x

x

Interventi giuridici di natura sostanziale e processuale su separazione e divorzio nella Venezia del ’700

a Florindo Cavazzoli padre e nonno esemplare

Nel Settecento, Venezia, ormai agonizzante, si trovava a dover fronteggiare molteplici problemi sia di natura politica che sociale giunti ambedue ad un livello di gravità talmente estrema che, rimasti insoluti, per la mancanza di amministratori dotati di menti pensanti, in quanto la classe politica veneziana era più impegnata a soddisfare la propria deboscia che ad impegnarsi per il bene dello Stato, la condurranno inesorabilmente alla sua morte, dopo che per secoli il vessillo con il leone di San Marco aveva garrito “sfacciatamente” sui mari.

Il problema politico, in fondo, era diretta conseguenza di quello sociale, la quasi totalità dei “nobili” veneziani era più preoccupata a gozzovigliare tra pranzi, giochi d’azzardo ed incontri galanti, interessandosi solamente al proprio sollazzo personale, che a risollevare le sorti di Colei che aveva vinto a Lepanto: questo, che con un eufemismo chiameremo rilassamento dei costumi, toglieva il sonno al Serenissimo Principe che, dalla sua torre d’avorio, avvertiva la gravità della situazione sociale senza, però, intuirne i risvolti politici, che portava, ormai su vasta scala, inevitabilmente, allo sfascio delle famiglie con conseguente richiesta esorbitante di separazioni e di divorzi.

Dato che non si riusciva a trovare una soluzione efficace all’“angosciante” problema, i tre Capi del Consiglio dei Dieci, competenti in materia di morale ed ordine pubblico, incaricarono i Consultori in Jure dell’Università di Padova affinché trovassero “azioni atte a porre un freno giuridico in grado se non di debellare il malcostume imperante, almeno di arginarlo”.

Gli eruditi contattati, concordavano con i Dieci che il Matrimonio, essendo il fondamento della necessaria unità e perpetuità dell’umana società civile, andava tutelato in tutti i modi da abusi e frodi; ricordavano che

“i troppo facili scioglimenti o le separazioni messe in atto con leggerezza, avvilivano il sacro legame e di conseguenza rilasciavano tutti gli altri vincoli che formavano la concatenazione sociale: l’educazione della prole diveniva precaria, si turbava la quiete, il decoro e l’interesse delle famiglie, si offendeva la Religione e lo Stato intero, di conseguenza, ne risentiva”.

Rilevavano che il carattere sacramentale di cui era rivestito il Matrimonio lo aveva reso sì soggetto alle leggi ed ai giudizi degli ecclesiastici ma ciò non impediva che i Principi Cristiani dovessero anch’essi concorrere, con la propria autorità, a mantenerlo in vigore ed in dignità, anzi questo doveva essere un loro dovere primario in quanto conservatori dell’ordine e della tranquillità dello Stato e nello stesso tempo, anche protettori della Chiesa e Custodi dei Canoni.

Questa situazione che svalutava la Dominante anche se in modo meno assillante, si era da alcuni secoli proposta all’attenzione della Serenissima tanto che sin dal 1288 il Maggior Consiglio aveva emanato una serie di leggi per porne un freno: Legge 1288. 27. Settembre contro i Poligami, Statuto Veneto L.4 C 333 contro i defloratori con promessa di Matrimonio ed inasprita dalla Legge del 1520.10.Giugno:

se intende, che in questa nostra Città di Venezia è stato introdotto da diversi scellerati, che sotto pretesto di Matrimonio, pigliano Donne con la sola parola de presenti, et con l’intervento di qualcheduno, che chiamano Compare, senza osservar le Sollenità ordinarie della Chiesa, e che doppo violate, et godute per qualche tempo, le lassano, ricercando la dissoluzione del Matrimonio dalli Giudici Ecclesiastici, dalli quali facilmente la ottengono, per essere tali Matrimoni fatti contro gli ordini del Sacro Concilio di Trento; al che dovendosi proveder a gloria del Signor Dio, et per la conservazione dell’honor di simili Donne, che facilmente possono esser ingannate per tal via.

L’andarà parte, che sia commesso agli Esecutori nostri contro la Biastemma, che quando haveranno alcuna notizia di simil celerità, o per via di Denuncia, o di Querella, o d’Inquisizione debbano formar diligente processo, et trovata la verità del fatto, condannar li Rei di quel modo, che li parerà convenir alla Giustizia, havendo libertà di condannarli in Galea, essendo atti al remo, overo in prigione, in bando, o in pena pecuniaria secondo la qualità delle persone, come le parerà ricercar la colpa loro, et le sentenze che faranno per la maggior parte di loro, sia inappellabili, come sono le sententie, che fanno in materia di Bestemia.

Per poter dar esecuzione alla presente Parte, la qual sia fatta pubblicar sopra le Scale di San Marco, et di Rialto, et per tutte le contrade di questa Città a tempo di maggior concorso del popolo per intelligentia di caduno.

La pratica di irretire giovani fanciulle, nella stragrande maggioranza appartenenti al ceto popolare, con la lusinga di un matrimonio economicamente vantaggioso, era una pratica molto in voga ancora nel ’700; in questo secolo la povertà del ceto popolare era così grande che a puro scopo di sopravvivenza si arrivava a prendere a nolo persino le pentole. Ad onor del vero, dobbiamo far presente che a Venezia c’erano anche non poche “scaltre” giovani fanciulle che cercavano di trarre profitto da presunte perdite della verginità, tanto che in Consiglio dei Dieci il 10.Zugno.1520 si statuì:

Et si attrova alcune Femmine alli presenti tempi de così mala conscentia, che non temendo Dio se fanno lecito querelar contra li Cittadini Nostri, et altri Forestieri habitanti in questa Città, si all’Avogaria, come alli Signori di Notte, et Capi del Sestier, et a quelli dimandano danno, o pagamento (come dicono) per essergli tolta la sua verginità, quantunque volontarie, et per una mala, et pessima consuetudine di quegli Offizj da grande tempo in qua pervada, non si può quasi far di meno che terminar in favor di queste tali, dando fede alla sua semplice querela, cosa invero, che da grande mormoration a tutti, che si debba dar fede ad una semplice parola, o querela d’una femmina infame testificante et probante a suo proprio, et particolar beneficio. L’andarà parte, che li Avogadori, li Signori di Notte, li Capi di Sestier non possino, né debbano alcuna Femmina delle dette di sopra, aldir, né per essere alcuna cosa terminar, né judicar, né le querelle sue accettar, le qual veramente Femmine querelassero esserli stato volontarie tolto la sua verginità, et quod peius est volessero fusse, dato credulità al suo semplice ditto, come narrato de sopra: ma ben possino esser accettate le querelle de quelle, le quali per forza, o per promissione de Matrimonio, o per sugestione, fraude, overo inganno, fossero state violate. Sieno eccettuate da questo ordine quelle Putte garzone de minor di anni 16. le qual essendo serve, o altramente a mercede, per suoi Patroni fossero violate, perché el se può presumer, che per timor, over abedientia le potriano farsi, de non volontarie, volontarie.

Seguirono nel tempo varie Deliberazione dell’Eccellentissimo Senato relative ai Matrimoni contratti senza le debite forme riprese nel 1662, nel 1684, nel 1706 e nel 1713 ed infine i decreti del consiglio dei Dieci del 1577 del 1578 e del 1763 in materia di Matrimoni fraudolenti e clandestini o segreti.

Il matrimonio clandestino o segreto era quello che si celebrava con tutte le solennità volute dalle leggi ma che i coniugi cercavano di tener nascosto al pubblico o non andando a vivere insieme sotto lo stesso tetto o non facendosi conoscere per marito e moglie quantunque dividessero la stessa abitazione. Questi matrimoni erano validi ma non producevano effetti civili fino a quando non venivano pubblicati.

L’inarrestabile degrado morale, che corrompeva come un cancro il midollo di quella che oramai era solo l’ombra della superpotenza dei secoli passati, era sotto gli occhi di tutti e non stava nelle Leggi ma negli uomini stessi, infatti se si confrontava il numero delle cause di separazione o di divorzio incardinate nella Capitale e nelle Province, nelle Città come nelle Campagne, con quello dei decenni precedenti, era facile dedurre lo stretto legame tra l’aumento delle stesse e l’aumentare esponenziale dell’amoralità familiare: bisognava quindi, se si voleva salvare la Società, correggerne i Costumi.

Bisogna far conoscere ai non addetti ai lavori che, in quegli anni, esistevano ancora i così detti “fantolini da culo” termine che non lascia dubbio alcuno circa la loro “professione” esercitata sia nelle navi che in città, fenomeno legato all’estrema indigenza che attanagliava cronicamente la classe popolare veneziana ma, questa loro esistenza, non destava scandalo alcuno anzi, era “tollerata” con la scusa, per mettersi in pace con la coscienza, che Venezia era una città di mare e di conseguenza bisognava assecondare tutti gli appetiti sessuali. Sconcertante! Era chiaro che l’impresa moralizzatrice si profilava titanica! L’unica strada percorribile per porre freno al degrado era “investigare” ed agire energicamente con i rigori della legge alle cause di tanto sconquasso e di conseguenza, secondo i Consultori in Jure dell’Università di Padova, ben avevano fatto i Capi dei Dieci ad esigere, con il decreto 20. Agosto. 1782 che i ricorsi, per ottenere l’annullamento od il divorzio dovessero essere presentati prima al loro tribunale o ai loro Rappresentanti Capi di Provincia sia di Terra che da Mar, al fine di ottenerne la “permissione di incoar causa” (incoar = incardinare) d’innanzi al Foro Ecclesiastico.

Con lo stesso decreto si stabiliva che i Memoriali che, allo scopo, venivano prodotti dovevano contenere: sempre la firma dell’avvocato dell’attore e conditio sine qua non, dovevano essere esposti, con massima precisione e chiarezza, i motivi per i quali i Capi dei Dieci avrebbero dovuto concedere ai coniugi il permesso di adire il Foro Ecclesiastico.

Tale provvedimento veniva emesso con procedura aggravata consistente nella preventiva analisi delle informazioni provenienti dai Consultori in Iure, dai rappresentanti Capi di Provincia se i richiedenti erano Provinciali e da quelle di due Canonisti, che dovevano assicurare che i motivi addotti fossero veramente canonici, vaglio seguito, poi, dallo svolgimento di un ulteriore rigorosissimo controllo sulle ragioni addotte, il tutto teso alla verifica di una non manifesta infondatezza.

Se, però, i motivi erano di violenza o depravazione, materie di competenza dei Dieci, in quanto reati perturbanti la pace sociale, in questo caso i tre Capi dovevano promuovere un’apposita preventiva inquisizione, senza tener in riguardo alcuno alla condizione sociale dei presunti rei perché non era tollerabile che

simili delinquenze offendenti non solo le Leggi Ecclesiastiche ma anche quelle del Giudizio secolare

andassero impunite.

Un classico caso era il maltrattamento, da parte del marito, della moglie o dei figli. A fronte di tale fattispecie di reato, causa di separazione, i Capi, per tutelare la parte innocente, instauravano un processo e senza tener conto del grado o della condizione dell’uomo reo, lo condannavano alle carceri o lo facevano rinchiudere, in base alla gravità del suo operato:

“fra le ristrettezze di quei recinti destinati come pena dei Prodighi, dei Furiosi e dei Discoli con quelle restrizioni di tempo che più fossero congrue al bene domestico ed alla indennità della Donna”.

Qui dobbiamo aprire una parentesi perché siamo certi che voi lettori sarete curiosi di sapere dove andavano a scontare la pena questi mariti “maneschi”. Sappiamo che alcuni andavano in carcere, mentre quelli equiparati ai “discoli” finivano, unico caso al mondo, nella Fusta: una Galea senza vele perché non era una nave destinata a solcare i mari bensì era adibita come “deposito” di discoli, forzati o condannati al remo in attesa dell’imbarco-carcere1 .

Sorte simile toccava anche agli equiparati ai prodighi ed ai furiosi che venivano ospitati nella Fusta sino ai primi anni del ‘700, poi, nell’isola di San Servilio (meglio conosciuta con il nome di San Servolo), dove, dopo il 1714, s’insediarono i Padri di San Giovanni di Dio (vulgo Fatebenefratelli) i quali, dal 1725, adibirono il luogo, fresco di restauri ed ampliamenti, al ricovero non solo degli ammalati ma anche dei malati di mente.

Ma, oltre alle violenze perpetrate in ambito domestico, le leggi contemplavano altre fattispecie di reato che portavano alla fine di un’unione ma che essendo considerate di maggior gravità erano punite in modo ben più deciso, vediamole:

a) “il Marito è un Sodomita (pena di morte);

b) è Capo di Ladri, e di assassini (pena di morte o il bando perpetuo o la galera);

c) è un fabbricante di Veleni (a discrezione del Giudice ed in base al reato commesso: carcere con cella serrata alla luce, pena capitale o bando perpetuo);

d) ha commesso incesto con una Congiunta della Moglie, o colle proprie Figlie (a discrezione del giudice tenendo conto degli Statuti e delle Consuetudini);

e) umilia parti, o li manda al Luogo Pio ( a discrezione del Giudice);

f) non ha religione, o vuole, abiurare il suo culto (pena capitale o bando perpetuo);

g) obbliga la Moglie a puttaneggiare, o esser adultera (a discrezione del Giudice in base alla gravità del fatto);

h) esercita il Lenocinio per la Moglie e le Figlie (pena di morte o bando perpetuo);

i) tiene in Casa mano a Corrutelle di Vergini o, di Ragazzi ( a discrezione del Giudice secondo le Leggi e Statuti ma questa fattispecie di reato spesso veniva sanzionata, in base alla gravità della colpa, con la pena capitale od il bando perpetuo o con anni di galera);

l) è uno stupratore. Leggiamo nella Pratica Criminale del Priori (una specie di codice penale):

lo stupratore della vergine d’honesta vita è punito per la ragion civile di pena di bando, o di relegazione o confisca di metà dei suoi beni. Alla pena di morte deve essere condannato quello che deflora o cerca di deflorare una verginella di meno di dieci anni in circa non atta a ricevere l’huomo o a pena estraordinaria, questo giudicio deve essere nell’arbitrio del Giudice, il quale considerata la qualità del fatto e delle persone può imponere al delinquente quella pena che gli pare o la morte o la estraordinaria; ma per la più vera opinione per la sola attentatine il Reo si punisce all’istraordinaria “citra mortem” come di galera per quel tempo che si può e oltre condannarlo a dotare la vergine secondo la condizione sua. Quando poi vi sia la deflorazione a modo nessuno si deve perdonargli la vita.

Per il Diritto Canonico per ottenere il Divorzio o la nullità del Matrimonio, di solito bisognava ottenere, in tre diversi gradi di giudizio, tre sentenze conformi, ma i giudizi potevano arrivare anche a quattro o cinque se i Giudici non erano concordi.

La causa in prima istanza doveva essere giudicata dall’Ordinario, in seconda dal Metropolita, in terza dal Nunzio Apostolico e negli altri eventuali gradi di appello da Giudici delegati dal Papa residenti, però, nel territorio della Serenissima in quanto i sudditi veneti “non potevano essere tratti a litigare fuori dallo Stato”. Non era raro ottenere una pilotata nomina di questi ultimi, con un conseguente loro giudizio favorevole, dietro una congrua elargizione.

Non era parimenti raro che una delle due parti decidesse di non continuare la causa sino al conseguimento delle tre sentenze conformi ma si fermasse magari al solo primo grado pur sapendo che, così facendo, di fatto, ammetteva la propria colpa. Questa eventualità non era poi così rara: infatti, spesso, le parti, per essere libere di convolare a nuove nozze magari più vantaggiose dal punto di vista economico (a Venezia tutto aveva un prezzo) od anche per evitare le lungaggini dei processi, si accordavano per fermarsi magari a tale punto ed a questo fine la parte vincente “gratificava” lautamente la parte soccombente.

Al fine di arginare tali pratiche furbesche, la Curia venne “invitata-obbligata”, terminato il Giudizio, a far pervenire al Tribunale dei Capi o a quelli di Provincia, sia le sentenze definitive sia quelle che non erano state appellate entro i termini legali, come nel caso sovra citato, ciò al fine di dare la possibilità ai Capi d’instaurare un’“inquisizione” contro la parte soccombente, al fine di scoprire se, nel corso della causa estinta, fossero da ravvedersi gravi colpe a carico di tale parte che, in tale evenienza, veniva condannata alla perdita della libertà per il tempo che sarebbe stato ritenuto proporzionale alla sua colpa, oltre ad altre pene, per eventuali altri delitti, che fossero stati evinti dalla lettura degli atti processuali.

Le imputazioni, però, dovevano cadere in caso di “non fittizia riunione delle parti”, vale a dire nel caso in cui i coniugi, “spaventati” dalle conseguenze del loro avventato accordo, decidevano di ritornare a condividere lo stesso tetto. Tali riconciliazioni erano nella stragrande maggioranza dei casi solo di facciata in quanto poi, di comune accordo, ciascuno tornava a fare i propri comodi spesso con la complicità dei parenti.

In egual modo ad una simile inquisizione potevano essere sottoposti anche tutti coloro i quali, in qualsiasi maniera, “avessero dato colpevole occasione o fomento alle Cause Matrimoniali e particolarmente gli Avvocati Ecclesiastici che abusassero del loro Ministero per allungarle a soli fini di lucro” per moralizzarli il Consiglio dei Dieci aveva approntato una formula di giuramento che gli Avvocati d’ambo le parti dovevano prestare prima di assumere le cause da prodursi d’innanzi al foro Ecclesiastico

Giuro a Dio, ed a questo Eccelso Tribunale, che persuaso in Coscienza della Causa Canonica, e della verità dei fatti a me esposti, per quanto ho potuto esaminarli, sono per dirigere la Causa di Divorzio, (o nullità di Matrimonio) tra N.N. che non farò uso scientemente di prove fallaci: interrogato non negherò quello, che crederò esser vero: Non darò mano a subornar Testimoni: Non Terrò pratiche dolose con l’Avvocato avversario, né col Fiscale, ed altri Curiali, né coi Fautori della Parte: niente darò, o prometterò, né farò dare o promettere per ottenere vittoria.

Sottoscrizione

Finivano sotto inquisizione pure i futuri coniugi che, prima di contrarre Matrimonio, si erano furbescamente premuniti di concludere accordi prematrimoniali in vista di un futuro divorzio. Questi sconsiderati, sempre che il Tribunale dei Capi fosse venuto a conoscenza dei loro maneggi, sia attraverso ricorsi o con il mezzo delle denuncie segrete che venivano introdotte in apposite caselle dette “bocche del leone” le quali dovevano venir tassativamente svuotate almeno una volta al mese (facciamo presente che la letterina anonima era a Venezia un modus vivendi, infatti, la delazione era pratica comune) e, previa verificazione della fondatezza dell’asserito, venivano condannati indistintamente alle pene comminate contro i soccombenti, per propria colpa, nelle cause divorzili.

Credete che tutti questi spauracchi avessero sortito una qualche effetto benefico e che il numero dei divorzi fosse diminuito? Ma neanche per idea!

A Venezia, come nelle campagne, dato che anche qui la “moda” del prendi e lascia aveva fatto breccia, ci si separava e si divorziava, senza pensarci su due volte.

I Consultori in Jure di Padova avevano appurato che

prese in bilancia le separazioni promosse dalle Donne, e quelle dei Mariti il fatto fa conoscere, che le prime sono in maggior numero, poiché le Donne al caso dei Divorzi, e per conseguenza della loro libertà sotto l’ombra delle Leggi per avere le Spese provvisionali, sciolgono la briglia al Libertinaggio, né ad altro vi pensano, che al capriccio, e all’ideato loro sfogo.

Bisogna tener presente che la potestà secolare, senza aspettare il giudizio Episcopale, poteva allontanare la moglie dal marito; infatti era pratica comune che nello stesso giorno in cui la donna presentava il Monitorio, odierna citazione, otteneva dal Magistrato dell’Avogaria2 il comando di rifugiarsi o nella casa paterna o presso uno dei quattro Conservatori3 nei quali la donna doveva dimorare, ma dai quali, però, poteva uscire a piacimento, anche se non le era formalmente concesso, anzi diremo di più: spesso la “relegata” non si faceva scrupolo di invitare a trovarla il suo “Drudo” magari accompagnato da amici con il conseguente scompiglio delle monache che ne venivano, dall’allegro andazzo, “corrotte”. Gli Avogadori, per di più, contestualmente, diffidavano il marito, sotto comminazione di una pena pecuniaria o di carcere preventivo, non solo di non offendere con i fatti o con le parole la moglie ma neppure di avvicinarsi al suo nuovo domicilio o ritiro.

Questa procedura rendeva debole il ben regolato ordine Giudiziario in quanto, sulla sola base di una mera citazione, si conseguiva l’intento senza averlo neppure provato. Normalmente poi, appena iniziato il procedimento presso il Tribunale Ecclesiastico, le donne ne intentavano un altro presso quello laico; questo secondo processo bloccava l’iter del primo fino a sentenza e tutto al solo fine di ottenere gli alimenti, i quali dovevano garantire loro un tenore di vita pari a quello goduto in costanza di matrimonio e in più la provvisionale, così con la “scarsella” piena potevano darsi alle pazze gioie. Ne risultava che tutta la famiglia, ma soprattutto la prole che veniva praticamente abbandonata dalla madre, ne risentiva sia sul lato psicologico che su quello comportamentale.

Dietro sollecitazione degli avvocati, poi, come abbiamo fatto notare sopra, venivano a prodursi appelli su appelli e così facendo si bloccava la sentenza di prima istanza e si obbligava il marito a gravosi dispendi, l’esorbità dei quali, alla fine, gli inficiavano la possibilità di potersi avvalere di una valida difesa e da ultimo il patrimonio di famiglia ne rimaneva dissanguato a scapito dei figli. Ne conseguiva, da tutto questo sconquasso, che gli animi si esacerbavano e la possibilità di un’eventuale riconciliazione svaniva.

Per evitare questo scompiglio già esistente nel Cinquecento, il Maggior Consiglio, nel 1559. con legge 6. Agosto. statuì:

l’andarà Parte che in avvenire in tutte le differenze che vertiranno tra Marito e Moglie, siano dati Giudici Confidenti, i quali possono giudicar si circa gli alimenti, come sopra ogni altra cosa.

Tale figura istituzionale aveva quindi anche il compito di cercare di far riavvicinare i coniugi (tale procedura equivale al tentativo di conciliazione ex art. 708 c.p.c. dei giorni nostri), ma questa benemerita istituzione, col passar del tempo cadde in disuso con la conseguenza di lasciare la porta aperta alla più lunga e tortuosa via giudiziaria e “all’insaziabilità e all’ingordigia” degli avvocati, di cui i miseri clienti erano preda.

Le spese sia del foro laico che di quello ecclesiastico erano estremamente onerose, per non parlare poi delle Tanse (tasse) fissate sopra ogni atto e, dulcis in fundo, al tutto bisognava aggiungere il gravame delle parcelle degli specialisti in materia.

È giunto il momento di capire i motivi che portavano alla separazione o alla dissoluzione del vincolo matrimoniale.

Il Matrimonio ha tre qualificazioni che ne distinguono la natura: il primo si chiama “Legittimo” ed è proprio dei non battezzati ed infedeli: detto legittimo perché stipulato legalmente secondo i Riti Nazionali; il secondo è denominato “Rato”, vale a dire solennizzato “in faccia” alla Chiesa con le prescritte cerimonie; l’ultimo è il “Consumato” perché alla cerimonia religiosa sussegue la copula e quantunque il Rato sia un vero matrimonio, tuttavia, solo dopo la consumazione, acquista una certa perfezione che rende fermo ed indissolubile il “Nodo già stretto”. Non c’è però chiaramente solo la morte che spezza i legami matrimoniali, infatti vi sono altre due forme denominate impedimenti e sono gli Impedienti o Proibitivi ed i Dirimenti.

I primi stabiliscono l’illiceità del matrimonio ma non lo rendono nullo quando è contratto seguito l’iter normale; i secondi, non solo impediscono che un matrimonio, non ancora celebrato, sia contratto ma lo fanno dichiarare nullo anche nel caso fosse stato contratto validamente nella forma: lo dichiarano, cioè, di nessun “valore”.

Gli Impedienti sono cinque:

a) il tempo, in cui nel corso dell’anno esso è interdetto;

b) l’impegno di preventivi sponsali;

c) il voto di castità;

d) di religione;

e) e l’affinità che si forma tra il catecumeno e chi lo istruisce nei dogmi della fede.

I Dirimenti invece:

a) l’errore di persona o l’inganno, (questo impedimento ha luogo quando si crede di contrarre matrimonio con una persona ed invece si contrae con un’altra; non si ha l’impedimento quando si crede, ad esempio, di sposare un nobile agiato ed invece si scopre poi che era solo uno squattrinato);

b) i voti solenni di castità;

c) gli ordini sacri di sacerdozio e diaconato;

d) parentela in linea retta e affinità (in linea retta era dirimente in qualunque grado e ciò per legge di natura mentre, per l’affinità si richiedeva sino al quarto grado);

e) affinità spirituale (padrini);

f) adozione;

g) onestà pubblica (consiste nel non poter sposare alcun parente di primo grado. Si chiama impedimento di pubblica onestà anche quello che nasce da un matrimonio rato e non consumato sia perché una delle parti muoia, o faccia i voti di religione prima della consumazione);

h) l’adulterio e l’omicidio (quando uno dei Coniugi, che ha avuto parte nella morte dell’altro volesse contrarre matrimonio con chi vi ha in qualche modo cospirato; sarebbe nullo il Matrimonio anche senza l’adulterio);

i) diversità di religione (i matrimoni dei Cristiani con quelli che non lo sono);

l) la violenza atta ad incutere timore (tre sono le condizioni necessarie perché la violenza sia dirimente: 1) la violenza deve provenire da una Causa libera ad esempio non può dirsi nullo un matrimonio contratto solamente per schivare una malattia altrimenti inevitabile ; 2) la violenza deve avere per fine diretto il matrimonio; 3) la violenza deve essere posta in essere da chi non riveste autorità pubblica e legittima;

m) l’impotenza perpetua del marito o della moglie [l’impotenza di uno dei coniugi è vero e proprio impedimento dirimente ma bisogna a questo fine che l’impotenza sia perpetua e che già esistesse quando si è formato il matrimonio. L’impotenza perpetua può essere o relativa o assoluta: la relativa (impotente con la moglie ma non con l’amante!) lascia in libertà le due parti di poter contrarre con altri; l’assoluta, invece, fa che chi è giudicato assolutamente impotente non possa mai contrarre];

n) frigidità, l’uomo formato esteriormente ha un difetto del seme (sterilità); Sterilità della donna

o) maleficio (supposto venga da causa soprannaturale e non possa essere guarito con rimedi naturali);

p) difetto di pubertà [la pubertà dell’uomo o della donna o per meglio dire la capacità di contrarre e consumare il matrimonio, è condizione tanto essenziale che, mancando questa, non vi può esser matrimonio. Il Diritto Romano aveva definita pubere la donna di 12 anni mentre per l’uomo l’età era fatta coincidere con il compimento del 14° anno.

Lo Jus Canonico, però, dava la possibilità di abbassare l’età minima per contrarre il matrimonio in presenza di malizia nella donna (“sfruttamento” dell’aspetto fisico più maturo della propria età) o forza nel maschio (aspetto fisico reso più maturo a causa di lavori usuranti. Comprendiamo lo sgomento del lettore di fronte a tale apparente surrealismo ma così andavano le cose! )];

q) matrimonio clandestino;

r) ratto (il matrimonio fra rapitore e rapita non era valido fino a quando questa rimaneva in potere di chi l’aveva rapita).

Bisogna far presente che l’impedimento si doveva sempre provare con giuramento e mai desumere.

I motivi legittimi per chiedere la separazione, dopo aver contratto un matrimonio rato e consumato, erano i seguenti:

a) di comune accordo, i due coniugi si ritiravano in un Monastero e vi facevano professione religiosa oppure quando la donna si ritirava volontariamente lasciando così, al marito, la possibilità di ricevere gli ordini sacri;

b) adulterio commesso da uno dei due coniugi: il colpevole non poteva chiederla mai così come non lo poteva fare chi aveva perdonato una volta l’adulterio altrui;

c) crudeltà o “asprezza” dei mariti;

d) uno dei coniugi aveva rinnegato la fede cattolica e l’altro, per il timore di venirne pervertito, la chiedeva, però la separazione a tal fine accordata, poteva venir meno nel caso in cui fosse venuto a cessare nel primo la sua “caduta in errore”.

Il matrimonio doveva essere contratto con tutte le sollenità richieste dal Concilio di Trento: esso doveva essere preceduto dalle “strida” (pubblicazioni) nelle chiese dalle quali dipendevano gli sposi, ma il Vescovo, poteva, per giusta causa, dispensarle. Il Matrimonio doveva essere celebrato in Chiesa ed il sacramento doveva essere celebrato dal Parroco o dall’Ordinario alla presenza di due o tre testimoni, premessa la confessione o la comunione che però erano a discrezione degli sposi. La prova dell’avvenuto matrimonio era data dalla trascrizione nel libro del Parroco conservato nella sacrestia.

Ora che abbiamo conosciuto quali erano le cause per cui ci si poteva adire al Tribunale Ecclesiastico è giunto il momento di conoscere come si svolgeva il processo per ottenere il divorzio e chi altro ce lo può descrivere meglio se non i quattro grandi Consultori in Jure dell’Università di Padova, Ottavio Benedetto Rustici, Alessandro Barca, Giovanni Dubrovich e Antonio Cardin:

L’ordine incomincia dalla citazione del Reo fatta ad istanza dell’attore. Questa deve esser fatta secondo la Dottrina Comune dei Decretalisti in iscritto per comando del Giudice, e deve contenere il nome del Giudice, quello del citato, quello di chi lo fa citare, la specificazione della causa per cui è citato, il luogo del Giudizio e finalmente la giornata in cui gli s’intima di comparire. Così avendo il Giudice anticipatamente cognizione della Contesa può interporvisi: tutto ciò poi, che esprime nella Citazione può dare ad intendere al Reo le ragioni contro di lui intentate, l’autorità di chi deve giudicarlo, e può così ancora determinarlo, o a cedere, o a comporsi invece che litigare.

Ma l’effetto principale della Citazione è che comparisca il Reo avanti al Giudice per ricever in scritto da lui la domanda presentata dall’attore coi fondamenti della dimanda medesima.

A questa deve in scritto rispondere il Reo negando, o affermando semplicemente, e così contestando la lite. Cioché si è introdotto nella contestazione della lite, si deve provarlo, se sia cosa di fatto, e deve ordinariamente provare prima l’Attore, e quindi il Reo.

Ma perché poi la molteplicità de fatti allegati, non allontani di troppo il termine della Sentenza definitiva approva il Gius Canonico l’uso delle posizioni, o sia interrogazioni proposte da una parte all’avversario col mezzo del Giudice, acciochè l’obblighi a rispondervi precisamente. Contestata la lite avanti di proceder alle prove, o posizioni, subito si giura prima dall’Attore poi dal Reo d’esser di buona fede, di risponder la verità interrogati, e cose simili. Può il Giudice ciò nonostante qualunque volta lo creda opportuno domandare un nuovo giuramento a una, o all’altra parte. Chi ricusa di giurar perde lalite.

Le prove consistono o in produr Testi o in allegar pubbliche carte, o anche carte private.

Secondo il Jus Canonico chi vuol produr Testi o si fa assegnar termine dal Giudice o deve prestarsi, acciò che il Giudice ordina che si faccia. Li nomina acciochè siano citati e se citati non compariscano si possono obbligare. Due Testi bastano a provar pienamente. Debbono esser idonei e s’ intendono idonei tutti quelli che nell’uno o nell’altro caso non sono eccettuati.

Resta tuttavia all’avversario il diritto di dare eccezione. Se altrimenti non sia convenuto fra le parti, coll’assenso del Giudice hanno i Testi da giurare, anzi l’hanno a fare in presenza di quella parte contro la quale sono prodotti, o almeno deve essere citato perché intervenga. Chi produce i Testi da al Giudice in scritto ciò sopra, che hanno ad esser interrogati e la parte avversaria propone anch’essa al Giudice in scritto interrogatori da farsi ai Testi prodotti.

Prima della Sentenza si pubblicano tutte le deposizioni perché si possa da chi si credesse gravato produr nuovi Testimoni sopra il medesimo fatto ma (sic! Meglio e) dar eccezione a ciò che è stato deposto. Le Carte pubbliche provano pienamente in originale e anche in copia fatta per comando del Giudice purché l’avversario non le quereli, o non provi in contrario con altre carte, oppure con Testi. Una Carta privata non prova a favore di chi l’ha scritta, se prima non sia sottoscritta da tre testi; secondo o se non sia così accordato tra le parti, terzo o se non contenga giuramento. Contro chi l’ha scritta prova sempre in quanto a ciò che in essa è espresso.

Le prove meno piene sono le presunzioni, se pur non siano fortissime; un testimonio solo superior a qualunque eccezione; la pubblica Fama, ma non crediamo di dover insistere sopra cose nelle quali il Diritto Ecclesiastico nulla ha di proprio e particolare. Concluderemo piuttosto col tornar a ripetere che l’ordine della Chiesa è sommario diretto dalla prudenza, dalla carità e dal consiglio. Aggiungeremo che ciò è massimamente vero nelle Cause Matrimoniali, le quali se anche ammettono l’ordine proprio dei giudici, hanno pure degli ordini propri dalla sola prudenza suggeriti, a cagione di esempio.Possono i parenti esser Testi nelle Cause di Matrimonii se in Causa di impotenza contro l’uomo questi non ha apparenti imperfezioni e asserisce con giuramento di aver consumato il Matrimonio equivale la sua asserzione a piena prova. Se in Causa di Scioglimento dopo tutti i termini il Reo non si fosse presentato deve il Giudice nonostante procedere nella Causa: e lo spirito di questa Legge è che vuole la Chiesa in ogni modo possibile impedire, che non si sciolga mai un Matrimonio, il quale non sia nullo veramente.

Potremo poi addurre molti altri esempi simili a questi, ma questi già bastano a rilevare, in che conto tengano i Sacri Canoni l’ordine giudiziario comune, e in qual maniera debba tutto essere, nelle proprie circostanze di ciascheduna specie di Causa, dipendente dal solo vero principio di Cristiana Caritatevole Prudenza.

Incredibile: il convenuto è chiamato “reo” prima ancora che sia stata emessa nei suoi confronti una sentenza di condanna: ma ci troviamo in un tribunale della Chiesa mica in quello penale della Serenissima Repubblica, che indecenza!

Questa pessima “abitudine” di chiamare “reo” il presunto colpevole era quindi una turpe prassi che non vedeva indenni neppure i servi di Dio.

Questo modo di vedere il convenuto come “colpevole” anzi tempo, lo ritroviamo nel diritto processuale penale veneziano leggendo la “ Prattica Criminale secondo il rito delle Leggi della Serenissima Repubblica” di Lorenzo Priori dove leggiamo: pag. 85 titolo: “Difese dei rei”

Prodotti i Capitoli ammessi il reo fa esaminare in sua difesa, dal qual esame si causano due sorti di difese principalmente per il reo, o che in tutto si espurga e viene liberato e assolto, o che è punito non compitamente conforme alla qualità del delitto ma la pena stante le dette difese viene in qualche parte diminuita..

Pag. 99 titolo: “Delle considerazioni, che si devono fare innanzi la tortura”

Fatta pubblicazione del processo e non restando dir altro alle parti, il Giudice deve maturamente considerare e vedere con molta prudenza, se le cose che sono in processo contro il reo, sono state levate, purgate e estinte con le difese ch’egli avesse fatto... ma se il delitto non è in tutto provato deve esser posto sotto tortura... se il reo prova la sua innocenza con altro mezo, cioè, con testimoni,o altre prove, che con il mezzo della tortura, si deve assolvere deffinitivamente.

Siamo giunti al fine della nostra fatica, quindi al momento di tirare le somme: abbiamo conosciuto le giuste apprensioni del Doge e del Consiglio dei Dieci di fronte alla decadenza dei costumi, che portava scompiglio in una Repubblica ormai giunta alla fine, così come tutti i loro tentativi per arginare il problema; a tal fine si erano pure rivolti ai Consultori in Jure di Padova per valutare la possibilità di percorrere la strada di una “codificazione” che avrebbe dovuto mettere ordine in materia di alimenti, di dote4, di dimissoria5, di patrimonio dissipato, educazione della prole, amministrazione dei beni ed in tema di testamenti ma ricevettero da tali eminenze grigie, in data 1787.15.Febbraio, una risposta negativa: la Codificazione era per loro un’impresa impossibile. Dopo soli dieci anni Venezia veniva occupata dai Francesi che la depredarono senza pietà.

Documenti

A. Barbaro, Pratica Criminale del Nobil Homo Barbaro fu di Sier Giuseppe.Divisa in due parti. Consacrata al Serenissimo Principe. Luigi Pisani. In Venezia, 1739. Appresso Giuseppe Bortoli co licenza dé Superiori e Privilegio.

Archivio di Stato Venezia, Capi del Consiglio di Dieci, Consulti e memorie sui Divorzi. Busta 1 e 2

Marco Ferro, Dizionario del diritto comune e veneto, 4 voll.,Venezia, presso Andrea Santini e figlio, Merceria S.Giuliano n. 715, 1845



1 Questa “nave”ancorata nel bacino di San Marco vicino alle colonne di Marco e Todaro venne immortalata dal Canaletto in un suo celebre quadro e solo grazie a questa testimonianza visiva possiamo avere un’idea di come fosse fatta

2 Gli Avogadori erano gli avvocati pubblici del Comune e del Fisco. A loro spettava tra l’altro di giudicare le cause civili in materia di testamenti, controllavano i contratti fatti dai figli di famiglia che erano sottoposti a tutela o potestà altrui, riconciliavano con correzioni mariti e mogli discordi e castigavano con il carcere, su istanza dei loro genitori, i figliuoli “irrequieti”

3 potevano essere ospedali, conventi o pii luoghi

4 la dote é ciò che la donna porta con sè nel matrimonio per alleviare i pesi del marito. In conto dote potevano essere assegnati tanto beni mobili come immobili. Dei mobili si doveva fare una stima ed il marito in caso di restituzione era obbligato per la quantità non per la qualità. Per “cautare” le doti, queste venivano registrate nel contratto di matrimonio oppure “confessate” al marito per iscritto. La dote doveva essere consegnata al marito il quale per la conservazione della medesima si trovava ipotecati tutti i suoi beni e se non gli aveva, quelli dei suoceri. Se la dote promessa non veniva consegnata dalla famiglia gravata, al marito competeva l’azione ex stipulata: questa azione di rivendica si prescriveva in trent’anni. Durante il matrimonio il marito lucrava i frutti della dote che restava di proprietà della donna essendo questo il suo patrimonio. Le donne potevano, durante il matrimonio, assicurare la dote mettendo ipoteche su nuove acquisizioni del marito ma solo in quattro casi: 1) quando il marito stava per cadere in miseria, 2) se era gravato da debiti, 3) carcerato, 4) o se la maltrattasse (L.155 3.4.Novembre cap.7). In costanza di matrimonio la moglie perde la dote quando per giudizio ecclesiastico viene separata dal marito perché adultera; la perde pure se abiura la fede cattolica e passa ad un’altra religione, ma in questo caso la dote non viene lucrata dal marito ma passa direttamente al fisco.

5 Si chiama così quella porzione dei beni della moglie non compresi nella costituzione della dote. Questi beni vengono pure chiamati “parafernali”.Vi sono due tipi di beni dimissoriali: quelli il cui godimento e la disposizione è riservata alla sola donna e ciò è trascritto nel contratto di matrimonio e quelli che le provengono, in costanza di matrimonio, per successione, donazione od altro, questi ultimi, per distinguerlo dai primi sono chiamati “avventizi”. La moglie poteva riservarsi l’amministrazione dei suoi parafernali e goderne senza alcuna dipendenza dal marito: poteva ipotecarli, impegnarli e venderli senza il suo intervento; egli, però, non aveva alcuna responsabilità sulla loro gestione. Se la moglie gli affidava l’amministrazione dei medesimi, non essendo egli che un semplice mandatario doveva renderne conto, alla stessa, della sua amministrazione. Per lo jus veneto si distingueva tra il caso in cui le dimissorie erano “consegnate” dalla moglie al marito, in questo caso essa non poteva disporne, venderle od impegnarle ed il caso in cui, invece, rimanevano in suo possesso e così il marito su esse non poteva avere disponibilità alcuna, neppure se fosse stato gravato da debiti.

a Florindo Cavazzoli padre e nonno esemplare

Nel Settecento, Venezia, ormai agonizzante, si trovava a dover fronteggiare molteplici problemi sia di natura politica che sociale giunti ambedue ad un livello di gravità talmente estrema che, rimasti insoluti, per la mancanza di amministratori dotati di menti pensanti, in quanto la classe politica veneziana era più impegnata a soddisfare la propria deboscia che ad impegnarsi per il bene dello Stato, la condurranno inesorabilmente alla sua morte, dopo che per secoli il vessillo con il leone di San Marco aveva garrito “sfacciatamente” sui mari.

Il problema politico, in fondo, era diretta conseguenza di quello sociale, la quasi totalità dei “nobili” veneziani era più preoccupata a gozzovigliare tra pranzi, giochi d’azzardo ed incontri galanti, interessandosi solamente al proprio sollazzo personale, che a risollevare le sorti di Colei che aveva vinto a Lepanto: questo, che con un eufemismo chiameremo rilassamento dei costumi, toglieva il sonno al Serenissimo Principe che, dalla sua torre d’avorio, avvertiva la gravità della situazione sociale senza, però, intuirne i risvolti politici, che portava, ormai su vasta scala, inevitabilmente, allo sfascio delle famiglie con conseguente richiesta esorbitante di separazioni e di divorzi.

Dato che non si riusciva a trovare una soluzione efficace all’“angosciante” problema, i tre Capi del Consiglio dei Dieci, competenti in materia di morale ed ordine pubblico, incaricarono i Consultori in Jure dell’Università di Padova affinché trovassero “azioni atte a porre un freno giuridico in grado se non di debellare il malcostume imperante, almeno di arginarlo”.

Gli eruditi contattati, concordavano con i Dieci che il Matrimonio, essendo il fondamento della necessaria unità e perpetuità dell’umana società civile, andava tutelato in tutti i modi da abusi e frodi; ricordavano che

“i troppo facili scioglimenti o le separazioni messe in atto con leggerezza, avvilivano il sacro legame e di conseguenza rilasciavano tutti gli altri vincoli che formavano la concatenazione sociale: l’educazione della prole diveniva precaria, si turbava la quiete, il decoro e l’interesse delle famiglie, si offendeva la Religione e lo Stato intero, di conseguenza, ne risentiva”.

Rilevavano che il carattere sacramentale di cui era rivestito il Matrimonio lo aveva reso sì soggetto alle leggi ed ai giudizi degli ecclesiastici ma ciò non impediva che i Principi Cristiani dovessero anch’essi concorrere, con la propria autorità, a mantenerlo in vigore ed in dignità, anzi questo doveva essere un loro dovere primario in quanto conservatori dell’ordine e della tranquillità dello Stato e nello stesso tempo, anche protettori della Chiesa e Custodi dei Canoni.

Questa situazione che svalutava la Dominante anche se in modo meno assillante, si era da alcuni secoli proposta all’attenzione della Serenissima tanto che sin dal 1288 il Maggior Consiglio aveva emanato una serie di leggi per porne un freno: Legge 1288. 27. Settembre contro i Poligami, Statuto Veneto L.4 C 333 contro i defloratori con promessa di Matrimonio ed inasprita dalla Legge del 1520.10.Giugno:

se intende, che in questa nostra Città di Venezia è stato introdotto da diversi scellerati, che sotto pretesto di Matrimonio, pigliano Donne con la sola parola de presenti, et con l’intervento di qualcheduno, che chiamano Compare, senza osservar le Sollenità ordinarie della Chiesa, e che doppo violate, et godute per qualche tempo, le lassano, ricercando la dissoluzione del Matrimonio dalli Giudici Ecclesiastici, dalli quali facilmente la ottengono, per essere tali Matrimoni fatti contro gli ordini del Sacro Concilio di Trento; al che dovendosi proveder a gloria del Signor Dio, et per la conservazione dell’honor di simili Donne, che facilmente possono esser ingannate per tal via.

L’andarà parte, che sia commesso agli Esecutori nostri contro la Biastemma, che quando haveranno alcuna notizia di simil celerità, o per via di Denuncia, o di Querella, o d’Inquisizione debbano formar diligente processo, et trovata la verità del fatto, condannar li Rei di quel modo, che li parerà convenir alla Giustizia, havendo libertà di condannarli in Galea, essendo atti al remo, overo in prigione, in bando, o in pena pecuniaria secondo la qualità delle persone, come le parerà ricercar la colpa loro, et le sentenze che faranno per la maggior parte di loro, sia inappellabili, come sono le sententie, che fanno in materia di Bestemia.

Per poter dar esecuzione alla presente Parte, la qual sia fatta pubblicar sopra le Scale di San Marco, et di Rialto, et per tutte le contrade di questa Città a tempo di maggior concorso del popolo per intelligentia di caduno.

La pratica di irretire giovani fanciulle, nella stragrande maggioranza appartenenti al ceto popolare, con la lusinga di un matrimonio economicamente vantaggioso, era una pratica molto in voga ancora nel ’700; in questo secolo la povertà del ceto popolare era così grande che a puro scopo di sopravvivenza si arrivava a prendere a nolo persino le pentole. Ad onor del vero, dobbiamo far presente che a Venezia c’erano anche non poche “scaltre” giovani fanciulle che cercavano di trarre profitto da presunte perdite della verginità, tanto che in Consiglio dei Dieci il 10.Zugno.1520 si statuì:

Et si attrova alcune Femmine alli presenti tempi de così mala conscentia, che non temendo Dio se fanno lecito querelar contra li Cittadini Nostri, et altri Forestieri habitanti in questa Città, si all’Avogaria, come alli Signori di Notte, et Capi del Sestier, et a quelli dimandano danno, o pagamento (come dicono) per essergli tolta la sua verginità, quantunque volontarie, et per una mala, et pessima consuetudine di quegli Offizj da grande tempo in qua pervada, non si può quasi far di meno che terminar in favor di queste tali, dando fede alla sua semplice querela, cosa invero, che da grande mormoration a tutti, che si debba dar fede ad una semplice parola, o querela d’una femmina infame testificante et probante a suo proprio, et particolar beneficio. L’andarà parte, che li Avogadori, li Signori di Notte, li Capi di Sestier non possino, né debbano alcuna Femmina delle dette di sopra, aldir, né per essere alcuna cosa terminar, né judicar, né le querelle sue accettar, le qual veramente Femmine querelassero esserli stato volontarie tolto la sua verginità, et quod peius est volessero fusse, dato credulità al suo semplice ditto, come narrato de sopra: ma ben possino esser accettate le querelle de quelle, le quali per forza, o per promissione de Matrimonio, o per sugestione, fraude, overo inganno, fossero state violate. Sieno eccettuate da questo ordine quelle Putte garzone de minor di anni 16. le qual essendo serve, o altramente a mercede, per suoi Patroni fossero violate, perché el se può presumer, che per timor, over abedientia le potriano farsi, de non volontarie, volontarie.

Seguirono nel tempo varie Deliberazione dell’Eccellentissimo Senato relative ai Matrimoni contratti senza le debite forme riprese nel 1662, nel 1684, nel 1706 e nel 1713 ed infine i decreti del consiglio dei Dieci del 1577 del 1578 e del 1763 in materia di Matrimoni fraudolenti e clandestini o segreti.

Il matrimonio clandestino o segreto era quello che si celebrava con tutte le solennità volute dalle leggi ma che i coniugi cercavano di tener nascosto al pubblico o non andando a vivere insieme sotto lo stesso tetto o non facendosi conoscere per marito e moglie quantunque dividessero la stessa abitazione. Questi matrimoni erano validi ma non producevano effetti civili fino a quando non venivano pubblicati.

L’inarrestabile degrado morale, che corrompeva come un cancro il midollo di quella che oramai era solo l’ombra della superpotenza dei secoli passati, era sotto gli occhi di tutti e non stava nelle Leggi ma negli uomini stessi, infatti se si confrontava il numero delle cause di separazione o di divorzio incardinate nella Capitale e nelle Province, nelle Città come nelle Campagne, con quello dei decenni precedenti, era facile dedurre lo stretto legame tra l’aumento delle stesse e l’aumentare esponenziale dell’amoralità familiare: bisognava quindi, se si voleva salvare la Società, correggerne i Costumi.

Bisogna far conoscere ai non addetti ai lavori che, in quegli anni, esistevano ancora i così detti “fantolini da culo” termine che non lascia dubbio alcuno circa la loro “professione” esercitata sia nelle navi che in città, fenomeno legato all’estrema indigenza che attanagliava cronicamente la classe popolare veneziana ma, questa loro esistenza, non destava scandalo alcuno anzi, era “tollerata” con la scusa, per mettersi in pace con la coscienza, che Venezia era una città di mare e di conseguenza bisognava assecondare tutti gli appetiti sessuali. Sconcertante! Era chiaro che l’impresa moralizzatrice si profilava titanica! L’unica strada percorribile per porre freno al degrado era “investigare” ed agire energicamente con i rigori della legge alle cause di tanto sconquasso e di conseguenza, secondo i Consultori in Jure dell’Università di Padova, ben avevano fatto i Capi dei Dieci ad esigere, con il decreto 20. Agosto. 1782 che i ricorsi, per ottenere l’annullamento od il divorzio dovessero essere presentati prima al loro tribunale o ai loro Rappresentanti Capi di Provincia sia di Terra che da Mar, al fine di ottenerne la “permissione di incoar causa” (incoar = incardinare) d’innanzi al Foro Ecclesiastico.

Con lo stesso decreto si stabiliva che i Memoriali che, allo scopo, venivano prodotti dovevano contenere: sempre la firma dell’avvocato dell’attore e conditio sine qua non, dovevano essere esposti, con massima precisione e chiarezza, i motivi per i quali i Capi dei Dieci avrebbero dovuto concedere ai coniugi il permesso di adire il Foro Ecclesiastico.

Tale provvedimento veniva emesso con procedura aggravata consistente nella preventiva analisi delle informazioni provenienti dai Consultori in Iure, dai rappresentanti Capi di Provincia se i richiedenti erano Provinciali e da quelle di due Canonisti, che dovevano assicurare che i motivi addotti fossero veramente canonici, vaglio seguito, poi, dallo svolgimento di un ulteriore rigorosissimo controllo sulle ragioni addotte, il tutto teso alla verifica di una non manifesta infondatezza.

Se, però, i motivi erano di violenza o depravazione, materie di competenza dei Dieci, in quanto reati perturbanti la pace sociale, in questo caso i tre Capi dovevano promuovere un’apposita preventiva inquisizione, senza tener in riguardo alcuno alla condizione sociale dei presunti rei perché non era tollerabile che

simili delinquenze offendenti non solo le Leggi Ecclesiastiche ma anche quelle del Giudizio secolare

andassero impunite.

Un classico caso era il maltrattamento, da parte del marito, della moglie o dei figli. A fronte di tale fattispecie di reato, causa di separazione, i Capi, per tutelare la parte innocente, instauravano un processo e senza tener conto del grado o della condizione dell’uomo reo, lo condannavano alle carceri o lo facevano rinchiudere, in base alla gravità del suo operato:

“fra le ristrettezze di quei recinti destinati come pena dei Prodighi, dei Furiosi e dei Discoli con quelle restrizioni di tempo che più fossero congrue al bene domestico ed alla indennità della Donna”.

Qui dobbiamo aprire una parentesi perché siamo certi che voi lettori sarete curiosi di sapere dove andavano a scontare la pena questi mariti “maneschi”. Sappiamo che alcuni andavano in carcere, mentre quelli equiparati ai “discoli” finivano, unico caso al mondo, nella Fusta: una Galea senza vele perché non era una nave destinata a solcare i mari bensì era adibita come “deposito” di discoli, forzati o condannati al remo in attesa dell’imbarco-carcere1 .

Sorte simile toccava anche agli equiparati ai prodighi ed ai furiosi che venivano ospitati nella Fusta sino ai primi anni del ‘700, poi, nell’isola di San Servilio (meglio conosciuta con il nome di San Servolo), dove, dopo il 1714, s’insediarono i Padri di San Giovanni di Dio (vulgo Fatebenefratelli) i quali, dal 1725, adibirono il luogo, fresco di restauri ed ampliamenti, al ricovero non solo degli ammalati ma anche dei malati di mente.

Ma, oltre alle violenze perpetrate in ambito domestico, le leggi contemplavano altre fattispecie di reato che portavano alla fine di un’unione ma che essendo considerate di maggior gravità erano punite in modo ben più deciso, vediamole:

a) “il Marito è un Sodomita (pena di morte);

b) è Capo di Ladri, e di assassini (pena di morte o il bando perpetuo o la galera);

c) è un fabbricante di Veleni (a discrezione del Giudice ed in base al reato commesso: carcere con cella serrata alla luce, pena capitale o bando perpetuo);

d) ha commesso incesto con una Congiunta della Moglie, o colle proprie Figlie (a discrezione del giudice tenendo conto degli Statuti e delle Consuetudini);

e) umilia parti, o li manda al Luogo Pio ( a discrezione del Giudice);

f) non ha religione, o vuole, abiurare il suo culto (pena capitale o bando perpetuo);

g) obbliga la Moglie a puttaneggiare, o esser adultera (a discrezione del Giudice in base alla gravità del fatto);

h) esercita il Lenocinio per la Moglie e le Figlie (pena di morte o bando perpetuo);

i) tiene in Casa mano a Corrutelle di Vergini o, di Ragazzi ( a discrezione del Giudice secondo le Leggi e Statuti ma questa fattispecie di reato spesso veniva sanzionata, in base alla gravità della colpa, con la pena capitale od il bando perpetuo o con anni di galera);

l) è uno stupratore. Leggiamo nella Pratica Criminale del Priori (una specie di codice penale):

lo stupratore della vergine d’honesta vita è punito per la ragion civile di pena di bando, o di relegazione o confisca di metà dei suoi beni. Alla pena di morte deve essere condannato quello che deflora o cerca di deflorare una verginella di meno di dieci anni in circa non atta a ricevere l’huomo o a pena estraordinaria, questo giudicio deve essere nell’arbitrio del Giudice, il quale considerata la qualità del fatto e delle persone può imponere al delinquente quella pena che gli pare o la morte o la estraordinaria; ma per la più vera opinione per la sola attentatine il Reo si punisce all’istraordinaria “citra mortem” come di galera per quel tempo che si può e oltre condannarlo a dotare la vergine secondo la condizione sua. Quando poi vi sia la deflorazione a modo nessuno si deve perdonargli la vita.

Per il Diritto Canonico per ottenere il Divorzio o la nullità del Matrimonio, di solito bisognava ottenere, in tre diversi gradi di giudizio, tre sentenze conformi, ma i giudizi potevano arrivare anche a quattro o cinque se i Giudici non erano concordi.

La causa in prima istanza doveva essere giudicata dall’Ordinario, in seconda dal Metropolita, in terza dal Nunzio Apostolico e negli altri eventuali gradi di appello da Giudici delegati dal Papa residenti, però, nel territorio della Serenissima in quanto i sudditi veneti “non potevano essere tratti a litigare fuori dallo Stato”. Non era raro ottenere una pilotata nomina di questi ultimi, con un conseguente loro giudizio favorevole, dietro una congrua elargizione.

Non era parimenti raro che una delle due parti decidesse di non continuare la causa sino al conseguimento delle tre sentenze conformi ma si fermasse magari al solo primo grado pur sapendo che, così facendo, di fatto, ammetteva la propria colpa. Questa eventualità non era poi così rara: infatti, spesso, le parti, per essere libere di convolare a nuove nozze magari più vantaggiose dal punto di vista economico (a Venezia tutto aveva un prezzo) od anche per evitare le lungaggini dei processi, si accordavano per fermarsi magari a tale punto ed a questo fine la parte vincente “gratificava” lautamente la parte soccombente.

Al fine di arginare tali pratiche furbesche, la Curia venne “invitata-obbligata”, terminato il Giudizio, a far pervenire al Tribunale dei Capi o a quelli di Provincia, sia le sentenze definitive sia quelle che non erano state appellate entro i termini legali, come nel caso sovra citato, ciò al fine di dare la possibilità ai Capi d’instaurare un’“inquisizione” contro la parte soccombente, al fine di scoprire se, nel corso della causa estinta, fossero da ravvedersi gravi colpe a carico di tale parte che, in tale evenienza, veniva condannata alla perdita della libertà per il tempo che sarebbe stato ritenuto proporzionale alla sua colpa, oltre ad altre pene, per eventuali altri delitti, che fossero stati evinti dalla lettura degli atti processuali.

Le imputazioni, però, dovevano cadere in caso di “non fittizia riunione delle parti”, vale a dire nel caso in cui i coniugi, “spaventati” dalle conseguenze del loro avventato accordo, decidevano di ritornare a condividere lo stesso tetto. Tali riconciliazioni erano nella stragrande maggioranza dei casi solo di facciata in quanto poi, di comune accordo, ciascuno tornava a fare i propri comodi spesso con la complicità dei parenti.

In egual modo ad una simile inquisizione potevano essere sottoposti anche tutti coloro i quali, in qualsiasi maniera, “avessero dato colpevole occasione o fomento alle Cause Matrimoniali e particolarmente gli Avvocati Ecclesiastici che abusassero del loro Ministero per allungarle a soli fini di lucro” per moralizzarli il Consiglio dei Dieci aveva approntato una formula di giuramento che gli Avvocati d’ambo le parti dovevano prestare prima di assumere le cause da prodursi d’innanzi al foro Ecclesiastico

Giuro a Dio, ed a questo Eccelso Tribunale, che persuaso in Coscienza della Causa Canonica, e della verità dei fatti a me esposti, per quanto ho potuto esaminarli, sono per dirigere la Causa di Divorzio, (o nullità di Matrimonio) tra N.N. che non farò uso scientemente di prove fallaci: interrogato non negherò quello, che crederò esser vero: Non darò mano a subornar Testimoni: Non Terrò pratiche dolose con l’Avvocato avversario, né col Fiscale, ed altri Curiali, né coi Fautori della Parte: niente darò, o prometterò, né farò dare o promettere per ottenere vittoria.

Sottoscrizione

Finivano sotto inquisizione pure i futuri coniugi che, prima di contrarre Matrimonio, si erano furbescamente premuniti di concludere accordi prematrimoniali in vista di un futuro divorzio. Questi sconsiderati, sempre che il Tribunale dei Capi fosse venuto a conoscenza dei loro maneggi, sia attraverso ricorsi o con il mezzo delle denuncie segrete che venivano introdotte in apposite caselle dette “bocche del leone” le quali dovevano venir tassativamente svuotate almeno una volta al mese (facciamo presente che la letterina anonima era a Venezia un modus vivendi, infatti, la delazione era pratica comune) e, previa verificazione della fondatezza dell’asserito, venivano condannati indistintamente alle pene comminate contro i soccombenti, per propria colpa, nelle cause divorzili.

Credete che tutti questi spauracchi avessero sortito una qualche effetto benefico e che il numero dei divorzi fosse diminuito? Ma neanche per idea!

A Venezia, come nelle campagne, dato che anche qui la “moda” del prendi e lascia aveva fatto breccia, ci si separava e si divorziava, senza pensarci su due volte.

I Consultori in Jure di Padova avevano appurato che

prese in bilancia le separazioni promosse dalle Donne, e quelle dei Mariti il fatto fa conoscere, che le prime sono in maggior numero, poiché le Donne al caso dei Divorzi, e per conseguenza della loro libertà sotto l’ombra delle Leggi per avere le Spese provvisionali, sciolgono la briglia al Libertinaggio, né ad altro vi pensano, che al capriccio, e all’ideato loro sfogo.

Bisogna tener presente che la potestà secolare, senza aspettare il giudizio Episcopale, poteva allontanare la moglie dal marito; infatti era pratica comune che nello stesso giorno in cui la donna presentava il Monitorio, odierna citazione, otteneva dal Magistrato dell’Avogaria2 il comando di rifugiarsi o nella casa paterna o presso uno dei quattro Conservatori3 nei quali la donna doveva dimorare, ma dai quali, però, poteva uscire a piacimento, anche se non le era formalmente concesso, anzi diremo di più: spesso la “relegata” non si faceva scrupolo di invitare a trovarla il suo “Drudo” magari accompagnato da amici con il conseguente scompiglio delle monache che ne venivano, dall’allegro andazzo, “corrotte”. Gli Avogadori, per di più, contestualmente, diffidavano il marito, sotto comminazione di una pena pecuniaria o di carcere preventivo, non solo di non offendere con i fatti o con le parole la moglie ma neppure di avvicinarsi al suo nuovo domicilio o ritiro.

Questa procedura rendeva debole il ben regolato ordine Giudiziario in quanto, sulla sola base di una mera citazione, si conseguiva l’intento senza averlo neppure provato. Normalmente poi, appena iniziato il procedimento presso il Tribunale Ecclesiastico, le donne ne intentavano un altro presso quello laico; questo secondo processo bloccava l’iter del primo fino a sentenza e tutto al solo fine di ottenere gli alimenti, i quali dovevano garantire loro un tenore di vita pari a quello goduto in costanza di matrimonio e in più la provvisionale, così con la “scarsella” piena potevano darsi alle pazze gioie. Ne risultava che tutta la famiglia, ma soprattutto la prole che veniva praticamente abbandonata dalla madre, ne risentiva sia sul lato psicologico che su quello comportamentale.

Dietro sollecitazione degli avvocati, poi, come abbiamo fatto notare sopra, venivano a prodursi appelli su appelli e così facendo si bloccava la sentenza di prima istanza e si obbligava il marito a gravosi dispendi, l’esorbità dei quali, alla fine, gli inficiavano la possibilità di potersi avvalere di una valida difesa e da ultimo il patrimonio di famiglia ne rimaneva dissanguato a scapito dei figli. Ne conseguiva, da tutto questo sconquasso, che gli animi si esacerbavano e la possibilità di un’eventuale riconciliazione svaniva.

Per evitare questo scompiglio già esistente nel Cinquecento, il Maggior Consiglio, nel 1559. con legge 6. Agosto. statuì:

l’andarà Parte che in avvenire in tutte le differenze che vertiranno tra Marito e Moglie, siano dati Giudici Confidenti, i quali possono giudicar si circa gli alimenti, come sopra ogni altra cosa.

Tale figura istituzionale aveva quindi anche il compito di cercare di far riavvicinare i coniugi (tale procedura equivale al tentativo di conciliazione ex art. 708 c.p.c. dei giorni nostri), ma questa benemerita istituzione, col passar del tempo cadde in disuso con la conseguenza di lasciare la porta aperta alla più lunga e tortuosa via giudiziaria e “all’insaziabilità e all’ingordigia” degli avvocati, di cui i miseri clienti erano preda.

Le spese sia del foro laico che di quello ecclesiastico erano estremamente onerose, per non parlare poi delle Tanse (tasse) fissate sopra ogni atto e, dulcis in fundo, al tutto bisognava aggiungere il gravame delle parcelle degli specialisti in materia.

È giunto il momento di capire i motivi che portavano alla separazione o alla dissoluzione del vincolo matrimoniale.

Il Matrimonio ha tre qualificazioni che ne distinguono la natura: il primo si chiama “Legittimo” ed è proprio dei non battezzati ed infedeli: detto legittimo perché stipulato legalmente secondo i Riti Nazionali; il secondo è denominato “Rato”, vale a dire solennizzato “in faccia” alla Chiesa con le prescritte cerimonie; l’ultimo è il “Consumato” perché alla cerimonia religiosa sussegue la copula e quantunque il Rato sia un vero matrimonio, tuttavia, solo dopo la consumazione, acquista una certa perfezione che rende fermo ed indissolubile il “Nodo già stretto”. Non c’è però chiaramente solo la morte che spezza i legami matrimoniali, infatti vi sono altre due forme denominate impedimenti e sono gli Impedienti o Proibitivi ed i Dirimenti.

I primi stabiliscono l’illiceità del matrimonio ma non lo rendono nullo quando è contratto seguito l’iter normale; i secondi, non solo impediscono che un matrimonio, non ancora celebrato, sia contratto ma lo fanno dichiarare nullo anche nel caso fosse stato contratto validamente nella forma: lo dichiarano, cioè, di nessun “valore”.

Gli Impedienti sono cinque:

a) il tempo, in cui nel corso dell’anno esso è interdetto;

b) l’impegno di preventivi sponsali;

c) il voto di castità;

d) di religione;

e) e l’affinità che si forma tra il catecumeno e chi lo istruisce nei dogmi della fede.

I Dirimenti invece:

a) l’errore di persona o l’inganno, (questo impedimento ha luogo quando si crede di contrarre matrimonio con una persona ed invece si contrae con un’altra; non si ha l’impedimento quando si crede, ad esempio, di sposare un nobile agiato ed invece si scopre poi che era solo uno squattrinato);

b) i voti solenni di castità;

c) gli ordini sacri di sacerdozio e diaconato;

d) parentela in linea retta e affinità (in linea retta era dirimente in qualunque grado e ciò per legge di natura mentre, per l’affinità si richiedeva sino al quarto grado);

e) affinità spirituale (padrini);

f) adozione;

g) onestà pubblica (consiste nel non poter sposare alcun parente di primo grado. Si chiama impedimento di pubblica onestà anche quello che nasce da un matrimonio rato e non consumato sia perché una delle parti muoia, o faccia i voti di religione prima della consumazione);

h) l’adulterio e l’omicidio (quando uno dei Coniugi, che ha avuto parte nella morte dell’altro volesse contrarre matrimonio con chi vi ha in qualche modo cospirato; sarebbe nullo il Matrimonio anche senza l’adulterio);

i) diversità di religione (i matrimoni dei Cristiani con quelli che non lo sono);

l) la violenza atta ad incutere timore (tre sono le condizioni necessarie perché la violenza sia dirimente: 1) la violenza deve provenire da una Causa libera ad esempio non può dirsi nullo un matrimonio contratto solamente per schivare una malattia altrimenti inevitabile ; 2) la violenza deve avere per fine diretto il matrimonio; 3) la violenza deve essere posta in essere da chi non riveste autorità pubblica e legittima;

m) l’impotenza perpetua del marito o della moglie [l’impotenza di uno dei coniugi è vero e proprio impedimento dirimente ma bisogna a questo fine che l’impotenza sia perpetua e che già esistesse quando si è formato il matrimonio. L’impotenza perpetua può essere o relativa o assoluta: la relativa (impotente con la moglie ma non con l’amante!) lascia in libertà le due parti di poter contrarre con altri; l’assoluta, invece, fa che chi è giudicato assolutamente impotente non possa mai contrarre];

n) frigidità, l’uomo formato esteriormente ha un difetto del seme (sterilità); Sterilità della donna

o) maleficio (supposto venga da causa soprannaturale e non possa essere guarito con rimedi naturali);

p) difetto di pubertà [la pubertà dell’uomo o della donna o per meglio dire la capacità di contrarre e consumare il matrimonio, è condizione tanto essenziale che, mancando questa, non vi può esser matrimonio. Il Diritto Romano aveva definita pubere la donna di 12 anni mentre per l’uomo l’età era fatta coincidere con il compimento del 14° anno.

Lo Jus Canonico, però, dava la possibilità di abbassare l’età minima per contrarre il matrimonio in presenza di malizia nella donna (“sfruttamento” dell’aspetto fisico più maturo della propria età) o forza nel maschio (aspetto fisico reso più maturo a causa di lavori usuranti. Comprendiamo lo sgomento del lettore di fronte a tale apparente surrealismo ma così andavano le cose! )];

q) matrimonio clandestino;

r) ratto (il matrimonio fra rapitore e rapita non era valido fino a quando questa rimaneva in potere di chi l’aveva rapita).

Bisogna far presente che l’impedimento si doveva sempre provare con giuramento e mai desumere.

I motivi legittimi per chiedere la separazione, dopo aver contratto un matrimonio rato e consumato, erano i seguenti:

a) di comune accordo, i due coniugi si ritiravano in un Monastero e vi facevano professione religiosa oppure quando la donna si ritirava volontariamente lasciando così, al marito, la possibilità di ricevere gli ordini sacri;

b) adulterio commesso da uno dei due coniugi: il colpevole non poteva chiederla mai così come non lo poteva fare chi aveva perdonato una volta l’adulterio altrui;

c) crudeltà o “asprezza” dei mariti;

d) uno dei coniugi aveva rinnegato la fede cattolica e l’altro, per il timore di venirne pervertito, la chiedeva, però la separazione a tal fine accordata, poteva venir meno nel caso in cui fosse venuto a cessare nel primo la sua “caduta in errore”.

Il matrimonio doveva essere contratto con tutte le sollenità richieste dal Concilio di Trento: esso doveva essere preceduto dalle “strida” (pubblicazioni) nelle chiese dalle quali dipendevano gli sposi, ma il Vescovo, poteva, per giusta causa, dispensarle. Il Matrimonio doveva essere celebrato in Chiesa ed il sacramento doveva essere celebrato dal Parroco o dall’Ordinario alla presenza di due o tre testimoni, premessa la confessione o la comunione che però erano a discrezione degli sposi. La prova dell’avvenuto matrimonio era data dalla trascrizione nel libro del Parroco conservato nella sacrestia.

Ora che abbiamo conosciuto quali erano le cause per cui ci si poteva adire al Tribunale Ecclesiastico è giunto il momento di conoscere come si svolgeva il processo per ottenere il divorzio e chi altro ce lo può descrivere meglio se non i quattro grandi Consultori in Jure dell’Università di Padova, Ottavio Benedetto Rustici, Alessandro Barca, Giovanni Dubrovich e Antonio Cardin:

L’ordine incomincia dalla citazione del Reo fatta ad istanza dell’attore. Questa deve esser fatta secondo la Dottrina Comune dei Decretalisti in iscritto per comando del Giudice, e deve contenere il nome del Giudice, quello del citato, quello di chi lo fa citare, la specificazione della causa per cui è citato, il luogo del Giudizio e finalmente la giornata in cui gli s’intima di comparire. Così avendo il Giudice anticipatamente cognizione della Contesa può interporvisi: tutto ciò poi, che esprime nella Citazione può dare ad intendere al Reo le ragioni contro di lui intentate, l’autorità di chi deve giudicarlo, e può così ancora determinarlo, o a cedere, o a comporsi invece che litigare.

Ma l’effetto principale della Citazione è che comparisca il Reo avanti al Giudice per ricever in scritto da lui la domanda presentata dall’attore coi fondamenti della dimanda medesima.

A questa deve in scritto rispondere il Reo negando, o affermando semplicemente, e così contestando la lite. Cioché si è introdotto nella contestazione della lite, si deve provarlo, se sia cosa di fatto, e deve ordinariamente provare prima l’Attore, e quindi il Reo.

Ma perché poi la molteplicità de fatti allegati, non allontani di troppo il termine della Sentenza definitiva approva il Gius Canonico l’uso delle posizioni, o sia interrogazioni proposte da una parte all’avversario col mezzo del Giudice, acciochè l’obblighi a rispondervi precisamente. Contestata la lite avanti di proceder alle prove, o posizioni, subito si giura prima dall’Attore poi dal Reo d’esser di buona fede, di risponder la verità interrogati, e cose simili. Può il Giudice ciò nonostante qualunque volta lo creda opportuno domandare un nuovo giuramento a una, o all’altra parte. Chi ricusa di giurar perde lalite.

Le prove consistono o in produr Testi o in allegar pubbliche carte, o anche carte private.

Secondo il Jus Canonico chi vuol produr Testi o si fa assegnar termine dal Giudice o deve prestarsi, acciò che il Giudice ordina che si faccia. Li nomina acciochè siano citati e se citati non compariscano si possono obbligare. Due Testi bastano a provar pienamente. Debbono esser idonei e s’ intendono idonei tutti quelli che nell’uno o nell’altro caso non sono eccettuati.

Resta tuttavia all’avversario il diritto di dare eccezione. Se altrimenti non sia convenuto fra le parti, coll’assenso del Giudice hanno i Testi da giurare, anzi l’hanno a fare in presenza di quella parte contro la quale sono prodotti, o almeno deve essere citato perché intervenga. Chi produce i Testi da al Giudice in scritto ciò sopra, che hanno ad esser interrogati e la parte avversaria propone anch’essa al Giudice in scritto interrogatori da farsi ai Testi prodotti.

Prima della Sentenza si pubblicano tutte le deposizioni perché si possa da chi si credesse gravato produr nuovi Testimoni sopra il medesimo fatto ma (sic! Meglio e) dar eccezione a ciò che è stato deposto. Le Carte pubbliche provano pienamente in originale e anche in copia fatta per comando del Giudice purché l’avversario non le quereli, o non provi in contrario con altre carte, oppure con Testi. Una Carta privata non prova a favore di chi l’ha scritta, se prima non sia sottoscritta da tre testi; secondo o se non sia così accordato tra le parti, terzo o se non contenga giuramento. Contro chi l’ha scritta prova sempre in quanto a ciò che in essa è espresso.

Le prove meno piene sono le presunzioni, se pur non siano fortissime; un testimonio solo superior a qualunque eccezione; la pubblica Fama, ma non crediamo di dover insistere sopra cose nelle quali il Diritto Ecclesiastico nulla ha di proprio e particolare. Concluderemo piuttosto col tornar a ripetere che l’ordine della Chiesa è sommario diretto dalla prudenza, dalla carità e dal consiglio. Aggiungeremo che ciò è massimamente vero nelle Cause Matrimoniali, le quali se anche ammettono l’ordine proprio dei giudici, hanno pure degli ordini propri dalla sola prudenza suggeriti, a cagione di esempio.Possono i parenti esser Testi nelle Cause di Matrimonii se in Causa di impotenza contro l’uomo questi non ha apparenti imperfezioni e asserisce con giuramento di aver consumato il Matrimonio equivale la sua asserzione a piena prova. Se in Causa di Scioglimento dopo tutti i termini il Reo non si fosse presentato deve il Giudice nonostante procedere nella Causa: e lo spirito di questa Legge è che vuole la Chiesa in ogni modo possibile impedire, che non si sciolga mai un Matrimonio, il quale non sia nullo veramente.

Potremo poi addurre molti altri esempi simili a questi, ma questi già bastano a rilevare, in che conto tengano i Sacri Canoni l’ordine giudiziario comune, e in qual maniera debba tutto essere, nelle proprie circostanze di ciascheduna specie di Causa, dipendente dal solo vero principio di Cristiana Caritatevole Prudenza.

Incredibile: il convenuto è chiamato “reo” prima ancora che sia stata emessa nei suoi confronti una sentenza di condanna: ma ci troviamo in un tribunale della Chiesa mica in quello penale della Serenissima Repubblica, che indecenza!

Questa pessima “abitudine” di chiamare “reo” il presunto colpevole era quindi una turpe prassi che non vedeva indenni neppure i servi di Dio.

Questo modo di vedere il convenuto come “colpevole” anzi tempo, lo ritroviamo nel diritto processuale penale veneziano leggendo la “ Prattica Criminale secondo il rito delle Leggi della Serenissima Repubblica” di Lorenzo Priori dove leggiamo: pag. 85 titolo: “Difese dei rei”

Prodotti i Capitoli ammessi il reo fa esaminare in sua difesa, dal qual esame si causano due sorti di difese principalmente per il reo, o che in tutto si espurga e viene liberato e assolto, o che è punito non compitamente conforme alla qualità del delitto ma la pena stante le dette difese viene in qualche parte diminuita..

Pag. 99 titolo: “Delle considerazioni, che si devono fare innanzi la tortura”

Fatta pubblicazione del processo e non restando dir altro alle parti, il Giudice deve maturamente considerare e vedere con molta prudenza, se le cose che sono in processo contro il reo, sono state levate, purgate e estinte con le difese ch’egli avesse fatto... ma se il delitto non è in tutto provato deve esser posto sotto tortura... se il reo prova la sua innocenza con altro mezo, cioè, con testimoni,o altre prove, che con il mezzo della tortura, si deve assolvere deffinitivamente.

Siamo giunti al fine della nostra fatica, quindi al momento di tirare le somme: abbiamo conosciuto le giuste apprensioni del Doge e del Consiglio dei Dieci di fronte alla decadenza dei costumi, che portava scompiglio in una Repubblica ormai giunta alla fine, così come tutti i loro tentativi per arginare il problema; a tal fine si erano pure rivolti ai Consultori in Jure di Padova per valutare la possibilità di percorrere la strada di una “codificazione” che avrebbe dovuto mettere ordine in materia di alimenti, di dote4, di dimissoria5, di patrimonio dissipato, educazione della prole, amministrazione dei beni ed in tema di testamenti ma ricevettero da tali eminenze grigie, in data 1787.15.Febbraio, una risposta negativa: la Codificazione era per loro un’impresa impossibile. Dopo soli dieci anni Venezia veniva occupata dai Francesi che la depredarono senza pietà.

Documenti

A. Barbaro, Pratica Criminale del Nobil Homo Barbaro fu di Sier Giuseppe.Divisa in due parti. Consacrata al Serenissimo Principe. Luigi Pisani. In Venezia, 1739. Appresso Giuseppe Bortoli co licenza dé Superiori e Privilegio.

Archivio di Stato Venezia, Capi del Consiglio di Dieci, Consulti e memorie sui Divorzi. Busta 1 e 2

Marco Ferro, Dizionario del diritto comune e veneto, 4 voll.,Venezia, presso Andrea Santini e figlio, Merceria S.Giuliano n. 715, 1845



1 Questa “nave”ancorata nel bacino di San Marco vicino alle colonne di Marco e Todaro venne immortalata dal Canaletto in un suo celebre quadro e solo grazie a questa testimonianza visiva possiamo avere un’idea di come fosse fatta

2 Gli Avogadori erano gli avvocati pubblici del Comune e del Fisco. A loro spettava tra l’altro di giudicare le cause civili in materia di testamenti, controllavano i contratti fatti dai figli di famiglia che erano sottoposti a tutela o potestà altrui, riconciliavano con correzioni mariti e mogli discordi e castigavano con il carcere, su istanza dei loro genitori, i figliuoli “irrequieti”

3 potevano essere ospedali, conventi o pii luoghi

4 la dote é ciò che la donna porta con sè nel matrimonio per alleviare i pesi del marito. In conto dote potevano essere assegnati tanto beni mobili come immobili. Dei mobili si doveva fare una stima ed il marito in caso di restituzione era obbligato per la quantità non per la qualità. Per “cautare” le doti, queste venivano registrate nel contratto di matrimonio oppure “confessate” al marito per iscritto. La dote doveva essere consegnata al marito il quale per la conservazione della medesima si trovava ipotecati tutti i suoi beni e se non gli aveva, quelli dei suoceri. Se la dote promessa non veniva consegnata dalla famiglia gravata, al marito competeva l’azione ex stipulata: questa azione di rivendica si prescriveva in trent’anni. Durante il matrimonio il marito lucrava i frutti della dote che restava di proprietà della donna essendo questo il suo patrimonio. Le donne potevano, durante il matrimonio, assicurare la dote mettendo ipoteche su nuove acquisizioni del marito ma solo in quattro casi: 1) quando il marito stava per cadere in miseria, 2) se era gravato da debiti, 3) carcerato, 4) o se la maltrattasse (L.155 3.4.Novembre cap.7). In costanza di matrimonio la moglie perde la dote quando per giudizio ecclesiastico viene separata dal marito perché adultera; la perde pure se abiura la fede cattolica e passa ad un’altra religione, ma in questo caso la dote non viene lucrata dal marito ma passa direttamente al fisco.

5 Si chiama così quella porzione dei beni della moglie non compresi nella costituzione della dote. Questi beni vengono pure chiamati “parafernali”.Vi sono due tipi di beni dimissoriali: quelli il cui godimento e la disposizione è riservata alla sola donna e ciò è trascritto nel contratto di matrimonio e quelli che le provengono, in costanza di matrimonio, per successione, donazione od altro, questi ultimi, per distinguerlo dai primi sono chiamati “avventizi”. La moglie poteva riservarsi l’amministrazione dei suoi parafernali e goderne senza alcuna dipendenza dal marito: poteva ipotecarli, impegnarli e venderli senza il suo intervento; egli, però, non aveva alcuna responsabilità sulla loro gestione. Se la moglie gli affidava l’amministrazione dei medesimi, non essendo egli che un semplice mandatario doveva renderne conto, alla stessa, della sua amministrazione. Per lo jus veneto si distingueva tra il caso in cui le dimissorie erano “consegnate” dalla moglie al marito, in questo caso essa non poteva disporne, venderle od impegnarle ed il caso in cui, invece, rimanevano in suo possesso e così il marito su esse non poteva avere disponibilità alcuna, neppure se fosse stato gravato da debiti.