x

x

L’imputabilità del minore: il legislatore, il buon senso e le scienze empirico-sociali

La situazione del soggetto in crescita e in formazione ha storicamente determinato un trattamento in linea generale particolare e più favorevole del minore autore di reato: talora escludendo la stessa assoggettabilità a processo e pena, talaltra circondando il processo e i suoi esiti con particolari cautele (forme specifiche, misure educative o correzionali anziché pene, attenuazione dell’entità delle sanzioni, ecc.). E ciò sin dai tempi più antichi se è vero che, nel diritto romano, risale alla Legge delle XII tavole la regola della non imputabilità degli impuberes (parzialmente derogata per i soggetti pubertate proximi, ma non abolita neppure nell’epoca classica e giustinianea); che in senso analogo disponevano alcune legislazioni germaniche e che tale disciplina rimase ferma (nella sostanza se non nel quantum di età richiesto) nel corso di tutto il medioevo. L’esigenza di separare gli adulti dai minori nel periodo della carcerazione si è fatta sentire solo attorno al 1700. È del 1703 l’istituzione, per volontà di Papa Clemente XI, della prima casa di correzione per giovani delinquenti.

L’indicazione di un’età come spartiacque fra responsabilità e non responsabilità è, quindi, un criterio risalente, tanto che già le costituzioni di Federico II (1231), richiamandosi alle leggi romane, escludevano dalla pena di morte l’infante omicida.

A ben considerare è stata costante preoccupazione dei legislatori, non solo nella materia penale, ma anche in quella civile e amministrativa, fissare delle età-limite relative alla possibilità di compiere determinati atti di rilevanza giuridica, ovvero alla acquisizione di determinati requisiti pur essi di carattere giuridico.

Per quanto riguarda la legislazione penale italiana assumono rilevanza centrale alcune disposizioni di parte generale, ossia gli articoli 85, 97 e 98 del Codice penale, ritenute corrispondenti ai dettami della c.d. Scuola Positiva [Il precedente Codice penale Zanardelli aveva dettato alcune disposizioni che rispecchiavano le vedute allora generalmente accettate. Rra prevista la non imputabilità dei minori di anni nove; dai nove ai quattordici anni bisognava indagare se il minore avesse agito con “discernimento”; dai quattordici ai diciotto anni il minore era considerato imputabile ma la pena era diminuita e se la tempo della condanna il colpevole non aveva compiuto i 18 anni, il giudice poteva ordinare che la pena detentiva fosse scontata in casa di correzione].

Art.85 cp: “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso non era imputabile. E’ imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere”.

Art.97 cp: “Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni”.

Art.98 cp: “E’ imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto aveva compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità di intendere e di volere; ma la pena è diminuita”.

La necessità di individuare fasce di età e di farne discendere determinate conseguenze in termini di responsabilità penale è ampiamente condivisa. Le stesse Regole di Pechino definiscono il minore “un ragazzo o una giovane persona che, nel rispettivo sistema legale, può essere imputato per un reato, ma non è penalmente responsabile come un adulto” (art.2.2.a) e indicano come principio-obiettivo generale la fissazione di una soglia minima di età sotto la quale non vi sia la possibilità di sanzione penale.

Il diciottesimo anno di età (come tappa di acquisizione dello status legale di “adulto”) rappresenta il punto cronologico sul quale converge la maggior parte dei legislatori nazionali. Una convergenza che potrebbe destare meraviglia considerando le differenze socio-culturali (discendenti da motivi storici, di costume, economici, di struttura sociale e di grado di industrializzazione-urbanizzazione) che contrappongono una nazione all’altra. Differenze peraltro idonee a diversificare i ritmi di sviluppo psico-sociale e individuale delle persone. E’ allora possibile sostenere che tale convergenza sia il frutto soprattutto dell’influenza esercitata dai Paesi di più antica tradizione giuridica dell’Europa occidentale su Stati che spesso erano assoggettati ai primi come colonie.

Nel nostro Codice Penale del 1930, come in molti altri, si è ritenuto che intorno al diciottesimo anno di età termini (o quasi) il periodo più dinamicamente formativo della personalità (c.d. età evolutiva) e si apra la stagione della maturità. Come era dato leggere nella Relazione del Guardasigilli Rocco al codice penale è “indiscutibile che la maturità psichica è raggiunta al diciottesimo anno così da apparire ingiustificata ogni riduzione di imputabilità per i maggiori degli anni diciotto e minori degli anni ventuno”. Va ricordato che sino al 1975 è esistito un divario fra maggiore età penale (18 anni) e maggiore età civile (21 anni), in genera motivato dicendo che la capacità di discernere il lecito dall’illecito, il bene dal male, si forma nell’uomo prima della capacità di regolare se stesso di fronte alle complesse esigenze della vita civile, le quali richiedono maggiore esperienza e raziocinio. Con una presunzione ancora più gravosa, perché iuris et de iure, si è escluso che prima del quattordicesimo anno il soggetto, pur autore di fatti costituenti reato, possa ritenersi imputabile ossia, a norma dell’art.85 cp, “capace di intendere e di volere”.

Questo elevamento del limite inferiore rispetto agli anni nove del codice Zanardelli era spiegato nella citata Relazione al Codice con il ritenere necessario “per potere dare una base razionale all’imputabilità, che la persona abbia raggiunto una età nella quale sia in grado non solo di bene intendere ciò che fa, ma altresì di valutare adeguatamente i motivi della volontà, il carattere morale (se non ancora quello giuridico) e le conseguenze del fatto”.

Gli interrogativi che l’osservatore contemporaneo si pone, allora, sono di due ordini: 

1. se tale “categorizzazione per età” della responsabilità penale meriti di essere conservata;

2. se sia possibile rintracciare un fondamento biopsicologico che consenta di qualificare ancora oggi come “scientificamente plausibile” il limite degli anni diciotto quale età di raggiungimento di quella che Franchini chiamava “intelligenza di condotta”.

Ebbene, l’analisi del panorama dottrinale esistente in materia consente di affermare che l’opinione più diffusa è nel senso di una conservazione della differenziazione cronologica dell’imputabilità penale. Da più parti, però, sulla base delle acquisizioni delle scienze biologiche, della psicologia e della sociologia, si è parlato di una imprecisione scientifica della categorizzazione per età quale emergente dagli articoli 97 e 98 cp.

Non è d’altronde discutibile che essa fu elaborata dal legislatore del 1930: 1) con riferimento (forse) ai ritmi di sviluppo biologico ed endocrino come allora conosciuti, ma oggi non più rispondenti alla realtà dei fatti: la pubertà è anticipata di almeno due o tre anni e, d’altro canto, si è accertato che lo sviluppo sessuale (con le sue ripercussioni sull’assetto emotivo) non è completo prima del 21esimo o 25esimo anno di età; 2) sulla base di scarse conoscenze di psicologia dell’età evolutiva; 3) sulla base della minima conoscenza e considerazione delle problematiche socio-culturali in rapporto all’individuo.

Coloro i quali si sono dedicati alla verifica della fondatezza antropologica del criterio cronologico adottato dal nostro legislatore penale, in una prospettiva più squisitamente biopsicologica e criminologica, hanno negato l’esistenza di ogni parallelismo fra le tre fasce di età ricavabili dagli artt.97 e 98 cp e gli stadi (convenzionalmente individuabili) dello sviluppo biopsichico e sociale, predicando conseguentemente la necessità di una radicale revisione di quella “cronologia”.

In questa prospettiva molte e autorevoli voci [fra gli altri, A. Gemelli, G. Canepa, A.Franchini, F. Introna, M. Morello, T. Bandini, U. Gatti] hanno segnalato la necessità di elevare il limite della incapacità penale presunta dai quattordici anni attuali ai sedici o ai diciotto (con esclusione di ogni procedimento penale per gli autori di reato di età inferiore), e portare la maggiore età penale al ventunesimo o venticinquesimo anno di età.

In direzione contraria si sono invece mossi quegli autori [in particolare G.DeLeo, P.Gallina Fiorentini, G.Ponti, E.Roli] che, forti delle acquisizioni della moderna pedagogia, evidenziando la valenza del principio di responsabilizzazione individuale, sottolineando il valore formativo della riprovazione e della punizione (non necessariamente carceraria o chiusa) ed infine paventando gli ostacoli che la progressiva deresponsabilizzazione dei minori può porre all’attivazione di meccanismi compensativi della insufficiente socializzazione, hanno suggerito di presupporre sempre, in linea di principio, la capacità di intendere e di volere nel minore, lasciando (come per l’adulto) a situazioni psicopatologiche l’efficacia di escluderla.

A sommesso avviso della scrivente, la categorizzazione per età degli autori di reato dettata dal legislatore del 1930 non è tanto arbitraria o asservita alle esigenze normative da dover essere rigettata: il suo essere dettata (quantomeno) dal buon senso comune ne impedisce l’abbandono se e in quanto il “comune sentire” stesso nasca dall’osservazione della realtà e dei dati offerti dall’esperienza.

Sia allora consentito rilevare che: quanto alla soglia cronologica superata la quale cessa la presunzione assoluta di incapacità di intendere e di volere (14 anni), non v’è dubbio che, ancora oggi, a quell’età lo sviluppo fisico e sessuale (e le sue ripercussioni sull’assetto psichico della personalità) è ben lontano dall’essersi completato. Ciononostante è innegabile che la fase biopsicologica che si apre intorno ai quattordici anni (l’adolescenza), per caratteristiche proprie oltre che per il possibile prolungarsi della pubertà, si stacchi nettamente dall’età infantile – non solo sotto il profilo intellettivo, ma soprattutto sotto il profilo affettivo-emotivo, che assume un maggiore spessore arricchito dall’ingresso del ragazzo in ampliati sistemi di interazione sociale – ben potendo rappresentare un utile spartiacque fra la zona di irresponsabilità penale e quella di responsabilità.

Pare allora acquisire nuova vitalità quanto asserito dal Guardasigilli Rocco a giustificazione dell’elevazione dell’età limite dagli anni 9 del codice Zanardelli agli anni quattordici, ritenendo egli necessario, ai fini dell’imputabilità, che la persona abbia raggiunto un’età nella quale sia in grado non solo di intendere e comprendere ciò che fa, ma soprattutto di valutare adeguatamente i motivi della volontà. Attitudini queste largamente carenti nei soggetti infraquattordicenni, ma che presentano – di norma – una maggiore strutturazione dopo i 14 anni.

In definitiva, le categorie cronologiche di autori di reato individuabili alla stregua del nostro codice penale ben possono essere mantenute, lasciandosi apprezzare soprattutto il criterio individualizzato di accertamento dell’imputabilità previsto per i soggetti di età compresa fra i 14 e i 18 anni.

Il punto sul quale è necessario intervenire è piuttosto un altro: il vero punctum dolens è in quali termini la “capacità di intendere e di volere” debba essere declinata, specie nell’ambito della giustizia minorile, affinché non si risolva in una formula vuota.

Ove non si scelga di portare la presunzione di incapacità ad un’età più elevata, si impone una rielaborazione della formula della capacità di intendere e di volere (ritenuta non esaustiva, perché non comprensiva della personalità umana nella sua totalità affettivo-volitiva), all’insegna del superamento dell’aggancio al concetto di “maturità”, da più parti riconosciuto come concetto ampio, molto vago e controverso [fra gli altri, G. Ponti, P. Gallina Fiorentini, voce “Immaturità”, in “Digesto discipline penalistiche”, vol.VI, Torino, 1992, 145 e ss; F. Mantovani, “Diritto penale”, Padova, 3° ed., 669 e ss.; L. Fazzo, “L’imputabilità del minore ultraquattordicenne”, in “Giudicando un minore”, a cura di L. De Cataldo Neuburger, Milano, 1984, 51 e ss.; T. Bandini, U. Gatti, “Il concetto di immaturità”, in “Trattato di criminologia, medicina criminologica e psichiatria forense”, a cura di F. Ferracuti, vol.6, Milano, 1987, 141 e ss.].

La più recente ricerca empirica ha del resto dimostrato che l’immaturità non è causa di devianza, potendosi ritenere una condizione che accomuna tutti i soggetti in età evolutiva, si rendano o meno autori di condotte devianti e/o delinquenziali. Per una descrizione e un’analisi delle tradizionali e più recenti ricerche empiriche v. Bandini, Gatti, Marugo, Verde, “Criminologia. Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale”. Con riferimento al contesto tedesco v. G. Kaise, “Criminologia”, Milano, 1985.

In questa prospettiva di rinnovamento (e non già di abbandono) della “imputabilità come capacità di intendere e di volere”, potrà essere considerato che le caratteristiche intrinseche dell’adolescenza, se non possono giustificare una presunzione assoluta di non imputabilità per l’ultra14enne, ben possono influire non tanto sulla capacità di intendere (intesa come attitudine ad orientarsi nel mondo esterno secondo parametri di normalità – che il più delle volte è acquisita ben prima dei quattordici anni) quanto sulla capacità di volere, consistente nel potere di controllare gli impulsi ad agire e di determinarsi secondo il motivo che appare più ragionevole. Deve allora salutarsi con favore quell’indirizzo che, nell’affrontare la categoria dell’imputabilità generale, è giunto ad una più esatta interpretazione dell’art.85 cp, valorizzando l’aspetto volitivo a lungo trascurato a vantaggio di quello intellettivo.

Ma, andando ancora più a fondo, nel caso del delinquente minorenne, più che la capacità di volere, dovrà accertarsi il possesso, al momento del fatto, della “capacità di non volere” ossia di attivare meccanismi psichici di inibizione del proprio comportamento. Un’attitudine che nel soggetto in età evolutiva, per le profonde e repentine alterazioni che si producono a livello biopsicologico e sessuale (e non – semplicisticamente – per immaturità) può essere largamente carente. Una carenza che dovrà essere fatto oggetto di un approfondito accertamento individuale.

Sennonché il problema, guardato nell’ottica dell’imputabilità, è spinosissimo, essendo prevedibile la difficoltà di convincere il magistrato che, di fronte ad un’aggressione sessuale consumata dal minore e conclusasi con un omicidio (per il panico indotto dalla resistenza e dalle urla della vittima), il primo reato aveva (forse) un motivazione consapevole, ma che il secondo discendeva da una reazione automatico-impulsiva, sotto la specie del comportamento indotto da frustrazione o da sconvolgimento emotivo.

Particolarmente forte è la resistenza ad accettare che un delitto grave possa essere compiuto da una persona clinicamente sana di mente e a ricostruirne la criminodinamica in termini così aderenti alla sua realtà psicologica ed emotivo-pulsionale.

In definitiva, ferma restando la necessità di un programma di depenalizzazione e di de-istituzionalizzazione, laddove il minore ultra-quattordicenne si renda autore di un reato di tale gravità da determinarne l’inserimento nel circuito penale, l’esame in concreto dell’imputabilità non dovrà risolversi nel riduttivo accertamento della sua maturità-immaturità, bensì tendere a verificare se e in quale misura le caratteristiche della sua personalità possano avere operato al momento del fatto nel senso di escludere se non la capacità di intendere, la sua capacità di volere (rectius, di non volere).

E’ evidente però, per quanto contestato da certi indirizzi giurisprudenziali, che un siffatto accertamento dovrà essere affidato ad un esperto, non potendo il giudice accontentarsi di ciò che, ex auditu e de visu, gli appare nell’interrogatorio o di ciò che genericamente riferiscono le autorità di PS nei loro rapporto, nella scheda statistica personale o come testi.

A prescindere da come un profano possa pervenire a giudizi di natura psicologica o psicopatologica, non si comprende perché per decidere dell’imputabilità dell’adulto (artt.88 e 89 cp) il giudice riconosca di essere obbligato alla perizia, mentre per decidere dell’imputabilità del 14-18enne possa sentirsi libero di decidere da solo.

Al contrario, proprio l’accertamento individualizzato dell’imputabilità minorile ex art.98 cp deve e dovrà essere affidata all’opera di una equipe polispecialistica, che sappia vagliare in senso dinamico il binomio (inscindibile) individuo-ambiente.

La percorribilità della via qui suggerita dipenderà anche dalla (sempre più evidentemente necessaria) riduzione del novero delle condotte suscettibili di giungere all’attenzione del giudice penale, poiché ciò varrà a contenere la quantità di lavoro a carico degli esperti (favorendone la bontà scientifica) e ad evitare facili indulgenzialismi a fini di deistituzionalizzazione.

Quanto alla concreta praticabilità politica ed economica di ogni riforma che, come quella indicata, coinvolga diversi ambiti di Sapere, dipenderà in ampia parte dalla rinuncia alle reciproche “pretese imperialistiche” che di regola animano ed offuscano il confronto fra Saperi, impedendo il raggiungimento di soluzioni che davvero permetterebbero di evitare la repressività del sistema penale e, dall’altro lato, l’arbitrarietà e la mistificazione dell’approccio rieducativo.

La situazione del soggetto in crescita e in formazione ha storicamente determinato un trattamento in linea generale particolare e più favorevole del minore autore di reato: talora escludendo la stessa assoggettabilità a processo e pena, talaltra circondando il processo e i suoi esiti con particolari cautele (forme specifiche, misure educative o correzionali anziché pene, attenuazione dell’entità delle sanzioni, ecc.). E ciò sin dai tempi più antichi se è vero che, nel diritto romano, risale alla Legge delle XII tavole la regola della non imputabilità degli impuberes (parzialmente derogata per i soggetti pubertate proximi, ma non abolita neppure nell’epoca classica e giustinianea); che in senso analogo disponevano alcune legislazioni germaniche e che tale disciplina rimase ferma (nella sostanza se non nel quantum di età richiesto) nel corso di tutto il medioevo. L’esigenza di separare gli adulti dai minori nel periodo della carcerazione si è fatta sentire solo attorno al 1700. È del 1703 l’istituzione, per volontà di Papa Clemente XI, della prima casa di correzione per giovani delinquenti.

L’indicazione di un’età come spartiacque fra responsabilità e non responsabilità è, quindi, un criterio risalente, tanto che già le costituzioni di Federico II (1231), richiamandosi alle leggi romane, escludevano dalla pena di morte l’infante omicida.

A ben considerare è stata costante preoccupazione dei legislatori, non solo nella materia penale, ma anche in quella civile e amministrativa, fissare delle età-limite relative alla possibilità di compiere determinati atti di rilevanza giuridica, ovvero alla acquisizione di determinati requisiti pur essi di carattere giuridico.

Per quanto riguarda la legislazione penale italiana assumono rilevanza centrale alcune disposizioni di parte generale, ossia gli articoli 85, 97 e 98 del Codice penale, ritenute corrispondenti ai dettami della c.d. Scuola Positiva [Il precedente Codice penale Zanardelli aveva dettato alcune disposizioni che rispecchiavano le vedute allora generalmente accettate. Rra prevista la non imputabilità dei minori di anni nove; dai nove ai quattordici anni bisognava indagare se il minore avesse agito con “discernimento”; dai quattordici ai diciotto anni il minore era considerato imputabile ma la pena era diminuita e se la tempo della condanna il colpevole non aveva compiuto i 18 anni, il giudice poteva ordinare che la pena detentiva fosse scontata in casa di correzione].

Art.85 cp: “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso non era imputabile. E’ imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere”.

Art.97 cp: “Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni”.

Art.98 cp: “E’ imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto aveva compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità di intendere e di volere; ma la pena è diminuita”.

La necessità di individuare fasce di età e di farne discendere determinate conseguenze in termini di responsabilità penale è ampiamente condivisa. Le stesse Regole di Pechino definiscono il minore “un ragazzo o una giovane persona che, nel rispettivo sistema legale, può essere imputato per un reato, ma non è penalmente responsabile come un adulto” (art.2.2.a) e indicano come principio-obiettivo generale la fissazione di una soglia minima di età sotto la quale non vi sia la possibilità di sanzione penale.

Il diciottesimo anno di età (come tappa di acquisizione dello status legale di “adulto”) rappresenta il punto cronologico sul quale converge la maggior parte dei legislatori nazionali. Una convergenza che potrebbe destare meraviglia considerando le differenze socio-culturali (discendenti da motivi storici, di costume, economici, di struttura sociale e di grado di industrializzazione-urbanizzazione) che contrappongono una nazione all’altra. Differenze peraltro idonee a diversificare i ritmi di sviluppo psico-sociale e individuale delle persone. E’ allora possibile sostenere che tale convergenza sia il frutto soprattutto dell’influenza esercitata dai Paesi di più antica tradizione giuridica dell’Europa occidentale su Stati che spesso erano assoggettati ai primi come colonie.

Nel nostro Codice Penale del 1930, come in molti altri, si è ritenuto che intorno al diciottesimo anno di età termini (o quasi) il periodo più dinamicamente formativo della personalità (c.d. età evolutiva) e si apra la stagione della maturità. Come era dato leggere nella Relazione del Guardasigilli Rocco al codice penale è “indiscutibile che la maturità psichica è raggiunta al diciottesimo anno così da apparire ingiustificata ogni riduzione di imputabilità per i maggiori degli anni diciotto e minori degli anni ventuno”. Va ricordato che sino al 1975 è esistito un divario fra maggiore età penale (18 anni) e maggiore età civile (21 anni), in genera motivato dicendo che la capacità di discernere il lecito dall’illecito, il bene dal male, si forma nell’uomo prima della capacità di regolare se stesso di fronte alle complesse esigenze della vita civile, le quali richiedono maggiore esperienza e raziocinio. Con una presunzione ancora più gravosa, perché iuris et de iure, si è escluso che prima del quattordicesimo anno il soggetto, pur autore di fatti costituenti reato, possa ritenersi imputabile ossia, a norma dell’art.85 cp, “capace di intendere e di volere”.

Questo elevamento del limite inferiore rispetto agli anni nove del codice Zanardelli era spiegato nella citata Relazione al Codice con il ritenere necessario “per potere dare una base razionale all’imputabilità, che la persona abbia raggiunto una età nella quale sia in grado non solo di bene intendere ciò che fa, ma altresì di valutare adeguatamente i motivi della volontà, il carattere morale (se non ancora quello giuridico) e le conseguenze del fatto”.

Gli interrogativi che l’osservatore contemporaneo si pone, allora, sono di due ordini: 

1. se tale “categorizzazione per età” della responsabilità penale meriti di essere conservata;

2. se sia possibile rintracciare un fondamento biopsicologico che consenta di qualificare ancora oggi come “scientificamente plausibile” il limite degli anni diciotto quale età di raggiungimento di quella che Franchini chiamava “intelligenza di condotta”.

Ebbene, l’analisi del panorama dottrinale esistente in materia consente di affermare che l’opinione più diffusa è nel senso di una conservazione della differenziazione cronologica dell’imputabilità penale. Da più parti, però, sulla base delle acquisizioni delle scienze biologiche, della psicologia e della sociologia, si è parlato di una imprecisione scientifica della categorizzazione per età quale emergente dagli articoli 97 e 98 cp.

Non è d’altronde discutibile che essa fu elaborata dal legislatore del 1930: 1) con riferimento (forse) ai ritmi di sviluppo biologico ed endocrino come allora conosciuti, ma oggi non più rispondenti alla realtà dei fatti: la pubertà è anticipata di almeno due o tre anni e, d’altro canto, si è accertato che lo sviluppo sessuale (con le sue ripercussioni sull’assetto emotivo) non è completo prima del 21esimo o 25esimo anno di età; 2) sulla base di scarse conoscenze di psicologia dell’età evolutiva; 3) sulla base della minima conoscenza e considerazione delle problematiche socio-culturali in rapporto all’individuo.

Coloro i quali si sono dedicati alla verifica della fondatezza antropologica del criterio cronologico adottato dal nostro legislatore penale, in una prospettiva più squisitamente biopsicologica e criminologica, hanno negato l’esistenza di ogni parallelismo fra le tre fasce di età ricavabili dagli artt.97 e 98 cp e gli stadi (convenzionalmente individuabili) dello sviluppo biopsichico e sociale, predicando conseguentemente la necessità di una radicale revisione di quella “cronologia”.

In questa prospettiva molte e autorevoli voci [fra gli altri, A. Gemelli, G. Canepa, A.Franchini, F. Introna, M. Morello, T. Bandini, U. Gatti] hanno segnalato la necessità di elevare il limite della incapacità penale presunta dai quattordici anni attuali ai sedici o ai diciotto (con esclusione di ogni procedimento penale per gli autori di reato di età inferiore), e portare la maggiore età penale al ventunesimo o venticinquesimo anno di età.

In direzione contraria si sono invece mossi quegli autori [in particolare G.DeLeo, P.Gallina Fiorentini, G.Ponti, E.Roli] che, forti delle acquisizioni della moderna pedagogia, evidenziando la valenza del principio di responsabilizzazione individuale, sottolineando il valore formativo della riprovazione e della punizione (non necessariamente carceraria o chiusa) ed infine paventando gli ostacoli che la progressiva deresponsabilizzazione dei minori può porre all’attivazione di meccanismi compensativi della insufficiente socializzazione, hanno suggerito di presupporre sempre, in linea di principio, la capacità di intendere e di volere nel minore, lasciando (come per l’adulto) a situazioni psicopatologiche l’efficacia di escluderla.

A sommesso avviso della scrivente, la categorizzazione per età degli autori di reato dettata dal legislatore del 1930 non è tanto arbitraria o asservita alle esigenze normative da dover essere rigettata: il suo essere dettata (quantomeno) dal buon senso comune ne impedisce l’abbandono se e in quanto il “comune sentire” stesso nasca dall’osservazione della realtà e dei dati offerti dall’esperienza.

Sia allora consentito rilevare che: quanto alla soglia cronologica superata la quale cessa la presunzione assoluta di incapacità di intendere e di volere (14 anni), non v’è dubbio che, ancora oggi, a quell’età lo sviluppo fisico e sessuale (e le sue ripercussioni sull’assetto psichico della personalità) è ben lontano dall’essersi completato. Ciononostante è innegabile che la fase biopsicologica che si apre intorno ai quattordici anni (l’adolescenza), per caratteristiche proprie oltre che per il possibile prolungarsi della pubertà, si stacchi nettamente dall’età infantile – non solo sotto il profilo intellettivo, ma soprattutto sotto il profilo affettivo-emotivo, che assume un maggiore spessore arricchito dall’ingresso del ragazzo in ampliati sistemi di interazione sociale – ben potendo rappresentare un utile spartiacque fra la zona di irresponsabilità penale e quella di responsabilità.

Pare allora acquisire nuova vitalità quanto asserito dal Guardasigilli Rocco a giustificazione dell’elevazione dell’età limite dagli anni 9 del codice Zanardelli agli anni quattordici, ritenendo egli necessario, ai fini dell’imputabilità, che la persona abbia raggiunto un’età nella quale sia in grado non solo di intendere e comprendere ciò che fa, ma soprattutto di valutare adeguatamente i motivi della volontà. Attitudini queste largamente carenti nei soggetti infraquattordicenni, ma che presentano – di norma – una maggiore strutturazione dopo i 14 anni.

In definitiva, le categorie cronologiche di autori di reato individuabili alla stregua del nostro codice penale ben possono essere mantenute, lasciandosi apprezzare soprattutto il criterio individualizzato di accertamento dell’imputabilità previsto per i soggetti di età compresa fra i 14 e i 18 anni.

Il punto sul quale è necessario intervenire è piuttosto un altro: il vero punctum dolens è in quali termini la “capacità di intendere e di volere” debba essere declinata, specie nell’ambito della giustizia minorile, affinché non si risolva in una formula vuota.

Ove non si scelga di portare la presunzione di incapacità ad un’età più elevata, si impone una rielaborazione della formula della capacità di intendere e di volere (ritenuta non esaustiva, perché non comprensiva della personalità umana nella sua totalità affettivo-volitiva), all’insegna del superamento dell’aggancio al concetto di “maturità”, da più parti riconosciuto come concetto ampio, molto vago e controverso [fra gli altri, G. Ponti, P. Gallina Fiorentini, voce “Immaturità”, in “Digesto discipline penalistiche”, vol.VI, Torino, 1992, 145 e ss; F. Mantovani, “Diritto penale”, Padova, 3° ed., 669 e ss.; L. Fazzo, “L’imputabilità del minore ultraquattordicenne”, in “Giudicando un minore”, a cura di L. De Cataldo Neuburger, Milano, 1984, 51 e ss.; T. Bandini, U. Gatti, “Il concetto di immaturità”, in “Trattato di criminologia, medicina criminologica e psichiatria forense”, a cura di F. Ferracuti, vol.6, Milano, 1987, 141 e ss.].

La più recente ricerca empirica ha del resto dimostrato che l’immaturità non è causa di devianza, potendosi ritenere una condizione che accomuna tutti i soggetti in età evolutiva, si rendano o meno autori di condotte devianti e/o delinquenziali. Per una descrizione e un’analisi delle tradizionali e più recenti ricerche empiriche v. Bandini, Gatti, Marugo, Verde, “Criminologia. Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale”. Con riferimento al contesto tedesco v. G. Kaise, “Criminologia”, Milano, 1985.

In questa prospettiva di rinnovamento (e non già di abbandono) della “imputabilità come capacità di intendere e di volere”, potrà essere considerato che le caratteristiche intrinseche dell’adolescenza, se non possono giustificare una presunzione assoluta di non imputabilità per l’ultra14enne, ben possono influire non tanto sulla capacità di intendere (intesa come attitudine ad orientarsi nel mondo esterno secondo parametri di normalità – che il più delle volte è acquisita ben prima dei quattordici anni) quanto sulla capacità di volere, consistente nel potere di controllare gli impulsi ad agire e di determinarsi secondo il motivo che appare più ragionevole. Deve allora salutarsi con favore quell’indirizzo che, nell’affrontare la categoria dell’imputabilità generale, è giunto ad una più esatta interpretazione dell’art.85 cp, valorizzando l’aspetto volitivo a lungo trascurato a vantaggio di quello intellettivo.

Ma, andando ancora più a fondo, nel caso del delinquente minorenne, più che la capacità di volere, dovrà accertarsi il possesso, al momento del fatto, della “capacità di non volere” ossia di attivare meccanismi psichici di inibizione del proprio comportamento. Un’attitudine che nel soggetto in età evolutiva, per le profonde e repentine alterazioni che si producono a livello biopsicologico e sessuale (e non – semplicisticamente – per immaturità) può essere largamente carente. Una carenza che dovrà essere fatto oggetto di un approfondito accertamento individuale. >La situazione del soggetto in crescita e in formazione ha storicamente determinato un trattamento in linea generale particolare e più favorevole del minore autore di reato: talora escludendo la stessa assoggettabilità a processo e pena, talaltra circondando il processo e i suoi esiti con particolari cautele (forme specifiche, misure educative o correzionali anziché pene, attenuazione dell’entità delle sanzioni, ecc.). E ciò sin dai tempi più antichi se è vero che, nel diritto romano, risale alla Legge delle XII tavole la regola della non imputabilità degli impuberes (parzialmente derogata per i soggetti pubertate proximi, ma non abolita neppure nell’epoca classica e giustinianea); che in senso analogo disponevano alcune legislazioni germaniche e che tale disciplina rimase ferma (nella sostanza se non nel quantum di età richiesto) nel corso di tutto il medioevo. L’esigenza di separare gli adulti dai minori nel periodo della carcerazione si è fatta sentire solo attorno al 1700. È del 1703 l’istituzione, per volontà di Papa Clemente XI, della prima casa di correzione per giovani delinquenti.

L’indicazione di un’età come spartiacque fra responsabilità e non responsabilità è, quindi, un criterio risalente, tanto che già le costituzioni di Federico II (1231), richiamandosi alle leggi romane, escludevano dalla pena di morte l’infante omicida.

A ben considerare è stata costante preoccupazione dei legislatori, non solo nella materia penale, ma anche in quella civile e amministrativa, fissare delle età-limite relative alla possibilità di compiere determinati atti di rilevanza giuridica, ovvero alla acquisizione di determinati requisiti pur essi di carattere giuridico.

Per quanto riguarda la legislazione penale italiana assumono rilevanza centrale alcune disposizioni di parte generale, ossia gli articoli 85, 97 e 98 del Codice penale, ritenute corrispondenti ai dettami della c.d. Scuola Positiva [Il precedente Codice penale Zanardelli aveva dettato alcune disposizioni che rispecchiavano le vedute allora generalmente accettate. Rra prevista la non imputabilità dei minori di anni nove; dai nove ai quattordici anni bisognava indagare se il minore avesse agito con “discernimento”; dai quattordici ai diciotto anni il minore era considerato imputabile ma la pena era diminuita e se la tempo della condanna il colpevole non aveva compiuto i 18 anni, il giudice poteva ordinare che la pena detentiva fosse scontata in casa di correzione].

Art.85 cp: “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso non era imputabile. E’ imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere”.

Art.97 cp: “Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni”.

Art.98 cp: “E’ imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto aveva compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità di intendere e di volere; ma la pena è diminuita”.

La necessità di individuare fasce di età e di farne discendere determinate conseguenze in termini di responsabilità penale è ampiamente condivisa. Le stesse Regole di Pechino definiscono il minore “un ragazzo o una giovane persona che, nel rispettivo sistema legale, può essere imputato per un reato, ma non è penalmente responsabile come un adulto” (art.2.2.a) e indicano come principio-obiettivo generale la fissazione di una soglia minima di età sotto la quale non vi sia la possibilità di sanzione penale.

Il diciottesimo anno di età (come tappa di acquisizione dello status legale di “adulto”) rappresenta il punto cronologico sul quale converge la maggior parte dei legislatori nazionali. Una convergenza che potrebbe destare meraviglia considerando le differenze socio-culturali (discendenti da motivi storici, di costume, economici, di struttura sociale e di grado di industrializzazione-urbanizzazione) che contrappongono una nazione all’altra. Differenze peraltro idonee a diversificare i ritmi di sviluppo psico-sociale e individuale delle persone. E’ allora possibile sostenere che tale convergenza sia il frutto soprattutto dell’influenza esercitata dai Paesi di più antica tradizione giuridica dell’Europa occidentale su Stati che spesso erano assoggettati ai primi come colonie.

Nel nostro Codice Penale del 1930, come in molti altri, si è ritenuto che intorno al diciottesimo anno di età termini (o quasi) il periodo più dinamicamente formativo della personalità (c.d. età evolutiva) e si apra la stagione della maturità. Come era dato leggere nella Relazione del Guardasigilli Rocco al codice penale è “indiscutibile che la maturità psichica è raggiunta al diciottesimo anno così da apparire ingiustificata ogni riduzione di imputabilità per i maggiori degli anni diciotto e minori degli anni ventuno”. Va ricordato che sino al 1975 è esistito un divario fra maggiore età penale (18 anni) e maggiore età civile (21 anni), in genera motivato dicendo che la capacità di discernere il lecito dall’illecito, il bene dal male, si forma nell’uomo prima della capacità di regolare se stesso di fronte alle complesse esigenze della vita civile, le quali richiedono maggiore esperienza e raziocinio. Con una presunzione ancora più gravosa, perché iuris et de iure, si è escluso che prima del quattordicesimo anno il soggetto, pur autore di fatti costituenti reato, possa ritenersi imputabile ossia, a norma dell’art.85 cp, “capace di intendere e di volere”.

Questo elevamento del limite inferiore rispetto agli anni nove del codice Zanardelli era spiegato nella citata Relazione al Codice con il ritenere necessario “per potere dare una base razionale all’imputabilità, che la persona abbia raggiunto una età nella quale sia in grado non solo di bene intendere ciò che fa, ma altresì di valutare adeguatamente i motivi della volontà, il carattere morale (se non ancora quello giuridico) e le conseguenze del fatto”.

Gli interrogativi che l’osservatore contemporaneo si pone, allora, sono di due ordini: 

1. se tale “categorizzazione per età” della responsabilità penale meriti di essere conservata;

2. se sia possibile rintracciare un fondamento biopsicologico che consenta di qualificare ancora oggi come “scientificamente plausibile” il limite degli anni diciotto quale età di raggiungimento di quella che Franchini chiamava “intelligenza di condotta”.

Ebbene, l’analisi del panorama dottrinale esistente in materia consente di affermare che l’opinione più diffusa è nel senso di una conservazione della differenziazione cronologica dell’imputabilità penale. Da più parti, però, sulla base delle acquisizioni delle scienze biologiche, della psicologia e della sociologia, si è parlato di una imprecisione scientifica della categorizzazione per età quale emergente dagli articoli 97 e 98 cp.

Non è d’altronde discutibile che essa fu elaborata dal legislatore del 1930: 1) con riferimento (forse) ai ritmi di sviluppo biologico ed endocrino come allora conosciuti, ma oggi non più rispondenti alla realtà dei fatti: la pubertà è anticipata di almeno due o tre anni e, d’altro canto, si è accertato che lo sviluppo sessuale (con le sue ripercussioni sull’assetto emotivo) non è completo prima del 21esimo o 25esimo anno di età; 2) sulla base di scarse conoscenze di psicologia dell’età evolutiva; 3) sulla base della minima conoscenza e considerazione delle problematiche socio-culturali in rapporto all’individuo.

Coloro i quali si sono dedicati alla verifica della fondatezza antropologica del criterio cronologico adottato dal nostro legislatore penale, in una prospettiva più squisitamente biopsicologica e criminologica, hanno negato l’esistenza di ogni parallelismo fra le tre fasce di età ricavabili dagli artt.97 e 98 cp e gli stadi (convenzionalmente individuabili) dello sviluppo biopsichico e sociale, predicando conseguentemente la necessità di una radicale revisione di quella “cronologia”.

In questa prospettiva molte e autorevoli voci [fra gli altri, A. Gemelli, G. Canepa, A.Franchini, F. Introna, M. Morello, T. Bandini, U. Gatti] hanno segnalato la necessità di elevare il limite della incapacità penale presunta dai quattordici anni attuali ai sedici o ai diciotto (con esclusione di ogni procedimento penale per gli autori di reato di età inferiore), e portare la maggiore età penale al ventunesimo o venticinquesimo anno di età.

In direzione contraria si sono invece mossi quegli autori [in particolare G.DeLeo, P.Gallina Fiorentini, G.Ponti, E.Roli] che, forti delle acquisizioni della moderna pedagogia, evidenziando la valenza del principio di responsabilizzazione individuale, sottolineando il valore formativo della riprovazione e della punizione (non necessariamente carceraria o chiusa) ed infine paventando gli ostacoli che la progressiva deresponsabilizzazione dei minori può porre all’attivazione di meccanismi compensativi della insufficiente socializzazione, hanno suggerito di presupporre sempre, in linea di principio, la capacità di intendere e di volere nel minore, lasciando (come per l’adulto) a situazioni psicopatologiche l’efficacia di escluderla.

A sommesso avviso della scrivente, la categorizzazione per età degli autori di reato dettata dal legislatore del 1930 non è tanto arbitraria o asservita alle esigenze normative da dover essere rigettata: il suo essere dettata (quantomeno) dal buon senso comune ne impedisce l’abbandono se e in quanto il “comune sentire” stesso nasca dall’osservazione della realtà e dei dati offerti dall’esperienza.

Sia allora consentito rilevare che: quanto alla soglia cronologica superata la quale cessa la presunzione assoluta di incapacità di intendere e di volere (14 anni), non v’è dubbio che, ancora oggi, a quell’età lo sviluppo fisico e sessuale (e le sue ripercussioni sull’assetto psichico della personalità) è ben lontano dall’essersi completato. Ciononostante è innegabile che la fase biopsicologica che si apre intorno ai quattordici anni (l’adolescenza), per caratteristiche proprie oltre che per il possibile prolungarsi della pubertà, si stacchi nettamente dall’età infantile – non solo sotto il profilo intellettivo, ma soprattutto sotto il profilo affettivo-emotivo, che assume un maggiore spessore arricchito dall’ingresso del ragazzo in ampliati sistemi di interazione sociale – ben potendo rappresentare un utile spartiacque fra la zona di irresponsabilità penale e quella di responsabilità.

Pare allora acquisire nuova vitalità quanto asserito dal Guardasigilli Rocco a giustificazione dell’elevazione dell’età limite dagli anni 9 del codice Zanardelli agli anni quattordici, ritenendo egli necessario, ai fini dell’imputabilità, che la persona abbia raggiunto un’età nella quale sia in grado non solo di intendere e comprendere ciò che fa, ma soprattutto di valutare adeguatamente i motivi della volontà. Attitudini queste largamente carenti nei soggetti infraquattordicenni, ma che presentano – di norma – una maggiore strutturazione dopo i 14 anni.

In definitiva, le categorie cronologiche di autori di reato individuabili alla stregua del nostro codice penale ben possono essere mantenute, lasciandosi apprezzare soprattutto il criterio individualizzato di accertamento dell’imputabilità previsto per i soggetti di età compresa fra i 14 e i 18 anni.

Il punto sul quale è necessario intervenire è piuttosto un altro: il vero punctum dolens è in quali termini la “capacità di intendere e di volere” debba essere declinata, specie nell’ambito della giustizia minorile, affinché non si risolva in una formula vuota.

Ove non si scelga di portare la presunzione di incapacità ad un’età più elevata, si impone una rielaborazione della formula della capacità di intendere e di volere (ritenuta non esaustiva, perché non comprensiva della personalità umana nella sua totalità affettivo-volitiva), all’insegna del superamento dell’aggancio al concetto di “maturità”, da più parti riconosciuto come concetto ampio, molto vago e controverso [fra gli altri, G. Ponti, P. Gallina Fiorentini, voce “Immaturità”, in “Digesto discipline penalistiche”, vol.VI, Torino, 1992, 145 e ss; F. Mantovani, “Diritto penale”, Padova, 3° ed., 669 e ss.; L. Fazzo, “L’imputabilità del minore ultraquattordicenne”, in “Giudicando un minore”, a cura di L. De Cataldo Neuburger, Milano, 1984, 51 e ss.; T. Bandini, U. Gatti, “Il concetto di immaturità”, in “Trattato di criminologia, medicina criminologica e psichiatria forense”, a cura di F. Ferracuti, vol.6, Milano, 1987, 141 e ss.].

La più recente ricerca empirica ha del resto dimostrato che l’immaturità non è causa di devianza, potendosi ritenere una condizione che accomuna tutti i soggetti in età evolutiva, si rendano o meno autori di condotte devianti e/o delinquenziali. Per una descrizione e un’analisi delle tradizionali e più recenti ricerche empiriche v. Bandini, Gatti, Marugo, Verde, “Criminologia. Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale”. Con riferimento al contesto tedesco v. G. Kaise, “Criminologia”, Milano, 1985.

In questa prospettiva di rinnovamento (e non già di abbandono) della “imputabilità come capacità di intendere e di volere”, potrà essere considerato che le caratteristiche intrinseche dell’adolescenza, se non possono giustificare una presunzione assoluta di non imputabilità per l’ultra14enne, ben possono influire non tanto sulla capacità di intendere (intesa come attitudine ad orientarsi nel mondo esterno secondo parametri di normalità – che il più delle volte è acquisita ben prima dei quattordici anni) quanto sulla capacità di volere, consistente nel potere di controllare gli impulsi ad agire e di determinarsi secondo il motivo che appare più ragionevole. Deve allora salutarsi con favore quell’indirizzo che, nell’affrontare la categoria dell’imputabilità generale, è giunto ad una più esatta interpretazione dell’art.85 cp, valorizzando l’aspetto volitivo a lungo trascurato a vantaggio di quello intellettivo.

Ma, andando ancora più a fondo, nel caso del delinquente minorenne, più che la capacità di volere, dovrà accertarsi il possesso, al momento del fatto, della “capacità di non volere” ossia di attivare meccanismi psichici di inibizione del proprio comportamento. Un’attitudine che nel soggetto in età evolutiva, per le profonde e repentine alterazioni che si producono a livello biopsicologico e sessuale (e non – semplicisticamente – per immaturità) può essere largamente carente. Una carenza che dovrà essere fatto oggetto di un approfondito accertamento individuale.

Sennonché il problema, guardato nell’ottica dell’imputabilità, è spinosissimo, essendo prevedibile la difficoltà di convincere il magistrato che, di fronte ad un’aggressione sessuale consumata dal minore e conclusasi con un omicidio (per il panico indotto dalla resistenza e dalle urla della vittima), il primo reato aveva (forse) un motivazione consapevole, ma che il secondo discendeva da una reazione automatico-impulsiva, sotto la specie del comportamento indotto da frustrazione o da sconvolgimento emotivo.

Particolarmente forte è la resistenza ad accettare che un delitto grave possa essere compiuto da una persona clinicamente sana di mente e a ricostruirne la criminodinamica in termini così aderenti alla sua realtà psicologica ed emotivo-pulsionale.

In definitiva, ferma restando la necessità di un programma di depenalizzazione e di de-istituzionalizzazione, laddove il minore ultra-quattordicenne si renda autore di un reato di tale gravità da determinarne l’inserimento nel circuito penale, l’esame in concreto dell’imputabilità non dovrà risolversi nel riduttivo accertamento della sua maturità-immaturità, bensì tendere a verificare se e in quale misura le caratteristiche della sua personalità possano avere operato al momento del fatto nel senso di escludere se non la capacità di intendere, la sua capacità di volere (rectius, di non volere).

E’ evidente però, per quanto contestato da certi indirizzi giurisprudenziali, che un siffatto accertamento dovrà essere affidato ad un esperto, non potendo il giudice accontentarsi di ciò che, ex auditu e de visu, gli appare nell’interrogatorio o di ciò che genericamente riferiscono le autorità di PS nei loro rapporto, nella scheda statistica personale o come testi.

A prescindere da come un profano possa pervenire a giudizi di natura psicologica o psicopatologica, non si comprende perché per decidere dell’imputabilità dell’adulto (artt.88 e 89 cp) il giudice riconosca di essere obbligato alla perizia, mentre per decidere dell’imputabilità del 14-18enne possa sentirsi libero di decidere da solo.

Al contrario, proprio l’accertamento individualizzato dell’imputabilità minorile ex art.98 cp deve e dovrà essere affidata all’opera di una equipe polispecialistica, che sappia vagliare in senso dinamico il binomio (inscindibile) individuo-ambiente.

La percorribilità della via qui suggerita dipenderà anche dalla (sempre più evidentemente necessaria) riduzione del novero delle condotte suscettibili di giungere all’attenzione del giudice penale, poiché ciò varrà a contenere la quantità di lavoro a carico degli esperti (favorendone la bontà scientifica) e ad evitare facili indulgenzialismi a fini di deistituzionalizzazione.

Quanto alla concreta praticabilità politica ed economica di ogni riforma che, come quella indicata, coinvolga diversi ambiti di Sapere, dipenderà in ampia parte dalla rinuncia alle reciproche “pretese imperialistiche” che di regola animano ed offuscano il confronto fra Saperi, impedendo il raggiungimento di soluzioni che davvero permetterebbero di evitare la repressività del sistema penale e, dall’altro lato, l’arbitrarietà e la mistificazione dell’approccio rieducativo.