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Alcune riflessioni attorno ai primi comma degli articoli 594 e 599 del Codice Penale

Doverosamente premetto che lo scopo di queste poche pagine è quello di offrire ai pratici del diritto una lettura alternativa a quella fatta propria da molti giudici di pace, sia per quanto riguarda il concetto di onore, sia di offesa all’onore, concludendo con un’appendice riguardante la reciprocità ex art. 599 c.p. in assenza di testimoni.

Il fine auspicato è che questo tipo d’interpretazione faccia breccia nel muro dell’accettazione supina di una lettura oramai consolidata e quasi marmorea e possa essere utile ad un futuro ed auspicabile ritorno al reale spirito dell’articolo 594 c.p., ad avviso dello scrivente, diventato oggetto di una lettura innaturale ed inutilmente criminalizzante.

“Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 516 Euro.”, questo lo sappiamo tutti, ma è necessario ricordare bene questo testo in quanto, con la conversione della pena, ora prevista nella sola forma pecuniaria (ex art. 52 del Dlgs. 274/2000, da 258 a 2582 Euro di multa), può sfuggire il fatto che questa operazione non ha depenalizzato la fattispecie e se è vero che non si finisce in prigione per un’ingiuria, è da ricordare sempre che una condanna sporca la fedina penale della persona e, visto come è facile essere condannati per la violazione dell’art. 594, c’è da riflettere e molto, perchè, sia ben chiaro, di questi tempi si fa presto ad essere portati in giudizio e divenire dei pregiudicati per aver, eventualmente, commesso un fatto che non soddisfa minimamente il principio di lesività.

Il 594 c.p., lo precisa anche l’intestazione del capo II in cui è posto, punisce la lesione dell’onore, onore che è tutelato anche dal reato di diffamazione, onore che appariva ed è utile non dimenticarlo, in altro delitto, quale l’omicidio previsto dall’art. 587 del Codice Penale che così si articolava: ”Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell’atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d’ira determinato dall’offesa recata all’onor suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni. Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella.”.

L’onore

Cos’era l’onore che il legislatore del 1930 ha voluto così ampiamente tutelare, la cui lesione addirittura depotenziava l’omicidio doloso contro le persone che lo avevano offeso?

Lo scrivente ritiene che l’onore di una persona si sostanzi fondamentalmente, ancor’oggi come allora, nella reputazione che questa gode nell’ambito nel quale è conosciuta.

Per completezza di trattazione, se il delitto in esame viene consumato in un ambito ove l’offeso è sconosciuto o semi sconosciuto e quindi non esista in chi assiste all’atto della consumazione del delitto un’opinione sulla vittima, o questa è vaga, sarà da considerarsi onore, l’assenza di opinione negativa, la mancanza di disistima e la tutela si risolve nel punire la violazione del diritto a non essere, ingiustamente, considerato in modo disonorevole. Un esempio che apparirà surreale, ma la realtà supera l’immaginazione, chiarirà meglio il pensiero: due persone che si conoscono si incontrano per strada e si fermano a parlare, un terzo che conosce solo uno dei due colloquianti saluta questo il quale gli presenta il terzo, che gli è sconosciuto o conosciuto solo di vista, disegnandolo od epitetandolo quale persona dedita ad illiceità o dipingendolo quale persona di dubbia moralità od altro, ingenerando (chiaramente in assenza di ioci causa), nell’udente, un’immediata idea negativa della persona: con la propria condotta l’agente ha creato una “cattiva reputazione”, in assenza di una qualsivoglia scusante, con tutta palesità soddisfacendo gli elementi oggettivo e soggettivo del reato di ingiuria.

L’ulteriore significato che viene dato all’onore è l’autostima, una lettura “bellica” della Cassazione (sez. II 14/04/1941, Giust.pen. 42, II, 319) che, a mio avviso, non fornisce assolutamente un completamento dell’interpretazione del bene tutelato dalla norma, ma semplicemente si risolve in una vera e propria invenzione finalizzata a trovare il modo di punire (contro la volontà del legislatore ed il buon senso), anche fattispecie che ritengo non essere punibili: una definizione, quella della nozione dell’onore in senso stretto e soggettivo che sarebbe giusto vedere con occhio critico, invece di ritenerla un dogma indiscutibile.

Riporto testuale le parole della Suprema Corte: “ L’onore in senso soggettivo e ristretto si identifica col sentimento che ciascuno ha della propria dignità morale e designa quella somma di valori morali che l’individuo attribuisce a se stesso...”.

Ora facciamo il richiesto sforzo critico e vediamo se anche a voi risulta un’interpretazione artificiale e, comunque, debole in quanto a logica o, in subordine, comunque sorpassata.

Come sempre un esempio: io epiteto una persona comparandola ad un organo del corpo umano o parte di esso od a qualcosa che da esso è fuoriuscito (o veramente lo ingiurio), perchè, per miei validi motivi, lo giudico tale ed il fatto avviene in assenza di terze persone, ed il caso finisce a processo.

Reputo, in questo caso, che sia indiscutibile per chiunque che la mia condotta non ha leso la stima d’altri nei confronti di colui che, invece, per la dottrina e giurisprudenza largamente maggioritarie viene considerato offeso dalla mia ingiuria.

Scopriamo, quindi, che per i supini accettanti la definizione del 1941 (non dimentichiamoci in che periodo storico è stata emessa: si era in guerra e la Costituzione era ben in là a venire), il mio dire irriguardoso ha altrimenti leso l’onore del mio interlocutore, ciò in base all’esistenza di questo deus ex machina (o sarebbe meglio chiamarlo Moloch), ossia l’“onore in senso stretto”, che ritengo vada “smontato” e ciò con un pizzico di ironia: il mio doloso dire, ha reso consapevole l’ingiuriato del suo essere in base a quanto da me sostenuto, od ha creato nella sua mente il grave sospetto di esserlo, ledendo o minando, così, il mio delittuoso fare, la sua autostima, ossia l’immagine fittizia di sè che questi si era creato nel proprio immaginario (non potendo sapere in alcun modo quale sia il vero pensiero di coloro che lo attorniano).

Risultato di quest’operazione logica: per il solo fatto di aver edotto l’interessato circa l’opinione negativa che il sottoscritto ha di lui, magari riportandolo giustamente sulla terra, non si sa bene in base a quale misterioso ragionamento, ora ha meno stima di sè e quindi devo pagare per la lesione di questa sua forma personale ed interiore di svilimento del suo onore, con la pregiudicatezza, il pagamento delle spese processuali, ed infine con il risarcimento del danno.

Usando lo stesso esempio, se il mio epiteto corrisponde, invece, ad una mia consapevole falsità, nei suoi riguardi, anche in questo caso, quale autostima perde il soggetto passivo? Al massimo saprà che sono un menzognero e che così l’ho apostrofato a causa dell’astio, che per qualche motivo nutro nei suoi riguardi, dato, probabilmente, già a sua conoscenza.

Anche in questa seconda fattispecie, come si dimostra questa rilevante lesione del suo senso soggettivo di onore che merita in potenza la mia reclusione e che probabilmente mi bollerà con la pregiudicatezza? Come verrà soppesata la pena per questo male invisibile? Si pensi alle ingiurie reciproche in assenza di testi, la mia colpa sarà decisa sulla base della quantità di lacrime versate nel teatro dell’aula?

Se per voi l’autostima è onore ex 594 c.p., che dirvi, in questo paese vi è libertà di opinione, pensatelo, siete liberi di farlo, ma se un giorno vi arrivasse a casa un gentile invito a presentarvi avanti un giudice di pace, posso scommettere che queste mie idee, avrebbero più facile penetrazione nei vostri saldi convincimenti.

L’offesa

Ciò premesso, domandiamoci ora quale offesa sia in grado di lederlo, quale espressione abbia la forza di diminuire agli occhi di coloro che provano stima di un soggetto, l’opinione positiva che questi si è creato o guadagnato in loro.

Cosa deve dire di così grave e veramente dannoso il reo affinchè il suo nome finisca nelle banche dati delle Procure della Repubblica di tutta Italia e diventi a tutti gli effetti un pregiudicato?

Quando la reputazione di un soggetto viene offesa a tal punto da far scattare la tutela giurisdizionale? Sappiamo bene noi tutti cosa significhi veramente il senso della parola offendere? La mia personale esperienza creatasi in centinaia e centinaia di procedimenti avanti al Giudice di Pace mi porta a dire fermamente no a tutte le domande!

Questa l’opinione che si perora: l’offesa-ingiuria è quella dichiarazione, verbale, od altrimenti espressa, dolosamente pronunciata con la consapevolezza od il previsto fine di danneggiare la reputazione della parte offesa, offesa che efficacemente e causalmente danneggia il bene protetto, anche col solo far nascere dubbi od ombre circa la credibilità, la correttezza, la buona fede, la rettitudine, la serietà, le virtù morali, la fedeltà e l’integrità (che in pratica riassume il tutto) del soggetto offeso, causandogli una sensibile deminutio della stima goduta, della positiva reputazione creatasi nell’ambito sociale in cui questi è conosciuto.

Qualche esempio sarà chiarificante: è vera ingiuria dare in pubblico del corrotto a chi si sa non esserlo (ingiuria calunniosa), del pedofilo a chi non lo è, del maniaco o del pervertito, del disonesto, del vizioso, e similia, accompagnato come avete notato, dalla consapevolezza della falsità di quanto si va ad affermare, così come è ingiurioso “mettere in piazza” le vicende personali di una persona al pravo fine di screditarla avanti a chi la conosce, anche se i fatti sono veri. Quando l’offesa consiste principalmente in una consapevolmente falsa dichiarazione finalizzata a diminuire la stima dei consociati nei confronti dell’offeso, lì vi è certezza che è stata commessa ingiuria.

Questo reputo essere nell’articolo 594 c.p., il significato di “offendere” che gli diede il legislatore del 1930, ma ora è giusto chiederci cosa sia da ritenere a tutt’oggi significare veramente “offendere”, per capire definitivamente quale sia l’offesa che meriti la reclusione e la pregiudicatezza, l’“offesa da carcere”.

Offendere l’onore, come visto, significa causare un vulnus, causare un danno significativo, causare una reale menomazione (deminutio) della reputazione goduta dalla persona offesa.

Ora dilatare all’inverosimile il senso di offesa fino ad attribuirle il significato corrente, cioè utilizzando una semplificazione linguistica, operazione che viene compiuta in giudizio con disinvolta normalità, dimostrerò essere una pratica gravemente scorretta dal punto di vista giuridico, logico, letterale e sociale.

Secondo, dicevo, gli odierni dizionari dei sinonimi e contrari, l’ingiuria, è divenuta sinonimo di altri vocaboli (o meglio altri vocaboli sono divenuti suo sinonimo), ma se è vero che il sinonimo viene ritenuto “la stessa cosa”, un’”equivalente”, penso che l’intelligenza del lettore non faccia alcuna fatica nel vedere come alcuni vocaboli come “parolaccia”, “contumelia”, “insulto”, non possano di certo ritenersi equivalenti alla ingiuria-offesa da punirsi quale delitto.

Tale distorsione, poi, è esaltata dall’idea televisiva di ingiuria sostenuta in certuni programmi e personaggi televisivi che stimolano la litigiosità, propugnando l’idea che tutto ciò che turba la quiete sia danno risarcibile, non tenendo assolutamente conto, perchè dubito ne conoscano l’esistenza, del principio costituzionale di lesività (nullum crimen sine injuria).

E’ pensabile che dare dell’organo o parte di esso o di cosa fuoriuscita da esso vulneri l’onore e sia da considerarsi un delitto? E’ pensabile che epitetare un terzo in malo modo sia fatto sufficiente a che il sistema colpisca il maleducato alla pari di come si colpisce uno spacciatore, un truffatore od un ladro? E’ veramente così bassa la soglia di offensività di questo delitto?

L’articolo 594 sentenzia, nel suo succo, che siamo potenzialmente o realmente un popolo di criminali? Qualcosa è chiaro non torna.

La lettura dilatata all’inverosimile, che non potrei neppure definire estensiva, ma “sfigurativa” dell’offesa, non può essere costituzionalmente accettabile, date le aberrazioni alle quali si presta tutt’oggi nelle aule di giustizia.

Si parte dall’idea originaria e da sposarsi ancor’oggi, dell’offesa dotata di una “quasi materialità”, qualcosa che arreca un vero e proprio danno rilevante alla persona in un suo valore pregnante, l’idea del legislatore accorto ed intelligente, per arrivare, immagino in base ad un’uso improprio del diritto vivente o, attraverso una lettura estensiva del tutto snaturante il delitto, a giungere al punto di darle un significato estraneo costituzionalmente, a mio modesto avviso, alla nostra civiltà ed al sentire del popolo.

Nella nostra società sono sempre esistite e sempre esisteranno persone volgari, maleducate, irrispettose ed incivili, ma reputo che non vi sia persona che possa vedere costoro quali una massa di centinaia di migliaia di delinquenti che camminano per l’Italia.

Non è mio scopo addentrarmi nel reato di diffamazione (ingiuria assente l’offeso), ma gradirei ricordare al lettore cosa accade in tutta Italia nel giorno in cui vengono resi pubblici i risultati delle elezioni politiche, quando i vincitori vengono, e lo sappiamo tutti, epitetati dagli sconfitti nei modi più turpi ed abominevoli, quando nelle case, nei bar, nei luoghi di ritrovo, milioni di italiani medi danno la stura al proprio odio o risentimento nei confronti del vincitore...si potrebbe, avendo i mezzi di prova (mandando in giro persone a filmare e registrare), far processare e condannare quasi mezzo popolo italiano? In che modo ci si difenderebbe in giudizio, con il diritto di critica? Se così è da ritenersi, perchè il diritto di critica è così facile da ravvedersi nella “offesa” contro un politico ed invece così difficile, anzi arduo farlo, se il colpito è una persona normale? Lancio questo sasso soltanto per stimolare una sana riflessione.

Ricordiamoci sempre che l’ingiuria è un delitto, ciò avrà pure un senso!

Tornando al discorso principale, la soluzione che cercavo non è stata di facile reperimento, comunque così reputo che si risolva il Problema: se è giusta la lettura estensiva che prevede la lesività dell’onore anche da parte di fattispecie “minori”, si giunge, di fatto, a dire che il dettato dell’art. 594, primo comma, c.p. (“Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente...), equivale a “ Chiunque offende una persona è punito...”.

Se questa mia affermazione non è accettabile, allora mi si dica quali sono le offese che non offendono l’onore di una persona (che per logica devono a questo punto esistere), partendo dal fatto che nelle aule giudiziarie vengono punite espressionii che non sconvolgono proprio nessuno, oppure, girando la frittata, quali sarebbero le “offese” non punibili.

La verità è che se il legislatore avesse voluto scrivere il dettato dell’articolo 594 primo comma, così come viene interpretato, avrebbe usato parole diverse, ma il legislatore ha voluto con precisione che solo le vere condotte dolose di danno all’immagine positiva del soggetto offeso fossero punite, così ha scritto: “Chiunque offende l’onore...di una persona presente...” e non ha usato una dizione alternativa che era libero di utilizzare.

Il legislatore non ha scritto il testo del 594 nella forma: Chiunque offende una persona è punito, perchè non lo ha, ben consapevolmente, voluto fare, in quanto, se lo avesse voluto fare, lo avrebbe fatto.

Reputo che la prova sia incontrovertibile e risiede nella formulazione dell’articolo 400 c.p., la quale dimostra che quando il legislatore ha voluto usare l’espressione “Chiunque offende una persona...”, puntualmente lo ha fatto, questo il testo: “ Chiunque pubblicamente offende una persona o la fa segno a pubblico disprezzo, perchè essa o non ha sfidato o non ha accettato la sfida, o non si è battuta in duello, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire centomila a un milione. La stessa pena si applica a chi, facendo mostra del suo disprezzo, incita altri al duello”.

Se il legislatore avesse voluto, quindi, avrebbe creato un 594 c.p., a questo punto norma a carattere generale, con la formulazione “Chiunque offende una persona presente è punito...”, ove l’art. 400 sarebbe stata una norma speciale con la specializzante “duello”, ma questo non è avvenuto perchè non ha volontariamente e consapevolmente voluto fare una tale operazione, dando al 594 l’odierna formulazione, e non altra.

Non vi è quindi motivo alcuno perchè venga data una falsa lettura, non vi è ragione per dare ad una norma una lettura estensiva in malam partem e creare delitti che il legislatore non ha previsto, anzi, non ha voluto prevedere...non ha voluto colpevolizzare anche solo potenzialmente un popolo, o gran parte di esso per la propria debolezza d’uomini.

Piccolo inciso, si noti come fare mostra del proprio disprezzo, parrebbe non essere, comunque, più reato data l’abolizione della norma che lo puniva.

La lettura da operarsi correttamente, dovutamente pro reo, è quella appena illustrata secondo cui è da punirsi solo la dolosa condotta a cui consegue una deminutio dell’onore nel suo vero senso, cioè dell’immagine pubblica, deminutio il cui danno, per fare un’esempio, si sostanzia nel dover provare vergogna, nel percepire palpabilmente l’avversione creatasi nei propri confronti nell’animo dei percettori l’ingiuria disonorante, nel dover provare disagio nel rapportarsi con le persone a conoscenza dell’accusa infamante sollevata dal reo, per usare termini ben chiari, il danno consiste, nella sua massima gravità, nell’aver ottenuto il disprezzo dei consociati, quindi, aver “perso la faccia”.

Infine si valuti anche questo ragionamento in punta di lingua italiana, che non vedo peregrino fare: dire “Chiunque offende l’onore...di una persona presente...” non equivale forse a dire: “Chiunque disonora una persona presente”?

Le ingiurie reciproche in assenza di testi ed il vero significato della reciprocità ex art. 599, primo comma, c.p.

Esaminiamo questo caso: due persone si scambiano parolacce, in assenza di testimoni, è la parola dell’uno contro quella dell’altro, quid juris?

A mio avviso l’articolo 599 c.p., dovrebbe risolvere egregiamente e rapidamente il caso in esame, questo dice: “...se le offese sono reciproche il giudice può dichiarare non punibili uno od entrambi gli offensori.”.

Dal suo dettato, è evidente, che il Giudice, conclusa l’istruttoria dibattimentale, consistente nel sentire le due opposte campane prive di riscontri “esterni” ai litiganti, possa decidere di non punire entrambi, ma come può essere possibile quest’operazione? Perchè entrambi (qualcuno deve pur aver dato inizio allo scontro verbale!)? Quale è il parametro mentale prestabilito che il Giudice utilizza quale motivo per giungere ad una sentenza di estinzione del reato per reciprocità d’ingiurie, eventualità che presupporrebbe, tra l’altro, che i due abbiano offeso dolosamente l’altrui onore in modo tangibile?

Il parametro che questi utilizza nel caso che ritenga di punire solo uno dei contendenti è facilmente deducibile: nell’individuazione certa della persona provocatrice dello scontro, l’istigatore della diatriba verbale, colui che ha per primo commesso il delitto oppure di colui che ha dolosamente ecceduto nella scriminante...ma come può il giudice fare ciò sulla base di due versioni discordanti dei fatti, autoreferenziate, come può avere certezza di aver scoperto chi è stato?

Cosa gli offre una ragionevole certezza della falsità della versione di uno dei due?

Non possiamo parlare ovviamente di prove perchè la presenza di filmati, registrazioni sonore o messaggi digitali, non riguarda il nostro ragionamento che tratta di ingiurie in assenza di altro riscontro al di fuori delle affermazioni dei litiganti.

Possiamo parlare solo di indizi che sappiamo ex articolo 192, comma 2, c.p.p., dover essere gravi, precisi e concordanti.

E’ possibile in uno “scambio di vedute” tra due persone trovare questi pesanti indizi che assurgono a prova sulla circostanza di chi ha dato vita al diverbio e quindi della colpevolezza di una delle parti? Direi che siamo di fronte ad una sfida ben dura!

La chiave di Volta della soluzione sta nel saper leggere ed applicare l’articolo 599 c.p., come avevo anticipato, tenendo ben presente l’apparente illogicità della contemporanea non punibilità delle parti e parimenti essendo da ritenersi inconcepibile condannare solo una persona, a questo punto, solo sulla base della morfologia, della capacità teatrale, o della verisimiglianza di una versione di cui è impossibile umanamente verificare la genuinità.

Per dare una soluzione giuridicamente accettabile, nel rispetto della Costituzione e dello spirito del nostro sistema giuridico, bisogna vedere, ai fini del tema che stiamo trattando, l’articolo 599 c.p. quale:

A) una generica presunzione di reciprocità, che potrà essere vinta solo alla presenza di gravi, precisi e concordanti indizi;

B) teoria alternativa, che può eventualmente essere concorrente con la prima od essere considerata genus della specie reciprocità, è presunzione di concolposità (o non dolosità) o reciprocità colposa;

C) od ancora si può ravvedere una presunzione di contemporaneità (dolosa o colposa annullante).

Passiamo ora ad osservare un’ulteriore lettura che è quella che trova l’avvallo della Corte di Cassazione e che mi permetto di definire sconcertante, il 599 è: “...causa di non punibilità...rimessa al potere discrezionale del giudice di merito che può non esercitarlo anche se ricorrono le condizioni richieste dalla legge...”(sez V, 87/178534).

Reputo che giunga subito agli occhi l’inaccettabilità di tale pensiero, in quanto in palese violazione dei dettami dell’art. 111 della Carta Costituzionale entrato in vigore oltre dieci anni dopo (legge costituzionale n.2 del 1999) articolo che dice chiaramente: “Ogni processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo e imparziale”.

E’ palese l’incostituzionalità sopravvenuta della figura di un giudice dotato di un potere discrezionale di tale portata da decidere di suo uzzolo, senza vincolo di prove od indizi, di assolvere secondo misteriose condizioni richieste dalla legge (reciprocità?), perciò bisogna dare, fermo restando il dato letterale della norma, una lettura costituzionalmente compatibile.

Siccome è impensabile, lo si ribadisce, che l’articolo 599 possa concedere un potere di puro arbitrio al giudice, la lettura alternativa dovrà trovarsi partendo da due punti fissi, l’elemento soggettivo delle parti, doloso in entrambe, ed un elemento oggettivo che la norma indica nell’avvenuta offesa dell’onore dei due contendenti.

Una soluzione logica che può soddisfare il caso è considerare l’articolo 599, primo comma, c.p., quale una presunzione di condolosità annullante, ciò poichè, nella fattispecie in esame, essendoci mancanza di riscontri esterni, assenti indizi gravi, precisi e concordanti, a questo punto, volendo tenersi stretti al dettato dell’articolo, non si può parlare che di presunzione in base alla quale il giudice non punisce le parti colpevoli.

Ad un’analisi superficiale si potrebbe ravvedere anche una sorta di perdono giudiziale, ma nascerebbe il problema della non punibilità di una sola persona e si tornerebbe al problema dell’arbitrio.

Essendo l’assoluzione per presunzione di condolosità annullante da considerarsi il massimo del favor rei, risultano perfettamente compatibili con essa le tre letture prima fatte, in base al principio in plus stat minus.

L’articolo 599, primo comma, c.p., deve essere letto, quindi, come una presunzione generica di reciprocità, contenente la condolosità, la concolposità e la contemporaneità che possono essere tranquillamente in essa contenute.

Con altra forma espositiva si può dire che la situazione può anche essere vista nei seguenti termini: il 599 secondo la sentenza della Cassazione del 1987, è una causa di non punibilità, quindi la logica sottesa alla decisione del giudice di avvalersene e non punire una o più condotte lesive deve di necessità essere legata al ricorso alla presunzione di condolosità.

In prima battuta il giudice se riterrà che l’evento sia da ritenersi effetto della approfittata occasione delle parti di adivenire ad un “acceso chiarimento tra di loro”, dichiarerà l’estinzione del procedimento, dal momento che per l’articolo in esame due condotte reciproche e dolose, hanno l’effetto di annullarsi vicendevolmente.

In seconda battuta qualora non ravveda tali termini, dovrà valutare se si possa inquadrare l’evento o gli eventi nell’ambito della concolposità, quindi a fronte dell’eventualmente soddisfatto elemento oggettivo, dovrà assolvere entrambe le parti per reciprocità-concolposità (o contemporaneità), qualora indizi gravi precisi e concordanti non riescano a vincere tale presunzione.

Tanto premesso, il Giudice di Pace, alla presenza di due querele per fatti avvenuti nello stesso ambito spazio-temporale, a mio avviso, dopo averle lette potrà, o meglio dovrà il prima possibile, in rispetto del combinato disposto degli artt.129 c.p.p. e 599 c.p., dichiarare la non punibilità per reciprocità: la sola presenza di querela e controquerela entrambe senza testi potrà essere immediata causa di dichiarazione di estinzione del reato già in sede di udienza di prima comparizione delle parti.

Sperando che questo mio scritto possa essere al lettore di una qualche utilità, ringrazio dell’attenzione concessami, riservandomi, in futuro, di addentrarmi anche nei problemi inerenti all’offesa al decoro, il problema dei testimoni, esame della colpa, l’interessante art. 596 c.p., il diritto di critica, le informazioni commerciali, la contiguità con il reato di molestie, l’art.35 ed altro.

Doverosamente premetto che lo scopo di queste poche pagine è quello di offrire ai pratici del diritto una lettura alternativa a quella fatta propria da molti giudici di pace, sia per quanto riguarda il concetto di onore, sia di offesa all’onore, concludendo con un’appendice riguardante la reciprocità ex art. 599 c.p. in assenza di testimoni.

Il fine auspicato è che questo tipo d’interpretazione faccia breccia nel muro dell’accettazione supina di una lettura oramai consolidata e quasi marmorea e possa essere utile ad un futuro ed auspicabile ritorno al reale spirito dell’articolo 594 c.p., ad avviso dello scrivente, diventato oggetto di una lettura innaturale ed inutilmente criminalizzante.

“Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 516 Euro.”, questo lo sappiamo tutti, ma è necessario ricordare bene questo testo in quanto, con la conversione della pena, ora prevista nella sola forma pecuniaria (ex art. 52 del Dlgs. 274/2000, da 258 a 2582 Euro di multa), può sfuggire il fatto che questa operazione non ha depenalizzato la fattispecie e se è vero che non si finisce in prigione per un’ingiuria, è da ricordare sempre che una condanna sporca la fedina penale della persona e, visto come è facile essere condannati per la violazione dell’art. 594, c’è da riflettere e molto, perchè, sia ben chiaro, di questi tempi si fa presto ad essere portati in giudizio e divenire dei pregiudicati per aver, eventualmente, commesso un fatto che non soddisfa minimamente il principio di lesività.

Il 594 c.p., lo precisa anche l’intestazione del capo II in cui è posto, punisce la lesione dell’onore, onore che è tutelato anche dal reato di diffamazione, onore che appariva ed è utile non dimenticarlo, in altro delitto, quale l’omicidio previsto dall’art. 587 del Codice Penale che così si articolava: ”Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell’atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d’ira determinato dall’offesa recata all’onor suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni. Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella.”.

L’onore

Cos’era l’onore che il legislatore del 1930 ha voluto così ampiamente tutelare, la cui lesione addirittura depotenziava l’omicidio doloso contro le persone che lo avevano offeso?

Lo scrivente ritiene che l’onore di una persona si sostanzi fondamentalmente, ancor’oggi come allora, nella reputazione che questa gode nell’ambito nel quale è conosciuta.

Per completezza di trattazione, se il delitto in esame viene consumato in un ambito ove l’offeso è sconosciuto o semi sconosciuto e quindi non esista in chi assiste all’atto della consumazione del delitto un’opinione sulla vittima, o questa è vaga, sarà da considerarsi onore, l’assenza di opinione negativa, la mancanza di disistima e la tutela si risolve nel punire la violazione del diritto a non essere, ingiustamente, considerato in modo disonorevole. Un esempio che apparirà surreale, ma la realtà supera l’immaginazione, chiarirà meglio il pensiero: due persone che si conoscono si incontrano per strada e si fermano a parlare, un terzo che conosce solo uno dei due colloquianti saluta questo il quale gli presenta il terzo, che gli è sconosciuto o conosciuto solo di vista, disegnandolo od epitetandolo quale persona dedita ad illiceità o dipingendolo quale persona di dubbia moralità od altro, ingenerando (chiaramente in assenza di ioci causa), nell’udente, un’immediata idea negativa della persona: con la propria condotta l’agente ha creato una “cattiva reputazione”, in assenza di una qualsivoglia scusante, con tutta palesità soddisfacendo gli elementi oggettivo e soggettivo del reato di ingiuria.

L’ulteriore significato che viene dato all’onore è l’autostima, una lettura “bellica” della Cassazione (sez. II 14/04/1941, Giust.pen. 42, II, 319) che, a mio avviso, non fornisce assolutamente un completamento dell’interpretazione del bene tutelato dalla norma, ma semplicemente si risolve in una vera e propria invenzione finalizzata a trovare il modo di punire (contro la volontà del legislatore ed il buon senso), anche fattispecie che ritengo non essere punibili: una definizione, quella della nozione dell’onore in senso stretto e soggettivo che sarebbe giusto vedere con occhio critico, invece di ritenerla un dogma indiscutibile.

Riporto testuale le parole della Suprema Corte: “ L’onore in senso soggettivo e ristretto si identifica col sentimento che ciascuno ha della propria dignità morale e designa quella somma di valori morali che l’individuo attribuisce a se stesso...”.

Ora facciamo il richiesto sforzo critico e vediamo se anche a voi risulta un’interpretazione artificiale e, comunque, debole in quanto a logica o, in subordine, comunque sorpassata.

Come sempre un esempio: io epiteto una persona comparandola ad un organo del corpo umano o parte di esso od a qualcosa che da esso è fuoriuscito (o veramente lo ingiurio), perchè, per miei validi motivi, lo giudico tale ed il fatto avviene in assenza di terze persone, ed il caso finisce a processo.

Reputo, in questo caso, che sia indiscutibile per chiunque che la mia condotta non ha leso la stima d’altri nei confronti di colui che, invece, per la dottrina e giurisprudenza largamente maggioritarie viene considerato offeso dalla mia ingiuria.

Scopriamo, quindi, che per i supini accettanti la definizione del 1941 (non dimentichiamoci in che periodo storico è stata emessa: si era in guerra e la Costituzione era ben in là a venire), il mio dire irriguardoso ha altrimenti leso l’onore del mio interlocutore, ciò in base all’esistenza di questo deus ex machina (o sarebbe meglio chiamarlo Moloch), ossia l’“onore in senso stretto”, che ritengo vada “smontato” e ciò con un pizzico di ironia: il mio doloso dire, ha reso consapevole l’ingiuriato del suo essere in base a quanto da me sostenuto, od ha creato nella sua mente il grave sospetto di esserlo, ledendo o minando, così, il mio delittuoso fare, la sua autostima, ossia l’immagine fittizia di sè che questi si era creato nel proprio immaginario (non potendo sapere in alcun modo quale sia il vero pensiero di coloro che lo attorniano).

Risultato di quest’operazione logica: per il solo fatto di aver edotto l’interessato circa l’opinione negativa che il sottoscritto ha di lui, magari riportandolo giustamente sulla terra, non si sa bene in base a quale misterioso ragionamento, ora ha meno stima di sè e quindi devo pagare per la lesione di questa sua forma personale ed interiore di svilimento del suo onore, con la pregiudicatezza, il pagamento delle spese processuali, ed infine con il risarcimento del danno.

Usando lo stesso esempio, se il mio epiteto corrisponde, invece, ad una mia consapevole falsità, nei suoi riguardi, anche in questo caso, quale autostima perde il soggetto passivo? Al massimo saprà che sono un menzognero e che così l’ho apostrofato a causa dell’astio, che per qualche motivo nutro nei suoi riguardi, dato, probabilmente, già a sua conoscenza.

Anche in questa seconda fattispecie, come si dimostra questa rilevante lesione del suo senso soggettivo di onore che merita in potenza la mia reclusione e che probabilmente mi bollerà con la pregiudicatezza? Come verrà soppesata la pena per questo male invisibile? Si pensi alle ingiurie reciproche in assenza di testi, la mia colpa sarà decisa sulla base della quantità di lacrime versate nel teatro dell’aula?

Se per voi l’autostima è onore ex 594 c.p., che dirvi, in questo paese vi è libertà di opinione, pensatelo, siete liberi di farlo, ma se un giorno vi arrivasse a casa un gentile invito a presentarvi avanti un giudice di pace, posso scommettere che queste mie idee, avrebbero più facile penetrazione nei vostri saldi convincimenti.

L’offesa

Ciò premesso, domandiamoci ora quale offesa sia in grado di lederlo, quale espressione abbia la forza di diminuire agli occhi di coloro che provano stima di un soggetto, l’opinione positiva che questi si è creato o guadagnato in loro.

Cosa deve dire di così grave e veramente dannoso il reo affinchè il suo nome finisca nelle banche dati delle Procure della Repubblica di tutta Italia e diventi a tutti gli effetti un pregiudicato?

Quando la reputazione di un soggetto viene offesa a tal punto da far scattare la tutela giurisdizionale? Sappiamo bene noi tutti cosa significhi veramente il senso della parola offendere? La mia personale esperienza creatasi in centinaia e centinaia di procedimenti avanti al Giudice di Pace mi porta a dire fermamente no a tutte le domande!

Questa l’opinione che si perora: l’offesa-ingiuria è quella dichiarazione, verbale, od altrimenti espressa, dolosamente pronunciata con la consapevolezza od il previsto fine di danneggiare la reputazione della parte offesa, offesa che efficacemente e causalmente danneggia il bene protetto, anche col solo far nascere dubbi od ombre circa la credibilità, la correttezza, la buona fede, la rettitudine, la serietà, le virtù morali, la fedeltà e l’integrità (che in pratica riassume il tutto) del soggetto offeso, causandogli una sensibile deminutio della stima goduta, della positiva reputazione creatasi nell’ambito sociale in cui questi è conosciuto.

Qualche esempio sarà chiarificante: è vera ingiuria dare in pubblico del corrotto a chi si sa non esserlo (ingiuria calunniosa), del pedofilo a chi non lo è, del maniaco o del pervertito, del disonesto, del vizioso, e similia, accompagnato come avete notato, dalla consapevolezza della falsità di quanto si va ad affermare, così come è ingiurioso “mettere in piazza” le vicende personali di una persona al pravo fine di screditarla avanti a chi la conosce, anche se i fatti sono veri. Quando l’offesa consiste principalmente in una consapevolmente falsa dichiarazione finalizzata a diminuire la stima dei consociati nei confronti dell’offeso, lì vi è certezza che è stata commessa ingiuria.

Questo reputo essere nell’articolo 594 c.p., il significato di “offendere” che gli diede il legislatore del 1930, ma ora è giusto chiederci cosa sia da ritenere a tutt’oggi significare veramente “offendere”, per capire definitivamente quale sia l’offesa che meriti la reclusione e la pregiudicatezza, l’“offesa da carcere”.

Offendere l’onore, come visto, significa causare un vulnus, causare un danno significativo, causare una reale menomazione (deminutio) della reputazione goduta dalla persona offesa.

Ora dilatare all’inverosimile il senso di offesa fino ad attribuirle il significato corrente, cioè utilizzando una semplificazione linguistica, operazione che viene compiuta in giudizio con disinvolta normalità, dimostrerò essere una pratica gravemente scorretta dal punto di vista giuridico, logico, letterale e sociale.

Secondo, dicevo, gli odierni dizionari dei sinonimi e contrari, l’ingiuria, è divenuta sinonimo di altri vocaboli (o meglio altri vocaboli sono divenuti suo sinonimo), ma se è vero che il sinonimo viene ritenuto “la stessa cosa”, un’”equivalente”, penso che l’intelligenza del lettore non faccia alcuna fatica nel vedere come alcuni vocaboli come “parolaccia”, “contumelia”, “insulto”, non possano di certo ritenersi equivalenti alla ingiuria-offesa da punirsi quale delitto.

Tale distorsione, poi, è esaltata dall’idea televisiva di ingiuria sostenuta in certuni programmi e personaggi televisivi che stimolano la litigiosità, propugnando l’idea che tutto ciò che turba la quiete sia danno risarcibile, non tenendo assolutamente conto, perchè dubito ne conoscano l’esistenza, del principio costituzionale di lesività (nullum crimen sine injuria).

E’ pensabile che dare dell’organo o parte di esso o di cosa fuoriuscita da esso vulneri l’onore e sia da considerarsi un delitto? E’ pensabile che epitetare un terzo in malo modo sia fatto sufficiente a che il sistema colpisca il maleducato alla pari di come si colpisce uno spacciatore, un truffatore od un ladro? E’ veramente così bassa la soglia di offensività di questo delitto?

L’articolo 594 sentenzia, nel suo succo, che siamo potenzialmente o realmente un popolo di criminali? Qualcosa è chiaro non torna.

La lettura dilatata all’inverosimile, che non potrei neppure definire estensiva, ma “sfigurativa” dell’offesa, non può essere costituzionalmente accettabile, date le aberrazioni alle quali si presta tutt’oggi nelle aule di giustizia.

Si parte dall’idea originaria e da sposarsi ancor’oggi, dell’offesa dotata di una “quasi materialità”, qualcosa che arreca un vero e proprio danno rilevante alla persona in un suo valore pregnante, l’idea del legislatore accorto ed intelligente, per arrivare, immagino in base ad un’uso improprio del diritto vivente o, attraverso una lettura estensiva del tutto snaturante il delitto, a giungere al punto di darle un significato estraneo costituzionalmente, a mio modesto avviso, alla nostra civiltà ed al sentire del popolo.

Nella nostra società sono sempre esistite e sempre esisteranno persone volgari, maleducate, irrispettose ed incivili, ma reputo che non vi sia persona che possa vedere costoro quali una massa di centinaia di migliaia di delinquenti che camminano per l’Italia.

Non è mio scopo addentrarmi nel reato di diffamazione (ingiuria assente l’offeso), ma gradirei ricordare al lettore cosa accade in tutta Italia nel giorno in cui vengono resi pubblici i risultati delle elezioni politiche, quando i vincitori vengono, e lo sappiamo tutti, epitetati dagli sconfitti nei modi più turpi ed abominevoli, quando nelle case, nei bar, nei luoghi di ritrovo, milioni di italiani medi danno la stura al proprio odio o risentimento nei confronti del vincitore...si potrebbe, avendo i mezzi di prova (mandando in giro persone a filmare e registrare), far processare e condannare quasi mezzo popolo italiano? In che modo ci si difenderebbe in giudizio, con il diritto di critica? Se così è da ritenersi, perchè il diritto di critica è così facile da ravvedersi nella “offesa” contro un politico ed invece così difficile, anzi arduo farlo, se il colpito è una persona normale? Lancio questo sasso soltanto per stimolare una sana riflessione.

Ricordiamoci sempre che l’ingiuria è un delitto, ciò avrà pure un senso!

Tornando al discorso principale, la soluzione che cercavo non è stata di facile reperimento, comunque così reputo che si risolva il Problema: se è giusta la lettura estensiva che prevede la lesività dell’onore anche da parte di fattispecie “minori”, si giunge, di fatto, a dire che il dettato dell’art. 594, primo comma, c.p. (“Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente...), equivale a “ Chiunque offende una persona è punito...”.

Se questa mia affermazione non è accettabile, allora mi si dica quali sono le offese che non offendono l’onore di una persona (che per logica devono a questo punto esistere), partendo dal fatto che nelle aule giudiziarie vengono punite espressionii che non sconvolgono proprio nessuno, oppure, girando la frittata, quali sarebbero le “offese” non punibili.

La verità è che se il legislatore avesse voluto scrivere il dettato dell’articolo 594 primo comma, così come viene interpretato, avrebbe usato parole diverse, ma il legislatore ha voluto con precisione che solo le vere condotte dolose di danno all’immagine positiva del soggetto offeso fossero punite, così ha scritto: “Chiunque offende l’onore...di una persona presente...” e non ha usato una dizione alternativa che era libero di utilizzare.

Il legislatore non ha scritto il testo del 594 nella forma: Chiunque offende una persona è punito, perchè non lo ha, ben consapevolmente, voluto fare, in quanto, se lo avesse voluto fare, lo avrebbe fatto.

Reputo che la prova sia incontrovertibile e risiede nella formulazione dell’articolo 400 c.p., la quale dimostra che quando il legislatore ha voluto usare l’espressione “Chiunque offende una persona...”, puntualmente lo ha fatto, questo il testo: “ Chiunque pubblicamente offende una persona o la fa segno a pubblico disprezzo, perchè essa o non ha sfidato o non ha accettato la sfida, o non si è battuta in duello, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire centomila a un milione. La stessa pena si applica a chi, facendo mostra del suo disprezzo, incita altri al duello”.

Se il legislatore avesse voluto, quindi, avrebbe creato un 594 c.p., a questo punto norma a carattere generale, con la formulazione “Chiunque offende una persona presente è punito...”, ove l’art. 400 sarebbe stata una norma speciale con la specializzante “duello”, ma questo non è avvenuto perchè non ha volontariamente e consapevolmente voluto fare una tale operazione, dando al 594 l’odierna formulazione, e non altra.

Non vi è quindi motivo alcuno perchè venga data una falsa lettura, non vi è ragione per dare ad una norma una lettura estensiva in malam partem e creare delitti che il legislatore non ha previsto, anzi, non ha voluto prevedere...non ha voluto colpevolizzare anche solo potenzialmente un popolo, o gran parte di esso per la propria debolezza d’uomini.

Piccolo inciso, si noti come fare mostra del proprio disprezzo, parrebbe non essere, comunque, più reato data l’abolizione della norma che lo puniva.

La lettura da operarsi correttamente, dovutamente pro reo, è quella appena illustrata secondo cui è da punirsi solo la dolosa condotta a cui consegue una deminutio dell’onore nel suo vero senso, cioè dell’immagine pubblica, deminutio il cui danno, per fare un’esempio, si sostanzia nel dover provare vergogna, nel percepire palpabilmente l’avversione creatasi nei propri confronti nell’animo dei percettori l’ingiuria disonorante, nel dover provare disagio nel rapportarsi con le persone a conoscenza dell’accusa infamante sollevata dal reo, per usare termini ben chiari, il danno consiste, nella sua massima gravità, nell’aver ottenuto il disprezzo dei consociati, quindi, aver “perso la faccia”.

Infine si valuti anche questo ragionamento in punta di lingua italiana, che non vedo peregrino fare: dire “Chiunque offende l’onore...di una persona presente...” non equivale forse a dire: “Chiunque disonora una persona presente”?

Le ingiurie reciproche in assenza di testi ed il vero significato della reciprocità ex art. 599, primo comma, c.p.

Esaminiamo questo caso: due persone si scambiano parolacce, in assenza di testimoni, è la parola dell’uno contro quella dell’altro, quid juris?

A mio avviso l’articolo 599 c.p., dovrebbe risolvere egregiamente e rapidamente il caso in esame, questo dice: “...se le offese sono reciproche il giudice può dichiarare non punibili uno od entrambi gli offensori.”.

Dal suo dettato, è evidente, che il Giudice, conclusa l’istruttoria dibattimentale, consistente nel sentire le due opposte campane prive di riscontri “esterni” ai litiganti, possa decidere di non punire entrambi, ma come può essere possibile quest’operazione? Perchè entrambi (qualcuno deve pur aver dato inizio allo scontro verbale!)? Quale è il parametro mentale prestabilito che il Giudice utilizza quale motivo per giungere ad una sentenza di estinzione del reato per reciprocità d’ingiurie, eventualità che presupporrebbe, tra l’altro, che i due abbiano offeso dolosamente l’altrui onore in modo tangibile?

Il parametro che questi utilizza nel caso che ritenga di punire solo uno dei contendenti è facilmente deducibile: nell’individuazione certa della persona provocatrice dello scontro, l’istigatore della diatriba verbale, colui che ha per primo commesso il delitto oppure di colui che ha dolosamente ecceduto nella scriminante...ma come può il giudice fare ciò sulla base di due versioni discordanti dei fatti, autoreferenziate, come può avere certezza di aver scoperto chi è stato?

Cosa gli offre una ragionevole certezza della falsità della versione di uno dei due?

Non possiamo parlare ovviamente di prove perchè la presenza di filmati, registrazioni sonore o messaggi digitali, non riguarda il nostro ragionamento che tratta di ingiurie in assenza di altro riscontro al di fuori delle affermazioni dei litiganti.

Possiamo parlare solo di indizi che sappiamo ex articolo 192, comma 2, c.p.p., dover essere gravi, precisi e concordanti.

E’ possibile in uno “scambio di vedute” tra due persone trovare questi pesanti indizi che assurgono a prova sulla circostanza di chi ha dato vita al diverbio e quindi della colpevolezza di una delle parti? Direi che siamo di fronte ad una sfida ben dura!

La chiave di Volta della soluzione sta nel saper leggere ed applicare l’articolo 599 c.p., come avevo anticipato, tenendo ben presente l’apparente illogicità della contemporanea non punibilità delle parti e parimenti essendo da ritenersi inconcepibile condannare solo una persona, a questo punto, solo sulla base della morfologia, della capacità teatrale, o della verisimiglianza di una versione di cui è impossibile umanamente verificare la genuinità.

Per dare una soluzione giuridicamente accettabile, nel rispetto della Costituzione e dello spirito del nostro sistema giuridico, bisogna vedere, ai fini del tema che stiamo trattando, l’articolo 599 c.p. quale:

A) una generica presunzione di reciprocità, che potrà essere vinta solo alla presenza di gravi, precisi e concordanti indizi;

B) teoria alternativa, che può eventualmente essere concorrente con la prima od essere considerata genus della specie reciprocità, è presunzione di concolposità (o non dolosità) o reciprocità colposa;

C) od ancora si può ravvedere una presunzione di contemporaneità (dolosa o colposa annullante).

Passiamo ora ad osservare un’ulteriore lettura che è quella che trova l’avvallo della Corte di Cassazione e che mi permetto di definire sconcertante, il 599 è: “...causa di non punibilità...rimessa al potere discrezionale del giudice di merito che può non esercitarlo anche se ricorrono le condizioni richieste dalla legge...”(sez V, 87/178534).

Reputo che giunga subito agli occhi l’inaccettabilità di tale pensiero, in quanto in palese violazione dei dettami dell’art. 111 della Carta Costituzionale entrato in vigore oltre dieci anni dopo (legge costituzionale n.2 del 1999) articolo che dice chiaramente: “Ogni processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo e imparziale”.

E’ palese l’incostituzionalità sopravvenuta della figura di un giudice dotato di un potere discrezionale di tale portata da decidere di suo uzzolo, senza vincolo di prove od indizi, di assolvere secondo misteriose condizioni richieste dalla legge (reciprocità?), perciò bisogna dare, fermo restando il dato letterale della norma, una lettura costituzionalmente compatibile.

Siccome è impensabile, lo si ribadisce, che l’articolo 599 possa concedere un potere di puro arbitrio al giudice, la lettura alternativa dovrà trovarsi partendo da due punti fissi, l’elemento soggettivo delle parti, doloso in entrambe, ed un elemento oggettivo che la norma indica nell’avvenuta offesa dell’onore dei due contendenti.

Una soluzione logica che può soddisfare il caso è considerare l’articolo 599, primo comma, c.p., quale una presunzione di condolosità annullante, ciò poichè, nella fattispecie in esame, essendoci mancanza di riscontri esterni, assenti indizi gravi, precisi e concordanti, a questo punto, volendo tenersi stretti al dettato dell’articolo, non si può parlare che di presunzione in base alla quale il giudice non punisce le parti colpevoli.

Ad un’analisi superficiale si potrebbe ravvedere anche una sorta di perdono giudiziale, ma nascerebbe il problema della non punibilità di una sola persona e si tornerebbe al problema dell’arbitrio.

Essendo l’assoluzione per presunzione di condolosità annullante da considerarsi il massimo del favor rei, risultano perfettamente compatibili con essa le tre letture prima fatte, in base al principio in plus stat minus.

L’articolo 599, primo comma, c.p., deve essere letto, quindi, come una presunzione generica di reciprocità, contenente la condolosità, la concolposità e la contemporaneità che possono essere tranquillamente in essa contenute.

Con altra forma espositiva si può dire che la situazione può anche essere vista nei seguenti termini: il 599 secondo la sentenza della Cassazione del 1987, è una causa di non punibilità, quindi la logica sottesa alla decisione del giudice di avvalersene e non punire una o più condotte lesive deve di necessità essere legata al ricorso alla presunzione di condolosità.

In prima battuta il giudice se riterrà che l’evento sia da ritenersi effetto della approfittata occasione delle parti di adivenire ad un “acceso chiarimento tra di loro”, dichiarerà l’estinzione del procedimento, dal momento che per l’articolo in esame due condotte reciproche e dolose, hanno l’effetto di annullarsi vicendevolmente.

In seconda battuta qualora non ravveda tali termini, dovrà valutare se si possa inquadrare l’evento o gli eventi nell’ambito della concolposità, quindi a fronte dell’eventualmente soddisfatto elemento oggettivo, dovrà assolvere entrambe le parti per reciprocità-concolposità (o contemporaneità), qualora indizi gravi precisi e concordanti non riescano a vincere tale presunzione.

Tanto premesso, il Giudice di Pace, alla presenza di due querele per fatti avvenuti nello stesso ambito spazio-temporale, a mio avviso, dopo averle lette potrà, o meglio dovrà il prima possibile, in rispetto del combinato disposto degli artt.129 c.p.p. e 599 c.p., dichiarare la non punibilità per reciprocità: la sola presenza di querela e controquerela entrambe senza testi potrà essere immediata causa di dichiarazione di estinzione del reato già in sede di udienza di prima comparizione delle parti.

Sperando che questo mio scritto possa essere al lettore di una qualche utilità, ringrazio dell’attenzione concessami, riservandomi, in futuro, di addentrarmi anche nei problemi inerenti all’offesa al decoro, il problema dei testimoni, esame della colpa, l’interessante art. 596 c.p., il diritto di critica, le informazioni commerciali, la contiguità con il reato di molestie, l’art.35 ed altro.