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Equitalia: avvisi di intimazione

E’ possibile impugnare gli avvisi di intimazione

Gli avvisi di intimazione (o "avvisi di mora") vengono inviati dall’Agente della Riscossione dopo che sia decorso un anno dalla notifica della cartella.

In mancanza, l’Agente della Riscossione non potrebbe - decorso il detto anno - attivare le procedure esecutive.

L’avviso di intimazione contiene:

  • le generalità del destinatario dell’atto;
  • il riferimento della cartella di pagamento;
  • la descrizione dei tributi e degli oneri accessori dovuti dal cittadino.

Dalla data di notifica dell’avviso di intimazione, il cittadino ha a disposizione 5 giorni di tempo per effettuare il pagamento di quanto dovuto. Trascorsi 5 giorni, l’Agente della Risossione potrebbe legittimamente agire in via esecutiva.

L‘avviso di intimazione perde efficacia trascorsi 180 giorni dalla data di notifica.

Contro l’avviso di intimazione è possibile presentare ricorso all’Autorità giudiziaria competente (Commissione tributaria provinciale, Giudice di Pace o Tribunale, a seconda della tipologia del credito), analogamente a quanto previsto per le cartelle esattoriali.

Gli avvisi di intimazione (o "avvisi di mora") vengono inviati dall’Agente della Riscossione dopo che sia decorso un anno dalla notifica della cartella.

In mancanza, l’Agente della Riscossione non potrebbe - decorso il detto anno - attivare le procedure esecutive.

L’avviso di intimazione contiene:

  • le generalità del destinatario dell’atto;
  • il riferimento della cartella di pagamento;
  • la descrizione dei tributi e degli oneri accessori dovuti dal cittadino.

Dalla data di notifica dell’avviso di intimazione, il cittadino ha a disposizione 5 giorni di tempo per effettuare il pagamento di quanto dovuto. Trascorsi 5 giorni, l’Agente della Risossione potrebbe legittimamente agire in via esecutiva.

L‘avviso di intimazione perde efficacia trascorsi 180 giorni dalla data di notifica.

Contro l’avviso di intimazione è possibile presentare ricorso all’Autorità giudiziaria competente (Commissione tributaria provinciale, Giudice di Pace o Tribunale, a seconda della tipologia del credito), analogamente a quanto previsto per le cartelle esattoriali.