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Codice antimafia per le imprese

Proposta[1] elaborata da Pier Luigi Vigna[2], Giovanni Fiandaca[3], Donato Masciandaro[4]
Natura e finalità

1. Il Codice antimafia per l’impresa [Codice] costituisce uno strumento ulteriore di gestione e controllo (governance) dell’impresa, proposto alle imprese che operano, anche in parte, all’interno di territori ad alto tasso di criminalità, al fine di fronteggiare e ridurre i rischi di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali.

2. Il Codice può essere assunto anche da Associazioni imprenditoriali o di categoria, le quali possono farlo proprio o inserirlo in regolamenti relativi all’attività delle imprese associate.

3. Il Codice ha una funzione complementare ad altri codici di governance (codici etici, modelli redatti ai sensi del d. lgs. 231/2001, regolamentazione interna e procedure), oltre che alle fonti primarie di regolazione dell’attività d’impresa.

4. Nell’adozione ed attuazione del Codice sono sempre fatte salve le normative generali o di settore, che possono riguardare l’attività dell’impresa ed i rapporti con i suoi diversi interlocutori (ad es. Statuto dei Lavoratori, normativa sulla Privacy ecc.).

5. La prevenzione del rischio di infiltrazione criminale persegue un duplice obiettivo:

a. protezione ed incremento dell’integrità aziendale, favorendo la creazione di valore economico per la singola impresa;

b. contributo alla tutela dell’ordine pubblico economico ed alla difesa della legalità, favorendo la creazione di valore sociale per la comunità nel suo complesso.

6. La singola impresa inserisce le regole del Codice nella sua disciplina interna, avendo cura di evitare duplicazioni ed appesantimenti burocratici, che inciderebbero negativamente sulle possibilità di effettiva attuazione del Codice.

7. Rispetto alla complessiva area di attività dell’impresa, l’applicazione del Codice può essere territorialmente limitata a zone specifiche, determinate in base alla ricognizione del rischio di infiltrazione da parte della criminalità organizzata.

8. Il Codice considera tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento dell’attività d’impresa: risorse umane, fornitori, clienti, istituzioni ed altri attori collettivi, territoriali od esponenziali.

Doveri di informazione e strumenti di conoscenza del rischio criminale

9. L’adozione del Codice presuppone la ricognizione, da parte dell’impresa, del rischio di infiltrazione della criminalità organizzata o di contatti con essa nell’ambito dell’attività d’impresa, in una determinata area o in uno specifico contesto.

10. 1. A tal fine è necessario svolgere un’analisi preventiva e continua del territorio o del contesto, rivolta ad individuare e valutare il pericolo che le organizzazioni criminali, localmente insediate, possano condizionare l’attività d’impresa, strumentalizzandola per il conseguimento di vantaggi illeciti.

2. Qualora l’impresa, per le sue dimensioni o caratteristiche, non sia in grado di svolgere autonomamente questa analisi, essa può avvalersi dell’ausilio conoscitivo e del supporto offerto da istituzioni pubbliche, associazioni di categoria o di volontariato.

11. Al fine effettuare l’analisi preventiva del territorio, è preliminare la raccolta del maggior numero possibile di dati e di informazioni utili per la conoscenza degli attori operanti nel territorio.

12. E’ auspicabile a tal fine – ove ne sussistano le condizioni – una previa interlocuzione con autorità pubbliche e soggetti rappresentativi localmente competenti (prefetti, questori, forze di polizia, sindaci, associazioni industriali, associazioni sindacali di riferimento od eventuali soggetti funzionalmente assimilabili, associazioni volontarie), diretta ad acquisire dati, indicazioni, circostanze rilevanti ai fini della rilevazione degli indici di attenzione o dei criteri di valutazione.

13. Per effettuare l’analisi preventiva del territorio possono essere presi in considerazione:

a. i provvedimenti o documenti giudiziari o di polizia ove disponibili;

b. le relazioni periodiche, ove accessibili, di istituzioni pubbliche competenti;

c. le rilevazioni degli ispettorati del lavoro;

d. le statistiche ISTAT;

e. gli studi sociologici e criminologici disponibili o richiesti ad esperti qualificati;

f. le rilevazioni ed elaborazioni delle Camere di Commercio, delle associazioni imprenditoriali e sindacali, delle associazioni antiracket, nonché di ogni altro soggetto pubblico o privato svolgente funzioni similari nell’ambito dei diversi contesti territoriali;

g. le inchieste e le cronache giornalistiche.

14. Le informazioni ed i dati di conoscenza acquisiti possono risultare utili anche per la selezione dei diversi interlocutori territoriali: dipendenti, collaboratori, professionisti, fornitori.

15. La prevenzione del rischio di infiltrazione criminale comporta una valutazione di affidabilità dei diversi soggetti (persone fisiche od enti[5]) che hanno rapporti con l’impresa.

16. A tal fine possono essere utilizzati indici di attenzione e tra questi:

a. sottoposizione a procedimento per l’applicazione di misure di prevenzione, ai sensi della normativa antimafia (art 3 ss. L. 1423 del 1956; art. 10 L. 575 del 1965);

b. applicazione di misure cautelari coercitive nell’ambito di un procedimento penale o pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella prevista dall’art. 444 c.p.p., nei confronti di imprenditori, soci, amministratori o dipendenti di imprese, per reati che incidono sull’affidabilità professionale e, tra questi, per i delitti contro la Pubblica Amministrazione, per partecipazione o concorso esterno nei reati associativi, per i delitti di usura, estorsione, ricettazione, riciclaggio, impiego di beni provenienti da delitti e per altre figure delittuose che assumono rilievo nell’ambito della criminalità organizzata;

c. applicazione di misure cautelari nell’ambito di un procedimento penale e pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella emessa su richiesta delle parti, nei confronti di enti, ai sensi del d. lgs. 231/2001, per reati contro la Pubblica Amministrazione, reati contro la persona, reati di riciclaggio e di associazione a delinquere di natura transnazionale, e per altre figure di reato che assumono rilievo nell’ambito della criminalità organizzata;

d. costituzione di enti nei quali figurano, come soci, amministratori o gestori, persone (o prossimi congiunti) che partecipano o abbiano partecipato alle imprese od enti nelle situazioni indicate sub a), b) e c), ovvero manifestamente sprovvisti, per età o formazione, dei requisiti indispensabili per l’esercizio dell’attività imprenditoriale;

e. imprese che siano da ritenere, sulla base di elementi di fatto, costituite soltanto allo scopo di occultare o favorire soggetti appartenenti a gruppi criminali o, comunque, di eludere divieti nello svolgimento di attività imprenditoriali;

f. imprese od enti che risultino privi di rapporti con aziende di credito;

g. intervento, nelle trattative commerciali, di persone od enti privi di legittimazione ad interloquire nelle trattative medesime;

h. mancata consegna, qualora richiesta, del certificato penale generale, del certificato dei carichi pendenti, del certificato antimafia, o di autocertificazione sostitutiva come definita al punto 22;

i. mancata esibizione di documenti comprovanti l’iscrizione ad albi, ordini, elenchi, qualora l’iscrizione sia requisito necessario per lo svolgimento dell’attività.

17. L’accertamento delle situazioni di cui al punto precedente incide negativamente sulla valutazione di affidabilità professionale, a meno che l’esito favorevole dei procedimenti o processi o le giustificazioni addotte dai soggetti interessati siano tali da neutralizzare il giudizio negativo.

18. Le informazioni sui rischi di infiltrazione criminale raccolte da Istituzioni pubbliche od Organizzazioni private sono messe a disposizione degli imprese od enti presenti nell’area, i quali ne garantiscono responsabilmente l’utilizzazione ai soli fini indicati dal presente Codice.

Criteri di selezione del personale

19. La selezione del personale, di qualunque livello, deve essere effettuata in modo trasparente e sulla base dei soli criteri di:

a. professionalità specifica rispetto all’incarico o alle mansioni;

b. uguaglianza di trattamento;

c. affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale.

Informazioni preventive

20. Nella valutazione preventiva delle risorse umane in termini di professionalità ed affidabilità è utile la previa interlocuzione con autorità pubbliche e soggetti rappresentativi localmente competenti.

21. Ai fini della valutazione di affidabilità si deve tenere altresì conto degli aspetti relazionali dei prestatori di lavoro candidati all’assunzione con l’ambiente di appartenenza, sempre che assumano significato sintomatico.

22. Per la partecipazione alle procedure di selezione devono essere prodotti dall’interessato:

- il certificato penale generale;

- il certificato dei carichi pendenti, non anteriore a tre mesi.

In alternativa, l’interessato può rilasciare una autocertificazione nella quale dichiara di non aver subito condanna, né di avere procedimenti in corso per i seguenti reati: associazione a delinquere (art. 416 c.p.), associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416 - bis c.p.), scambio elettorale politico mafioso (art. 416 - ter c.p.), ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 - bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 - ter c.p.).

Informazioni continuative

23. Fermi gli obblighi eventualmente assunti nell’ambito di Protocolli di legalità, i Responsabili di ciascuna struttura aziendale od unità produttiva devono trasmettere alla Prefettura, entro trenta giorni, i nominativi dei lavoratori assunti, a qualsivoglia titolo, con l’indicazione delle mansioni, nonché i trasferimenti e le cessazioni dal rapporto di lavoro.

24. Il lavoratore, di qualunque livello, deve comunicare alla società o all’impresa l’eventuale intervenuta sottoposizione a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di criminalità organizzata o per reati che comunque incidano sui requisiti di professionalità ed affidabilità (cfr. supra, punto 16 e 22).

Formazione

25. Il personale delle strutture o unità territoriali è informato, a cura della Dirigenza aziendale anche decentrata, circa i rischi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata, mediante la diffusione di conoscenze e notizie sulle forme di criminalità presenti nel territorio.

26. La Dirigenza aziendale predispone corsi di formazione, che includono l’aggiornamento sull’evoluzione dei rischi di inquinamento da criminalità e l’educazione alla legalità, quale componente fondamentale dell’etica professionale e presupposto indispensabile per una sana e duratura crescita economica.

27. Le imprese che, per dimensioni o caratteristiche, non sono autonomamente in grado di garantire un’adeguata informazione ai loro dipendenti, possono chiedere ausilio ad istituzioni pubbliche, associazioni professionali o di volontariato.

28. La puntuale osservanza delle regole contenute in questo Codice costituisce un elemento positivo ai fini della valutazione di professionalità.

Criteri di selezione di fornitori e clienti

Selezione dei fornitori

29. L’obiettivo di prevenire il pericolo di infiltrazioni criminali deve essere perseguito utilizzando il massimo numero possibile di fonti informative, sia al momento della selezione o del primo contatto con i fornitori significativi[6], sia nella valutazione delle successive condotte.

30. Le procedure di selezione dei fornitori significativi devono essere ispirate ai criteri e principi seguenti:

a. trasparenza delle procedure di selezione;

b. pari opportunità di accesso;

c. professionalità;

d. affidabilità;

e. economicità.

Il principio di economicità non può mai prevalere sugli altri criteri.

31. L’impresa definisce, se possibile, liste di fiducia di fornitori qualificati (vendor list), nelle quali iscrivere le aziende fornitrici in possesso dei requisiti che soddisfano i criteri indicati sub 30.

32. L’accertamento dei requisiti è effettuato al primo contatto con il fornitore od al momento dell’inclusione nella lista (se esistente).

33. L’esibizione del certificato antimafia è sempre chiesta al momento dell’iscrizione nella lista; può essere chiesta anche al momento della conclusione dei contratti di fornitura e nel corso della durata dei contratti medesimi.

34. Nell’ambito della definizione dei requisiti necessari per le liste di fiducia, la parte contraente con l’impresa dichiara nel contratto, sotto la propria responsabilità, che agisce in nome proprio ovvero indica la persona fisica o giuridica titolare o beneficiaria effettiva del rapporto, fornendo documentazione idonea a consentirne l’identificazione.

35. La parte contraente deve, altresì, documentare il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa antimafia. Le fotocopie sono ammissibili solo se accompagnate da autocertificazione di conformità all’originale.

36. Sono esclusi dall’accertamento dei requisiti di affidabilità i fornitori che operano in settori sottoposti a vigilanza pubblica, ovvero iscritti ad Albi per i quali il requisito di affidabilità è condizione imprescindibile.

37. E’ contrattualmente imposto al fornitore di comunicare senza indugio le situazioni di cui al precedente punto 16, nonché ogni altra circostanza sopravvenuta che possa influire sul mantenimento dei requisiti.

38. Qualora il fornitore svolga un’attività per la quale (o per parte della quale) siano necessarie autorizzazioni, permessi, licenze o concessioni ed il rapporto da instaurare con l’impresa ricada nell’ambito delle attività a cui le autorizzazioni, i permessi, le licenze o le concessioni si riferiscono, la consegna della documentazione corrispondente costituisce requisito indispensabile per l’instaurazione di qualsivoglia rapporto e per l’iscrizione nella lista dei fornitori qualificati.

39. Qualora il fornitore operi sulla base di un contratto di appalto (di qualsivoglia genere), il fornitore deve produrre, oltre che l’indicazione nominativa degli addetti all’appalto, l’attestazione della regolarità retributiva e contributiva per tutti gli addetti impegnati.

40. Se l’impresa appaltatrice intende avvalersi di qualsiasi forma di subappalto o comunque di intervento o collaborazione da parte di altre imprese, deve preventivamente darne comunicazione all’impresa committente e produrre documentazione dell’impresa subappaltatrice (o interveniente ad altro titolo) dalla quale risulti l’adesione alla regole di questo Codice.

41. La dichiarazione di dati falsi od incompleti comporta la risoluzione del contratto.

Selezione dei clienti

42. Devono essere acquisite tutte le informazioni accessibili relative ai clienti, da utilizzare, oltre che per la normale valutazione di tipo commerciale, anche per la verifica di possibili rapporti con soggetti ed attività riconducibili ad organizzazioni criminali.

43. L’acquisizione e la raccolta di informazioni relative ai clienti significativi devono essere effettuate sia nell’avvio che durante lo svolgimento del rapporto.

44. Le forniture ai clienti devono essere immediatamente sospese qualora risultino concreti elementi di rischio di infiltrazione criminale, anche tenuto conto degli indici di attenzione di cui al punto 16, oppure del verificarsi, in assenza di giustificazioni economiche o imprenditoriali, di:

a. mutamenti repentini o reiterati nella compagine sociale o negli organi sociali;

b. mutamenti significativi del settore di attività;

c. mutamenti repentini riguardo alle dimensioni dell’attività, al patrimonio, alle richieste di forniture.

45. Ai clienti si applicano, in quanto compatibili, le previsioni che questo Codice prevede per i fornitori.

Pagamenti ed altre transazioni finanziarie

46. Tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie devono essere effettuati tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione.

47. Non sono ammesse cessioni del credito o del debito a terzi, sotto qualsivoglia forma.

48. In deroga a quanto previsto al punto 46, sono ammessi pagamenti in contanti per somme non superiori ad € 2000, con il divieto di frazionare pagamenti di operazioni unitarie.

49. Non sono ammessi pagamenti con assegni liberi.

Misure di sicurezza, obblighi di segnalazione, forme di collaborazione con polizia e magistratura

50. I responsabili delle strutture territoriali, sulla base di regole stabilite dall’impresa, garantiscono un’efficace vigilanza, tale da consentire l’accesso all’area dell’impresa soltanto a persone o mezzi autorizzati.

51. A questo scopo, se possibile, devono essere attivati sistemi informatici e di videosorveglianza idonei ad assicurare la registrazione degli ingressi nell’area d’impresa; l’accesso a questa deve essere limitato soltanto alle persone ed ai mezzi provvisti di documento identificativo emesso dall’impresa medesima o autorizzati per iscritto dalla Direzione della struttura.

52. Il documento identificativo deve essere esibito a richiesta del personale di vigilanza; in caso di diniego, è impedito l’ingresso e ne è data informazione alla Direzione della struttura.

53. E’ fatto divieto a tutti i prestatori di lavoro dell’impresa di sottostare a richieste estorsive di qualsiasi tipo (pizzo, messa a posto, offerte ecc.), da chiunque formulate; il prestatore di lavoro è in ogni caso tenuto ad informare l’autorità di polizia.

54. Nel caso di attentati ai beni aziendali o di minacce, è fatto obbligo a tutti i prestatori di lavoro di informare immediatamente le autorità di polizia, fornendo senza reticenza e con pieno spirito di collaborazione, tutte le informazioni e le notizie possedute, non solo in relazione agli eventi lesivi specifici, ma anche in ordine ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini.

55. 1. E’ altresì immediatamente segnalato all’Organismo di Vigilanza[7], da parte di chiunque ne venga a conoscenza, ogni ulteriore fatto od elemento da cui si possa desumere il pericolo di interferenze criminali sull’attività dell’impresa.

2. L’Organismo di Vigilanza, in via autonoma, ne informa senza ritardo la Prefettura competente.

3. Qualora l’ente o l’impresa non abbia costituito l’Organismo di Vigilanza, la segnalazione è effettuata dall’interessato direttamente alla Prefettura.

56. L’obbligo di segnalazione non esclude l’ulteriore obbligo di denuncia alla competente autorità giudiziaria o ad altra autorità che a quella abbia l’obbligo di riferire.

57. Sono garantiti la riservatezza e, nei limiti del possibile, l’anonimato, a coloro che adempiono agli obblighi di segnalazione o denuncia, con il pieno supporto, anche di assistenza legale, garantito dalla Direzione.

58. L’impresa verifica che non siano realizzate attività di ritorsione, di qualsivoglia natura, nei confronti del soggetto denunciante ed informa le autorità competenti per l’eventuale attivazione di adeguate misure di protezione.

59. Per la segnalazione, anche in forma anonima, di rischi concreti di infiltrazione criminale, sarà anche attivato un numero verde. L’attivazione del numero verde, munito di impianto automatico di registrazione, è resa nota mediante efficaci forme di pubblicità.

60. La mancata osservanza da parte dei prestatori di lavoro, dipendenti, dirigenti e amministratori, degli obblighi di segnalazione relativi ai rischi concreti di infiltrazione criminale, costituisce grave illecito disciplinare.

Altri soggetti

61. Nell’ambito dell’attivazione di un sistema di reti territoriali, deve essere concretamente favorita la partecipazione a protocolli d’intesa (o patti similari) tra soggetti pubblici, imprese, associazioni di categoria ed organizzazioni sindacali, volti a prevenire le infiltrazioni criminali ed a promuovere sviluppo e legalità nell’ambito di aree territoriali, specificamente definite, dove l’impresa si trovi ad operare con altre imprese o gruppi.



[1] Il testo costituisce la bozza, aperta alla discussione, formulata dal gruppo di esperti ed oggetto di un preliminare confronto con alcune autorità istituzionali, che hanno contribuito con consigli e suggerimenti.

Il gruppo di esperti è stato individuato da Italcementi S.p.A., che ne ha sostenuto l’attività.

Tuttavia il testo è stato elaborato in completa autonomia dagli esperti medesimi, che lo propongono all’attenzione delle Associazioni di Categoria, dei Sindacati, delle Istituzioni Pubbliche e delle Forze dell’Ordine, per l’ulteriore confronto e per un dialogo circa le più opportune forme di assunzione e adozione.

[2] Magistrato dal 1959. Dal 1997 al 2005 ha ricoperto l’incarico di Procuratore Nazionale Antimafia.

[3] Professore ordinario di Diritto penale presso l’Università degli Studi di Palermo.

[4] Professore Ordinario di Economia Politica e titolare della Cattedra di Economia della Regolamentazione Finanziaria presso l’Università Bocconi di Milano.

[5] Nel senso di cui all’art. 1 comma 2° d. lgs. 231/2001.

[6] L’impresa o le Associazioni di categoria definiscono parametri dimensionali o qualitativi per determinare la significatività, anche rispetto ad ambiti locali.

[7] Istituito ai sensi del d. lgs. 231/2001.

Natura e finalità

1. Il Codice antimafia per l’impresa [Codice] costituisce uno strumento ulteriore di gestione e controllo (governance) dell’impresa, proposto alle imprese che operano, anche in parte, all’interno di territori ad alto tasso di criminalità, al fine di fronteggiare e ridurre i rischi di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali.

2. Il Codice può essere assunto anche da Associazioni imprenditoriali o di categoria, le quali possono farlo proprio o inserirlo in regolamenti relativi all’attività delle imprese associate.

3. Il Codice ha una funzione complementare ad altri codici di governance (codici etici, modelli redatti ai sensi del d. lgs. 231/2001, regolamentazione interna e procedure), oltre che alle fonti primarie di regolazione dell’attività d’impresa.

4. Nell’adozione ed attuazione del Codice sono sempre fatte salve le normative generali o di settore, che possono riguardare l’attività dell’impresa ed i rapporti con i suoi diversi interlocutori (ad es. Statuto dei Lavoratori, normativa sulla Privacy ecc.).

5. La prevenzione del rischio di infiltrazione criminale persegue un duplice obiettivo:

a. protezione ed incremento dell’integrità aziendale, favorendo la creazione di valore economico per la singola impresa;

b. contributo alla tutela dell’ordine pubblico economico ed alla difesa della legalità, favorendo la creazione di valore sociale per la comunità nel suo complesso.

6. La singola impresa inserisce le regole del Codice nella sua disciplina interna, avendo cura di evitare duplicazioni ed appesantimenti burocratici, che inciderebbero negativamente sulle possibilità di effettiva attuazione del Codice.

7. Rispetto alla complessiva area di attività dell’impresa, l’applicazione del Codice può essere territorialmente limitata a zone specifiche, determinate in base alla ricognizione del rischio di infiltrazione da parte della criminalità organizzata.

8. Il Codice considera tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento dell’attività d’impresa: risorse umane, fornitori, clienti, istituzioni ed altri attori collettivi, territoriali od esponenziali.

Doveri di informazione e strumenti di conoscenza del rischio criminale

9. L’adozione del Codice presuppone la ricognizione, da parte dell’impresa, del rischio di infiltrazione della criminalità organizzata o di contatti con essa nell’ambito dell’attività d’impresa, in una determinata area o in uno specifico contesto.

10. 1. A tal fine è necessario svolgere un’analisi preventiva e continua del territorio o del contesto, rivolta ad individuare e valutare il pericolo che le organizzazioni criminali, localmente insediate, possano condizionare l’attività d’impresa, strumentalizzandola per il conseguimento di vantaggi illeciti.

2. Qualora l’impresa, per le sue dimensioni o caratteristiche, non sia in grado di svolgere autonomamente questa analisi, essa può avvalersi dell’ausilio conoscitivo e del supporto offerto da istituzioni pubbliche, associazioni di categoria o di volontariato.

11. Al fine effettuare l’analisi preventiva del territorio, è preliminare la raccolta del maggior numero possibile di dati e di informazioni utili per la conoscenza degli attori operanti nel territorio.

12. E’ auspicabile a tal fine – ove ne sussistano le condizioni – una previa interlocuzione con autorità pubbliche e soggetti rappresentativi localmente competenti (prefetti, questori, forze di polizia, sindaci, associazioni industriali, associazioni sindacali di riferimento od eventuali soggetti funzionalmente assimilabili, associazioni volontarie), diretta ad acquisire dati, indicazioni, circostanze rilevanti ai fini della rilevazione degli indici di attenzione o dei criteri di valutazione.

13. Per effettuare l’analisi preventiva del territorio possono essere presi in considerazione:

a. i provvedimenti o documenti giudiziari o di polizia ove disponibili;

b. le relazioni periodiche, ove accessibili, di istituzioni pubbliche competenti;

c. le rilevazioni degli ispettorati del lavoro;

d. le statistiche ISTAT;

e. gli studi sociologici e criminologici disponibili o richiesti ad esperti qualificati;

f. le rilevazioni ed elaborazioni delle Camere di Commercio, delle associazioni imprenditoriali e sindacali, delle associazioni antiracket, nonché di ogni altro soggetto pubblico o privato svolgente funzioni similari nell’ambito dei diversi contesti territoriali;

g. le inchieste e le cronache giornalistiche.

14. Le informazioni ed i dati di conoscenza acquisiti possono risultare utili anche per la selezione dei diversi interlocutori territoriali: dipendenti, collaboratori, professionisti, fornitori.

15. La prevenzione del rischio di infiltrazione criminale comporta una valutazione di affidabilità dei diversi soggetti (persone fisiche od enti[5]) che hanno rapporti con l’impresa.

16. A tal fine possono essere utilizzati indici di attenzione e tra questi:

a. sottoposizione a procedimento per l’applicazione di misure di prevenzione, ai sensi della normativa antimafia (art 3 ss. L. 1423 del 1956; art. 10 L. 575 del 1965);

b. applicazione di misure cautelari coercitive nell’ambito di un procedimento penale o pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella prevista dall’art. 444 c.p.p., nei confronti di imprenditori, soci, amministratori o dipendenti di imprese, per reati che incidono sull’affidabilità professionale e, tra questi, per i delitti contro la Pubblica Amministrazione, per partecipazione o concorso esterno nei reati associativi, per i delitti di usura, estorsione, ricettazione, riciclaggio, impiego di beni provenienti da delitti e per altre figure delittuose che assumono rilievo nell’ambito della criminalità organizzata;

c. applicazione di misure cautelari nell’ambito di un procedimento penale e pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella emessa su richiesta delle parti, nei confronti di enti, ai sensi del d. lgs. 231/2001, per reati contro la Pubblica Amministrazione, reati contro la persona, reati di riciclaggio e di associazione a delinquere di natura transnazionale, e per altre figure di reato che assumono rilievo nell’ambito della criminalità organizzata;

d. costituzione di enti nei quali figurano, come soci, amministratori o gestori, persone (o prossimi congiunti) che partecipano o abbiano partecipato alle imprese od enti nelle situazioni indicate sub a), b) e c), ovvero manifestamente sprovvisti, per età o formazione, dei requisiti indispensabili per l’esercizio dell’attività imprenditoriale;

e. imprese che siano da ritenere, sulla base di elementi di fatto, costituite soltanto allo scopo di occultare o favorire soggetti appartenenti a gruppi criminali o, comunque, di eludere divieti nello svolgimento di attività imprenditoriali;

f. imprese od enti che risultino privi di rapporti con aziende di credito;

g. intervento, nelle trattative commerciali, di persone od enti privi di legittimazione ad interloquire nelle trattative medesime;

h. mancata consegna, qualora richiesta, del certificato penale generale, del certificato dei carichi pendenti, del certificato antimafia, o di autocertificazione sostitutiva come definita al punto 22;

i. mancata esibizione di documenti comprovanti l’iscrizione ad albi, ordini, elenchi, qualora l’iscrizione sia requisito necessario per lo svolgimento dell’attività.

17. L’accertamento delle situazioni di cui al punto precedente incide negativamente sulla valutazione di affidabilità professionale, a meno che l’esito favorevole dei procedimenti o processi o le giustificazioni addotte dai soggetti interessati siano tali da neutralizzare il giudizio negativo.

18. Le informazioni sui rischi di infiltrazione criminale raccolte da Istituzioni pubbliche od Organizzazioni private sono messe a disposizione degli imprese od enti presenti nell’area, i quali ne garantiscono responsabilmente l’utilizzazione ai soli fini indicati dal presente Codice.

Criteri di selezione del personale

19. La selezione del personale, di qualunque livello, deve essere effettuata in modo trasparente e sulla base dei soli criteri di:

a. professionalità specifica rispetto all’incarico o alle mansioni;

b. uguaglianza di trattamento;

c. affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale.

Informazioni preventive

20. Nella valutazione preventiva delle risorse umane in termini di professionalità ed affidabilità è utile la previa interlocuzione con autorità pubbliche e soggetti rappresentativi localmente competenti.

21. Ai fini della valutazione di affidabilità si deve tenere altresì conto degli aspetti relazionali dei prestatori di lavoro candidati all’assunzione con l’ambiente di appartenenza, sempre che assumano significato sintomatico.

22. Per la partecipazione alle procedure di selezione devono essere prodotti dall’interessato:

- il certificato penale generale;

- il certificato dei carichi pendenti, non anteriore a tre mesi.

In alternativa, l’interessato può rilasciare una autocertificazione nella quale dichiara di non aver subito condanna, né di avere procedimenti in corso per i seguenti reati: associazione a delinquere (art. 416 c.p.), associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416 - bis c.p.), scambio elettorale politico mafioso (art. 416 - ter c.p.), ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 - bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 - ter c.p.).

Informazioni continuative

23. Fermi gli obblighi eventualmente assunti nell’ambito di Protocolli di legalità, i Responsabili di ciascuna struttura aziendale od unità produttiva devono trasmettere alla Prefettura, entro trenta giorni, i nominativi dei lavoratori assunti, a qualsivoglia titolo, con l’indicazione delle mansioni, nonché i trasferimenti e le cessazioni dal rapporto di lavoro.

24. Il lavoratore, di qualunque livello, deve comunicare alla società o all’impresa l’eventuale intervenuta sottoposizione a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di criminalità organizzata o per reati che comunque incidano sui requisiti di professionalità ed affidabilità (cfr. supra, punto 16 e 22).

Formazione

25. Il personale delle strutture o unità territoriali è informato, a cura della Dirigenza aziendale anche decentrata, circa i rischi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata, mediante la diffusione di conoscenze e notizie sulle forme di criminalità presenti nel territorio.

26. La Dirigenza aziendale predispone corsi di formazione, che includono l’aggiornamento sull’evoluzione dei rischi di inquinamento da criminalità e l’educazione alla legalità, quale componente fondamentale dell’etica professionale e presupposto indispensabile per una sana e duratura crescita economica.

27. Le imprese che, per dimensioni o caratteristiche, non sono autonomamente in grado di garantire un’adeguata informazione ai loro dipendenti, possono chiedere ausilio ad istituzioni pubbliche, associazioni professionali o di volontariato.

28. La puntuale osservanza delle regole contenute in questo Codice costituisce un elemento positivo ai fini della valutazione di professionalità.

Criteri di selezione di fornitori e clienti

Selezione dei fornitori

29. L’obiettivo di prevenire il pericolo di infiltrazioni criminali deve essere perseguito utilizzando il massimo numero possibile di fonti informative, sia al momento della selezione o del primo contatto con i fornitori significativi[6], sia nella valutazione delle successive condotte.

30. Le procedure di selezione dei fornitori significativi devono essere ispirate ai criteri e principi seguenti:

a. trasparenza delle procedure di selezione;

b. pari opportunità di accesso;

c. professionalità;

d. affidabilità;

e. economicità.

Il principio di economicità non può mai prevalere sugli altri criteri.

31. L’impresa definisce, se possibile, liste di fiducia di fornitori qualificati (vendor list), nelle quali iscrivere le aziende fornitrici in possesso dei requisiti che soddisfano i criteri indicati sub 30.

32. L’accertamento dei requisiti è effettuato al primo contatto con il fornitore od al momento dell’inclusione nella lista (se esistente).

33. L’esibizione del certificato antimafia è sempre chiesta al momento dell’iscrizione nella lista; può essere chiesta anche al momento della conclusione dei contratti di fornitura e nel corso della durata dei contratti medesimi.

34. Nell’ambito della definizione dei requisiti necessari per le liste di fiducia, la parte contraente con l’impresa dichiara nel contratto, sotto la propria responsabilità, che agisce in nome proprio ovvero indica la persona fisica o giuridica titolare o beneficiaria effettiva del rapporto, fornendo documentazione idonea a consentirne l’identificazione.

35. La parte contraente deve, altresì, documentare il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa antimafia. Le fotocopie sono ammissibili solo se accompagnate da autocertificazione di conformità all’originale.

36. Sono esclusi dall’accertamento dei requisiti di affidabilità i fornitori che operano in settori sottoposti a vigilanza pubblica, ovvero iscritti ad Albi per i quali il requisito di affidabilità è condizione imprescindibile.

37. E’ contrattualmente imposto al fornitore di comunicare senza indugio le situazioni di cui al precedente punto 16, nonché ogni altra circostanza sopravvenuta che possa influire sul mantenimento dei requisiti.

38. Qualora il fornitore svolga un’attività per la quale (o per parte della quale) siano necessarie autorizzazioni, permessi, licenze o concessioni ed il rapporto da instaurare con l’impresa ricada nell’ambito delle attività a cui le autorizzazioni, i permessi, le licenze o le concessioni si riferiscono, la consegna della documentazione corrispondente costituisce requisito indispensabile per l’instaurazione di qualsivoglia rapporto e per l’iscrizione nella lista dei fornitori qualificati.

39. Qualora il fornitore operi sulla base di un contratto di appalto (di qualsivoglia genere), il fornitore deve produrre, oltre che l’indicazione nominativa degli addetti all’appalto, l’attestazione della regolarità retributiva e contributiva per tutti gli addetti impegnati.

40. Se l’impresa appaltatrice intende avvalersi di qualsiasi forma di subappalto o comunque di intervento o collaborazione da parte di altre imprese, deve preventivamente darne comunicazione all’impresa committente e produrre documentazione dell’impresa subappaltatrice (o interveniente ad altro titolo) dalla quale risulti l’adesione alla regole di questo Codice.

41. La dichiarazione di dati falsi od incompleti comporta la risoluzione del contratto.

Selezione dei clienti

42. Devono essere acquisite tutte le informazioni accessibili relative ai clienti, da utilizzare, oltre che per la normale valutazione di tipo commerciale, anche per la verifica di possibili rapporti con soggetti ed attività riconducibili ad organizzazioni criminali.

43. L’acquisizione e la raccolta di informazioni relative ai clienti significativi devono essere effettuate sia nell’avvio che durante lo svolgimento del rapporto.

44. Le forniture ai clienti devono essere immediatamente sospese qualora risultino concreti elementi di rischio di infiltrazione criminale, anche tenuto conto degli indici di attenzione di cui al punto 16, oppure del verificarsi, in assenza di giustificazioni economiche o imprenditoriali, di:

a. mutamenti repentini o reiterati nella compagine sociale o negli organi sociali;

b. mutamenti significativi del settore di attività;

c. mutamenti repentini riguardo alle dimensioni dell’attività, al patrimonio, alle richieste di forniture.

45. Ai clienti si applicano, in quanto compatibili, le previsioni che questo Codice prevede per i fornitori.

Pagamenti ed altre transazioni finanziarie

46. Tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie devono essere effettuati tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione.

47. Non sono ammesse cessioni del credito o del debito a terzi, sotto qualsivoglia forma.

48. In deroga a quanto previsto al punto 46, sono ammessi pagamenti in contanti per somme non superiori ad € 2000, con il divieto di frazionare pagamenti di operazioni unitarie.

49. Non sono ammessi pagamenti con assegni liberi.

Misure di sicurezza, obblighi di segnalazione, forme di collaborazione con polizia e magistratura

50. I responsabili delle strutture territoriali, sulla base di regole stabilite dall’impresa, garantiscono un’efficace vigilanza, tale da consentire l’accesso all’area dell’impresa soltanto a persone o mezzi autorizzati.

51. A questo scopo, se possibile, devono essere attivati sistemi informatici e di videosorveglianza idonei ad assicurare la registrazione degli ingressi nell’area d’impresa; l’accesso a questa deve essere limitato soltanto alle persone ed ai mezzi provvisti di documento identificativo emesso dall’impresa medesima o autorizzati per iscritto dalla Direzione della struttura.

52. Il documento identificativo deve essere esibito a richiesta del personale di vigilanza; in caso di diniego, è impedito l’ingresso e ne è data informazione alla Direzione della struttura.

53. E’ fatto divieto a tutti i prestatori di lavoro dell’impresa di sottostare a richieste estorsive di qualsiasi tipo (pizzo, messa a posto, offerte ecc.), da chiunque formulate; il prestatore di lavoro è in ogni caso tenuto ad informare l’autorità di polizia.

54. Nel caso di attentati ai beni aziendali o di minacce, è fatto obbligo a tutti i prestatori di lavoro di informare immediatamente le autorità di polizia, fornendo senza reticenza e con pieno spirito di collaborazione, tutte le informazioni e le notizie possedute, non solo in relazione agli eventi lesivi specifici, ma anche in ordine ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini.

55. 1. E’ altresì immediatamente segnalato all’Organismo di Vigilanza[7], da parte di chiunque ne venga a conoscenza, ogni ulteriore fatto od elemento da cui si possa desumere il pericolo di interferenze criminali sull’attività dell’impresa.

2. L’Organismo di Vigilanza, in via autonoma, ne informa senza ritardo la Prefettura competente.

3. Qualora l’ente o l’impresa non abbia costituito l’Organismo di Vigilanza, la segnalazione è effettuata dall’interessato direttamente alla Prefettura.

56. L’obbligo di segnalazione non esclude l’ulteriore obbligo di denuncia alla competente autorità giudiziaria o ad altra autorità che a quella abbia l’obbligo di riferire.

57. Sono garantiti la riservatezza e, nei limiti del possibile, l’anonimato, a coloro che adempiono agli obblighi di segnalazione o denuncia, con il pieno supporto, anche di assistenza legale, garantito dalla Direzione.

58. L’impresa verifica che non siano realizzate attività di ritorsione, di qualsivoglia natura, nei confronti del soggetto denunciante ed informa le autorità competenti per l’eventuale attivazione di adeguate misure di protezione.

59. Per la segnalazione, anche in forma anonima, di rischi concreti di infiltrazione criminale, sarà anche attivato un numero verde. L’attivazione del numero verde, munito di impianto automatico di registrazione, è resa nota mediante efficaci forme di pubblicità.

60. La mancata osservanza da parte dei prestatori di lavoro, dipendenti, dirigenti e amministratori, degli obblighi di segnalazione relativi ai rischi concreti di infiltrazione criminale, costituisce grave illecito disciplinare.

Altri soggetti

61. Nell’ambito dell’attivazione di un sistema di reti territoriali, deve essere concretamente favorita la partecipazione a protocolli d’intesa (o patti similari) tra soggetti pubblici, imprese, associazioni di categoria ed organizzazioni sindacali, volti a prevenire le infiltrazioni criminali ed a promuovere sviluppo e legalità nell’ambito di aree territoriali, specificamente definite, dove l’impresa si trovi ad operare con altre imprese o gruppi.



[1] Il testo costituisce la bozza, aperta alla discussione, formulata dal gruppo di esperti ed oggetto di un preliminare confronto con alcune autorità istituzionali, che hanno contribuito con consigli e suggerimenti.

Il gruppo di esperti è stato individuato da Italcementi S.p.A., che ne ha sostenuto l’attività.

Tuttavia il testo è stato elaborato in completa autonomia dagli esperti medesimi, che lo propongono all’attenzione delle Associazioni di Categoria, dei Sindacati, delle Istituzioni Pubbliche e delle Forze dell’Ordine, per l’ulteriore confronto e per un dialogo circa le più opportune forme di assunzione e adozione.

[2] Magistrato dal 1959. Dal 1997 al 2005 ha ricoperto l’incarico di Procuratore Nazionale Antimafia.

[3] Professore ordinario di Diritto penale presso l’Università degli Studi di Palermo.

[4] Professore Ordinario di Economia Politica e titolare della Cattedra di Economia della Regolamentazione Finanziaria presso l’Università Bocconi di Milano.

[5] Nel senso di cui all’art. 1 comma 2° d. lgs. 231/2001.

[6] L’impresa o le Associazioni di categoria definiscono parametri dimensionali o qualitativi per determinare la significatività, anche rispetto ad ambiti locali.

[7] Istituito ai sensi del d. lgs. 231/2001.