x

x

La TARSU non esiste più dal 1 gennaio 2010

PREMESSA

L’art. 2 della L. 212 del 27/07/2000 (c.d. statuto del contribuente), rubricato “chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie”, stabilisce alcune regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi in materia tributaria.

Comune finalità di queste regole è quella di privilegiare la semplicità di interpretazione delle norme tributarie. Ed infatti è chiara l’esigenza che ogni precetto normativo sia formulato evitando qualsiasi ambiguità semantica e sintattica e rispettando, per quanto possibile, sia il principio della semplicità che quello della precisione; e inoltre opportuno che ogni atto legislativo contenga una disposizione che indichi espressamente le disposizioni abrogate in quanto incompatibili con la nuova disciplina recata. Lo stesso principio deve valere per le disposizioni prorogate in regime transitorio.

È, altresì, privilegiata la modifica testuale ("novella") di atti legislativi vigenti, evitando modifiche implicite o indirette.

A tutt’oggi, però la mancanza in alcune disposizioni della chiarezza tanto raccomandata, crea per assurdo problemi allo stesso legislatore.

Quel che a noi interessa approfondire, in questa sede, è il vuoto normativo che emerge dagli ultimi provvedimenti legislativi, e che vedremo meglio nel prosieguo di questa relazione in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti: in particolare la mancata proroga della disciplina della c.d. TARSU, che comporterà non pochi problemi applicativi da parte dei Comuni.

Si inizia l’analisi partendo dall’origine e quindi dalla legge istitutiva del tributo per poter comprendere meglio l’evoluzione normativa degli ultimi venti anni circa, in merito alla tassa di smaltimento dei rifiuti urbani.

DISCIPLINA NORMATIVA T.A.R.S.U.

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) fece, per la prima volta, la propria apparizione nel novero dei tributi con la legge n. 366 del 20 marzo 1941.

Infatti, prima di tale intervento normativo, vi era unicamente un corrispettivo privatistico a fronte del servizio individuale di raccolta dei rifiuti interni.

Successive modifiche apportate alla L. 366/1941 furono il D.P.R. 10/09/1982, in attuazione delle direttive CEE n. 75/442, n. 76/403 e n. 73/319 in materia di rifiuti, con il quale divenne obbligatoria l’istituzione del tributo, e il D.L. n. 66 del 2/03/1989 convertito dalla L. 144 del 24/04/1989.

Infine, con la L. 23/10/1992 n. 421 fu conferita delega al Governo per la razionalizzazione delle discipline normative in materia di finanza territoriale. Tale delega portò all’emanazione del D.Lgs. del 15 novembre 1993, n. 507 (“revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale”), attraverso il quale il Legislatore, pur mantenendo pressoché inalterato l’impianto generale della TARSU, ne ha ridefinito i caratteri rendendo più marcata la sua natura di “tassa”, attraverso il rafforzamento del legame tra la sua corresponsione e la prestazione del servizio pubblico di rimozione dei rifiuti.

Il decreto legislativo n.22 del 5 febbraio 1997 (cd. decreto Ronchi) ha radicalmente innovato la disciplina previgente in materia di rifiuti solidi urbani, ponendosi nella prospettiva di una maggiore tutela dell’ambiente (laddove incoraggia il riciclaggio, il recupero e il riutilizzo dei rifiuti) e di un trattamento più equo nei confronti degli utenti. Preliminarmente, è opportuno precisare che la normativa sui rifiuti solidi urbani presenta una fisionomia piuttosto complessa, essendosi sviluppata nel tempo attraverso una serie di norme modificative di disposizioni preesistenti; ne è derivato un quadro normativo che, a sua volta, ha generato problemi interpretativi ed attuativi di diversa portata.

Il cambiamento di prospettiva in materia emerge, in primo luogo, dall’art. 49 del decreto Ronchi, norma che segna il passaggio dalla tassa sui rifiuti solidi urbani alla tariffa di igiene ambientale (TIA), con l’obiettivo primario di consentire ai comuni la copertura totale dei costi relativi al servizio rifiuti e, di seguito, di incentivare le imprese a ridurre notevolmente la quantità dei rifiuti prodotti, con vantaggi economici ed ambientali di indubbio rilievo.

Ed infatti, l’art. 49 del D.Lgs. 22/1997, al primo comma stabilisce che “ La tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II dal Capo XVIII del titolo III del testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 è soppressa a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5, entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2”.

DISCIPLINA NORMATIVA T.I.A.

I principi ispiratori del D. Lgs. del 05/02/1997, n. 22 (c.d. Decreto Ronchi) sono orientati alla salvaguardia ambientale attuata mediante la minimizzazione della produzione dei rifiuti ed il recupero di quelli che possono essere nuovamente immessi in cicli secondari. Il Decreto in parola, che costituisce la legge quadro di riferimento in materia di rifiuti (in attuazione alle Direttive n. 91/156/CEE sui rifiuti, n. 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e n. 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio), abrogando la previgente normativa statale, costituisce, oggi, la disciplina fondamentale del settore rifiuti a livello tributario. Il fulcro dell’attuale normativa non è più lo smaltimento (oggi definito come fase residuale della gestione dei rifiuti), ma la gestione dei rifiuti finalizzata a limitare le quantità da smaltire, sia impegnando i soggetti pubblici e privati a prevenirne la produzione, sia incentivandone il recupero mediante riutilizzo, riciclaggio e produzione di energia.

Il Decreto Ronchi e il suo regolamento attuativo (D.P.R. 158 del 27/01/1999) hanno previsto una progressiva introduzione da parte dei Comuni della disciplina della TIA (Tariffa di Igiene Ambientale), in sostituzione della TARSU, stabilendo che l’adeguamento dovesse avvenire entro dicembre 2006. Successivamente, però, la L. n. 296 del 27/12/2006 e la L. n. 244 del 24/12/2007, rispettivamente, Legge Finanziaria 2007 e Legge Finanziaria 2008, hanno di fatto sospeso i termini per l’adeguamento da parte dei comuni stabilendo che per gli anni 2007 e 2008, i Comuni dovessero mantenere lo stesso sistema di tassazione del 2006, senza possibilità di attuare il passaggio da un sistema all’altro. Infine, l’art. 5 del D.L. 208 del 30/12/2008, convertito in legge con modificazioni dalla L. n. 13 del 27/02/2009, stabiliva che: “All’articolo 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni

a) alla lettera a), le parole: «e per l’anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e per gli anni 2008 e 2009»;

b) alla lettera c), le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

Pertanto dal 2006, i Comuni che, a quel tempo, si erano già adeguati alla TIA continuavano ad applicare la TIA (sono circa un sesto dei Comuni Italiani), e i Comuni che, invece adottavano ancora la TARSU, non avevano più la possibilità di modificare il regime di tassazione.

Si è venuta così a creare quella convivenza tra TARSU e TIA, sopravvissuta fino al 31/12/2009 (termine modificato dalla lettera c) dell’art 5 D.L.208/2008 suddetto) , quando, come già è stato detto, la TARSU ha cessato di esistere.

IL CODICE DELL’AMBIENTE

Provvedimento legislativo riformatore del Decreto Ronchi è stato il D.Lgs. 152 del 03/04/2006, c.d. Codice dell’Ambiente, entrato in vigore il 29/04/2006 il quale ha comportato l’abrogazione della TIA, così come prevista dal D.Lgs 22/1997. L’art. 238 del Codice dell’ambiente accenna a nuovi criteri di calcolo e determinazione della tariffa e delle agevolazioni che dovranno essere attuati “con apposito regolamento, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, (regolamento che dovrà disciplinare) i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa, anche con riferimento alle agevolazioni di cui al comma 7, garantendo comunque l’assenza di oneri per le autorità interessate”.

L’art. 195 del D.Lgs n. 152 del 03/04/2006, elenca gli aspetti che dovranno essere oggetto del regolamento di attuazione, in quanto materie di competenza statale.

A tutt’oggi, però, tale regolamento attuativo non è stato ancora emanato. Conseguenza di tale mancanza da parte dello Stato, è che il Codice dell’ambiente resta tuttora inapplicabile e, pertanto, non può che applicarsi ancora il regime della TIA come previsto dal Decreto Ronchi e dal suo regolamento attuativo n. 158 del 27/01/1999.

Infatti l’art. 264 del D.Lgs. 152 del 3/04/2006, al primo comma, lettera i), stabilisce che è abrogato “il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (e quindi, le disposizioni contenute nel D.P.R. 158/1999), continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto”.

SITUAZIONE ALLA DATA 01/01/2010: “CHI TROPPO PROROGA NULLA STRINGE!”

Riassumendo si prende atto che il c.d. Codice Ambientale non è a tutt’oggi applicabile, in quanto manca il regolamento di attuazione, previsto dal sesto comma dell’art 238 del D.Lgs 152 del 03/04/2006.

Pertanto, pur se il D.Lgs. 152 del 3/04/2006 ha abrogato la Tia così come prevista dal Decreto Ronchi (D.Lgs 22/1997), al fine di evitare un pericolosissimo vuoto normativo, IL D.LGS 22/1997 RISULTA ESSERE L’UNICA LEGGE APPLICABILE (ART.264, COMMA 1, LET. i) D.LGS 152/2006), SOPRATTUTTO SE SI DIMOSTRA CHE AL 1° GENNAIO 2010 LA TASSA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU) NON È STATA PROROGATA!.

La problematica, riguardante il regime applicabile in materia di tassazione sui rifiuti, è questione molto attuale. Si riporta, in proposito, l’articolo pubblicato sul Sole24ore del 08/02/2010, a cura di Maurizio Fogagnolo, il quale fa notare come: “nella finanziaria e nel milleproroghe manca la norma ‘ponte’ che permette ai comuni di continuare ad applicare la Tarsu, mentre per il passaggio a Tia (oggi applicata da circa un sesto dei comuni) il Dl milleproroghe ha rinviato ancora al 30 giugno prossimo le norme attuative del codice dell’ambiente. Si apre così un vuoto normativo pericolosissimo, che mette a rischio la legittimità di tutti gli atti di riscossione adottati nel 2010, nell’unica voce di entrata esclusa dal blocco tributario sancito con la manovra dell’estate 2008. Si tratta di una ‘bomba’ nascosta sotto i preventivi 2010 che in queste settimane sta complicando la vita degli uffici comunali”. E poi conclude affermando: “poiché molti enti locali stanno provvedendo proprio in queste settimane ad approvare i bilanci preventivi 2010 che si basano, per i comuni non ancora transitati a Tariffa Ronchi, sulla ovvia prosecuzione dell’applicazione della Tarsu, appare evidente che l’intervento del Legislatore dovrà essere assolutamente tempestivo, per evitare che gli atti adottati dagli enti locali vengano considerati illegittimi”.

Altra considerazione viene fatta, sullo stesso quotidiano, in materia Tia. Ed infatti” la mancata approvazione di una nuova norma che permetta ai comuni di continuare ad applicare la Tarsu nel 2010 non può ritenersi superata nemmeno dalla proroga al 30 giugno 2010 della possibilità di effettuare il passaggio dalla Tarsu alla Tia prevista dal codice ambientale, con le vecchie regole (art. 5, comma 2-quater, D.L. 208/2008 convertito con la legge 13/2009, che modifica il sesto comma dell’art 238 del D.Lgs. 152/2006), se nel frattempo non venisse approvato il regolamento attuativo della nuova tariffa.” […] e conclude “in mancanza di norme attuative del Codice ambientale, l’unico regolamento applicabile sarebbe infatti quello del D.P.R. 158 del 1999. Va poi evidenziato che il passaggio a Tia non potrebbe comunque intervenire prima del 2011, non essendo possibile modificare in corso d’anno le modalità applicative di un’entrata tributaria. Con la conseguenza che, in ogni caso, l’applicazione della Tarsu dovrebbe comunque proseguire per tutto il 2010.” TALE ULTIMA AFFERMAZIONE, INVECE È ASSOLUTAMENTE IMPOSSIBILE DA ATTUARE IN QUANTO, COME GIÀ DETTO, DAL 01/01/2010 LA TARSU NON ESISTE GIÀ PIÙ!.

REGOLAMENTI COMUNALI

Nell’ottica di federalismo fiscale, il D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, il quale detta una disciplina in materia di riordino dei tributi locali, all’art 52, rubricato “potestà regolamentare generale delle province e dei comuni”, il quale, al primo comma, attribuisce agli Enti Locali un ampio potere regolamentare per la disciplina dei tributi di propria competenza. Pone, però, allo stesso tempo, dei limiti a tale potere conferito, tra i quali si possono menzionare, l’impossibilità di individuare e definire le fattispecie imponibili; l’impossibilità di introdurre prelievi fiscali, aventi carattere di imposta o tassa, che non siano stati attribuiti dalla legge alla fiscalità locale; gli Enti locali non possono tantomeno modificare il sistema sanzionatorio e contenzioso, né modificare in senso peggiorativo per il contribuente le agevolazioni disposte dalla legge e i termini decadenziali e prescrizionali stabiliti dalla legge.

Inoltre, al secondo comma, lo stesso articolo 52 stabilisce che “I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell’anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei ministeri delle Finanze e della Giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi”.

Per l’anno 2010, è stata sancita una proroga al consueto termine per l’approvazione del bilancio di previsione da parte dei comuni.

Ed infatti, con il Decreto del 17 dicembre 2009, il Ministero dell’Interno, ha così stabilito: “IL MINISTRO DELL’INTERNO, VISTO l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre “il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;

VISTA la richiesta dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.) di differimento del predetto termine;

RITENUTO necessario e urgente differire il termine della deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2010;

ACQUISITA l’intesa del Ministro dell’economia e delle finanze;

SENTITA la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 17 dicembre 2009;

D E C R E T A: Art. 1: Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2010 da parte degli enti locali è differito al 30 aprile 2010”.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La mancata modifica del regime TARSU per il 2010 si evince dal confronto tra le due norme di proroga, rispettivamente, per il 2009 e per il 2010:

la norma che ha prorogato per l’anno 2009 il regime applicativo della TARSU, è l’art. 5 del D.L. 208 del 30/12/2008, convertito dalla L. 13 del 27/02/2009, al cui comma 1, si leggeva: “All’art. 1, comma 184, della legge 27/12/2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: alla lettera a), le parole: «e per l’anno 2008» sono sostituite dalle precedenti: «e per gli anni 2008 e 2009»”. Quindi si riporta il testo dell’art. 1 comma 184 della legge 27/12/2006, n. 296, nella parte che ora interessa, per meglio comprendere cosa in particolare sia stato prorogato “per il 2008 e 2009”: comma 184. “Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni: a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l’anno 2006 resta invariato anche per l’anno 2007 e per gli anni 2008 e 2009” .

Al comma 2-quater lo stesso articolo 5 appena citato stabiliva che: “ove il regolamento di cui al comma 6 dell’art 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sia adottato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno 2009, i comuni che intendano adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti”. E per coerenza si riporta, altresì, il contenuto dell’art 238 comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: “ il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentiti la Conferenza Stato regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplina con apposito regolamento, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa, anche con riferimento alle agevolazioni di cui al comma 7, garantendo comunque l’assenza di oneri per le autorità interessate”.

Ora invece, è opportuno dimostrare la proroga inesistente della TARSU per l’anno 2010.

Art. 8 (rubricato “proroga dei termini in materia ambientale”), del D.L. 194 del 30/12/2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30/12/2009 (testo aggiornato al 23/02/2010, così come aggiornato dal sito http://parlamento.openpolis.it/singolo_atto/48236):

comma 1. “All’articolo 1, comma 3- bis , del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, il termine di cui al primo periodo e’ differito al 28 febbraio 2010.

Comma 2. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».

Comma 3. All’articolo 5, comma 2- quater , del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: «entro il 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2010».

Comma 4. All’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, la parola: «tre» e’ sostituita dalla seguente: «quattro»”.

NESSUNA MODIFICA RILEVANTE, AI FINI DELLA NOSTRA ANALISI, È STATA APPORTATA ALL’ART. 8 DEL D.L. 194 DEL 2009, DALLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 25 DEL 26/02/2010, PUBBLICATA NELLA G.U. N. 48 DEL 27/02/2010. Si riporta, qui di seguito, l’art. 8 D.L. 194/2009, “Proroga di termini in materia ambientale”(Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi):

«1. All’articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, il termine di cui al primo periodo e’ differito al 28 febbraio 2010.

2. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010".

3. All’articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: "entro il 31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2010".

3-bis. All’articolo 281, comma 2, alinea, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "entro cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro sette anni".

4. All’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, la parola: "tre" e’ sostituita dalla seguente: "quattro".

4-bis. All’articolo 4, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole: "1° gennaio 2009" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2011".

4-ter. Il termine previsto dall’articolo 2, comma 7, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2008, e’ prorogato al 30 giugno 2010».

Non si può, dunque, negare la mancanza assoluta , nell’articolo 8 D.L. 194 del 30/12/2009(“legge milleproroghe”), di ogni qualsiasi riferimento da parte del Legislatore alla proroga del regime TARSU, contenuta, invece, in modo esplicito, chiaro e trasparente (così come prescritto dall’art. 2 L. n. 212 del 2000 citato nella prima parte dell’elaborato) nell’art. 5 del D.L. 208/2008, che l’ha prorogata per l’anno 2009. MANCA, INFATTI, TOTALMENTE LA MODIFICA DELL’ART.1, COMMA 184 DELLA LEGGE N. 296 DEL 27/12/2006!

Di conseguenza, se, per ipotesi, i Regolamenti comunali dovessero continuare ad applicare la disciplina della TARSU, tali provvedimenti sarebbero da considerare illegittimi. E si verrebbe a creare, inevitabilmente, una perdita di gettito per tutto il 2010, poiché non è possibile chiedere il pagamento di una tassa che non esiste più. Alla luce delle analisi su esposte, risulta evidente che tutti i comuni d’Italia che applicano attualmente la TARSU, devono necessariamente passare alla TIA a partire dall’01/01/2010.

Da quanto approfondito in questa sede, risulta evidente, inoltre, che:

A) Le continue norme fiscali che si intersecano e si prorogano senza un chiaro disegno, portano ad un disorientamento che penalizza il contribuente e il legislatore, con gravi danni alle casse dello Stato e degli Enti Locali;

B) Per risolvere il problema è necessario un urgente intervento legislativo che sani il vuoto normativo e proroghi in maniera chiara e trasparente la TARSU per il 2010;

C) L’intervento legislativo dovrà essere formulato nel modo seguente: nell’art.1, comma 184 della legge n. 296 del 27/12/2006 alle parole “per gli anni 2008 e 2009”, dovranno essere sostituite dalle seguenti: “per l’anno 2010”;

D) In conclusione, TUTTI I CITTADINI NON SONO PIÙ TENUTI A PAGARE LA TARSU! SE, QUINDI, I COMUNI CONTINUANO AD APPLICARE LA TARSU, LE PROSSIME EVENTUALI CARTELLE ESATTORIALI PER IL PRELIEVO DELLA TARSU SE RIFERITE ALL’ANNO 2010 POTRANNO ESSERE IMPUGNATE ENTRO 60 GIORNI DAVANTI ALLA COMPETENTE COMMISSIONE TRIBUTARIA E NON DOVRANNO ESSERE PAGATE, POICHÉ ESTERNAZIONE DELLA RISCOSSIONE DI UNA TASSA NON PIÙ DOVUTA, IN QUANTO NON PIÙ PREVISTA DALLA LEGGE.

E) Ed inoltre, la Corte dei Conti dovrà intervenire per condannare quei Comuni che continuano ad applicare la TARSU senza una normativa statale, e quindi in palese violazione dell’art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997.

PREMESSA

L’art. 2 della L. 212 del 27/07/2000 (c.d. statuto del contribuente), rubricato “chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie”, stabilisce alcune regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi in materia tributaria.

Comune finalità di queste regole è quella di privilegiare la semplicità di interpretazione delle norme tributarie. Ed infatti è chiara l’esigenza che ogni precetto normativo sia formulato evitando qualsiasi ambiguità semantica e sintattica e rispettando, per quanto possibile, sia il principio della semplicità che quello della precisione; e inoltre opportuno che ogni atto legislativo contenga una disposizione che indichi espressamente le disposizioni abrogate in quanto incompatibili con la nuova disciplina recata. Lo stesso principio deve valere per le disposizioni prorogate in regime transitorio.

È, altresì, privilegiata la modifica testuale ("novella") di atti legislativi vigenti, evitando modifiche implicite o indirette.

A tutt’oggi, però la mancanza in alcune disposizioni della chiarezza tanto raccomandata, crea per assurdo problemi allo stesso legislatore.

Quel che a noi interessa approfondire, in questa sede, è il vuoto normativo che emerge dagli ultimi provvedimenti legislativi, e che vedremo meglio nel prosieguo di questa relazione in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti: in particolare la mancata proroga della disciplina della c.d. TARSU, che comporterà non pochi problemi applicativi da parte dei Comuni.

Si inizia l’analisi partendo dall’origine e quindi dalla legge istitutiva del tributo per poter comprendere meglio l’evoluzione normativa degli ultimi venti anni circa, in merito alla tassa di smaltimento dei rifiuti urbani.

DISCIPLINA NORMATIVA T.A.R.S.U.

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) fece, per la prima volta, la propria apparizione nel novero dei tributi con la legge n. 366 del 20 marzo 1941.

Infatti, prima di tale intervento normativo, vi era unicamente un corrispettivo privatistico a fronte del servizio individuale di raccolta dei rifiuti interni.

Successive modifiche apportate alla L. 366/1941 furono il D.P.R. 10/09/1982, in attuazione delle direttive CEE n. 75/442, n. 76/403 e n. 73/319 in materia di rifiuti, con il quale divenne obbligatoria l’istituzione del tributo, e il D.L. n. 66 del 2/03/1989 convertito dalla L. 144 del 24/04/1989.

Infine, con la L. 23/10/1992 n. 421 fu conferita delega al Governo per la razionalizzazione delle discipline normative in materia di finanza territoriale. Tale delega portò all’emanazione del D.Lgs. del 15 novembre 1993, n. 507 (“revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale”), attraverso il quale il Legislatore, pur mantenendo pressoché inalterato l’impianto generale della TARSU, ne ha ridefinito i caratteri rendendo più marcata la sua natura di “tassa”, attraverso il rafforzamento del legame tra la sua corresponsione e la prestazione del servizio pubblico di rimozione dei rifiuti.

Il decreto legislativo n.22 del 5 febbraio 1997 (cd. decreto Ronchi) ha radicalmente innovato la disciplina previgente in materia di rifiuti solidi urbani, ponendosi nella prospettiva di una maggiore tutela dell’ambiente (laddove incoraggia il riciclaggio, il recupero e il riutilizzo dei rifiuti) e di un trattamento più equo nei confronti degli utenti. Preliminarmente, è opportuno precisare che la normativa sui rifiuti solidi urbani presenta una fisionomia piuttosto complessa, essendosi sviluppata nel tempo attraverso una serie di norme modificative di disposizioni preesistenti; ne è derivato un quadro normativo che, a sua volta, ha generato problemi interpretativi ed attuativi di diversa portata.

Il cambiamento di prospettiva in materia emerge, in primo luogo, dall’art. 49 del decreto Ronchi, norma che segna il passaggio dalla tassa sui rifiuti solidi urbani alla tariffa di igiene ambientale (TIA), con l’obiettivo primario di consentire ai comuni la copertura totale dei costi relativi al servizio rifiuti e, di seguito, di incentivare le imprese a ridurre notevolmente la quantità dei rifiuti prodotti, con vantaggi economici ed ambientali di indubbio rilievo.

Ed infatti, l’art. 49 del D.Lgs. 22/1997, al primo comma stabilisce che “ La tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II dal Capo XVIII del titolo III del testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 è soppressa a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5, entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2”.

DISCIPLINA NORMATIVA T.I.A.

I principi ispiratori del D. Lgs. del 05/02/1997, n. 22 (c.d. Decreto Ronchi) sono orientati alla salvaguardia ambientale attuata mediante la minimizzazione della produzione dei rifiuti ed il recupero di quelli che possono essere nuovamente immessi in cicli secondari. Il Decreto in parola, che costituisce la legge quadro di riferimento in materia di rifiuti (in attuazione alle Direttive n. 91/156/CEE sui rifiuti, n. 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e n. 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio), abrogando la previgente normativa statale, costituisce, oggi, la disciplina fondamentale del settore rifiuti a livello tributario. Il fulcro dell’attuale normativa non è più lo smaltimento (oggi definito come fase residuale della gestione dei rifiuti), ma la gestione dei rifiuti finalizzata a limitare le quantità da smaltire, sia impegnando i soggetti pubblici e privati a prevenirne la produzione, sia incentivandone il recupero mediante riutilizzo, riciclaggio e produzione di energia.

Il Decreto Ronchi e il suo regolamento attuativo (D.P.R. 158 del 27/01/1999) hanno previsto una progressiva introduzione da parte dei Comuni della disciplina della TIA (Tariffa di Igiene Ambientale), in sostituzione della TARSU, stabilendo che l’adeguamento dovesse avvenire entro dicembre 2006. Successivamente, però, la L. n. 296 del 27/12/2006 e la L. n. 244 del 24/12/2007, rispettivamente, Legge Finanziaria 2007 e Legge Finanziaria 2008, hanno di fatto sospeso i termini per l’adeguamento da parte dei comuni stabilendo che per gli anni 2007 e 2008, i Comuni dovessero mantenere lo stesso sistema di tassazione del 2006, senza possibilità di attuare il passaggio da un sistema all’altro. Infine, l’art. 5 del D.L. 208 del 30/12/2008, convertito in legge con modificazioni dalla L. n. 13 del 27/02/2009, stabiliva che: “All’articolo 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni

a) alla lettera a), le parole: «e per l’anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e per gli anni 2008 e 2009»;

b) alla lettera c), le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

Pertanto dal 2006, i Comuni che, a quel tempo, si erano già adeguati alla TIA continuavano ad applicare la TIA (sono circa un sesto dei Comuni Italiani), e i Comuni che, invece adottavano ancora la TARSU, non avevano più la possibilità di modificare il regime di tassazione.

Si è venuta così a creare quella convivenza tra TARSU e TIA, sopravvissuta fino al 31/12/2009 (termine modificato dalla lettera c) dell’art 5 D.L.208/2008 suddetto) , quando, come già è stato detto, la TARSU ha cessato di esistere.

IL CODICE DELL’AMBIENTE

Provvedimento legislativo riformatore del Decreto Ronchi è stato il D.Lgs. 152 del 03/04/2006, c.d. Codice dell’Ambiente, entrato in vigore il 29/04/2006 il quale ha comportato l’abrogazione della TIA, così come prevista dal D.Lgs 22/1997. L’art. 238 del Codice dell’ambiente accenna a nuovi criteri di calcolo e determinazione della tariffa e delle agevolazioni che dovranno essere attuati “con apposito regolamento, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, (regolamento che dovrà disciplinare) i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa, anche con riferimento alle agevolazioni di cui al comma 7, garantendo comunque l’assenza di oneri per le autorità interessate”.

L’art. 195 del D.Lgs n. 152 del 03/04/2006, elenca gli aspetti che dovranno essere oggetto del regolamento di attuazione, in quanto materie di competenza statale.

A tutt’oggi, però, tale regolamento attuativo non è stato ancora emanato. Conseguenza di tale mancanza da parte dello Stato, è che il Codice dell’ambiente resta tuttora inapplicabile e, pertanto, non può che applicarsi ancora il regime della TIA come previsto dal Decreto Ronchi e dal suo regolamento attuativo n. 158 del 27/01/1999.

Infatti l’art. 264 del D.Lgs. 152 del 3/04/2006, al primo comma, lettera i), stabilisce che è abrogato “il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (e quindi, le disposizioni contenute nel D.P.R. 158/1999), continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto”.

SITUAZIONE ALLA DATA 01/01/2010: “CHI TROPPO PROROGA NULLA STRINGE!”

Riassumendo si prende atto che il c.d. Codice Ambientale non è a tutt’oggi applicabile, in quanto manca il regolamento di attuazione, previsto dal sesto comma dell’art 238 del D.Lgs 152 del 03/04/2006.

Pertanto, pur se il D.Lgs. 152 del 3/04/2006 ha abrogato la Tia così come prevista dal Decreto Ronchi (D.Lgs 22/1997), al fine di evitare un pericolosissimo vuoto normativo, IL D.LGS 22/1997 RISULTA ESSERE L’UNICA LEGGE APPLICABILE (ART.264, COMMA 1, LET. i) D.LGS 152/2006), SOPRATTUTTO SE SI DIMOSTRA CHE AL 1° GENNAIO 2010 LA TASSA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU) NON È STATA PROROGATA!.

La problematica, riguardante il regime applicabile in materia di tassazione sui rifiuti, è questione molto attuale. Si riporta, in proposito, l’articolo pubblicato sul Sole24ore del 08/02/2010, a cura di Maurizio Fogagnolo, il quale fa notare come: “nella finanziaria e nel milleproroghe manca la norma ‘ponte’ che permette ai comuni di continuare ad applicare la Tarsu, mentre per il passaggio a Tia (oggi applicata da circa un sesto dei comuni) il Dl milleproroghe ha rinviato ancora al 30 giugno prossimo le norme attuative del codice dell’ambiente. Si apre così un vuoto normativo pericolosissimo, che mette a rischio la legittimità di tutti gli atti di riscossione adottati nel 2010, nell’unica voce di entrata esclusa dal blocco tributario sancito con la manovra dell’estate 2008. Si tratta di una ‘bomba’ nascosta sotto i preventivi 2010 che in queste settimane sta complicando la vita degli uffici comunali”. E poi conclude affermando: “poiché molti enti locali stanno provvedendo proprio in queste settimane ad approvare i bilanci preventivi 2010 che si basano, per i comuni non ancora transitati a Tariffa Ronchi, sulla ovvia prosecuzione dell’applicazione della Tarsu, appare evidente che l’intervento del Legislatore dovrà essere assolutamente tempestivo, per evitare che gli atti adottati dagli enti locali vengano considerati illegittimi”.

Altra considerazione viene fatta, sullo stesso quotidiano, in materia Tia. Ed infatti” la mancata approvazione di una nuova norma che permetta ai comuni di continuare ad applicare la Tarsu nel 2010 non può ritenersi superata nemmeno dalla proroga al 30 giugno 2010 della possibilità di effettuare il passaggio dalla Tarsu alla Tia prevista dal codice ambientale, con le vecchie regole (art. 5, comma 2-quater, D.L. 208/2008 convertito con la legge 13/2009, che modifica il sesto comma dell’art 238 del D.Lgs. 152/2006), se nel frattempo non venisse approvato il regolamento attuativo della nuova tariffa.” […] e conclude “in mancanza di norme attuative del Codice ambientale, l’unico regolamento applicabile sarebbe infatti quello del D.P.R. 158 del 1999. Va poi evidenziato che il passaggio a Tia non potrebbe comunque intervenire prima del 2011, non essendo possibile modificare in corso d’anno le modalità applicative di un’entrata tributaria. Con la conseguenza che, in ogni caso, l’applicazione della Tarsu dovrebbe comunque proseguire per tutto il 2010.” TALE ULTIMA AFFERMAZIONE, INVECE È ASSOLUTAMENTE IMPOSSIBILE DA ATTUARE IN QUANTO, COME GIÀ DETTO, DAL 01/01/2010 LA TARSU NON ESISTE GIÀ PIÙ!.

REGOLAMENTI COMUNALI

Nell’ottica di federalismo fiscale, il D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, il quale detta una disciplina in materia di riordino dei tributi locali, all’art 52, rubricato “potestà regolamentare generale delle province e dei comuni”, il quale, al primo comma, attribuisce agli Enti Locali un ampio potere regolamentare per la disciplina dei tributi di propria competenza. Pone, però, allo stesso tempo, dei limiti a tale potere conferito, tra i quali si possono menzionare, l’impossibilità di individuare e definire le fattispecie imponibili; l’impossibilità di introdurre prelievi fiscali, aventi carattere di imposta o tassa, che non siano stati attribuiti dalla legge alla fiscalità locale; gli Enti locali non possono tantomeno modificare il sistema sanzionatorio e contenzioso, né modificare in senso peggiorativo per il contribuente le agevolazioni disposte dalla legge e i termini decadenziali e prescrizionali stabiliti dalla legge.

Inoltre, al secondo comma, lo stesso articolo 52 stabilisce che “I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell’anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei ministeri delle Finanze e della Giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi”.

Per l’anno 2010, è stata sancita una proroga al consueto termine per l’approvazione del bilancio di previsione da parte dei comuni.

Ed infatti, con il Decreto del 17 dicembre 2009, il Ministero dell’Interno, ha così stabilito: “IL MINISTRO DELL’INTERNO, VISTO l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre “il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;

VISTA la richiesta dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.) di differimento del predetto termine;

RITENUTO necessario e urgente differire il termine della deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2010;

ACQUISITA l’intesa del Ministro dell’economia e delle finanze;

SENTITA la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 17 dicembre 2009;

D E C R E T A: Art. 1: Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2010 da parte degli enti locali è differito al 30 aprile 2010”.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La mancata modifica del regime TARSU per il 2010 si evince dal confronto tra le due norme di proroga, rispettivamente, per il 2009 e per il 2010:

la norma che ha prorogato per l’anno 2009 il regime applicativo della TARSU, è l’art. 5 del D.L. 208 del 30/12/2008, convertito dalla L. 13 del 27/02/2009, al cui comma 1, si leggeva: “All’art. 1, comma 184, della legge 27/12/2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: alla lettera a), le parole: «e per l’anno 2008» sono sostituite dalle precedenti: «e per gli anni 2008 e 2009»”. Quindi si riporta il testo dell’art. 1 comma 184 della legge 27/12/2006, n. 296, nella parte che ora interessa, per meglio comprendere cosa in particolare sia stato prorogato “per il 2008 e 2009”: comma 184. “Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni: a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l’anno 2006 resta invariato anche per l’anno 2007 e per gli anni 2008 e 2009” .

Al comma 2-quater lo stesso articolo 5 appena citato stabiliva che: “ove il regolamento di cui al comma 6 dell’art 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sia adottato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno 2009, i comuni che intendano adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti”. E per coerenza si riporta, altresì, il contenuto dell’art 238 comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: “ il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentiti la Conferenza Stato regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplina con apposito regolamento, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa, anche con riferimento alle agevolazioni di cui al comma 7, garantendo comunque l’assenza di oneri per le autorità interessate”.

Ora invece, è opportuno dimostrare la proroga inesistente della TARSU per l’anno 2010.

Art. 8 (rubricato “proroga dei termini in materia ambientale”), del D.L. 194 del 30/12/2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30/12/2009 (testo aggiornato al 23/02/2010, così come aggiornato dal sito http://parlamento.openpolis.it/singolo_atto/48236):

comma 1. “All’articolo 1, comma 3- bis , del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, il termine di cui al primo periodo e’ differito al 28 febbraio 2010.

Comma 2. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».

Comma 3. All’articolo 5, comma 2- quater , del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: «entro il 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2010».

Comma 4. All’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, la parola: «tre» e’ sostituita dalla seguente: «quattro»”.

NESSUNA MODIFICA RILEVANTE, AI FINI DELLA NOSTRA ANALISI, È STATA APPORTATA ALL’ART. 8 DEL D.L. 194 DEL 2009, DALLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 25 DEL 26/02/2010, PUBBLICATA NELLA G.U. N. 48 DEL 27/02/2010. Si riporta, qui di seguito, l’art. 8 D.L. 194/2009, “Proroga di termini in materia ambientale”(Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi):

«1. All’articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, il termine di cui al primo periodo e’ differito al 28 febbraio 2010.

2. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010".

3. All’articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: "entro il 31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2010".

3-bis. All’articolo 281, comma 2, alinea, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "entro cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro sette anni".

4. All’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, la parola: "tre" e’ sostituita dalla seguente: "quattro".

4-bis. All’articolo 4, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole: "1° gennaio 2009" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2011".

4-ter. Il termine previsto dall’articolo 2, comma 7, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2008, e’ prorogato al 30 giugno 2010».

Non si può, dunque, negare la mancanza assoluta , nell’articolo 8 D.L. 194 del 30/12/2009(“legge milleproroghe”), di ogni qualsiasi riferimento da parte del Legislatore alla proroga del regime TARSU, contenuta, invece, in modo esplicito, chiaro e trasparente (così come prescritto dall’art. 2 L. n. 212 del 2000 citato nella prima parte dell’elaborato) nell’art. 5 del D.L. 208/2008, che l’ha prorogata per l’anno 2009. MANCA, INFATTI, TOTALMENTE LA MODIFICA DELL’ART.1, COMMA 184 DELLA LEGGE N. 296 DEL 27/12/2006!

Di conseguenza, se, per ipotesi, i Regolamenti comunali dovessero continuare ad applicare la disciplina della TARSU, tali provvedimenti sarebbero da considerare illegittimi. E si verrebbe a creare, inevitabilmente, una perdita di gettito per tutto il 2010, poiché non è possibile chiedere il pagamento di una tassa che non esiste più. Alla luce delle analisi su esposte, risulta evidente che tutti i comuni d’Italia che applicano attualmente la TARSU, devono necessariamente passare alla TIA a partire dall’01/01/2010.

Da quanto approfondito in questa sede, risulta evidente, inoltre, che:

A) Le continue norme fiscali che si intersecano e si prorogano senza un chiaro disegno, portano ad un disorientamento che penalizza il contribuente e il legislatore, con gravi danni alle casse dello Stato e degli Enti Locali;

B) Per risolvere il problema è necessario un urgente intervento legislativo che sani il vuoto normativo e proroghi in maniera chiara e trasparente la TARSU per il 2010;

C) L’intervento legislativo dovrà essere formulato nel modo seguente: nell’art.1, comma 184 della legge n. 296 del 27/12/2006 alle parole “per gli anni 2008 e 2009”, dovranno essere sostituite dalle seguenti: “per l’anno 2010”;

D) In conclusione, TUTTI I CITTADINI NON SONO PIÙ TENUTI A PAGARE LA TARSU! SE, QUINDI, I COMUNI CONTINUANO AD APPLICARE LA TARSU, LE PROSSIME EVENTUALI CARTELLE ESATTORIALI PER IL PRELIEVO DELLA TARSU SE RIFERITE ALL’ANNO 2010 POTRANNO ESSERE IMPUGNATE ENTRO 60 GIORNI DAVANTI ALLA COMPETENTE COMMISSIONE TRIBUTARIA E NON DOVRANNO ESSERE PAGATE, POICHÉ ESTERNAZIONE DELLA RISCOSSIONE DI UNA TASSA NON PIÙ DOVUTA, IN QUANTO NON PIÙ PREVISTA DALLA LEGGE.

E) Ed inoltre, la Corte dei Conti dovrà intervenire per condannare quei Comuni che continuano ad applicare la TARSU senza una normativa statale, e quindi in palese violazione dell’art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997.