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General terms and conditions: le clausole di force majeure e hardship - Parte II

Riprendiamo l’analisi delle condizioni generali di contratto e delle clausole che vi ricorrono con maggiore frequenza. In questo contributo prenderemo in esame le clausole di force majeure e hardship.Innanzitutto è opportuno precisare che force majeure e hardship sono concetti sviluppatisi nella prassi del commercio internazionale e pertanto, pur avendo alcuni elementi in comune con i nostri concetti, rispettivamente, di “caso fortuito” e di “eccessiva onerosità sopravvenuta”, non sono assimilabili a questi ultimi. Nei paesi di common law l’impossibilità dell’adempimento è regolata dalla scarna normativa denominata “law of frustration”.

La clausola di force majeure contempla una esclusione della responsabilità (liability) del contraente interessato da eventi che si sottraggono alla sua volontà (will) e al suo controllo (control) e che sono tali da rendere impossibile l’adempimento degli obblighi contrattuali.

Tali eventi sono generalmente definiti “acts of God”, e comprendono una serie di fatti riconducibili a cause naturali quali inondazioni, terremoti, incendi, esplosioni, ma anche guerre, sommosse, scioperi, difficoltà nell’approvvigionamento di personale o di materie prime (shortages of labour or raw materials). L’evidente conseguenza è che la clausola di force majeure può divenire piuttosto ampia e va pertanto negoziata con grande attenzione, nonostante si tratti di una clausola “boilerplate”, vale a dire sempre presente nei modelli di condizioni generali di contratto.

Vediamo l’esempio di un estratto di clausola di force majeure, nella parte in cui si definisce la casistica degli eventi.

“No failure, omission or delay of either Party in the performance of any obligation of this Agreement shall be deemed a breach of this Agreement nor create any liability hereunder, if the failure, omission or delay shall arise from acts of God, laws, rules, regulations or orders of any governmental authority, floods, fires, explosions, storms, earthquakes, acts of war (declared or undeclared), rebellion, insurrections, riot, sabotage, shortages of fuel, power, energy resources, and/or raw material, invasion, epidemic, quarantine, accident, strikes, lockouts, labor disputes, or any other comparable cause beyond the reasonable control of the Party concerned.”

Si escludono dunque sia la responsabilità (liability) che l’inadempimento (breach), nei casi in cui vi sia stato un non corretto, mancato ovvero ritardato adempimento del contratto (failure, omission or delay). Nella parte finale della clausola si parla di cause (di force majeure) ragionevolmente al di fuori del controllo (cause beyond the reasonable control) e sovente viene anche contemplata la loro imprevedibilità (unforeseeability) da parte del contraente che ne viene interessato.

Alcune clausole di force majeure prevedono altresì una proroga per l’adempimento (extension of time), al termine della quale, generalmente, il contratto si risolve (termination) qualora l’evento di force majeure persista rendendo impossibile l’adempimento.

“Should the Parties be unable to carry out their obligations in accordance with the time schedule provided hereunder for a period of [•] months or more as a result of an event of force majeure, then the Parties shall terminate this Agreement pursuant to the provisions of the foregoing Article [•]”

Nella clausola di hardship, al contrario, la prestazione non è divenuta impossibile bensì talmente onerosa per uno dei contraenti da rendere iniqua la prosecuzione del rapporto contrattuale nei termini originariamente pattuiti.

Vediamo un esempio di clausola di hardship.

“It is hereby agreed that if during the term of these Conditions there should occur such unforeseen event as to materially affect the original and fundamental economic balance of the obligations as set forth hereunder, then the Parties shall meet to negotiate in good faith terms and conditions of these Conditions to restore such original and fundamental economic balance of obligations.”

Anche in questo caso si verificano eventi impossibili da prevedere – unforeseen – di tale portata da influire in maniera sostanziale – materially - sull’equilibrio economico originario del contratto.

La conseguenza del verificarsi degli eventi menzionati nella clausola è che l’esecuzione del contratto viene “congelata” per un periodo di tempo, durante il quale non insorge alcuna liability in capo al contraente interessato da tali eventi. La clausola prevede l’obbligo per i contraenti di rinegoziare il contratto in good faith, (o, in alternativa, “to enter into bona fide discussions”), per ritornare ad una situazione di mutua e reciproca soddisfazione e convenienza che è la premessa indispensabile di qualsiasi rapporto contrattuale.

Alcune clausole di hardship prevedono la termination del contratto nel caso in cui la rinegoziazione dei suoi termini non risulti possibile nell’arco di un determinato periodo di tempo; tale previsione fa pensare ai casi regolati dall’art. 1467 del nostro codice civile, individuati come casi di “eccessiva onerosità sopravvenuta”, per i quali è prevista la facoltà per il contraente svantaggiato di risolvere il contratto.

Riprendiamo l’analisi delle condizioni generali di contratto e delle clausole che vi ricorrono con maggiore frequenza. In questo contributo prenderemo in esame le clausole di force majeure e hardship.Innanzitutto è opportuno precisare che force majeure e hardship sono concetti sviluppatisi nella prassi del commercio internazionale e pertanto, pur avendo alcuni elementi in comune con i nostri concetti, rispettivamente, di “caso fortuito” e di “eccessiva onerosità sopravvenuta”, non sono assimilabili a questi ultimi. Nei paesi di common law l’impossibilità dell’adempimento è regolata dalla scarna normativa denominata “law of frustration”.

La clausola di force majeure contempla una esclusione della responsabilità (liability) del contraente interessato da eventi che si sottraggono alla sua volontà (will) e al suo controllo (control) e che sono tali da rendere impossibile l’adempimento degli obblighi contrattuali.

Tali eventi sono generalmente definiti “acts of God”, e comprendono una serie di fatti riconducibili a cause naturali quali inondazioni, terremoti, incendi, esplosioni, ma anche guerre, sommosse, scioperi, difficoltà nell’approvvigionamento di personale o di materie prime (shortages of labour or raw materials). L’evidente conseguenza è che la clausola di force majeure può divenire piuttosto ampia e va pertanto negoziata con grande attenzione, nonostante si tratti di una clausola “boilerplate”, vale a dire sempre presente nei modelli di condizioni generali di contratto.

Vediamo l’esempio di un estratto di clausola di force majeure, nella parte in cui si definisce la casistica degli eventi.

“No failure, omission or delay of either Party in the performance of any obligation of this Agreement shall be deemed a breach of this Agreement nor create any liability hereunder, if the failure, omission or delay shall arise from acts of God, laws, rules, regulations or orders of any governmental authority, floods, fires, explosions, storms, earthquakes, acts of war (declared or undeclared), rebellion, insurrections, riot, sabotage, shortages of fuel, power, energy resources, and/or raw material, invasion, epidemic, quarantine, accident, strikes, lockouts, labor disputes, or any other comparable cause beyond the reasonable control of the Party concerned.”

Si escludono dunque sia la responsabilità (liability) che l’inadempimento (breach), nei casi in cui vi sia stato un non corretto, mancato ovvero ritardato adempimento del contratto (failure, omission or delay). Nella parte finale della clausola si parla di cause (di force majeure) ragionevolmente al di fuori del controllo (cause beyond the reasonable control) e sovente viene anche contemplata la loro imprevedibilità (unforeseeability) da parte del contraente che ne viene interessato.

Alcune clausole di force majeure prevedono altresì una proroga per l’adempimento (extension of time), al termine della quale, generalmente, il contratto si risolve (termination) qualora l’evento di force majeure persista rendendo impossibile l’adempimento.

“Should the Parties be unable to carry out their obligations in accordance with the time schedule provided hereunder for a period of [•] months or more as a result of an event of force majeure, then the Parties shall terminate this Agreement pursuant to the provisions of the foregoing Article [•]”

Nella clausola di hardship, al contrario, la prestazione non è divenuta impossibile bensì talmente onerosa per uno dei contraenti da rendere iniqua la prosecuzione del rapporto contrattuale nei termini originariamente pattuiti.

Vediamo un esempio di clausola di hardship.

“It is hereby agreed that if during the term of these Conditions there should occur such unforeseen event as to materially affect the original and fundamental economic balance of the obligations as set forth hereunder, then the Parties shall meet to negotiate in good faith terms and conditions of these Conditions to restore such original and fundamental economic balance of obligations.”

Anche in questo caso si verificano eventi impossibili da prevedere – unforeseen – di tale portata da influire in maniera sostanziale – materially - sull’equilibrio economico originario del contratto.

La conseguenza del verificarsi degli eventi menzionati nella clausola è che l’esecuzione del contratto viene “congelata” per un periodo di tempo, durante il quale non insorge alcuna liability in capo al contraente interessato da tali eventi. La clausola prevede l’obbligo per i contraenti di rinegoziare il contratto in good faith, (o, in alternativa, “to enter into bona fide discussions”), per ritornare ad una situazione di mutua e reciproca soddisfazione e convenienza che è la premessa indispensabile di qualsiasi rapporto contrattuale.

Alcune clausole di hardship prevedono la termination del contratto nel caso in cui la rinegoziazione dei suoi termini non risulti possibile nell’arco di un determinato periodo di tempo; tale previsione fa pensare ai casi regolati dall’art. 1467 del nostro codice civile, individuati come casi di “eccessiva onerosità sopravvenuta”, per i quali è prevista la facoltà per il contraente svantaggiato di risolvere il contratto.