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Risarcibilità del danno esistenziale da stress conseguente ad inadempimento contrattuale

Nota a Giudice di Pace di Bari, Sentenza 13 febbraio 2010, n.1341

Costituisce fattispecie di danno esistenziale - ed è in quanto tale risarcibile - lo stress psico-fisico patito dall’alienante di un autoveicolo che, a seguito di inadempimento contrattuale dell’acquirente, relativo alla mancata trascrizione dell’atto di vendita dell’autoveicolo oggetto di compravendita, veda recapitare presso il proprio domicilio numerosi verbali di contravvenzione relativi al veicolo alienato e sia pertanto costretto a porre in essere una successiva attività di riscontro di detti verbali presso le competenti sedi di Polizia, al fine di giustificarne la propria estraneità.

1. Il caso

Con Sentenza n.1341 del 13/02/2010, il Giudice di Pace di Bari condannava l’acquirente di un autoveicolo a rimborsare al venditore il costo della trascrizione, da quest’ultimo sopportato a causa di inadempimento contrattuale della parte avversaria, ed a risarcire lo stesso per il danno esistenziale subìto quale effetto del menzionato inadempimento.

Questi i fatti:

Con atto di citazione, ritualmente notificato, il Sig. D. V. conveniva in giudizio la Sig.ra F. A. innanzi all’ ufficio del Giudice di Pace di Bari onde sentirla condannare al pagamento in suo favore della somma di Euro 1.000,00 oltre interessi legali.

Detto attore riferiva di avere venduto una autovettura di sua proprietà alla convenuta in data 12.02.2007 ma che la acquirente non aveva mai provveduto alla trascrizione dell’atto di vendita, attività cui invece aveva provveduto lo stesso attore in data 27.11.2007, con il conseguente esborso della somma di Euro 500,00.

Inoltre, l’attore lamentava che il detto inadempimento gli aveva causato "notevoli inconvenienti e perdite di tempo" stante il recapito presso il suo domicilio, in periodi successivi alla vendita, di numerosi verbali di contravvenzione riferiti al veicolo alienato e la successiva attività di riscontro di detti verbali che l’attore era stato costretto a fare presso i Comandi di Polizia interessati.

Pertanto, l’attore stimava in Euro 1.000,00 la somma dovutagli dalla convenuta, di cui Euro 500,00 a titolo di rimborso del costo della trascrizione ed Euro 500,00 a titolo di risarcimento danni per lo stress subìto, per la attività effettuate, anche presso la F. come solleciti all’adempimento.

Si costituiva in udienza la convenuta, la quale impugnava e contestava quanto ex adverso dedotto, spiegando domanda riconvenzionale nei confronti dell’attore per avere egli omesso di consegnare il libretto di circolazione del veicolo alienato ex art. 1477 c.c.

Nella successiva udienza per la precisazione delle conclusioni il Giudice si riservava per la decisione, poi resa nei termini innanzi indicati.

2. L’inadempimento contrattuale

Innanzitutto il Giudice di prime cure ritiene che, “giusta le affermazioni dell’attore - non smentite dalla convenuta - in ordine ad accordi contrattuali intercorsi tra le parti al momento della compravendita, per cui egli avrebbe legittimamente trattenuto presso di sé il libretto di circolazione sino alla effettiva trascrizione dell’atto di vendita, che in alcun inadempimento contrattuale sia incorso l’attore, ma che, viceversa, abbia sicuramente perpetrato un inadempimento contrattuale la convenuta, a carico della quale, giusta la previsione del novellato art. 94 del Codice della Strada, sussisteva comunque l’obbligo di provvedere alla richiesta della trascrizione entro il termine di 60 gg. dalla data di autentica della sottoscrizione dell’atto di compravendita.”.

Alla luce di quanto appena riferito tale circostanza appare pacifica, stante anche la mancata puntuale contestazione della convenuta di quanto affermato da parte attrice, e pertanto non sembra utile soffermarsi ulteriormente su di essa.

3. Il risarcimento del danno esistenziale

In merito alla voce di danno derivante dallo stress e dai “notevoli inconvenienti e perdite di tempo”, dei quali l’attore fornisce peraltro ampia prova documentale, si impone invece una - se pur breve - riflessione.

In primis, va ricordato che la ben nota Sentenza delle SS. UU. n. 26972/08 ha affermato la configurabilità del danno non patrimoniale anche quando (come nel caso in esame) questo scaturisca da un inadempimento contrattuale, subordinandone però la risarcibilità al ricorrere di tre condizioni non alternative, cioè che

a) l’interesse leso abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell’art.2059 c.c.),

b) la lesione dell’interesse sia grave, nel senso che l’offesa superi una soglia minima di tollerabilità, stante il dovere di cui all’art. 2 Cost. che impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza,

c) il danno non consista in meri disagi o fastidi.

Nella fattispecie, la rilevanza costituzionale può essere agevolmente individuata negli artt. 13 e 23 Cost., rispettivamente sotto il profilo della inviolabilità della libertà personale e della impossibilità di imporre alcuna prestazione personale se non in virtù di una legge.

Parimenti la soglia di tollerabilità di cui sub b) deve ritenersi superata, stante la circostanza che l’attività di riscontro dei verbali presso le competenti sedi di Polizia non è avvenuta in una sola occasione ma, stante la molteplicità delle sanzioni irrogate, in più circostanze ripetute nel tempo, a causa del permanere della situazione di inadempimento contrattuale, senza contare il senso di sofferenza e contrarietà scaturente dal vedere recapitare presso la propria dimora - luogo deputato per natura alla tranquillità e rifugio non soltanto da ogni torto, ma anche da ogni paura, dubbio e discordia - alcune sanzioni alle quali, come se non bastasse, si è del tutto estranei.

Anche la terza condizione deve ritenersi soddisfatta, poiché tali verbali di contravvenzione, ove non tempestivamente impugnati possono generare conseguenze rilevanti sul piano patrimoniale (aggravio degli importi delle sanzioni e delle annesse spese), materiale (fermo amministrativo dei veicoli) e personale (stato d’animo negativo). Ergo, non possono ritenersi meri disagi o fastidi di natura lieve e transeunte, ed infatti nel caso di specie il Giudice - richiamando testualmente la recente giurisprudenza delle SS.UU. (Cass. Sez. Un. n. 6572/06) – ha ribadito la sussistenza un profilo di danno esistenziale equitativamente determinabile, se ed in quanto il venditore dell’autoveicolo era stato costretto a “determinarsi ad attività che altrimenti, in mancanza dell’altrui inadempimento contrattuale, egli non avrebbe mai effettuato e che, pertanto, siccome eterodeterminate, comportarono un peggioramento dei propri assetti di vita nel senso del pregiudizio alla libertà costituzionalmente garantita di ciascun cittadino di autodeterminarsi e di non essere da altri ’determinato’.”. Libertà certamente venuta meno nel malcapitato alienante.

In limine notae non ci si può esimere dal notare che, come previsto da Cass. III Sez. Civ. n. 3191/06, il giudice del merito ha l’obbligo di motivare la liquidazione equitativa del danno indicando i criteri adoperati e gli elementi di fatto valorizzati, rispetto ai quali egli deve fornire la dimostrazione della loro attinenza alla liquidazione del danno, pur senza essere tenuto ad una dimostrazione minuziosa e particolareggiata.

Nella decisione in oggetto, pur emergendo con chiarezza gli elementi valorizzati, nulla è detto circa i criteri adoperati ai fini della quantificazione monetaria del danno. Ferma restando l’assolutezza del potere di decidere in via equitativa, per di più rientrando la fattispecie in oggetto nel secondo comma dell’art. 113 c.p.c., non ci si dovrebbe però esimere dal motivare tale liquidazione secondo una individuazione puntuale dei criteri utilizzati, in maniera tale da uniformare il più possibile le decisioni e ridurre l’alea che in questo ambito ha caratterizzato e caratterizza la giurisprudenza di merito.

Costituisce fattispecie di danno esistenziale - ed è in quanto tale risarcibile - lo stress psico-fisico patito dall’alienante di un autoveicolo che, a seguito di inadempimento contrattuale dell’acquirente, relativo alla mancata trascrizione dell’atto di vendita dell’autoveicolo oggetto di compravendita, veda recapitare presso il proprio domicilio numerosi verbali di contravvenzione relativi al veicolo alienato e sia pertanto costretto a porre in essere una successiva attività di riscontro di detti verbali presso le competenti sedi di Polizia, al fine di giustificarne la propria estraneità.

1. Il caso

Con Sentenza n.1341 del 13/02/2010, il Giudice di Pace di Bari condannava l’acquirente di un autoveicolo a rimborsare al venditore il costo della trascrizione, da quest’ultimo sopportato a causa di inadempimento contrattuale della parte avversaria, ed a risarcire lo stesso per il danno esistenziale subìto quale effetto del menzionato inadempimento.

Questi i fatti:

Con atto di citazione, ritualmente notificato, il Sig. D. V. conveniva in giudizio la Sig.ra F. A. innanzi all’ ufficio del Giudice di Pace di Bari onde sentirla condannare al pagamento in suo favore della somma di Euro 1.000,00 oltre interessi legali.

Detto attore riferiva di avere venduto una autovettura di sua proprietà alla convenuta in data 12.02.2007 ma che la acquirente non aveva mai provveduto alla trascrizione dell’atto di vendita, attività cui invece aveva provveduto lo stesso attore in data 27.11.2007, con il conseguente esborso della somma di Euro 500,00.

Inoltre, l’attore lamentava che il detto inadempimento gli aveva causato "notevoli inconvenienti e perdite di tempo" stante il recapito presso il suo domicilio, in periodi successivi alla vendita, di numerosi verbali di contravvenzione riferiti al veicolo alienato e la successiva attività di riscontro di detti verbali che l’attore era stato costretto a fare presso i Comandi di Polizia interessati.

Pertanto, l’attore stimava in Euro 1.000,00 la somma dovutagli dalla convenuta, di cui Euro 500,00 a titolo di rimborso del costo della trascrizione ed Euro 500,00 a titolo di risarcimento danni per lo stress subìto, per la attività effettuate, anche presso la F. come solleciti all’adempimento.

Si costituiva in udienza la convenuta, la quale impugnava e contestava quanto ex adverso dedotto, spiegando domanda riconvenzionale nei confronti dell’attore per avere egli omesso di consegnare il libretto di circolazione del veicolo alienato ex art. 1477 c.c.

Nella successiva udienza per la precisazione delle conclusioni il Giudice si riservava per la decisione, poi resa nei termini innanzi indicati.

2. L’inadempimento contrattuale

Innanzitutto il Giudice di prime cure ritiene che, “giusta le affermazioni dell’attore - non smentite dalla convenuta - in ordine ad accordi contrattuali intercorsi tra le parti al momento della compravendita, per cui egli avrebbe legittimamente trattenuto presso di sé il libretto di circolazione sino alla effettiva trascrizione dell’atto di vendita, che in alcun inadempimento contrattuale sia incorso l’attore, ma che, viceversa, abbia sicuramente perpetrato un inadempimento contrattuale la convenuta, a carico della quale, giusta la previsione del novellato art. 94 del Codice della Strada, sussisteva comunque l’obbligo di provvedere alla richiesta della trascrizione entro il termine di 60 gg. dalla data di autentica della sottoscrizione dell’atto di compravendita.”.

Alla luce di quanto appena riferito tale circostanza appare pacifica, stante anche la mancata puntuale contestazione della convenuta di quanto affermato da parte attrice, e pertanto non sembra utile soffermarsi ulteriormente su di essa.

3. Il risarcimento del danno esistenziale

In merito alla voce di danno derivante dallo stress e dai “notevoli inconvenienti e perdite di tempo”, dei quali l’attore fornisce peraltro ampia prova documentale, si impone invece una - se pur breve - riflessione.

In primis, va ricordato che la ben nota Sentenza delle SS. UU. n. 26972/08 ha affermato la configurabilità del danno non patrimoniale anche quando (come nel caso in esame) questo scaturisca da un inadempimento contrattuale, subordinandone però la risarcibilità al ricorrere di tre condizioni non alternative, cioè che

a) l’interesse leso abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell’art.2059 c.c.),

b) la lesione dell’interesse sia grave, nel senso che l’offesa superi una soglia minima di tollerabilità, stante il dovere di cui all’art. 2 Cost. che impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza,

c) il danno non consista in meri disagi o fastidi.

Nella fattispecie, la rilevanza costituzionale può essere agevolmente individuata negli artt. 13 e 23 Cost., rispettivamente sotto il profilo della inviolabilità della libertà personale e della impossibilità di imporre alcuna prestazione personale se non in virtù di una legge.

Parimenti la soglia di tollerabilità di cui sub b) deve ritenersi superata, stante la circostanza che l’attività di riscontro dei verbali presso le competenti sedi di Polizia non è avvenuta in una sola occasione ma, stante la molteplicità delle sanzioni irrogate, in più circostanze ripetute nel tempo, a causa del permanere della situazione di inadempimento contrattuale, senza contare il senso di sofferenza e contrarietà scaturente dal vedere recapitare presso la propria dimora - luogo deputato per natura alla tranquillità e rifugio non soltanto da ogni torto, ma anche da ogni paura, dubbio e discordia - alcune sanzioni alle quali, come se non bastasse, si è del tutto estranei.

Anche la terza condizione deve ritenersi soddisfatta, poiché tali verbali di contravvenzione, ove non tempestivamente impugnati possono generare conseguenze rilevanti sul piano patrimoniale (aggravio degli importi delle sanzioni e delle annesse spese), materiale (fermo amministrativo dei veicoli) e personale (stato d’animo negativo). Ergo, non possono ritenersi meri disagi o fastidi di natura lieve e transeunte, ed infatti nel caso di specie il Giudice - richiamando testualmente la recente giurisprudenza delle SS.UU. (Cass. Sez. Un. n. 6572/06) – ha ribadito la sussistenza un profilo di danno esistenziale equitativamente determinabile, se ed in quanto il venditore dell’autoveicolo era stato costretto a “determinarsi ad attività che altrimenti, in mancanza dell’altrui inadempimento contrattuale, egli non avrebbe mai effettuato e che, pertanto, siccome eterodeterminate, comportarono un peggioramento dei propri assetti di vita nel senso del pregiudizio alla libertà costituzionalmente garantita di ciascun cittadino di autodeterminarsi e di non essere da altri ’determinato’.”. Libertà certamente venuta meno nel malcapitato alienante.

In limine notae non ci si può esimere dal notare che, come previsto da Cass. III Sez. Civ. n. 3191/06, il giudice del merito ha l’obbligo di motivare la liquidazione equitativa del danno indicando i criteri adoperati e gli elementi di fatto valorizzati, rispetto ai quali egli deve fornire la dimostrazione della loro attinenza alla liquidazione del danno, pur senza essere tenuto ad una dimostrazione minuziosa e particolareggiata.

Nella decisione in oggetto, pur emergendo con chiarezza gli elementi valorizzati, nulla è detto circa i criteri adoperati ai fini della quantificazione monetaria del danno. Ferma restando l’assolutezza del potere di decidere in via equitativa, per di più rientrando la fattispecie in oggetto nel secondo comma dell’art. 113 c.p.c., non ci si dovrebbe però esimere dal motivare tale liquidazione secondo una individuazione puntuale dei criteri utilizzati, in maniera tale da uniformare il più possibile le decisioni e ridurre l’alea che in questo ambito ha caratterizzato e caratterizza la giurisprudenza di merito.