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Princìpi generali del processo minorile

[Estratto del volume di Glauco Giostra, Il processo penale minorile. Commentario al D.P.R. 448/1988, Giuffrè, Terza Edizione, 2009]
[Estratto del volume di Glauco Giostra, Il processo penale minorile. Commentario al D.P.R. 448/1988, Giuffrè, Terza Edizione, 2009]

Art. 1

Princìpi generali del processo minorile

1. Nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale. Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne.

2. Il giudice illustra all’imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni.

1. disp. att. Disposizione generale. — 1. Nel procedimento a carico di imputati minorenni, per quanto non previsto dal presente decreto, si osservano le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

Riferimenti normativi

Costituzione: artt. 27 e 76

Regio Decreto-Legge 1404/1934: art. 34

Legge delega: artt. 2 e 3

Decreto-Legge 2/2000, conv. con modif. Legge 35/2000: art. 1

Decreto Legislativo 274/2000: art. 63

Disposizioni preliminari al codice civile: art. 15

Legge 63/2001: art. 22

Commento di

Glauco Giostra

SOMMARIO: I. Le fonti normative. — II. (segue): la normativa internazionale. — III. Principio di sussidiarietà. — IV. Principio di adeguatezza applicativa. — V. Natura e funzione del processo penale minorile. — VI. Il dovere del giudice di illustrare il significato dell’intervento giurisdizionale. — VII. Reati di competenza del giudice di pace e processo minorile.

I. Le fonti normative.

1 Il decreto in commento non è normativamente autosufficiente per il governo del procedimento penale a carico di minorenni: si limita a disciplinare istituti e attività processuali che debbono essere modulati sulla peculiarità della condizione minorile, tracciando le linee qualificanti e irrinunciabili di un microsistema. Per il resto, rimanda all’impianto sistematico del codice di procedura penale, del quale si dice “tributario” (v. infra, § III). Ciò, in perfetta coerenza con la sua matrice genetica. Il legislatore delegante del 1987 impegnava il Governo, infatti, a predisporre per gli imputati minorenni un procedimento disciplinato « secondo i princìpi generali del nuovo processo penale, con le modificazioni ed integrazioni imposte dalle particolari condizioni psicologiche del minore, dalla sua maturità e dalle esigenze della sua educazione », nonché dall’attuazione degli specifici criteri analiticamente enunciati (art. 3 l.d.).

2 In linea con le indicazioni del delegante, la proposizione di esordio del decreto prevede che nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del decreto medesimo e, « per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale ». Non si dice “per quanto da esse o da altre disposizioni non previsto”, secondo una formula di salvezza adottata per il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica (cfr. art. 549 c.p.p.: « per tutto ciò che non è previsto nel presente libro o in altre disposizioni »). La formula impiegata vuol anche significare che, almeno nell’impianto originario della riforma processuale del 1988, l’universo normativo che presiede al processo penale minorile è un universo chiuso: si deve ritenere, cioè, che la disciplina risultante dalla complessa intramatura delle disposizioni dettate dal d.p.r. 448/1988 con quelle del co

>[Estratto del volume di Glauco Giostra, Il processo penale minorile. Commentario al D.P.R. 448/1988, Giuffrè, Terza Edizione, 2009]

Art. 1

Princìpi generali del processo minorile

1. Nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale. Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne.

2. Il giudice illustra all’imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni.

1. disp. att. Disposizione generale. — 1. Nel procedimento a carico di imputati minorenni, per quanto non previsto dal presente decreto, si osservano le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

Riferimenti normativi

Costituzione: artt. 27 e 76

Regio Decreto-Legge 1404/1934: art. 34

Legge delega: artt. 2 e 3

Decreto-Legge 2/2000, conv. con modif. Legge 35/2000: art. 1

Decreto Legislativo 274/2000: art. 63

Disposizioni preliminari al codice civile: art. 15

Legge 63/2001: art. 22

Commento di

Glauco Giostra

SOMMARIO: I. Le fonti normative. — II. (segue): la normativa internazionale. — III. Principio di sussidiarietà. — IV. Principio di adeguatezza applicativa. — V. Natura e funzione del processo penale minorile. — VI. Il dovere del giudice di illustrare il significato dell’intervento giurisdizionale. — VII. Reati di competenza del giudice di pace e processo minorile.

I. Le fonti normative.

1 Il decreto in commento non è normativamente autosufficiente per il governo del procedimento penale a carico di minorenni: si limita a disciplinare istituti e attività processuali che debbono essere modulati sulla peculiarità della condizione minorile, tracciando le linee qualificanti e irrinunciabili di un microsistema. Per il resto, rimanda all’impianto sistematico del codice di procedura penale, del quale si dice “tributario” (v. infra, § III). Ciò, in perfetta coerenza con la sua matrice genetica. Il legislatore delegante del 1987 impegnava il Governo, infatti, a predisporre per gli imputati minorenni un procedimento disciplinato « secondo i princìpi generali del nuovo processo penale, con le modificazioni ed integrazioni imposte dalle particolari condizioni psicologiche del minore, dalla sua maturità e dalle esigenze della sua educazione », nonché dall’attuazione degli specifici criteri analiticamente enunciati (art. 3 l.d.).

2 In linea con le indicazioni del delegante, la proposizione di esordio del decreto prevede che nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del decreto medesimo e, « per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale ». Non si dice “per quanto da esse o da altre disposizioni non previsto”, secondo una formula di salvezza adottata per il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica (cfr. art. 549 c.p.p.: « per tutto ciò che non è previsto nel presente libro o in altre disposizioni »). La formula impiegata vuol anche significare che, almeno nell’impianto originario della riforma processuale del 1988, l’universo normativo che presiede al processo penale minorile è un universo chiuso: si deve ritenere, cioè, che la disciplina risultante dalla complessa intramatura delle disposizioni dettate dal d.p.r. 448/1988 con quelle del co