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General terms and conditions of contract: la clausola di jurisdiction - Parte IV

Nei contratti internazionali la clausola che troviamo generalmente denominata “jurisdiction” svolge una funzione molto importante, quella di individuare il foro competente per le eventuali controversie tra i contraenti.Prima ancora però di introdurre il termine “competenza”, nei contratti internazionali è opportuno parlare di “giurisdizione”; in effetti il termine “jurisdiction” può essere utilizzato con entrambi i significati. Chiediamone conferma al dizionario (Black’s Law Dictionary): “jurisdiction: 1. a government’s general power to exercise authority over all persons and things within its territory; 2. a court’s power to decide a case”.

Nei contratti internazionali, che si caratterizzano come tali per la presenza di uno o più elementi di estraneità, risulta in qualche modo più corretto parlare di “giurisdizione” - se sottoporre la controversia alla cognizione del giudice nazionale di uno dei contraenti, che supponiamo siano di nazionalità di diverse, o di uno Stato terzo -, dal momento che in primo luogo si pone la questione della giurisdizione e solo successivamente quello della competenza. Ad ogni modo alla clausola di “juridiction” si fa riferimento comunemente in termini di “foro competente”, saltando il passaggio logico della giurisdizione e arrivando direttamente alla competenza, dalla cui individuazione si evince ovviamente la scelta dei contraenti rispetto alla giurisdizione. Non esiste dunque un problema interpretativo in termini di sostanza, ma unicamente di terminologia più o meno corretta da utilizzare nel caso specifico.

Veniamo ora ai contenuti della clausola di “jurisdiction”.

E’ frequente che nei contratti si ritrovino in un’unica clausola le previsioni che regolano tanto la legge applicabile quanto la giurisdizione – “governing law and jurisdiction” – dal momento che i due aspetti sono evidentemente connessi, ed è auspicabile che vi sia una scelta uniforme – foro competente e legge applicabile del medesimo Stato - pur essendo le parti libere di scegliere diversamente o di non scegliere affatto (il caso di “absence of choice”, vedi contributo sulla clausola di governing law).

Ecco alcuni esempi di clausole di “jurisdiction”.

Es. 1: “The Parties agree that any disputes arising out of this Agreement, shall be finally settled by the [•] courts”;

Es. 2: “Any controversy, claim or dispute between the parties hereto concerning this Agreement shall be settled by the [•] courts”;

Es. 3: “The courts of [•] have exclusive jurisdiction to settle any dispute (a "Dispute"), arising from or connected with this Agreement (including a dispute regarding the existence, validity or termination of this Agreement) or the consequences of its nullity”.

Negli esempi n. 1 e 2 sopra riportati, che sostanzialmente si equivalgono, abbiamo individuato che per parlare di “controversia”, “contenzioso”, “lite” i termini utilizzati sono “dispute”, “controversy” (molto utilizzato negli Stati Uniti), “claim”, precisando che quest’ultimo termine può anche in certi contesti essere sinonimo di “litigation”, con il significato di “causa”, “giudizio”.

Il verbo “to settle” ha il significato di “decidere”, “definire” ma non dimentichiamo che l’espressione “to settle a dispute” non è riferibile unicamente ad un percorso giudiziario ordinario, ma anche stragiudiziale (transazione, arbitrato, conciliazione, etc.).

Nell’esempio n. 3, la scelta delle parti di sottoporre esclusivamente ai tribunali inglesi la definizione di eventuali controversie abbraccia momenti e aspetti diversi della vita del contratto – existence, validity or termination – da interpretare rispettivamente come l’efficacia, la validità o lo scioglimento del contratto medesimo, senza escludere le eventuali conseguenze nell’ipotesi di nullità.

Le clausole di jurisdiction possono essere più articolate rispetto agli esempi sopra riportati, e toccare aspetti quali, ad esempio, la connessione tra procedimenti. Vediamone un esempio significativo.

“Clause [•] (English courts) is for the benefit of the Company only. As a result, nothing in this Clause [•] prevents the Company from taking proceedings relating to a Dispute ("Proceedings") in any other courts with jurisdiction. To the extent allowed by law, the Company may take concurrent Proceedings in any number of jurisdictions.”

Una considerazione finale va fatta a proposito dei diversi termini con i quali individuare il contenzioso giudiziale. Come accennato poc’anzi, la “causa” viene denominata “lawsuit”, “litigation”, “case”, ma in termini generali anche “proceeding” – che ci fa giustamente pensare al nostro “procedimento” -; quest’ultimo termine ha tuttavia un’accezione molto ampia e può ricomprendere in linea generale qualsiasi tipo di procedimento, non solo giudiziario, ma per esempio anche amministrativo (administrative proceeding) o di altra natura. Dal dizionario, “proceeding: 1. the regular progression of a lawsuit, including all acts and events between the time of commencement and the entry of a judgment; 2. any procedural means for seeking redress from a tribunal”.

Nel prossimo contributo analizzeremo la clausola che nei contratti internazionali costituisce l’“alternativa” alla clausola di “jurisdiction”: la clausola di “arbitration”.

Nei contratti internazionali la clausola che troviamo generalmente denominata “jurisdiction” svolge una funzione molto importante, quella di individuare il foro competente per le eventuali controversie tra i contraenti.Prima ancora però di introdurre il termine “competenza”, nei contratti internazionali è opportuno parlare di “giurisdizione”; in effetti il termine “jurisdiction” può essere utilizzato con entrambi i significati. Chiediamone conferma al dizionario (Black’s Law Dictionary): “jurisdiction: 1. a government’s general power to exercise authority over all persons and things within its territory; 2. a court’s power to decide a case”.

Nei contratti internazionali, che si caratterizzano come tali per la presenza di uno o più elementi di estraneità, risulta in qualche modo più corretto parlare di “giurisdizione” - se sottoporre la controversia alla cognizione del giudice nazionale di uno dei contraenti, che supponiamo siano di nazionalità di diverse, o di uno Stato terzo -, dal momento che in primo luogo si pone la questione della giurisdizione e solo successivamente quello della competenza. Ad ogni modo alla clausola di “juridiction” si fa riferimento comunemente in termini di “foro competente”, saltando il passaggio logico della giurisdizione e arrivando direttamente alla competenza, dalla cui individuazione si evince ovviamente la scelta dei contraenti rispetto alla giurisdizione. Non esiste dunque un problema interpretativo in termini di sostanza, ma unicamente di terminologia più o meno corretta da utilizzare nel caso specifico.

Veniamo ora ai contenuti della clausola di “jurisdiction”.

E’ frequente che nei contratti si ritrovino in un’unica clausola le previsioni che regolano tanto la legge applicabile quanto la giurisdizione – “governing law and jurisdiction” – dal momento che i due aspetti sono evidentemente connessi, ed è auspicabile che vi sia una scelta uniforme – foro competente e legge applicabile del medesimo Stato - pur essendo le parti libere di scegliere diversamente o di non scegliere affatto (il caso di “absence of choice”, vedi contributo sulla clausola di governing law).

Ecco alcuni esempi di clausole di “jurisdiction”.

Es. 1: “The Parties agree that any disputes arising out of this Agreement, shall be finally settled by the [•] courts”;

Es. 2: “Any controversy, claim or dispute between the parties hereto concerning this Agreement shall be settled by the [•] courts”;

Es. 3: “The courts of [•] have exclusive jurisdiction to settle any dispute (a "Dispute"), arising from or connected with this Agreement (including a dispute regarding the existence, validity or termination of this Agreement) or the consequences of its nullity”.

Negli esempi n. 1 e 2 sopra riportati, che sostanzialmente si equivalgono, abbiamo individuato che per parlare di “controversia”, “contenzioso”, “lite” i termini utilizzati sono “dispute”, “controversy” (molto utilizzato negli Stati Uniti), “claim”, precisando che quest’ultimo termine può anche in certi contesti essere sinonimo di “litigation”, con il significato di “causa”, “giudizio”.

Il verbo “to settle” ha il significato di “decidere”, “definire” ma non dimentichiamo che l’espressione “to settle a dispute” non è riferibile unicamente ad un percorso giudiziario ordinario, ma anche stragiudiziale (transazione, arbitrato, conciliazione, etc.).

Nell’esempio n. 3, la scelta delle parti di sottoporre esclusivamente ai tribunali inglesi la definizione di eventuali controversie abbraccia momenti e aspetti diversi della vita del contratto – existence, validity or termination – da interpretare rispettivamente come l’efficacia, la validità o lo scioglimento del contratto medesimo, senza escludere le eventuali conseguenze nell’ipotesi di nullità.

Le clausole di jurisdiction possono essere più articolate rispetto agli esempi sopra riportati, e toccare aspetti quali, ad esempio, la connessione tra procedimenti. Vediamone un esempio significativo.

“Clause [•] (English courts) is for the benefit of the Company only. As a result, nothing in this Clause [•] prevents the Company from taking proceedings relating to a Dispute ("Proceedings") in any other courts with jurisdiction. To the extent allowed by law, the Company may take concurrent Proceedings in any number of jurisdictions.”

Una considerazione finale va fatta a proposito dei diversi termini con i quali individuare il contenzioso giudiziale. Come accennato poc’anzi, la “causa” viene denominata “lawsuit”, “litigation”, “case”, ma in termini generali anche “proceeding” – che ci fa giustamente pensare al nostro “procedimento” -; quest’ultimo termine ha tuttavia un’accezione molto ampia e può ricomprendere in linea generale qualsiasi tipo di procedimento, non solo giudiziario, ma per esempio anche amministrativo (administrative proceeding) o di altra natura. Dal dizionario, “proceeding: 1. the regular progression of a lawsuit, including all acts and events between the time of commencement and the entry of a judgment; 2. any procedural means for seeking redress from a tribunal”.

Nel prossimo contributo analizzeremo la clausola che nei contratti internazionali costituisce l’“alternativa” alla clausola di “jurisdiction”: la clausola di “arbitration”.