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Si consolida l’orientamento in favore dell’amministrazione di sostegno

Nota a Tribunale di Bari - Giudice Tutelare, Decreto 5 settembre 2008
Con decreto depositato il 5/9/08, il Giudice Tutelare del Tribunale di Bari, in persona del dott. Giuseppe Rana, riconosce l’applicabilità dell’amministrazione di sostegno nel caso di persona affetta da malattia di Alzheimer.

Nel caso di specie, la misura era stata invocata dalla figlia del beneficiario al mero fine di perfezionare la pratica per l’indennità d’accompagnamento.

Invero lo scorso anno con decreto del 4/7/07 il Tribunale di Bari – per primo sul panorama giurisprudenziale nazionale - aveva già ammesso analoga istanza in favore di persona affetta dalla medesima patologia.

Nel provvedimento in oggetto il Giudice, richiama la luminosa pronuncia della Cass. 13584/06, che ha contribuito a chiarire l’ambito di applicazione e le finalità della riforma, volto non solo a garantire le cure e l’assistenza del beneficiario, ma, ove possibile, a realizzare con lui un progetto di sostegno esistenziale.

La S.C. prende le mosse dalle indicazioni rese dalla Consulta (cfr. sent. 440/05), la quale ha sottolineato che la funzione del nuovo istituto dell’amministrazione di sostegno pone al centro dell’attenzione non più la sola cura del patrimonio, ma piuttosto la persona e le sue esigenze, apprestando uno strumento di estrema semplicità procedurale ed elasticità di contenuti, modellato secondo la necessità e le circostanze, e tale da non incidere radicalmente e permanentemente sulla capacità di agire del beneficiario.

In tale ottica, il criterio da adottare al fine di stabilire di volta in volta quale sia, in particolare tra l’amministrazione di sostegno e l’interdizione, la misura più idonea alla protezione del soggetto debole non potrebbe essere individuato con riguardo ad un elemento meramente “quantitativo”, e, cioè, tenendo conto del quantum dell’incapacità dalla quale il soggetto da proteggere è affetto, come confermato anche dalla formulazione dell’articolo 404 c.c.. Ma, il discrimen consisterebbe piuttosto nell’idoneità dell’uno o dell’altro istituto ad assicurare la protezione più adeguata del soggetto cui esso va applicato in una ottica meno custodialistica e maggiormente orientata al rispetto della dignità umana ed alla cura complessiva della persona e della sua personalità, e non già del solo suo patrimonio.

Ciò significa che l’amministrazione di sostegno è l’istituto di elezione di primo e pronto impiego per l’apprestamento della tutela della persona inferma (o menomata) e dei suoi interessi, mentre solo qualora tale misura si riveli inadeguata alla concreta situazione, potrebbe farsi luogo a quella più radicale dell’interdizione, che, come detto, dipende non dalla gravità dello stato d’incapacità, ma dal grado di protezione necessaria per l’incapace.

Con decreto depositato il 5/9/08, il Giudice Tutelare del Tribunale di Bari, in persona del dott. Giuseppe Rana, riconosce l’applicabilità dell’amministrazione di sostegno nel caso di persona affetta da malattia di Alzheimer.

Nel caso di specie, la misura era stata invocata dalla figlia del beneficiario al mero fine di perfezionare la pratica per l’indennità d’accompagnamento.

Invero lo scorso anno con decreto del 4/7/07 il Tribunale di Bari – per primo sul panorama giurisprudenziale nazionale - aveva già ammesso analoga istanza in favore di persona affetta dalla medesima patologia.

Nel provvedimento in oggetto il Giudice, richiama la luminosa pronuncia della Cass. 13584/06, che ha contribuito a chiarire l’ambito di applicazione e le finalità della riforma, volto non solo a garantire le cure e l’assistenza del beneficiario, ma, ove possibile, a realizzare con lui un progetto di sostegno esistenziale.

La S.C. prende le mosse dalle indicazioni rese dalla Consulta (cfr. sent. 440/05), la quale ha sottolineato che la funzione del nuovo istituto dell’amministrazione di sostegno pone al centro dell’attenzione non più la sola cura del patrimonio, ma piuttosto la persona e le sue esigenze, apprestando uno strumento di estrema semplicità procedurale ed elasticità di contenuti, modellato secondo la necessità e le circostanze, e tale da non incidere radicalmente e permanentemente sulla capacità di agire del beneficiario.

In tale ottica, il criterio da adottare al fine di stabilire di volta in volta quale sia, in particolare tra l’amministrazione di sostegno e l’interdizione, la misura più idonea alla protezione del soggetto debole non potrebbe essere individuato con riguardo ad un elemento meramente “quantitativo”, e, cioè, tenendo conto del quantum dell’incapacità dalla quale il soggetto da proteggere è affetto, come confermato anche dalla formulazione dell’articolo 404 c.c.. Ma, il discrimen consisterebbe piuttosto nell’idoneità dell’uno o dell’altro istituto ad assicurare la protezione più adeguata del soggetto cui esso va applicato in una ottica meno custodialistica e maggiormente orientata al rispetto della dignità umana ed alla cura complessiva della persona e della sua personalità, e non già del solo suo patrimonio.

Ciò significa che l’amministrazione di sostegno è l’istituto di elezione di primo e pronto impiego per l’apprestamento della tutela della persona inferma (o menomata) e dei suoi interessi, mentre solo qualora tale misura si riveli inadeguata alla concreta situazione, potrebbe farsi luogo a quella più radicale dell’interdizione, che, come detto, dipende non dalla gravità dello stato d’incapacità, ma dal grado di protezione necessaria per l’incapace.