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Principio della apparentia juris e pagamento a creditore apparente

Brevi note sulla tematica della esecuzione della prestazione da parte del debitore a colui che appare legittimato a ricevere il pagamento.

L’apparentia juris è un principio generale del nostro ordinamento rinvenibile in quelle situazioni in cui, in presenza di circostanze univoche ed obbiettive, una data realtà inesistente appare come esistente inducendo così in errore un soggetto. L’apparenza giuridica suole essere distinta dalla dottrina prevalente in pura od oggettive e colposa.

Nel primo caso lo stato di apparenza, disciplinata espressamente dalla legge, è evincibile in presenza di circostanze univoche le quali non sono imputabili al comportamento di nessun soggetto.

Nel secondo caso, invece, lo stato di apparenza è dovuto ad un comportamento colposo di un soggetto, il quale ha causato lo stato di apparenza e, pertanto, subirà gli effetti, anche a lui sfavorevoli, conseguenti alla condotta tenuta. Questa seconda tipologia, a differenza della prima, non è rinvenibile nel dettato codicistico essendo di creazione giurisprudenziale, pur tuttavia essa opera in una pluralità di situazioni, ad esempio in tema di rappresentanza apparente ove colui che agisce e pone in essere atti come se fosse un vero rappresentante risponderà del suo operato, posto che gli effetti giuridici, derivanti dalla sua condotta, ricadranno sul medesimo.

La ratio del principio della apparentia juris è evincibile nella tutela che si è ingenerata in un soggetto a seguito dello stato di apparenza creatosi. Infatti sarebbe irragionevole ed iniquo che il terzo possa essere pregiudicato dagli effetti sfavorevoli derivanti da una determinata situazione la quale non è imputabile allo stesso, sia nella forma pura e sia in quella colposa.

Una tipica applicazione del principio suddetto è prevista dall’articolo 1189 codice civile che disciplina il pagamento effettuato dal debitore al creditore apparente. Il primo comma, dell’articolo citato, nel prevedere che “il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede” configura una ipotesi di apparenza pura od oggettiva.

Affinché il debitore possa essere liberato occorre che sussistano due requisiti, uno oggettivo ed uno soggettivo. In primis la sussistenza di uno stato di apparenza oggettiva, ovverosia la presenza di circostanze univoche le quali inducano in errore il debitore che ritiene di adempiere al vero creditore. Tale situazione deve essere accertata dal giudice in base alle circostanze del caso concreto verificando che non ci sia un comportamento colposo del debitore. In secundis la sussistenza di un requisito oggettivo, dato dalla buona fede del debitore, il quale, attraverso la sua condotta, non deve causare lo stato di apparenza.

Secondo l’orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità il comportamento tenuto dal debitore deve essere accertato dall’organo giudicante, tenendo in considerazione come parametro oggettivo di riferimento l’uomo medio rappresentato dalla espressione “buon padre di famiglia” di cui al primo comma dell’articolo 1176 codice civile, verificando che il debitore abbia adoperato l’ordinaria diligenza richiedibile per quel determinato caso concreto nell’adempiere la sua obbligazione al creditore legittimato, ex lege, a ricevere la prestazione.

In presenza di questi presupposti l’apparenza genera determinati effetti che riguardano sia la persona del debitore, del vero creditore, nonché del creditore apparente. Innanzitutto il debitore vede estinta la propria obbligazione ed ha diritto ad una controprestazione da parte del vero creditore, com’è evidente l’ordinamento giuridico presta la dovuta attenzione alla posizione del debitore, il quale, nel momento in cui non gli fosse consentito adempiere al creditore apparente nelle circostanze indicate dall’articolo 1189 codice civile, potrebbe, come sostenuto da autorevole dottrina (BIANCA), essere pregiudicato dalla possibilità di essere messo in mora dal vero creditore, ai sensi dell’articolo 1219 codice civile, nel caso in cui non esegua la sua prestazione entro il termine di scadenza per l’adempimento.

Il vero creditore è titolare, invece, di un diritto di credito, sorto a seguito dell’estinzione della obbligazione precedente relativa alla prestazione effettuata dal debitore al creditore apparente. Infine nei confronti del creditore apparente il quale è tenuto, come prevede expressis verbis il secondo comma dell’articolo 1189 codice civile, ad eseguire le obbligazioni restitutorie secondo le regole dell’indebito di cui agli articoli 2033 e seguenti del codice civile.

De jure condito appare evidente come la norma di cui all’articolo 1189 citato sia una chiara e diretta applicazione di principi basilari dell’ordinamento giuridico quali la buona fede, la correttezza, l’affidamento, la cooperazione diligente tra debitore e creditore, ed infine l’apparentia juris assurta a principio generale attraverso l’elaborazione della giurisprudenza di legittimità. Tali principi hanno alla base, nel caso de quo, un unico referente, la tutela del debitore, tutela che potrebbe essere pregiudicata da situazioni e circostanze che trascendono dall’alveo della sua sfera giuridica.

Brevi note sulla tematica della esecuzione della prestazione da parte del debitore a colui che appare legittimato a ricevere il pagamento.

L’apparentia juris è un principio generale del nostro ordinamento rinvenibile in quelle situazioni in cui, in presenza di circostanze univoche ed obbiettive, una data realtà inesistente appare come esistente inducendo così in errore un soggetto. L’apparenza giuridica suole essere distinta dalla dottrina prevalente in pura od oggettive e colposa.

Nel primo caso lo stato di apparenza, disciplinata espressamente dalla legge, è evincibile in presenza di circostanze univoche le quali non sono imputabili al comportamento di nessun soggetto.

Nel secondo caso, invece, lo stato di apparenza è dovuto ad un comportamento colposo di un soggetto, il quale ha causato lo stato di apparenza e, pertanto, subirà gli effetti, anche a lui sfavorevoli, conseguenti alla condotta tenuta. Questa seconda tipologia, a differenza della prima, non è rinvenibile nel dettato codicistico essendo di creazione giurisprudenziale, pur tuttavia essa opera in una pluralità di situazioni, ad esempio in tema di rappresentanza apparente ove colui che agisce e pone in essere atti come se fosse un vero rappresentante risponderà del suo operato, posto che gli effetti giuridici, derivanti dalla sua condotta, ricadranno sul medesimo.

La ratio del principio della apparentia juris è evincibile nella tutela che si è ingenerata in un soggetto a seguito dello stato di apparenza creatosi. Infatti sarebbe irragionevole ed iniquo che il terzo possa essere pregiudicato dagli effetti sfavorevoli derivanti da una determinata situazione la quale non è imputabile allo stesso, sia nella forma pura e sia in quella colposa.

Una tipica applicazione del principio suddetto è prevista dall’articolo 1189 codice civile che disciplina il pagamento effettuato dal debitore al creditore apparente. Il primo comma, dell’articolo citato, nel prevedere che “il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede” configura una ipotesi di apparenza pura od oggettiva.

Affinché il debitore possa essere liberato occorre che sussistano due requisiti, uno oggettivo ed uno soggettivo. In primis la sussistenza di uno stato di apparenza oggettiva, ovverosia la presenza di circostanze univoche le quali inducano in errore il debitore che ritiene di adempiere al vero creditore. Tale situazione deve essere accertata dal giudice in base alle circostanze del caso concreto verificando che non ci sia un comportamento colposo del debitore. In secundis la sussistenza di un requisito oggettivo, dato dalla buona fede del debitore, il quale, attraverso la sua condotta, non deve causare lo stato di apparenza.

Secondo l’orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità il comportamento tenuto dal debitore deve essere accertato dall’organo giudicante, tenendo in considerazione come parametro oggettivo di riferimento l’uomo medio rappresentato dalla espressione “buon padre di famiglia” di cui al primo comma dell’articolo 1176 codice civile, verificando che il debitore abbia adoperato l’ordinaria diligenza richiedibile per quel determinato caso concreto nell’adempiere la sua obbligazione al creditore legittimato, ex lege, a ricevere la prestazione.

In presenza di questi presupposti l’apparenza genera determinati effetti che riguardano sia la persona del debitore, del vero creditore, nonché del creditore apparente. Innanzitutto il debitore vede estinta la propria obbligazione ed ha diritto ad una controprestazione da parte del vero creditore, com’è evidente l’ordinamento giuridico presta la dovuta attenzione alla posizione del debitore, il quale, nel momento in cui non gli fosse consentito adempiere al creditore apparente nelle circostanze indicate dall’articolo 1189 codice civile, potrebbe, come sostenuto da autorevole dottrina (BIANCA), essere pregiudicato dalla possibilità di essere messo in mora dal vero creditore, ai sensi dell’articolo 1219 codice civile, nel caso in cui non esegua la sua prestazione entro il termine di scadenza per l’adempimento.

Il vero creditore è titolare, invece, di un diritto di credito, sorto a seguito dell’estinzione della obbligazione precedente relativa alla prestazione effettuata dal debitore al creditore apparente. Infine nei confronti del creditore apparente il quale è tenuto, come prevede expressis verbis il secondo comma dell’articolo 1189 codice civile, ad eseguire le obbligazioni restitutorie secondo le regole dell’indebito di cui agli articoli 2033 e seguenti del codice civile.

De jure condito appare evidente come la norma di cui all’articolo 1189 citato sia una chiara e diretta applicazione di principi basilari dell’ordinamento giuridico quali la buona fede, la correttezza, l’affidamento, la cooperazione diligente tra debitore e creditore, ed infine l’apparentia juris assurta a principio generale attraverso l’elaborazione della giurisprudenza di legittimità. Tali principi hanno alla base, nel caso de quo, un unico referente, la tutela del debitore, tutela che potrebbe essere pregiudicata da situazioni e circostanze che trascendono dall’alveo della sua sfera giuridica.