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Non rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia relativa alla revoca di un incarico di direzione lavori

Nota a Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Napoli, Sentenza 31 gennaio 2008, n. 1168
Non rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia relativa alla revoca di un incarico di direzione lavori.

Così ha stabilito il Tar Napoli con la sentenza n. 1168 adottata il 31 gennaio 2008.

I giudici amministrativi rilevano correttamente che una controversia avente un simile oggetto si pone al di fuori della giurisdizione del g.a., in quanto la riserva alla giurisdizione esclusiva dello stesso prevista dall’art. 6 e 7 L. 21 luglio 2000, n. 205 riguarda le sole controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture svolte da soggetti tenuti all’applicazione della normativa comunitaria, nazionale o regionale, ovvero procedure di affidamento di servizi di architettura ed ingegneria o di direzione lavori (1).

Il Tar evidenzia pure che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, tale riserva riguarda soltanto la fase costitutiva del contratto, mentre le controversie derivanti dalla sua fase esecutiva hanno ad oggetto posizioni di diritto soggettivo inerenti a rapporti di natura privatistica, nelle quali non hanno incidenza i poteri discrezionali e autoritativi della Pubblica Amministrazione; per cui tali controversie appartengono alla giurisdizione del g.o., anche se la decisione dell’Autorità amministrativa in ordine al rapporto sia adottata nelle forme dell’atto amministrativo, il quale, per questo suo connotato, non cessa di operare nell’ambito delle paritetiche posizioni contrattuali delle parti (2).

Secondo i giudici, pertanto, in applicazione di tale principio, anche la controversia relativa alla risoluzione del contratto da parte dell’Amministrazione per inadempimento della parte privata continua a competere alla giurisdizione ordinaria (3). Invero, il relativo provvedimento si inserisce nella fase esecutiva del rapporto e non nella procedura di affidamento (4).

Ad avviso del Collegio giudicante, la revoca di un incarico di progettazione, infatti, benché disposta con provvedimento formalmente autoritativo, costituisce in realtà un vero e proprio atto di recesso esercitato nell’ambito di un rapporto contrattuale già sorto e paritario e che, come tale, riguardando gli obblighi incombenti sulle parti in virtù del predetto rapporto incide su una situazione giuridica soggettiva del privato avente natura di diritto soggettivo; in tale ipotesi, infatti, si è al di fuori della fase pubblicistica relativa alla scelta del contraente, ma ci si trova nella diversa e successiva fase privatistica relativa alla esecuzione del contratto (5).

Sottolinea ancora il Tar che le suddette conclusioni non vengono intaccate dal disposto dell’’art. 21 quinquies della legge 241/90 e s.m.i. che, se anche ha previsto da un lato l’indennizzo in favore del destinatario del provvedimento di revoca e dall’altro la giurisdizione esclusiva del G.A. per le controversie afferenti la determinazione e la corresponsione dell’indennizzo stesso, limita tale giurisdizione ai soli profili indennitari e non alle questioni inerenti il legittimo esercizio del potere di risoluzione o recesso contrattuale.

In conclusione, secondo i magistrati amministrativi, deve affermarsi che la controversia in questione rientra nella giurisdizione del g.o., non facendosi questione di indennizzo, ma del legittimo esercizio di un potere di recesso di natura contrattuale. E nel caso di specie, la sussistenza della giurisdizione del g.o. non può neppure essere posta in dubbio dalla mancanza formale di un contratto, atteso che la delibera di nomina a direttore lavori di soggetto, peraltro già progettista dell’opera, sostituisce a tutti gli effetti il documento contrattuale, il quale non necessità di formule sacramentali per la sua esistenza giuridica.



1) Cass., SS.UU., 18 aprile 2002, n. 5640; T.A.R. Lazio, sentenza n. 1269 del 19 febbraio 2003.

2) Cass., SS.UU., 19 novembre 2001, n. 14539; T.A.R. Lazio, sentenza n. 1269 del 9 febbraio 2003; T.A.R. Lecce, 7 febbraio 2003, n. 420; T.A.R. Napoli, 22 settembre 2003, n. 11539 e da ultimo Cass. SS.UU. 12.5.2006 n. 10998.

3) Cass., SS.UU., 18 aprile 2002, n. 5640; SS.UU. n. 95 del 7.3.2001; Cons. St., V, ord. 21 maggio 2002, n. 1964; T.A.R. Bologna, 27 gennaio 2003, n. 40; T.A.R. Aquila, 20 maggio 2003, n. 297.

4) TAR Brescia, sentenza n. 142 del 26.3.2001; TAR Catania, sentenza n. 1474 del 26.5.2004 .

5) Cass. SS.UU. n. 5707/2003 e n. 20116/2005.

Non rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia relativa alla revoca di un incarico di direzione lavori.

Così ha stabilito il Tar Napoli con la sentenza n. 1168 adottata il 31 gennaio 2008.

I giudici amministrativi rilevano correttamente che una controversia avente un simile oggetto si pone al di fuori della giurisdizione del g.a., in quanto la riserva alla giurisdizione esclusiva dello stesso prevista dall’art. 6 e 7 L. 21 luglio 2000, n. 205 riguarda le sole controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture svolte da soggetti tenuti all’applicazione della normativa comunitaria, nazionale o regionale, ovvero procedure di affidamento di servizi di architettura ed ingegneria o di direzione lavori (1).

Il Tar evidenzia pure che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, tale riserva riguarda soltanto la fase costitutiva del contratto, mentre le controversie derivanti dalla sua fase esecutiva hanno ad oggetto posizioni di diritto soggettivo inerenti a rapporti di natura privatistica, nelle quali non hanno incidenza i poteri discrezionali e autoritativi della Pubblica Amministrazione; per cui tali controversie appartengono alla giurisdizione del g.o., anche se la decisione dell’Autorità amministrativa in ordine al rapporto sia adottata nelle forme dell’atto amministrativo, il quale, per questo suo connotato, non cessa di operare nell’ambito delle paritetiche posizioni contrattuali delle parti (2).

Secondo i giudici, pertanto, in applicazione di tale principio, anche la controversia relativa alla risoluzione del contratto da parte dell’Amministrazione per inadempimento della parte privata continua a competere alla giurisdizione ordinaria (3). Invero, il relativo provvedimento si inserisce nella fase esecutiva del rapporto e non nella procedura di affidamento (4).

Ad avviso del Collegio giudicante, la revoca di un incarico di progettazione, infatti, benché disposta con provvedimento formalmente autoritativo, costituisce in realtà un vero e proprio atto di recesso esercitato nell’ambito di un rapporto contrattuale già sorto e paritario e che, come tale, riguardando gli obblighi incombenti sulle parti in virtù del predetto rapporto incide su una situazione giuridica soggettiva del privato avente natura di diritto soggettivo; in tale ipotesi, infatti, si è al di fuori della fase pubblicistica relativa alla scelta del contraente, ma ci si trova nella diversa e successiva fase privatistica relativa alla esecuzione del contratto (5).

Sottolinea ancora il Tar che le suddette conclusioni non vengono intaccate dal disposto dell’’art. 21 quinquies della legge 241/90 e s.m.i. che, se anche ha previsto da un lato l’indennizzo in favore del destinatario del provvedimento di revoca e dall’altro la giurisdizione esclusiva del G.A. per le controversie afferenti la determinazione e la corresponsione dell’indennizzo stesso, limita tale giurisdizione ai soli profili indennitari e non alle questioni inerenti il legittimo esercizio del potere di risoluzione o recesso contrattuale.

In conclusione, secondo i magistrati amministrativi, deve affermarsi che la controversia in questione rientra nella giurisdizione del g.o., non facendosi questione di indennizzo, ma del legittimo esercizio di un potere di recesso di natura contrattuale. E nel caso di specie, la sussistenza della giurisdizione del g.o. non può neppure essere posta in dubbio dalla mancanza formale di un contratto, atteso che la delibera di nomina a direttore lavori di soggetto, peraltro già progettista dell’opera, sostituisce a tutti gli effetti il documento contrattuale, il quale non necessità di formule sacramentali per la sua esistenza giuridica.



1) Cass., SS.UU., 18 aprile 2002, n. 5640; T.A.R. Lazio, sentenza n. 1269 del 19 febbraio 2003.

2) Cass., SS.UU., 19 novembre 2001, n. 14539; T.A.R. Lazio, sentenza n. 1269 del 9 febbraio 2003; T.A.R. Lecce, 7 febbraio 2003, n. 420; T.A.R. Napoli, 22 settembre 2003, n. 11539 e da ultimo Cass. SS.UU. 12.5.2006 n. 10998.

3) Cass., SS.UU., 18 aprile 2002, n. 5640; SS.UU. n. 95 del 7.3.2001; Cons. St., V, ord. 21 maggio 2002, n. 1964; T.A.R. Bologna, 27 gennaio 2003, n. 40; T.A.R. Aquila, 20 maggio 2003, n. 297.

4) TAR Brescia, sentenza n. 142 del 26.3.2001; TAR Catania, sentenza n. 1474 del 26.5.2004 .

5) Cass. SS.UU. n. 5707/2003 e n. 20116/2005.