Sinistri stradali e rimborso spese
Ciò in forza del consolidato principio giurisprudenziale, di ordine generale, in ragione del quale il risarcimento del danno da fatto illecito ha la funzione di riportare il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l’evento lesivo (Cassazione, sentenza del 27 gennaio 2010, n. 1688; Cassazione, sentenza del 5 luglio 2002, n. 9740).
Per le stesse ragioni è stato riconosciuto il diritto al rimborso dell’IVA, a meno che il danneggiato, per l’attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell’IVA versata.
Deve pure essere risarcito il cosiddetto danno da fermo tecnico subito dal proprietario dell’autovettura danneggiata a causa della impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione.
Tale danno deve essere risarcito anche in assenza di prova specifica in ordine al medesimo, in quanto l’unica circostanza rilevante a tal fine è che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato.
Va considerato, del resto, che l’autoveicolo, anche durante la sosta forzata, è comunque fonte di spesa per il proprietario (tassa di circolazione, premio di assicurazione) ed è altresì soggetta ad una naturale svalutazione (Cassazione, sentenza del 9 novembre 2006, n. 23916).
In mancanza di prova specifica, il danno da fermo tecnico potrà essere liquidato in via equitativa.
Ciò in forza del consolidato principio giurisprudenziale, di ordine generale, in ragione del quale il risarcimento del danno da fatto illecito ha la funzione di riportare il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l’evento lesivo (Cassazione, sentenza del 27 gennaio 2010, n. 1688; Cassazione, sentenza del 5 luglio 2002, n. 9740).
Per le stesse ragioni è stato riconosciuto il diritto al rimborso dell’IVA, a meno che il danneggiato, per l’attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell’IVA versata.
Deve pure essere risarcito il cosiddetto danno da fermo tecnico subito dal proprietario dell’autovettura danneggiata a causa della impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione.
Tale danno deve essere risarcito anche in assenza di prova specifica in ordine al medesimo, in quanto l’unica circostanza rilevante a tal fine è che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato.
Va considerato, del resto, che l’autoveicolo, anche durante la sosta forzata, è comunque fonte di spesa per il proprietario (tassa di circolazione, premio di assicurazione) ed è altresì soggetta ad una naturale svalutazione (Cassazione, sentenza del 9 novembre 2006, n. 23916).
In mancanza di prova specifica, il danno da fermo tecnico potrà essere liquidato in via equitativa.