x

x

Occultamento di cadavere

Articolo 412 Codice Penale
Chiunque occulta un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne nasconde le ceneri, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Il reato in esame ha la natura di reato plurioffensivo, tutelando oltre il sentimento diffuso di pietà dei defunti, anche l’interesse del congiunto o erede del defunto in ordine al diritto di disporre della salma, come correlativo al dovere di dare a questa una conveniente destinazione (Cass. I, 7.5.69).

Elemento oggettivo.

Occultare significa nascondere temporaneamente e in modo da garantire il ritrovamento del cadavere (Cass. 3.10.1981). Non è necessario che il nascondimento sia correlato a particolari accorgimenti, essendo sufficiente che il cadavere sia stato sistemato in modo tale da ritardare per un tempo apprezzabile il ritrovamento.

La nozione di «occultamento», come si è cercato di sottolineare, si desume in negativo da quella di soppressione (v. art. 411, n. 2).

In giurisprudenza si è chiarito inoltre che il nascondimento delle ceneri, del cadavere o di parte di esso deve essere «deliberatamente operato in modo che il cadavere sia certamente ritrovato e restituito», non rilevando che l’occultamento «sia correlato a particolari accorgimenti» (C., Sez. VI, 3.9.1986).

Con l’espressione parti del cadavere ci si riferisce a tutti i residui della salma che, per entità, natura, specie e caratteristiche siano idonee a suscitare, pur dopo il processo di mineralizzazione l’idea del corpo inanimato.

Poiché possa integrarsi tale delitto non è necessario che la condotta sia posta in essere quando il corpo è già privo di vita, ma occorre solo che essa condotta sia diretta a realizzare l’occultamento del cadavere, perciò il trasporto in un posto nascosto del corpo di una persona che sta per morire al fine di occultarne il cadavere costituisce il delitto previsto dall’art. 412 c.p., anche se la morte avviene dopo l’occultamento (Cass. V, 20.9.1993).

Per il concetto giuridico penale di “cadavere” non occorre la preesistenza della vita nella salma umana, così che deve definirsi cadavere anche il nato morto, cioè il feto, giunto a maturazione ma espulso o estratto privo di vita per qualsiasi causa (Cass. 15.6.1959).

Elemento soggettivo.

Si è in presenza di un’ipotesi di dolo generico, richiedendosi anche in questo caso la coscienza e volontà dell’agente di celare temporaneamente gli oggetti materiali indicati nell’art. 412.

Consumazione e tentativo.

Il delitto in questione sembra presentare i tratti propri del reato permanente, dal momento che la necessaria temporaneità del nascondimento presuppone che la lesione del bene giuridico protetto non si esaurisca nel semplice fatto del trasferimento del cadavere nel luogo deputato, richiedendosi anche un continuo attivarsi del soggetto per mantenere in atto la situazione antigiuridica.

Il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui si verifica, in conseguenza dell’azione del colpevole, evento che costituisce occultamento e dunque in ambito applicativo, non mancano tuttavia decisioni orientate a qualificare l’art. 412 come figura di reato istantaneo con effetti permanenti (C., Sez. I, 24.4.1990).

Il tentativo, anche per le ragioni appena esposte, è ritenuto di regola configurabile

Chiunque occulta un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne nasconde le ceneri, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Il reato in esame ha la natura di reato plurioffensivo, tutelando oltre il sentimento diffuso di pietà dei defunti, anche l’interesse del congiunto o erede del defunto in ordine al diritto di disporre della salma, come correlativo al dovere di dare a questa una conveniente destinazione (Cass. I, 7.5.69).

Elemento oggettivo.

Occultare significa nascondere temporaneamente e in modo da garantire il ritrovamento del cadavere (Cass. 3.10.1981). Non è necessario che il nascondimento sia correlato a particolari accorgimenti, essendo sufficiente che il cadavere sia stato sistemato in modo tale da ritardare per un tempo apprezzabile il ritrovamento.

La nozione di «occultamento», come si è cercato di sottolineare, si desume in negativo da quella di soppressione (v. art. 411, n. 2).

In giurisprudenza si è chiarito inoltre che il nascondimento delle ceneri, del cadavere o di parte di esso deve essere «deliberatamente operato in modo che il cadavere sia certamente ritrovato e restituito», non rilevando che l’occultamento «sia correlato a particolari accorgimenti» (C., Sez. VI, 3.9.1986).

Con l’espressione parti del cadavere ci si riferisce a tutti i residui della salma che, per entità, natura, specie e caratteristiche siano idonee a suscitare, pur dopo il processo di mineralizzazione l’idea del corpo inanimato.

Poiché possa integrarsi tale delitto non è necessario che la condotta sia posta in essere quando il corpo è già privo di vita, ma occorre solo che essa condotta sia diretta a realizzare l’occultamento del cadavere, perciò il trasporto in un posto nascosto del corpo di una persona che sta per morire al fine di occultarne il cadavere costituisce il delitto previsto dall’art. 412 c.p., anche se la morte avviene dopo l’occultamento (Cass. V, 20.9.1993).

Per il concetto giuridico penale di “cadavere” non occorre la preesistenza della vita nella salma umana, così che deve definirsi cadavere anche il nato morto, cioè il feto, giunto a maturazione ma espulso o estratto privo di vita per qualsiasi causa (Cass. 15.6.1959).

Elemento soggettivo.

Si è in presenza di un’ipotesi di dolo generico, richiedendosi anche in questo caso la coscienza e volontà dell’agente di celare temporaneamente gli oggetti materiali indicati nell’art. 412.

Consumazione e tentativo.

Il delitto in questione sembra presentare i tratti propri del reato permanente, dal momento che la necessaria temporaneità del nascondimento presuppone che la lesione del bene giuridico protetto non si esaurisca nel semplice fatto del trasferimento del cadavere nel luogo deputato, richiedendosi anche un continuo attivarsi del soggetto per mantenere in atto la situazione antigiuridica.

Il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui si verifica, in conseguenza dell’azione del colpevole, evento che costituisce occultamento e dunque in ambito applicativo, non mancano tuttavia decisioni orientate a qualificare l’art. 412 come figura di reato istantaneo con effetti permanenti (C., Sez. I, 24.4.1990).

Il tentativo, anche per le ragioni appena esposte, è ritenuto di regola configurabile