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Le differenti tipologie di procedimento per la messa in sicurezza e per la bonifica dei siti contaminati

Articolo 242 del Decreto Legislativo 152/2006 e successive modifiche e integrazioni
La disciplina attualmente in vigore in tema di bonifiche permette di operare la seguente sintesi dei principali procedimenti.

Un primo procedimento, quello per così dire “principale”, è attivato al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito da parte del responsabile dell’inquinamento o dal soggetto interessato volontariamente o dal proprietario “incolpevole” o dal Comune: impone due adempimenti con carattere di immediatezza, ossia la realizzazione entro 24 ore delle necessarie misure di sicurezza di prevenzione e la relativa comunicazione al Comune, alla Provincia, alla Regione competenti per territorio, nonché al Prefetto della Provincia che inoltrerà apposita informativa al Ministero dell’ambiente entro le 24 ore successive. Medesima procedura deve essere seguita per l’individuazione di contaminazioni storiche che possono comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.

In proposito, merita una particolare sottolineatura il fatto che, ai sensi dell’art. 245, comma 2, indipendentemente dagli obblighi del responsabile dell’inquinamento, se questi non si attiva, il proprietario, ancorché incolpevole, deve porre in essere le misure di prevenzione e provvedere alla comunicazione.

Il responsabile dell’inquinamento o il proprietario “incolpevole” o il soggetto interessato (questi ultimi volontariamente) ha, quindi, l’obbligo di svolgere un’indagine preliminare sui parametri oggetto dell’inquinamento e, se non si riscontra il superamento delle concentrazioni soglia i contaminazione, risulta sufficiente una autocertificazione del responsabile o del proprietario “incolpevole” o soggetto interessato o Comune con cui si attesta il ripristino del sito. Nei 15 giorni successivi dovranno essere svolte attività di verifica e di controllo a parte dell’autorità competente.

Se invece il livello di concentrazioni soglia di contaminazione risulta superato anche per un solo parametro, il responsabile dell’inquinamento, o il proprietario incolpevole o il soggetto interessato (questi ultimi volontariamente) dovrà inoltrare una nuova comunicazione agli enti preposti, unitamente ad una preliminare descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate.

Quindi si avvierà un procedimento “tipo”, imperniato sull’istituto della Conferenza di servizi, condotta dalla Regione (dal Comune in Regione Piemonte), secondo la scansione temporale definita minuziosamente dal legislatore nell’art. 242:

Ø nei 30 giorni successivi, il responsabile dell’inquinamento o il proprietario “incolpevole” o il soggetto interessato presenta a Comune, Provincia e Regione il piano di caratterizzazione;

Ø entro i 30 giorni successivi la Regione (ovvero il Comune per il Piemonte), convocata una conferenza di servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative;

Ø il responsabile entro 6 mesi dall’approvazione del piano di caratterizzazione presenta alla Regione i risultati dell’analisi di rischio;

Ø la Conferenza di servizi convocata dalla Regione (ovvero dal Comune) approva il documento di analisi di rischio entro 30 giorni dalla sua ricezione;

Ø se l’esito dell’analisi di rischio dimostra che la concentrazione dei contaminanti è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio (CSR), la Conferenza di servizi approva il documento di analisi di rischio e dichiara concluso positivamente il procedimento; in tale ipotesi può prescrivere lo svolgimento di un programma i monitoraggio sul sito per verificare la stabilizzazione della situazione, fissandone anche la durata; qualora la Conferenza non approvi l’analisi di rischio, il responsabile dovrà rielaborare il documento sulla base delle osservazioni della Conferenza di servizi nei tempi stabiliti dalla stessa;

Ø se l’esito dell’analisi di rischio dimostra che la concentrazione dei contaminanti è superiore alle CSR, il responsabile (o chi ha avviato la procedura) nei 6 mesi successivi all’approvazione del documento di analisi di rischio sottopone alla Regione (ovvero al Comune) il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale; l’obiettivo è quello di ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione del sito con riferimento alla sua destinazione d’uso;

Ø in questo caso, la Regione (ovvero il Comune), acquisito il parere della Provincia, mediante apposita Conferenza di servizi e sentito il responsabile (o chi ha attivato la procedura) approva il progetto con eventuali prescrizioni ed integrazioni, fissando l’entità delle garanzie finanziarie, entro 60 giorni dal suo ricevimento. In caso di non approvazione, il responsabile (o chi ha attivato la procedura) dovrà rielaborare il documento sulla base delle osservazioni della Conferenza di servizi nei tempi stabiliti dalla stessa.

Un secondo procedimento è quello riservato al soggetto “interessato” nell’ipotesi di eventi avvenuti anteriormente all’entrata in vigore del Codice dell’ambiente, ma che si manifestano successivamente. In questo caso, costui dovrà comunicare al Comune, alla Provincia ed alla Regione competenti per territorio l’esistenza della potenziale contaminazione unitamente al piano di caratterizzazione del sito avente la finalità di accertarne l’entità e l’estensione. Le indagini e le ulteriori attività istruttorie saranno a carico della Provincia, mentre alla Regione (ovvero al Comune) compete, come nel caso precedente, lo svolgimento della Conferenza di Servizi per l’approvazione del piano di caratterizzazione e del progetto di bonifica.

Un terzo procedimento è quello rivolto alle “pubbliche amministrazioni” che, nell’esercizio delle proprie funzioni, individuano siti nei quali i livelli di contaminazione risultano superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione. Al ricorrere di tale situazione, deve esserne data comunicazione, analogamente ai punti precedenti, agli enti territoriali. La Provincia svolgerà le opportune indagini aventi la finalità di individuare il responsabile dell’evento cui notificare, unitamente al proprietario del sito, la diffida con ordinanza motivata a provvedere. Se il responsabilità risulta non individuabile, gli interventi eventualmente necessari saranno operati da parte del soggetto pubblico, secondo quanto previsto dall’art. 250.

Infine, il quarto procedimento è quello facoltativo, in quanto può essere attivato su iniziativa degli “interessati non responsabili” (proprietario o gestore incolpevole) che, effettuata la consueta comunicazione agli enti pubblici territoriali, sulla base della quale la Provincia si attiverà per l’identificazione del soggetto responsabile.

Una menzione particolare, in questo contesto, merita la previsione dell’art. 246, che attribuisce ai soggetti “obbligati” e comunque “altrimenti interessati” il diritto di definire modalità e tempi di esecuzione degli interventi mediante appositi “accordi di programma” da stipularsi con l’ente pubblico procedente. Tale procedimento è attivabile, come già detto, solo dopo l’approvazione dell’analisi di rischio e consente di definire modalità e tempi di realizzazione degli interventi, facoltà che appare vantaggiosa soprattutto per i siti industriali in attività.

La disciplina attualmente in vigore in tema di bonifiche permette di operare la seguente sintesi dei principali procedimenti.

Un primo procedimento, quello per così dire “principale”, è attivato al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito da parte del responsabile dell’inquinamento o dal soggetto interessato volontariamente o dal proprietario “incolpevole” o dal Comune: impone due adempimenti con carattere di immediatezza, ossia la realizzazione entro 24 ore delle necessarie misure di sicurezza di prevenzione e la relativa comunicazione al Comune, alla Provincia, alla Regione competenti per territorio, nonché al Prefetto della Provincia che inoltrerà apposita informativa al Ministero dell’ambiente entro le 24 ore successive. Medesima procedura deve essere seguita per l’individuazione di contaminazioni storiche che possono comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.

In proposito, merita una particolare sottolineatura il fatto che, ai sensi dell’art. 245, comma 2, indipendentemente dagli obblighi del responsabile dell’inquinamento, se questi non si attiva, il proprietario, ancorché incolpevole, deve porre in essere le misure di prevenzione e provvedere alla comunicazione.

Il responsabile dell’inquinamento o il proprietario “incolpevole” o il soggetto interessato (questi ultimi volontariamente) ha, quindi, l’obbligo di svolgere un’indagine preliminare sui parametri oggetto dell’inquinamento e, se non si riscontra il superamento delle concentrazioni soglia i contaminazione, risulta sufficiente una autocertificazione del responsabile o del proprietario “incolpevole” o soggetto interessato o Comune con cui si attesta il ripristino del sito. Nei 15 giorni successivi dovranno essere svolte attività di verifica e di controllo a parte dell’autorità competente.

Se invece il livello di concentrazioni soglia di contaminazione risulta superato anche per un solo parametro, il responsabile dell’inquinamento, o il proprietario incolpevole o il soggetto interessato (questi ultimi volontariamente) dovrà inoltrare una nuova comunicazione agli enti preposti, unitamente ad una preliminare descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate.

Quindi si avvierà un procedimento “tipo”, imperniato sull’istituto della Conferenza di servizi, condotta dalla Regione (dal Comune in Regione Piemonte), secondo la scansione temporale definita minuziosamente dal legislatore nell’art. 242:

Ø nei 30 giorni successivi, il responsabile dell’inquinamento o il proprietario “incolpevole” o il soggetto interessato presenta a Comune, Provincia e Regione il piano di caratterizzazione;

Ø entro i 30 giorni successivi la Regione (ovvero il Comune per il Piemonte), convocata una conferenza di servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative;

Ø il responsabile entro 6 mesi dall’approvazione del piano di caratterizzazione presenta alla Regione i risultati dell’analisi di rischio;

Ø la Conferenza di servizi convocata dalla Regione (ovvero dal Comune) approva il documento di analisi di rischio entro 30 giorni dalla sua ricezione;

Ø se l’esito dell’analisi di rischio dimostra che la concentrazione dei contaminanti è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio (CSR), la Conferenza di servizi approva il documento di analisi di rischio e dichiara concluso positivamente il procedimento; in tale ipotesi può prescrivere lo svolgimento di un programma i monitoraggio sul sito per verificare la stabilizzazione della situazione, fissandone anche la durata; qualora la Conferenza non approvi l’analisi di rischio, il responsabile dovrà rielaborare il documento sulla base delle osservazioni della Conferenza di servizi nei tempi stabiliti dalla stessa; isciplina attualmente in vigore in tema di bonifiche permette di operare la seguente sintesi dei principali procedimenti.

Un primo procedimento, quello per così dire “principale”, è attivato al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito da parte del responsabile dell’inquinamento o dal soggetto interessato volontariamente o dal proprietario “incolpevole” o dal Comune: impone due adempimenti con carattere di immediatezza, ossia la realizzazione entro 24 ore delle necessarie misure di sicurezza di prevenzione e la relativa comunicazione al Comune, alla Provincia, alla Regione competenti per territorio, nonché al Prefetto della Provincia che inoltrerà apposita informativa al Ministero dell’ambiente entro le 24 ore successive. Medesima procedura deve essere seguita per l’individuazione di contaminazioni storiche che possono comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.

In proposito, merita una particolare sottolineatura il fatto che, ai sensi dell’art. 245, comma 2, indipendentemente dagli obblighi del responsabile dell’inquinamento, se questi non si attiva, il proprietario, ancorché incolpevole, deve porre in essere le misure di prevenzione e provvedere alla comunicazione.

Il responsabile dell’inquinamento o il proprietario “incolpevole” o il soggetto interessato (questi ultimi volontariamente) ha, quindi, l’obbligo di svolgere un’indagine preliminare sui parametri oggetto dell’inquinamento e, se non si riscontra il superamento delle concentrazioni soglia i contaminazione, risulta sufficiente una autocertificazione del responsabile o del proprietario “incolpevole” o soggetto interessato o Comune con cui si attesta il ripristino del sito. Nei 15 giorni successivi dovranno essere svolte attività di verifica e di controllo a parte dell’autorità competente.

Se invece il livello di concentrazioni soglia di contaminazione risulta superato anche per un solo parametro, il responsabile dell’inquinamento, o il proprietario incolpevole o il soggetto interessato (questi ultimi volontariamente) dovrà inoltrare una nuova comunicazione agli enti preposti, unitamente ad una preliminare descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate.

Quindi si avvierà un procedimento “tipo”, imperniato sull’istituto della Conferenza di servizi, condotta dalla Regione (dal Comune in Regione Piemonte), secondo la scansione temporale definita minuziosamente dal legislatore nell’art. 242:

Ø nei 30 giorni successivi, il responsabile dell’inquinamento o il proprietario “incolpevole” o il soggetto interessato presenta a Comune, Provincia e Regione il piano di caratterizzazione;

Ø entro i 30 giorni successivi la Regione (ovvero il Comune per il Piemonte), convocata una conferenza di servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative;

Ø il responsabile entro 6 mesi dall’approvazione del piano di caratterizzazione presenta alla Regione i risultati dell’analisi di rischio;

Ø la Conferenza di servizi convocata dalla Regione (ovvero dal Comune) approva il documento di analisi di rischio entro 30 giorni dalla sua ricezione;

Ø se l’esito dell’analisi di rischio dimostra che la concentrazione dei contaminanti è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio (CSR), la Conferenza di servizi approva il documento di analisi di rischio e dichiara concluso positivamente il procedimento; in tale ipotesi può prescrivere lo svolgimento di un programma i monitoraggio sul sito per verificare la stabilizzazione della situazione, fissandone anche la durata; qualora la Conferenza non approvi l’analisi di rischio, il responsabile dovrà rielaborare il documento sulla base delle osservazioni della Conferenza di servizi nei tempi stabiliti dalla stessa;

Ø se l’esito dell’analisi di rischio dimostra che la concentrazione dei contaminanti è superiore alle CSR, il responsabile (o chi ha avviato la procedura) nei 6 mesi successivi all’approvazione del documento di analisi di rischio sottopone alla Regione (ovvero al Comune) il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale; l’obiettivo è quello di ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione del sito con riferimento alla sua destinazione d’uso;

Ø in questo caso, la Regione (ovvero il Comune), acquisito il parere della Provincia, mediante apposita Conferenza di servizi e sentito il responsabile (o chi ha attivato la procedura) approva il progetto con eventuali prescrizioni ed integrazioni, fissando l’entità delle garanzie finanziarie, entro 60 giorni dal suo ricevimento. In caso di non approvazione, il responsabile (o chi ha attivato la procedura) dovrà rielaborare il documento sulla base delle osservazioni della Conferenza di servizi nei tempi stabiliti dalla stessa.

Un secondo procedimento è quello riservato al soggetto “interessato” nell’ipotesi di eventi avvenuti anteriormente all’entrata in vigore del Codice dell’ambiente, ma che si manifestano successivamente. In questo caso, costui dovrà comunicare al Comune, alla Provincia ed alla Regione competenti per territorio l’esistenza della potenziale contaminazione unitamente al piano di caratterizzazione del sito avente la finalità di accertarne l’entità e l’estensione. Le indagini e le ulteriori attività istruttorie saranno a carico della Provincia, mentre alla Regione (ovvero al Comune) compete, come nel caso precedente, lo svolgimento della Conferenza di Servizi per l’approvazione del piano di caratterizzazione e del progetto di bonifica.

Un terzo procedimento è quello rivolto alle “pubbliche amministrazioni” che, nell’esercizio delle proprie funzioni, individuano siti nei quali i livelli di contaminazione risultano superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione. Al ricorrere di tale situazione, deve esserne data comunicazione, analogamente ai punti precedenti, agli enti territoriali. La Provincia svolgerà le opportune indagini aventi la finalità di individuare il responsabile dell’evento cui notificare, unitamente al proprietario del sito, la diffida con ordinanza motivata a provvedere. Se il responsabilità risulta non individuabile, gli interventi eventualmente necessari saranno operati da parte del soggetto pubblico, secondo quanto previsto dall’art. 250.

Infine, il quarto procedimento è quello facoltativo, in quanto può essere attivato su iniziativa degli “interessati non responsabili” (proprietario o gestore incolpevole) che, effettuata la consueta comunicazione agli enti pubblici territoriali, sulla base della quale la Provincia si attiverà per l’identificazione del soggetto responsabile.

Una menzione particolare, in questo contesto, merita la previsione dell’art. 246, che attribuisce ai soggetti “obbligati” e comunque “altrimenti interessati” il diritto di definire modalità e tempi di esecuzione degli interventi mediante appositi “accordi di programma” da stipularsi con l’ente pubblico procedente. Tale procedimento è attivabile, come già detto, solo dopo l’approvazione dell’analisi di rischio e consente di definire modalità e tempi di realizzazione degli interventi, facoltà che appare vantaggiosa soprattutto per i siti industriali in attività.