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C.A.I. (Centrale Allarme Interbancaria): disciplina sanzionatoria e obblighi del trattario

A. disciplina sanzionatoria degli assegni bancari

La legge n. 386 del 1990, così come modificata dal D.Lgs. n. 507 del 1999, contiene la disciplina sanzionatoria degli assegni bancari.

In caso di emissione di un assegno privo di provvista la legge n. 386 del 1990 prevede un doppio sistema sanzionatorio, alternativo a quello penale, incentrato su:

1) “revoca di sistema” di competenza dell’istituto di credito trattario dell’assegno che, mediante l’iscrizione nell’archivio “C.A.I.”, comporta l’interdizione per sei mesi di tutte le autorizzazioni ad emettere assegni ed il divieto di stipulare nuove convenzioni di assegno con banche o uffici postali, al fine di allontanare (temporaneamente) dal sistema bancario il soggetto che si è dimostrato inaffidabile (art. 9);

2) sanzioni amministrative pecuniarie (da € 516,00 a € 3.098,00) e, in taluni casi, accessorie che devono essere irrogate dal Prefetto del luogo di pagamento dell’assegno (art. 8 bis).

Strumentale al funzionamento della revoca di sistema è la creazione dell’archivio informatizzato “C.A.I.” in cui, ex art. 10 bis, devono essere inseriti tra l’altro i dati relativi:

a) “alla generalità dei traenti degli assegni bancari o postali emessi senza autorizzazione o senza provvista;

b) agli assegni bancari e postali emessi senza autorizzazione o senza provvista, nonché a quelli non restituiti alle banche e agli uffici postali dopo la revoca dell’autorizzazione;

c) alle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie applicate per l’emissione di assegni bancari e postali senza autorizzazione o senza provvista (..)

I dati censiti sono custoditi in sei autonomi segmenti dell’archivio, secondo quanto disposto dal regolamento della Banca d’Italia del 29.01.2002:

1) segmento CAPRI (Centrale allarme procedura impagati): in cui sono censiti i dati nominativi concernenti le revoche delle autorizzazioni a emettere assegni conseguenti alla commissione degli illeciti di cui agli art. 1 (emissione di assegno senza autorizzazione) e 2 (emissione d assegno senza provvista) della l. n. 386 del 1990;

2) segmento PASS (Procedura assegni sottratti e smarriti): destinato a ricevere i dati degli assegni bancari e postali sottratti, smarriti, non restituiti dal correntista revocato ovvero bloccati per altri motivi;

3) segmento CARTER (Carte revocate);

4) segmento PROCAR (Procedura carte);

5) segmento ASA (Assegni sanzioni amministrative): in cui sono raccolti i dati relativi alle sanzioni amministrative comminate dagli Uffici territoriali del Governo (Prefetture);

6) segmento ASP (Assegni sanzioni penali).

In particolare, le banche e gli uffici postali sono tenuti ad alimentare i segmenti CAPRI e PASS, (ed insieme agli intermediari finanziari emittenti carte di pagamento devono alimentare i segmenti CARTER e PROCAR); i Prefetti sono tenuti a trasmettere i dati relativi alle sanzioni amministrative da essi comminati al segmento ASA.

Venendo, quindi, al funzionamento del sistema sanzionatorio in esame, quando viene emesso un assegno senza provvista (art. 2), sia l’ente trattario sia la Prefettura devono intervenire, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, per sanzionare il ‘cattivo pagatore’ e contribuire ad aumentare la sicurezza e la fiducia nelle transazioni e nella circolazione degli assegni.

Più segnatamente:

• Il trattario (banca o ufficio postale) deve avvertire il pubblico ufficiale che provvede a levare il protesto.

• “Nei casi previsti dall’art. 2 il trattario dà comunicazione del mancato pagamento al pubblico ufficiale che deve levare il protesto” (art. 8 bis).

• Il trattario, prima di iscrivere il traente nell’archivio C.A.I., deve inviare a quest’ultimo il ‘preavviso di revoca’ in cui lo avverte che ha 60 giorni di tempo dalla scadenza del termine di presentazione del titolo per effettuare il pagamento tardivo del titolo;

• “Nel caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per difetto di provvista, il trattario comunica al traente che, scaduto il termine indicato nell’art. 8 (n.d.r. 60 gg.) senza che abbia fornito la prova dell’avvenuto pagamento, il suo nominativo sarà iscritto nell’archivio di cui all’art. 10 bis e che dalla stessa data gli sarà revocata ogni autorizzazione ad emettere assegni” (art. 9 bis).

• Se il traente non effettua il pagamento nei 60 giorni successivi scattano le sanzioni:

• Da una parte, il trattario iscrive il nominativo del traente nell’archivio C.A.I. (segmento CAPRI)

• “In caso di mancato pagamento in tutto o in parte di un assegno per mancanza di autorizzazione o di provvista, il trattario iscrive il nominativo del traente nell’archivio dell’art. 10 bis. L’iscrizione è effettuata … nel caso di difetto di provvista, quando è decorso il termine stabilito dall’art. 8 (n.d.r. 60 gg.) senza che il traente abbia fornito la prova dell’avvenuto pagamento” (art. 9)

• Dall’altra, il pubblico ufficiale che ha levato il protesto avverte la Prefettura competente

• “il pubblico ufficiale, se non è stato effettuato il pagamento dell’assegno nel termine previsto dall’art. 8, trasmette il rapporto di accertamento della violazione al prefetto territorialmente competente” (art. 8 bis).

• Inizia così il “procedimento per l’applicazione delle sanzioni amministrative” in base al quale:

• “Entro novanta giorni dalla ricezione del rapporto o dell’informativa il prefetto notifica all’interessato gli estremi della violazione a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.”

• L’interessato, entro trenta giorni dalla notifica, può presentare scritti difensivi e documenti.

• Il prefetto, dopo aver valutato le deduzioni presentate, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, ovvero emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.” (art. 8 bis)

• Se il traente effettua il pagamento entro 60 giorni non accade nulla di quanto sopra. E infatti:

• L’art. 8 prevede che “nei casi previsti dall’articolo 2, le sanzioni amministrative non si applicano se il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettua il pagamento dell’assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente.”

• E al terzo comma specifica che “La prova dell’avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente allo stabilimento trattario o, in caso di levata del protesto o di rilascio della constatazione equivalente, al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell’importo dovuto”.

B. Obblighi del trattario

Ricapitolando, quindi, in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per mancanza di provvista (art. 2) la Legge obbliga il trattario a due compiti specifici, resi necessari a seguito della depenalizzazione dei “reati di emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista”, introdotta dal D. Lgs. n. 507 del 1999:

1. Iscrizione nell’archivio ex art. 10 bis

Innanzitutto, in base all’art. 9 il trattario è tenuto ad iscrivere il nominativo del traente nell’archivio previsto dall’art. 10 bis (“Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari”).

In particolare, l’art. 10 bis prevede che all’interno di questo archivio debbano essere inseriti, tra l’altro, gli estremi identificativi degli “assegni bancari e postali emessi senza autorizzazione o senza provvista” (lett. b), e cioè “coordinate, divisa e importo” come precisato dall’art. 2, lett. d) del decreto Ministero della Giustizia 7 novembre 2001 n. 458.

Occorre tenere presente che, tramite l’istituzione di tale archivio, di cui titolare del trattamento dei dati è la Banca d’Italia, il legislatore mira a prevenire l’utilizzo anomalo degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento al fine di accrescere la sicurezza nella circolazione di tali strumenti e la fiducia da parte degli utenti finali.

A tale scopo, l’iscrizione nel presente archivio determina la revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni (art. 9, terzo comma), il divieto di stipulare nuove convenzioni di assegno con banche e uffici postali e l’obbligo di restituire gli assegni.

2. Preavviso di revoca ex art. 9 bis

Il secondo obbligo in capo al trattario è previsto, invece, dall’art. 9 bis, in base al quale il trattario è tenuto a comunicare entro il decimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo il “preavviso di revoca” al traente, cioè che, trascorsi 60 gg. senza che abbia fornito la prova dell’avvenuto pagamento, il suo nominativo sarà iscritto nell’archivio di cui all’art. 10 bis e che dalla stessa data gli sarà revocata ogni autorizzazione ad emettere assegni. Al fine di prevenire la ripetizione di tale comportamento, con tale comunicazione il traente è invitato a restituire tutti i moduli di assegno in suo possesso alle banche e agli uffici postali che li hanno rilasciati.

Mancato adempimento dei due obblighi da parte del trattario

Nel caso in cui il trattario non adempia a tali obblighi – rectius, lasci che il proprio cliente continui indisturbato ad emettere “assegni a vuoto” – la legge prevede l’obbligazione solidale del trattario con il traente che ha emesso gli assegni in difetto di provvista.

Più precisamente, se la comunicazione ex art. 9 bis non è effettuata entro il decimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo, mediante telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l’art. 9 bis, quinto comma, sancisce che il trattario è obbligato “a pagare gli assegni emessi dal traente dopo tale data e fino al giorno successivo alla comunicazione, anche se manca o è insufficiente la provvista, nel limite di lire venti milioni per ogni assegno”.

Se, invece, il trattario omette o ritarda l’iscrizione nell’archivio di cui all’art. 10 bis, l’art. 10 obbliga il trattario, sempre in solido col traente, “a pagare gli assegni emessi dallo stesso traente nel periodo in cui avrebbe dovuto operare la revoca, anche se manca o è insufficiente la provvista, nel limite di lire venti milioni per ogni assegno”.

A. disciplina sanzionatoria degli assegni bancari

La legge n. 386 del 1990, così come modificata dal D.Lgs. n. 507 del 1999, contiene la disciplina sanzionatoria degli assegni bancari.

In caso di emissione di un assegno privo di provvista la legge n. 386 del 1990 prevede un doppio sistema sanzionatorio, alternativo a quello penale, incentrato su:

1) “revoca di sistema” di competenza dell’istituto di credito trattario dell’assegno che, mediante l’iscrizione nell’archivio “C.A.I.”, comporta l’interdizione per sei mesi di tutte le autorizzazioni ad emettere assegni ed il divieto di stipulare nuove convenzioni di assegno con banche o uffici postali, al fine di allontanare (temporaneamente) dal sistema bancario il soggetto che si è dimostrato inaffidabile (art. 9);

2) sanzioni amministrative pecuniarie (da € 516,00 a € 3.098,00) e, in taluni casi, accessorie che devono essere irrogate dal Prefetto del luogo di pagamento dell’assegno (art. 8 bis).

Strumentale al funzionamento della revoca di sistema è la creazione dell’archivio informatizzato “C.A.I.” in cui, ex art. 10 bis, devono essere inseriti tra l’altro i dati relativi:

a) “alla generalità dei traenti degli assegni bancari o postali emessi senza autorizzazione o senza provvista;

b) agli assegni bancari e postali emessi senza autorizzazione o senza provvista, nonché a quelli non restituiti alle banche e agli uffici postali dopo la revoca dell’autorizzazione;

c) alle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie applicate per l’emissione di assegni bancari e postali senza autorizzazione o senza provvista (..)

I dati censiti sono custoditi in sei autonomi segmenti dell’archivio, secondo quanto disposto dal regolamento della Banca d’Italia del 29.01.2002:

1) segmento CAPRI (Centrale allarme procedura impagati): in cui sono censiti i dati nominativi concernenti le revoche delle autorizzazioni a emettere assegni conseguenti alla commissione degli illeciti di cui agli art. 1 (emissione di assegno senza autorizzazione) e 2 (emissione d assegno senza provvista) della l. n. 386 del 1990;

2) segmento PASS (Procedura assegni sottratti e smarriti): destinato a ricevere i dati degli assegni bancari e postali sottratti, smarriti, non restituiti dal correntista revocato ovvero bloccati per altri motivi;

3) segmento CARTER (Carte revocate);

4) segmento PROCAR (Procedura carte);

5) segmento ASA (Assegni sanzioni amministrative): in cui sono raccolti i dati relativi alle sanzioni amministrative comminate dagli Uffici territoriali del Governo (Prefetture);

6) segmento ASP (Assegni sanzioni penali).

In particolare, le banche e gli uffici postali sono tenuti ad alimentare i segmenti CAPRI e PASS, (ed insieme agli intermediari finanziari emittenti carte di pagamento devono alimentare i segmenti CARTER e PROCAR); i Prefetti sono tenuti a trasmettere i dati relativi alle sanzioni amministrative da essi comminati al segmento ASA.

Venendo, quindi, al funzionamento del sistema sanzionatorio in esame, quando viene emesso un assegno senza provvista (art. 2), sia l’ente trattario sia la Prefettura devono intervenire, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, per sanzionare il ‘cattivo pagatore’ e contribuire ad aumentare la sicurezza e la fiducia nelle transazioni e nella circolazione degli assegni.

Più segnatamente:

• Il trattario (banca o ufficio postale) deve avvertire il pubblico ufficiale che provvede a levare il protesto.

• “Nei casi previsti dall’art. 2 il trattario dà comunicazione del mancato pagamento al pubblico ufficiale che deve levare il protesto” (art. 8 bis).

• Il trattario, prima di iscrivere il traente nell’archivio C.A.I., deve inviare a quest’ultimo il ‘preavviso di revoca’ in cui lo avverte che ha 60 giorni di tempo dalla scadenza del termine di presentazione del titolo per effettuare il pagamento tardivo del titolo;

• “Nel caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per difetto di provvista, il trattario comunica al traente che, scaduto il termine indicato nell’art. 8 (n.d.r. 60 gg.) senza che abbia fornito la prova dell’avvenuto pagamento, il suo nominativo sarà iscritto nell’archivio di cui all’art. 10 bis e che dalla stessa data gli sarà revocata ogni autorizzazione ad emettere assegni” (art. 9 bis).

• Se il traente non effettua il pagamento nei 60 giorni successivi scattano le sanzioni:

• Da una parte, il trattario iscrive il nominativo del traente nell’archivio C.A.I. (segmento CAPRI)

• “In caso di mancato pagamento in tutto o in parte di un assegno per mancanza di autorizzazione o di provvista, il trattario iscrive il nominativo del traente nell’archivio dell’art. 10 bis. L’iscrizione è effettuata … nel caso di difetto di provvista, quando è decorso il termine stabilito dall’art. 8 (n.d.r. 60 gg.) senza che il traente abbia fornito la prova dell’avvenuto pagamento” (art. 9)

• Dall’altra, il pubblico ufficiale che ha levato il protesto avverte la Prefettura competente

• “il pubblico ufficiale, se non è stato effettuato il pagamento dell’assegno nel termine previsto dall’art. 8, trasmette il rapporto di accertamento della violazione al prefetto territorialmente competente” (art. 8 bis).

• Inizia così il “procedimento per l’applicazione delle sanzioni amministrative” in base al quale:

• “Entro novanta giorni dalla ricezione del rapporto o dell’informativa il prefetto notifica all’interessato gli estremi della violazione a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.”

• L’interessato, entro trenta giorni dalla notifica, può presentare scritti difensivi e documenti.

• Il prefetto, dopo aver valutato le deduzioni presentate, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, ovvero emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.” (art. 8 bis)

• Se il traente effettua il pagamento entro 60 giorni non accade nulla di quanto sopra. E infatti:

• L’art. 8 prevede che “nei casi previsti dall’articolo 2, le sanzioni amministrative non si applicano se il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettua il pagamento dell’assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente.”

• E al terzo comma specifica che “La prova dell’avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente allo stabilimento trattario o, in caso di levata del protesto o di rilascio della constatazione equivalente, al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell’importo dovuto”.

B. Obblighi del trattario

Ricapitolando, quindi, in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per mancanza di provvista (art. 2) la Legge obbliga il trattario a due compiti specifici, resi necessari a seguito della depenalizzazione dei “reati di emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista”, introdotta dal D. Lgs. n. 507 del 1999:

1. Iscrizione nell’archivio ex art. 10 bis

Innanzitutto, in base all’art. 9 il trattario è tenuto ad iscrivere il nominativo del traente nell’archivio previsto dall’art. 10 bis (“Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari”).

In particolare, l’art. 10 bis prevede che all’interno di questo archivio debbano essere inseriti, tra l’altro, gli estremi identificativi degli “assegni bancari e postali emessi senza autorizzazione o senza provvista” (lett. b), e cioè “coordinate, divisa e importo” come precisato dall’art. 2, lett. d) del decreto Ministero della Giustizia 7 novembre 2001 n. 458.

Occorre tenere presente che, tramite l’istituzione di tale archivio, di cui titolare del trattamento dei dati è la Banca d’Italia, il legislatore mira a prevenire l’utilizzo anomalo degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento al fine di accrescere la sicurezza nella circolazione di tali strumenti e la fiducia da parte degli utenti finali.

A tale scopo, l’iscrizione nel presente archivio determina la revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni (art. 9, terzo comma), il divieto di stipulare nuove convenzioni di assegno con banche e uffici postali e l’obbligo di restituire gli assegni.

2. Preavviso di revoca ex art. 9 bis

Il secondo obbligo in capo al trattario è previsto, invece, dall’art. 9 bis, in base al quale il trattario è tenuto a comunicare entro il decimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo il “preavviso di revoca” al traente, cioè che, trascorsi 60 gg. senza che abbia fornito la prova dell’avvenuto pagamento, il suo nominativo sarà iscritto nell’archivio di cui all’art. 10 bis e che dalla stessa data gli sarà revocata ogni autorizzazione ad emettere assegni. Al fine di prevenire la ripetizione di tale comportamento, con tale comunicazione il traente è invitato a restituire tutti i moduli di assegno in suo possesso alle banche e agli uffici postali che li hanno rilasciati.

Mancato adempimento dei due obblighi da parte del trattario

Nel caso in cui il trattario non adempia a tali obblighi – rectius, lasci che il proprio cliente continui indisturbato ad emettere “assegni a vuoto” – la legge prevede l’obbligazione solidale del trattario con il traente che ha emesso gli assegni in difetto di provvista.

Più precisamente, se la comunicazione ex art. 9 bis non è effettuata entro il decimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo, mediante telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l’art. 9 bis, quinto comma, sancisce che il trattario è obbligato “a pagare gli assegni emessi dal traente dopo tale data e fino al giorno successivo alla comunicazione, anche se manca o è insufficiente la provvista, nel limite di lire venti milioni per ogni assegno”.

Se, invece, il trattario omette o ritarda l’iscrizione nell’archivio di cui all’art. 10 bis, l’art. 10 obbliga il trattario, sempre in solido col traente, “a pagare gli assegni emessi dallo stesso traente nel periodo in cui avrebbe dovuto operare la revoca, anche se manca o è insufficiente la provvista, nel limite di lire venti milioni per ogni assegno”.