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Stupefacenti: i criteri per stabilire quando non è uso personale

Il Decreto Legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 2006, n. 49, ha apportato notevoli innovazioni alla disciplina in materia di stupefacenti.

Le novità principali riguardano l’individuazione di criteri generali che consentono di stabilire quando il possesso dello stupefacente sia per un uso non esclusivamente personale, oltre che l’equiparazione tra droghe pesanti e droghe leggere.

Proprio con specifico riferimento ai criteri sopra menzionati, essi sono indicati alla lettera a), comma 1 bis dell’art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, che così recita:

“Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell’azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale”.

Assumono, dunque, rilievo la quantità della sostanza; la modalità di presentazione della stessa, con riferimento al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato; altre circostanza dell’azione.

In realtà, il legislatore ha dato veste normativa a criteri già da tempo utilizzati dalla giurisprudenza per determinare l’illiceità o l’irrilevanza penale del fatto sub iudice.

Sulla natura di tali criteri si è espresso il Tribunale di Cinquefrondi (dott.E.Bucarelli), con una sentenza innovativa (1), anche perché non preceduta da pronunce della Cassazione.

La decisione affronta, in chiave ermeneutica, la questione della valenza probatoria dei menzionati criteri nonché il loro effetto vincolante sul potere decisionale del giudicante.

Si legge nella parte motiva: “… omissis… anche dopo la riforma, la rilevanza penale è limitata alle condotte caratterizzate dalla destinazione a terzi, con la conseguenza che la prova dell’”uso non esclusivamente personale” integra un “elemento costitutivo” del reato di cui all’art. 73 e, come tale, a carico dell’accusa che, adesso, trova un supporto valutativo nei parametri indiziari di cui sopra.

Rispetto a tale onere probatorio l’interessato ha un “onere di allegazione” di segno contrario, potendo controdedurre elementi probatori dimostrativi della destinazione della sostanza all’uso esclusivo proprio in modo da farne discendere l’insussistenza del fatto lui ascritto con la conseguente applicabilità solo delle sanzioni amministrative ora previste dagli artt. 75 e 75 bis D.P.R. 309/90...”(1).

Sicché, è pur sempre compito della Pubblica Accusa dimostrare che il possesso dello stupefacente abbia un fine diverso dall’uso personale, anche se l’individuazione normativa di precise circostanze la cui sussistenza è indice di rilevanza penale di un fatto costituisce una carta a favore del pubblico ministero, il quale può basare la propria tesi accusatoria su uno qualunque degli indizi di cui al comma 1 bis, lettera a), art.73, confutabili solo dalla prova contraria fornita dall’imputato.

La prova liberatoria, che potrà fornire l’imputato, dovrà riuscire a superare la presunzione di colpevolezza scaturente dalla vigenza di una delle circostanze indicate dalla lettera a) del comma 1 bis, attribuendo ad essa una lettura di segno diverso rispetto a quella fornita già dal legislatore.

Sul punto si è espressa anche la sentenza in esame: “E’ evidente che simile onere di allegazione non implichi alcuna inversione dell’onere della prova, valendo anche in sede penale quanto stabilito dall’art. 2697 c.c. secondo cui incombe all’attore (il P.M.) provare i fatti che costituiscono il fondamento della domanda (la dimostrazione della destinazione della droga ad un uso non esclusivamente personale), mentre incombe al convenuto (l’imputato) provare i dati della realtà che rendono inefficaci i fatti addotti dall’attore ovvero i fatti che impediscono la punibilità (la dimostrazione della destinazione della droga ad un uso esclusivamente personale – onere allegativo tanto più arduo quanto più “significativi” siano gli indizi addotti dall’accusa).” (1).

In ogni caso, siamo di fronte a presunzioni relative, che non compromettono definitivamente le possibilità di difesa.

Invero, secondo il giudice di Cinquefrondi, i menzionati criteri costituiscono presunzioni iuris tantum: “Alla luce di quanto sopra risulta, quindi, altrettanto evidente che i criteri indiziari di cui all’art. 73 comma 1 bis lett. a) possano fondare una presunzione solo relativa (iuris tantum) e non certamente assoluta (iuris ed de iure). Ciò lo si desume, senza ombra di dubbio, dalla formulazione letterale della norma (l’uso del verbo “apparire” dimostra la necessità sempre di un apprezzamento del giudice), dalla corretta interpretazione logico-sistematica dei diversi criteri (che, ad eccezione del primo, non possono che costituire meri indizi non da soli autoevidenti), dall’iter legislativo (che ha trasformato l’originaria presunzione assoluta del disegno di legge nella attuale presunzione relativa), dalla diversa formulazione del comma 1 bis lett. b), rispetto ai quali il reato è tout court integrato in caso di superamento del quantitativo prescritto, senza alcuno spazio di allegazione/prova liberatoria dell’interessato (che potrà quindi solo argomentare e/o dimostrare un errore sul contenuto della prescrizione o sul quantitativo detenuto)” (1).

Molteplici fattori, dunque, portano il giudice di merito ad attribuire valenza relativa ai criteri di cui si discute. Diversamente non potrebbe essere, atteso che in campo penale non sono ammesse le prove legali, ovverosia circostanze in grado di operare effetti legalmente prestabiliti ( 2), presenti invece in materia civile.

Vagliata la natura dei criteri di cui al comma 1 bis, lettera a), art.73, è necessario stabilire se essi debbano ricorrere tutti contemporaneamente, ovvero se sia sufficiente a sostenere l’accusa anche una sola tra le circostanze previste.

Trattandosi di indizi, e non di prove vere e proprie, dovrebbe assumere rilievo la molteplicità di circostanze: l’art.192 c.p.p., allorquando si riferisce alla rilevanza probatoria degli indizi, richiede che essi siano più d’uno, oltre che gravi, precisi e concordanti. Ciò si desume immediatamente dalla lettera della norma, che utilizza esclusivamente il plurale.

Il Tribunale di Cinquefrondi, nella sentenza n.442/07, afferma che gli indizi di cui al comma 1-bis sono: alternativi, complementari e non esaustivi (1).

L’alternatività dei criteri è desunta dall’uso di disgiuntive, quali “o” e “ovvero”, da parte del legislatore nel momento in cui elenca le circostanze cui attribuire importanza (1).

Tale interpretazione non contrasta con le prescrizioni dell’art.192 c.p.p.; la stessa giurisprudenza di legittimità ha affermato che: “In tema di valutazione della prova indiziaria, il metodo di lettura unitaria e complessiva dell’intero compendio probatorio non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può perciò prescindere dalla operazione propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo.” (3)

Nel quadro probatorio, il singolo indizio può assumere rilevanza autonoma e deve essere valutato dal giudicante in forza del significato che esso acquisisce inserito nel contesto fattuale.

Nel caso in esame, la valenza alternativa porta con sé conseguenze degne di rilievo, come esplicitato in sentenza: “La valenza alternativa (desumibile, in modo univoco, dalla presenza delle disgiuntive “o” e “ovvero”) fa si che anche la presenza di uno solo consente di ipotizzare presuntivamente il reato, è importante perché, come anticipato al capoverso precedente, anche se non è superato il quantitativo di principio attivo indicato dal D.M. 11 aprile 2006 è pur sempre possibile contestare e ritenere il reato sulla base dell’utilizzazione degli altri criteri.”(1).

L’effetto non è di poco conto, poiché l’uso non esclusivamente personale può essere riconosciuto anche nel caso in cui non venga superata la Quantità Massima Detenibile (Q.M.D.) di sostanza stupefacente, che si ottiene applicando alla “dose media singola” (D.M.S.) intesa come “la quantità di principio attivo per singola assunzione idonea a produrre in un soggetto tollerante e dipendente un effetto stupefacente e psicotropo”, un “moltiplicatore variabile” (diversificato a seconda del tipo di sostanza stupefacente), calibrato “in relazione alle caratteristiche di ciascuna sostanza, con particolare riferimento al potere di indurre alterazioni comportamentali e scadimento delle capacità psicomotorie” (1).

La sentenza in commento parla, poi, di complementarietà: “La valenza complementare fa si che tanto più sono presenti elementi indiziari convergenti, tanto più sarà difficile l’articolazione dell’onere di allegazione difensiva (e tanto più potrà permettere di giungere ad una declaratoria di condanna al di là di ogni ragionevole dubbio).”(1).

La sommatoria di più circostanze, dunque, renderebbe quasi inattaccabile la tesi accusatoria. Salvo quanto diremo qui di seguito.

La sentenza attenzionata definisce i criteri di cui al comma 1-bis non esaustivi: “La valenza non esaustiva (imposta dal principio del libero convincimento del giudice) fa si che possano e debbano considerarsi anche altri criteri di valutazione (specie di natura soggettiva) emergenti dalla fattispecie, quali, ad esempio, l’eventuale qualità di tossicodipendente del trasgressore, le sue condizioni economiche, la compatibilità di esse con l’acquisto ed il possesso della sostanza (deve solo escludersi che possano rivestire alcun rilievo indiziante – neppure ad colorandum - gli eventuali precedenti penali pur specifici dell’imputato, che, al più, potrebbero valere solo per supportare un giudizio negativo sulla concedibilità dell’attenuante del fatto di lieve entità di cui al comma 5 dell’art. 73, così come è da escludere che possa aver rilievo, nell’ottica di una pronuncia liberatoria, lo stato di incensuratezza).”(1).

È, dunque, vero che la sussistenza di più indizi tra quelli previsti dal comma 1-bis, art.73 D.P.R.309/90, consente di attribuire rilevanza penale al fatto contestato all’imputato, ma non agevola il compito del giudicante, il quale deve comunque considerare il contesto probatorio in cui essi si inseriscono, attribuendo ad ogni tassello il giusto, o ragionevole, significato.

Seguendo il medesimo ragionamento, è da escludere che la presenza di uno o più indizi porti necessariamente ad una sentenza di condanna. Gli indizi di cui si discute non hanno potere vincolante nei confronti del giudicante.

Il nostro ordinamento, invero, conosce il principio del libero convincimento, in forza del quale il giudice ha il potere-dovere di esaminare liberamente gli elementi probatori risultanti dall’istruttoria procedimentale attribuendo ad essi un significato preciso che deve, ovviamente, emergere nella parte motiva della sentenza.

Secondo il Tribunale di Cinquefrondi: “La natura relativa della presunzione comporta, come anticipato, la necessità dell’apprezzamento del giudice, alla luce del principio dell’”al di là di ogni ragionevole dubbio” (sancito dall’art. 533 c.p.p. dopo la modifica della legge n. 46/06), che, ad esempio, potrà, salvo obbligo di puntuale e precisa motivazione, assolvere anche in presenza di quantitativi di principio attivo superiore alle soglie, ovvero condannare senza che vi sia stato detto superamento (è evidente che la motivazione dovrà, in questi casi, essere particolarmente approfondita ed analitica)” (1).

Non è una affermazione azzardata: essa si concilia perfettamente con il significato che la giurisprudenza di legittimità ha attribuito al principio del libero convincimento.

Al giudice di merito compete la valutazione delle prove, e con essa il controllo sulla loro attendibilità e concludenza. Effettuata tale valutazione, lo stesso giudicante dovrà procedere scegliendo, tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia (4).

In buona sostanza, il giudice può andare oltre le prove raccolte purché motivi razionalmente il proprio convincimento.

Sempre con riferimento al libero convincimento, la Suprema Corte ha escluso l’esistenza di una gerarchia di efficacia delle prove. Così, nessuna prova può dirsi assolutamente prevalente rispetto ad altri dati probatori, proprio perchè la valutazione di ogni circostanza è rimessa al prudente apprezzamento del giudice(4).

L’unico limite al potere di valutazione dell’A.G. è che lo stesso fornisca del proprio convincimento una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria (5).

Una motivazione logica e ragionevole è inattaccabile anche in sede di legittimità, atteso che la valutazione dei fatti e l’attribuzione ad essi di uno specifico rilievo probatorio è compito esclusivo del giudice di merito (6).

A fronte di una motivazione coerente e ben articolata, la verità di un fatto può basarsi anche su una presunzione, eventualmente in contrasto con altre prove acquisite, laddove il giudice procedente la ritenga di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad esso contrari (5).

Strettamente correlata al principio della “convinction intime” (7), è la regola “judice peritus peritorum”, in forza della quale il giudicante può prescindere anche dalle risultanze di consulenze tecniche, con l’unico vincolo della motivazione.

In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità: “In tema di giudizio, la valutazione delle prove acquisite compete in via esclusiva al giudice, il quale la esercita secondo il principio del libero convincimento e con divieto di delegarla al sapere scientifico esterno, il quale ha esclusivamente valenza strumentale ed integrativa delle conoscenze giudiziali e può assumere rilevanza solo ove il giudice ne apprezzi l’assoluta necessarietà ovvero la funzionale imprescindibilità ai fini della decisione. “ (8).

In conclusione, la prova dell’uso non personale della sostanza stupefacente è raggiungibile con gli indizi di cui al comma 1-bis, lettera a), dell’art.73 D.P.R. 309/90, i quali possono assumere rilievo a favore dell’accusa o a sostegno dell’imputato a seconda del significato ad essi attribuito dal giudice, la cui valutazione è incensurabile se congruamente espressa nella parte motiva della decisione assunta.



BIBLIOGRAFIA

1. Tribunale di Palmi, sez. staccata di Cinquefrondi, sentenza n.442/07;

2. F.Cordero, Procedura Penale, Giuffrè Editore, 1998, p.548;

3. Cass. pen., sez. Unite 20-09-2005 (12-07-2005), n. 33748;

4. Cass. civ., sez. III 28-06-2006, n. 14972;

5. Cass. civ., sez. III 18-04-2007, n. 9245

6. Cass. pen., sez. IV 10-08-2005 (21-06-2005), n. 30422;

7. F.Cordero, Procedura Penale, Giuffrè Editore, 1998, p.549;

8. Cass. pen., sez. III 21-11-2007, n. 42984.

Il Decreto Legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 2006, n. 49, ha apportato notevoli innovazioni alla disciplina in materia di stupefacenti.

Le novità principali riguardano l’individuazione di criteri generali che consentono di stabilire quando il possesso dello stupefacente sia per un uso non esclusivamente personale, oltre che l’equiparazione tra droghe pesanti e droghe leggere.

Proprio con specifico riferimento ai criteri sopra menzionati, essi sono indicati alla lettera a), comma 1 bis dell’art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, che così recita:

“Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell’azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale”.

Assumono, dunque, rilievo la quantità della sostanza; la modalità di presentazione della stessa, con riferimento al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato; altre circostanza dell’azione.

In realtà, il legislatore ha dato veste normativa a criteri già da tempo utilizzati dalla giurisprudenza per determinare l’illiceità o l’irrilevanza penale del fatto sub iudice.

Sulla natura di tali criteri si è espresso il Tribunale di Cinquefrondi (dott.E.Bucarelli), con una sentenza innovativa (1), anche perché non preceduta da pronunce della Cassazione.

La decisione affronta, in chiave ermeneutica, la questione della valenza probatoria dei menzionati criteri nonché il loro effetto vincolante sul potere decisionale del giudicante.

Si legge nella parte motiva: “… omissis… anche dopo la riforma, la rilevanza penale è limitata alle condotte caratterizzate dalla destinazione a terzi, con la conseguenza che la prova dell’”uso non esclusivamente personale” integra un “elemento costitutivo” del reato di cui all’art. 73 e, come tale, a carico dell’accusa che, adesso, trova un supporto valutativo nei parametri indiziari di cui sopra.

Rispetto a tale onere probatorio l’interessato ha un “onere di allegazione” di segno contrario, potendo controdedurre elementi probatori dimostrativi della destinazione della sostanza all’uso esclusivo proprio in modo da farne discendere l’insussistenza del fatto lui ascritto con la conseguente applicabilità solo delle sanzioni amministrative ora previste dagli artt. 75 e 75 bis D.P.R. 309/90...”(1).

Sicché, è pur sempre compito della Pubblica Accusa dimostrare che il possesso dello stupefacente abbia un fine diverso dall’uso personale, anche se l’individuazione normativa di precise circostanze la cui sussistenza è indice di rilevanza penale di un fatto costituisce una carta a favore del pubblico ministero, il quale può basare la propria tesi accusatoria su uno qualunque degli indizi di cui al comma 1 bis, lettera a), art.73, confutabili solo dalla prova contraria fornita dall’imputato.

La prova liberatoria, che potrà fornire l’imputato, dovrà riuscire a superare la presunzione di colpevolezza scaturente dalla vigenza di una delle circostanze indicate dalla lettera a) del comma 1 bis, attribuendo ad essa una lettura di segno diverso rispetto a quella fornita già dal legislatore.

Sul punto si è espressa anche la sentenza in esame: “E’ evidente che simile onere di allegazione non implichi alcuna inversione dell’onere della prova, valendo anche in sede penale quanto stabilito dall’art. 2697 c.c. secondo cui incombe all’attore (il P.M.) provare i fatti che costituiscono il fondamento della domanda (la dimostrazione della destinazione della droga ad un uso non esclusivamente personale), mentre incombe al convenuto (l’imputato) provare i dati della realtà che rendono inefficaci i fatti addotti dall’attore ovvero i fatti che impediscono la punibilità (la dimostrazione della destinazione della droga ad un uso esclusivamente personale – onere allegativo tanto più arduo quanto più “significativi” siano gli indizi addotti dall’accusa).” (1).

In ogni caso, siamo di fronte a presunzioni relative, che non compromettono definitivamente le possibilità di difesa.

Invero, secondo il giudice di Cinquefrondi, i menzionati criteri costituiscono presunzioni iuris tantum: “Alla luce di quanto sopra risulta, quindi, altrettanto evidente che i criteri indiziari di cui all’art. 73 comma 1 bis lett. a) possano fondare una presunzione solo relativa (iuris tantum) e non certamente assoluta (iuris ed de iure). Ciò lo si desume, senza ombra di dubbio, dalla formulazione letterale della norma (l’uso del verbo “apparire” dimostra la necessità sempre di un apprezzamento del giudice), dalla corretta interpretazione logico-sistematica dei diversi criteri (che, ad eccezione del primo, non possono che costituire meri indizi non da soli autoevidenti), dall’iter legislativo (che ha trasformato l’originaria presunzione assoluta del disegno di legge nella attuale presunzione relativa), dalla diversa formulazione del comma 1 bis lett. b), rispetto ai quali il reato è tout court integrato in caso di superamento del quantitativo prescritto, senza alcuno spazio di allegazione/prova liberatoria dell’interessato (che potrà quindi solo argomentare e/o dimostrare un errore sul contenuto della prescrizione o sul quantitativo detenuto)” (1).

Molteplici fattori, dunque, portano il giudice di merito ad attribuire valenza relativa ai criteri di cui si discute. Diversamente non potrebbe essere, atteso che in campo penale non sono ammesse le prove legali, ovverosia circostanze in grado di operare effetti legalmente prestabiliti ( 2), presenti invece in materia civile.

Vagliata la natura dei criteri di cui al comma 1 bis, lettera a), art.73, è necessario stabilire se essi debbano ricorrere tutti contemporaneamente, ovvero se sia sufficiente a sostenere l’accusa anche una sola tra le circostanze previste.

Trattandosi di indizi, e non di prove vere e proprie, dovrebbe assumere rilievo la molteplicità di circostanze: l’art.192 c.p.p., allorquando si riferisce alla rilevanza probatoria degli indizi, richiede che essi siano più d’uno, oltre che gravi, precisi e concordanti. Ciò si desume immediatamente dalla lettera della norma, che utilizza esclusivamente il plurale.

Il Tribunale di Cinquefrondi, nella sentenza n.442/07, afferma che gli indizi di cui al comma 1-bis sono: alternativi, complementari e non esaustivi (1).

L’alternatività dei criteri è desunta dall’uso di disgiuntive, quali “o” e “ovvero”, da parte del legislatore nel momento in cui elenca le circostanze cui attribuire importanza (1).

Tale interpretazione non contrasta con le prescrizioni dell’art.192 c.p.p.; la stessa giurisprudenza di legittimità ha affermato che: “In tema di valutazione della prova indiziaria, il metodo di lettura unitaria e complessiva dell’intero compendio probatorio non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può perciò prescindere dalla operazione propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo.” (3)

Nel quadro probatorio, il singolo indizio può assumere rilevanza autonoma e deve essere valutato dal giudicante in forza del significato che esso acquisisce inserito nel contesto fattuale.

Nel caso in esame, la valenza alternativa porta con sé conseguenze degne di rilievo, come esplicitato in sentenza: “La valenza alternativa (desumibile, in modo univoco, dalla presenza delle disgiuntive “o” e “ovvero”) fa si che anche la presenza di uno solo consente di ipotizzare presuntivamente il reato, è importante perché, come anticipato al capoverso precedente, anche se non è superato il quantitativo di principio attivo indicato dal D.M. 11 aprile 2006 è pur sempre possibile contestare e ritenere il reato sulla base dell’utilizzazione degli altri criteri.”(1).

L’effetto non è di poco conto, poiché l’uso non esclusivamente personale può essere riconosciuto anche nel caso in cui non venga superata la Quantità Massima Detenibile (Q.M.D.) di sostanza stupefacente, che si ottiene applicando alla “dose media singola” (D.M.S.) intesa come “la quantità di principio attivo per singola assunzione idonea a produrre in un soggetto tollerante e dipendente un effetto stupefacente e psicotropo”, un “moltiplicatore variabile” (diversificato a seconda del tipo di sostanza stupefacente), calibrato “in relazione alle caratteristiche di ciascuna sostanza, con particolare riferimento al potere di indurre alterazioni comportamentali e scadimento delle capacità psicomotorie” (1).

La sentenza in commento parla, poi, di complementarietà: “La valenza complementare fa si che tanto più sono presenti elementi indiziari convergenti, tanto più sarà difficile l’articolazione dell’onere di allegazione difensiva (e tanto più potrà permettere di giungere ad una declaratoria di condanna al di là di ogni ragionevole dubbio).”(1).

La sommatoria di più circostanze, dunque, renderebbe quasi inattaccabile la tesi accusatoria. Salvo quanto diremo qui di seguito.

La sentenza attenzionata definisce i criteri di cui al comma 1-bis non esaustivi: “La valenza non esaustiva (imposta dal principio del libero convincimento del giudice) fa si che possano e debbano considerarsi anche altri criteri di valutazione (specie di natura soggettiva) emergenti dalla fattispecie, quali, ad esempio, l’eventuale qualità di tossicodipendente del trasgressore, le sue condizioni economiche, la compatibilità di esse con l’acquisto ed il possesso della sostanza (deve solo escludersi che possano rivestire alcun rilievo indiziante – neppure ad colorandum - gli eventuali precedenti penali pur specifici dell’imputato, che, al più, potrebbero valere solo per supportare un giudizio negativo sulla concedibilità dell’attenuante del fatto di lieve entità di cui al comma 5 dell’art. 73, così come è da escludere che possa aver rilievo, nell’ottica di una pronuncia liberatoria, lo stato di incensuratezza).”(1).

È, dunque, vero che la sussistenza di più indizi tra quelli previsti dal comma 1-bis, art.73 D.P.R.309/90, consente di attribuire rilevanza penale al fatto contestato all’imputato, ma non agevola il compito del giudicante, il quale deve comunque considerare il contesto probatorio in cui essi si inseriscono, attribuendo ad ogni tassello il giusto, o ragionevole, significato.

Seguendo il medesimo ragionamento, è da escludere che la presenza di uno o più indizi porti necessariamente ad una sentenza di condanna. Gli indizi di cui si discute non hanno potere vincolante nei confronti del giudicante.

Il nostro ordinamento, invero, conosce il principio del libero convincimento, in forza del quale il giudice ha il potere-dovere di esaminare liberamente gli elementi probatori risultanti dall’istruttoria procedimentale attribuendo ad essi un significato preciso che deve, ovviamente, emergere nella parte motiva della sentenza.

Secondo il Tribunale di Cinquefrondi: “La natura relativa della presunzione comporta, come anticipato, la necessità dell’apprezzamento del giudice, alla luce del principio dell’”al di là di ogni ragionevole dubbio” (sancito dall’art. 533 c.p.p. dopo la modifica della legge n. 46/06), che, ad esempio, potrà, salvo obbligo di puntuale e precisa motivazione, assolvere anche in presenza di quantitativi di principio attivo superiore alle soglie, ovvero condannare senza che vi sia stato detto superamento (è evidente che la motivazione dovrà, in questi casi, essere particolarmente approfondita ed analitica)” (1).

Non è una affermazione azzardata: essa si concilia perfettamente con il significato che la giurisprudenza di legittimità ha attribuito al principio del libero convincimento.

Al giudice di merito compete la valutazione delle prove, e con essa il controllo sulla loro attendibilità e concludenza. Effettuata tale valutazione, lo stesso giudicante dovrà procedere scegliendo, tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia (4).

In buona sostanza, il giudice può andare oltre le prove raccolte purché motivi razionalmente il proprio convincimento.

Sempre con riferimento al libero convincimento, la Suprema Corte ha escluso l’esistenza di una gerarchia di efficacia delle prove. Così, nessuna prova può dirsi assolutamente prevalente rispetto ad altri dati probatori, proprio perchè la valutazione di ogni circostanza è rimessa al prudente apprezzamento del giudice(4).

L’unico limite al potere di valutazione dell’A.G. è che lo stesso fornisca del proprio convincimento una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria (5).

Una motivazione logica e ragionevole è inattaccabile anche in sede di legittimità, atteso che la valutazione dei fatti e l’attribuzione ad essi di uno specifico rilievo probatorio è compito esclusivo del giudice di merito (6).

A fronte di una motivazione coerente e ben articolata, la verità di un fatto può basarsi anche su una presunzione, eventualmente in contrasto con altre prove acquisite, laddove il giudice procedente la ritenga di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad esso contrari (5).

Strettamente correlata al principio della “convinction intime” (7), è la regola “judice peritus peritorum”, in forza della quale il giudicante può prescindere anche dalle risultanze di consulenze tecniche, con l’unico vincolo della motivazione.

In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità: “In tema di giudizio, la valutazione delle prove acquisite compete in via esclusiva al giudice, il quale la esercita secondo il principio del libero convincimento e con divieto di delegarla al sapere scientifico esterno, il quale ha esclusivamente valenza strumentale ed integrativa delle conoscenze giudiziali e può assumere rilevanza solo ove il giudice ne apprezzi l’assoluta necessarietà ovvero la funzionale imprescindibilità ai fini della decisione. “ (8).

In conclusione, la prova dell’uso non personale della sostanza stupefacente è raggiungibile con gli indizi di cui al comma 1-bis, lettera a), dell’art.73 D.P.R. 309/90, i quali possono assumere rilievo a favore dell’accusa o a sostegno dell’imputato a seconda del significato ad essi attribuito dal giudice, la cui valutazione è incensurabile se congruamente espressa nella parte motiva della decisione assunta.



BIBLIOGRAFIA

1. Tribunale di Palmi, sez. staccata di Cinquefrondi, sentenza n.442/07;

2. F.Cordero, Procedura Penale, Giuffrè Editore, 1998, p.548;

3. Cass. pen., sez. Unite 20-09-2005 (12-07-2005), n. 33748;

4. Cass. civ., sez. III 28-06-2006, n. 14972;

5. Cass. civ., sez. III 18-04-2007, n. 9245

6. Cass. pen., sez. IV 10-08-2005 (21-06-2005), n. 30422;

7. F.Cordero, Procedura Penale, Giuffrè Editore, 1998, p.549;

8. Cass. pen., sez. III 21-11-2007, n. 42984.