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I compensi erogati agli sportivi dilettanti

Natura, tassazione e documentazione dei compensi erogati agli sportivi dilettanti
Abstract:

L’articolo descrive quale sia il trattamento fiscale dei compensi erogati agli sportivi dilettanti, alla luce della normativa fiscale ormai consolidata e quali siano i principali obblighi documentali e fiscali a carico delle società sportive, quando svolgano o no anche attività commerciale.

Il trattamento fiscale degli emolumenti erogati nel settore dello sport dilettantistico è disciplinato dall’art. 25 della Legge 13 maggio 1999, n. 133 successivamente modificato dall’art. 37, comma 2, Legge 21 novembre 2000, n. 342.

Le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche, rientrano tra i redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR.

Per tali compensi è riservato un particolare trattamento fiscale agevolativo: il successivo art. 69, comma 2, del TUIR, prevede che le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini Irpef di chi li percepisce per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 7.500 euro (comunicato 14 maggio 2007). Peraltro, oltre ai suddetti compensi o emolumenti o rimborsi non documentati, sono esclusi dalla formazione del reddito anche i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

Occorre inoltre precisare che i compensi erogati agli sportivi non subiscono alcuna trattenuta Irpef fino all’importo di 7.500 euro; i compensi, invece, compresi tra i 7.500 e i 28.158,28 euro annui sono soggetti a ritenuta a titolo d’imposta all’aliquota del 23% (pari all’aliquota del primo scaglione - art. 11 del TUIR) maggiorata dell’aliquota di compartecipazione delle addizionali all’Irpef (addizionale regionale); infine, quelli superiori ai 28.158,28 euro sono soggetti a ritenuta a titolo d’acconto all’aliquota del 23 % maggiorata dell’aliquota di compartecipazione delle addizionali all’Irpef (addizionale regionale).

L’Agenzia delle Entrate con risoluzione 26 marzo 2001, n. 34/E ha chiarito che il legislatore riferendosi all’“esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche”, ha voluto delimitare l’ambito di applicazione del regime agevolativo in esame, escludendo i compensi corrisposti per lo svolgimento di “attività contabili ed amministrative in quanto non direttamente finalizzate alla realizzazione delle manifestazioni sportive dilettantistiche”.

Di conseguenza, possono beneficiare della norma prevista dall’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR i compensi erogati a soggetti che partecipano direttamente alla realizzazione della manifestazione sportiva a carattere dilettantistico. In altre parole, l’agevolazione fiscale si riferisce a tutti quei soggetti le cui prestazioni sono funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica, determinandone la concreta realizzazione, ivi compresi coloro che nell’ambito e per effetto delle funzioni di rappresentanza dell’associazione di norma presenziano all’evento sportivo.

Si considerano, quindi, corrisposti nell’esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica i compensi riconosciuti a:

- atleti dilettanti;

- allenatori;

- giudici di gara;

- commissari speciali che durante le gare/manifestazioni devono visionare o giudicare l’operato degli arbitri;

- dirigenti che di solito presenziano direttamente a ciascuna manifestazione, consentendone il regolare svolgimento, a condizione che non siano legati al soggetto erogatore dei compensi da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Di contro, non possono beneficiare della norma agevolativa i soggetti che svolgono “mera attività amministrativa”.

In conclusione, affinché le somme corrisposte possano rientrare nella disciplina dei redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR devono sussistere contemporaneamente due requisiti:

- il soggetto percipiente deve rientrare in una delle categorie sopra individuate (requisito soggettivo);

- la manifestazione sportiva deve avere carattere dilettantistico (requisito oggettivo).

Successivamente, l’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 nell’introdurre una serie di novità per l’attività sportiva dilettantistica, ha stabilito che il regime agevolativo previsto dall’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR (come modificato dalla legge n. 342/2000), per le somme erogate nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche agli sportivi dilettanti si applichi anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche.

L’Agenzia delle Entrate con la circolare 22 aprile 2003, n. 21/E ha chiarito che rientrano in tali rapporti di collaborazione coordinata e continuativa le prestazioni connesse ai compiti tipici di segreteria svolte dall’associazione o società sportiva dilettantistica, quali ad esempio la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilità da parte di soggetti non professionisti.

Per quanto attiene poi alle problematiche riguardanti la certificazione dei compensi corrisposti e agli adempimenti fiscali che ne conseguono è opportuno precisare che sia nel caso di erogazione di compensi non assoggettati a ritenuta a titolo di imposta o acconto, vale a dire compensi, rimborsi o premi, di importo inferiore ad € 7.500,00, che di compensi assoggettati alle ritenute, vi è l’obbligo per l’ erogante di certificare il compenso inserendolo poi all’interno del proprio modello 770 -dichiarazione dei sostituiti di imposta- unitamente alle altre (eventuali) ritenute operate a favore di altri lavoratori autonomi.

Pertanto, l’obbligo di predisposizione e invio del modello 770 (direttamente tramite le procedure telematiche dell’agenzia delle Entrate o avvalendosi della consulenza di un intermediario abilitato quali consulenti del lavoro, commercialisti ed altri) ricade anche sulle società e associazioni sportive che svolgono unicamente attività istituzionale e non hanno un impianto contabile, purché abbiano erogato compensi, premi o rimborsi anche al di sotto della soglia di imponibilità. Tali associazioni quindi dovranno in ogni caso procedere a raccogliere i dati fiscali dei percepenti, a far sottoscrivere apposita ricevuta delle somme corrisposte ed inoltre a compilare e presentare il suddetto modello di dichiarazione fiscale anche qualora siano esonerate dalla presentazione del modello unico.

Al fine di applicare la ritenuta corretta, o di non applicare ritenuta, le società o associazioni sportive all’atto del pagamento del compenso, premio o rimborso, dovranno pertanto farsi rilasciare, da parte del percepiente, apposita dichiarazione dalla quale risulti il regime applicabile.

La ricevuta potrebbe avere il seguente tenore:

Il/La sottoscritto/a

[•] nato/a a [•] il [•], residente in [•] via [•] n. [•] C.F. [•], nella sua qualità di [•]

RICEVE

dalla società/associazione sportiva [•] con sede in [•], via [•] n. [•] C.F. e P.I. [•], affiliata alla [•], le sotto elencate indennità/rimborsi/premi:

data                                       prestazione                            importo

---------------------------            ----------------                           ------------------

Il sottoscritto dichiara inoltre sotto la propria piena responsabilità:

- di non aver ricevuto alcuna somma per indennità, compensi o rimborsi, comunque denominati, e di essere pertanto esonerato dall’assoggettamento alla ritenuta prevista dall’articolo 25 della legge 13 maggio 1999 n. 133;

- di aver ricevuto somme per indennità, compensi o rimborsi, comunque denominati, ma che complessivamente la loro entità non supera i limiti di esenzione dalla applicazione della ritenuta prevista dall’articolo 25 della legge 13 maggio 1999 n. 133 (compensi inferiori a € 7.500,00) e di essere pertanto esonerato dall’assoggettamento alla ritenuta suddetta.

- di aver ricevuto somme per indennità, compensi o rimborsi, comunque denominati, eccedenti i limiti di esenzione dalla applicazione della ritenuta prevista dall’articolo 25 della legge 13 maggio 1999 n. 133, e di essere pertanto soggetto all’applicazione di detta ritenuta. (compensi oltre € 7.500,00).

Importo erogato:

lordo                           ritenuta                               Netto percepito

----------                       -------------                           ------------------

Il sottoscritto è inoltre consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti (art. 26 L. 15/1968 e art. 489 c.p.).

Luogo e data                                                                                                                                                                                                                           In fede

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In conclusione, appare necessario precisare che anche in relazione al pagamento dei compensi, rimborsi o premi sopra descritti è applicabile la disciplina di cui dall’art. 25 comma 5 della legge 13 maggio 1999 n. 133 che prevede l’obbligatorietà di rendere trasparenti tutte le movimentazioni finanziarie di importo superiore a € 516,56 poste in essere dalle società e associazioni sportive, e quindi nel caso di specie, l’obbligatorietà di provvedere al pagamento dei compensi attraverso sistemi bancari, bollettini di conto correnti postale, bonifici, assegni non trasferibili, bancomat, carte di credito.

Abstract:

L’articolo descrive quale sia il trattamento fiscale dei compensi erogati agli sportivi dilettanti, alla luce della normativa fiscale ormai consolidata e quali siano i principali obblighi documentali e fiscali a carico delle società sportive, quando svolgano o no anche attività commerciale.

Il trattamento fiscale degli emolumenti erogati nel settore dello sport dilettantistico è disciplinato dall’art. 25 della Legge 13 maggio 1999, n. 133 successivamente modificato dall’art. 37, comma 2, Legge 21 novembre 2000, n. 342.

Le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche, rientrano tra i redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR.

Per tali compensi è riservato un particolare trattamento fiscale agevolativo: il successivo art. 69, comma 2, del TUIR, prevede che le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini Irpef di chi li percepisce per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 7.500 euro (comunicato 14 maggio 2007). Peraltro, oltre ai suddetti compensi o emolumenti o rimborsi non documentati, sono esclusi dalla formazione del reddito anche i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

Occorre inoltre precisare che i compensi erogati agli sportivi non subiscono alcuna trattenuta Irpef fino all’importo di 7.500 euro; i compensi, invece, compresi tra i 7.500 e i 28.158,28 euro annui sono soggetti a ritenuta a titolo d’imposta all’aliquota del 23% (pari all’aliquota del primo scaglione - art. 11 del TUIR) maggiorata dell’aliquota di compartecipazione delle addizionali all’Irpef (addizionale regionale); infine, quelli superiori ai 28.158,28 euro sono soggetti a ritenuta a titolo d’acconto all’aliquota del 23 % maggiorata dell’aliquota di compartecipazione delle addizionali all’Irpef (addizionale regionale).

L’Agenzia delle Entrate con risoluzione 26 marzo 2001, n. 34/E ha chiarito che il legislatore riferendosi all’“esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche”, ha voluto delimitare l’ambito di applicazione del regime agevolativo in esame, escludendo i compensi corrisposti per lo svolgimento di “attività contabili ed amministrative in quanto non direttamente finalizzate alla realizzazione delle manifestazioni sportive dilettantistiche”.

Di conseguenza, possono beneficiare della norma prevista dall’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR i compensi erogati a soggetti che partecipano direttamente alla realizzazione della manifestazione sportiva a carattere dilettantistico. In altre parole, l’agevolazione fiscale si riferisce a tutti quei soggetti le cui prestazioni sono funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica, determinandone la concreta realizzazione, ivi compresi coloro che nell’ambito e per effetto delle funzioni di rappresentanza dell’associazione di norma presenziano all’evento sportivo.

Si considerano, quindi, corrisposti nell’esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica i compensi riconosciuti a:

- atleti dilettanti;

- allenatori;

- giudici di gara;

- commissari speciali che durante le gare/manifestazioni devono visionare o giudicare l’operato degli arbitri;

- dirigenti che di solito presenziano direttamente a ciascuna manifestazione, consentendone il regolare svolgimento, a condizione che non siano legati al soggetto erogatore dei compensi da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Di contro, non possono beneficiare della norma agevolativa i soggetti che svolgono “mera attività amministrativa”.

In conclusione, affinché le somme corrisposte possano rientrare nella disciplina dei redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR devono sussistere contemporaneamente due requisiti:

- il soggetto percipiente deve rientrare in una delle categorie sopra individuate (requisito soggettivo);

- la manifestazione sportiva deve avere carattere dilettantistico (requisito oggettivo).

Successivamente, l’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 nell’introdurre una serie di novità per l’attività sportiva dilettantistica, ha stabilito che il regime agevolativo previsto dall’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR (come modificato dalla legge n. 342/2000), per le somme erogate nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche agli sportivi dilettanti si applichi anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche.

L’Agenzia delle Entrate con la circolare 22 aprile 2003, n. 21/E ha chiarito che rientrano in tali rapporti di collaborazione coordinata e continuativa le prestazioni connesse ai compiti tipici di segreteria svolte dall’associazione o società sportiva dilettantistica, quali ad esempio la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilità da parte di soggetti non professionisti.

Per quanto attiene poi alle problematiche riguardanti la certificazione dei compensi corrisposti e agli adempimenti fiscali che ne conseguono è opportuno precisare che sia nel caso di erogazione di compensi non assoggettati a ritenuta a titolo di imposta o acconto, vale a dire compensi, rimborsi o premi, di importo inferiore ad € 7.500,00, che di compensi assoggettati alle ritenute, vi è l’obbligo per l’ erogante di certificare il compenso inserendolo poi all’interno del proprio modello 770 -dichiarazione dei sostituiti di imposta- unitamente alle altre (eventuali) ritenute operate a favore di altri lavoratori autonomi.

Pertanto, l’obbligo di predisposizione e invio del modello 770 (direttamente tramite le procedure telematiche dell’agenzia delle Entrate o avvalendosi della consulenza di un intermediario abilitato quali consulenti del lavoro, commercialisti ed altri) ricade anche sulle società e associazioni sportive che svolgono unicamente attività istituzionale e non hanno un impianto contabile, purché abbiano erogato compensi, premi o rimborsi anche al di sotto della soglia di imponibilità. Tali associazioni quindi dovranno in ogni caso procedere a raccogliere i dati fiscali dei percepenti, a far sottoscrivere apposita ricevuta delle somme corrisposte ed inoltre a compilare e presentare il suddetto modello di dichiarazione fiscale anche qualora siano esonerate dalla presentazione del modello unico.

Al fine di applicare la ritenuta corretta, o di non applicare ritenuta, le società o associazioni sportive all’atto del pagamento del compenso, premio o rimborso, dovranno pertanto farsi rilasciare, da parte del percepiente, apposita dichiarazione dalla quale risulti il regime applicabile.

La ricevuta potrebbe avere il seguente tenore:

Il/La sottoscritto/a

[•] nato/a a [•] il [•], residente in [•] via [•] n. [•] C.F. [•], nella sua qualità di [•]

RICEVE

dalla società/associazione sportiva [•] con sede in [•], via [•] n. [•] C.F. e P.I. [•], affiliata alla [•], le sotto elencate indennità/rimborsi/premi:

data                                       prestazione                            importo

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Il sottoscritto dichiara inoltre sotto la propria piena responsabilità:

- di non aver ricevuto alcuna somma per indennità, compensi o rimborsi, comunque denominati, e di essere pertanto esonerato dall’assoggettamento alla ritenuta prevista dall’articolo 25 della legge 13 maggio 1999 n. 133;

- di aver ricevuto somme per indennità, compensi o rimborsi, comunque denominati, ma che complessivamente la loro entità non supera i limiti di esenzione dalla applicazione della ritenuta prevista dall’articolo 25 della legge 13 maggio 1999 n. 133 (compensi inferiori a € 7.500,00) e di essere pertanto esonerato dall’assoggettamento alla ritenuta suddetta.

- di aver ricevuto somme per indennità, compensi o rimborsi, comunque denominati, eccedenti i limiti di esenzione dalla applicazione della ritenuta prevista dall’articolo 25 della legge 13 maggio 1999 n. 133, e di essere pertanto soggetto all’applicazione di detta ritenuta. (compensi oltre € 7.500,00).

Importo erogato:

lordo                           ritenuta                               Netto percepito

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Il sottoscritto è inoltre consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti (art. 26 L. 15/1968 e art. 489 c.p.).

Luogo e data                                                                                                                                                                                                                           In fede

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In conclusione, appare necessario precisare che anche in relazione al pagamento dei compensi, rimborsi o premi sopra descritti è applicabile la disciplina di cui dall’art. 25 comma 5 della legge 13 maggio 1999 n. 133 che prevede l’obbligatorietà di rendere trasparenti tutte le movimentazioni finanziarie di importo superiore a € 516,56 poste in essere dalle società e associazioni sportive, e quindi nel caso di specie, l’obbligatorietà di provvedere al pagamento dei compensi attraverso sistemi bancari, bollettini di conto correnti postale, bonifici, assegni non trasferibili, bancomat, carte di credito.