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Da oggi in vigore le nuove norme sulla gestione dei rifiuti

Credits: Jilbert Ebrahimi via Unsplash
Credits: Jilbert Ebrahimi via Unsplash

Oggi, 25 dicembre 2010, entra in vigore il d.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, che modifica profondamente la disciplina sulla gestione dei rifiuti contenuta nella Parte Quarta del d.lgs. 152/2006 (noto come “Codice dell’ambiente”).

Il d.lgs. 205/2010, nel recepire l’ultima “direttiva-quadro” sui rifiuti (2008/98/CE), riscrive alcune regole-cardine della materia e inserisce per la prima volta nel d.lgs. 152/2006 (quindi, in una normativa di rango primario), la disciplina sul sistema di “tracciabilità elettronica” dei rifiuti (SISTRI), alla quale apporta anche qualche modifica.

Tra le principali novità da subito in vigore (in quanto non richiedenti l’adozione di futuri decreti attuativi), si segnalano le seguenti:

• nella definizione di “rifiuto” non compare più il riferimento all’allegato A della Parte Quarta del d.lgs. 152/2006 (che infatti viene abrogato);

• diventa “detentore” del rifiuto “la persona fisica o giuridica che ne ha il possesso” (questa novità non va sottovalutata, poiché in molti casi potrebbe avere portata “rivoluzionaria” nella ripartizione delle responsabilità fra i vari soggetti coinvolti a vario titolo nella gestione di rifiuti; sarà perciò interessante verificare come sarà interpretata dalla giurisprudenza);

• rientrano espressamente fra le attività di “gestione” anche le operazioni effettuate “in qualità di commerciante o di intermediario”; per queste due ultime figure vengono inoltre introdotte ex novo delle specifiche definizioni (l’“intermediario”, in particolare, è definito come “qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi”, e comprende anche gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti);

• cambiano nuovamente i criteri per il “deposito temporaneo”; pur restando alternativo al criterio temporale, il criterio quantitativo viene descritto riferendosi ad un quantitativo di rifiuti “complessivo” per i pericolosi e i non pericolosi, fissato in 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi (al riguardo è lecito attendersi un’interpretazione restrittiva da parte della giurisprudenza penale, da sempre molto severa nell’applicare la normativa sul deposito temporaneo, stante il suo carattere derogatorio di regole generali);

• viene integralmente riscritta la definizione di “sottoprodotto”, al fine di adeguarla a quella contenuta nella direttiva 2008/98/CE. A questo proposito si segnalano, in particolare, alcune “aperture” che potrebbero favorire, nella pratica, il ricorso a tale categoria, ovverosia l’espressa previsione che l’utilizzo della “sostanza” od “oggetto” in questione possa avvenire in un “successivo processo di produzione o di utilizzazione”, anche da parte di terzi, e che possa essere preceduto da un ulteriore trattamento, purché quest’ultimo non sia “diverso dalla normale pratica industriale”. La nuova normativa demanda inoltre a futuri decreti ministeriali la fissazione dei criteri qualitativi o quantitativi affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti possano essere considerati sottoprodotti e non rifiuti;

• si prevede il venir meno, fra sei mesi, della controversa categoria delle materie prime secondarie (MPS) “fin dall’origine” (fondato sulla Circolare del Ministero dell’ambiente del 28 giugno 1999);

• compaiono per la prima volta, fra le altre, le definizioni di “rifiuto pericoloso”, “rifiuto organico”, “produttore del prodotto” (successive norme ministeriali dovranno infatti disciplinare la cosiddetta “responsabilità estesa del produttore”), “riutilizzo”, “preparazione per il riutilizzo”, “trattamento”, “riciclaggio”, “rifiuto biostabilizzato”, “digestato di qualità” e “circuito organizzato di raccolta”;

• viene (parzialmente) rivisitato il regime applicabile, rispettivamente, al “terreno (in situ)”, al “suolo non contaminato riutilizzato a fini naturali”, ai “sedimenti spostati all’interno di acque superficiali”, al "suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale”, alle “terre e rocce da scavo” (la disciplina di cui all’art. 186, d.lgs. 152/2006, rimarrà infatti in vigore soltanto in via transitoria) ed ai “residui di lavorazione di pietre e marmi”;

• è riscritto l’art. 188, d.lgs. 152/2006, norma-cardine sulle responsabilità nella gestione dei rifiuti, anche al fine di adeguarlo all’avvenuta introduzione del SISTRI; tale riscrittura desta peraltro qualche perplessità, soprattutto in ragione dei dubbi interpretativi che obiettivamente solleva;

• si impone al produttore “accidentale” di rifiuti pericolosi di aderire al SISTRI “entro tre giorni lavorativi dall’accertamento della pericolosità dei rifiuti”;

• si prevede l’obbligo di iscrizione all’Albo gestori ambientali a carico delle imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti nel territorio italiano; a questo proposito, si segnala che l’Albo ha già adottato, il 22 dicembre 2010, una specifica Deliberazione contenente “Prime disposizioni applicative per l’iscrizione all’Albo per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri nel territorio italiano di cui all’articolo 194, comma 3, come sostituito dall’articolo 17 del d.Lgs. 205/2010”;

• si disciplina direttamente – e non più rinviando ad un apposito decreto ministeriale – la gestione dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia (sia pubbliche che asservite ad edifici privati);

• vengono introdotte specifiche sanzioni connesse all’applicazione dei nuovi obblighi di cui al SISTRI ed integralmente riscritte quelle relative a registri e formulari (applicabili nei casi in cui siano ancora utilizzabili tali documenti cartacei).

La regolamentazione di numerosi ed importanti aspetti è invece demandata dal d.lgs. 205/2010 a futuri decreti ministeriali, che dovranno essere adottati con tempistiche differenziate.

A titolo di curiosità, si segnala infine che fanno per la prima volta la loro comparsa all’interno della normativa sui rifiuti (al fine soprattutto di escluderne l’applicazione) alcune disposizioni specifiche riguardanti lo sgombero della neve, l’interramento delle meduse “spiaggiate” e la raccolta degli elenchi telefonici.