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Agente Commerciale o Distributore? Secondo la legge Inglese

La tenue linea di confine fra il contratto di agenzia commerciale, regolato sopratutto in sede di risoluzione (l’agente ha diritto ad un’indennità di fine rapporto o al risarcimento danni) ed il contratto di distribuzione commerciale, molto simile ma totalmente libero e senza vincoli predeterminati fra le parti, che non risultino espressamente dal contratto stipulato, è stata rivisitata e ripercorsa dall’Alta Corte di Giustizia di Londra nella causa "Raoul Tizio v. Atelier Alfa GMBH" conclusasi con una sentenza emessa nell’Aprile 2008.

I fatti possono essere riassunti come segue.

Dopo un periodo di trattative il Sig. R. Tizio (gioelliere di lunga esperienza) accettava di vendere i prodotti della società di gioielleria tedesca "Atelier Alfa GMBH" (Alfa) nel Regno Unito.

Il rapporto che non veniva mai formalizzato in un contratto scritto, presentava caratteristiche sia del contratto di agenzia commerciale (Commercial Agent - che ai sensi della normativa inglese è definito come l’intermediario indipendente che ha il potere continuativo di negoziare la vendita o l’acquisto di merci per conto e per nome del preponente) che del contratto di distribuzione (Commercial Distributor), un contratto nel quale, invece, il distributore rivende con carattere di indipendenza le merci preventivamente acquistate dal produttore o da un altro grossista.

A seguito di dissensi il rapporto commerciale fra le parti si guastava dopo alcuni anni, e veniva terminato dalla Alfa nel febbraio 2006.

Il Sig. Tizio rispondeva citando in giudizio la Alfa e sostenendo di essere un Commercial Agent, chiedeva quindi il pagamento di indennità di fine rapporto, che ai sensi della vigente normativa in Inghilterra e Galles ("The Commercial Agents (Council Directive) Regulations 1993") veniva quantificata in Sterline 227.304, oltre ad altre somme. D’altra parte la Alfa sostenendo che il rapporto fra le parti fosse un semplice Distribution Agreement, verbale e dove nulla era stato previsto in caso di risoluzione del contratto, negava che alcunché fosse dovuto al Sig. Tizio, per la risoluzione del contratto. Diveniva quindi essenziale e preliminare determinare esattamente la natura del contratto intercorso dalle parti.

Dalla documentazione prodotta in giudizio che il giudice riteneva più convincente delle testimonianze, risultava che il contratto, in pratica, si era svolto come segue:

- il Sig. Tizio riceveva un ordine da un proprio cliente inglese,

- il Sig. Tizio piazzava poi un ordine corrispondente con la Alfa, per la gioielleria richiesta, ad un prezzo che era scontato sulla base di precedenti accordi fra le parti

- la Alfa confermava l’ordine al Sig. Tizio e poi procedeva alla consegna.

- la Alfa poi procedeva a fatturare il Sig. Tizio, il quale a sua volta fatturava il suo cliente, indipendentemente,

- normalmente il cliente pagava il Sig. Tizio che, a sua volta, procedeva a pagare la Alfa.

Qualora il Sig. Tizio non avesse pagato nei termini convenuti, la Alfa provvedeva ad inviargli solleciti che chiarivano in modo preciso l’esistenza di una vendita di gioielleria diretta dalla Alfa al Sig. Tizio.

Inoltre dalla documentazione fiscale precedentemente depositata dal Sig. Tizio risultava che lo stesso si era definito nella sua dichiarazione dei redditi "Distributore di gioielleria" e lo stesso risultava dalla dichiarazioni per l’Imposta sul Valore Aggiunto (VAT).

Ove il cliente inglese non provvedeva al pagamento della merce fornita, risultava che il Sig. Tizio, indipendentemente dai rapporti con la Alfa, aveva proceduto ad azioni giudiziarie dirette e a proprio nome per il recupero del suo credito. Questi i principali fattori che deponevano nel senso di un contratto di "Commercial Distribution".

D’altra parte, il Sig. Tizio metteva in luce i caratteri del rapporto che tendevano a farlo ricadere nella definizione di "Commercial Agent". Il Sig. Tizio aveva operato per tutta la durata del rapporto sotto la ragione sociale "Alfa UK", con il consenso e attivo supporto della Alfa tedesca, la quale oltre che a fornire un campionario della gioielleria offerta in vendita aveva anche finanziate le spese promozionali nel Regno Unito. La Alfa aveva anche concordato sconti sulle vendite che in pratica, secondo il Sig. Tizio costituivano le provvigioni versate. Da ultimo, il Sig. Tizio sosteneva che il giudice dovesse esaminare il rapporto commerciale nel suo complesso e non singole manifestazioni alla luce della precedente giurisprudenza.

Il giudice rigettava quest’ultima tesi.

Sulla base delle prove fornite risultava chiaramente che il Sig. Tizio aveva sempre acquistato le merci con carattere di indipendenza, per poi rivendere ai propri clienti, e che non aveva mai avuto il potere di vincolare commercialmente la Alfa.

Rifacendosi alla precedente decisione in "AMB Imballaggi Plastici Srl v. Paciflex" dove era stato chiaramente affermato che un operatore che acquista e vende in prima persona e con carattere d’indipendenza non può ricadere nella definizione di "Commercial Agent", perché nel negoziare l’acquisto o la vendita agisce per se stesso e non per altri, il giudice escludeva l’applicabilità delle "The Commercial Agents (Council Directive) Regulations 1993" alla fattispecie considerata. Di conseguenza la domanda del Sig. Tizio veniva rigettata.

La tenue linea di confine fra il contratto di agenzia commerciale, regolato sopratutto in sede di risoluzione (l’agente ha diritto ad un’indennità di fine rapporto o al risarcimento danni) ed il contratto di distribuzione commerciale, molto simile ma totalmente libero e senza vincoli predeterminati fra le parti, che non risultino espressamente dal contratto stipulato, è stata rivisitata e ripercorsa dall’Alta Corte di Giustizia di Londra nella causa "Raoul Tizio v. Atelier Alfa GMBH" conclusasi con una sentenza emessa nell’Aprile 2008.

I fatti possono essere riassunti come segue.

Dopo un periodo di trattative il Sig. R. Tizio (gioelliere di lunga esperienza) accettava di vendere i prodotti della società di gioielleria tedesca "Atelier Alfa GMBH" (Alfa) nel Regno Unito.

Il rapporto che non veniva mai formalizzato in un contratto scritto, presentava caratteristiche sia del contratto di agenzia commerciale (Commercial Agent - che ai sensi della normativa inglese è definito come l’intermediario indipendente che ha il potere continuativo di negoziare la vendita o l’acquisto di merci per conto e per nome del preponente) che del contratto di distribuzione (Commercial Distributor), un contratto nel quale, invece, il distributore rivende con carattere di indipendenza le merci preventivamente acquistate dal produttore o da un altro grossista.

A seguito di dissensi il rapporto commerciale fra le parti si guastava dopo alcuni anni, e veniva terminato dalla Alfa nel febbraio 2006.

Il Sig. Tizio rispondeva citando in giudizio la Alfa e sostenendo di essere un Commercial Agent, chiedeva quindi il pagamento di indennità di fine rapporto, che ai sensi della vigente normativa in Inghilterra e Galles ("The Commercial Agents (Council Directive) Regulations 1993") veniva quantificata in Sterline 227.304, oltre ad altre somme. D’altra parte la Alfa sostenendo che il rapporto fra le parti fosse un semplice Distribution Agreement, verbale e dove nulla era stato previsto in caso di risoluzione del contratto, negava che alcunché fosse dovuto al Sig. Tizio, per la risoluzione del contratto. Diveniva quindi essenziale e preliminare determinare esattamente la natura del contratto intercorso dalle parti.

Dalla documentazione prodotta in giudizio che il giudice riteneva più convincente delle testimonianze, risultava che il contratto, in pratica, si era svolto come segue:

- il Sig. Tizio riceveva un ordine da un proprio cliente inglese,

- il Sig. Tizio piazzava poi un ordine corrispondente con la Alfa, per la gioielleria richiesta, ad un prezzo che era scontato sulla base di precedenti accordi fra le parti

- la Alfa confermava l’ordine al Sig. Tizio e poi procedeva alla consegna.

- la Alfa poi procedeva a fatturare il Sig. Tizio, il quale a sua volta fatturava il suo cliente, indipendentemente,

- normalmente il cliente pagava il Sig. Tizio che, a sua volta, procedeva a pagare la Alfa.

Qualora il Sig. Tizio non avesse pagato nei termini convenuti, la Alfa provvedeva ad inviargli solleciti che chiarivano in modo preciso l’esistenza di una vendita di gioielleria diretta dalla Alfa al Sig. Tizio.

Inoltre dalla documentazione fiscale precedentemente depositata dal Sig. Tizio risultava che lo stesso si era definito nella sua dichiarazione dei redditi "Distributore di gioielleria" e lo stesso risultava dalla dichiarazioni per l’Imposta sul Valore Aggiunto (VAT).

Ove il cliente inglese non provvedeva al pagamento della merce fornita, risultava che il Sig. Tizio, indipendentemente dai rapporti con la Alfa, aveva proceduto ad azioni giudiziarie dirette e a proprio nome per il recupero del suo credito. Questi i principali fattori che deponevano nel senso di un contratto di "Commercial Distribution".

D’altra parte, il Sig. Tizio metteva in luce i caratteri del rapporto che tendevano a farlo ricadere nella definizione di "Commercial Agent". Il Sig. Tizio aveva operato per tutta la durata del rapporto sotto la ragione sociale "Alfa UK", con il consenso e attivo supporto della Alfa tedesca, la quale oltre che a fornire un campionario della gioielleria offerta in vendita aveva anche finanziate le spese promozionali nel Regno Unito. La Alfa aveva anche concordato sconti sulle vendite che in pratica, secondo il Sig. Tizio costituivano le provvigioni versate. Da ultimo, il Sig. Tizio sosteneva che il giudice dovesse esaminare il rapporto commerciale nel suo complesso e non singole manifestazioni alla luce della precedente giurisprudenza.

Il giudice rigettava quest’ultima tesi.

Sulla base delle prove fornite risultava chiaramente che il Sig. Tizio aveva sempre acquistato le merci con carattere di indipendenza, per poi rivendere ai propri clienti, e che non aveva mai avuto il potere di vincolare commercialmente la Alfa.

Rifacendosi alla precedente decisione in "AMB Imballaggi Plastici Srl v. Paciflex" dove era stato chiaramente affermato che un operatore che acquista e vende in prima persona e con carattere d’indipendenza non può ricadere nella definizione di "Commercial Agent", perché nel negoziare l’acquisto o la vendita agisce per se stesso e non per altri, il giudice escludeva l’applicabilità delle "The Commercial Agents (Council Directive) Regulations 1993" alla fattispecie considerata. Di conseguenza la domanda del Sig. Tizio veniva rigettata.