x

x

Importanti novità sui termini di pagamento in Francia

Dal 1° gennaio 2009 a tutti i contratti di vendita e fornitura conclusi con un venditore francese ed agli ordini trasmessi ad un fornitore francese si applicano nuovi termini di pagamento che si caratterizzano per essere imperativi. Detti termini sono previsti dall’articolo L. 441-6 del Code de Commerce come modificato dalla Legge sulla Modernizzazione dell’Economia (LME) n. 776 del 4 agosto 2008.

Al fine di favorire le piccole e medie imprese, la novellata normativa francese prevede ora che, salvo disposizione contraria esplicitata nelle condizioni di vendita o pattuita fra le parti, il termine di pagamento nelle transazioni commerciali è fissato nel trentesimo giorno dalla data di ricevimento della merce o dalla data di esecuzione della prestazione. Il citato articolo L. 441-6 precisa peraltro che il diverso termine convenuto tra le parti non potrà in ogni caso superare a) 45 giorni dalla fine del mese di fatturazione oppure b) 60 giorni dalla data di emissione della fattura.

Si tratta, ed è questo un profilo che interessa anche l’operatore commerciale straniero che intrattenga rapporti con venditori/fornitori francesi, di una loi de police, ovvero di una disposizione di applicazione necessaria quando uno dei contraenti è francese. Ne derivano l’inderogabilità e l’applicabilità anche nell’ipotesi in cui la legge che disciplina il rapporto di fornitura e compravendita sia diversa da quella francese.

L’applicazione è tutelata dalla previsione di apposite sanzioni: per il venditore / fornitore francese (passibile di una sanzione amministrativa sino a € 15.000,00) e per la parte acquirente, che avendo costretto il proprio fornitore a deroghe surrettizie alla suddetta normativa, risponderà del pregiudizio causato. Tra le pratiche abusive l’articolo L. 442-6, anch’esso modificato dalla Legge 2008-776, cita espressamente la pretesa del debitore che il fornitore differisca, senza ragioni oggettive, la data di emissione della fattura.

L’unica possibilità di deroga ai termini di pagamento imposti dal Code de Commerce francese è costituita dalla conclusione di eventuali accordi interprofessionali di settore. Anche in questo caso sono comunque previste stringenti limitazioni temporali e di contenuto: i) il superamento del termine di pagamento previsto per legge deve essere motivato da ragioni economiche oggettive e specifiche del settore in questione (tenuto conto, in particolare, dei termini di pagamento rilevati nel 2007 e della particolare situazione della rotazione dello stock nel settore in questione), ii) l’accordo deve essere concluso entro il 1° marzo 2009 e non può avere durata successiva al 1° gennaio 2012, iii) in tale arco temporale l’accordo deve prevedere una progressiva riduzione della differenza fra i termini di pagamento legislativamente previsti e quelli determinati nell’accordo stesso.

Perché gli accordi in deroga possano essere validamente applicati, la loro conformità ai requisiti di legge dovrà essere verificata con decreto, da adottarsi previo parere di un’autorità indipendente, il Conseil de la concurrence. In sostanza, sembra che l’autonomia delle parti, quanto ai termini di pagamento del rapporto commerciale, sia di fatto esclusa.

Ancora, la Legge sulla Modernizzazione dell’Economia francese ha aggiornato il tasso degli interessi di mora applicabili nelle transazioni commerciali nelle quali l’imprenditore francese è creditore, precisando peraltro che il tasso deve essere necessariamente indicato nelle condizioni regolanti il rapporto commerciale. La misura del tasso di interesse può essere convenuta tra le parti, ma in misura comunque non inferiore al triplo del tasso di interesse legale in Francia (oggi 11,97%), a pena dell’applicazione delle sanzioni pecuniarie sopra menzionate.

Il tasso di interesse moratorio raccomandato – applicabile anche in mancanza di espressa previsione sul punto – è pari al tasso applicato dalla BCE, maggiorato di 10 punti percentuali. Il tasso di interesse moratorio in Francia è quindi attualmente del 14,25% mentre in Italia è dell’11,10%, anche se a breve verrà modificato per il semestre 01.01.09/30.06.09 a norma del Decreto Legislativo 231/2002. Come in passato, gli interessi sui ritardi di pagamento sono dovuti senza necessità di messa in mora.

Un termine inderogabile di pagamento nei 30 giorni dall’emissione della fattura è previsto in settori specificamente individuati dall’articolo L. 441-6: trasporto terrestre di merci, locazione di veicoli con o senza conducente, ecc.

Per completezza di informazione si riportano di seguito l’estratto dell’articolo L. 441-6 e l’estratto dell’articolo L. 442-6 del Code de Commerce francese, relativi alle novità legislative analizzate.

Estratto dell’Articolo L441-6 del codice del commercio

Ogni produttore, fornitore di servizi, grossista o importatore è tenuto a comunicare le proprie condizioni generali di vendita a qualsiasi acquirente di prodotti o richiedente servizi che ne faccia richiesta per la propria attività professionale.

Tali condizioni costituiscono i fondamenti della negoziazione commerciale e comprendono:

-le condizioni di vendita;

-le il tariffario dei prezzi unitari;

-gli sconti;

-le condizioni di pagamento.

(…)

Salvo disposizioni contrarie contenute nelle condizioni di vendita o convenute fra le parti, il termine di pagamento delle somme dovute è fissato al trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della merce o di esecuzione della prestazione richiesta.

Il termine convenuto tra le parti per il pagamento delle somme dovute non può superare quarantacinque giorni dalla fine del mese o sessanta giorni dalla data di emissione della fattura.

(…)

Nonostante le disposizioni precedenti, per il trasporto terrestre di merci, la locazione di veicoli con o senza conducente, la spedizione e per le attività di commissionario di transito, agente marittimo e noleggio di aerei, intermediario di noleggio e commissionario doganale, i termine di pagamento convenuti non possono in alcun caso superare trenta giorni dalla data di emissione della fattura.

Le condizioni di pagamento devono obbligatoriamente precisare le condizioni di applicazioni ed i tassi di interesse delle penali che in caso di ritardo sono esigibili dal giorno successivo alla data del pagamento riportata in fattura nel caso in cui le somme vengano pagate successivamente a tale data. Salvo disposizione contraria che non può comunque fissare un tasso inferiore a tre volte il tasso di interesse legale, tale tasso è uguale al saggio di interesse applicato dalla Banca centrale europea alla sua più recente operazione di rifinanziamento aumentato di dieci punti percentuali. Le penali di ritardo sono esigibili senza necessità di sollecito.

La comunicazione prevista al primo comma si effettua con qualsiasi mezzo conforme agli usi professionali.

Viene punito con una ammenda di € 15.000,00 il mancato rispetto dei termini di pagamento menzionati all’ottavo e undicesimo comma, la mancata indicazione nelle condizioni di pagamento delle indicazioni di cui alla prima frase del dodicesimo comma e il fatto di fissare un tasso o delle condizioni di esigibilità secondo modalità non conformi alle disposizione del medesimo comma.

Estratto dell’Articolo L442-6 del codice del commercio

I.- Per un produttore, commerciante, industriale o persona immatricolata nel repertorio dei mestieri, implica la responsabilità del suo autore e l’obbligo di risarcimento del danno cagionato il fatto di:

(…)

4° Ottenere o cercar di ottenere, utilizzando la minaccia di una cessazione improvvisa totale o parziale dei rapporti commerciali, delle condizioni manifestamente abusive riguardo ai prezzi, ai termini di pagamento, alle modalità della vendita o dei servizi che non derivino dalle obbligazioni di acquisto o di vendita;

(…)

7° Imporre ad un partner delle condizioni di pagamento che non rispettino il tetto massimo individuato al comma nove dell’articolo L. 441-6 o manifestamente abusive, tenuto conto della pratica e degli usi commerciali, e che, senza ragioni oggettive, si discostino a svantaggio del creditore dal termine indicato all’ottavo comma dell’articolo L. 441-6. Con riferimento al debitore, è manifestamente abusivo il fatto di domandare al proprio creditore, senza ragioni oggettive, di posticipare la data di emissione della fattura;

(…)

III.-L’azione viene introdotta avanti la giurisdizione civile o commerciale competente da qualsiasi persona che vi abbia giustificato interesse, dal pubblico ministero, dal ministro dell’economia o dal presidente dell’Autorità per la concorrenza qualora quest’ultima, in occasione di affari coinvolgenti la sua competenza, accerti una pratica menzionata nel presente articolo.

Nel corso di questa azione il ministro incaricato dell’economia e il pubblico ministero possono richiedere alla giurisdizione adita di ordinare la cessazione delle pratiche menzionate nel presente articolo. Possono inoltre, per tutte queste pratiche, far accertare la nullità delle clausole o dei contratti illeciti e richiedere la ripetizione dell’indebito. Possono ugualmente richiedere l’irrogazione di una sanzione civile il cui importo non potrà superare i 2 milioni di euro. Tale ammenda può tuttavia essere portata al triplo dell’importo delle somme indebitamente pagate. (…)

Dal 1° gennaio 2009 a tutti i contratti di vendita e fornitura conclusi con un venditore francese ed agli ordini trasmessi ad un fornitore francese si applicano nuovi termini di pagamento che si caratterizzano per essere imperativi. Detti termini sono previsti dall’articolo L. 441-6 del Code de Commerce come modificato dalla Legge sulla Modernizzazione dell’Economia (LME) n. 776 del 4 agosto 2008.

Al fine di favorire le piccole e medie imprese, la novellata normativa francese prevede ora che, salvo disposizione contraria esplicitata nelle condizioni di vendita o pattuita fra le parti, il termine di pagamento nelle transazioni commerciali è fissato nel trentesimo giorno dalla data di ricevimento della merce o dalla data di esecuzione della prestazione. Il citato articolo L. 441-6 precisa peraltro che il diverso termine convenuto tra le parti non potrà in ogni caso superare a) 45 giorni dalla fine del mese di fatturazione oppure b) 60 giorni dalla data di emissione della fattura.

Si tratta, ed è questo un profilo che interessa anche l’operatore commerciale straniero che intrattenga rapporti con venditori/fornitori francesi, di una loi de police, ovvero di una disposizione di applicazione necessaria quando uno dei contraenti è francese. Ne derivano l’inderogabilità e l’applicabilità anche nell’ipotesi in cui la legge che disciplina il rapporto di fornitura e compravendita sia diversa da quella francese.

L’applicazione è tutelata dalla previsione di apposite sanzioni: per il venditore / fornitore francese (passibile di una sanzione amministrativa sino a € 15.000,00) e per la parte acquirente, che avendo costretto il proprio fornitore a deroghe surrettizie alla suddetta normativa, risponderà del pregiudizio causato. Tra le pratiche abusive l’articolo L. 442-6, anch’esso modificato dalla Legge 2008-776, cita espressamente la pretesa del debitore che il fornitore differisca, senza ragioni oggettive, la data di emissione della fattura.

L’unica possibilità di deroga ai termini di pagamento imposti dal Code de Commerce francese è costituita dalla conclusione di eventuali accordi interprofessionali di settore. Anche in questo caso sono comunque previste stringenti limitazioni temporali e di contenuto: i) il superamento del termine di pagamento previsto per legge deve essere motivato da ragioni economiche oggettive e specifiche del settore in questione (tenuto conto, in particolare, dei termini di pagamento rilevati nel 2007 e della particolare situazione della rotazione dello stock nel settore in questione), ii) l’accordo deve essere concluso entro il 1° marzo 2009 e non può avere durata successiva al 1° gennaio 2012, iii) in tale arco temporale l’accordo deve prevedere una progressiva riduzione della differenza fra i termini di pagamento legislativamente previsti e quelli determinati nell’accordo stesso.

Perché gli accordi in deroga possano essere validamente applicati, la loro conformità ai requisiti di legge dovrà essere verificata con decreto, da adottarsi previo parere di un’autorità indipendente, il Conseil de la concurrence. In sostanza, sembra che l’autonomia delle parti, quanto ai termini di pagamento del rapporto commerciale, sia di fatto esclusa.

Ancora, la Legge sulla Modernizzazione dell’Economia francese ha aggiornato il tasso degli interessi di mora applicabili nelle transazioni commerciali nelle quali l’imprenditore francese è creditore, precisando peraltro che il tasso deve essere necessariamente indicato nelle condizioni regolanti il rapporto commerciale. La misura del tasso di interesse può essere convenuta tra le parti, ma in misura comunque non inferiore al triplo del tasso di interesse legale in Francia (oggi 11,97%), a pena dell’applicazione delle sanzioni pecuniarie sopra menzionate.

Il tasso di interesse moratorio raccomandato – applicabile anche in mancanza di espressa previsione sul punto – è pari al tasso applicato dalla BCE, maggiorato di 10 punti percentuali. Il tasso di interesse moratorio in Francia è quindi attualmente del 14,25% mentre in Italia è dell’11,10%, anche se a breve verrà modificato per il semestre 01.01.09/30.06.09 a norma del Decreto Legislativo 231/2002. Come in passato, gli interessi sui ritardi di pagamento sono dovuti senza necessità di messa in mora.

Un termine inderogabile di pagamento nei 30 giorni dall’emissione della fattura è previsto in settori specificamente individuati dall’articolo L. 441-6: trasporto terrestre di merci, locazione di veicoli con o senza conducente, ecc.

Per completezza di informazione si riportano di seguito l’estratto dell’articolo L. 441-6 e l’estratto dell’articolo L. 442-6 del Code de Commerce francese, relativi alle novità legislative analizzate.

Estratto dell’Articolo L441-6 del codice del commercio

Ogni produttore, fornitore di servizi, grossista o importatore è tenuto a comunicare le proprie condizioni generali di vendita a qualsiasi acquirente di prodotti o richiedente servizi che ne faccia richiesta per la propria attività professionale.

Tali condizioni costituiscono i fondamenti della negoziazione commerciale e comprendono:

-le condizioni di vendita;

-le il tariffario dei prezzi unitari;

-gli sconti;

-le condizioni di pagamento.

(…)

Salvo disposizioni contrarie contenute nelle condizioni di vendita o convenute fra le parti, il termine di pagamento delle somme dovute è fissato al trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della merce o di esecuzione della prestazione richiesta.

Il termine convenuto tra le parti per il pagamento delle somme dovute non può superare quarantacinque giorni dalla fine del mese o sessanta giorni dalla data di emissione della fattura.

(…)

Nonostante le disposizioni precedenti, per il trasporto terrestre di merci, la locazione di veicoli con o senza conducente, la spedizione e per le attività di commissionario di transito, agente marittimo e noleggio di aerei, intermediario di noleggio e commissionario doganale, i termine di pagamento convenuti non possono in alcun caso superare trenta giorni dalla data di emissione della fattura.

Le condizioni di pagamento devono obbligatoriamente precisare le condizioni di applicazioni ed i tassi di interesse delle penali che in caso di ritardo sono esigibili dal giorno successivo alla data del pagamento riportata in fattura nel caso in cui le somme vengano pagate successivamente a tale data. Salvo disposizione contraria che non può comunque fissare un tasso inferiore a tre volte il tasso di interesse legale, tale tasso è uguale al saggio di interesse applicato dalla Banca centrale europea alla sua più recente operazione di rifinanziamento aumentato di dieci punti percentuali. Le penali di ritardo sono esigibili senza necessità di sollecito.

La comunicazione prevista al primo comma si effettua con qualsiasi mezzo conforme agli usi professionali.

Viene punito con una ammenda di € 15.000,00 il mancato rispetto dei termini di pagamento menzionati all’ottavo e undicesimo comma, la mancata indicazione nelle condizioni di pagamento delle indicazioni di cui alla prima frase del dodicesimo comma e il fatto di fissare un tasso o delle condizioni di esigibilità secondo modalità non conformi alle disposizione del medesimo comma.

Estratto dell’Articolo L442-6 del codice del commercio

I.- Per un produttore, commerciante, industriale o persona immatricolata nel repertorio dei mestieri, implica la responsabilità del suo autore e l’obbligo di risarcimento del danno cagionato il fatto di:

(…)

4° Ottenere o cercar di ottenere, utilizzando la minaccia di una cessazione improvvisa totale o parziale dei rapporti commerciali, delle condizioni manifestamente abusive riguardo ai prezzi, ai termini di pagamento, alle modalità della vendita o dei servizi che non derivino dalle obbligazioni di acquisto o di vendita;

(…)

7° Imporre ad un partner delle condizioni di pagamento che non rispettino il tetto massimo individuato al comma nove dell’articolo L. 441-6 o manifestamente abusive, tenuto conto della pratica e degli usi commerciali, e che, senza ragioni oggettive, si discostino a svantaggio del creditore dal termine indicato all’ottavo comma dell’articolo L. 441-6. Con riferimento al debitore, è manifestamente abusivo il fatto di domandare al proprio creditore, senza ragioni oggettive, di posticipare la data di emissione della fattura;

(…)

III.-L’azione viene introdotta avanti la giurisdizione civile o commerciale competente da qualsiasi persona che vi abbia giustificato interesse, dal pubblico ministero, dal ministro dell’economia o dal presidente dell’Autorità per la concorrenza qualora quest’ultima, in occasione di affari coinvolgenti la sua competenza, accerti una pratica menzionata nel presente articolo.

Nel corso di questa azione il ministro incaricato dell’economia e il pubblico ministero possono richiedere alla giurisdizione adita di ordinare la cessazione delle pratiche menzionate nel presente articolo. Possono inoltre, per tutte queste pratiche, far accertare la nullità delle clausole o dei contratti illeciti e richiedere la ripetizione dell’indebito. Possono ugualmente richiedere l’irrogazione di una sanzione civile il cui importo non potrà superare i 2 milioni di euro. Tale ammenda può tuttavia essere portata al triplo dell’importo delle somme indebitamente pagate. (…)