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Giudice di Pace di Pozzuoli: recesso dal contratto di soggiorno alberghiero

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L’avv. Italo BRUNO,

Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli,

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n.5002/09 R.G. - Affari Contenziosi Civili - avente ad oggetto:

Risoluzione contrattuale.

T R A

(TIZIO), nato a (…) il (…) ed ivi res.te alla Via (…) n.(…) – c.f. (…) - elett.te dom.to in (…) alla Via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. (…) che lo rapp.ta e difende giusta mandato a margine dell’atto di citazione; ATTORE

E

(CAIA), in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede in (…) alla Via (…) n.(…) – P.Iva (…) – elett.te dom.ta in (…) alla Via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. (…) che la rapp.ta e difende in uno all’avv. (…) del Foro di (…) giusta procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta; CONVENUTA

CONCLUSIONI

Per l’attore: dichiarare la risoluzione del contratto stipulato con la Società convenuta per inadempimento dipendente da causa non imputabile e, per l’effetto, condannare quest’ultima, in persona del legale rapp.te, alla restituzione della somma di € 1.100,00 trattenuta sine causa, nonché al risarcimento di tutti i danni da responsabilità contrattuale da determinarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione, spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario.

Per la convenuta: dichiarare che il contratto si è regolarmente instaurato per non essere stato disdettato nel termine di giorni dieci e che l’anticipo versato si deve intendere quale caparra confirmatoria; rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(TIZIO), con atto di citazione ritualmente notificato in data 30/4/09 a (CAIA), la conveniva innanzi a questo Giudice affinché – accertata e dichiarata la risoluzione del contratto stipulato con la Società convenuta per inadempimento dipendente da causa non imputabile – fosse condannata quest’ultima, in persona del legale rapp.te, alla restituzione della somma di € 1.100,00 trattenuta sine causa, nonché al risarcimento di tutti i danni da responsabilità contrattuale da determinarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione dalla data della richiesta.

Nell’atto di citazione deduceva:

- che, in data 11/7/08, con prenotazione avvenuta a mezzo fax, acquistava un soggiorno alberghiero con trattamento di mezza pensione per due adulti ed un minore presso la struttura “(ZETA)” sita in (…), di proprietà di (CAIA), per il periodo dall’8 agosto al 25 agosto 2008;

- che, nella stessa data la Direzione dell’Hotel confermava, a mezzo Fax, l’avvenuta prenotazione fissando il prezzo complessivo in € 3.680,00:

- che, in data 15/7/09 provvedeva ad effettuare bonifico bancario di € 1.100,00, quale anticipo del soggiorno, in favore della (CAIA);

- che, successivamente alla stipula del contratto la moglie scopriva di essere in attesa di un altro figlio, che la gravidanza era a rischio di aborto e che doveva rimanere in assoluto riposo per trenta giorni;

- che, pertanto, in data 2/8/08 comunicava, a mezzo telefono, alla Direzione dell’Hotel (ZETA) la volontà di recedere dal contratto;

- che, in data 4 e 5/8/08 ribadiva, a mezzo fax inviati all’Hotel (ZETA), con allegata la documentazione medica comprovante il rischio di aborto della moglie, la volontà di recedere dal contratto di soggiorno, per causa di forza maggiore, chiedendo contestualmente la restituzione della somma versata a titolo di anticipo;

- che, a nulla sono valse le reiterate richieste di rimborso fatte a mezzo fax, telefono e lettere racc.te a.r. nn.13154161672-9 e 13915895973-2 ricevute il 5/12/08 e 16/1/09.

Instauratosi il procedimento, si costituiva (Caia) che chiedeva dichiararsi regolarmente instaurato il contratto per non essere stato disdettato nel termine di giorni dieci e che l’anticipo versato si doveva intendere quale caparra confirmatoria. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, veniva articolata, ammessa ed espletata prova per testi, nonché deferito interrogatorio formale al legale rapp.te della Società convenuta.

Sulle rassegnate conclusioni, all’udienza del 28/4/10, la causa veniva assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione.

L’eccezione della convenuta sul diritto di recesso ex art. 64, comma 1, del D.L.vo 6/9/05 n.206 (CdC) secondo il quale: per i contratti e per le proposte contrattuali a distanza ovvero negoziati fuori dai locali commerciali, il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificare il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla conclusione del contratto, non è conferente.

Tale diritto di recesso è, invece, disciplinato dal successivo art. 65, comma 2, lettera b, il quale precisa che il termine per l’esercizio del diritto di recesso di cui all’art. 64 decorre, per i contratti a distanza, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi d’informazione di cui all’art. 52, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa.

Nel caso di specie, l’obbligo di cui all’art. 52 non è stato ottemperato e, pertanto, ai sensi dell’art. 65, comma 3, il termine per l’esercizio del diritto di recesso è di novanta giorni dal giorno della conclusione del contratto.

Rettamente, quindi, l’attore ha disdettato il contratto dopo trenta giorni dalla conclusione del contratto.

Per quanto concerne l’eccezione secondo cui la somma di € 1.100,00 è stata versata a titolo di caparra confirmatoria e, pertanto, legittimamente è stata trattenuta a norma dell’art. 1385 c.c., anch’essa si deve ritenere inconferente in quanto il contratto non si era concluso, così come precisato al paragrafo precedente.

L’attore ha dimostrato con prova testimoniale e documentale e con il non reso interrogatorio formale del legale rapp.te della Società convenuta:

- che la (Caia) ha omesso di inviare la nota informativa relativa al soggiorno alberghiero ed alle relative condizioni contrattuali, incluse quelle di recesso, a norma dell’art. 52 del CdC;

- che la somma versata di € 1.100,00 deve intendersi come mero anticipo del prezzo pattuito del soggiorno e non come caparra confirmatoria (in tal senso confrontare Cass. Civ. Sentenza n.3833/77, secondo cui: per attribuire funzione di caparra, anziché di anticipo o di acconto, alla somma versata da una delle parti del contratto all’altra, occorre individuare una specifica volontà delle parti in tale senso; nel dubbio se la somma di denaro sia stata versata a titolo di acconto sul prezzo o a titolo di caparra, si deve ritenere che il versamento e avvenuto a titolo di acconto sul prezzo);

- che il recesso del contratto è avvenuto per impossibilità sopravvenuta (Confr. Certificazione medica in atti), costituita dalla delicata e pericolosa situazione di salute del coniuge, insorta alcuni giorni prima dell’inizio del soggiorno che, si configura come un evento non prevedibile e né imputabile all’istante.

La giurisprudenza della Cassazione ha statuito in merito a fattispecie affine a quella per cui è causa enunciando il principio per cui: La risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, con la conseguente possibilità di attivare i rimedi restitutori, ai sensi dell’art. 1463 cod. civ., può essere invocata da entrambe le parti del rapporto obbligatorio sinallagmatico, e cioè sia dalla parte la cui prestazione sia divenuta impossibile sia da quella la cui prestazione sia rimasta possibile. In particolare, l’impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l’esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l’utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell’obbligazione (Nella fattispecie, relativa ad un contratto di soggiorno alberghiero prenotato da due coniugi uno dei quali era deceduto improvvisamente il giorno precedente l’inizio del soggiorno, la S.C., enunciando il riportato principio, ha confermato la sentenza di merito con cui era stato dichiarato risolto il contratto per impossibilità sopravvenuta invocata dal cliente ed ha condannato l’albergatore a restituire quanto già ricevuto a titolo di pagamento della prestazione alberghiera) (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26958 del 20/12/2007).

Il venire oggettivamente meno dell’interesse creditorio (nella specie, improvviso impedimento per malattia del contraente) non può, difatti, che determinare l’estinzione del rapporto obbligatorio, in ragione del sopravvenuto difetto del suo elemento funzionale (art. 1174 c.c.) e se, come nella specie, tale rapporto obbligatorio trovi fonte in un contratto, il venir meno del predetto interesse si risolve in una sopravvenuta irrealizzabilità della causa concreta del contratto stesso, assumendo conseguentemente rilievo quale autonoma causa della relativa estinzione.

Nel caso di impossibilità sopravvenuta, l’effetto risolutorio opera in modo automatico, con la liberazione del contraente obbligato alla prestazione divenuta impossibile; ma è altrettanto innegabile che (il dato è testuale nella norma di cui all’art. 1463 c.c.), nel caso in cui sia riscontrata l’impossibilità assoluta di effettuare la propria prestazione, la parte liberata non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuto secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito.

Rebus sic stantibus, la convenuta (Caia), in persona del legale rapp.te pro-tempore, va condannata alla restituzione in favore dell’attore (Tizio) della somma di € 1.100,00, oltre interessi dalla domanda fino al soddisfo.

Altre voci di danno, così come richieste dall’attore, non possono essere prese in considerazione avendo, lo stesso attore, contenuto la domanda nei limiti della competenza di equità.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, d’Ufficio, come in dispositivo, tenendo conto della somma liquidata e della relativa tariffa per scaglione, nonché dell’attività processuale svolta.

La sentenza è resa ai sensi dell’art. 113 c.2 c.p.c. ed è esecutiva ex lege.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (TIZIO) nei confronti di (CAIA), in persona del legale rapp.te pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, EQUITATIVAMENTE, così provvede:

1) accoglie la domanda e, per l’effetto condanna (CAIA), in persona del legale rapp.te pro-tempore, al pagamento in favore di (TIZIO) della somma di € 1.100,00, oltre interessi legali dalla data domanda fino al soddisfo;

2) condanna, altresì, la suddetta convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida nella complessiva somma di € 1.450,00, di cui € 100,00 per spese ed € 550,00 per diritti ed € 800,00 per onorari, oltre 12,50% ex art. 14 L.P., IVA e CPA se ed in quanto ricorrano i presupposti di legge per tale ripetibilità, oltre successive occorrende;

3) distrae la somma così liquidata per spese processuali in favore del procuratore anticipatario;

4) sentenza esecutiva ex lege.

Così decisa in Pozzuoli e depositata in originale il giorno 3 maggio 2010.

IL GIUDICE DI PACE

(Avv. Italo BRUNO)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L’avv. Italo BRUNO,

Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli,

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n.5002/09 R.G. - Affari Contenziosi Civili - avente ad oggetto:

Risoluzione contrattuale.

T R A

(TIZIO), nato a (…) il (…) ed ivi res.te alla Via (…) n.(…) – c.f. (…) - elett.te dom.to in (…) alla Via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. (…) che lo rapp.ta e difende giusta mandato a margine dell’atto di citazione; ATTORE

E

(CAIA), in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede in (…) alla Via (…) n.(…) – P.Iva (…) – elett.te dom.ta in (…) alla Via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. (…) che la rapp.ta e difende in uno all’avv. (…) del Foro di (…) giusta procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta; CONVENUTA

CONCLUSIONI

Per l’attore: dichiarare la risoluzione del contratto stipulato con la Società convenuta per inadempimento dipendente da causa non imputabile e, per l’effetto, condannare quest’ultima, in persona del legale rapp.te, alla restituzione della somma di € 1.100,00 trattenuta sine causa, nonché al risarcimento di tutti i danni da responsabilità contrattuale da determinarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione, spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario.

Per la convenuta: dichiarare che il contratto si è regolarmente instaurato per non essere stato disdettato nel termine di giorni dieci e che l’anticipo versato si deve intendere quale caparra confirmatoria; rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(TIZIO), con atto di citazione ritualmente notificato in data 30/4/09 a (CAIA), la conveniva innanzi a questo Giudice affinché – accertata e dichiarata la risoluzione del contratto stipulato con la Società convenuta per inadempimento dipendente da causa non imputabile – fosse condannata quest’ultima, in persona del legale rapp.te, alla restituzione della somma di € 1.100,00 trattenuta sine causa, nonché al risarcimento di tutti i danni da responsabilità contrattuale da determinarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione dalla data della richiesta.

Nell’atto di citazione deduceva:

- che, in data 11/7/08, con prenotazione avvenuta a mezzo fax, acquistava un soggiorno alberghiero con trattamento di mezza pensione per due adulti ed un minore presso la struttura “(ZETA)” sita in (…), di proprietà di (CAIA), per il periodo dall’8 agosto al 25 agosto 2008;

- che, nella stessa data la Direzione dell’Hotel confermava, a mezzo Fax, l’avvenuta prenotazione fissando il prezzo complessivo in € 3.680,00:

- che, in data 15/7/09 provvedeva ad effettuare bonifico bancario di € 1.100,00, quale anticipo del soggiorno, in favore della (CAIA);

- che, successivamente alla stipula del contratto la moglie scopriva di essere in attesa di un altro figlio, che la gravidanza era a rischio di aborto e che doveva rimanere in assoluto riposo per trenta giorni;

- che, pertanto, in data 2/8/08 comunicava, a mezzo telefono, alla Direzione dell’Hotel (ZETA) la volontà di recedere dal contratto;

- che, in data 4 e 5/8/08 ribadiva, a mezzo fax inviati all’Hotel (ZETA), con allegata la documentazione medica comprovante il rischio di aborto della moglie, la volontà di recedere dal contratto di soggiorno, per causa di forza maggiore, chiedendo contestualmente la restituzione della somma versata a titolo di anticipo;

- che, a nulla sono valse le reiterate richieste di rimborso fatte a mezzo fax, telefono e lettere racc.te a.r. nn.13154161672-9 e 13915895973-2 ricevute il 5/12/08 e 16/1/09.

Instauratosi il procedimento, si costituiva (Caia) che chiedeva dichiararsi regolarmente instaurato il contratto per non essere stato disdettato nel termine di giorni dieci e che l’anticipo versato si doveva intendere quale caparra confirmatoria. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, veniva articolata, ammessa ed espletata prova per testi, nonché deferito interrogatorio formale al legale rapp.te della Società convenuta.

Sulle rassegnate conclusioni, all’udienza del 28/4/10, la causa veniva assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione.

L’eccezione della convenuta sul diritto di recesso ex art. 64, comma 1, del D.L.vo 6/9/05 n.206 (CdC) secondo il quale: per i contratti e per le proposte contrattuali a distanza ovvero negoziati fuori dai locali commerciali, il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificare il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla conclusione del contratto, non è conferente.

Tale diritto di recesso è, invece, disciplinato dal successivo art. 65, comma 2, lettera b, il quale precisa che il termine per l’esercizio del diritto di recesso di cui all’art. 64 decorre, per i contratti a distanza, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi d’informazione di cui all’art. 52, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa.

Nel caso di specie, l’obbligo di cui all’art. 52 non è stato ottemperato e, pertanto, ai sensi dell’art. 65, comma 3, il termine per l’esercizio del diritto di recesso è di novanta giorni dal giorno della conclusione del contratto.

Rettamente, quindi, l’attore ha disdettato il contratto dopo trenta giorni dalla conclusione del contratto.

Per quanto concerne l’eccezione secondo cui la somma di € 1.100,00 è stata versata a titolo di caparra confirmatoria e, pertanto, legittimamente è stata trattenuta a norma dell’art. 1385 c.c., anch’essa si deve ritenere inconferente in quanto il contratto non si era concluso, così come precisato al paragrafo precedente.

L’attore ha dimostrato con prova testimoniale e documentale e con il non reso interrogatorio formale del legale rapp.te della Società convenuta:

- che la (Caia) ha omesso di inviare la nota informativa relativa al soggiorno alberghiero ed alle relative condizioni contrattuali, incluse quelle di recesso, a norma dell’art. 52 del CdC;

- che la somma versata di € 1.100,00 deve intendersi come mero anticipo del prezzo pattuito del soggiorno e non come caparra confirmatoria (in tal senso confrontare Cass. Civ. Sentenza n.3833/77, secondo cui: per attribuire funzione di caparra, anziché di anticipo o di acconto, alla somma versata da una delle parti del contratto all’altra, occorre individuare una specifica volontà delle parti in tale senso; nel dubbio se la somma di denaro sia stata versata a titolo di acconto sul prezzo o a titolo di caparra, si deve ritenere che il versamento e avvenuto a titolo di acconto sul prezzo);

- che il recesso del contratto è avvenuto per impossibilità sopravvenuta (Confr. Certificazione medica in atti), costituita dalla delicata e pericolosa situazione di salute del coniuge, insorta alcuni giorni prima dell’inizio del soggiorno che, si configura come un evento non prevedibile e né imputabile all’istante.

La giurisprudenza della Cassazione ha statuito in merito a fattispecie affine a quella per cui è causa enunciando il principio per cui: La risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, con la conseguente possibilità di attivare i rimedi restitutori, ai sensi dell’art. 1463 cod. civ., può essere invocata da entrambe le parti del rapporto obbligatorio sinallagmatico, e cioè sia dalla parte la cui prestazione sia divenuta impossibile sia da quella la cui prestazione sia rimasta possibile. In particolare, l’impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l’esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l’utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell’obbligazione (Nella fattispecie, relativa ad un contratto di soggiorno alberghiero prenotato da due coniugi uno dei quali era deceduto improvvisamente il giorno precedente l’inizio del soggiorno, la S.C., enunciando il riportato principio, ha confermato la sentenza di merito con cui era stato dichiarato risolto il contratto per impossibilità sopravvenuta invocata dal cliente ed ha condannato l’albergatore a restituire quanto già ricevuto a titolo di pagamento della prestazione alberghiera) (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26958 del 20/12/2007).

Il venire oggettivamente meno dell’interesse creditorio (nella specie, improvviso impedimento per malattia del contraente) non può, difatti, che determinare l’estinzione del rapporto obbligatorio, in ragione del sopravvenuto difetto del suo elemento funzionale (art. 1174 c.c.) e se, come nella specie, tale rapporto obbligatorio trovi fonte in un contratto, il venir meno del predetto interesse si risolve in una sopravvenuta irrealizzabilità della causa concreta del contratto stesso, assumendo conseguentemente rilievo quale autonoma causa della relativa estinzione.

Nel caso di impossibilità sopravvenuta, l’effetto risolutorio opera in modo automatico, con la liberazione del contraente obbligato alla prestazione divenuta impossibile; ma è altrettanto innegabile che (il dato è testuale nella norma di cui all’art. 1463 c.c.), nel caso in cui sia riscontrata l’impossibilità assoluta di effettuare la propria prestazione, la parte liberata non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuto secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito.

Rebus sic stantibus, la convenuta (Caia), in persona del legale rapp.te pro-tempore, va condannata alla restituzione in favore dell’attore (Tizio) della somma di € 1.100,00, oltre interessi dalla domanda fino al soddisfo.

Altre voci di danno, così come richieste dall’attore, non possono essere prese in considerazione avendo, lo stesso attore, contenuto la domanda nei limiti della competenza di equità.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, d’Ufficio, come in dispositivo, tenendo conto della somma liquidata e della relativa tariffa per scaglione, nonché dell’attività processuale svolta.

La sentenza è resa ai sensi dell’art. 113 c.2 c.p.c. ed è esecutiva ex lege.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (TIZIO) nei confronti di (CAIA), in persona del legale rapp.te pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, EQUITATIVAMENTE, così provvede:

1) accoglie la domanda e, per l’effetto condanna (CAIA), in persona del legale rapp.te pro-tempore, al pagamento in favore di (TIZIO) della somma di € 1.100,00, oltre interessi legali dalla data domanda fino al soddisfo;

2) condanna, altresì, la suddetta convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida nella complessiva somma di € 1.450,00, di cui € 100,00 per spese ed € 550,00 per diritti ed € 800,00 per onorari, oltre 12,50% ex art. 14 L.P., IVA e CPA se ed in quanto ricorrano i presupposti di legge per tale ripetibilità, oltre successive occorrende;

3) distrae la somma così liquidata per spese processuali in favore del procuratore anticipatario;

4) sentenza esecutiva ex lege.

Così decisa in Pozzuoli e depositata in originale il giorno 3 maggio 2010.

IL GIUDICE DI PACE

(Avv. Italo BRUNO)