione politico-sociale e, in via specifica, a vedere rispettata la sua immagine di partecipe alla vita associata, con le acquisizioni di idee ed esperienze, con le sue convinzioni ideologiche, morali, sociali, politiche che lo differenziano e allo stesso tempo lo qualificano. Con una formula sintetica è diritto ad essere se stesso. Il diritto ad essere se stesso può essere paradossalmente leso anche se le attribuzioni sono migliorative e non peggiorative.

Una corte di merito ha affermato che chiunque, anche se autore o condannato per garvi reati, ha diritto a non vedersi attribuire episodi delittuosi o, comunque,fatti che non ha commesso. Ognuno di noi ha il diritto di contestare falsità varie e menzogne cattive che possano in qualche modo ledere la serenità e il ragionevolmente quieto vivere.

In via generale va sottolineato che il bilanciamento tra il diritto di ogni individuo alla tutela dei diritti riguardanti la personalità ed il diritto alla libera manifestazione del pensiero si risolve mediante l’operare di alcune cause di giustificazione. Queste ultime, infatti, eliminando la c.d. antigiuridicità del fatto, rendono inapplicabile, all’autore dello stesso, qualsiasi tipo di sanzione prevista dall’ordinamento giuridico.

Gli artt.50 e seguenti del codice penale disciplinano le esimenti c.d. comuni, applicabili, in linea di principio, a tutti i reati.

Con riferimento al reato di diffamazione, disciplinato dagli artt. 595-599 del Codice Rocco, la causa di giustificazione che viene maggiormente invocata, al fine di considerare lecita la condotta posta in essere dal giornalista,dal direttore o dall’editore,è il diritto di cronaca, quale specificazione concreta dell’esercizio di un diritto, contemplato, quest’ultimo, dall’art.51 c.p..

Da molto tempo ormai la giurisprudenza ha fissato i criteri affinchè l’esercizio del diritto di cronaca possa essere considerato legittimo e, quindi, prevalente su altri beni tutelati dalla Costituzione.

Come è stato sottolineato precedentemente,tali principi sono individuabili nella verità,nella pertinenza e nella continenza della notizia.

Si tratterà in particolare del requisito della verità, anche al fine di verificare il rapporto esistente con l’uso legittimo delle fonti di informazione, tema quest’ultimo assai dibattuto e fonte di inenarrabili distinguo.

La dottrina e la giurisprudenza ritengono che in tema di diffamazione a mezzo stampa, la causa di giustificazione, rappresentata dall’esercizio del diritto di cronaca, si configura quando la notizia pubblicata sia vera o almeno sia seriamente accertata.

Peratnto, il giornalista per poter invocare “clemenza”, deve essere accorto sia nello scegliere le fonti di informazione e nel vagliare caso per caso la loro inattendibilità, sia nell’effettuare quei controlli suggeriti dalla diligenza e dalla perizia professionale. Ne deriva, pertanto, l’equivalenza, agli effetti scriminanti (che evitano il reato), della notizia vera e della notizia seriamente accertata.

A tale proposito, la Suprema Corte di Cassazione, ha elaborato un vero e proprio decalogo del giornalista sottolineando che non rispettano il requisito della veridicità e, quindi, debbono considerarsi illecite, le c.d. “mezze verità”. Esse si hanno quando vengono riferiti fatti veri e, contemporaneamente, vengono taciuti altri che muterebbero il senso dei primi.

Oppure allorchè si possa parlare di verità alterata, ossia della esposizione di fatti arricchita da allusioni, sottintesi ed espressioni dubitative, elementi, questi, che rendono la narrazione caratterizzata da incompletezza e da squilibrio.

Ed ancora, non può dirsi veritiera una ricostruzione degli avvenimenti realizzata attraverso il travisamento della successione degli eventi o l’omissione di fatti rilevanti o l’enunciazione di altri, ma in modo artificioso.

Non determinano il superamento del limite della verità le piccole inesattezze incidenti su semplici modalità o circostanze del fatto che, tuttavia, non ne modificano la struttura essenziale.

E tuttavia vero che l’obbligo di contrallare l’attendibilità delle fonti è difficilmente compatibile con le esigenze tecnico produttive di un’azienda giornalistica moderna. Quest’ultima infatti, proprio per gli stretti tempi connessi alla modalità di svolgimento del suo servizio informativo, per l’organizzazione interna del lavoro, per la legge della concorrenza, non è in grado di assolvere puntualmente l’obbligo di controllo delle fonti di informazione o, in caso contrario, sarebbe impossibilitata a pubblicare tempestivamente la notizia, con innegabili effetti negativi sull’immagine e sul credito della testata.

Sul punto in giurisprudenza non vi è un orientamento concorde. Infatti, da un lato, vi è chi privilegia l’esigenza di garantire l’attualità della notizia, posto che un’indagine rigorosa in merito all’attendibilità delle fonti significherebbe “non solo intralciare il compito del giornalista, ma inaridire all’origine la vivacità e l’interesse delle notizie che stanno per essere diffuse, togliendo alle stesse quel carattere di attualità che ne rappresenta la nota saliente.

Dall’altro, non manca chi ritiene la non eludibilità di tale obbligo di controllo neppure per le esigenze di speditezza del servizio di informazione.

Più in particolare, la giurisprudenza dominante afferma che le notizie rese pubbliche da altre fonti informative, quali i giornali o le agenzie di stampa, non fanno venire meno, in capo al giornalista, l’obbligo di controllo, “altrimenti le fonti propalatrici della notizia, attribuendosi reciprocamente credito, finirebbero per rinvenire in se stesse attendibilità.

In merito al diritto di critica storica si affermato che si può tradurre inevitabilmente in giudizi negativi su personaggi o situazioni, ma devono essere giudizi obiettivi e non basati su ragioni di odio privato, di faziosità e di astio politico.

La critica storica rientra a pieno titolo nella libera manifestazione del pensiero se si rispetta la regola del “buon costume storiografico”. Tuttavia, non c’è posto per il cronachismo volgare, l’aneddotica inconferente o il pettegolezzo.

Il punto di partenza per non vedere contestati scritti storici rimane comunque il rispetto della verità dei fatti e l’osservanza del rigoroso controllo delle fonti.

Anche i comunicati stampa e le informative della Polizia di Stato vanno verificati.

Una corte partenopea in ossequio ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione ha affermato e confermato che i comunicati stampa della Polizia di stato non costituiscono fonti privilegiate idonee ad escludere per il giornalista l’obbligo di verificare autonomamente e preventivamente i fatti e di dare la prova della cura posta negli accertamenti esplicati (esperiti) per vincere ogni dubbio e incertezza.

La notizia pubblicata deve essere, dunque vera o verosimile, tale da apparire reale al giornalista che si sia attentamente documentato ed abbia opportunamente vagliato le fonti informative.L’articolo giornalistico deve comunque rivestire un interesse sociale e pubblico. In altri termini, i fatti contenuti devono essere “interessanti” per la comunità dei lettori.La notizia, tuttavia, deve essere riferita in modo obiettivo e in termini corretti (c.d. continenza).

Casistica –

La Corte di Cassazione (n° 761 – 17 settembre 1998) ha ritenuto che l’accusa ad un avversario politico, di essersi venduto per trenta denari, come il Giuda dei Vangeli, costituisce a tutt’oggi un’attribuzione di caratteristiche infamanti.

Espressioni quali pidocchio e burattino usate nel corso di un dibattito politico, determinano il superamento del limite della continenza (correttezza formale dell’esposizione) inteso quale uno dei presupposti per il riconoscimento della scriminante dell’esercizio del diritto di critica.

L’attribuzione all’avversario politico della qualifica di “khomeinista nella lotta per il potere” integra senz’altro il reato di diffamazione a mezzo stampa.

In tema di cronaca giudiziaria: la verità della notizia tratta da un provvedimento giudiziario sussiste ogni volta che sia fedele al contenuto del provvedimento stesso senza travisamenti o alterazioni di sorta.

Il limite della verità deve essere restrittivamente inteso e si deve quindi verificare la rigorosa corrispondenza tra quanto narrato dal giornalista e quanto realmente accaduto (e correttamente riferito nel provvedimento giudiziario fonte non privilegiata della notizia).

E senz’altro gravemente diffamatorio scrivere che il Signor X è stato arrestato quando, in ipotesi, è solo indagato o non è nè l’uno, nè l’altro.

Le frasi enunciate in forma dubitativa, insinuante, allusiva, sottintesa, ambigua, o suggestionante possono essere idonee ad integrare gli estremi del delitto previsto e punito dal codice penale agli artt. 595 e ss..

Il cronista deve usare la massima cura nella raccolta delle fonti ed è necessario trovare riscontri in tutte le fonti.

In merito alle fonti privilegiate: non è consentito fare affidamento su soggetti che per la loro posizione non siano in grado di fornire notizie certe (Corte di Cassazione, 23 aprile 1992).

In sostanza, anche le dichiarazioni di eminenti e affidabili personaggi vanno accuratamente vagliate, meditate, verificate.

In tema di diffamazione a mezzo stampa si registra anche la seguente curiosa massima: “il contenuto diffamatorio di una notizia può risultare non solo da una lettura approfondita dell’informazione in tutte le sue componenti, ma anche a seguito di una lettura superficiale, limitata solamente ad alcuni elementi” (Corte di Cassazione, 7 luglio 1999).

I lettori del giornale quotidiano ben possono prestare solo una frettolosa attenzione a un determinato

articolo e ricevere quindi la notizia diffamatoria data dal (solo) titolo dell’articolo, dai sottotitoli, dal sommario senza leggere e comunque approfondire anche il testo vero e proprio; d’altra parte possono esserci lettori che leggono e approfondiscono tutto l’insieme dell articolo e proprio attraverso tale “ completa “ lettura rilevano il carattere diffamatorio dell informazione eventualmente non emergente con immediatezza.

Si sostiene in buona sostanza che non solo il cronista deve usare tutto lo scrupolo di cui è capace per confezionare un “pezzo” esente da passaggi indimostrati o palesemente falsi...

Ma se sventuratamente l’articolo finisce nelle mani di un lettore superficiale e costui ne trae un impressione sbagliata e infamante per il soggetto di cui si narra, il giornalista ne risponde ugualmente. La Cassazione riportata sembra voler sposare totalmente il più rigido “decalogo”. In definitiva, il giornalista deve impegnarsi a fondo e fornire un informazione accurata, completa, ragionata, mentre gli altri (i lettori frettolosi) possono anche permettersi di leggere frettolosamente il quotidiano e farsi un ‘idea sbagliata con conseguenti onerose condanne del cronista “ impreciso e dannoso “che non ha adottato un periodare strettamente didascalico ed elencativo.

Un orientamento, quindi, molto restrittivo che sembra voler relegare il giornalista ad una funzione compilativa.

Definire un personaggio poltico “giovane ignorante “ costituisce diffamazione a mezzo stampa. Un giornale aveva così titolato (1994) un pezzo giornalistico dedicato all’allora presidente della camera dei deputati.

Il giornale querelato dal politico diffamato si difende sostenendo l’esercizio legittimo del diritto di critica politica. I giudici hanno escluso che l’articolo, con un titolo così pesante, possa rientrare in una legittima competizione politica. La politica, hanno scritto, tollera un linguaggio scorretto per effetto di una riconosciuta desensibilizzazione della potenzialità offensiva (di alcune pesanti espressioni, epiteti, insulti) entrata ormai a pieno titolo nel “nuovo costume”.

La critica poltica nei confronti di un soggetto che rivesta una funzione pubblica può essere adottata come causa di giustificazione solo quando esprima un dissenso politicamente apprezzabile rispetto al comportamento o anche alle estrinsecazioni verbali del personaggio criticato, mentre non deve mai risolversi nell immotivato attacco alla persona con epiteti offensivi.

Tornando alle fonti informative del giornalista è interessante il caso di un quotidiano partenopeo che riferisce circa alcune scorrettezze (presunte) poste in essere da una commissione esaminatrice in ambito medico ospedaliero ed oggetto di indagini da parte dell’autorità giudiziaria.

Viene riferito dal quotidiano che un certo signore era stato rinviato a giudizio (circostanza rivelatasi totalmente falsa). Il giornalista “contestato e accusato di diffamare” si difende affermando di aver appresso la notizia (infamante) da un comunicato stampa della Polizia di Stato, fonte (sostiene il giornalista) particolarmente qualificata.

I giudici sostengono, invece, che non esistano fonti privilegiate. Il giornalista può invocare l’esimente dell’esercizio putativo del diritto di cronaca, purché abbia seguito i suggerimenti della prudenza e della perizia professionale nella verifica dei fatti oggetto della notizia pubblicata.

Ed ancora: costituisce diffamazione a mezzo stampa l’attribuzione ad una personalità politica e di governo della qualifica di “padrino “ nella gestione delle funzioni pubbliche, che si asseriscano espletate con metodi compatibili solo fra i “compari” del suo paese d’origine.

Rischia una condanna per diffamazione il lavoratore che, in una riunione con i colleghi, parla male del capo dicendo che non sa lavorare. E non finisce qui. Deve risarcirlo anche dei danni. Lo ha stabilito la V sezione penale della Corte di Cassazione che, con sentenza 46299 del 12 dicembre 2007 ha confermato la condanna per diffamazione nei confronti di una psichiatra romana che, durante una riunione di lavoro, aveva detto del direttore del Centro di igiene mentale: “E completamente assente, preoccupato solo di non sporcarsi le mani con il lavoro del servizio psichiatrico di diagnosi, non sa fare il suo lavoro”.

Il direttore del Centro assai risentito chiede che la onorabilità (et cetera) venga ristabilita.

Il giudice di Pace di Roma (2005) assolve la psichiatra capitolina insoddisfatta dell’operato del direttore. Il Tribunale di Roma (2006) capovolge il primo deciso e condanna. La Cassazione (2007) conferma la responsabilità della lavoratrice che si era difesa affermando che non c’era stato dolo. Non c’era stata intenzione precisa e malvagia di offendere. I giudici della Cassazione hanno invece affermato che non è necessario un dolo specifico (volontà specifica di nuocere), ma basta un dolo generico. Le espressioni adoperate apparivano obiettivamente (oggettivamente) diffamatorie, esulando da una critica nei confronti dell’operato del direttore, per trasmodare in un attacco alla sua onorabilità professionale. In definitiva, il capo non deve essere diffamato ed è dura dimostrare negligenza e incapacità dei “supremi vertici”.

Lex presidente del Torino e della Lazio, G. Calleri, deve risarcire con 35.000 euro il giornalista Gianni Minà per averlo offeso pesantemente in un comunicato pubblicato nel gennaio 1995 dalla “Gazzetta dello Sport “, chiamata in solido a liquidare i danni, dileggiando il suo aspetto fisico e screditando la sua onestà e competenza professionale. Lo ha deciso la Cassazione (n° 20137 / 2005) che ha rigettato il ricorso di Calleri, e del quotidiano sportivo di via Solferino, contro la sentenza emessa nel 2001 dalla Corte d’Appello di Milano.. In primo grado, invece, il Tribunale di Milano aveva respinto la richiesta risarcitoria di Minà ritenendo che Calleri aveva solo risposto, con i modi polemici tipici del mondo sportivo, alle critiche del giornalista, allora direttore di “Tuttosport”, che lo accusava di aver smantellato la squadra granata e il suo vivaio. Senza successo la “Gazzetta dello Sport” ha sostenuto di essersi limitata a svolgere un ruolo “neutrale” pubblicando, senza aggiunte nè commenti, le dichiarazioni di Calleri. I giudici della Cassazione hanno confermato l’orientamento in base al quale le virgolette non salvano il cronista (in merito all’effetto diffamatorio dell’intervista la Corte di Cassazione ha “tenuto diverse magistrali lezioni di comportamento”).

Gli “ermellini” sottolineano che non è scriminata dall’esercizio del diritto di cronaca la pubblicazione di dichiarazioni di terzi per il solo fatto che il giornalista ne abbia riportato fedelmente il contenuto (senza altro suo allusivo, suggestivo o provocatorio commento) quando le stesse integrino gli estremi della contumelia. Non sussiste l’interesse, nel caso Minà, alla conoscenza della notizia.

Non c’è alcun interesse quando le notizie finiscono per violare la sfera morale dei singoli.

Non diffama, invece, il giornalista che critica l’esibizione di fatti privati in TV da parte di un personaggio pubblico. Non solo, il principio vale anche per le persone comuni che decidono di offrire al “consumo televisivo” la parte più intima della loro vita privata.

Lo ha affermato la Cassazione (n° 30879 /2005): l’occasione per allargare i confini dell’esimente del diritto di cronaca è stata offerta da un articolo apparso qualche anno fa sul quotidiano “Il Giornale”, dal titolo “Sospirosa esibizione alla TV di Stato e nella notte Raidue beatifica Stefania Ariosto”. Per il pezzo, nel quale si esprimeva un forte dissenso per il taglio “patetico” dell’intervista fatta all’Ariosto sul suo privato, furono condannati dal Tribunale di Monza, verdetto poi confermato in secondo grado, G. Gandola e V. Feltri. Il primo, per diffamazione a mezzo stampa, in quanto firmatario dell’articolo, il secondo per omesso controllo, perchè allora era il direttore responsabile del giornale. La quinta sezione penale (della Corte di Cassazione) ha capovolto il verdetto, ritenendo che la vicenda addebitata al Gandola ed al Feltri costituisce legittimo esercizio del diritto di critica: la sentenza di condanna è stata annullata senza rinvio con la formula “non costituisce reato”.

Alla base del ragionamento seguito dai giudici la natura “spettacolare dell’informazione televisiva e la conseguente liceità di una critica con valenza anche “estetica”.

Insomma, elementi di valutazione nuovi, diversi, al passo con i tempi dell’informazione via etere, che fanno perdere l’ago della bilancia dalla parte della libertà di critica. Giudicare una trasmissione televisiva comporta sempre l’espressione di giudizi, per così dire, estetici cioè relativi allo stile della esibizione e dei suoi protagonisti, al buon gusto e all’efficacia comunicativa del programma.

In altre parole, chi decide di affacciarsi sulla “piazza mediatica” con modalità tali da offrire alla fruizione del pubblico anche episodi della propria vita privata diventa per questo un personaggio e deve accettare che la critica investa anche quei fatti della sua sfera personale che ha deciso di rendere noti.

Pertanto, il giornalista che esprime le sue considerazioni sulla personalità, ma anche sullo spessore morale della persona che si è offerta al “consumo” televisivo, non commette alcuna lesione della reputazione altrui.

In conclusione: per l’esercizio del diritto di informazione il giornalista deve usare la maggior diligenza e cautele possibili onde vagliare la fonte delle informazioni e la più accorta prudenza nell’accoglierle, al fine di verificare se i fatti riferiti corrispondano alla realtà. I fatti narrati devono essere sostanzialmente conformi al vero, o apparire ragionevolmente tali al giornalista che si sia diligentemente documentato e abbia provveduto agli opportuni accertamenti e riscontri, e l’informazione in ordine agli stessi deve corrispondere ad un interesse generale per la formazione della pubblica opinione.

I fatti devono essere riferiti senza fuorvianti sottintesi o accostamenti suggestionanti e commentati senza travalicare i limiti di una critica civile anche se vivace.

Nella valutazione dei servizi giornalistici occorre svolgere un esame complessivo che tenga conto non soltanto delle concrete espressioni usate, ma anche del complesso del testo informativo, dei titoli, delle immagini e del modo di presentazione e, più in generale, del linguaggio usato dall’autore del pezzo giornalistico.

Pertanto, nella materia, principi indefettibili sono quelli della verità oggettiva dei fatti narrati, del pubblico interesse e della correttezza della forma espositiva.